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Decisione

11.2010.107

Cancellazione di servitù: impossibilità giuridica di esercitare un passo veicolare

9 ottobre 2012Italiano38 min

Source ti.ch

Fatti

i confini dei loro fondi, nel senso che i primi hanno ceduto al secondo la porzione

nord del loro fondo, mentre il secondo ha ceduto ai vicini la porzione sud del proprio.

Contestualmente i proprietari hanno concordato di

gravare le rispettive particelle di una reciproca servitù di passo pedonale e

veicolare da esercitare su una striscia di terreno posta lungo il confine

ovest dei due fondi che corre tra le due strade pubbliche.

C. Nel tempo la particella n. 355 è stata frazionata, andando a formare

i fondi n. 355 e n. 1979

(appartenenti a AP 1) e n. 1853 (proprietà di AO 6). I vari frazionamenti della particella n.

344 hanno dato origine ai fondi n. 344 (pro­prietà di AO 2), n. 1653 (proprietà

di AO 1), n. 1655 (proprietà anch'esso di AO 1), n. 1656 (proprietà di __________),

n. 1680 (proprietà della AO 4) e n. 1681 (proprietà di __________).

Le

reciproche servitù di passo pedonale e veicolare sulle originarie particelle n.

344 e n. 355, iscritte nel 1985, sono state riportate sui nuovi fondi. La

particella n. 1764 (già appartenente a AO 1 e ora a __________), creatasi in seguito

al frazionamento della particella n. 1653, non beneficia di alcuna servitù di

passo sulle particelle n. 355 e 1979, né queste

ultime hanno diritti di passo su tale fondo. La particella n. 1853, a sua volta, non

fruisce di alcun diritto di passo sulla particella n. 1764.

D. Nella

seconda metà degli anni ottanta il Comune di AO 5 ha costruito una strada pubblica (particella n. 1769: “__________” e “__________”) che collega la

zona artigianale-industriale di __________, nella quale sono compresi i fondi

citati, alla strada cantonale. L'opera è stata completata nel 2007 con la

formazione di una rotonda lungo la strada cantonale medesima. Nel frattempo AP 1 ha chiesto il permesso di edificare un'area di servizio e un autocentro

sulla particella n. 355. I Servizi generali del Dipartimento del territorio

hanno espresso parere favorevole il 9 novembre 2004, specificando tuttavia

che dalla strada cantonale si sarebbe potuto accedere all'area di servizio unicamente

in due punti (all'estremità est e all'estremità ovest), mentre dal­l'area di servizio

si sarebbe potuto accedere alla strada cantonale in un punto solo (dall'estremità

est). Il Comune di AO 5 ha rilasciato la licenza edilizia il 1° dicembre 2004. In seguito al frazionamento della particella

n. 355, nel luglio del 2005, AP 1 ha costituito il 23 gennaio 2006 sulla

particella n. 1979 un diritto di superficie per sé stante e permanente in favore

della __________ (particella n. 1993).

E. Con

petizione del 29 agosto 2007 AP 1 ha convenuto AO 2, AO 1, AO 6, la AO 4, __________,

il Comune di AO 5, __________, la __________ (detentrice di pegni sulle

particelle n. 344 e 1680), il __________ (detentore

di pegni sulle particelle n. 1653, 1655 e 1681) e la AO 3 (detentrice di

pegni sulla particella n. 1853) davanti al Pretore della giurisdizione di

Locarno Campagna per ottenere la cancellazione dei diritti di passo veicolare (recte:

pedonale) e con ogni veicolo gravanti le sue particelle n. 355 e 1979 in favore delle particelle n. 344, 1653, 1655, 1656, 1680, 1681 e 1853. In via cautelare egli ha chiesto di essere autorizzato a posare una catena all'imbocco del

diritto di passo sulla particella n. 355, dichiarandosi pronto a consegnare a

tutti i proprietari dei fondi dominanti una chiave per l'apertura della catena.

Su richiesta di lui, il Pretore ha sospeso il 18 settembre 2007 il procedimento

cautelare.

F. Intanto,

il 13 settembre 2007, la __________ ha dichiarato di acquiescere all'azione. Nella

sua risposta del 2 ottobre 2007 la AO 3 ha proposto invece di respingere la petizione. Identica conclusione hanno formulato il AO 7 il 4 ottobre 2007, AO 1

e AO 2 l'8 ottobre 2007, la AO 4 il 28 novembre 2007 e AO 6 il 29 novembre 2007.

Il Comune di AO 5, __________ e __________ non hanno reagito e si sono lasciati

precludere dalla causa. Il 28 dicembre 2007 il Pretore ha dimesso la __________

dalla lite. L'udienza preliminare ha avuto luogo l'8 aprile 2008. Il 14 aprile successivo

il Comune di AO 5 ha comunicato al Pretore di non avere alcun interesse nella

lite. Il 23 marzo 2009 __________ ha dichiarato al Pretore di aderire alla

petizione ed è stato dimesso dalla lite, com'è stata dimessa dalla lite __________,

che il 14 ottobre 2009 ha dichiarato anch'essa di acquiescere.

G. Il 5

febbraio 2008 AO 2 ha frazionato la particella n. 344, creando la particella n.

2011, sulla quale è stata riportata la nota servitù di passo pedonale e

veicolare. Terminata l'istruttoria il 18 novembre 2009, le parti hanno

rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a conclusioni scritte. Nei loro

allegati del 12 gennaio 2010, 15 febbraio 2010, 22 febbraio 2010 e 29 aprile

2010 i convenuti rimasti in lite hanno proposto una volta di più di respingere

la petizione. Nel suo memoriale del 27 aprile 2010 l'attore ha concluso una volta ancora per la cancellazione della servitù, ha esteso la domanda alla

particella n. 2011 e ha rinunciato alla richiesta cautelare. Statuendo il 22 luglio

2010, il Pretore ha respinto la petizione. La tassa di giustizia di fr. 7000.– e

le spese sono state poste a carico dell'attore, tenuto a rifondere indennità

per ripetibili di fr. 11 000.– ad AO 6, di fr. 4000.– a AO 2, di fr. 4000.– a AO 1, di fr.

