11.2010.104
Modifica di sentenza di divorzio
3 settembre 2012Italiano15 min
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Numero d'incarto:
11.2010.104
Data decisione, Autorità:
03.09.2012, ICCA
Titolo:
Modifica di sentenza di divorzio
MODIFICA MEDIANTE SENTENZA
art. 153 cpv. 2 VCC
Incarto n.
11.2010.104
Lugano
3 settembre
2012/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Celio
segretaria:
Billia, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2008.278 (modifica
di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con petizione del 2 maggio 2008 da
AO 1
(patrocinato dall'avv. PA 2)
contro
AP 1
(patrocinata dall'avv. PA 1);
esaminati
gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 3 settembre
2010 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 15 luglio
2010 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Il giudizio sulle
spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 21 dicembre 1999,
emanata in luogo e vece del Pretore,
il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto l'8 marzo 1979 da AO 1 (1954) e AP 1 (1946), omologando
una convenzione sulle conseguenze accessorie in cui il marito si impegnava a
versare alla moglie un contributo alimentare indicizzato di fr. 1400.– mensili
(art. 152 vCC) fino al pensionamento di lei. Tale sentenza è passata in
giudicato. A quel momento il marito lavorava come addetto alle spedizioni per
la __________ a __________, mentre la moglie non esercitava attività lucrativa.
Risposatosi il 29 dicembre 2001 con __________ nata __________, cittadina
lettone, dal 1° gennaio 2007 AO 1 è parzialmente inabile al lavoro (prima al 41%
e dal 1° maggio 2008 al 58%) e percepisce una mezza rendita AI, oltre a rendite
dal __________, dalla __________ e dalla __________. Nel 2003 AP 1 ha cominciato a lavorare
come operaia per la __________.
B. Il 2 maggio 2008 AO 1 ha adito il Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 6, perché il contributo
alimentare fissato nella sentenza di divorzio fosse soppresso retroattivamente
dal 1° febbraio 2008. A sostegno della domanda egli ha fatto valere che la sua situazione economica era notevolmente peggiorata in seguito al
secondo matrimonio e alla diminuzione dell'attività lucrativa con relativo calo
di introiti. Identica richiesta egli ha formulato già in via cautelare. All'udienza
del 3 giugno 2008, indetta per la discussione cautelare, AP 1 ha proposto di respingere l'istanza. Con decreto cautelare del 10 settembre 2009 il Pretore ha respinto
l'istanza (inc. DI.2008.568).
C. Intanto,
nella sua risposta di merito del 6 luglio 2009, la convenuta ha postulato il rigetto della petizione. L'attore
ha replicato il 7 settembre 2009, confermando la propria richiesta di
giudizio, motivata anche con il miglioramento della situazione economica della
convenuta. Quest'ultima ha duplicato il 9 ottobre 2009, proponendo una volta
ancora di rigettare l'azione. L'udienza preliminare si è tenuta il 25 novembre
2009 e l'istruttoria è terminata il 4 maggio 2010. Nel suo memoriale conclusivo
del 7 giugno 2010AP 1 ha ribadito la sua posizione. Nel proprio, del 9
giugno 2010, AO 1 ha postulato la soppressione del contributo alimentare dal 1°
maggio 2008 e il rimborso “dei contributi alimentari incassati, e che si
riferiscono al periodo successivo al 1° maggio 2008”. Al dibattimento finale del 15 giugno 2010 le parti hanno confermato le rispettive domande, la
convenuta opponendosi alla nuova richiesta di giudizio dell'attore. Nel
frattempo, dall'aprile del 2010, AP 1 è stata posta al beneficio del pensionamento.
D. Statuendo
con sentenza del 15 luglio 2010, il Pretore ha parzialmente accolto la
petizione e soppresso la rendita in favore di AP 1 dal 2 maggio 2008. La tassa
di giustizia (fr. 2000.–) e le spese sono state poste per un quinto a
carico dell'attore e per il resto a carico della convenuta, tenuta a rifondere all'attore
fr. 3000.– per ripetibili.
E. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorta con un appello del 3 settembre
2010 nel quale chiede di riformare il giudizio impugnato, respingendo la
petizione. Nelle sue osservazioni del 28 settembre 2010 AO 1 propone di rigettare
l'appello.
in diritto: 1. La modifica di una sentenza di divorzio emessa prima del 31 dicembre
1999 è retta dalla vecchia legge, fatte salve le disposizioni relative ai figli
e alla procedura (art. 7a cpv. 3 tit. fin. CC). Alla disciplina di un
contributo alimentare (art. 151 cpv. 1 vCC) o di una rendita d'indigenza (art.
