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Decisione

11.2010.103

Infiltrazioni d'acqua da un fondo sovrastante: deflusso naturale delle acque

4 dicembre 2012Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Celio

segretaria:

F. Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2008.38

(responsabilità del proprietario) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna

promossa con petizione del 28 febbraio 2008 da

AP 1

(patrocinato dall'avv. PA 1)

contro

AO 1

AO 2 , e

AO 3

(patrocinate dall'avv. PA 2);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello

del 1° settembre 2010 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 29 luglio

2010 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. AP

1 è proprietario della particella n. 270 RFD di __________ (289 m²), sezione di __________, situata nel nucleo del paese, sulla quale sorgono un'abitazione (subalterno

A), un' autorimessa (subalterno B) e una legnaia (subalterno C). Il fondo confina

a nord con la sovrastante particella n. 269 (263 m²), comproprietà un terzo ciascuno di AO 1, AO 2 e

AO 3, su cui sorge uno stabile. A confine tra le due proprietà v'è

un muro di sostegno, prevalentemente a secco e risanato nel 2001, che sorregge

l'area antistante l'edificio situato sulla particella n. 269, pavimentata con piode.

Al muro di sostegno sono addossate l'abitazione di AP 1 e, per metà circa, la legnaia,

l'altra metà della legnaia essendo a ridosso di una scala che porta a un

giardino sulla particella n. 269. Tra l'autorimessa situata sulla particella n.

270 e il muro di contenimento della sovrastante particella n. 269 corre un

passaggio in cemento largo circa un metro.

B. Lamentando

infiltrazioni d'acqua provenienti dal fondo sovrastante, il 28 febbraio 2008 AP 1 ha adito il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna per ottenere che fosse ingiunto a AO 1,

AO 2 e AO 3 di intraprendere – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – ogni

misura necessaria per impedire altre infiltrazioni dal loro fondo, ordinando in

particolare quanto segue:

– le

giunture della pavimentazione in granito della proprietà n. 269 RFD dovranno

essere ben sigillate;

– tutta

l'acqua di superficie dovrà venire raccolta in pozzetti e immessa nella

canalizzazione;

– il

bordo di contenimento a confine tra le due costruzioni dovrà essere ripristinato

in modo da contenere l'acqua;

– i

giunti della scala del giardino dovranno essere sigillati;

– i

muri di sostegno sopra il garage dovranno raccogliere tutta l'acqua che viene

ad accumularsi sul pavimento in cemento sovrastante, ed essere

adeguatamente

evacuata.

L'attore

ha chiesto inoltre il risarcimento di fr. 8000.– per i danni subìti. Nella loro

risposta del 27 maggio 2008 le convenute hanno proposto di respingere la petizione.

C. L'udienza

preliminare si è tenuta il 22 settembre 2008 e l'istruttoria si è conclusa il

10 marzo 2010. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a

conclusioni scritte. Nel suo allegato del 16 giugno 2010 l'attore ha ribadito

le proprie domande, aumentando a fr. 8380.– la richiesta di risarcimento. Nel

loro memoriale del 16 aprile 2010 le convenute hanno postulato una volta ancora

il rigetto dell'azione. Statuendo il 29 luglio 2010, il Pretore ha respinto la

petizione e ha posto la tassa di giustizia (fr. 1200.–) con le spese a carico

dell'attore, tenuto a rifondere alle controparti fr. 2800.– per ripetibili.

D. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 1°

settembre 2010 nel quale chiede che l'azione sia accolta e il giudizio del Pretore

riformato di conseguenza. Con osservazioni del 4 ottobre 2010 AO 1, AO 2 e AO 3

sollecitano la reiezione dell'appello.

Considerandi

in diritto: 1. Alle

decisioni comunicate dai Pretori fino al 31

dicembre 2010 continua ad applicarsi la vecchia procedura (art. 405 cpv. 1

CPC). Nella fattispecie la sentenza

impugnata è stata intimata il 29 luglio 2010 ed è stata notificata al

patrocinatore dell'attore il 4 agosto 2010. Il termine di 20 giorni per appellare

(art. 308 cpv. 1 CPC ticinese), rimasto sospeso durante le ferie giudiziarie fino

al 15 agosto 2010 (art. 133 cpv. 1 lett. b CPC ticinese), è cominciato a

decorrere così il 16 agosto 2010 e sarebbe scaduto sabato 4 settembre

2010, salvo protrarsi a lunedì 6 settembre 2010 in virtù dell'art. 131 cpv. 3

CPC ticinese. Presentato il 1° settembre 2010, l'appello in esame è di

conseguenza tempestivo.

