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Decisione

11.2010.100

Privazione della custodia parentale

19 dicembre 2012Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

i genitori, ma percepisce una “mancanza di congruità affettiva che lo spinge a

chiedere aiuto attraverso gli agiti aggressivi che paiono essere per lui un

buon sistema difensivo contro il possibile stato depressivo che la carenza e

trascuratezza mettono in scena obbligatoriamente” (rapporto, pag. 6).

Il

figlio avrebbe bisogno di essere accolto e aiutato a rispondere alle proprie necessità

e ai propri desideri, sentendo il rapporto con la madre assai disturbato e

quello con il padre troppo precario. Percepiti entrambi come genitori capaci,

le relazioni con la madre ingenerano “timore di ritorsioni e di perdere l'amore

già precario e confusivo”. Il minore sembra sperimentare un acuto stato di

sofferenza dovuto a carenza affettiva e a un ambiente con ogni probabilità poco

rassicurante. Le evidenti componenti di rabbia e di evitamento aggravano una

situazione al momento difficile e dolorosa. Le valutazioni della psicoterapeuta

non possono che dirsi esaurienti, e la domanda della madre priva di fondamento.

b) Quanto

all'ambiente familiare, __________ ha rilevato che J__________ “deve recuperare

un equilibrio compromesso da lunga data”. La psicoterapeuta hai poi

sottolineato riguardo alla situazione materna che essa comporterà “di nuovo una

grande trasformazione”, in particolare con la “nascita di un secondo

fratellino” e l' “inizio della convivenza di __________ grande con la

mamma” (rapporto, pag. 38). Per quanto riguarda __________, la psicoterapeuta

ha sottolineato che egli “durante il nostro incontro non si è dimostrato particolarmente

in grado di sostenere un discorso articolato e approfondito rispetto

all'educazione di J__________”, manifestando invero “attaccamento caloroso” al

bimbo, ma denotando “superficialità e immaturità emotiva e cognitiva in generale”.

Ciò posto, per la psicoterapeuta, la situazione familiare del bambino in

custodia presso la mamma e il suo compagno risulterebbe essere “piuttosto

precaria e sicuramente dispersiva”, perché “presto la mamma dovrà dedicarsi ad

un nuovo bébé e J__________ potrebbe sentire la propria posizione, già

intensamente fragile, marginalizzarsi ulteriormente” (rapporto, pag. 37 in fondo).

Per

quel che riguarda invece la situazione del padre, la dott. __________ ha rilevato

che egli le è parso “sereno [...], pronto a riflettere sulla situazione attuale

del figlio con partecipazione emotiva e cognitiva”. Inoltre – ha soggiunto la

psicoterapeuta – PI 1 “ha saputo ricostruirsi una vita emotiva gratificante e

equilibrata con la compagna con la quale convive”. In merito alla capacità

genitoriale, il padre “ha mostrato una capacità articolata di riflessione sulla

situazione attuale, sulle conseguenze future rispetto agli scenari possibili”.

Certo, egli denota un “fondo di insicurezza” che lo ha spinto a restare un po'

in disparte “nei confronti dell'educazione sia affettiva che cognitiva del

figlio”. E quanto al “fare” e al “parlare” con il figlio, il padre si è

dimostrato “flessibile, spontaneo, caloroso” (rapporto, pag. 5 e 6). __________

ha poi presentato __________ che durante il colloquio “ha parlato con ragionevolezza,

pertinenza e affetto nei confronti di J__________” (rapporto, pag. 6). In

sintesi, il padre insieme con la compagna – a mente della professionista –

“potrebbero offrire un ambiente familiare probabilmente più stabile sia

psichicamente che economicamente e socialmente” (rapporto, pag. 37 in fondo). Il quadro descritto dalla professionista non permette certo di assecondare le

affermazioni della madre.

12. Aggiungasi

poi che la decisione della Commissione tutoria regionale trae origine dalle

preoccupazioni esternate dalla curatrice, dagli operatori della scuola, del Servizio

medico-psicologico di __________ e di PI 3. Infatti, dal rapporto del Servizio

Considerandi

medico-psicologico dell'8 gennaio 2010 dello psicologo __________ si evince che

sono state osservate difficoltà nelle relazioni tra i genitori, sia

nell'organizzare i diritti di visita, che per le mutate condizioni del nucleo

familiare materno (presenza del fratellastro, presenza discontinua della nuova

figura del padre del fratellastro verso il quale il minore manifestava

difficoltà nel relazionarsi). Fattori, questi, che hanno inciso negativamente

sull'umore e sul funzionamento psicologico di J__________. In accordo con gli

altri operatori della rete, nell'incontro di fine agosto 2009 si è accertato il

declino della madre nell'esercizio delle funzioni educative e di accudimento.