152 vCC) in favore del coniuge divorziato continua ad applicarsi quindi l'art. 153 cpv. 2 vCC (Leuenberger in:
Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 8 ad art. 7a-7b
tit. fin. CC; Geiser in:
Vom alten zum neuen Scheidungsrecht, Berna 1999, pag. 251
n. 6.06). La procedura è regolata, per converso,
dalla legge nuova (Sutter/Freiburghaus, Kommentar
zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 11 ad art. 7a tit. fin. CC;
Leuenberger, op. cit., n. 9 ad
art. 7a-7b tit. fin. CC). Le parti e il primo giudice si sono
fondate a ragione sui medesimi principi.
2. Fino al 31 dicembre 2010 le azioni intese alla modifica di sentenze
di divorzio erano trattate secondo la procedura
ordinaria degli art. 165 segg. CPC ticinese (art. 419 cpv. 3 CPC ticinese). Il
termine d'impugnazione era di venti giorni (art. 423b cpv. 1 seconda
frase CPC ticinese). In concreto la sentenza è stata intimata il 15 luglio 2010
ed è giunta al patrocinatore della convenuta l'indomani, durante le ferie giudiziarie
(art. 133 lett. b CPC ticinese). Introdotto il 3 settembre 2010, l'appello in esame è pertanto tempestivo.
3. La
soppressione o la riduzione di una rendita giusta l'art. 153 cpv. 2 vCC presupponeva
che la situazione economica dell'uno o dell'altro coniuge fosse mutata in modo
ragguardevole, duraturo e non previsto rispetto al momento in cui la rendita
era stata fissata, sempre che la diminuzione di reddito o l'aumento del
fabbisogno non si riconducesse a decisioni unilaterali del debitore. Trattandosi
di una rendita d'assistenza (art. 152 vCC), essa poteva essere ridotta o soppressa
ove la beneficiaria non si trovasse più in uno stato di “grave ristrettezza” o
lo fosse in misura sensibilmente ridotta (DTF 118 II 229 consid. 2 e 3a con
riferimenti). Il giudizio presupponeva poi un raffronto tra le
condizioni finanziarie in cui si trovavano le parti al momento del divorzio (rispettivamente
al momento in cui il contributo era stato modificato l'ultima volta) e la nuova
situazione. Sapere in che misura ciò giustificasse la soppressione o la
riduzione della rendita non era poi solo una questione di diritto, ma anche di equità
(art. 4 CC). Tali principi rimangono validi anche nel nuovo diritto del divorzio
(rinvii in: RtiD I-2006 pag. 666 consid. 4; da ultimo: I CCA, sentenza inc.
11.2008.161 del 31 marzo 2011, consid. 2).
4. Nella
sentenza impugnata il Pretore ha escluso anzitutto che la situazione
economica dell'attore fosse peggiorata, le sue entrate essendo finanche
aumentate rispetto al momento in cui era stata fissata la rendita d'indigenza per
la moglie. Quanto alla situazione di AP 1, egli ha accertato che al momento del
divorzio le entrate di lei erano “nulle”, salvo lievitare a fr. 4000.–/ 4500.–
mensili nel 2003 quando la convenuta aveva trovato un lavoro a tempo pieno
presso la __________. Nell'ottobre del 2009 invero essa aveva dovuto
interrompere l'attività fino al marzo del 2010 a causa di un infortunio mal curato, ma per il Pretore ciò era irrilevante, poiché essa aveva “continuato a percepire
un'entrata fino al suo pensionamento (avvenuto nell'aprile del 2010), che paragonata
alle entrate percepite subito dopo il divorzio (zero) risulta essere di tutto
rispetto”. Nelle circostanze descritte, pur non disponendo di alcun dato sul
fabbisogno della convenuta al momento del divorzio né al momento del giudizio, il
Pretore ha ritenuto che “i presupposti per mantenere lo stazionamento del contributo
alimentare” non sussistessero più dal 2003, dal momento cioè in cui la
convenuta aveva trovato lavoro per la __________. Egli ha accolto così la
petizione e soppresso la rendita d'indigenza dalla data della
petizione (2 maggio 2008).
