11.2010.108
Misure a protezione dell'unione coniugale: contributi di mantenimento per la moglie e il figlio
11 gennaio 2012Italiano32 min
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Numero d'incarto:
11.2010.108
Data decisione, Autorità:
11.01.2012, ICCA
Titolo:
Misure a protezione dell'unione coniugale: contributi di mantenimento per la moglie e il figlio
PROTEZIONE DELL'UNIONE CONIUGALE
art. 176 cpv. 1 cf. 1 CC
Incarto n.
11.2010.108
Lugano
11 gennaio
2012/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Celio
segretaria:
F. Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire nelle cause DI.2007.137 e
DI.2009.59 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione
di Mendrisio Nord promosse con istanze del
17 ottobre 2007 e del 4 maggio 2009 da
AO 1 ,
(patrocinata dall'avv. PA 1)
contro
AP 1
(patrocinato dall'avv. PA 2);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 13 settembre 2010 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il
2 settembre 2010 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord;
2.
Se dev'essere accolto l'appello adesivo del 18 ottobre 2010 presentato da AO
1 contro la medesima sentenza;
3. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello
adesivo;
4. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP
1 (1964) e AO 1 nata __________ (1965), divorziata, si sono sposati a __________
il 17 giugno 1991. A quel momento la sposa aveva già un figlio, Jul__________
(1987), nato dal precedente matrimonio. Dalla nuova unione è nato Jus__________,
il 5 settembre 1995. Il marito lavora alle dipendenze di __________. La
moglie, senza particolare formazione, non esercita attività lucrativa. I
coniugi si sono separati nel novembre del 2006, quando AO 1 ha lasciato l'abitazione coniugale (particella n. 1492 RFD di __________, comproprietà dei coniugi
in ragione di un mezzo ciascuno) per trasferirsi con i figli a __________ in
appartamento insieme con il nuovo compagno.
B. Il 17
ottobre 2007 AO 1 si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord
con un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere l'autorizzazione
a vivere separata, l'attribuzione dell'alloggio coniugale, l'affidamento del figlio
(riservato il diritto di visita paterno), un contributo alimentare dal
1° novembre 2007 di fr. 3000.– mensili per sé e uno di fr. 1450.– mensili
(assegni familiari compresi) per il figlio, una provvigione ad litem di almeno
fr. 3000.– o, subordinatamente, il beneficio dell'assistenza giudiziaria.
Identiche domande essa ha formulato in via cautelare. All'udienza del 5
dicembre 2007, indetta per la discussione cautelare e il contraddittorio
sull'istanza, AP 1 ha aderito all'autorizzazione a vivere separati e all'affidamento
del figlio alla madre. Ha rivendicato però l'abitazione coniugale e ha offerto unicamente
un contributo alimentare di fr. 1500.– mensili per il figlio (assegni
familiari compresi). Con decreto supercautelare emanato al termine dell'udienza
il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha affidato il figlio
alla madre (riservato il diritto di visita paterno), ha assegnato l'abitazione coniugale
al marito e ha posto a carico di quest'ultimo un contributo
alimentare per il figlio di fr. 1500.– mensili (inc. DI.2007.137).
C. Il 9 gennaio 2008 AO 1, in procinto di separarsi dal compagno e di
trasferirsi in un appartamento a __________, ha adito nuovamente il Pretore,
chiedendo un contributo alimentare per sé di fr. 3000.–
mensili o, in subordine, di fr. 885.– mensili. Inoltre essa ha sollecitato il
versamento di fr. 1570.– a titolo di cauzione per la locazione del nuovo appartamento
e una provvigione ad litem da stabilire dal Pretore o, quanto meno, il
beneficio dell'assistenza giudiziaria. Con decreto emesso inaudita parte l'11
gennaio 2008 il Pretore ha obbligato AP 1 a versare un contributo alimentare per la moglie di fr. 885.– mensili e una cauzione di fr. 1570.– per il
nuovo appartamento. Il 17 aprile 2008 egli ha poi modificato tale decreto, aumentando
dal 1° aprile 2008 il contributo alimentare per la moglie a fr. 1500.– mensili,
compresa la locazione di fr. 885.– mensili.
D. Il 4
maggio 2009 AO 1 si è rivolta ulteriormente al Pretore per ottenere – previo conferimento
dell'assistenza giudiziaria – l'attribuzione dell'alloggio coniugale dal 1° agosto
2009, con ordine al marito di trasferirsi altrove. All'udienza del 7 luglio
2009, indetta per la discussione, AP 1 ha proposto di respingere l'istanza. Con decisione del 1° luglio 2010 il Pretore ha ammesso l'istante al beneficio
dell'assistenza giudiziaria (inc. DI.2009.59).
E. Esperita l'istruttoria di entrambe le procedure, durante la quale è
stata assunta una perizia sulle condizioni di salute dell'istante, le parti
hanno rinunciato alla discussione finale, limitandosi a conclusioni scritte. Nel
suo memoriale del 28 luglio 2010 AP 1 ha sostanzialmente ribadito il suo punto di vista, offrendo un contributo alimentare per la moglie di fr. 1245.50
mensili dal 1° aprile 2008 al 5 settembre 2011 e uno per il figlio di fr.
