11.2010.107
Cancellazione di servitù: impossibilità giuridica di esercitare un passo veicolare
9 ottobre 2012Italiano38 min
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Numero d'incarto:
11.2010.107
Data decisione, Autorità:
09.10.2012, ICCA
Titolo:
Cancellazione di servitù: impossibilità giuridica di esercitare un passo veicolare
CANCELLAZIONE DELLA SERVITÙ
art. 736 cpv. 1 CC
Incarto n.
11.2010.107
Lugano
9 ottobre
2012/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Olgiati, supplente
segretaria:
Baggi Fiala, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2007.108
(cancellazione di servitù) della Pretura della
giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 29 agosto 2007 da
AP 1
(patrocinato dall'avv. PA 1)
contro
AO 1 e
AO 2
(patrocinati dall'avv. PA 4)
AO 4
(patrocinata dagli avvocati PA 2
e PA 2)
AO 6
(patrocinato dall'avv. PA 3)
AO 5
AO 3 e
AO 7 succursale di;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
del 6 settembre 2010 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 22 luglio 2010 dal Pretore della
giurisdizione di Locarno Campagna;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 29 aprile 1985 __________ e __________, a
quel tempo comproprietari della particella n. 344 RFD di __________ (ora __________,
sezione di __________), costituita da una striscia di terreno non edificata compresa
perpendicolarmente tra la strada cantonale __________ a nord e una stradina
comunale (particella n. 338) a sud, hanno chiesto al AO 5 il permesso di formare un accesso provvisorio al loro fondo per “migliorare l'immissione proveniente dai nuovi insediamenti industriali
sulla strada cantonale”. Al Comune essi hanno spiegato che avrebbero proceduto lungo
la strada cantonale “all'allungamento della pista di decelerazione dell'area di
servizio del distributore di benzina e del garage di __________”, proprietario
della confinante particella n. 355. Il Municipio di AO
5, nel trasmettere gli atti il 7 maggio 1985 all'allora Dipartimento delle
pubbliche costruzioni per il rilascio dell'autorizzazione cantonale, ha espresso
parere favorevole “comunque a titolo provvisorio e precario in quanto è in atto
uno studio pianificatorio delle strade comunali”. L'8 luglio 1985 il Dipartimento
delle pubbliche costruzioni ha autorizzato la formazione dell'accesso “a titolo
precario”, ossia finché il Comune non avesse “realizzato un piano viario della zona”.
Il Comune di AO 5 ha rilasciato la licenza edilizia il 16 luglio 1985, ribadendo
come condizione la “stretta osservanza dei piani e delle condizioni poste
dalle competenti autorità cantonali”.
B. Il 6 agosto 1985 __________, __________ e __________ hanno rettificato
Fatti
i confini dei loro fondi, nel senso che i primi hanno ceduto al secondo la porzione
nord del loro fondo, mentre il secondo ha ceduto ai vicini la porzione sud del proprio.
Contestualmente i proprietari hanno concordato di
gravare le rispettive particelle di una reciproca servitù di passo pedonale e
veicolare da esercitare su una striscia di terreno posta lungo il confine
ovest dei due fondi che corre tra le due strade pubbliche.
C. Nel tempo la particella n. 355 è stata frazionata, andando a formare
i fondi n. 355 e n. 1979
(appartenenti a AP 1) e n. 1853 (proprietà di AO 6). I vari frazionamenti della particella n.
344 hanno dato origine ai fondi n. 344 (proprietà di AO 2), n. 1653 (proprietà
di AO 1), n. 1655 (proprietà anch'esso di AO 1), n. 1656 (proprietà di __________),
n. 1680 (proprietà della AO 4) e n. 1681 (proprietà di __________).
Le
reciproche servitù di passo pedonale e veicolare sulle originarie particelle n.
344 e n. 355, iscritte nel 1985, sono state riportate sui nuovi fondi. La
particella n. 1764 (già appartenente a AO 1 e ora a __________), creatasi in seguito
al frazionamento della particella n. 1653, non beneficia di alcuna servitù di
passo sulle particelle n. 355 e 1979, né queste
ultime hanno diritti di passo su tale fondo. La particella n. 1853, a sua volta, non
fruisce di alcun diritto di passo sulla particella n. 1764.
D. Nella
seconda metà degli anni ottanta il Comune di AO 5 ha costruito una strada pubblica (particella n. 1769: “__________” e “__________”) che collega la
zona artigianale-industriale di __________, nella quale sono compresi i fondi
citati, alla strada cantonale. L'opera è stata completata nel 2007 con la
formazione di una rotonda lungo la strada cantonale medesima. Nel frattempo AP 1 ha chiesto il permesso di edificare un'area di servizio e un autocentro
sulla particella n. 355. I Servizi generali del Dipartimento del territorio
hanno espresso parere favorevole il 9 novembre 2004, specificando tuttavia
che dalla strada cantonale si sarebbe potuto accedere all'area di servizio unicamente
in due punti (all'estremità est e all'estremità ovest), mentre dall'area di servizio
si sarebbe potuto accedere alla strada cantonale in un punto solo (dall'estremità
est). Il Comune di AO 5 ha rilasciato la licenza edilizia il 1° dicembre 2004. In seguito al frazionamento della particella
n. 355, nel luglio del 2005, AP 1 ha costituito il 23 gennaio 2006 sulla
particella n. 1979 un diritto di superficie per sé stante e permanente in favore
della __________ (particella n. 1993).
E. Con
petizione del 29 agosto 2007 AP 1 ha convenuto AO 2, AO 1, AO 6, la AO 4, __________,
il Comune di AO 5, __________, la __________ (detentrice di pegni sulle
particelle n. 344 e 1680), il __________ (detentore
di pegni sulle particelle n. 1653, 1655 e 1681) e la AO 3 (detentrice di
pegni sulla particella n. 1853) davanti al Pretore della giurisdizione di
Locarno Campagna per ottenere la cancellazione dei diritti di passo veicolare (recte:
pedonale) e con ogni veicolo gravanti le sue particelle n. 355 e 1979 in favore delle particelle n. 344, 1653, 1655, 1656, 1680, 1681 e 1853. In via cautelare egli ha chiesto di essere autorizzato a posare una catena all'imbocco del
diritto di passo sulla particella n. 355, dichiarandosi pronto a consegnare a
tutti i proprietari dei fondi dominanti una chiave per l'apertura della catena.
