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Decisione

11.2010.108

Misure a protezione dell'unione coniugale: contributi di mantenimento per la moglie e il figlio

11 gennaio 2012Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

I. Sull'appello

principale

3. Nella sentenza impugnata Il Pretore ha rinunciato a imputare all'istante

un reddito ipotetico dopo avere esaminato la perizia giudiziaria del 23

settembre 2009 in cui il dott. __________ attestava un'inabilità al lavoro

dell'istante al 100% con prognosi favorevole per la ripresa di un'attività

lucrativa al 50% dopo uno o due anni. Nell'appello il convenuto sostiene che

dall'ottobre del 2006, o quanto meno dal settembre del 2010, dev'essere ascritto

alla moglie un reddito di fr. 1650.– netti mensili come venditrice o ausiliaria

a metà tempo e un reddito da attività al 100% dal 5 settembre 2011 in poi. Fa valere che l'incapacità lucrativa di lei non è riconducibile al matrimonio o alla

separazione, sicché egli non è tenuto a risponderne, e che il perito giudiziario

ha accertato

un'incapacità lucrativa limitata a uno o al massimo due anni.

a) I

presupposti per imputare a un coniuge un reddito ipotetico sono già stati riassunti

dal Pretore. Al riguardo basti rammentare che durante una procedura a tutela

dell'unione coniugale un coniuge professionalmente inattivo (in tutto o in parte)

può essere costretto a riprendere o a estendere un'attività lucrativa a tre condizioni

cumulative: quando non sia possibile attingere all'eccedenza o – almeno

provvisoriamente – a sostanza accumulata durante la vita in comune, quando i

mezzi a disposizione (compresi quelli della sostanza) non bastino a finanziare

due economie domestiche separate nonostante le restrizio­ni imposte dalle circostanze

e quando la ripresa o l'estensione di un'attività lucrativa da parte del

coniuge interessato sia compatibile con la situazione personale di lui

(età, stato di salute, formazione professionale e così via), oltre

che con la situazione del mercato del lavoro (RtiD II-2005 pag. 706 consid. 4b

con richiamo). Il “contributo pecuniario” di un coniuge in favore dell'altro

deve fondarsi anzitutto sugli accordi intercorsi esplicitamente o tacitamente

dalla coppia sul riparto dei compiti e le prestazioni in denaro durante la vita

in comune, accordi che hanno conferito all'unione una determinata struttura

(art. 163 cpv. 2 CC). Tale struttura non va sovvertita già nel quadro di misure

a tutela del­l'unione coniugale, poiché così facendo si precorrerebbe la

sentenza di divorzio. Anzi, proprio per stabilizzare la situazione, se non per

salvare il matrimonio, le misure a tutela dell'unione coniugale devono tenere

conto del modo in cui era organizzata la vita in comune (RtiD II-2005 pag. 706

consid. 4c con rinvio; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2006.26 dell'8 agosto

2011, consid. 5a).

b) La

conservazione dei ruoli assunti dai coniugi all'interno della famiglia perde importanza

solo qualora non ci si debba più attendere una ripresa della comunione

domestica. In tal caso lo scopo di favorire l'indipendenza economica del

coniuge professionalmente inattivo – o attivo solo a tempo parziale – assume

maggior peso. Dandosi disunione definitiva già in una procedura a tutela

dell'unione coniugale, in altri termini, si può essere più esigenti nel

pretendere che il coniuge inattivo – o attivo solo con un certo grado

d'occupazione – si impegni con solerzia per sopperire da sé, nella misura del

possibile, al proprio debito mantenimento. Se non ci si deve più attendere una

ripresa della comunione domestica, di conseguenza, in materia di contributi

alimentari si fa capo anticipatamente – per analogia – anche ai parametri

dell'art. 125 CC che regolano il contributo di mantenimento dopo il

divorzio (DTF 137 III 387 consid. 3.1 che precisa la giurisprudenza pubblicata

in DTF 128 III 65). E una riconciliazione delle parti può ragionevolmente escludersi,

salvo elementi che rendano verosimile il contrario, dopo due anni di vita

separata, allorché ogni coniuge può chiedere il divorzio (RtiD I-2011 pag. 654

consid. 4b; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2006.51 del 9 settembre