5. Secondo
AP 1 la rendita d'indigenza non poteva esserle soppressa per il miglioramento
delle sue condizioni economiche, giacché una ripresa dell'attività lucrativa da
parte sua era prevedibile e finanche necessaria, la somma di fr. 1400.– mensili
non bastando nemmeno a coprire il suo fabbisogno minimo, tanto più che essa ha
lavorato unicamente per un periodo limitato (dal 2003 al 2009). Soggiunge che l'attore
è sempre riuscito a versarle la rendita pattuita ed è tranquillamente in grado
di mantenere la seconda moglie, la quale per altro non esercita alcuna attività
lucrativa, ragion per cui non si può affermare che la situazione economica di
lui sia peggiore della sua. L'appellante fa valere inoltre di avere impiegato
gran parte dei redditi negli ultimi anni in cure mediche, come risulterebbe
dall'istruttoria, e si duole che il Pretore non abbia tenuto conto della
“globale situazione economica di entrambe le parti”, basandosi unicamente sui
conteggi di stipendio e scostandosi per di più dalla costante giurisprudenza
che prevede la soppressione di una rendita “soltanto ove la situazione
economica del debitore si sia deteriorata sensibilmente, e non anche laddove la
situazione del creditore sia migliorata”.
6. Dall'ultima
censura va subito sgombrato il campo. Nella fattispecie è pacifico che nella
convenzione sugli effetti del divorzio il marito si era impegnato a versare
alla moglie una rendita esplicitamente fondata sull'art. 152 vCC (doc. A). Ora,
l'art. 153 cpv. 2 vCC si applicava sia alle rendite dell'art. 152 vCC sia a
quelle dell'art. 151 cpv. 1 vCC, purché si trattasse di rendite dovute a scopo
di mantenimento. Non erano riducibili invece le rendite volte a compensare
aspettative – ereditarie o pensionistiche – perdute in seguito al divorzio, né
rendite in riparazione del torto morale (Lüchinger/Geiser
: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 6
ad art. 153 vCC; Bühler/ Spühler
in: Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, n. 13 ad art. 153 vCC; Hinderling/Steck,
Das Schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 355 in fondo con rimandi alla nota 21). La giurisprudenza cui l'appellante rinvia riguarda proprio quest'ultima
ipotesi, ovvero l'irriducibilità di un'indennità accordata a titolo di
compensazione di aspettative perdute a causa del divorzio (cfr. DTF 104 II 245
consid. 5). Non entra quindi in linea di conto.
7. Nel
caso specifico è assodato che durante il matrimonio AP 1 non ha mai esercitato
un'attività lucrativa (interrogatorio formale del 21 aprile 2010, risposta n.
1). Dopo il divorzio essa ha dichiarato di avere lavorato sei mesi per il __________,
“successivamente un po' di qua e un po' di là per l'__________”, fin quando la __________
l'ha assunta a tempo pieno. Per quest'ultima essa ha lavorato circa un anno
tramite la __________ (dal 2003 al 2004), poi è stata assunta a tempo pieno
fino all'ottobre 2009, quando ha interrotto l'attività per le conseguenze di un
infortunio curato male, rimanendo tuttavia alle dipendenze della ditta fino al
pensionamento, intervenuto nel frattempo (loc. cit., risposta n. 5).
Quanto al reddito, dagli atti risulta che nel 2006 la convenuta percepiva poco più di fr.
4300.– mensili e nel 2007 circa fr. 4000.– mensili (notifiche di tassazione
nell'inc. DI.2008.568). Nel 2008 lo stipendio è sceso a fr. 3647.– lordi
mensili fino al 30 marzo, ma è risalito in seguito a fr. 3775.– mensili, cui
si aggiungevano la tredicesima e indennità straordinarie, di modo che fra
gennaio e luglio di quell'anno l'interessata risulta avere guadagnato in media
fr. 4000.– mensili (fogli di stipendio nell'inc. DI.2008.568), più fr. 300.–
mensili di tredicesima. Tra l'agosto e il dicembre del 2009 il reddito medio è
ammontato poi a fr. 4980.– mensili. Nel 2010 il salario mensile lordo è rimasto
invariato, per un guadagno complessivo di fr. 3534.20 in gennaio, fr. 3352.– in febbraio e fr. 9988.45 nel marzo del 2010 (doc. 26), ossia fr.
5600.– in media. Tra il maggio del 2008 e il marzo del 2010, in definitiva, l'interessata ha guadagnato mediamente circa fr. 4800.– mensili.