2.

Riassunte le norme che regolano il deflusso naturale d'acqua su

fondi altrui, il Pretore ha accertato che nella fattispecie l'abitazione dell'attore

denota tracce interne di umidità. Egli ha constatato nondimeno che secondo il

perito la pendenza delle pavimentazioni e la posizione delle bordure sul fondo

delle convenute permettono un corretto smaltimento delle acque meteoriche,

ovvero il deflusso naturale delle piogge. Solo in caso di precipitazioni molto

forti non si può escludere “nella parte del piazzale dietro la legnaia e l'angolo

della casa” un accumulo d'acqua che può superare l'altezza del cordolo (di 5 o 6 cm) posto sul fondo sovrastante e tracimare sul tetto della legnaia. Il perito ha escluso tuttavia che

ciò possa essere all'origine delle infiltrazioni sul fondo dell'attore, le

quali sono riconducibili alla carente esecuzione del tetto della legnaia.

Infatti, ha soggiunto il Pretore, l'attore ha prolungato abusivamente quel

tetto fino al muro della casa e tale porzione di copertura andrà demolita

per ordine dell'autorità comunale, di modo che non è il caso di ingiungere alle

convenute

l'esecuzione di opere per

impedire deflussi d'acqua nel punto indicato dal perito. “Quando il

proprietario della particella n. 270 provvederà a modificare l'attuale tettoia

conformandosi alla legislazione pianificatoria del Comune di __________” – ha

epilogato il primo giudice – “l'eventuale deflusso d'acqua dal fondo delle

convenute sul suo non sarà più pregiudizievole”. Per le stesse ragioni il

Pretore ha escluso che le convenute debbano rispondere dei danni causati dall'umidità

all'interno della casa dell'attore.

Per quanto riguarda le infiltrazioni

riscontrate nell'autorimessa, il primo giudi­ce ha accertato che esse sono

dovute al sistema di scolo disposto sul fondo dell'attore, dietro l'immobile, e

all'errata pendenza dei gradini esistenti sul fondo, dai quali l'acqua si riversa.

Per il Pretore l'acqua proveniente dal fondo delle convenute attraverso fori

praticati nel muro di contenimento del fondo non basta per giustificare qualsivoglia

intervento, l'attore dovendo tollerare quel deflusso. Onde, in definitiva, il

rigetto della petizione.

3.

I

criteri per l'applicazione degli art. 679, 684 e 689 cpv. 2 CC sono già stati

riassunti dal Pretore. Al riguardo basti rammentare che una modifica del

deflusso naturale delle acque piovane non è lecita se può recare un pregiudizio

(sensibile) al vicino e non è giustificata da uno sfruttamento razionale del

fondo superiore (DTF 127 III 244 consid. 5b; Rep. 1993 pag. 147 consid. 8 con riferimenti).

Nel caso specifico non è contestato che gli stabili in proprietà dell'appellante

presentino tracce di umidità (perizia del 30

novembre 2009, pag. 4, risposta al quesito n. 1; doc. O pag. 2 e doc. P,

fotografie n. 12, 13, 25 e 27 a 33). Il problema è di sapere se ciò sia

dovuto, direttamente o indirettamente, a un eccesso da parte delle vicine.

4.

Dagli

atti risulta che il Municipio di __________ ha rilasciato il 14 ottobre 2003 a AP 1 la licenza edilizia per il rifacimento della legnaia. Il progetto prevedeva la sostituzione

del fabbricato in legno e tetto in lamiera con una struttura

intonacata e tetto a una falda, il cui

colmo si sarebbe dovuto situare a 2.35 m, “ossia a una quota inferiore del muro di sostegno della particella n. 269 e a 55 cm dalla grondaia, mentre tra l'abitazione primaria e la costruzione accessoria era previsto uno

spazio di 43 cm”. In corso d'opera l'interessato si è scostato però dai piani

approvati e ha prolungato la facciata della legnaia fino all'abitazione primaria. Inoltre ha spostato il

colmo del tetto a 62 cm dalla gronda, innalzata a 1.88 m, evitando nel contempo che questa “sporgesse oltre il filo del muro reggente il piazzale

antistante lo stabile della vicine soprastanti” (sentenza del Tribunale

cantonale amministrativo del 17 maggio 2005, agli atti, consid. B e C). Nell'appello