2011, consid. 3). Prima di allora occorrono elementi che rendano

verosimile una disunione definitiva.

c) Nella

fattispecie AO 1 non ha svolto alcuna attività lucrativa durante la vita in comune. Inoltre il reddito e la sostanza coniugale

appaiono sufficienti, in sé, per finanziare due economie domestiche separate. Se

non che, nell'ottobre-novembre 2006 l'istante ha lasciato l'abitazione coniugale

per trasferirsi dal nuovo compagno. Quale seria prospettiva di riconciliazione coniugale ci si potesse ancora attendere a quel momento non è

dato a divedere, né l'interessata spiega. Già al momento della separazione di

fatto, dunque, non si prospettava più in concreto una ripresa della comunione domestica, sicché l'istante andava tenuta – in

linea di principio – a intraprendere un'attività lucrativa.

d) Sta

di fatto che un guadagno potenziale non va determinato in astratto. Il reddito

dev'essere alla concreta portata del soggetto, considerata l'età di lui, la

formazione professionale e lo stato di salute, oltre alla situazione sul mercato

del lavoro. Secondo la giurisprudenza, qualora un coniuge abbia ormai superato

i 45 anni d'età e sia rimasto lontano dal mondo del lavoro in seguito a un

matrimonio di lunga durata (nel caso specifico la vita in comune è durata circa

15 anni), sussiste di fatto la presunzione – refragabile – che egli non possa

più reinserirsi professionalmente. Di regola, poi, un coniuge affidatario può

essere tenuto a cominciare – o a riprendere –

un'attività lucrativa a tempo parziale solo al momento in cui il figlio

sotto la sua custodia ha raggiunto i 10 anni di età, mentre un'attività a tempo

pieno può essergli imposta al momento in cui tale figlio avrà compiuto i 16

anni (DTF 137 III 108 consid. 4.2.2.2 con rinvii).

e) Nel

caso in esame AO 1 non ha particolare formazione professionale e al momento

della separazione di fatto aveva 41 anni. Il figlio Jus__________ ne aveva 11. A mente del perito l'interessata è sottoposta però a un sovraccarico psicologico e soffre di

traumi fisici per incidenti a lei occorsi nel 2002 e 2004, ciò che la rende

incapace di svolgere un'attività lucrativa, anche se – ha soggiunto il perito –

“fra circa uno o eventualmente due anni è senz'altro possibile che la signora AO

1 possa essere in grado di riprendere un'attività lucrativa almeno part-time

(50%) in un lavoro che non richieda impegno fisico particolare, conoscenze specifiche

e che non sovraccarichi in modo psicologico importante la persona” (perizia del

23 settembre 2009, pag. 3). L'appellante eccepisce che al momento della separazione

la situazione dell'interessata non era quella accertata dal perito, ma la sua

rimane un'affermazione apodittica, senza alcun riscontro agli atti. A un sommario

esame di verosimiglianza l'apprezzamento del Pretore, fondato appunto sulla

perizia giudiziaria, resiste alla critica.

f) L'appellante obietta che, comunque sia, l'incapacità lucrativa della

moglie non è correlata al matrimonio o alla disunione, sicché egli non deve risponderne.

A torto. Per tacere del fatto che l'art. 163 CC rimane la causa dell'obbligo di

mantenimento fra coniugi nell'ambito di misure a protezione dell'unione coniugale

(DTF 137 III 385), in concreto l'inabilità lavorativa è intervenuta durante il

matrimonio. L'appellante eccepisce, certo, che pur in tal caso la moglie andava

tenuta a intrapren­dere un'attività lucrativa almeno dal settembre del 2010.

Ora, il perito giudiziario ha effettivamente adombrato tale possibilità

(perizia, pag. 3), limitata però a un'occupazione al 50%, eventualmente come

mamma diurna. A quel momento tuttavia l'interessata aveva 45 anni compiuti.

