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Decisione

11.2010.11

Misure a protezione dell'unione coniugale: contributi alimentari per moglie e figli

25 maggio 2012Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

I. Sull'appello

principale

3. L'appellante contesta anzitutto il reddito del marito calcolato dal

Pretore, che sostiene essere di complessivi fr. 20 763.20 mensili (salario della __________ compresa la

quota di tredicesima mensilità fr. 12 620.85, indennità auto fr. 800.–,

indennità di rappresentanza fr. 1000.–, assegni familiari fr. 400.–, stipendio della

__________ fr. 3557.35, indennità della __________ fr. 500.–, gettone di

presenza degli impresari costruttori e rifusione delle spese auto fr. 54.60,

salario percepito fino al 2007 dalla __________

fr. 563.70, indennità quale mem­bro del consiglio d'amministrazione

della __________ fr. 250.–, interessi del capitale coniugale riversati

alla __________ fr. 616.70, risparmio della __________ per spese generate dall'autovettura

usata dalla moglie fr. 400.–).

a) Nella

sentenza impugnata il Pretore ha accertato sulla scorta di un conteggio di stipendio 31 ottobre 2009 (prodotto il 19 novembre

2009 in via di edizione dalla __________) il reddito del marito in fr. 13 313.45 mensili

(compresa la quota di tredicesima, fr. 800.– per indennità auto, fr. 1000.– per

indennità di rappresentanza e fr. 400.– per assegni familiari) provenienti

dall'attività svolta per la __________ e in fr. 3557.35 provenienti

dall'attività svolta per la __________ (doc.

E), onde un introito complessivo di fr. 16 870.80 mensili netti (sentenza

impugnata, pag. 6 seg.).

b)

Trattandosi di un lavoratore dipendente, il reddito determinante è quello

percepito al momento del giudizio (RtiD I-2008 pag. 1026 n. 25c), cui si

aggiungono gli assegni familiari, la quota di tredicesima e le eventuali

indennità supplementari se costituiscono un'entrata regolare. Nella fattispecie

il convenuto riceve pacificamente un'indennità fissa di fr. 800.– per l'automobile

e una di fr. 1000.– per spese di rappresentanza. Tali entrate costituiscono

reddito. La questione è di sapere se analoghi importi vadano poi riconosciuti

nel fabbisogno minimo a titolo di spese, ma ciò sarà esaminato oltre (consid. 4d).

c) L'appellante

rimprovera al Pretore di avere trascurato gli stipendi che il marito ha

ricevuto fino al 2007 dalla __________ e le indennità incassate quale consigliere

d'amministrazione della __________. Essa non contesta che tali entrate siano

venute meno dopo il 2007, ma

reputa

che il Pretore avrebbe dovuto confermarle anche in seguito come reddito

ipotetico. Ora, dagli atti risulta che il convenuto è membro del consiglio

d'amministrazione della __________ e della __________, pur senza esserne azionista

(doc. 21 e 22). Da quest'ultima ditta egli ha percepito fr. 3000.– il 14

settembre 2004 quale membro del consiglio di amministrazione per gli anni 2003

e 2004, poi più nulla (doc. 11), mentre per l'attività svolta in seno alla __________

egli è stato retribuito fino al 2006, quando la ditta ha stralciato “per

ragioni congiunturali le retribuzioni in favore dei membri di cda non

direttamente coinvolti nelle attività esecutive della ditta” (doc. 22).

L'ultimo certificato di salario agli atti dimostra che il convenuto ha ricevuto

dalla __________ fr. 6764.40 netti complessivi unicamente per l'anno 2006 (doc.

F; interrogatorio formale del 17 settembre 2008, risposta n. 3: verbali, pag.

43 seg.; testimonianza di __________ del 4 marzo 2009: verbali, pag. 68 seg.). Secondo

l'appellante la soppressione di tali entrate non sarebbe da ascrivere a ragioni

congiunturali (doc. 22), bensì a “misure” prese dal marito al manifestarsi dei

primi dissapori coniugali. Tale argomento non trova però alcuna conferma nelle

risultanze istruttorie, di modo che un reddito ipotetico per l'attività svolta

in seno alle due ditte citate non entra in considerazione. Il reddito del

convenuto risulta così di fr. 16 870.80 mensili, come ha accertato il Pretore.