l'attore non contesta che il prolungamento della facciata della legnaia fino

alla casa d'abitazione violi manifestamente l'art. 49 NAPR, il quale proibisce

di ampliare edifici ricostruiti. Sostiene però che l'allungamento del tetto della

legnaia non è abusivo. In realtà, come si vedrà oltre, sapere se il prolungamento

del tetto sia abusivo o no è senza rilievo ai fini del giudizio. Ininfluente è

anche il fatto – come si vedrà in appresso – che secondo il Pretore “l'attore

non si è adeguato a ricostruire la legnaia a una quota inferiore al muro di

sostegno” mentre per qualche centimetro appena il colmo del tetto della legnaia

non raggiunge il piazzale delle convenute. Al riguardo non giova dunque

attardarsi.

5.

L'appellante

ricorda che nel corso dell'ultimo decennio il fondo delle convenute è stato oggetto

di svariati interventi edilizi e ripete che nei suoi immobili si riscontrano evidenti

tracce di umidità. Rileva inoltre che secondo il geometra __________, da lui

incaricato di verificare la situazione, le opere eseguite sul fondo sovrastante

non consentono un corretto deflusso delle acque meteoriche, le quali stagnano e

penetrano nei muri dei suoi stabili. Per quel che è dell'abitazione, egli

sostiene che la sostituzione delle piode posate sull'area antistante la casa

delle convenute, appoggiate al suo stabile con un'aiuola innaffiata dalle vicine,

provoca umidità in casa sua, di modo che alle convenute va ingiunto di rimettere

le cose come prima.

In concreto è vero che dove

si trova ora, sul fondo delle convenute, un'aiuola a contatto con il muro

dell'abitazione dell'attore, v'era in passato una serie di piode appoggiate

obliquamente al muro per tutta la lunghezza di quest'ultimo “come a formare un

piccolo tetto” (deposizioni di __________ e __________, del 18 febbraio 2009:

verbali, pag. 2 e 3). È vero altresì che il muro dell'abitazione dell'appellante

è separato dalla pavimentazione in piode del fondo delle convenute da una

bordura e da una piccola aiuola (doc. 11, 18, 19, 22 e 23). Il perito giudiziario

ha escluso tuttavia che tale aiuola sia causa di infiltrazioni, poiché essa non

convoglia un gran flusso d'acqua verso il muro della casa nemmeno in caso di

forti piogge (referto, pag. 7). Certo, il geometra __________ ha prospettato

l'ipotesi che la pavimentazione possa invece essere causa dei disagi (doc. O,

pag. 3). Una perizia privata tuttavia non vale più di un'affermazione

di parte (FF 1996 pag. 6697, ultima frase all'art. 185 del disegno di legge) o

– al limite – di un indizio (Schweizer

in: Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, CPC commenté, Basilea 2011, n. 4 ad

art. 177). E il perito giudiziario, senza trascurare nella delucidazione orale la

possibilità “che nel terreno l'acqua segua delle vie che portino dove ho

constatato le infiltrazioni”, non ha riscontrato infiltrazioni in

corrispondenza dell'aiuola (verbale del 10 marzo 2010, pag. 4), tanto da

ritenere superflua la pavimentazione di quest'ultima proposta dal geometra

(referto, pag. 11 in fondo). In condizioni del genere non sussistono i presupposti

per imporre alle convenute interventi edili particolari.

6.

Per

quanto attiene alle infiltrazioni “presso la legnaia”, l'appellante assevera

che se le vicine avessero posato la pavimentazione in piode con la corretta

pendenza e avessero innalzato il cordolo di contenimento vicino al tetto, egli

non subirebbe disagi.

a) Su questo punto il perito si è così espresso (referto, pag. 8 seg.):

Le infiltrazioni sono causate da un afflusso

di acqua dall'esterno contro l'angolo della casa (…) con ogni probabilità

occasionato da un accumulo di acqua piovana a seguito di precipitazioni di

forte portata sul piazzale retrostante. Acqua che sarebbe tracimata oltre il

cordolo sopra il tetto della legnaia, che presenta (…) dei raccordi tutt'altro

che stagni con il muro della casa, la colonna pluviale e il muro di sostegno a

monte. Le cause tecniche dell'infiltrazione sono quindi individuabili in un'altezza

del cordolo insufficiente per garantire il contenimento dell'acqua in caso di

forti precipitazioni (…) e l'assenza di raccordi stagni fra il tetto della

legnaia, il muro della casa e il muro di sostegno a monte, nonché nel punto in

cui il pluviale della casa attraversa il tetto della legnaia.