L'appellante pretende che essa potesse impiegarsi come venditrice o ausiliaria,

ma l'asserto è puramente teorico, non rendendo egli verosimile quale concreta opportunità

d'impiego essa avrebbe potuto procurarsi in un qualsiasi comparto economico. E

un reddito potenziale non può – come detto – essere determinato in astratto. Su

questo punto l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.

4. Quanto al proprio fabbisogno minimo, valutato dal Pretore in 3580.–

mensili fino al 31 agosto 2009 e in fr. 3680.– mensili dal 1° settembre 2009 in poi, l'appellante chiede che l'onere fiscale di fr. 50.– mensili sia portato a fr. 824.–, somma da lui effettivamente

pagata nel 2007. Quest'ultima affermazione non manca di fondamento, AP 1

risultando avere fatto fronte nel 2007 a un carico tributario di fr. 790.– mensili (doc. Q

dell'inc. OA.2009.37 richiamato). L'interessato dimentica tuttavia che

la tassazione di quell'anno non contemplava la deduzione dei contributi alimentari

versati alla moglie (art. 32 cpv. 1 lett. c LT e 33 cpv.

1 lett. c LIFD). A un sommario esame, tenuto conto di quanto egli è tenuto a

versare all'istante, l'onere in questione può dunque essere stimato in fr.

400.– mensili. Il fabbisogno minimo dell'appellante risulta

così, in definitiva, di fr. 3930.– mensili.

5. Per

quel che attiene al fabbisogno minimo della moglie, calcolato dal Pretore in fr.

2307.– mensili fino al 31 agosto 2009 e in fr. 2407.– mensili dopo di allora, l'appellante chiede di ridurlo a fr. 1889.–

mensili dal marzo del 2008 all'agosto del 2009 e in fr. 1989.– in poi. Sostiene

che il costo dell'alloggio va fissato in fr. 454.– mensili e che la moglie

non ha mai pagato imposte.

a) Relativamente

all'alloggio, per il Pretore i coniugi hanno diritto a condizioni paritarie.

E siccome al marito sono stati riconosciuti fr. 1233.– mensili, egli ha inserito

il medesimo importo anche nel fabbisogno minimo della moglie, previa deduzione

della quota di un terzo già compresa nel fabbisogno in denaro del figlio. Ora,

dagli atti risulta che AO 1 vive, con il figlio, in un

appartamento di due locali e mezzo a __________ per il quale versa una pigione di fr. 785.–

mensili (doc. L), più fr. 50.– di spese

accessorie (doc. 1 nell'inc. OA.2008.37), ovvero fr. 835.– mensili. Il marito,

dal canto suo, occupa l'abitazione coniugale di __________ composta di tre

piani, di cui uno mansardato, con ampio giardino, versando interessi ipotecari

per fr. 1062.60 (doc. F nell'inc. OA.2009.37) e assumendo spese di

riscaldamento per fr. 140.– mensili.

Che

dopo la fine della comunione domestica ogni coniuge debba poter beneficiare,

secondo giurisprudenza, di condizioni abitative sostanzialmente paritarie non

solo dal profilo economico, ma anche qualitativo è fuori dubbio (Rep. 1994 pag.

300 consid. 4, 1995 pag. 142 n. 21; I CCA, sentenza inc. 11.2006.51 del 9

settembre 2011, consid. 6 con rinvio). Resta il fatto che la parità di

trattamento non è destinata a riconoscere costi

inesistenti (I CCA, sentenza inc. 11.2009.185 del 29 marzo 2010, consid.

6b). E, come si è appena visto, per l'alloggio l'istante spende non più di fr.

835.– mensili. Diverso sarebbe il caso di un coniuge che, dopo la separazione

di fatto, tornasse transitoriamente ad abitare con i genitori (RtiD I-2005 pag.