4. A

parere dell'appellante il fabbisogno minimo del marito stabilito dal Pretore in

fr. 9090.40 mensili va decurtato di tutte le poste che non siano la locazione e

il premio della cassa malati, le altre voci non essendo rese verosimili o

essendo assunte direttamente dalla __________.

a) Nell'istanza

di protezione dell'unione coniugale AP 1 ha indicato una franchigia di cassa malati pari a fr. 2500.– annui. Il marito ha fatto altrettanto nella

risposta cautelare del 7 aprile 2008. Benché agli atti non figurassero importi precisi

(risulta solo il contratto d'assicurazione valido dal 1° gennaio 2008: doc. 8),

il Pretore ha riconosciuto una franchigia identica nel fabbisogno minimo di ambedue.

È vero che la franchigia della cassa malati va inserita nel fabbisogno minimo solo

qualora appaia verosimile e duratura (RtiD II-2004 pag. 589 consid. 8c). L'appellante

medesima tuttavia non ha documentato in alcun modo i propri costi di

franchigia, di modo che non può lamentare il trattamento paritario riservato

dal primo giudice a entrambi i coniugi.

b) La

tesi secondo cui la quota TCS sarebbe assunta dalla __________ non è stata resa

in alcun modo verosimile dall'appellante. Quanto agli altri importi inclusi dal

Pretore nel fabbisogno mensile del marito (assicurazione dell'economia domestica,

premio dell'assicurazione contro la responsabilità civile), l'appellante si

limita a pretendere che tali spese non sarebbero sufficientemente motivate, ma

non contesta che il marito debba far fronte a tali esborsi, del resto

riconosciuti anche nel fabbisogno minimo di lei. A ragione il Pretore ha

proceduto così per apprezzamento. Relativamente all'onere fiscale, stimato dal

Pretore in fr. 1600.– mensili, l'interessata lo definisce eccessivo, ma la

cifra di fr. 500.– mensili da lei prospettata (conclusioni, pag. 12) appare

inattendibile già a un primo esame. Anche al proposito l'appello manca perciò

di consistenza.

c) Il 12 luglio 1991 AO 1 ha acquistato da __________ il 15% delle

azioni della __________ per fr. 850 000.–. Il pagamento è avvenuto mediante assunzio­ne

di un debito di __________ verso la __________ (doc. 9), debito che nel 2007 era

lievitato a fr. 1 083 224.80. Invitato a eseguire ammortamenti che riportassero almeno lo

scoperto alla cifra iniziale, il 29 novembre 2007 AO 1 ha prelevato da due conti __________ a lui intestati fr. 150 000.– e fr. 220 000.–,

versandoli alla __________ (verbale del consiglio di amministrazione del 2 aprile

2007, doc. 4; doc. 25 e 26). Nell'aprile del 2008 è poi stata concordata una

“deduzione interessi correntisti” di fr. 2000.– mensili sul salario da lui

percepito. Ora, la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che l'ammortamento

di un'ipoteca è sì un ordinario rimborso di mutuo, ma che alla stregua di ogni

altra estinzione di debito va onorato nella misura in cui i mezzi finanziari

della famiglia siano sufficienti allo scopo, per lo meno ove il mutuo sia stato

contratto prima della separazione o i coniugi siano solidalmente responsabili

del rimborso (DTF 127 III 292 consid. 2a/bb, in: SJ 132/2010 I 327 consid.

4.3.2). Nella fattispecie il debito risale a prima della separazione, come l'ammortamento

(1997) , né l'istante non ha reso verosimile che ciò si riconduca a una

decisione unilaterale del convenuto. Riconoscendo il debito di fr. 2000.–

mensili nel fabbisogno minimo di AO 1 il Pretore ha quindi agito correttamente.

d) A

ragione l'appellante rileva invece che le spese professionali di fr. 1800.–

mensili esposte dal marito per indennità auto e di rappresentanza non sono

state rese verosimili. Il convenuto si è limitato a indicare quanto gli è riconosciuto

dal datore di lavoro per “auto” (fr. 800.–) e “rappresentanza” (fr. 1000.–)

con lo stipendio mensile (risposta del 9 aprile 2008, pag. 11). Egli medesimo ha

ammesso tuttavia che dal marzo del 2008 non usa più l'automobile coniugale per lavoro

(interrogatorio formale del 17 settembre 2008, risposta n. 5i; verbale, pag. 4)

e adopera per i suoi spostamenti il mezzo della ditta (“l'autovettura

appartiene alla ditta e paga tutto lei”: interrogatorio formale, loc. cit.). Quanto

alle spese “di rappresentanza” (fr. 1000.– mensili), all'interrogatorio

formale 17 settembre 2008 il convenuto ha dichiarato di ricevere un rimborso di

fr. 600.– annui per cene e pranzi, senza giustificare la destinazione

concreta dei fr. 1000.– mensili. In simili circostanze l'indennità non

poteva ritenersi coprire spese effettive. Il fabbisogno mensile del marito va

ridotto così a fr. 7290.40 (minimo esistenziale

del diritto esecutivo fr. 1200.­–, locazione fr. 1450.–, premio della

cassa malati fr. 270.80, franchigia fr. 208.35, dentista-igienista fr.