1500.– mensili (assegni familiari compresi) dal 1° dicembre 2007. Nel proprio allegato
del 3 agosto 2010 AO 1 ha riaffermato le sue domande, precisando la richiesta
di contributo alimentare per sé in fr. 1759.90 relativamente ai mesi di novembre
e dicembre 2007, aumentati a fr. 3000.– mensili dal 1° gennaio 2008, e per il
figlio in fr. 2054.20 mensili relativamente al 2007, in fr. 2085.– mensili relativamente al 2008 e in fr. 2109.20 mensili relativamente al 2009 (assegni
familiari non compresi).
F. Statuendo
il 2 settembre 2010, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha
affidato Jus__________ alla madre, ha disciplinato il diritto di visita paterno,
ha condannato AP 1 a versare dal novembre del 2007 all'agosto del 2009 un contributo
alimentare di fr. 2405.50 mensili per la moglie e di fr. 1856.– mensili
(assegni familiari compresi) per il figlio, ridotti in seguito a fr. 2405.30
mensili per la moglie e a fr. 1854.70 mensili per il figlio. La tassa di
giustizia di fr. 1800.– e le spese sono state poste per un quinto a carico dell'istante
e per il resto a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla moglie fr. 1000.–
per ripetibili ridotte.
G. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 13 settembre 2010 nel
quale chiede – previa concessione dell'effetto sospensivo – la riduzione del
contributo alimentare per la moglie a fr.
1245.50 mensili dal 1° aprile 2008 al 5 settembre 2011 e la
soppressione del medesimo dopo di allora, così come la riduzione di quello per
il figlio a fr. 1500.– mensili dal 1° dicembre 2007. Con decreto del 20
settembre 2010 il presidente di questa Camera ha conferito all'appello effetto
sospensivo per quanto concerne i contributi alimentari dovuti fino al settembre
del 2010 compreso. Nelle sue osservazioni del 18 ottobre 2010 AO 1 ha proposto poi di respingere l'appello e con appello adesivo postula l'aumento del contributo alimentare
per sé a fr. 3000.– mensili e di quello per il figlio a fr. 1856.– mensili
(assegni familiari non compresi). Con osservazioni del 29 ottobre 2010 AP 1
conclude per la reiezione dell'appello adesivo.
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC)
erano emanate fino al 31 dicembre 2010 con la procedura
sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 5
e art. 5 vLAC con rinvio agli art. 361 seg. CPC ticinese). L'esame dei
fatti era limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 432 consid. 4a) e
la sentenza del Pretore era impugnabile entro dieci giorni (art. 370
cpv. 2 CPC ticinese). Tempestivi, sotto questo profilo, l'appello
principale e quello adesivo sono ricevibili.
2. Litigiosi
rimangono, in questa sede, i contributi alimentari per la moglie e il figlio. A
tal fine il Pretore ha accertato il reddito del marito in fr. 7940.– mensili a
fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3580.– mensili fino al 31 agosto 2009 (minimo
esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, costo dell'alloggio
fr. 1233.–, spese accessorie fr. 200.–, premio della cassa malati fr. 334.–, assicurazione dell'automobile fr. 55.–, imposta di circolazione
fr. 28.–, assicurazione domestica e RC fr. 50.–, “terzo pilastro” fr. 530.–, imposte fr. 50.–)
e di fr. 3680.– mensili dal 1° settembre 2009 in poi (aumento a fr. 1200.– del minimo esistenziale). Quanto alla moglie, il Pretore ha rinunciato a computarle un reddito ipotetico e ne ha
stabilito il fabbisogno minimo in fr. 2307.– mensili fino
al 31 agosto 2009 (minimo esistenziale del diritto esecutivo
per genitore affidatario fr. 1250.–, costo
dell'alloggio fr. 822.–, spese accessorie fr. 105.–, premio della cassa
malati fr. 80.–, imposte fr. 50.–) e in fr. 2407.–
mensili dal 1° settembre 2009 in poi (aumento a fr. 1350.– del minimo
esistenziale). Il fabbisogno in
denaro di Jus__________ è stato fissato sulla base delle raccomandazioni
pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell’orientamento professionale del
Canton Zurigo in fr 1856.– mensili.
Constatata
un'eccedenza di fr. 197.– mensili nel bilancio familiare dal novembre del 2007 all'agosto
del 2009 e un ammanco di fr. 3.– mensili in seguito, il Pretore ha obbligato AP
1 a versare un contributo alimentare per la moglie di fr. 2405.50 mensili e uno
per il figlio di fr. 1856.– mensili (assegni familiari compresi) relativamente
al primo periodo, ridotti dopo di allora a fr. 2405.30 mensili per la moglie e a
fr. 1854.70 mensili per il figlio (assegni familiari compresi).