764 n. 47c consid. 5 con riferimento; I CCA, sentenza inc. 11.2004.145 del 23

settembre 2005, consid. 3b) o si dimostrasse eccezionalmente parsimonioso, accontentandosi

di un alloggio inadeguato (Rep. 1995 pag. 142 in alto; I CCA, sentenza inc. 11.2006.19 del 23 maggio 2007, consid. 7). Nella fattispecie però

non constano estremi del genere. Nel fabbisogno minimo della moglie va inserito

perciò l'importo effettivo di fr. 560.– mensili (già dedotta la quota compresa

nel fabbisogno in denaro del figlio).

b) Quanto

alla circostanza che in passato la moglie non abbia pagato imposte, l'appellante

trascura che essa deve ormai le imposte federali,

cantonali e comunali sui contributi di mantenimento

che percepisce (art. 22 lett. f LT, art. 23 lett. f LIFD). Al proposito

l'argomentazione dell'appellante cade quindi nel vuoto.

6. In

merito al fabbisogno in denaro del figlio, l'appellante contesta l'applicazione

della tabella del 2009 correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio

della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (cui questa

Camera si ispira per prassi invalsa) a pensioni alimentari dovute per il 2007 e

il 2008. Egli rileva inoltre che il costo della locazione va adeguato all'am­montare

dell'esborso effettivo.

a) La

prima doglianza è fondata, nel senso che non v'è ragione di applicare la tabella

del 2009 a contributi alimentari dovuti per il 2007 e il 2008 (I CCA, sentenza

inc. 11.2007.109 del 25 luglio 2011, consid. 6). L'appellante sembra contestare

anche la clausola di adeguamento al rincaro disposta dal Pretore, che non

riprende nelle richieste di giudizio, ma non spiega perché. La questione sfugge

dunque a ulteriore disamina.

b) Circa

il costo dell'alloggio, si è visto che la madre versa una pigione di complessivi

fr. 835.– mensili, di modo che nel fabbisogno in denaro di Jus__________ va

inserita la quota di un terzo (fr. 280.– mensili). L'edizione 2007 delle

note raccomandazioni prevedeva un fabbisogno medio in denaro di fr. 1880.–

mensili dal 7° al 12° compleanno (di cui fr. 450.– per cura e educazione) e di fr.

2050.– mensili da allora alla maggiore età (di cui fr. 320.– per cura e

educazio­ne). Adattato il costo dell'alloggio e dedotta la posta per cura e

educazione, che

l'istante presta in natura, il fabbisogno in denaro del figlio risulta

di fr. 1355.– mensili fino al 5 settembre 2008 e di fr. 1680.– mensili in

seguito. Durante la convivenza di AO 1 con __________ (dal novembre del 2007 al

31 gennaio 2008) il fabbisogno in denaro di Jus__________ rimane invece quello

tabellare di fr. 1430.– mensili, tutto ignorandosi sulla locazione pagata dalla

madre in quel periodo.

7. L'appellante

chiede di far decorrere il contributo alimentare per la moglie dall'aprile del 2008,

poiché dalla separazione di fatto fino a quella data essa era mantenuta dal

convivente. Per di più, abbandonando inopinatamente l'abitazione coniugale, essa

ha violato gli obblighi derivanti dal matrimonio, sicché dall'aprile del 2008

il contributo alimentare andrebbe ridotto per colpa grave in applicazione

analogica dell'art. 125 cpv. 3 n. 2 CC.

a) In

concreto è pacifico che dal novembre del 2006 fino al 31 gennaio 2008 AO 1 ha vissuto a __________ con __________ (interrogatorio formale del 16 dicembre 2008, risposte n. 1

e 2; deposizione di __________, del 17 aprile 2008: verbali, pag. 14). È

incontestato altresì che all'inizio della separazione i coniugi avevano

raggiunto un accordo, nel senso che fino al marzo del 2007 la moglie avrebbe

potuto gestire un conto corrente postale del marito e che quest'ultimo le avrebbe

versato fr. 1500.– mensili per il mantenimento del figlio. L'istante dichiara

che quando viveva insieme con __________ lui pagava tutto; lei si è limitata a versargli

circa fr. 1000.– mensili dal marzo del 2007 (prelevati dai fr. 1500.– circa che

riceveva dal marito: interrogatorio formale del 16 dicembre 2008, risposta n.