100.–, quota TCS fr. 15.–, assicurazione dell'economia domestica fr. 45.95, assicurazione

contro la responsabilità civile fr. 9.45, “terzo

pilastro” fr. 390.85, interessi debitori verso la

__________ fr. 2000.–, imposte fr. 1600.–).

5. L'appellante contesta il reddito a lei imputato dal Pretore. Sostiene

di essersi interamente dedicata negli ultimi 15 anni alla casa e alla famiglia

per volontà del marito, sicché la ripresa di un lavoro remunerato le poteva

essere imposta solo ove le entrate della famiglia fossero insufficienti per

coprire i maggiori costi legati alla creazione di due economie domestiche

separate. Ricordate le sue scarse conoscenze in campo linguistico e infor­matico,

essa definisce arbitrario un reinserimento professionale nel breve termine

impartitole dal Pretore.

a) Nella

sentenza impugnata il Pretore ha ritenuto che all'età di 40 anni e con la figlia

minore ormai undicenne si può ragionevolmente esigere che l'istante si reintroduca

nel mondo del lavoro. Grazie al suo diploma di impiegata di commercio essa

dispone di adeguate conoscenze linguistiche e può aggiornare le sue competenze

in campo informatico. Inoltre, risalendo la separazione oltre due anni addietro,

AP 1 ha avuto abbastanza tempo per prepararsi a un rientro nell'attività

professionale. Dal 1° aprile 2010 il Pretore le ha così imputato un reddito (ipotetico)

di fr. 1500.– mensili.

b) La

giurisprudenza ha già avuto modo di precisare – e il Pretore di ricordare

(sentenza, pag. 7) – che qualora non ci si debba più attendere una riconciliazione

delle parti, anche un coniuge rimasto a lungo inattivo professionalmente durante

la vita in comune deve accingersi a riacquistare, per quanto possibile, la

propria indipendenza economica (da ultimo: RtiD I-2011 p. 653 consid. 4b;

II-2005 pag. 706 consid. 4c, I-2007 pag. 740 consid. 6c con rinvio a DTF 128

III 67 consid. 4a). In concreto i coniugi vivono separati dal 15 aprile 2008 e

non è contestato che una riconciliazione sia ormai esclusa. Non prospettandosi

più una ripresa della comunione domestica, la conservazione dei ruoli assunti

dai coniugi all'interno della famiglia perde importanza. Ne acquisisce invece

lo scopo di favorire l'indipendenza economica del coniuge professionalmente

inattivo (DTF 128 III 67 consid. 4 con riferimenti). In circostanze del genere

non v'è ragione dunque perché AP 1 non ricuperi, per quanto possibile, la sua

capacità lucrativa. Quarantenne al momento in cui ha statuito al Pretore, senza

affezioni che ne pregiudichino la salute, essa possiede in effetti un diploma

di commercio e ha debite conoscenze linguistiche (avendo lavorato tre anni a __________:

domande d'impiego, doc. VVVV1).

c) Circa

il reddito conseguibileAP 1 aveva lavorato da ultimo per il __________ di __________

all'80% fino al febbraio del 1996 (appello, pag. 10 in fondo; doc. GGGG), con uno stipendio nel 1995 di fr. 3150.– mensili (doc. FFFF). Il guadagno di

fr. 1500.– mensili stimato dal Pretore per un' attività al 50% (l'istante deve

ancora occuparsi della figlia minore, undicenne) è pertanto verosimile. Più delicato

è il termine dal quale il reddito ipotetico va ascritto all'interessata. Il

Pretore l'ha fissato dal 1° aprile 2010, ma gli atti confermano che nel corso

del 2009 AP 1 ha inoltrato senza esito numerose richieste di lavoro (doc.