Fatti
I. Sull'appello
principale
3. Nella sentenza impugnata Il Pretore ha rinunciato a imputare all'istante
un reddito ipotetico dopo avere esaminato la perizia giudiziaria del 23
settembre 2009 in cui il dott. __________ attestava un'inabilità al lavoro
dell'istante al 100% con prognosi favorevole per la ripresa di un'attività
lucrativa al 50% dopo uno o due anni. Nell'appello il convenuto sostiene che
dall'ottobre del 2006, o quanto meno dal settembre del 2010, dev'essere ascritto
alla moglie un reddito di fr. 1650.– netti mensili come venditrice o ausiliaria
a metà tempo e un reddito da attività al 100% dal 5 settembre 2011 in poi. Fa valere che l'incapacità lucrativa di lei non è riconducibile al matrimonio o alla
separazione, sicché egli non è tenuto a risponderne, e che il perito giudiziario
ha accertato
un'incapacità lucrativa limitata a uno o al massimo due anni.
a) I
presupposti per imputare a un coniuge un reddito ipotetico sono già stati riassunti
dal Pretore. Al riguardo basti rammentare che durante una procedura a tutela
dell'unione coniugale un coniuge professionalmente inattivo (in tutto o in parte)
può essere costretto a riprendere o a estendere un'attività lucrativa a tre condizioni
cumulative: quando non sia possibile attingere all'eccedenza o – almeno
provvisoriamente – a sostanza accumulata durante la vita in comune, quando i
mezzi a disposizione (compresi quelli della sostanza) non bastino a finanziare
due economie domestiche separate nonostante le restrizioni imposte dalle circostanze
e quando la ripresa o l'estensione di un'attività lucrativa da parte del
coniuge interessato sia compatibile con la situazione personale di lui
(età, stato di salute, formazione professionale e così via), oltre
che con la situazione del mercato del lavoro (RtiD II-2005 pag. 706 consid. 4b
con richiamo). Il “contributo pecuniario” di un coniuge in favore dell'altro
deve fondarsi anzitutto sugli accordi intercorsi esplicitamente o tacitamente
dalla coppia sul riparto dei compiti e le prestazioni in denaro durante la vita
in comune, accordi che hanno conferito all'unione una determinata struttura
(art. 163 cpv. 2 CC). Tale struttura non va sovvertita già nel quadro di misure
a tutela dell'unione coniugale, poiché così facendo si precorrerebbe la
sentenza di divorzio. Anzi, proprio per stabilizzare la situazione, se non per
salvare il matrimonio, le misure a tutela dell'unione coniugale devono tenere
conto del modo in cui era organizzata la vita in comune (RtiD II-2005 pag. 706
consid. 4c con rinvio; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2006.26 dell'8 agosto
2011, consid. 5a).
b) La
conservazione dei ruoli assunti dai coniugi all'interno della famiglia perde importanza
solo qualora non ci si debba più attendere una ripresa della comunione
domestica. In tal caso lo scopo di favorire l'indipendenza economica del
coniuge professionalmente inattivo – o attivo solo a tempo parziale – assume
maggior peso. Dandosi disunione definitiva già in una procedura a tutela
dell'unione coniugale, in altri termini, si può essere più esigenti nel
pretendere che il coniuge inattivo – o attivo solo con un certo grado
d'occupazione – si impegni con solerzia per sopperire da sé, nella misura del
possibile, al proprio debito mantenimento. Se non ci si deve più attendere una
ripresa della comunione domestica, di conseguenza, in materia di contributi
alimentari si fa capo anticipatamente – per analogia – anche ai parametri
dell'art. 125 CC che regolano il contributo di mantenimento dopo il
divorzio (DTF 137 III 387 consid. 3.1 che precisa la giurisprudenza pubblicata
in DTF 128 III 65). E una riconciliazione delle parti può ragionevolmente escludersi,
salvo elementi che rendano verosimile il contrario, dopo due anni di vita
separata, allorché ogni coniuge può chiedere il divorzio (RtiD I-2011 pag. 654
consid. 4b; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2006.51 del 9 settembre
2011, consid. 3). Prima di allora occorrono elementi che rendano
verosimile una disunione definitiva.
c) Nella
fattispecie AO 1 non ha svolto alcuna attività lucrativa durante la vita in comune. Inoltre il reddito e la sostanza coniugale
appaiono sufficienti, in sé, per finanziare due economie domestiche separate. Se
non che, nell'ottobre-novembre 2006 l'istante ha lasciato l'abitazione coniugale
per trasferirsi dal nuovo compagno. Quale seria prospettiva di riconciliazione coniugale ci si potesse ancora attendere a quel momento non è
dato a divedere, né l'interessata spiega. Già al momento della separazione di
fatto, dunque, non si prospettava più in concreto una ripresa della comunione domestica, sicché l'istante andava tenuta – in
linea di principio – a intraprendere un'attività lucrativa.
d) Sta
di fatto che un guadagno potenziale non va determinato in astratto. Il reddito
dev'essere alla concreta portata del soggetto, considerata l'età di lui, la
formazione professionale e lo stato di salute, oltre alla situazione sul mercato
del lavoro. Secondo la giurisprudenza, qualora un coniuge abbia ormai superato
i 45 anni d'età e sia rimasto lontano dal mondo del lavoro in seguito a un
matrimonio di lunga durata (nel caso specifico la vita in comune è durata circa
15 anni), sussiste di fatto la presunzione – refragabile – che egli non possa
più reinserirsi professionalmente. Di regola, poi, un coniuge affidatario può
essere tenuto a cominciare – o a riprendere –
un'attività lucrativa a tempo parziale solo al momento in cui il figlio
sotto la sua custodia ha raggiunto i 10 anni di età, mentre un'attività a tempo
pieno può essergli imposta al momento in cui tale figlio avrà compiuto i 16
anni (DTF 137 III 108 consid. 4.2.2.2 con rinvii).