Per

lo specialista, l'acqua piovana che scola dalla porzione

pavimentata del fondo superiore è “solo una parte” dell'afflus­so, il più

provenendo in caso di forti precipitazioni direttamente dal tetto. A mente sua

inoltre la causa dell'infiltrazione con­siste “principalmente nella qualità dei

raccordi del tetto della legnaia con i muri e la colonna pluviale passante”.

Attraverso tali giunti permeabili – egli ha soggiunto – “se dell'acqua riesce a

superare il cordolo di contenimento, può poi colare lungo le pareti verticali

contro il quale il tetto si appoggia” (perizia, pag. 9). E nel caso in cui oltrepassi

il cordolo – egli ha proseguito – “l'acqua non scorre in modo esattamente perpendicolare

(...), ma va un po' in tutte le direzioni (...) ed è quindi possibile che

scorra verso la parete”. Ciò avviene quando si verificano precipitazioni molto

forti, poiché il piazzale che sta dietro il cordolo, anche se ha una certa

pendenza, è interamente pavimentato e quindi l'acqua si accumula e, se è troppa,

sorpassa il cordolo (delucidazione orale del 10 marzo 2010: verbali, pag. 2

seg.).

b) Dagli

atti non si evince quando le convenute abbiano pavimentato con piode l'area antistante

il loro stabile. Stando al perito, ciò può risalire alla ristrutturazione della

casa originale, nel 1987, o all'ampliamento del 1996 o a successivi lavori del

2005.

(perizia pag. 12). Sta di fatto che nell'agosto del 2003 l'area era già lastricata

(doc. 13, fotografia n. 3 allegata) e che nel 2005 le convenute si sono limitate

“all'incollaggio sulla costruzione vecchia delle piodelle in granito” (doc. 13,

pag. 2 e fotografia n. 7 allegata). Comunque sia, è fuori dubbio che esse hanno

modificato il deflusso naturale delle acque piovane. D'altro

canto, per quanto le acque che cadono sul piazzale non siano evacuate per mezzo

di allacciamenti alla canalizzazione pubblica, secondo il perito “le pendenze

delle pavimentazioni e la posizione delle bordure sul mappale 269 appaiono tali

da permettere una corretta evacuazione delle acque meteoriche dal suolo convogliandole

verso la scala esterna e il sottostante terreno, nel quale possono smaltirsi

tramite infiltrazione” (perizia, pag. 7 e 8 con riferimento all'allegato C; v.

anche pag. 11).

c) Quanto

all'attore, mai prima del 20 luglio 2006 AP 1 ha lamentato afflussi d'acqua provenienti dal fondo sovrastante (doc. L). Nulla induce a ritenere

perciò che le opere realizzate dalle convenute recassero pregiudizio al fondo

di lui (art. 685 cpv. 1 CC). Solo nel giugno del 2007

egli

ha notificato alle vicine infiltrazioni d'acqua e macchie d'umidità nella propria

abitazione (doc. M). A quel momento però egli aveva già demolito la legnaia con

il tetto in lamiera e proceduto alla ricostruzione della medesima con il tetto in

tegole di cemento. E a mente del perito “l'incidenza

della pavimentazione è minima rispetto alla causa principale, la quale consiste

nella non esecuzione di dettagli atti a impermeabilizzare i raccordi del tetto

della tettoia con le altri parti di costruzione al momento in cui detto tetto è

stato rifatto e modificato”, tanto da risultare evidente “dal confronto fra la

situazione attuale e precedente della tettoia (fotografia doc. 48) che la

tracimazione di acqua al di sopra del cordolo non

avrebbe avuto gli stessi effetti – nel senso che si sarebbe

probabilmente limitata a qualche colata lungo il muro di fondo della legnaia –

se il tetto di quest'ultima non fosse stato rialzato all'altezza del piazzale

retrostante e allungato fino a toccare il muro della casa” (perizia, pag. 9).