Su richiesta di lui, il Pretore ha sospeso il 18 settembre 2007 il procedimento
cautelare.
F. Intanto,
il 13 settembre 2007, la __________ ha dichiarato di acquiescere all'azione. Nella
sua risposta del 2 ottobre 2007 la AO 3 ha proposto invece di respingere la petizione. Identica conclusione hanno formulato il AO 7 il 4 ottobre 2007, AO 1
e AO 2 l'8 ottobre 2007, la AO 4 il 28 novembre 2007 e AO 6 il 29 novembre 2007.
Il Comune di AO 5, __________ e __________ non hanno reagito e si sono lasciati
precludere dalla causa. Il 28 dicembre 2007 il Pretore ha dimesso la __________
dalla lite. L'udienza preliminare ha avuto luogo l'8 aprile 2008. Il 14 aprile successivo
il Comune di AO 5 ha comunicato al Pretore di non avere alcun interesse nella
lite. Il 23 marzo 2009 __________ ha dichiarato al Pretore di aderire alla
petizione ed è stato dimesso dalla lite, com'è stata dimessa dalla lite __________,
che il 14 ottobre 2009 ha dichiarato anch'essa di acquiescere.
G. Il 5
febbraio 2008 AO 2 ha frazionato la particella n. 344, creando la particella n.
2011, sulla quale è stata riportata la nota servitù di passo pedonale e
veicolare. Terminata l'istruttoria il 18 novembre 2009, le parti hanno
rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a conclusioni scritte. Nei loro
allegati del 12 gennaio 2010, 15 febbraio 2010, 22 febbraio 2010 e 29 aprile
2010 i convenuti rimasti in lite hanno proposto una volta di più di respingere
la petizione. Nel suo memoriale del 27 aprile 2010 l'attore ha concluso una volta ancora per la cancellazione della servitù, ha esteso la domanda alla
particella n. 2011 e ha rinunciato alla richiesta cautelare. Statuendo il 22 luglio
2010, il Pretore ha respinto la petizione. La tassa di giustizia di fr. 7000.– e
le spese sono state poste a carico dell'attore, tenuto a rifondere indennità
per ripetibili di fr. 11 000.– ad AO 6, di fr. 4000.– a AO 2, di fr. 4000.– a AO 1, di fr.
4000.– alla AO 4, di fr. 4000.– alla AO 3 e di fr. 2000.– al AO 7.
H. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 6
settembre 2010 in cui chiede di riformare la decisione impugnata accogliendo la
sua azione, tranne per quanto riguarda la particella n. 1853 di AO 6. Nelle
loro osservazioni del 12 ottobre 2010 AO 2 e AO 1 postulano il rigetto dell'appello.
Identica conclusione formulano AO 6 e la AO 4 con osservazioni del 18 e 20
ottobre 2010. AO 3 dichiara in uno scritto del 14 ottobre 2010 di condividere
appieno la sentenza del Pretore, della quale sollecita la conferma.
Considerandi
in diritto: 1. Alle decisioni comunicate dai Pretori entro il 31 dicembre 2010
continua ad applicarsi la vecchia procedura civile (art. 405 cpv. 1 CPC). Nella
fattispecie la sentenza impugnata è stata intimata il 22 luglio 2010 ed è stata
notificata al patrocinatore dell'attore il 30 luglio 2010. Il termine di venti
giorni per appellare (art. 308 cpv. 1 CPC ticinese), rimasto sospeso durante le
ferie giudiziarie fino al 15 agosto 2010 (art. 133 cpv. 1 lett. b CPC ticinese),
è cominciato a decorrere così il 16 agosto 2010 e sarebbe scaduto sabato 4 settembre
2010, salvo protrarsi a lunedì 6 settembre 2010 in virtù dell'art. 131 cpv. 3 CPC ticinese. Presentato l'ultimo giorno utile, l'appello in esame
è di conseguenza tempestivo.
2.
L'azione intesa alla cancellazione di una servitù (art. 736 cpv. 1 CC)
ha carattere pecuniario. Come in tutte le cause
relative a servitù, il valore litigioso è quello che i diritti contesi hanno
per il fondo dominante o quello corrispondente alla svalutazione che subirebbe
il fondo serviente, se essa è maggiore (art. 9 cpv. 3 CPC ticinese; cfr. Poudret, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. I, Berna 1990, pag. 284 in basso con rinvii di giurisprudenza). Nella fattispecie il Pretore ha fissato tale valore in
fr. 150 000.– (sentenza impugnata, consid. 5), importo che non appare privo
di verosimiglianza e che non è contestato dalle parti. La soglia del valore
appellabile è pertanto raggiunta (art. 36 cpv. 1 vLOG).
3.
Nella sentenza impugnata il Pretore ha riassunto anzitutto i criteri
che disciplinano la cancellazione di una servitù secondo l'art. 736 cpv.
1.
CC, ricordando che un diritto di accesso necessario (anche costituito
convenzionalmente) avrebbe perduto ogni giustificazione ove l'accesso fosse stato
garantito da una strada pubblica. Ciò posto, egli ha accertato che i
proprietari delle originarie particelle n. 344 e 355 avevano costituito il
passo pedonale e veicolare per garantire alla particella n. 344 uno sbocco alla
strada cantonale, ma che tale intenzione soggettiva non era opponibile ai
successivi proprietari dei fondi derivati dal frazionamento della particella n.
344.
Anzi, con l'aggravio reciproco dei diritti di passo e l'uso dell'accesso
anche dopo la costruzione della strada comunale non sussisterebbero
“motivi oggettivi che consentano di ritenere che persone estranee al
contratto di servitù dovessero in buona fede considerare l'eventualità che il
diritto in favore del fondo particellare n. 344 fosse stato concesso quale
passo necessario. Infatti, come detto, il fondo particellare n. 355 confinava
già all'epoca con la strada cantonale e non necessitava quindi di un accesso
alla pubblica via da giustificare la reciprocità dell'aggravio”. Per il
Pretore, quindi, la costruzione della strada comunale non è suscettibile
di giustificare la cancellazione delle servitù, tanto meno in favore di AO 6,
il cui fondo non è al beneficio di alcun diritto che gli permetterebbe di raggiungere
la strada comunale.