e) Nel
caso in esame AO 1 non ha particolare formazione professionale e al momento
della separazione di fatto aveva 41 anni. Il figlio Jus__________ ne aveva 11. A mente del perito l'interessata è sottoposta però a un sovraccarico psicologico e soffre di
traumi fisici per incidenti a lei occorsi nel 2002 e 2004, ciò che la rende
incapace di svolgere un'attività lucrativa, anche se – ha soggiunto il perito –
“fra circa uno o eventualmente due anni è senz'altro possibile che la signora AO
1 possa essere in grado di riprendere un'attività lucrativa almeno part-time
(50%) in un lavoro che non richieda impegno fisico particolare, conoscenze specifiche
e che non sovraccarichi in modo psicologico importante la persona” (perizia del
23 settembre 2009, pag. 3). L'appellante eccepisce che al momento della separazione
la situazione dell'interessata non era quella accertata dal perito, ma la sua
rimane un'affermazione apodittica, senza alcun riscontro agli atti. A un sommario
esame di verosimiglianza l'apprezzamento del Pretore, fondato appunto sulla
perizia giudiziaria, resiste alla critica.
f) L'appellante obietta che, comunque sia, l'incapacità lucrativa della
moglie non è correlata al matrimonio o alla disunione, sicché egli non deve risponderne.
A torto. Per tacere del fatto che l'art. 163 CC rimane la causa dell'obbligo di
mantenimento fra coniugi nell'ambito di misure a protezione dell'unione coniugale
(DTF 137 III 385), in concreto l'inabilità lavorativa è intervenuta durante il
matrimonio. L'appellante eccepisce, certo, che pur in tal caso la moglie andava
tenuta a intraprendere un'attività lucrativa almeno dal settembre del 2010.
Ora, il perito giudiziario ha effettivamente adombrato tale possibilità
(perizia, pag. 3), limitata però a un'occupazione al 50%, eventualmente come
mamma diurna. A quel momento tuttavia l'interessata aveva 45 anni compiuti.
L'appellante pretende che essa potesse impiegarsi come venditrice o ausiliaria,
ma l'asserto è puramente teorico, non rendendo egli verosimile quale concreta opportunità
d'impiego essa avrebbe potuto procurarsi in un qualsiasi comparto economico. E
un reddito potenziale non può – come detto – essere determinato in astratto. Su
questo punto l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.
4. Quanto al proprio fabbisogno minimo, valutato dal Pretore in 3580.–
mensili fino al 31 agosto 2009 e in fr. 3680.– mensili dal 1° settembre 2009 in poi, l'appellante chiede che l'onere fiscale di fr. 50.– mensili sia portato a fr. 824.–, somma da lui effettivamente
pagata nel 2007. Quest'ultima affermazione non manca di fondamento, AP 1
risultando avere fatto fronte nel 2007 a un carico tributario di fr. 790.– mensili (doc. Q
dell'inc. OA.2009.37 richiamato). L'interessato dimentica tuttavia che
la tassazione di quell'anno non contemplava la deduzione dei contributi alimentari
versati alla moglie (art. 32 cpv. 1 lett. c LT e 33 cpv.
1 lett. c LIFD). A un sommario esame, tenuto conto di quanto egli è tenuto a
versare all'istante, l'onere in questione può dunque essere stimato in fr.
400.– mensili. Il fabbisogno minimo dell'appellante risulta
così, in definitiva, di fr. 3930.– mensili.
5. Per
quel che attiene al fabbisogno minimo della moglie, calcolato dal Pretore in fr.
2307.– mensili fino al 31 agosto 2009 e in fr. 2407.– mensili dopo di allora, l'appellante chiede di ridurlo a fr. 1889.–
mensili dal marzo del 2008 all'agosto del 2009 e in fr. 1989.– in poi. Sostiene
che il costo dell'alloggio va fissato in fr. 454.– mensili e che la moglie
non ha mai pagato imposte.
a) Relativamente
all'alloggio, per il Pretore i coniugi hanno diritto a condizioni paritarie.
E siccome al marito sono stati riconosciuti fr. 1233.– mensili, egli ha inserito
il medesimo importo anche nel fabbisogno minimo della moglie, previa deduzione
della quota di un terzo già compresa nel fabbisogno in denaro del figlio. Ora,
dagli atti risulta che AO 1 vive, con il figlio, in un
appartamento di due locali e mezzo a __________ per il quale versa una pigione di fr. 785.–
mensili (doc. L), più fr. 50.– di spese
accessorie (doc. 1 nell'inc. OA.2008.37), ovvero fr. 835.– mensili. Il marito,
dal canto suo, occupa l'abitazione coniugale di __________ composta di tre
piani, di cui uno mansardato, con ampio giardino, versando interessi ipotecari
per fr. 1062.60 (doc. F nell'inc. OA.2009.37) e assumendo spese di
riscaldamento per fr. 140.– mensili.
