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Decisione

11.2010.105

Ritiro di un appello: spese processuali

19 febbraio 2013Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Jaques

segretaria:

F. Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2009.157 (divorzio

unilaterale, poi su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura della

giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 16 ottobre 2009 da

AO 1

(patrocinato dall'avv. PA 2)

contro

AP 1

(patrocinata dall'avv. PA 1),

giudicando sull'appello del 2 settembre 2010

presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso il 19 agosto 2010 dal

Pretore;

premesso

che davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno

Campagna pende dal 16 ottobre 2009 tra AO 1 (1957) e AP 1 (1960) una causa

di divorzio su richiesta unilaterale, poi su richiesta comune con accordo parziale;

rammentato

che con decreto cautelare del 19 agosto 2010 il Pretore ha condannato AO 1 a versare un contributo alimentare di fr. 5750.– men­sili per la moglie e uno di fr. 2125.– mensili

più l'assegno familiare per il figlio B__________ (nato il 4 aprile 1995), ha affidato

quest'ultimo alla madre, ha disciplinato il diritto di visita del padre e ha

istituito una curatela educativa per verificare di volta in volta l'attuabilità

del diritto di visita e per prestare assistenza psicologica al figlio nella sua

relazione con entrambi i genitori, invitando la Com­missione tutoria regionale 11 a designare la persona del curatore;

accertato

che contro tale decreto AP 1 è insorta con un appello del 2 settembre 2010 per

ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di annullare qualsiasi

relazione personale del figlio con il padre, come pure di porre a carico del

marito le imposte dei coniugi dovute per il 2007 e il 2008;

ritenuto che

nelle sue osservazioni del 27 settembre 2010 AO 1 ha proposto di respingere l'appello;

preso

atto che il 5 febbraio 2013 AP 1 ha comunicato a questa Camera di ritirare

l'appello, avendo le parti raggiunto una convenzione parziale sugli effetti del

Considerandi

divorzio;

ricordato

che nelle circostanze descritte l'appello va tolto dai ruoli per desistenza

(art. 352 cpv. 2 CPC ticinese e 405 cpv. 1 CPC);

considerato

che in caso di recesso dalla lite la parte desistente deve sopportare – per

principio – gli oneri processuali da essa cagionati e risarcire alla

controparte un'adeguata indennità per ripetibili, il ritiro equiparandosi a

soccombenza (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375);

rilevato

che nella fattispecie non v'è motivo di scostarsi da tale principio, ma che

l'ammontare delle spese processuali va ridotto, la procedura di appello

terminando senza decisione di merito (art. 21 LTG);

decreta: 1. Si

prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per

desistenza.

2.

Le spese

processuali di fr. 150.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla

controparte fr. 1000.– per ripetibili.

3.

Notificazione:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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