11.2010.105
Ritiro di un appello: spese processuali
19 febbraio 2013Italiano4 min
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Numero d'incarto:
11.2010.105
Data decisione, Autorità:
19.02.2013, ICCA
Titolo:
Ritiro di un appello: spese processuali
APPELLO
DESISTENZA
art. 352 cpv. 2 CPC-TI
Incarto n.
11.2010.105
Lugano,
19 febbraio 2013/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Jaques
segretaria:
F. Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2009.157 (divorzio
unilaterale, poi su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura della
giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 16 ottobre 2009 da
AO 1
(patrocinato dall'avv. PA 2)
contro
AP 1
(patrocinata dall'avv. PA 1),
giudicando sull'appello del 2 settembre 2010
presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso il 19 agosto 2010 dal
Pretore;
premesso
che davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno
Campagna pende dal 16 ottobre 2009 tra AO 1 (1957) e AP 1 (1960) una causa
di divorzio su richiesta unilaterale, poi su richiesta comune con accordo parziale;
rammentato
che con decreto cautelare del 19 agosto 2010 il Pretore ha condannato AO 1 a versare un contributo alimentare di fr. 5750.– mensili per la moglie e uno di fr. 2125.– mensili
più l'assegno familiare per il figlio B__________ (nato il 4 aprile 1995), ha affidato
quest'ultimo alla madre, ha disciplinato il diritto di visita del padre e ha
istituito una curatela educativa per verificare di volta in volta l'attuabilità
del diritto di visita e per prestare assistenza psicologica al figlio nella sua
relazione con entrambi i genitori, invitando la Commissione tutoria regionale 11 a designare la persona del curatore;
accertato
che contro tale decreto AP 1 è insorta con un appello del 2 settembre 2010 per
ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di annullare qualsiasi
relazione personale del figlio con il padre, come pure di porre a carico del
marito le imposte dei coniugi dovute per il 2007 e il 2008;
ritenuto che
nelle sue osservazioni del 27 settembre 2010 AO 1 ha proposto di respingere l'appello;
preso
atto che il 5 febbraio 2013 AP 1 ha comunicato a questa Camera di ritirare
l'appello, avendo le parti raggiunto una convenzione parziale sugli effetti del
Considerandi
divorzio;
ricordato
che nelle circostanze descritte l'appello va tolto dai ruoli per desistenza
(art. 352 cpv. 2 CPC ticinese e 405 cpv. 1 CPC);
considerato
che in caso di recesso dalla lite la parte desistente deve sopportare – per
principio – gli oneri processuali da essa cagionati e risarcire alla
controparte un'adeguata indennità per ripetibili, il ritiro equiparandosi a
soccombenza (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375);
rilevato
che nella fattispecie non v'è motivo di scostarsi da tale principio, ma che
l'ammontare delle spese processuali va ridotto, la procedura di appello
terminando senza decisione di merito (art. 21 LTG);
decreta: 1. Si
prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per
desistenza.
2.
Le spese
processuali di fr. 150.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla
controparte fr. 1000.– per ripetibili.
3.
Notificazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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