Che
dopo la fine della comunione domestica ogni coniuge debba poter beneficiare,
secondo giurisprudenza, di condizioni abitative sostanzialmente paritarie non
solo dal profilo economico, ma anche qualitativo è fuori dubbio (Rep. 1994 pag.
300 consid. 4, 1995 pag. 142 n. 21; I CCA, sentenza inc. 11.2006.51 del 9
settembre 2011, consid. 6 con rinvio). Resta il fatto che la parità di
trattamento non è destinata a riconoscere costi
inesistenti (I CCA, sentenza inc. 11.2009.185 del 29 marzo 2010, consid.
6b). E, come si è appena visto, per l'alloggio l'istante spende non più di fr.
835.– mensili. Diverso sarebbe il caso di un coniuge che, dopo la separazione
di fatto, tornasse transitoriamente ad abitare con i genitori (RtiD I-2005 pag.
764 n. 47c consid. 5 con riferimento; I CCA, sentenza inc. 11.2004.145 del 23
settembre 2005, consid. 3b) o si dimostrasse eccezionalmente parsimonioso, accontentandosi
di un alloggio inadeguato (Rep. 1995 pag. 142 in alto; I CCA, sentenza inc. 11.2006.19 del 23 maggio 2007, consid. 7). Nella fattispecie però
non constano estremi del genere. Nel fabbisogno minimo della moglie va inserito
perciò l'importo effettivo di fr. 560.– mensili (già dedotta la quota compresa
nel fabbisogno in denaro del figlio).
b) Quanto
alla circostanza che in passato la moglie non abbia pagato imposte, l'appellante
trascura che essa deve ormai le imposte federali,
cantonali e comunali sui contributi di mantenimento
che percepisce (art. 22 lett. f LT, art. 23 lett. f LIFD). Al proposito
l'argomentazione dell'appellante cade quindi nel vuoto.
6. In
merito al fabbisogno in denaro del figlio, l'appellante contesta l'applicazione
della tabella del 2009 correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio
della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (cui questa
Camera si ispira per prassi invalsa) a pensioni alimentari dovute per il 2007 e
il 2008. Egli rileva inoltre che il costo della locazione va adeguato all'ammontare
dell'esborso effettivo.
a) La
prima doglianza è fondata, nel senso che non v'è ragione di applicare la tabella
del 2009 a contributi alimentari dovuti per il 2007 e il 2008 (I CCA, sentenza
inc. 11.2007.109 del 25 luglio 2011, consid. 6). L'appellante sembra contestare
anche la clausola di adeguamento al rincaro disposta dal Pretore, che non
riprende nelle richieste di giudizio, ma non spiega perché. La questione sfugge
dunque a ulteriore disamina.
b) Circa
il costo dell'alloggio, si è visto che la madre versa una pigione di complessivi
fr. 835.– mensili, di modo che nel fabbisogno in denaro di Jus__________ va
inserita la quota di un terzo (fr. 280.– mensili). L'edizione 2007 delle
note raccomandazioni prevedeva un fabbisogno medio in denaro di fr. 1880.–
mensili dal 7° al 12° compleanno (di cui fr. 450.– per cura e educazione) e di fr.
2050.– mensili da allora alla maggiore età (di cui fr. 320.– per cura e
educazione). Adattato il costo dell'alloggio e dedotta la posta per cura e
educazione, che
l'istante presta in natura, il fabbisogno in denaro del figlio risulta
di fr. 1355.– mensili fino al 5 settembre 2008 e di fr. 1680.– mensili in
seguito. Durante la convivenza di AO 1 con __________ (dal novembre del 2007 al
31 gennaio 2008) il fabbisogno in denaro di Jus__________ rimane invece quello
tabellare di fr. 1430.– mensili, tutto ignorandosi sulla locazione pagata dalla
madre in quel periodo.
7. L'appellante
chiede di far decorrere il contributo alimentare per la moglie dall'aprile del 2008,
poiché dalla separazione di fatto fino a quella data essa era mantenuta dal
convivente. Per di più, abbandonando inopinatamente l'abitazione coniugale, essa
ha violato gli obblighi derivanti dal matrimonio, sicché dall'aprile del 2008
il contributo alimentare andrebbe ridotto per colpa grave in applicazione
analogica dell'art. 125 cpv. 3 n. 2 CC.
a) In
concreto è pacifico che dal novembre del 2006 fino al 31 gennaio 2008 AO 1 ha vissuto a __________ con __________ (interrogatorio formale del 16 dicembre 2008, risposte n. 1
e 2; deposizione di __________, del 17 aprile 2008: verbali, pag. 14). È
incontestato altresì che all'inizio della separazione i coniugi avevano
raggiunto un accordo, nel senso che fino al marzo del 2007 la moglie avrebbe
potuto gestire un conto corrente postale del marito e che quest'ultimo le avrebbe
versato fr. 1500.– mensili per il mantenimento del figlio. L'istante dichiara
che quando viveva insieme con __________ lui pagava tutto; lei si è limitata a versargli
circa fr. 1000.– mensili dal marzo del 2007 (prelevati dai fr. 1500.– circa che
riceveva dal marito: interrogatorio formale del 16 dicembre 2008, risposta n.