Quanto
alle limitazioni d'accesso alla strada cantonale dovute alla segnaletica stradale
posta in seguito, dopo la costruzione della nuova stazione di servizio, per il
Pretore tali restrizioni sono riconducibili alla volontà dell'attore e non
opponibili ai convenuti, poiché contrari all'art. 737 cpv. 3 CC. Per di più, l'attore
medesimo ha ammesso di continuare a transitare sul tracciato del passo e che l'accesso
all'area di servizio dalla strada cantonale provenendo da Locarno avviene sulla
porzione del fondo gravata della servitù. Per il primo giudice, “considerate
simili ammissioni, la tesi dell'impossibilità dell'esercizio della servitù risulta
contraddittoria e non può pertanto essere ammessa, senza che occorra attardarsi
in ulteriori approfondimenti in merito alla cancellazione di servitù in caso di
impossibilità d'esercizio”. Onde, in definitiva, il rigetto della petizione.
4.
L'appellante
ribadisce che i diritti di passo in esame sono stati costituti come accessi
necessari, poiché al momento in cui è avvenuta la rettifica dei confini la particella
n. 344 era sprovvista di un accesso alla strada cantonale. Per di più, l'autorizzazione
alla creazione del passo è stata concessa nel 1985 dall'allora Dipartimento
delle pubbliche costruzioni a titolo precario finché il Comune non avesse
realizzato il piano viario della zona. E tale presa di posizione è stata
ribadita nel 1986, allorché è stata autorizzata la costruzione di un capannone
industriale sulla particella n. 344. Per l'appellante, inoltre, con la
costruzione della nuova strada comunale il passo ha perduto utilità, giacché tale
via permette a tutti i convenuti – tranne AO 6 – di raggiungere la strada
cantonale “con più facilità e agevolezza” senza passare sul suo fondo. Lo scopo
della servitù non corrisponde più, di conseguenza, a quello iniziale. Secondo
l'appellante il Pretore ha trascurato altresì che per svariati motivi il passo
in questione non è più stato usato per lungo tempo e che oggi è adoperato solo
sporadicamente, senza dimenticare che l'acquiescenza di alcuni convenuti indizia
chiaramente il fondamento della petizione. Egli chiede pertanto di cancellare
la servitù di passo pedonale e con ogni veicolo a beneficio dei fondi dei convenuti
rimasti in lite, salvo quella in favore della particella n. 1853 appartenente
ad AO 6.
5.
In
questa sede l'attore ha rinunciato – come si è visto – a postulare la
cancellazione della servitù iscritta in favore della particella n. 1853
appartenente ad AO 6. Nei confronti di quest'ultimo la sentenza del Pretore è dunque
passata in giudicato, com'è passata in giudicato nei confronti della AO 3,
creditrice ipotecaria di AO 6. Nella misura in cui è diretto contro il Comune
di AO 5, poi, l'appello è finanche senza interesse, il Comune avendo comunicato
al Pretore di non sperare in alcun vantaggio né di temere alcun pregiudizio
dall'esito del processo (lettera del 14 aprile 2008), ciò che l'appellante non discute.
Né, del resto, il Comune è al beneficio di una servitù sui fondi dell'attore.
6.
Secondo
l'art. 736 cpv. 1 CC quando una servitù ha perduto ogni interesse per il fondo
dominante il proprietario del fondo serviente può chiederne la cancellazione. I
presupposti per l'applicazione di tale norma sono già stati riassunti dal
Pretore (sentenza impugnata, consid. 1). In riguardo giovi solo rammentare che qualora
la servitù sia stata costituita originariamente come accesso necessario, al
momento in cui il fondo dominante viene collegato a una strada pubblica decade l'esigenza dell'accesso necessario e, con esso, la
servitù (DTF 130 III 560 consid. 3.3; Liver
in: Zürcher Kommentar, 2ª edizione, n. 104 all'introduzione delle servitù e n. 75 ad art. 736 CC; RtiD II-2008 pag. 666 consid. 5; Schmid/ Hürlimann-Kaup, Sachenrecht, 3ª edizione, pag. 326 n. 1309; Rodondi, L'extinction des servitudes de par la loi, tesi,
Losanna 1990, pag. 21; Caroni Rudolf,
Der Notweg, Berna 1969, pag. 159).
a) Nella
fattispecie la servitù gravante le particelle n. 355 e
1979.
è iscritta nel registro fondiario come “passo
pedonale e con ogni veicolo” (doc. A). Si tratta di un'iscrizione meramente telegrafica, che non permette – da sé sola – di
determinare la portata dei diritti e degli obblighi che ne discendono. Ciò impone
di far capo al titolo di acquisto (art. 738 cpv. 2 CC; DTF 137 III 446 consid.
2.
, 148 consid. 3.1), il quale, trattandosi di un contratto, va interpretato
secondo la reale e comune volontà delle parti (art. 18 CO), rispettivamente –
se questa non può essere ricostruita – secondo le regole della buona fede. Nei
confronti di terzi che non hanno partecipato alla costituzione della servitù,
nondimeno, tali principi sono limitati dall'affidamento che ognuno può riporre nell'istituto
del registro fondiario (art. 973 CC), compresi i documenti giustificativi che
precisano la portata dell'iscrizione (art. 971 cpv. 2 CC; Hohl, Le contrôle de l'interprétation
des servitudes par le Tribunal fédéral, in: RNRF 2009 pag. 78). Poco importano circostanze
e motivi personali che abbiano determinato la volontà di chi ha costituito la
servitù: nella misura in cui non risultano dall'atto costitutivo, tali elementi
soggettivi non sono opponibili a terzi che abbiano fatto assegnamento in buona
fede sul contenuto del registro fondiario (DTF
130.