4000.– alla AO 4, di fr. 4000.– alla AO 3 e di fr. 2000.– al AO 7.

H. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 6

settembre 2010 in cui chiede di riformare la decisione impugnata accogliendo la

sua azione, tranne per quanto riguarda la particella n. 1853 di AO 6. Nelle

loro osservazioni del 12 ottobre 2010 AO 2 e AO 1 postulano il rigetto dell'appello.

Identica conclusione formulano AO 6 e la AO 4 con osserva­zioni del 18 e 20

ottobre 2010. AO 3 dichiara in uno scritto del 14 ottobre 2010 di con­dividere

appieno la sentenza del Pretore, della quale sollecita la conferma.

Considerandi

in diritto: 1. Alle decisioni comunicate dai Pretori entro il 31 dicembre 2010

continua ad applicarsi la vecchia procedura civile (art. 405 cpv. 1 CPC). Nella

fattispecie la sentenza impugnata è stata intimata il 22 luglio 2010 ed è stata

notificata al patrocinatore dell'attore il 30 luglio 2010. Il termine di venti

giorni per appellare (art. 308 cpv. 1 CPC ticinese), rimasto sospeso durante le

ferie giudiziarie fino al 15 agosto 2010 (art. 133 cpv. 1 lett. b CPC ticinese),

è cominciato a decorrere così il 16 agosto 2010 e sarebbe scaduto sabato 4 settembre

2010, salvo protrarsi a lunedì 6 settembre 2010 in virtù dell'art. 131 cpv. 3 CPC ticinese. Presentato l'ultimo giorno utile, l'appello in esame

è di conseguenza tempestivo.

2.

L'azione intesa alla cancellazione di una servitù (art. 736 cpv. 1 CC)

ha carattere pecuniario. Come in tutte le cause

relative a servitù, il valore litigioso è quello che i diritti contesi hanno

per il fondo dominante o quello corrispondente alla svalutazione che subirebbe

il fondo serviente, se essa è maggiore (art. 9 cpv. 3 CPC ticinese; cfr. Poudret, Commentaire de la loi fédérale

d'organisation judiciaire, vol. I, Berna 1990, pag. 284 in basso con rinvii di giurisprudenza). Nella fattispecie il Pretore ha fissato tale valore in

fr. 150 000.– (sentenza impugnata, consid. 5), importo che non appare privo

di verosimiglianza e che non è contestato dalle parti. La soglia del valore

appellabile è pertanto raggiunta (art. 36 cpv. 1 vLOG).

3.

Nella sentenza impugnata il Pretore ha riassunto anzitutto i criteri

che disciplinano la cancellazione di una servitù secondo l'art. 736 cpv.

1.

CC, ricordando che un diritto di accesso necessario (anche costituito

convenzionalmente) avrebbe perduto ogni giustificazione ove l'accesso fosse stato

garantito da una strada pubblica. Ciò posto, egli ha accertato che i

proprietari delle originarie particelle n. 344 e 355 avevano costituito il

passo pedonale e veicolare per garantire alla particella n. 344 uno sbocco alla

strada cantonale, ma che tale intenzione soggettiva non era opponibile ai

successivi proprietari dei fondi derivati dal frazionamento della particella n.

344.

Anzi, con l'aggravio reciproco dei diritti di passo e l'uso dell'accesso

anche dopo la costruzione della strada comunale non sussisterebbero

“motivi oggettivi che consentano di ritenere che persone estranee al

contratto di servitù dovessero in buona fede considerare l'eventualità che il

diritto in favore del fondo particellare n. 344 fosse stato concesso quale

passo necessario. Infatti, come detto, il fondo particellare n. 355 confinava

già all'epoca con la strada cantonale e non necessitava quindi di un accesso

alla pubblica via da giustificare la reciprocità dell'aggravio”. Per il

Pretore, quindi, la costruzione della strada comunale non è suscettibile

di giustificare la cancellazione delle servitù, tanto meno in favore di AO 6,

il cui fondo non è al beneficio di alcun diritto che gli permetterebbe di raggiungere

la strada comunale.

Quanto

alle limitazioni d'accesso alla strada cantonale dovute alla segnaletica stradale

posta in seguito, dopo la costruzione della nuova stazione di servizio, per il

Pretore tali restrizioni sono riconducibili alla volontà dell'attore e non

opponibili ai convenuti, poiché contrari all'art. 737 cpv. 3 CC. Per di più, l'attore

medesimo ha ammesso di continuare a transitare sul tracciato del passo e che l'accesso

all'area di servizio dalla strada cantonale provenendo da Locarno avviene sulla

porzione del fondo gravata della servitù. Per il primo giudice, “considerate

simili ammissioni, la tesi dell'impossibilità dell'esercizio della servitù risulta

contraddittoria e non può pertanto essere ammessa, senza che occorra attardarsi

in ulteriori approfondimenti in merito alla cancellazione di servitù in caso di

impossibilità d'esercizio”. Onde, in definitiva, il rigetto della petizione.

4.