5). Secondo __________ invece la compagna per tutto il 2007 gli ha corrisposto fr.
600.– “per le spese generali” (deposizione del 17 aprile 2008: verbali, pag.
15).
b) Un
concubinato “qualificato” durante una procedura a tutela dell'unione coniugale può
comportare la soppressione –parziale o totale – di un contributo alimentare (Hasenböhler/ Opel in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 43 ad art.
163 CC con rinvii; Pichonnaz in:
Commentaire Romand, Code civil I, n. 14 ad art. 163). Per essere
"qualificato” tuttavia un concubinato deve implicare una comunione di vita
tanto stretta da far apparire il nuovo compagno disposto ad assicurare fedeltà
e assistenza, alla stessa stregua di quanto l'art. 159 cpv. 3 CC prescrive
trattandosi di un coniuge (RtiD
I-2007 pag. 733 consid. dd). Nella fattispecie gran parte del
mantenimento di AO 1 risulta essere stato garantito, durante la convivenza, da __________.
Dal 2007 in poi l'istante gli ha versato fr. 600.– o fr. 1000.– mensili, ma
tale partecipazione può essere paragonata a quella che una moglie con propri
cespiti d'entrata può essere tenuta a corrispondere al bilancio coniugale. Quanto
al contributo alimentare per il figlio Jul__________, esso serviva manifestamente
al sostentamento del ragazzo. Ciò posto, a un sommario esame come quello che governa
l'emanazione di misure a tutela dell'unione coniugale l'interessata risulta
avere tratto dalla convivenza vantaggi economici analoghi a quelli di un matrimonio.
Ne discende che solo dalla fine del concubinato essa può pretendere un
contributo alimentare, ossia dal 1° febbraio 2008.
c) Quanto
alla possibilità di ridurre un contributo alimentare per colpa grave in applicazione
analogica dell'art. 125 cpv. 3 n. 2 CC), è vero che nel caso in cui una
riconciliazione appaia esclusa già nell'ambito di una procedura a protezione
dell'unione coniugale si può far capo – per analogia – ai parametri dell'art.
125 cpv. 2 CC (sopra, consid. 3b). Durante una procedura a tutela dell'unione
coniugale però i contributi di mantenimento sono disciplinati all'art. 176 cpv.
1 n. 1 CC e tale disposizione non concede la possibilità di rifiutarli o di ridurli
per motivi d'equità, come prevede l'art. 125 cpv. 3 CC (sentenza del Tribunale
federale 5P.522/2006 del 5 aprile 2007, consid. 3). Rimane solo la riserva
dell'abuso di diritto (art. 2 cpv. 2 CC), che si applica a tutte le pretese fondate
sul diritto civile federale (DTF 132 I 249 consid. 5), la quale va ravvisata tuttavia
solo in casi eccezionali e con grande cautela. La giurisprudenza ha
riscontrato estremi del genere, finora, solo in abusi di carattere economico,
ove il coniuge richiedente rifiuti informazioni sulle sue proprie condizioni
finanziarie o postuli un contributo alimentare dopo anni, pur essendo stato in
grado di provvedere alle proprie necessità da sé solo, o perché mantenuto da un
concubino o perché al beneficio di redditi conseguiti in altro modo (RtiD
I-2005 pag. 770 consid. 6; I CCA, sentenza inc. 11.2005.3 del 28 febbraio 2006,
consid, 5). In concreto non si riscontrano presupposti siffatti dopo la fine
della convivenza dell'istante con __________.
8. L'appellante
si duole infine che tra il novembre e il dicembre del 2007 il Pretore ha
fissato il contributo alimentare in fr. 2405.50 mensili mentre l'istante
chiedeva solo fr. 1759.55 mensili. Considerato che l'obbligo
contributivo a carico di lui inizia solo nel febbraio del 2008, nondimeno, la
questione è senza oggetto.
Considerandi
II. Sull'appello
adesivo
9.
I
nuovi documenti presentati da AO 1 con l'appello adesivo (estratto bancario) e ancora
il 19 gennaio 2011 (perizia dell'arch. __________) sono irricevibili. Nelle
protezioni dell'unione coniugale nuovi
argomenti e nuovi mezzi di prova in appello erano inammissibili secondo il
diritto previgente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC ticinese: RtiD
I-2004 pag. 596 n. 79c), tranne
ove si applicasse il principio inquisitorio illimitato oppure ove il giudice
ritenesse opportuno assumere di sua iniziativa prove necessarie ai fini della
decisione (nel diritto di famiglia: art. 419b CPC ticinese). Nella
fattispecie non si intravede nulla del genere.
10.