VVVV1), sicché la decorrenza del 1° aprile

2010 appare affrettata. Molto più realistico è far decorrere il

conseguimento del reddito dal 1° settembre 2010. Su questo punto l'appello

merita accoglimento.

6. Quanto

al proprio fabbisogno minimo, l'appellante si duole che il Pretore non le abbia

riconosciuto l'esborso di fr. 500.– mensili per spese processuali. Il primo

giudice ha ritenuto la pretesa tardiva, poiché formulata solo con le

conclusioni scritte. L'appellante obietta che non spettava al Pretore

dichiarare tardiva la richiesta in mancanza di contestazioni da parte del

marito. A ragione. Nel vecchio diritto processuale (applicabile in concreto) il

giudice poteva rilevare di propria iniziativa solo i motivi di nullità esauriente­mente

enunciati dall'art. 142 cpv. 1 CPC ticinese (da ultimo: I CCA, sentenza

inc. 11.2010.15 del 13 luglio 2011, consid. 13 con richiamo). Altri vizi

formali andavano sollevati tutt'al più dalla controparte. In concreto le parti

avevano rinunciato al dibattimento finale, di modo che il convenuto nulla ha

eccepito. Il Pretore non poteva dunque rifiutarsi di considerare la richiesta.

Sta di fatto che, nel risultato, nulla muta. Non perché nel fabbisogno minimo

di un coniuge non si possa tenere conto, in una procedura a protezione

dell'unione coniugale, delle spese legali (è vero anzi il contrario: (RtiD

I-2004 pag. 596 n. 79c; analogamente: sentenza inc. 11.2007.31 del 26 agosto

2008, consid. 3), ma perché nel caso specifico il marito è già stato condannato a versare fr. 5000.– a tal

fine (decreto cautelare del 9 giugno 2008). Inoltre, come si vedrà in

seguito (consid. 10), l'appellante può beneficiare nel bilancio familiare di

una cospicua quota d'eccedenza che, sommata all'importo di fr. 5000.–, le

permette verosimilmente di far fronte senza troppe difficoltà alle spese legali.

In proposito l'appello è destinato perciò all'insuccesso.

7. Relativamente

al fabbisogno in denaro dei figli, calcolato dal Pretore sulla base della tabella

2009 correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e

dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, l'appellante ne postula

l'aumento, invocando un tenore di vita coniugale notevolmente superiore alla

media. Il Pretore ha respinto la pretesa, non risultando a suo avviso

circostanze che giustifichino di far lievitare gli importi previsti nella

tabella citata, i quali già comprendono le spese mediche correnti e quelle per

le attività del tempo libero. In realtà la giurisprudenza ha già avuto modo di

precisare che ove i genitori versino in condizioni economiche particolarmente

favorevoli, il fabbisogno in denaro dei figli può anche essere maggiorato globalmente

del 25% rispetto ai valori medi – adattati alla fattispecie, in particolare per

quanto riguarda il costo dell'alloggio e quello relativo alla cura e

all'educazione – previsti dalla tabella annua correlata alle note

raccomandazioni (RtiD II-2010 pag. 633 consid. 8 con rinvii). Un aumento maggiore

al 25% presuppone invece – ma l'ipotesi è estranea al caso in rassegna – che il

fabbisogno del figlio sia partitamente quantificato nelle sue componenti (RtiD

II-2010 pag. 637 in alto con rinvio).

a) Una

maggiorazione globale del 25% è stata riconosciuta finora da questa Camera nel

caso di un genitore (non sposato) che aveva un reddito di fr. 17 900.– mensili. Pur

facendo valere un fabbisogno minimo di circa fr. 15 835.– mensili

(senza contestare invero quello accertato dal Pretore in fr. 6820.–

mensili), egli conservava in effetti un margine disponibile di almeno fr. 2065.–

mensili che gli permetteva senz'altro di erogare alla figlia unica un

contributo “allargato” del 25% (RtiD II-2010 pag. 637 consid. 8d e 8e). Nel

caso in esame non si raggiun­gono estremi del genere, per lo meno nel periodo

compreso dal 1° marzo 2008 (decorrenza non controversa in appello) al 31 agosto

2010. È vero che a quel tempo AO 1 guadagnava fr. 16 870.– mensili, ma è

altrettanto vero che il fabbisogno familiare ammontava a fr. 14 650.– mensili e che

la mezza eccedenza del marito non superava fr. 1110.– men­sili, l'altra mezza

eccedenza spettando alla moglie (sotto, consid. 10). La famiglia si trovava

dunque in condizioni economiche favorevoli, ma non “particolarmente favorevoli”

al punto da giustificare un 25% di maggiorazione sul fabbisogno in denaro dei

figli.