III 558 consid. 3.1; RtiD I-2009 pag. 646 consid. 7).
b)
Il rogito n. 583 del notaio __________ del 6 agosto 1985, allegato all'istanza
del 6 agosto 1985 con cui è stata chiesta l'iscrizione delle note servitù nel
registro fondiario (documento giustificativo n. 10 895 del 17 settembre 1985), si
limita ad attestare che il proprietario della particella n. 355 dichiarava di “gravare
la stessa di un diritto di passo pedonale e con ogni veicolo a favore della
particella n. 344” e che il diritto sarebbe stato “esercitato sull'area
colorata in azzurro sul piano di mutazione allegato all'istanza”. Analoga
dichiarazione è stata formulata dai proprietari della particella n. 344 per conferire
il diritto passo alla particella n. 355 (doc. 3 di AO 6). Quanto al rogito n.
662.
del medesimo notaio allegato all'istanza del 26 febbraio 1986 (documento
giustificativo n. 8879 del 26 maggio 1986), esso prevede una “servitù di passo
pedonale e con ogni veicolo lungo il passo censito lungo il sub. a” in favore –
rispettivamente a carico – delle particelle n. 344 e 1653 (doc. I nell'inc.
OA.2007.77 richiamato). Gli altri documenti giustificativi riguardano
l'iscrizione della servitù in favore e a carico della particella n. 1653. Nulla
accredita l'ipotesi, tuttavia, che le parti abbiano inteso costituire un accesso
necessario.
c) __________,
originario comproprietario della particella n. 344, ha dichiarato invero che “__________e io avevamo l'esigenza di garantire al nostro fondo un
accesso alla strada cantonale poiché non ne esistevano. Di conseguenza abbiamo
parlato con il signor __________ e abbiamo concordato che ci avrebbe concesso
di passare sul suo fondo” (deposizione del 29 gennaio 2009: verbali, pag. 4). Sta
di fatto che la volontà di costituire una servitù legale deve risultare dal
contratto e dall'iscrizione nel registro fondiario (sentenza del Tribunale federale
5C. 201/2002 dell'11 febbraio 2003 consid. 2.3 con rinvio a Meier-Hayoz, Berner Kommentar, n. 65
all'art. 680 CC; Piotet in: Traité
de droit privé suisse, vol. V/3, Friburgo 1985, pag. 60; I CCA, sentenza inc.
11.1999.153
del 13 agosto 2002 consid. 7, riassunta in RtiD I-2004 pag. 609 n.
116c con rinvio a Liver, op. cit.,
n. 102 all'introduzione delle servitù; Rodondi,
op. cit., pag. 21; Rey in: Berner Kommentar,
n. 65 ad art. 730 CC). Nel caso specifico l'atto di costituzione delle servitù
e l'iscrizione sono chiari e né l'uno né l'altro allude a un eventuale accesso
necessario.
d) Certo, secondo Liver una
servitù convenzionale che sarebbe potuta essere costituita come servitù legale
decade automaticamente ove venga meno lo
stato di necessità (op. cit., n. 75 ad art. 736), ma per tacere del
fatto che tale opinione non è condivisa da altri autori (Piotet, op, cit., pag. 60; Rodondi, op. cit., pag. 21; Argul Grossrieder, Les causes d'extinction
des servitudes foncières, Zurigo/Basilea/Ginevra 2005, pag. 91 n. 278 e
pag. 233 n. 759), in concreto nessun elemento permette di concludere – come
detto – che l'allora proprietario del fondo serviente intendesse concedere un
passo necessario. Né, per avventura, dallo stato fisico reale e visibile di un
fondo, che può prevalere sulla buona fede dell'acquirente basata sul registro
fondiario (DTF 137 III 149 consid. 3.3.3, 156 consid. 4.1.3), i nuovi proprietari dei fondi dominanti avrebbero potuto desumere il
carattere necessario del diritto di passo. La semplice mancanza di un accesso
alla pubblica via non consentiva infatti, da sé sola, di dedurre che la servitù
stipulata convenzionalmente poteva essere pretesa in applicazione dell'art. 694
CC (cfr. sentenza del Tribunale federale 5C.201/2002 dell'11 febbraio 2003 consid. 2.3). E nel caso precipuo la particella era accessibile anche da sud,
dalla stradina comunale (“__________”), né si spiegherebbe altrimenti il motivo
per cui le servitù siano state pattuite reciprocamente. Su questo punto
l'appello manca perciò di consistenza.
7.
L'appellante sostiene che, al momento in cui
è stato costituito, il passo è stato concesso a mero titolo precario. Ora, il
proprietario dell'allora fondo serviente non ha stipulato alcun accordo con il
vicino in virtù del quale si riservasse di revocare in ogni tempo
l'autorizzazione all'attraversamento del fondo (DTF 79 I 189). La questione
merita dunque più attenta disamina.
a) Dagli
atti risulta che il 29 aprile 1985 __________ e __________,
a quel tempo comproprietari della particella n. 344, hanno chiesto al Comune di
AO 5 il permesso di creare un accesso provvisorio al loro
fondo per “migliorare l'immissione proveniente dai
nuovi insediamenti industriali sulla strada cantonale”. Il Municipio di AO 5, trasmettendo la richiesta il 7 maggio 1985
all'allora Dipartimento delle pubbliche costruzioni per il rilascio dell'autorizzazione
cantonale, ha espresso parere favorevole “comunque a titolo provvisorio e
precario in quanto è in atto uno studio pianificatorio delle strade comunali”. Il
Dipartimento delle pubbliche costruzioni ha
autorizzato la formazione dell'accesso l'8 luglio 1985 “a titolo
precario, ossia fintanto che il Comune avrà realizzato un piano viario della zona”
(autorizzazione n. 45 350). Il 16 luglio 1985 il Comune di AO 5 ha rilasciato la licenza edilizia, ribadendo quale condizione la “stretta osservanza dei piani e
delle condizioni poste dalle competenti autorità cantonali” (fascicolo
“formazione accesso provvisorio” del Comune di AO 5, richiamato).