L'appellante
contesta il reddito del marito, accertato dal Pretore in
fr. 7940.– mensili (assegno familiare compreso),
chiedendo di imputare al convenuto fr. 500.– mensili per il reddito che egli potrebbe
ricavare dall'appartamento al primo piano dell'abitazione coniugale, più fr. 200.– mensili che egli riceve dalla convivente come contributo all'economia
domestica.
a) Per
quanto concerne il reddito dalla sostanza, è possibile che l'appartamento al
primo piano dell'abitazione coniugale possa essere offerto in locazione, ma durante
la vita in comune ciò non è mai stato il caso, né l'interessata pretende il
contrario. E siccome il bilancio familiare consente di finanziare due economie
domestiche separate, non soccorrono i requisiti per ascrivere al marito un reddito
ipotetico (v. anche DTF 134 III 583 consid. 3.3).
b) In
merito alla convivente, è vero che costei versa a AP 1 fr. 200.– mensili (deposizione di __________, del 17 aprile 2008: verbali, pag. 16). Se
non che, tale indennità è destinata con ogni verosimiglianza a coprire i costi supplementari causati dalla coabitazione ed equivale
sostanzialmente a un rimborso delle spese, non a un reddito del convenuto (analogamente,
per la coabitazione di figli maggiorenni: I CCA, sentenza inc. 11.2009.163 del
23.
ottobre 2011, consid. 7a con rinvii). Anche su questo punto l'appello
adesivo è destinato pertanto all'insuccesso.
11.
Dal
fabbisogno minimo del marito l'appellante chiede di stralciare fr. 530.–
mensili per il premio dell'assicurazione “terzo pilastro”, che in realtà
costituisce un risparmio. Ora, trattandosi di un'assicurazione
che denota indole previdenziale, il relativo premio può – se ciò è compatibile
con il bilancio familiare – essere incluso nel fabbisogno minimo
dell'assicurato (I CCA, sentenza inc. 11.2007.85 del 20
luglio 2011, consid. 5 con riferimenti). Per di più, questa Camera ha già avuto modo di ricordare che la fine
della vita in comune non preclude a un coniuge il diritto di mantenere, per
quanto le condizioni economiche della famiglia lo permettano, il tenore di vita
precedente (cfr. RtiD I-2010 pag. 698 n. 20c). In concreto il bilancio
familiare consente di finanziare il premio della citata assicurazione,
stipulata dal marito durante la vita in comune (doc.
P nell'inc. OA.2009.37). Non vi è ragione pertanto di espungerne l'ammontare
dal fabbisogno minimo.
12.
Relativamente
al proprio fabbisogno minimo, AO 1 chiede di riconoscerle costi d'automobile per
fr. 147.55 mensili, dovendo essa portare il figlio alle sedute dalla logopedista
a __________, come pure ai corsi di recupero a __________ e a __________. Il
marito oppone che Jus__________ ha 15 anni e può raggiungere facilmente __________
da sé con i mezzi pubblici. Il che può anche essere vero, ma poco importa. Già
si è detto che la fine della vita in comune non preclude a un coniuge il diritto
di mantenere, per quanto le condizioni economiche della famiglia lo consentano,
il tenore di vita precedente. Il coniuge che durante la vita in comune usava
un'automobile ha diritto così di vedersi inserire nel fabbisogno minimo – in linea
di principio – i costi del mezzo ove il bilancio familiare permetta di coprirli
(RtiD
I-2010 pag. 699 n. 20c con richiami; da ultimo: I CCA, sentenza inc.
11.2007.83
del 18 agosto 2011, consid. 4). Nella fattispecie non è contestato
che durante la vita comune la moglie adoperava un'automobile. Non vi sono
ragioni dunque per disconoscere ora la spesa, tanto meno ove si consideri che
le condizioni della famiglia permettono di finanziarne il costo. In definitiva
il fabbisogno minimo dell'istante ammonta così fr. 2090.– mensili (arrotondati)
fino al 31 agosto 2009 e a 2190.– mensili (arrotondati) dopo di allora.
13.
Per
quel che riguarda il fabbisogno in denaro del figlio, l'appellante sostiene che
in applicazione dell'art. 295 CC (recte: 285 cpv. 2 CC) il Pretore avrebbe
dovuto fissare il contributo di mantenimento senza gli assegni familiari. Non
si confronta tuttavia con l'argomentazione del Pretore,
il quale ha applicato la giurisprudenza di questa Camera, secondo cui i
contributi alimentari fissati sulla scorta delle raccomandazioni pubblicate
dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo
comprendono già gli assegni familiari (RtiD I-2005 pag. 772 consid. 7). Di
conseguenza questa Camera si diparte, per principio, dal reddito dell'obbligato
alimentare comprensivo degli assegni familiari e fissa contributi alimentari
per i figli che già includono tali sussidi (da ultimo: I CCA, sentenza
inc.11.2011.115 del 18 novembre 2011, consid. 4). Perché ciò non sarebbe
conforme all'art. 285 cpv. 2 CC l'appellante adesiva non illustra. Nulla induce
pertanto a scostarsi in proposito dalla sentenza impugnata.
14.
Da quanto precede emerge il seguente quadro delle entrate e delle uscite familiari:
Dal 1° febbraio al 5 settembre 2008
Reddito del marito (consid. 10) fr.
7940.
—
Reddito
della moglie (consid. 3) fr. –.—
fr.
7940.
— mensili
Fabbisogno
minimo del marito (consid. 4 e 11) fr. 3930.—
Fabbisogno
minimo della moglie (consid. 5 e 12) fr. 2090.—
Fabbisogno
in denaro di Jus__________ (consid. 6 e 13) fr. 1355.—
fr.
7375.
— mensili
Eccedenza fr.
565.
—
Metà
eccedenza fr. 282.50
mensili
Il marito può
conservare per sé:
fr.