b) Dopo

il 1° settembre 2010 v'è da domandarsi invece se dal profilo numerico non

sussistano i requisiti posti dalla giurisprudenza per la maggiorazione, il

reddito coniugale essendo passato a complessivi fr. 18 370.– mensili. Pur con un fabbisogno

familiare di fr. 15 215.– mensili, il convenuto rimane in effetti con una mezza

eccedenza di quasi fr. 1580.– mensili. Non bisogna dimenticare tuttavia che il

maggior reddito di fr. 1500.– men­sili è puramente virtuale (imputato alla

moglie come guadagno ipotetico: sopra, consid. 5c) e che, oltre a ciò, tale reddito

non sussisteva durante la vita in comune dei coniugi, la moglie non avendo più esercitato alcuna attività lucrativa dopo il 1996. Applicare

una mag­giorazione del 25% al fabbisogno in denaro dei figli in simili

condizioni significherebbe riconoscere a questi ultimi un tenore di vita che

essi non avevano durante la comunione dome­stica dei genitori. Tale non è tuttavia

il senso della giurisprudenza

evocata, il cui scopo è di promuoverne l'indipendenza

economica di un coniuge professionalmente inattivo, non di elevare artificialmente

il livello di vita dei figli. Nemmeno dopo il 1° settembre 2010 si

giustifica dunque, in definitiva, di scostarsi dai valori medi che prevede la

tabella 2009 correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della

gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo.

c) Un

esame a parte richiede il fabbisogno in denaro dei figli, che questa Camera

verifica in virtù del principio inquisitorio illimitato preposto al diritto di

filiazione (DTF 128 III 413 in alto, 120 II 231 consid. 1c con rinvio). Nei

fabbisogni in denaro di Mar__________ e May__________ determinati dal Pretore (sentenza

impugnata, pag. 12) va reintegrata in effetti l'intera posta per cura e educazione

fino al 31 agosto 2010 (ripresa dell'attività lucrativa a tempo parziale da

parte dell'appellante: sopra, consid. 5c). Inoltre il costo dell'alloggio va

adattato al caso concreto (ciò che il Pretore non ha fatto), sostituendo nel

fabbisogno in denaro di Mar__________ e di May__________ il valore stimato

dalla tabella con un terzo e un quarto della spesa effettiva a carico della

madre (interessi ipotecari di fr. 1120.– mensili: sentenza impugnata, pag. 9 in fondo), come dispongono le note raccomandazioni (Amt für Jugend und Berufsberatung des Kantons

Zürich, Empfeh­lungen zur Bemessung von Unterhalts­beiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 13 in alto). Ne segue che il fabbisogno in

denaro di Mar__________ va stimato in fr. 1665.– mensili (arrotondati) dal 1°

marzo 2008 al 31 agosto 2010, rispettivamente in fr. 1795.– mensili dopo di

allora, e quello di May__________ in fr. 1250.– mensili dal 1° marzo 2008 al 31

agosto 2010, rispettivamente in fr. 1705.– mensili (arrotondati) dopo di

allora.

Considerandi

II. Sull'appello

adesivo

8.

I

documenti nuovi che AO 1 acclude all'appello adesivo per rendere verosimili e aggiornare

le poste del proprio fabbisogno minimo non sono ammissibili. Nelle protezioni

del­l'unione coniugale valeva il divieto generale dell'art. 321 cpv. 1 lett. b

CPC ticinese (DTF 133 III 115 consid. 3.2), tranne ove si applicasse il principio inquisitorio illimitato (in

materia di filiazione: DTF 128 III 414 verso l'alto) oppure il giudice ritenesse

opportuno assumere di sua iniziativa prove necessarie ai fini della decisione

(nel diritto di famiglia: art. 419b CPC). In concreto la documentazione

nuova non è idonea a modificare il fabbisogno in denaro dei figli né è

indispensabile ai fini del giudizio. Non soccorrono dunque i presupposti per

versarla agli atti.

9.