L'appellante

ribadisce che i diritti di passo in esame sono stati costituti come accessi

necessari, poiché al momento in cui è avvenuta la rettifica dei confini la particella

n. 344 era sprovvista di un accesso alla strada cantonale. Per di più, l'autorizzazione

alla creazione del passo è stata concessa nel 1985 dall'allora Dipartimento

delle pubbliche costruzioni a titolo precario finché il Comune non avesse

realizzato il piano viario della zona. E tale presa di posizione è stata

ribadita nel 1986, allorché è stata autorizzata la costruzione di un capannone

industriale sulla particella n. 344. Per l'appellante, inoltre, con la

costruzione della nuova strada comunale il passo ha perduto utilità, giacché tale

via permette a tutti i convenuti – tranne AO 6 – di raggiungere la strada

cantonale “con più facilità e agevolezza” senza passare sul suo fondo. Lo scopo

della servitù non corrisponde più, di conseguenza, a quello iniziale. Secondo

l'appellante il Pretore ha trascurato altresì che per svariati motivi il passo

in questione non è più stato usato per lungo tempo e che oggi è adoperato solo

sporadicamente, senza dimenticare che l'acquiescenza di alcuni convenuti indizia

chiaramente il fondamento della petizione. Egli chiede pertanto di cancellare

la servitù di passo pedonale e con ogni veicolo a beneficio dei fondi dei convenuti

rimasti in lite, salvo quella in favore della particella n. 1853 appartenente

ad AO 6.

5.

In

questa sede l'attore ha rinunciato – come si è visto – a postulare la

cancellazione della servitù iscritta in favore della particella n. 1853

appartenente ad AO 6. Nei confronti di quest'ultimo la sentenza del Pretore è dunque

passata in giudicato, com'è passata in giudicato nei confronti della AO 3,

creditrice ipotecaria di AO 6. Nella misura in cui è diretto contro il Comune

di AO 5, poi, l'appello è finanche senza interesse, il Comune avendo comunicato

al Pretore di non sperare in alcun vantaggio né di temere alcun pregiudizio

dall'esito del processo (lettera del 14 aprile 2008), ciò che l'appellante non discute.

Né, del resto, il Comune è al beneficio di una servitù sui fondi dell'attore.

6.

Secondo

l'art. 736 cpv. 1 CC quando una servitù ha perduto ogni interesse per il fondo

dominante il proprietario del fondo serviente può chiederne la cancellazione. I

presupposti per l'applicazione di tale norma sono già stati riassunti dal

Pretore (sentenza impugnata, consid. 1). In riguardo giovi solo rammentare che qualora

la servitù sia stata costituita originariamente come accesso necessario, al

momento in cui il fondo dominante viene collegato a una strada pubblica decade l'esigenza dell'accesso necessario e, con esso, la

servitù (DTF 130 III 560 consid. 3.3; Liver

in: Zürcher Kommentar, 2ª edizione, n. 104 all'introduzione delle servitù e n. 75 ad art. 736 CC; RtiD II-2008 pag. 666 consid. 5; Schmid/ Hürlimann-Kaup, Sachenrecht, 3ª edizione, pag. 326 n. 1309; Rodondi, L'extinction des servitudes de par la loi, tesi,

Losanna 1990, pag. 21; Caroni Rudolf,

Der Notweg, Berna 1969, pag. 159).

a) Nella

fattispecie la servitù gravante le particelle n. 355 e

1979.

è iscritta nel registro fondiario come “passo

pedonale e con ogni veicolo” (doc. A). Si tratta di un'iscrizione meramente telegrafica, che non permette – da sé sola – di

determinare la portata dei diritti e degli obblighi che ne discendono. Ciò impone

di far capo al titolo di acquisto (art. 738 cpv. 2 CC; DTF 137 III 446 consid.

2.

, 148 consid. 3.1), il quale, trattandosi di un contratto, va interpretato

secondo la reale e comune volontà delle parti (art. 18 CO), rispettivamente –

se questa non può essere ricostruita – secondo le regole della buona fede. Nei

confronti di terzi che non hanno partecipato alla costituzione della servitù,

nondimeno, tali principi sono limitati dall'affidamento che ognuno può riporre nell'istituto

del registro fondiario (art. 973 CC), compresi i documenti giustificativi che

precisano la portata dell'iscrizione (art. 971 cpv. 2 CC; Hohl, Le contrôle de l'interprétation

des servitudes par le Tribunal fédéral, in: RNRF 2009 pag. 78). Poco importano circostanze

e motivi personali che abbiano determinato la volontà di chi ha costituito la

servitù: nella misura in cui non risultano dall'atto costitutivo, tali elementi

soggettivi non sono opponibili a terzi che abbiano fatto assegnamento in buona

fede sul contenuto del registro fondiario (DTF

130.

III 558 consid. 3.1; RtiD I-2009 pag. 646 consid. 7).

b)

Il rogito n. 583 del notaio __________ del 6 agosto 1985, allegato all'istanza

del 6 agosto 1985 con cui è stata chiesta l'iscrizione delle note servitù nel

registro fondiario (documento giustificativo n. 10 895 del 17 settembre 1985), si

limita ad attestare che il proprietario della particella n. 355 dichiarava di “gravare

la stessa di un diritto di passo pedonale e con ogni veicolo a favore della

particella n. 344” e che il diritto sarebbe stato “esercitato sull'area

colorata in azzurro sul piano di mutazione allegato all'istanza”. Analoga

dichiarazione è stata formulata dai proprietari della particella n. 344 per conferire

il diritto passo alla particella n. 355 (doc. 3 di AO 6). Quanto al rogito n.

662.

del medesimo notaio allegato all'istanza del 26 febbraio 1986 (documento

giustificativo n. 8879 del 26 maggio 1986), esso prevede una “servitù di passo

pedonale e con ogni veicolo lungo il passo censito lungo il sub. a” in favore –

rispettivamente a carico – delle particelle n. 344 e 1653 (doc. I nell'inc.