3930.
– +
fr. 282.50 = fr. 4212.50 mensili,
deve
destinare a Jus__________: fr. 1355.—
mensili
(assegni
familiari compresi)
e versare
alla moglie:
fr. 2090.– + fr. 282.50 = fr.
2372.50
mensili,
arrotondati
in fr.
2355.
— mensili.
Dal 5 settembre 2008 in poi
Reddito del marito fr.
7940.
—
Reddito
della moglie fr. –.—
fr.
7940.
— mensili
Fabbisogno
minimo del marito fr. 3930.—
Fabbisogno
minimo della moglie fr. 2090.—
Fabbisogno
in denaro di Jus__________ fr. 1 680.—
fr.
7700.
— mensili
Eccedenza fr.
240.
—
Metà
eccedenza fr. 120.—
mensili
Il marito può
conservare per sé:
fr.
3930.
– +
fr. 120.– = fr. 4050.— mensili,
deve
destinare a Jus__________: fr. 1680.—
mensili
(assegni
familiari compresi)
e versare
alla moglie:
fr. 2090.– + fr. 120.– = fr. 2210.— mensili.
Dal 1° settembre 2009, invero, con l'adeguamento del minimo
esistenziale ai fini esecutivi i fabbisogni minimi dei coniugi aumentano di fr.
100.
– mensili ciascuno. In esito al calcolo che precede, nondimeno, i
contributi alimentari rimangono invariati. Ne discende,
in ultima analisi, che l'appello principale dev'essere accolto entro i citati limiti
e quello adesivo respinto.
III. Sugli
oneri processuali e le ripetibili
15.
La tassa di giustizia e le spese dell'appello principale seguono
la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC ticinese). Il marito ottiene causa
vinta – in modesta misura – sui contributi alimentari e sulla decorrenza dell'obbligo
verso la moglie. Equitativamente si giustifica così che sopporti tre quarti
degli oneri processuali e rifonda alla controparte un'indennità per ripetibili ridotte.
Quanto all'appello adesivo, la moglie soccombe appieno. Deve sopportare quindi gli
oneri processuali e rifondere al marito un'adeguata indennità per ripetibili (art.
148.
cpv. 1 CPC ticinese), commisurata alla
stringatezza delle osservazioni. Il giudizio odierno non incide in
maniera apprezzabile, invece, sul dispositivo di prima sede relativo alla tassa
di giustizia, alle spese e alle ripetibili, che può rimanere invariato.
16.
La richiesta
di assistenza giudiziaria presentata da AO 1 merita di essere accolta
limitatamente all'appello principale, quello adesivo essendo sprovvisto fin
dall'inizio di probabilità di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a vLag
). È vero che l'interessata ottiene ripetibili per l'appello principale, ciò
che renderebbe la richiesta di per sé priva d'oggetto. Se non che, in esito
all'appello adesivo essa deve versare un'analoga indennità in favore della controparte,
di modo che per finire essa non ha i mezzi per rimunerare il proprio
patrocinatore. Soccorrono dunque gli estremi per ammetterla al beneficio richiesto.
IV. Sui
rimedi giuridici a livello federale
17.
Circa
i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso secondo l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF
supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini di un ricorso in
materia civile.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello principale è parzialmente accolto, nel
senso che il dispositivo n. 1.4 della sentenza impugnata è così riformato:
AP 1 è tenuto
a versare ad AO 1 i seguenti contributi alimentari, anticipatamente entro il 5
di ogni mese:
fr. 2355.–
mensili dal 1° febbraio al 5 settembre 2008 e
fr.
2210.– mensili in seguito.
AP 1 è tenuto
a versare ad AO 1 i seguenti contributi alimentari per il figlio Jus__________,
anticipatamente entro il 5 di ogni mese:
fr. 1430.–
mensili dal 1° novembre 2007 al 31 gennaio 2008,
fr.
1355.– mensili dal 1° febbraio all'8 settembre 2008 e
fr.
1680.– mensili in seguito,
assegni
familiari compresi.
l contributi alimentari vanno adeguati ogni
anno sulla scorta dell'indice nazionale dei prezzi al consumo, la prima volta
il 1° gennaio 2008 in base all'indice del gennaio 2007.
2. Gli oneri
dell'appello principale, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 950.–
b) spese fr.
50.–
fr.
1000.–
sono
posti per tre quarti a carico dell'appellante principale e per il resto a
carico di AO 1, cui l'appellante rifonderà fr. 1300.– per ripetibili ridotte.
3. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello adesivo è respinto.
4. Gli oneri
dell'appello adesivo, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 450.–
b) spese fr.
50.–
fr.
500.–
sono
posti a carico dell'appellante adesiva, che rifonderà a AP 1 fr. 1300.– per ripetibili.
5. AO 1 è ammessa
al beneficio dell'assistenza giudiziaria, limitatamente alle osservazioni
all'appello principale, con il gratuito patrocinio dell'PA 1. Lo Stato del
Cantone Ticino verserà per la beneficiaria al patrocinatore d'ufficio
un'indennità di fr. 1800.–.
6. Intimazione
a:
;
.
–
Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell’incasso e delle pene alternative,
Torricella (in estratto, dispositivo n. 5).
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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