d) Nelle circostanze descritte, seppure il tetto in

questione fosse stato prolungato fino al muro della casa d'abitazione con il

permesso dell'autorità, ciò non toglie che la ricostruzione della legnaia non è

stata eseguita a regola d'arte, l'attore avendo omesso di adottare tutte le

misure necessarie per rendere “stagni, tramite elementi in lattoneria, i

raccordi tra il tetto della legnaia, il muro della casa, il muro di sostegno a

monte, nonché in corrispondenza del passaggio della colonna pluviale” (perizia,

pag. 10 in fine). Tanto più che a giudizio del perito, contrariamente al tetto

in lamiera, la pendenza del tetto in tegole di cemento è insufficiente, ciò che

comporta il ristagno d'acqua tra la facciata dell'abitazione e il tetto (delucidazione

orale del 10 marzo 2010: verbali, pag. 2). Ne segue che il naturale deflusso delle

acque è stato sì modificato dalle convenute, ma che gli effetti pregiudizievoli

si ricollegano principalmente alle scelte edificatorie del proprietario del fondo

inferiore, al punto da relegare in sott'ordine l'altro fattore che contribuisce

all'evento. Né si può dire che la pavi­mentazione in piode delle convenute aumenti

considerevolmente l'afflusso d'acqua sul fondo dell'attore, le infiltrazioni

riscontrate dal perito riconducendosi a piogge eccezionali. Il perito stesso ha

rilevato che, confrontando le fotografie agli atti con quelle da lui scattate,

“non ci sono state ulteriori infiltrazioni, benché abbia piovuto anche forte

(delucidazione orale del 10 marzo 2010, verbali pag. 2 ad 1).

e) La circostanza che le opere eseguite dalle convenute abbiano un'incidenza

secondaria rispetto alla causa principale delle infiltrazioni (perizia, pag. 9)

ancora non significa, ad ogni modo, che le convenute possano

disinteressarsi degli effetti. Al contrario: nella misura in cui i disturbi

dovuti alla tracimazione dell'acqua sul tetto della legnaia provengono dal loro

fondo, esse vanno tenute a prendere gli accorgimenti necessari. Si rammenti che

le “colate lungo il muro di fondo della legnaia” si verificherebbero seppure il

tetto della legnaia non fosse stato rialzato fino all'altezza del piazzale e

allungato fino alla casa d'abitazione (perizia, pag. 9). Inconvenienti del

genere vanno attenuati nella misura del possibile. A tal fine il perito consiglia,

anche nel caso in cui il tetto della legnaia non fosse più a contatto con il

muro dell'abitazione, la posa di “una scossalina di protezione al raccordo

d'angolo della casa con il muro di sostegno e il piazzale pavimentato” (perizia,

pag. 9; delucidazione orale del 10 marzo 2010, pag. 3 ad 6) e l'innal­zamento

fino a 12 cm del cordolo di contenimento tra il piazzale e il tetto della

legnaia (perizia, pag. 9 in alto; delucidazione orale del 10 marzo 2010, pag. 2

ad 2). Si tratta di misure semplici, dal costo ragionevole, che non richiedono manutenzione

e che sono sicuramente proporzionate a quanto si può esigere dalle convenute.

Meritano pertanto di essere adottate.

7.

Per

quel che si riferisce all'autorimessa, l'appellante ricorda che il perito ha

individuato le cause delle infiltrazioni nella pendenza del terreno direttamente

sotto lo sbocco del canale in cemento retrostante il manufatto, canale che convoglia

l'acqua contro il muro dell'autorimessa invece di disperderla nel prato. Ciò

risulta confermato – egli soggiunge – anche dal geometra __________.

a) Riguardo all'autorimessa il perito ha rilevato quanto segue (referto,

pag. 6):

L'autorimessa è staccata di circa un metro

dal muro di sostegno sul confine con il mappale 270. Fra la parte sporgente

dell'autorimessa e il muro il terreno è pavimentato in cemento, con la pendenza

verso monte che si attenuta in prossimità del bordo fino a est. Nel senso

longitudinale, la quota di pavimentazione è sostanzialmente piana. (…) Il muro

a confine, nella parte sporgente al di sopra della pavimentazione in cemento,

presenta per quasi tutta la lunghezza un basamento i calcestruzzo alto circa 65 cm con 4 fori di sfogo alla sua base.

Circa le infiltrazioni egli ha precisato (pag. 9):

Più che di una vera e propria infiltrazione,

si tratta di un afflusso di acqua contro la facciata est, a destra della porta

d'entrata; il muro sporgente dell'autorimessa, il muro di sostegno a confine e

la pavimentazione in cemento fra i due formano in pratica un canale nel quale

l'acqua piovana scorre verso l'unico lato libero a est (direttamente a monte

della porzione di muro bagnata) per poi scendere in prossimità del muro. Le cause

tecniche dell'infiltrazione sono quindi individuabili nelle pendenze del

terreno direttamente sotto lo sbocco del canale, che convogliano l'acqua di questo

contro il muro dell'autorimessa invece di mandarla a disperdersi nel prato.