OA.2007.77 richiamato). Gli altri documenti giustificativi riguardano

l'iscrizione della servitù in favore e a carico della particella n. 1653. Nulla

accredita l'ipotesi, tuttavia, che le parti abbiano inteso costituire un accesso

necessario.

c) __________,

originario comproprietario della particella n. 344, ha dichiarato invero che “__________e io avevamo l'esigenza di garantire al nostro fondo un

accesso alla strada cantonale poiché non ne esistevano. Di conseguenza abbiamo

parlato con il signor __________ e abbiamo concordato che ci avrebbe concesso

di passare sul suo fondo” (deposizione del 29 gennaio 2009: verbali, pag. 4). Sta

di fatto che la volontà di costituire una servitù legale deve risultare dal

contratto e dall'iscrizione nel registro fondiario (sentenza del Tribunale federale

5C. 201/2002 dell'11 febbraio 2003 consid. 2.3 con rinvio a Meier-Hayoz, Berner Kommentar, n. 65

all'art. 680 CC; Piotet in: Traité

de droit privé suisse, vol. V/3, Friburgo 1985, pag. 60; I CCA, sentenza inc.

11.1999.153

del 13 agosto 2002 consid. 7, riassunta in RtiD I-2004 pag. 609 n.

116c con rinvio a Liver, op. cit.,

n. 102 all'introduzione delle servitù; Rodondi,

op. cit., pag. 21; Rey in: Berner Kommentar,

n. 65 ad art. 730 CC). Nel caso specifico l'atto di costituzione delle servitù

e l'iscrizione sono chiari e né l'uno né l'altro allude a un eventuale accesso

necessario.

d) Certo, secondo Liver una

servitù convenzionale che sarebbe potuta essere costituita come servitù legale

decade automaticamente ove venga meno lo

stato di necessità (op. cit., n. 75 ad art. 736), ma per tacere del

fatto che tale opinione non è condivisa da altri autori (Piotet, op, cit., pag. 60; Rodondi, op. cit., pag. 21; Argul Grossrieder, Les causes d'extinction

des servitudes foncières, Zurigo/Basilea/Ginevra 2005, pag. 91 n. 278 e

pag. 233 n. 759), in concreto nessun elemento permette di concludere – come

detto – che l'allora proprietario del fondo serviente intendesse concedere un

passo necessario. Né, per avventura, dallo stato fisico reale e visibile di un

fondo, che può prevalere sulla buona fede dell'acquirente basata sul registro

fondiario (DTF 137 III 149 consid. 3.3.3, 156 consid. 4.1.3), i nuovi proprietari dei fondi dominanti avrebbero potuto desumere il

carattere necessario del diritto di passo. La semplice mancanza di un accesso

alla pubblica via non consentiva infatti, da sé sola, di dedurre che la servitù

stipulata convenzionalmente poteva essere pretesa in applicazione dell'art. 694

CC (cfr. sentenza del Tribunale federale 5C.201/2002 dell'11 febbraio 2003 consid. 2.3). E nel caso precipuo la particella era accessibile anche da sud,

dalla stradina comunale (“__________”), né si spiegherebbe altrimenti il motivo

per cui le servitù siano state pattuite recipro­camente. Su questo punto

l'appello manca perciò di consistenza.

7.

L'appellante sostiene che, al momento in cui

è stato costituito, il passo è stato concesso a mero titolo precario. Ora, il

proprietario dell'allora fondo serviente non ha stipulato alcun accordo con il

vicino in virtù del quale si riservasse di revocare in ogni tempo

l'autorizzazione all'attraversamento del fondo (DTF 79 I 189). La questione

merita dunque più attenta disamina.

a) Dagli

atti risulta che il 29 aprile 1985 __________ e __________,

a quel tempo comproprietari della particella n. 344, hanno chiesto al Comune di

AO 5 il permesso di creare un accesso provvisorio al loro

fondo per “migliorare l'immissione proveniente dai

nuovi insediamenti industriali sulla strada cantonale”. Il Municipio di AO 5, trasmettendo la richiesta il 7 maggio 1985

all'allora Dipartimento delle pubbliche costruzioni per il rilascio dell'autorizzazione

cantonale, ha espresso parere favorevole “comunque a titolo provvisorio e

precario in quanto è in atto uno studio pianificatorio delle strade comunali”. Il

Dipartimento delle pubbliche costruzioni ha

autorizzato la formazione dell'accesso l'8 luglio 1985 “a titolo

precario, ossia fintanto che il Comune avrà realizzato un piano viario della zona”

(autorizzazione n. 45 350). Il 16 luglio 1985 il Comune di AO 5 ha rilasciato la licenza edilizia, ribadendo quale condizione la “stretta osservanza dei piani e

delle condizioni poste dalle competenti autorità cantonali” (fascicolo

“formazione accesso provvisorio” del Comune di AO 5, richiamato).

b) L'autorizzazione

alla formazione di accessi è accordata, nel Cantone Ticino, secondo la

procedura di rilascio della licenza edilizia (art. 4 lett. c del regolamento

di applicazione della legge edilizia: RL 7.1.2.1.1) ed è concessa

dal Municipio, previo avviso del Dipartimento del territorio (già delle pubbliche

costruzioni). Tale preavviso è obbligatorio, riferendosi a un oggetto che richiama

l'applicazione della legge sulle strade (allegato 1 n. 22 del citato regolamento),

la quale prevede che, ove sia possibile da più strade, l'acces­so deve avvenire

di regola da quella gerarchicamente inferiore (art. 48 cpv. 2: RL 7.2.1.2). In

concreto il Municipio di AO 5 ha rilasciato la licenza edilizia, vincolandola

al rispetto delle condizioni poste dall'autorità cantonale. Si tratta così di una

licenza accordata a titolo “precario”, ovvero di un atto unilaterale dell'autorità

soggetto a condizione (Scolari,

Commentario alla LALPT, LE e LAC, Bellinzona 1997, n. 680 ad art. 2 LE, n. 1041

e 1044 ad art. 26 LE). E nella fattispecie la condizione posta dalla licenza

edilizia era risolutiva (sulla nozione: DTF 129 II 370 consid. 4.2; Häfelin/Müller/Uhlmann in: Allgemeines

Verwaltungsrecht, 6ª edizione, pag.