5). Secondo __________ invece la compagna per tutto il 2007 gli ha corrisposto fr.

600.– “per le spese generali” (deposizione del 17 aprile 2008: verbali, pag.

15).

b) Un

concubinato “qualificato” durante una procedura a tutela dell'unione coniugale può

comportare la soppressione –parziale o totale – di un contributo alimentare (Hasenböhler/ Opel in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 43 ad art.

163 CC con rinvii; Pichonnaz in:

Commentaire Romand, Code civil I, n. 14 ad art. 163). Per essere

"qualificato” tuttavia un concubinato deve implicare una comunione di vita

tanto stretta da far apparire il nuovo compagno disposto ad assicurare fedeltà

e assistenza, alla stessa stregua di quanto l'art. 159 cpv. 3 CC prescrive

trattandosi di un coniuge (RtiD

I-2007 pag. 733 consid. dd). Nella fattispecie gran parte del

mantenimento di AO 1 risulta essere stato garantito, durante la convivenza, da __________.

Dal 2007 in poi l'istante gli ha versato fr. 600.– o fr. 1000.– mensili, ma

tale partecipazione può essere paragonata a quella che una moglie con propri

cespiti d'entrata può essere tenuta a corrispondere al bilancio coniugale. Quanto

al contributo alimentare per il figlio Jul__________, esso serviva manifestamente

al sostentamento del ragazzo. Ciò posto, a un sommario esame come quello che governa

l'emanazione di misure a tutela dell'unione coniugale l'interessata risulta

avere tratto dalla convivenza vantaggi economici analoghi a quelli di un matrimonio.

Ne discende che solo dalla fine del concubinato essa può pretendere un

contributo alimentare, ossia dal 1° febbraio 2008.

c) Quanto

alla possibilità di ridurre un contributo alimentare per colpa grave in applicazione

analogica dell'art. 125 cpv. 3 n. 2 CC), è vero che nel caso in cui una

riconciliazione appaia esclusa già nell'ambito di una procedura a protezione

del­l'unione coniugale si può far capo – per analogia – ai parametri dell'art.

125 cpv. 2 CC (sopra, consid. 3b). Durante una procedura a tutela dell'unione

coniugale però i contributi di mantenimento sono disciplinati all'art. 176 cpv.

1 n. 1 CC e tale disposizione non concede la possibilità di rifiutarli o di ridurli

per motivi d'equità, come prevede l'art. 125 cpv. 3 CC (sentenza del Tribunale

federale 5P.522/2006 del 5 aprile 2007, consid. 3). Rimane solo la riserva

dell'abuso di diritto (art. 2 cpv. 2 CC), che si applica a tutte le pretese fondate

sul diritto civile federale (DTF 132 I 249 consid. 5), la quale va ravvisata tuttavia

solo in casi eccezionali e con gran­de cautela. La giurisprudenza ha

riscontrato estremi del genere, finora, solo in abusi di carattere economico,

ove il coniuge richie­dente rifiuti informazioni sulle sue proprie condizioni

finanziarie o postuli un contributo alimentare dopo anni, pur essendo stato in

grado di provvedere alle proprie necessità da sé solo, o perché mantenuto da un

concubino o perché al beneficio di redditi conseguiti in altro modo (RtiD

I-2005 pag. 770 consid. 6; I CCA, sentenza inc. 11.2005.3 del 28 febbraio 2006,

consid, 5). In concreto non si riscontrano presupposti siffatti dopo la fine

della convivenza dell'istante con __________.

8. L'appellante

si duole infine che tra il novembre e il dicembre del 2007 il Pretore ha

fissato il contributo alimentare in fr. 2405.50 mensili mentre l'istante

chiedeva solo fr. 1759.55 mensili. Considerato che l'obbligo

contributivo a carico di lui inizia solo nel febbraio del 2008, nondimeno, la

questione è senza oggetto.