b) L'autorizzazione
alla formazione di accessi è accordata, nel Cantone Ticino, secondo la
procedura di rilascio della licenza edilizia (art. 4 lett. c del regolamento
di applicazione della legge edilizia: RL 7.1.2.1.1) ed è concessa
dal Municipio, previo avviso del Dipartimento del territorio (già delle pubbliche
costruzioni). Tale preavviso è obbligatorio, riferendosi a un oggetto che richiama
l'applicazione della legge sulle strade (allegato 1 n. 22 del citato regolamento),
la quale prevede che, ove sia possibile da più strade, l'accesso deve avvenire
di regola da quella gerarchicamente inferiore (art. 48 cpv. 2: RL 7.2.1.2). In
concreto il Municipio di AO 5 ha rilasciato la licenza edilizia, vincolandola
al rispetto delle condizioni poste dall'autorità cantonale. Si tratta così di una
licenza accordata a titolo “precario”, ovvero di un atto unilaterale dell'autorità
soggetto a condizione (Scolari,
Commentario alla LALPT, LE e LAC, Bellinzona 1997, n. 680 ad art. 2 LE, n. 1041
e 1044 ad art. 26 LE). E nella fattispecie la condizione posta dalla licenza
edilizia era risolutiva (sulla nozione: DTF 129 II 370 consid. 4.2; Häfelin/Müller/Uhlmann in: Allgemeines
Verwaltungsrecht, 6ª edizione, pag.
204.
n. 908), nel senso che la licenza si sarebbe estinta al momento in cui il Comune
avesse “realizzato un piano viario della zona”, senza dover essere ulteriormente
revocata.
c) Nelle
circostanze descritte, una volta costruita da parte del Comune la nuova strada
di quartiere (“__________”), il permesso di costruzione per l'accesso attraverso
i fondi di AP 1 al fine di raggiungere la strada cantonale è decaduto. In tal
modo è sopraggiunta, per ragioni legate al diritto pubblico, l'impossibilità giuridica
di esercitare la servitù di passo veicolare. E qualora sia oggettivamente e
definitivamente impossibile da esercitare, una servitù perde la sua utilità per
il fondo dominante (DTF 121 III 52 consid. 3a; Liver, op.
cit., n. 117 ad art. 734 CC, n. 16 ad art. 736 CC; Steinauer, Les droits réels, vol. II, 4ª edizione,
pag. 437, n. 2267a; Rodondi, op.
cit., pag. 104 nota 321; Petitpierre
in: Basler Kommentar, ZGB II, 4ª edizione, n. 16 ad art. 736). Quanto all'impossibilità
oggettiva e definitiva di esercitare la servitù, in concreto essa è successiva
alla costituzione del diritto reale limitato, che in condizioni del genere ha
perduto legittimità e va cancellato (cfr. Argul Grossrieder, op. cit., pag. 223 n. 715
segg.).
8.
AO
2.
e AO 1 affermano che la condizione posta dall'autorità non è loro opponibile,
giacché nulla figura nel registro fondiario. Che la condizione risolutiva posta
dall'ente pubblico alla licenza edilizia non sia menzionata nel registro
fondiario (come si sarebbe potuto fare: Scolari,
op. cit., n. 1055 ad art. 25 LE) è vero. Occorre esaminare tuttavia
se i convenuti possano prevalersene.
a) Per
quanto riguarda AO 2, proprietario della particella n. 344, risulta dagli atti che
il 7 maggio 1987 __________ e gli eredi fu __________ hanno presentato al
Comune di AO 5 una domanda di costruzione per erigere tre capannoni industriali
sulle particelle n. 344, 1680 e 1681. Trasmettendo la richiesta il 2 giugno
1987.
al Dipartimento delle pubbliche costruzioni, il Comune ha indicato che l'accesso
stradale era quello verso la strada cantonale “esistente con precario”. Il
Dipartimento delle pubbliche costruzioni ha rilasciato l'autorizzazione
cantonale per edificare i tre capannoni il 19 novembre 1987, ponendo come condizione
che l'accesso veicolare avvenisse “sulla strada comunale prevista per la
zona industriale”. Rilasciando la licenza edilizia, il Comune di AO 5 ha ribadito il 24 novembre 1987 come condizione la “stretta osservanza dei piani e delle condizioni
poste dalle competenti autorità cantonali”. AO 2 è diventato proprietario della
particella n. 344 il 5 agosto 1987 (doc. C), prima che fosse rilasciata la
licenza edilizia. Nulla egli ha obiettato alle condizioni poste dall'autorità comunale,
che riprendevano quelle fissate dall'autorità cantonale nell'autorizzazione a costruire,
nemmeno quando ha costruito i capannoni. Non può dunque pretendere ora di
sottrarsi alla condizione risolutiva posta dall'autorità, secondo cui l'autorizzazione
all'accesso veicolare verso la strada cantonale attraverso i fondi dell'attore
sarebbe decaduta al momento in cui fosse stata costruita la nuova strada
comunale. Essendo venuto meno un oggettivo interesse alla servitù da parte sua,
nei suoi confronti l'azione si rivela fondata.
b) Relativamente a AO 1, proprietario della particella
n. 1655, dagli atti risulta che il 30 ottobre 1985 suo padre __________ ha
inoltrato al Comune di AO 5 una domanda di costruzione per erigere un capannone
a uso carrozzeria e officina sulla porzione della particella n. 344 che pochi
mesi più tardi avrebbe formato, in seguito al frazionamento, la particella n.
1655.
Il Dipartimento delle pubbliche costruzioni ha rilasciato il 25 febbraio 1986 l'autorizzazione cantonale a condizione – tra l'altro – che l'accesso veicolare avvenisse “dalla
strada comunale (vedi art. 47 cpv. 2 della legge sulle strade del 23 marzo
1983)”. Rilasciando la licenza edilizia, il Comune di AO 5 ha ribadito il 6 marzo 1986 come condizione particolare della licenza edilizia la “stretta
osservanza dei piani approvati e delle condizioni poste dalle competenti autorità
cantonali”. Tale prescrizione non è stata impugnata.
Non
è chiaro invero quando AO 1 sia diventato proprietario della particella n. 1655.
Dall'estratto del registro fondiario ciò risulta essere avvenuto il 23 settembre
1991.