204.

n. 908), nel senso che la licenza si sarebbe estinta al momento in cui il Comune

avesse “realizzato un piano viario della zona”, senza dover essere ulteriormente

revocata.

c) Nelle

circostanze descritte, una volta costruita da parte del Comune la nuova strada

di quartiere (“__________”), il permesso di costruzione per l'accesso attraverso

i fondi di AP 1 al fine di raggiungere la strada cantonale è decaduto. In tal

modo è sopraggiunta, per ragioni legate al diritto pubblico, l'impossibilità giuridica

di esercitare la servitù di passo veicolare. E qualora sia oggettivamente e

definitivamente impossibile da esercitare, una servitù perde la sua utilità per

il fondo dominante (DTF 121 III 52 consid. 3a; Liver, op.

cit., n. 117 ad art. 734 CC, n. 16 ad art. 736 CC; Steinauer, Les droits réels, vol. II, 4ª edizione,

pag. 437, n. 2267a; Rodondi, op.

cit., pag. 104 nota 321; Petitpierre

in: Basler Kommentar, ZGB II, 4ª edizione, n. 16 ad art. 736). Quanto all'impossibilità

oggettiva e definitiva di esercitare la servitù, in concreto essa è successiva

alla costituzione del diritto reale limitato, che in condizioni del genere ha

perduto legittimità e va cancellato (cfr. Argul Grossrieder, op. cit., pag. 223 n. 715

segg.).

8.

AO

2.

e AO 1 affermano che la condizione posta dall'autorità non è loro opponibile,

giacché nulla figura nel registro fondiario. Che la condizione risolutiva posta

dall'ente pubblico alla licenza edilizia non sia menzionata nel registro

fondiario (come si sarebbe potuto fare: Scolari,

op. cit., n. 1055 ad art. 25 LE) è vero. Occorre esaminare tuttavia

se i convenuti possano prevalersene.

a) Per

quanto riguarda AO 2, proprietario della particella n. 344, risulta dagli atti che

il 7 maggio 1987 __________ e gli eredi fu __________ hanno presentato al

Comune di AO 5 una domanda di costruzione per erigere tre capannoni industriali

sulle particelle n. 344, 1680 e 1681. Trasmettendo la richiesta il 2 giugno

1987.

al Dipartimento delle pubbliche costruzioni, il Comune ha indicato che l'accesso

stradale era quello verso la strada cantonale “esistente con precario”. Il

Dipartimento delle pubbliche costruzioni ha rilasciato l'autorizzazione

cantonale per edificare i tre capannoni il 19 novembre 1987, ponendo come condizione

che l'accesso veicolare avvenisse “sulla strada comunale prevista per la

zona industriale”. Rilasciando la licenza edilizia, il Comune di AO 5 ha ribadito il 24 novembre 1987 come condizione la “stretta osservanza dei piani e delle condizioni

poste dalle competenti autorità cantonali”. AO 2 è diventato proprietario della

particella n. 344 il 5 agosto 1987 (doc. C), prima che fosse rilasciata la

licenza edilizia. Nulla egli ha obiettato alle condizioni poste dall'autorità comunale,

che riprendevano quelle fissate dall'autorità cantonale nell'autorizzazione a costruire,

nemmeno quando ha costruito i capannoni. Non può dunque pretendere ora di

sottrarsi alla condizione risolutiva posta dall'autorità, secondo cui l'autorizzazione

all'accesso veicolare verso la strada cantonale attraverso i fondi dell'attore

sarebbe decaduta al momento in cui fosse stata costruita la nuova strada

comunale. Essendo venuto meno un oggettivo interesse alla servitù da parte sua,

nei suoi confronti l'azione si rivela fondata.

b) Relativamente a AO 1, proprietario della particella

n. 1655, dagli atti risulta che il 30 ottobre 1985 suo padre __________ ha

inoltrato al Comune di AO 5 una domanda di costruzione per erigere un capannone

a uso carrozzeria e officina sulla porzione della particella n. 344 che pochi

mesi più tardi avrebbe formato, in seguito al frazionamento, la particella n.

1655.

Il Dipartimento delle pubbliche costruzioni ha rilasciato il 25 febbraio 1986 l'autorizzazione cantonale a condizione – tra l'altro – che l'accesso veicolare avvenisse “dalla

strada comunale (vedi art. 47 cpv. 2 della legge sulle strade del 23 marzo

1983)”. Rilasciando la licenza edilizia, il Comune di AO 5 ha ribadito il 6 marzo 1986 come condizione particolare della licenza edilizia la “stretta

osservanza dei piani approvati e delle condizioni poste dalle competenti autorità

cantonali”. Tale prescrizione non è stata impugnata.

Non

è chiaro invero quando AO 1 sia diventato proprietario della particella n. 1655.

Dall'estratto del registro fondiario ciò risulta essere avvenuto il 23 settembre

1991.

(doc. E), ma in questa sede lo stesso convenuto afferma di avere acquistato

la particella già il 10 settembre 1986 per insediarvi un'attività di garagista (osservazioni

del 12 ottobre 2010, pag. 3). Non si disconosce che il permesso di costruire è

stato chiesto da suo padre. AO 1 ha riconosciuto espressamente tuttavia di

avere acquistato il fondo “per insediare la propria attività professionale”

e di avere costruito personalmente il garage (risposta, pag. 4; memoriale

conclusivo, pag. 10). Che l'autorimessa fosse di AO 1 è confermato anche dal

suo dipendente __________, il quale ha affermato che da “circa 30 anni lavoro

come dipendente del signor AO 1 a __________ ed è da 25 anni che l'azienda si

trova nel luogo dove è ora” (deposizione del 15 ottobre 2008: verbali, pag. 4).

Al momento di erigere il capannone AO 1 non poteva ignorare dunque la clausola

contenuta nella licenza edilizia e non può pretendere ora

di sfuggire alla condizione risolutiva posta dall'autorità, secondo cui al

momento in cui fosse stata costruita la strada comunale l'autorizzazione all'accesso

veicolare verso la strada cantonale attraverso i fondi dell'attore sarebbe decaduta.