Considerandi

II. Sull'appello

adesivo

9.

I

nuovi documenti presentati da AO 1 con l'appello adesivo (estratto bancario) e ancora

il 19 gennaio 2011 (perizia dell'arch. __________) sono irricevibili. Nelle

protezioni dell'unione coniugale nuovi

argomenti e nuovi mezzi di prova in appello erano inammissibili secondo il

diritto previgente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC ticinese: RtiD

I-2004 pag. 596 n. 79c), tranne

ove si applicasse il principio inquisitorio illimitato oppure ove il giudice

ritenesse opportuno assumere di sua iniziativa prove necessarie ai fini della

decisione (nel diritto di famiglia: art. 419b CPC ticinese). Nella

fattispecie non si intravede nulla del genere.

10.

L'appellante

contesta il reddito del marito, accertato dal Pretore in

fr. 7940.– mensili (assegno familiare compreso),

chiedendo di imputare al convenuto fr. 500.– mensili per il reddito che egli potrebbe

ricavare dall'appartamento al primo piano dell'abitazione coniugale, più fr. 200.– mensili che egli riceve dalla convivente come contributo all'economia

domestica.

a) Per

quanto concerne il reddito dalla sostanza, è possibile che l'appartamento al

primo piano dell'abitazione coniugale possa essere offerto in locazione, ma durante

la vita in comune ciò non è mai stato il caso, né l'interessata pretende il

contrario. E siccome il bilancio familiare consente di finanziare due economie

domestiche separate, non soccorrono i requisiti per ascrivere al marito un reddito

ipotetico (v. anche DTF 134 III 583 consid. 3.3).

b) In

merito alla convivente, è vero che costei versa a AP 1 fr. 200.– mensili (deposizione di __________, del 17 aprile 2008: verbali, pag. 16). Se

non che, tale indennità è destinata con ogni verosimiglianza a coprire i costi supplemen­tari causati dalla coabitazione ed equivale

sostanzialmente a un rimborso delle spese, non a un reddito del convenuto (analogamente,

per la coabitazione di figli maggiorenni: I CCA, sentenza inc. 11.2009.163 del

23.

ottobre 2011, consid. 7a con rinvii). Anche su questo punto l'appello

adesivo è destinato pertanto all'insuccesso.

11.

Dal

fabbisogno minimo del marito l'appellante chiede di stralciare fr. 530.–

mensili per il premio dell'assicurazione “terzo pilastro”, che in realtà

costituisce un risparmio. Ora, trattandosi di un'assicurazione

che denota indole previdenziale, il relativo premio può – se ciò è compatibile

con il bilancio familiare – essere incluso nel fabbisogno minimo

dell'assicurato (I CCA, sentenza inc. 11.2007.85 del 20

luglio 2011, consid. 5 con riferimenti). Per di più, questa Camera ha già avuto modo di ricordare che la fine

della vita in comune non preclude a un coniuge il diritto di mantenere, per

quanto le condizioni economiche della famiglia lo permettano, il tenore di vita

precedente (cfr. RtiD I-2010 pag. 698 n. 20c). In concreto il bilancio

familiare consente di finanziare il premio della citata assicurazione,

stipulata dal marito durante la vita in comune (doc.

P nell'inc. OA.2009.37). Non vi è ragione pertanto di espungerne l'ammontare

dal fabbisogno minimo.

12.

Relativamente

al proprio fabbisogno minimo, AO 1 chiede di riconoscerle costi d'automobile per

fr. 147.55 mensili, dovendo essa portare il figlio alle sedute dalla logopedista

a __________, come pure ai corsi di recupero a __________ e a __________. Il

marito oppone che Jus__________ ha 15 anni e può raggiungere facilmente __________

da sé con i mezzi pubblici. Il che può anche essere vero, ma poco importa. Già

si è detto che la fine della vita in comune non preclude a un coniuge il diritto

di mantenere, per quanto le condizioni economiche della fami­glia lo consentano,

il tenore di vita precedente. Il coniuge che durante la vita in comune usava

un'automobile ha diritto così di vedersi inserire nel fabbisogno minimo – in linea

di principio – i costi del mezzo ove il bilancio familiare permetta di coprirli

(RtiD

I-2010 pag. 699 n. 20c con richiami; da ultimo: I CCA, sentenza inc.