(doc. E), ma in questa sede lo stesso convenuto afferma di avere acquistato
la particella già il 10 settembre 1986 per insediarvi un'attività di garagista (osservazioni
del 12 ottobre 2010, pag. 3). Non si disconosce che il permesso di costruire è
stato chiesto da suo padre. AO 1 ha riconosciuto espressamente tuttavia di
avere acquistato il fondo “per insediare la propria attività professionale”
e di avere costruito personalmente il garage (risposta, pag. 4; memoriale
conclusivo, pag. 10). Che l'autorimessa fosse di AO 1 è confermato anche dal
suo dipendente __________, il quale ha affermato che da “circa 30 anni lavoro
come dipendente del signor AO 1 a __________ ed è da 25 anni che l'azienda si
trova nel luogo dove è ora” (deposizione del 15 ottobre 2008: verbali, pag. 4).
Al momento di erigere il capannone AO 1 non poteva ignorare dunque la clausola
contenuta nella licenza edilizia e non può pretendere ora
di sfuggire alla condizione risolutiva posta dall'autorità, secondo cui al
momento in cui fosse stata costruita la strada comunale l'autorizzazione all'accesso
veicolare verso la strada cantonale attraverso i fondi dell'attore sarebbe decaduta.
Nemmeno AO 1 conserva pertanto un interesse oggettivo alla servitù e anche nei
suoi confronti
l'azione
va accolta.
c) In
merito alla particella n. 1653, dall'incarto si evince
che il
2.
settembre 1985 __________ e __________ hanno presentato al Comune
di AO 5 una domanda di costruzione per edificare un capannone industriale sulla
particella n. 344. Trasmettendo il 1° ottobre 1985 la richiesta al Dipartimento
delle pubbliche costruzioni, il Comune ha indicato una volta di più che si prevedeva
la formazione di una pubblica via verso la strada cantonale. Il Dipartimento
delle pubbliche costruzioni ha rilasciato il 13 febbraio 1986 l'autorizzazione cantonale, subordinandola “alla realizzazione dell'accesso stradale conformemente
al progetto e alle condizioni contenute nell'autorizzazione n. 45 350 dell'8 luglio
1985, le quali sono parte integrante della presente”. Concedendo la licenza edilizia,
il 18 febbraio 1986, il Comune ha ribadito come condizione particolare la
“stretta osservanza dei piani e delle condizioni poste dalle competenti
autorità cantonali”. Tale prescrizione non è stata impugnata (atti del Comune
di AO 5, richiamati).
Ora,
la particella n. 1653 è stata ricavata dalla particella
n. 344 in seguito a un frazionamento del 5 settembre 1985. Nel 1986 il fondo è
stato acquistato da __________, proprietaria della __________ di __________, la
quale vi ha insediato la sua attività di meccanica di precisione, e nel gennaio
del 2007 AO 1 ne è divenuto proprietario (doc. D). Si ignora però che cosa
abbia comunicato a quel momento l'una all'altro. Resta il fatto che – come
detto – AO 1 era proprietario della contigua particella n. 1655. E se si pensa
che la licenza edilizia accordata all'__________ è praticamente coeva a quella a
lui rilasciata per l'edificazione del garage, non si vede come egli potesse
immaginare che la costruzione del capannone sulla particella n. 1653 fosse
stata esonerata, per quel che riguarda l'accesso, dalla condizione risolutiva a
lui posta dall'autorità comunale, tanto meno ove si consideri che la via d'accesso
ai due fondi era la medesima. Anche in questo caso, di conseguenza, il proprietario del fondo dominante non ha più un interesse oggettivo
alla servitù e anche nei suoi confronti l'azione si dimostra provvista di fondamento.
d) Per quel che è infine della AO 4, proprietaria della particella n.
1680, l'iter edificatorio è identico a quello seguito dalla particella n. 344
appartenente a AO 2 (sopra, consid. a). E siccome la ditta è diventata
proprietaria del fondo il 10 giugno 1987 (doc. G), prima del rilascio della
licenza edilizia da parte del Comune di AO 5 (avvenuta il 24 novembre 1987), al
momento di costruire il capannone industriale nemmeno essa poteva ignorare la
clausola cui era vincolata la licenza edilizia. Non può quindi pretendere ora di
eludere la condizione risolutiva posta dall'autorità. In definitiva, per quanto
concerne la servitù di passo veicolare, l'azione si rivela fondata verso tutti
i convenuti rimasti in lite e al proposito la sentenza del Pretore va riformata.
9.
Per quanto attiene al passo pedonale, l'appellante ne chiede la
cancellazione, ma non spiega per quale motivo la costruzione della nota strada comunale
(particella n. 1769) avrebbe reso il diritto senza interesse per i fondi
dominanti. A rigore l'appello andrebbe perciò dichiarato irricevibile (art. 309
cpv. 2 lett. f CPC ticinese con rinvio al cpv. 5).
Sia come sia, e come si è accertato dianzi (consid. 6),
la servitù in questione non è stata costituita come accesso necessario, sicché
non è automaticamente decaduta con la costruzione della
strada comunale (cfr. sentenza del Tribunale federale 5C.262/1995 del 14 giugno 1996). Né l'esercizio del passo pedonale è diventato impossibile per
ragioni di diritto pubblico (sopra, consid. 7), la clausola accessoria contenuta
nelle citate licenze edilizie riguardando unicamente l'accesso veicolare.
Si
conviene che un diritto di passo, fosse solo pedonale, non
conserva utilità per il proprietario del fondo dominante quando l'interesse
corrispondente allo scopo originale della servitù risulti garantito da una
pubblica via (Steinauer, op. cit.,
pag. 384 n. 2267; v. anche Liver,
op. cit., n. 18 e n. 61 ad art.
736.