Nemmeno AO 1 conserva pertanto un interesse oggettivo alla servitù e anche nei

suoi confronti

l'azione

va accolta.

c) In

merito alla particella n. 1653, dall'incarto si evince

che il

2.

settembre 1985 __________ e __________ hanno presentato al Comune

di AO 5 una domanda di costruzione per edificare un capannone industriale sulla

particella n. 344. Trasmettendo il 1° ottobre 1985 la richiesta al Dipartimento

delle pubbliche costruzioni, il Comune ha indicato una volta di più che si prevedeva

la formazione di una pubblica via ver­so la strada cantonale. Il Dipartimento

delle pubbliche costru­zioni ha rilasciato il 13 febbraio 1986 l'autorizzazione cantonale, subordinandola “alla realizzazione dell'accesso stradale conformemente

al progetto e alle condizioni contenute nell'autorizzazione n. 45 350 dell'8 luglio

1985, le quali sono parte integrante della presente”. Concedendo la licenza edilizia,

il 18 febbraio 1986, il Comune ha ribadito come condizione particolare la

“stretta osservanza dei piani e delle condizioni poste dalle competenti

autorità cantonali”. Tale prescrizione non è stata impugnata (atti del Comune

di AO 5, richiamati).

Ora,

la particella n. 1653 è stata ricavata dalla particella

n. 344 in seguito a un frazionamento del 5 settembre 1985. Nel 1986 il fondo è

stato acquistato da __________, proprietaria della __________ di __________, la

quale vi ha insediato la sua attività di meccanica di precisione, e nel gennaio

del 2007 AO 1 ne è divenuto proprietario (doc. D). Si ignora però che cosa

abbia comunicato a quel momento l'una all'altro. Resta il fatto che – come

detto – AO 1 era proprietario della contigua particella n. 1655. E se si pensa

che la licenza edilizia accordata all'__________ è praticamente coeva a quella a

lui rilasciata per l'edificazione del garage, non si vede come egli potesse

immaginare che la costruzione del capannone sulla particella n. 1653 fosse

stata esonerata, per quel che riguarda l'accesso, dalla condizione risolutiva a

lui posta dall'autorità comunale, tanto meno ove si consideri che la via d'accesso

ai due fondi era la medesima. Anche in questo caso, di conseguenza, il proprietario del fondo dominante non ha più un interesse oggettivo

alla servitù e anche nei suoi confronti l'azione si dimostra provvista di fondamento.

d) Per quel che è infine della AO 4, proprietaria della particella n.

1680, l'iter edificatorio è identico a quello seguito dalla particella n. 344

appartenente a AO 2 (sopra, consid. a). E siccome la ditta è diventata

proprietaria del fondo il 10 giugno 1987 (doc. G), prima del rilascio della

licenza edilizia da parte del Comune di AO 5 (avvenuta il 24 novembre 1987), al

momento di costruire il capannone industriale nemmeno essa poteva ignorare la

clausola cui era vincolata la licenza edilizia. Non può quindi pretendere ora di

eludere la condizione risolutiva posta dall'autorità. In definitiva, per quanto

concerne la servitù di passo veicolare, l'azione si rivela fondata verso tutti

i convenuti rimasti in lite e al proposito la sentenza del Pretore va riformata.

9.

Per quanto attiene al passo pedonale, l'appellante ne chiede la

cancellazione, ma non spiega per quale motivo la costruzione della nota strada comunale

(particella n. 1769) avrebbe reso il diritto senza interesse per i fondi

dominanti. A rigore l'appello andrebbe perciò dichiarato irricevibile (art. 309

cpv. 2 lett. f CPC ticinese con rinvio al cpv. 5).

Sia come sia, e come si è accertato dianzi (consid. 6),

la servitù in questione non è stata costituita come accesso necessario, sicché

non è automaticamente decaduta con la costruzione della

strada comunale (cfr. sentenza del Tribunale federale 5C.262/1995 del 14 giugno 1996). Né l'esercizio del passo pedonale è diventato impossibile per

ragioni di diritto pubblico (sopra, consid. 7), la clausola accessoria contenuta

nelle citate licenze edilizie riguardando unicamente l'accesso veicolare.

Si

conviene che un diritto di passo, fosse solo pedonale, non

conserva utilità per il proprietario del fondo dominante quando l'interesse

corrispondente allo scopo originale della servitù risulti garantito da una

pubblica via (Steinauer, op. cit.,

pag. 384 n. 2267; v. anche Liver,

op. cit., n. 18 e n. 61 ad art.

736.

CC). A parte il fatto però che in concreto il passo

è ancora usato da pedoni che intendono accedere alla stazione di servizio

(deposizione di __________, del 12 giugno 2008: verbali, pag. 3; di __________,

del 15 ottobre 2008: verbali, pag. 2; di __________, del 15 ottobre 2008: verbali,

pag. 5), la creazione di un accesso stradale pubblico giustifica la cancellazione

di un diritto di passo privato solo qualora la pubblica via assicuri appie­no

lo scopo perseguito dal passo privato e il collegamento privato non appaia più

vantaggioso del nuovo collegamento pubblico (DTF 130 III 560 consid. 3.3; RtiD

II-2008 pag. 666 consid. 5b). Nel caso in rassegna la nuova strada comunale è nettamente

più lunga rispetto al tracciato della servitù (circa 300 m), ciò che incide sui tempi di percorrenza, e per di più è sprovvista di marciapiede (fotografia

X scattata al sopralluogo del 5 settembre 2007 nell'inc. OA.1977.77 richiamato),

di modo che non garantisce miglior sicurezza ai pedoni rispetto al passo

privato. Non si ravvisano dunque i presupposti per cancellare la servitù di

passo pedonale dalle particelle n. 355 e 1979.