11.2007.83

del 18 agosto 2011, consid. 4). Nella fattispecie non è contestato

che durante la vita comune la moglie adoperava un'automobile. Non vi sono

ragioni dunque per disconoscere ora la spesa, tanto meno ove si consideri che

le condizioni della famiglia permettono di finanziarne il costo. In definitiva

il fabbisogno minimo dell'istante ammonta così fr. 2090.– mensili (arrotondati)

fino al 31 agosto 2009 e a 2190.– mensili (arrotondati) dopo di allora.

13.

Per

quel che riguarda il fabbisogno in denaro del figlio, l'appellante sostiene che

in applicazione dell'art. 295 CC (recte: 285 cpv. 2 CC) il Pretore avrebbe

dovuto fissare il contributo di mantenimento senza gli assegni familiari. Non

si confronta tuttavia con l'argomentazione del Pretore,

il quale ha applicato la giurisprudenza di questa Camera, secondo cui i

contributi alimentari fissati sulla scorta delle raccomandazioni pubblicate

dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo

comprendono già gli assegni familiari (RtiD I-2005 pag. 772 consid. 7). Di

conseguenza questa Camera si diparte, per principio, dal reddito dell'obbligato

alimentare comprensivo degli assegni familiari e fissa contributi alimentari

per i figli che già includono tali sussidi (da ultimo: I CCA, sentenza

inc.11.2011.115 del 18 novembre 2011, consid. 4). Perché ciò non sarebbe

conforme all'art. 285 cpv. 2 CC l'appellante adesiva non illustra. Nulla induce

pertanto a scostarsi in proposito dalla sentenza impugnata.

14.

Da quanto precede emerge il seguente quadro delle entrate e delle uscite familiari:

Dal 1° febbraio al 5 settembre 2008

Reddito del marito (consid. 10) fr.

7940.

Reddito

della moglie (consid. 3) fr. –.—

fr.

7940.

— mensili

Fabbisogno

minimo del marito (consid. 4 e 11) fr. 3930.—

Fabbisogno

minimo della moglie (consid. 5 e 12) fr. 2090.—

Fabbisogno

in denaro di Jus__________ (consid. 6 e 13) fr. 1355.—

fr.

7375.

— mensili

Eccedenza fr.

565.

Metà

eccedenza fr. 282.50

mensili

Il marito può

conservare per sé:

fr.

3930.

– +

fr. 282.50 = fr. 4212.50 mensili,

deve

destinare a Jus__________: fr. 1355.—

mensili

(assegni

familiari compresi)

e versare

alla moglie:

fr. 2090.– + fr. 282.50 = fr.

2372.50

mensili,

arrotondati

in fr.

2355.

— mensili.

Dal 5 settembre 2008 in poi

Reddito del marito fr.

7940.

Reddito

della moglie fr. –.—

fr.

7940.

— mensili

Fabbisogno

minimo del marito fr. 3930.—

Fabbisogno

minimo della moglie fr. 2090.—

Fabbisogno

in denaro di Jus__________ fr. 1 680.—

fr.

7700.

— mensili

Eccedenza fr.

240.

Metà

eccedenza fr. 120.—

mensili

Il marito può

conservare per sé:

fr.

3930.

– +

fr. 120.– = fr. 4050.— mensili,

deve

destinare a Jus__________: fr. 1680.—

mensili

(assegni

familiari compresi)

e versare

alla moglie:

fr. 2090.– + fr. 120.– = fr. 2210.— mensili.

Dal 1° settembre 2009, invero, con l'adeguamento del minimo

esistenziale ai fini esecutivi i fabbisogni minimi dei coniugi aumentano di fr.