CC). A parte il fatto però che in concreto il passo
è ancora usato da pedoni che intendono accedere alla stazione di servizio
(deposizione di __________, del 12 giugno 2008: verbali, pag. 3; di __________,
del 15 ottobre 2008: verbali, pag. 2; di __________, del 15 ottobre 2008: verbali,
pag. 5), la creazione di un accesso stradale pubblico giustifica la cancellazione
di un diritto di passo privato solo qualora la pubblica via assicuri appieno
lo scopo perseguito dal passo privato e il collegamento privato non appaia più
vantaggioso del nuovo collegamento pubblico (DTF 130 III 560 consid. 3.3; RtiD
II-2008 pag. 666 consid. 5b). Nel caso in rassegna la nuova strada comunale è nettamente
più lunga rispetto al tracciato della servitù (circa 300 m), ciò che incide sui tempi di percorrenza, e per di più è sprovvista di marciapiede (fotografia
X scattata al sopralluogo del 5 settembre 2007 nell'inc. OA.1977.77 richiamato),
di modo che non garantisce miglior sicurezza ai pedoni rispetto al passo
privato. Non si ravvisano dunque i presupposti per cancellare la servitù di
passo pedonale dalle particelle n. 355 e 1979.
Ci
si potrebbe interrogare a questo punto se l'importanza del passo per i fondi dominanti
non giustifichi, in confronto alla gravità dell'onere per quelli servienti, un
riscatto della servitù di passo pedonale mediante indennizzo (art. 736 cpv. 2
CC). Foss'anche la questione da esaminare d'ufficio (sentenza del Tribunale federale
5C.265/2003 del 23 giugno 2004 consid, 6 non pubblicato in DTF 130 III 554 con
rinvio a Liver, op. cit., n. 197
ad art. 736), l'attore non ha mai proposto tuttavia alcun riscatto né ha mai offerto
alcuna indennità. Né egli asserisce che l'onere imposto ai
suoi fondi si sia, dopo la costituzione del passo, aggravato in modo tale da
rendere proporzionalmente esiguo l'interesse dei fondi dominanti a mantenere la
servitù. L'ipotesi del riscatto non può quindi essere vagliata oltre.
10.
L'appellante contesta infine l'ammontare della tassa di giustizia (fr.
7000.
–), sostenendo che il Pretore ha ecceduto nel suo potere di apprezzamento,
non potendosi riscuotere per una causa dal valore litigioso di fr. 150 000.– più di fr.
3000.
–. Egli reputa esagerate anche le indennità attribuite dal Pretore per ripetibili, che non dovrebbero superare fr.
2200.
– in favore della AO 4 e di AO 6, né fr. 2200.– complessivi in favore di AO
2.
e AO 1, rappresentati dal medesimo legale. Quanto alle banche convenute,
nessuna indennità andrebbe loro riconosciuta, poiché esse hanno fatto capo a
propri servizi giuridici.
a) L'art.
17.
vLTG prevedeva per cause dal valore litigioso compreso tra fr. 100 001.– e fr. 200 000.– una tassa di
giustizia tra fr. 3000.– e fr. 12
000.
–. Concretamente la tassa andava poi fissata “in
considerazione del valore, della natura e della complessità dell'atto o
della controversia” (art. 3 cpv. 1 vLTG). Tutte le riscossioni tributarie
dovendosi attenere – in virtù del diritto federale – ai principi della
proporzionalità e dell'equivalenza, anche le tasse di giustizia devono mantenersi
in un rapporto ragionevole con la complessità della causa e l'impegno richiesto
al tribunale (DTF 135 III 578 consid. 6.1, 128 II 251 consid. 3.1). Al riguardo
il Pretore conserva ampia latitudine, di modo che entro i
minimi e i massimi della tariffa la tassa di giustizia da lui stabilita è
censurabile solo per eccesso o abuso del potere d'apprezzamento (rinvii di
giurisprudenza in: Cocchi/ Trezzini,
CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 32 ad art. 148 CPC ticinese).
Nel
caso in esame la causa, contrariamente all'opinione dell'appellante,
non era affatto priva di complessità, le implicazioni di diritto
pubblico sull'utilità della servitù non essendo di evidente soluzione, e ha pur
sempre richiesto cinque udienze in Pretura. Fissando la tassa
di giustizia in fr. 7000.–, importo che rientra agevolmente nei limiti
dell'art. 17 vLTG, il primo giudice non è trasceso pertanto in eccesso o abuso.
Che egli abbia rinunciato a prelevare oneri per i decreti di stralcio
emessi
in seguito all'acquiescenza della __________, di __________ e di __________ nulla
muta. Sull'entità della tassa di giustizia l'appello è destituito di pertinenza.
b) Quanto alle ripetibili (art. 150 prima
frase CPC ticinese), torna applicabile
nella fattispecie – sia pure indicativamente (RtiD I-2004 pag. 469 consid. 3) – la vecchia tariffa dell'Ordine degli avvocati
(art. 16 cpv. 2 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio
e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, del 19
dicembre 2007: RL 3.1.1.7.1). Questa prevedeva che in
ogni causa avente un valore determinato o determinabile, l'onorario
dell'avvocato fosse stabilito entro percentuali prefissate del valore litigioso
(art. 9 cpv. 1 TOA). Tra l'aliquota minima e quella massima la retribuzione era
stabilita poi di caso in caso, secondo la complessità, l'importanza e
l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità
dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e
patrimoniale delle parti, l'esito della causa e la sua prevedibilità (art. 8
TOA). Anche al riguardo il primo giudice fruiva di ampia latitudine, nel senso
che l'ammontare dell'importo da lui stabilito per ripetibili entro il minimo e
il massimo della tariffa poteva essere censurato solo per eccesso o abuso d'apprezzamento (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 32 ad art. 148
CPC ticinese).
Relativamente
all'indennità di fr. 11 000.– in favore di AO 6, il Pretore non si è ritenuto vincolato a un
valore litigioso di fr. 22 000.– “manifestamente inesatto”,
decisivo essendo a suo parere non il minor valore
causato dalla servitù al fondo serviente, bensì il
maggior valore derivante dall'esistenza della servitù al fondo dominante, stimato
in almeno fr. 160 000.– (art. 9 cpv. 3 CPC ticinese). L'appellante ricorda che secondo la procedura ticinese, non sussistendo contestazione sul valore litigioso, il giudice non
poteva scostarsi dalle indicazioni delle parti, ma dimentica che tale principio
non si applicava al caso di indicazioni palesemente inattendibili (cfr. Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 1 ad art. 9 CPC
ticinese: I CCA, sentenza inc. 11.2007.75 del 18 novembre 2008, consid. 5). Analogo precetto vige, del resto, nel nuovo diritto di procedura
(art. 91 cpv. 2 CPC). Quanto al valore litigioso di fr. 160 000.– stimato dal
Pretore per il pregio che deriva alla particella n. 1853 dall'esistenza della
servitù (il fondo non ha altri accessi alla pubblica via), l'appellante non lo
contesta. Sull'indennità per ripetibili di fr. 11 000.– in favore di AO
6.
l'appello è destinato perciò all'insuccesso.