Ci

si potrebbe interrogare a questo punto se l'importanza del passo per i fondi dominanti

non giustifichi, in confronto alla gravità dell'onere per quelli servienti, un

riscatto della servitù di passo pedonale mediante indennizzo (art. 736 cpv. 2

CC). Foss'anche la questione da esaminare d'ufficio (sentenza del Tribunale federale

5C.265/2003 del 23 giugno 2004 consid, 6 non pubblicato in DTF 130 III 554 con

rinvio a Liver, op. cit., n. 197

ad art. 736), l'attore non ha mai proposto tuttavia alcun riscatto né ha mai offerto

alcuna indennità. Né egli asserisce che l'onere imposto ai

suoi fondi si sia, dopo la costituzione del passo, aggravato in modo tale da

rendere proporzionalmente esiguo l'interesse dei fondi dominanti a mantenere la

servitù. L'ipotesi del riscatto non può quindi essere vagliata oltre.

10.

L'appellante contesta infine l'ammontare della tassa di giustizia (fr.

7000.

–), sostenendo che il Pretore ha ecceduto nel suo potere di apprezzamento,

non potendosi riscuotere per una causa dal valore litigioso di fr. 150 000.– più di fr.

3000.

–. Egli reputa esagerate anche le indennità attribuite dal Pretore per ripetibili, che non dovrebbero superare fr.

2200.

– in favore della AO 4 e di AO 6, né fr. 2200.– complessivi in favore di AO

2.

e AO 1, rappresentati dal medesimo legale. Quanto alle banche convenute,

nessuna indennità andrebbe loro riconosciuta, poiché esse hanno fatto capo a

propri servizi giuridici.

a) L'art.

17.

vLTG prevedeva per cause dal valore litigioso compreso tra fr. 100 001.– e fr. 200 000.– una tassa di

giustizia tra fr. 3000.– e fr. 12

000.

–. Concretamente la tassa andava poi fissata “in

considerazione del valore, della natura e della complessità dell'atto o

della controversia” (art. 3 cpv. 1 vLTG). Tutte le riscossioni tributarie

dovendosi attenere – in virtù del diritto federale – ai principi della

proporzio­nalità e dell'equivalenza, anche le tasse di giustizia devono mantenersi

in un rapporto ragionevole con la complessità della causa e l'impegno richiesto

al tribunale (DTF 135 III 578 consid. 6.1, 128 II 251 consid. 3.1). Al riguardo

il Pretore conserva ampia latitudine, di modo che entro i

minimi e i massimi della tariffa la tassa di giustizia da lui stabilita è

censurabile solo per eccesso o abuso del potere d'apprezzamento (rinvii di

giurisprudenza in: Cocchi/ Trezzini,

CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 32 ad art. 148 CPC ticinese).

Nel

caso in esame la causa, contrariamente all'opinione dell'appellante,

non era affatto priva di complessità, le implicazioni di diritto

pubblico sull'utilità della servitù non essendo di evidente soluzione, e ha pur

sempre richiesto cinque udienze in Pretura. Fissando la tassa

di giustizia in fr. 7000.–, importo che rientra agevolmente nei limiti

dell'art. 17 vLTG, il primo giudice non è trasceso pertanto in eccesso o abuso.

Che egli abbia rinunciato a prelevare oneri per i decreti di stralcio

emessi

in seguito all'acquiescenza della __________, di __________ e di __________ nulla

muta. Sull'entità della tassa di giustizia l'appello è destituito di pertinenza.

b) Quanto alle ripetibili (art. 150 prima

frase CPC ticinese), torna applicabile

nella fattispecie – sia pure indicativamente (RtiD I-2004 pag. 469 consid. 3) – la vecchia tariffa dell'Ordine degli avvocati

(art. 16 cpv. 2 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio

e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, del 19

dicembre 2007: RL 3.1.1.7.1). Questa prevedeva che in

ogni causa avente un valore determinato o determinabile, l'onorario

dell'avvocato fosse stabilito entro percentuali prefissate del valore litigioso

(art. 9 cpv. 1 TOA). Tra l'aliquota minima e quella massima la retribuzione era

stabilita poi di caso in caso, secondo la com­plessità, l'importanza e

l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità

dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e

patrimoniale delle parti, l'esito della causa e la sua prevedibilità (art. 8

TOA). Anche al riguardo il primo giudice fruiva di ampia latitudine, nel senso

che l'ammontare dell'importo da lui stabilito per ripetibili entro il minimo e

il massimo della tariffa poteva essere censurato solo per eccesso o abuso d'apprezzamento (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 32 ad art. 148

CPC ticinese).

Relativamente

all'indennità di fr. 11 000.– in favore di AO 6, il Pretore non si è ritenuto vincolato a un

valore litigioso di fr. 22 000.– “manifestamente inesatto”,

decisivo essendo a suo parere non il minor valore

causato dalla servitù al fondo serviente, bensì il

maggior valore derivante dall'esistenza della servitù al fondo dominante, stimato

in almeno fr. 160 000.– (art. 9 cpv. 3 CPC ticinese). L'appellante ricorda che secondo la procedura ticinese, non sussistendo contestazione sul valore litigioso, il giudice non

poteva scostarsi dalle indicazioni delle parti, ma dimentica che tale principio

non si applicava al caso di indicazioni palesemente inattendibili (cfr. Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 1 ad art. 9 CPC

ticinese: I CCA, sentenza inc. 11.2007.75 del 18 novembre 2008, consid. 5). Analogo precetto vige, del resto, nel nuovo diritto di procedura

(art. 91 cpv. 2 CPC). Quanto al valore litigioso di fr. 160 000.– stimato dal

Pretore per il pregio che deriva alla particella n. 1853 dall'esistenza della

servitù (il fondo non ha altri accessi alla pubblica via), l'appellante non lo

contesta. Sull'indennità per ripetibili di fr. 11 000.– in favore di AO

6.

l'appello è destinato perciò all'insuccesso.