100.

– mensili ciascuno. In esito al calcolo che precede, nondimeno, i

contributi alimentari rimangono invariati. Ne discende,

in ultima analisi, che l'appello principale dev'essere accolto entro i citati limiti

e quello adesivo respinto.

III. Sugli

oneri processuali e le ripetibili

15.

La tassa di giustizia e le spese dell'appello principale seguono

la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC ticinese). Il marito ottiene causa

vinta – in modesta misura – sui contributi alimentari e sulla decorrenza dell'obbligo

verso la moglie. Equitativamente si giustifica così che sopporti tre quarti

degli oneri processuali e rifonda alla controparte un'indennità per ripetibili ridotte.

Quanto all'appello adesivo, la moglie soccombe appieno. Deve sopportare quindi gli

oneri processuali e rifondere al marito un'adeguata indennità per ripetibili (art.

148.

cpv. 1 CPC ticinese), commisurata alla

stringatezza delle osservazioni. Il giudizio odierno non incide in

maniera apprezzabile, invece, sul dispositivo di prima sede relativo alla tassa

di giustizia, alle spese e alle ripetibili, che può rimanere invariato.

16.

La richiesta

di assistenza giudiziaria presentata da AO 1 merita di essere accolta

limitatamente all'appello principale, quello adesivo essendo sprovvisto fin

dall'inizio di probabilità di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a vLag

). È vero che l'interessata ottiene ripetibili per l'appello principale, ciò

che renderebbe la richiesta di per sé priva d'oggetto. Se non che, in esito

all'appello adesivo essa deve versare un'analoga indennità in favore della controparte,

di modo che per finire essa non ha i mezzi per rimunerare il proprio

patrocinatore. Soccorrono dunque gli estremi per ammetterla al beneficio richiesto.

IV. Sui

rimedi giuridici a livello federale

17.

Circa

i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso secondo l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF

supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini di un ricorso in

materia civile.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello principale è parzialmente accolto, nel

senso che il dispositivo n. 1.4 della sentenza impugnata è così riformato:

AP 1 è tenuto

a versare ad AO 1 i seguenti contributi alimentari, anticipatamente entro il 5

di ogni mese:

fr. 2355.–

mensili dal 1° febbraio al 5 settembre 2008 e

fr.

2210.– mensili in seguito.

AP 1 è tenuto

a versare ad AO 1 i seguenti contributi alimentari per il figlio Jus__________,

anticipatamente entro il 5 di ogni mese:

fr. 1430.–

mensili dal 1° novembre 2007 al 31 gennaio 2008,

fr.

1355.– mensili dal 1° febbraio all'8 settembre 2008 e

fr.

1680.– mensili in seguito,

assegni

familiari compresi.

l contributi alimentari vanno adeguati ogni

anno sulla scorta dell'indice nazionale dei prezzi al consumo, la prima volta

il 1° gennaio 2008 in base all'indice del gennaio 2007.

2. Gli oneri

dell'appello principale, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 950.–

b) spese fr.

50.–

fr.

1000.–

sono

posti per tre quarti a carico dell'appellante principale e per il resto a

carico di AO 1, cui l'appellante rifonderà fr. 1300.– per ripetibili ridotte.

3. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello adesivo è respinto.

4. Gli oneri

dell'appello adesivo, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 450.–

b) spese fr.

50.–

fr.

500.–

sono

posti a carico dell'appellante adesiva, che rifonderà a AP 1 fr. 1300.– per ripetibili.

5. AO 1 è ammessa

al beneficio dell'assistenza giudiziaria, limitatamente alle osservazioni

all'appello principale, con il gratuito patrocinio dell'PA 1. Lo Stato del

Cantone Ticino verserà per la beneficiaria al patrocinatore d'ufficio

un'indennità di fr. 1800.–.

6. Intimazione

a:

;

.

Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell’incasso e delle pene alternative,

Torricella (in estratto, dispositivo n. 5).

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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