Ora, non
si vede – né l'interessata spiega – perché dell'attività appena citata non si
dovrebbe tenere conto. Che tale occupazione si sia “protratta per un periodo
limitato” non significa che il miglioramento della situazione economica non
possa definirsi duraturo, men che meno ove si pensi che il “periodo limitato” è
continuato pur sempre sette anni, fino al pensionamento della lavoratrice. Né
si può dire che la ripresa di un'attività lucrativa fosse prevista al momento
del divorzio. Anzi, a ben vedere ciò non sembrava nemmeno prevedibile,
seppure una rendita di fr. 1400.– mensili non coprisse verosimilmente il
fabbisogno minimo della beneficiaria. Costei infatti era lontana dal mondo del
lavoro da 25 anni e nel 1999 aveva 53 anni. Stando alla giurisprudenza, qualora
un coniuge abbia superato i 45 anni d'età e sia rimasto lontano dal mercato
dell'impiego in seguito a un matrimonio di lunga durata (nel caso specifico la
vita in comune è durata quasi vent'anni), sussiste di fatto la presunzione – refragabile
– che non possa più reinserirsi professionalmente (I CCA, sentenza inc.
11.2010.82 del 28 febbraio 2012, consid. 6 con rimandi alla DTF 137 III 108 consid.
4.2.2.2 con citazioni). Nella fattispecie non è dato di scorgere quali elementi
potessero lasciar prevedere l'inserimento della moglie in una professione. Su
questo punto l'apprezzamento del Pretore resiste alla critica.
8. A
ragione l'appellante sostiene altresì che decisiva è la propria situazione
finanziaria d'insieme e non solo quella sul fronte dei redditi. Sta di fatto
che una rendita d'indigenza giusta l'art. 152 vCC rimediava unicamente a uno
stato di “grave ristrettezza”. Al creditore essa garantiva soltanto il
minimo esistenziale del diritto esecutivo aumentato dell'onere fiscale
corrente, più – di regola – il 20% (DTF 123 III 4 consid. 3b/bb, 121 III 51
consid. 1c, 118 II 99 consid. 4b/aa). La sentenza impugnata non contiene alcun accertamento
sul fabbisogno minimo di lei, né in appello l'interessata si è curata di
allegare alcunché di concreto. Dagli atti si evince nondimeno, per quanto la
Camera possa desumere d'ufficio dagli atti, che il fabbisogno minimo della
convenuta dovrebbe aggirarsi sui fr. 3640.– mensili (minimo esistenziale
del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione con spese accessorie fr.
995.–, premio della cassa malati fr. 402.–, spese di trasferta fr. 370.–,
pasti fuori casa fr. 120.–, imposte fr. 650.–, per un totale di fr.
3637.– mensili). Aggiungendo il 20%, si ottiene un fabbisogno minimo “allargato” di fr. 4365.– mensili.
Nella
fattispecie AP 1 era, al momento del divorzio, senza entrate e poteva solo far
capo alla rendita d'indigenza, che non le permetteva di coprire nemmeno il
fabbisogno minimo. Dal maggio del 2008 fino al marzo del 2010 invece essa ha guadagnato
una media di circa fr. 4800.– mensili con cui ha potuto finanziare sicuramente
il proprio fabbisogno minimo “allargato” di fr. 4365.– mensili. Quanto alle
spese mediche, è vero che la convenuta ha sofferto di varie patologie (relazioni
mediche del dott. __________, del 13 gennaio 2010, del dott. __________, del 28
gennaio 2010, e del dott. __________, del 1° febbraio 2010), ma per tacere
del fatto che ciò non le ha impedito di lavorare a tempo pieno fino al
settembre del 2009, nulla risulta dall'istruttoria circa i costi di cura da lei
sostenuti. In condizioni del genere il Pretore ha ravvisato a giusto titolo un
miglioramento della situazione economica della convenuta tale da giustificare dal maggio del 2008 una soppressione del
contributo alimentare. Poco importa che AO 1 abbia sempre fatto fronte al pagamento
della rendita. Determinante è il miglioramento della situazione dell'appellante.
Ne discende che, infondato, l'appello è destinato all'insuccesso.
9. Gli oneri e le ripetibili del giudizio odierno seguono la soccombenza
(art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). L'appellante rifonderà all'attore, che ha
presentato osservazioni per il tramite di un avvocato, un'adeguata indennità
per ripetibili.
10. Circa
Fatti
i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112
Considerandi
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera la soglia di fr. 30 000.– ai fini
dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (contributo alimentare
di fr. 1400.– per 23 mesi, fino al pensionamento della beneficiaria).
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la
sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
1000.–
b) spese fr.
50.–
fr.
1050.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per
ripetibili.
3. Notificazione
a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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