Circa

le indennità in favore di AO 2, AO 1, della AO 4 e del AO 7, l'art. 9 cpv. 1 vTOA concedeva all'avvocato, per cause ordinarie il cui valore litigioso si

poneva tra fr. 10 000.– e

fr. 50 000.–, il diritto a un

compenso variante fra il 8 e il 15% del valore medesimo. Nella fattispecie,

vista la complessità della causa, si sarebbe giustificato un onorario di 3300.–.

Considerate spese dell'avvocato (art. 3 TOA), che potevano ragionevolmente presumersi

attorno ai fr. 400.– e l'IVA, già a prima vista l'indennità fissata dal

Pretore in fr. 4000.– non può dirsi di conseguenza il

risultato di un eccesso o di un abuso d'apprezzamento.

Per quel che è dell'indennità spettante alla AO 3 (fr. 4000.–),

la tariffa dell'Ordine degli avvocati non si applicava, valendo solo per

patrocinatori professionali (art. 1). Come una qualsiasi parte che agisse da sé

in giudizio, la banca aveva diritto così a una mera inden­nità d'inconvenienza (RtiD

II-2005 pag. 680 consid. 9 con rinvii; da ultimo: I CCA, sentenza inc.

11.2007.130

dell'11 ottobre 2011 consid. 8), la quale andava commisurata all'entità

delle prestazioni svolte, al grado di complessità della causa, al dispendio di

tempo arrecato, all'eventuale perdita di guadagno e all'esito conseguito (I CCA,

sentenza inc. 11.2008.32 del 24 settembre 2009, consid. 7e). Nel caso specifico la convenuta ha redatto il memoriale di risposta

(4 pagine), ha partecipato a cinque udienze (compreso un sopralluogo) e ha

scritto una lettera in cui comunicava di rinunciare al dibattimento finale. Tutto

ponderato, un'indennità di fr. 1000.–

appariva

giustificata. L'emolumento fissato dal Pretore in

fr.

4000.

– configura pertanto un eccesso d'apprezzamento, a

maggior ragione ove si consideri che è uguale all'indennità accordata ai convenuti

patrocinati da un legale.

11.

Gli oneri del giudizio odierno

seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene

causa vinta sulla cancellazione della servitù di passo veicolare, ma non su quella

della servitù di passo pedonale, e la riduzione dell'indennità d'inconvenienza

dovuta alla AO 3. Equitativamente si giustifica pertanto che sopporti un quarto

della tassa di giustizia e delle spese, mentre il resto va a carico dei convenuti

il cui passo era ancora litigioso davanti alla Camera. Questi ultimi, salvo AO

7.

(che non ha presentato osservazioni e non può reputarsi soccombente: Rep.

1997.

pag. 137 consid. 4), rifonderanno all'appellante un'adeguata indennità per

ripetibili. Ad AO 6, che ha formulato osservazioni, va riconosciuta un'adeguata

indennità limitatamente alla questione delle ripetibili. Quanto alla AO 3, la

lettera del 14 ottobre 2010 (di tre righe) non giustifica indennità.

L'esito del presente giudizio impone di riformare altresì il dispositivo

sugli oneri e le ripetibili di primo grado, che deve considerare inoltre la

soccombenza dell'attore nei confronti di AO 6 e della AO 3. Ciò giustifica di

porre a carico di AP 1 un terzo della tassa di giustizia. Il resto va posto solidalmente a carico dei convenuti soccombenti,

che rifonderanno all'attore, sempre con vincolo di solidarietà, un'equa

indennità per ripetibili (art. 10 vLTG e art. 148 cpv. 4 CPC ticinese; Cocchi/Trezzini, op. cit., n.

45.

seg. ad art. 148 CPC ticinese).

12.

Quanto ai rimedi

giuridici esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso

supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b

LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. L'appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così

riformata:

1. La petizione è parzialmente accolta, nel senso che

la servitù prediale gravante le particelle n. 355 e 1979 RFD di AO 5, sezione

di AO 5, in favore delle particelle n. 344, 1653, 1655, 1680 e 2011 del medesimo

Comune è dichiarata senza interesse oggettivo nella misura in cui riguarda il

diritto di passo con ogni veicolo.

2. Non appena la presente

sentenza sarà divenuta esecutiva, l'ufficiale del registro fondiario del Distretto

di Locarno è invitato a cancellare la servitù dai fondi dominanti e dai fondi

servienti nella misura in cui

riguarda il diritto di passo con ogni veicolo.

3. La tassa di giustizia di

fr. 7000.– e le spese di fr. 687.– sono poste per un terzo a carico dell'attore

e per due terzi solidalmente a carico di AO 2, AO 1, il AO 7 e la AO 4, i quali

rifonderanno all'attore, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 10 000.– complessivi per ripetibili ridotte. Da parte sua l'attore

rifonderà ad AO 6 un'indennità per ripetibili di fr. 11 000.–

e alla AO 3 un'indennità d'inconvenienza di fr 1000.–.

II. Gli oneri di appello, consistenti in:

a)

tassa di

giustizia fr. 3500.–

b)

spese fr.

50.–

fr.

3550.–

da

anticipare dall'appellante, sono posti per un quarto a carico dell'appellante

stesso e per il resto solidalmente a carico di AO 2, AO 1 e AO 4, i quali

rifonderanno all'appellante, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 4000.– complessivi

per ripetibili ridotte. Da parte sua l'appellante rifonderà ad AO 6 fr. 800.–

per ripetibili. Non si assegnano indennità alla AO 3.

III. Intimazione

a:

–;

–;

–;

–;

–;

–;

–.

Comunicazione:

Ufficio dei registri del Distretto di Locarno (ad avvenuto passaggio in giudicato

della sentenza);

– Pretura

della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv.

1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso

in materia civile è am­missi­bile

solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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