Chiamato

a specificare quale fosse l'incidenza dei lavori ese­guiti dalle convenute,

egli ha risposto: “La quantità di acqua che può fuoriuscire dai quattro buchi

di sfogo alla base del muro di sostegno è da considerare trascurabile rispetto a quella che può cadere sul fondo

del canale dietro la costruzione in caso di forti precipitazioni” (perizia,

pag. 10) e che “l'acqua sul fondo del canale visibile sulla fotografia n. 21 in doc. P non è dovuta al muro che lascia passare tutta l'acqua del terreno, come sostenuto nella

relazione tecnica del geometra __________ (doc. O), bensì al ristagno

dell'acqua piovana nella conca che il canale presenta a contatto con il muro di

sostegno, dovuta alla pendenza trasversale incostante. Al­l'esame della

situazione in sede di sopraluogo, con fondo del canale asciutto (…) si

sarebbero dovute vedere ben altre tracce, con colate di terra, se si fosse

veramente in presenza di un importante afflusso di acqua in quel punto. (..) Si

tratta di un problema in relazione con lo smaltimento dell'acqua piovana, che

va risolto con un corretto convogliamento di questa sul mappale 270 e per la

quale le opere eseguite sul mappale 269 non hanno oggettivamente alcuna

incidenza” (perizia, pag. 10).

b) All'analisi che precede, ripresa dal Pretore, l'appellante

si limita a contrapporre la versione del geometra __________, che rimane

un'affermazione di parte o – tutt'al più – un mero indizio (sopra, consid. 5). Certo, la fotografia n. 21 allegata al doc. P mostra un ristagno di

acqua in corrispondenza dei fori posti alla base del muro di sostegno della particella

n. 269. Il ristagno però non è lungo il lato dell'autorimessa, anche perché

la pendenza in quel punto è “verso monte” (perizia, pag. 6 e allegato B). Ciò non

basta a smentire gli accertamenti del perito, per il quale l'afflusso d'acqua

proveniente dal fondo superiore è trascurabile rispetto a quella che cade direttamente nel canale dietro l'autorimessa. In siffatte

circostanze, quand'anche si ammettesse che i fori di drenaggio costituiscano

una modifica del deflusso naturale delle acque, ciò che non è scontato (Rep.

1997.

pag. 147 consid. 8), il pregiudizio patito dall'appellante non è in connessione

con l'opera delle convenute. Al proposito l'appello si rivela privo di consistenza.

8.

Gli oneri del giudizio odierno seguono la reciproca soccombenza

(art. 148 cpv. 2 CPC ticinese). L'appellante ottiene che le convenute attuino

determinate misure protettive, ma non nella misura richiesta. Equitativamente

si giu­stifica così di porre a suo carico tre quarti degli

oneri di appello, mentre l'altro quarto va a carico delle convenute, alle quali

l'appellante verserà un'adeguata indennità per ripetibili ridotte. Il

Dispositivo

dispositivo sulla tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di primo grado

segue identica sorte.

9. Quanto

ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso (fr. 8350.–: sentenza

impugnata, consid. 6) non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– sotto il profilo dell'art.

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. L'appello

è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:

1. L'istanza

è parzialmente accolta, nel senso che AO 1, AO 2 e AO 3 sono condannate a posare

una scossalina di protezione al raccordo d'angolo della casa di AP 1 con il

muro di sostegno e il loro piazzale pavimentato, come pure a completare il

cordolo di contenimento tra il piazzale e il tetto della legnaia, innalzandolo

fino a 12 cm.

2. La tassa di giustizia

di fr. 1200.– e le spese di fr. 4120.– sono poste per tre quarti a carico

dell'attore e per il resto a carico delle convenute in solido. L'attore

rifonderà alle convenute fr. 2100.– complessivi per ripetibili ridotte.

II. Gli oneri

di appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 600.–

b) spese fr.

50.–

fr.

650.–

da anticipare dall'appellante, sono posti per tre quarti a

carico dell'appellante medesimo e per il resto a carico delle controparti in

solido, alle quali l'appellante rifonderà fr. 1500.– complessivi per ripetibili

ridotte.

III. Notificazione

a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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