Circa
le indennità in favore di AO 2, AO 1, della AO 4 e del AO 7, l'art. 9 cpv. 1 vTOA concedeva all'avvocato, per cause ordinarie il cui valore litigioso si
poneva tra fr. 10 000.– e
fr. 50 000.–, il diritto a un
compenso variante fra il 8 e il 15% del valore medesimo. Nella fattispecie,
vista la complessità della causa, si sarebbe giustificato un onorario di 3300.–.
Considerate spese dell'avvocato (art. 3 TOA), che potevano ragionevolmente presumersi
attorno ai fr. 400.– e l'IVA, già a prima vista l'indennità fissata dal
Pretore in fr. 4000.– non può dirsi di conseguenza il
risultato di un eccesso o di un abuso d'apprezzamento.
Per quel che è dell'indennità spettante alla AO 3 (fr. 4000.–),
la tariffa dell'Ordine degli avvocati non si applicava, valendo solo per
patrocinatori professionali (art. 1). Come una qualsiasi parte che agisse da sé
in giudizio, la banca aveva diritto così a una mera indennità d'inconvenienza (RtiD
II-2005 pag. 680 consid. 9 con rinvii; da ultimo: I CCA, sentenza inc.
11.2007.130
dell'11 ottobre 2011 consid. 8), la quale andava commisurata all'entità
delle prestazioni svolte, al grado di complessità della causa, al dispendio di
tempo arrecato, all'eventuale perdita di guadagno e all'esito conseguito (I CCA,
sentenza inc. 11.2008.32 del 24 settembre 2009, consid. 7e). Nel caso specifico la convenuta ha redatto il memoriale di risposta
(4 pagine), ha partecipato a cinque udienze (compreso un sopralluogo) e ha
scritto una lettera in cui comunicava di rinunciare al dibattimento finale. Tutto
ponderato, un'indennità di fr. 1000.–
appariva
giustificata. L'emolumento fissato dal Pretore in
fr.
4000.
– configura pertanto un eccesso d'apprezzamento, a
maggior ragione ove si consideri che è uguale all'indennità accordata ai convenuti
patrocinati da un legale.
11.
Gli oneri del giudizio odierno
seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene
causa vinta sulla cancellazione della servitù di passo veicolare, ma non su quella
della servitù di passo pedonale, e la riduzione dell'indennità d'inconvenienza
dovuta alla AO 3. Equitativamente si giustifica pertanto che sopporti un quarto
della tassa di giustizia e delle spese, mentre il resto va a carico dei convenuti
il cui passo era ancora litigioso davanti alla Camera. Questi ultimi, salvo AO
7.
(che non ha presentato osservazioni e non può reputarsi soccombente: Rep.
1997.
pag. 137 consid. 4), rifonderanno all'appellante un'adeguata indennità per
ripetibili. Ad AO 6, che ha formulato osservazioni, va riconosciuta un'adeguata
indennità limitatamente alla questione delle ripetibili. Quanto alla AO 3, la
lettera del 14 ottobre 2010 (di tre righe) non giustifica indennità.
L'esito del presente giudizio impone di riformare altresì il dispositivo
sugli oneri e le ripetibili di primo grado, che deve considerare inoltre la
soccombenza dell'attore nei confronti di AO 6 e della AO 3. Ciò giustifica di
porre a carico di AP 1 un terzo della tassa di giustizia. Il resto va posto solidalmente a carico dei convenuti soccombenti,
che rifonderanno all'attore, sempre con vincolo di solidarietà, un'equa
indennità per ripetibili (art. 10 vLTG e art. 148 cpv. 4 CPC ticinese; Cocchi/Trezzini, op. cit., n.
45.
seg. ad art. 148 CPC ticinese).
12.
Quanto ai rimedi
giuridici esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso
supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così
riformata:
1. La petizione è parzialmente accolta, nel senso che
la servitù prediale gravante le particelle n. 355 e 1979 RFD di AO 5, sezione
di AO 5, in favore delle particelle n. 344, 1653, 1655, 1680 e 2011 del medesimo
Comune è dichiarata senza interesse oggettivo nella misura in cui riguarda il
diritto di passo con ogni veicolo.
2. Non appena la presente
sentenza sarà divenuta esecutiva, l'ufficiale del registro fondiario del Distretto
di Locarno è invitato a cancellare la servitù dai fondi dominanti e dai fondi
servienti nella misura in cui
riguarda il diritto di passo con ogni veicolo.
3. La tassa di giustizia di
fr. 7000.– e le spese di fr. 687.– sono poste per un terzo a carico dell'attore
e per due terzi solidalmente a carico di AO 2, AO 1, il AO 7 e la AO 4, i quali
rifonderanno all'attore, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 10 000.– complessivi per ripetibili ridotte. Da parte sua l'attore
rifonderà ad AO 6 un'indennità per ripetibili di fr. 11 000.–
e alla AO 3 un'indennità d'inconvenienza di fr 1000.–.
II. Gli oneri di appello, consistenti in:
a)
tassa di
giustizia fr. 3500.–
b)
spese fr.
50.–
fr.
3550.–
da
anticipare dall'appellante, sono posti per un quarto a carico dell'appellante
stesso e per il resto solidalmente a carico di AO 2, AO 1 e AO 4, i quali
rifonderanno all'appellante, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 4000.– complessivi
per ripetibili ridotte. Da parte sua l'appellante rifonderà ad AO 6 fr. 800.–
per ripetibili. Non si assegnano indennità alla AO 3.
III. Intimazione
a:
–;
–;
–;
–;
–;
–;
–.
Comunicazione:
–
Ufficio dei registri del Distretto di Locarno (ad avvenuto passaggio in giudicato
della sentenza);
– Pretura
della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv.
1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso
in materia civile è ammissibile
solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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