13.

Dal

rapporto dell'11 febbraio 2010 della direzione generale dell'Istituto

scolastico comunale risultano – a fronte di riscontrate capacità intellettive e

d'apprendimento di J__________ – comportamenti altalenanti, tra forti crisi di

rabbia, comportamenti violenti verso i compagni, difficilmente contenibili e

richieste di aiuto, che suggeriscono la necessità di una presa a carico

psicologica per elaborare il disagio. Le reazioni imprevedibili e violente sono

state constatate anche dagli operatori di PI 3 (verbale 9 marzo 2010 della

Commissione tutoria regionale e invio di posta elettronica del 29 marzo 2010),

tant'è che la scuola ha presentato, il 16 marzo 2010, una richiesta di presa a

carico del minore da parte del Servizio medico-psicologico, ritenuta urgente

anche dalla curatrice (scritto 14 marzo 2010, ribadito dall'invio di posta

elettronica del 29 marzo 2010). Con invio di posta elettronica del 25 marzo 2010 l'appellante ha chiesto alla curatrice dell'esito della richiesta di sostegno psicologico per il

minore. Questione a quel momento ancora aperta, dato che, da un lato, lo psicologo

aveva espresso alcune remore circa l'utilità del provvedimento, la custodia del

minore alla madre invalidando l'efficacia della terapia (nota incarto 25 marzo

2010.

della Commissione tutoria regionale) e, d'altro lato, occorrevano alcuni

adempimenti tecnici per predisporre il collocamento (invio di posta elettronica

del 10 aprile 2009 e allegati agli atti). Alla luce di questi fatti, la critica

relativa alla mancanza di considerazione o di tempestività da parte dello

psicologo e della curatrice è quindi infondata.

14.

Le

conclusioni cui sono giunti gli operatori e i servizi preposti sono concordi e

univoche circa il grave disagio di J__________, ma anche sulla necessità di

intervenire in suo favore, inserendolo in un contesto caratterizzato da un

punto di riferimento anch'esso riconosciuto dal bambino, più semplice e diretto

nella relazione e più stabile come quello che può offrire il padre, a prescindere

dal tempo a disposizione a causa degli impegni scolastici e terapeutici del

figlio. Che per i contrasti tra i genitori il bambino soffra, trovandosi in un

serio conflitto d'affetti, è un dato inoppugnabile. Non risulta però che il

padre sia egli medesimo la causa del disagio. E le circostanze che hanno

condotto alla rottura della relazione tra gli interessati non influiscono sulle

sue capacità di svolgere il ruolo di genitore. Nemmeno l'interessata prospetta

poi – e dagli atti non risulta – che egli non sia in grado di assolvere ai

propri compiti educativi o di occuparsi convenientemente del figlio, o che

possa assumere comportamenti inadeguati o prendere decisioni contrarie agli interessi

del figlio.

15.

La

fattispecie merita tuttavia un'ultima chiosa. Questa Camera ha già avuto occasione

di precisare che il compito di regolare il diritto di visita a un figlio spetta

all'autorità tutoria, non al curatore (sentenza inc. 11.1998.196 del 22 marzo

2000, consid. 5). Al riguardo, la Commissione tutoria è tenuta a osservare

maggior rigore.

16.

La

tassa di giustizia e le spese dell'appello seguirebbero il principio della

soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). Date le verosimili condizioni

economiche difficili in cui versa l'appellante, si può nondimeno – in via

eccezionale – rinunciare a ogni prelievo, a maggior ragione ove si consideri

che l'interessata ha agito da sé sola, senza l'ausilio di un patrocinatore per

comprensibili motivi familiari. Non si pone problema di ripetibili, l'appello

non essendo stato oggetto di intimazione.

17.

Circa

i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv.

1.

lett. d LTF), dandosi protezione del figlio, il ricorso in materia civile è

ammissibile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 7 LTF) senza riguardo a questioni di

valore.

Dispositivo

Per questi motivi

e vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata confermata

2. Non si

riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

– ;

– ;

– Commissione tutoria regionale 3, Breganzona.

Comunicazione.

– Divisione

degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di

vigilanza sulle tutele, Bellinzona;

– .

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il giudice presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibi-le contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30

000

franchi; quando il valore

litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamen-tale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art.

76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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