L'appellante

adesivo contesta che nel proprio reddito vadano calcolati gli “emolumenti”

corrisposti dalla __________ (fr. 3557.35 mensili), ribadendo che quelle entrate

sono sempre state destinate all'ammortamento del debito verso la __________ e

mai al sostentamento della famiglia. Il che potrà anche essere vero per il 2007

(l'unico documentato), visti i ragguardevoli prelevamenti intervenuti il 29

novembre 2007 sul conto di risparmio n. __________ presso la __________ (sopra,

consid. 4c). Dal 1° aprile 2008 tuttavia risulta, ai fini dell'ammortamento del

debito nei confronti della __________, uni­camente la deduzione fissa di fr.

2000.

– dallo stipendio che tale ditta corrisponde all'appellante adesivo

(“deduzione interessi correntista”), debitamente considerata nel fabbisogno minimo

di lui. Che il complesso degli emolumenti versati dalla HG __________ sia

destinato all'ammortamento è e rimane una mera allegazione del convenuto.

10.

Da

tutto quanto precede emerge, in ultima analisi, il seguente quadro delle

entrate e delle uscite familiari:

Dal 1° marzo 2008 al 31 agosto 2010

Reddito del

marito fr. 16 870.80

Reddito

della moglie fr.

–.—

fr.

16.

870.80 mensili

Fabbisogno

minimo del marito fr. 7 290.40

Fabbisogno

minimo della moglie fr. 4 449.05

Fabbisogno

in denaro di Mar__________ fr. 1 665.—

Fabbisogno

in denaro di May__________ fr. 1 250.—

fr.

14.

654.45 mensili

Eccedenza fr.

2.

216.35 mensili

Metà

eccedenza fr. 1 108.20 mensili

Il marito deve

versare alla moglie:

fr.

4449.05

+ fr. 1108.20 = fr. 5 557.25

arrotondati

a fr. 5 560.— mensili,

deve

versare per Mar__________ fr. 1 665.— mensili

e

per May__________ fr. 1 250.— mensili.

Dal 1° settembre 2010 in poi

Reddito del

marito fr. 16 870.80

Reddito

della moglie fr. 1 500.–-

fr.

18.

370.80 mensili

Fabbisogno

minimo del marito fr. 7 290.40

Fabbisogno

minimo della moglie fr. 4 449.05

Fabbisogno

in denaro di Mar__________ fr. 1 795.—

Fabbisogno

in denaro di May__________ fr. 1 705.—

fr.

15.

239.45 mensili

Eccedenza fr.

3.

131.35 mensili

Metà

eccedenza fr. 1 565.70 mensili

Il marito

deve versare alla moglie:

fr.

4449.05

+ fr. 1565.70 – fr. 1500.– = fr. 4 514.75

arrotondati

a fr. 4 515.— mensili,

deve

versare per Mar__________ fr. 1 795.— mensili

e

per May__________ fr. 1 705.— mensili.

III. Sugli

oneri processuali e le ripetibili

11.

Gli oneri dell'appello principale seguono la vicendevole soccombenza

(art. 148 cpv. 2 CPC ticinese). AP 1 esce sconfitta sui contributi alimentari mediamente

nella proporzione di due terzi. Si giustifica pertanto di addebitarle i costi

processuali in tale misura, con obbligo di rifondere al marito un'indennità per

ripetibili ridotte. Gli oneri dell'appello adesivo seguono invece la soccombenza

di AO 1 (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese), che rifonderà alla controparte

un'adeguata indennità per ripetibili. Il giudizio odierno non incide in maniera

apprezzabile invece sul dispositivo relativo agli oneri processuali e alle

ripetibili di primo grado, che può rimanere invariato.

IV. Sui

rimedi giuridici a livello federale

12.

Relativamente

ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art.

112.

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge sicuramente la soglia di

fr. 30 000.–

ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

principale è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 1.4 della

sentenza impugnata è così riformato:

AO

1 è condannato a versare a AP

1, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari:

Dal 1°

marzo 2008 al 31 agosto 2010:

fr. 5560.– per

la moglie stessa,

fr.

1665.– per il figlio Mar__________ e

fr.

1250.– per la figlia May__________, assegni familiari compresi.

Dal 1°

settembre 2010 in poi:

fr. 4515.–

per la moglie stessa,

fr.

1795.– per il figlio Mar__________ e

fr.

1705.– per la figlia May__________, assegni familiari compresi.

Per il

resto l'appello principale è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Gli oneri

dell'appello principale, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 1950.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

2000.–

sono

posti per due terzi a carico dell'appellante principale e per il resto a carico

di AP 1, al quale l'appellante principale rifonderà fr. 2000.– per ripetibili

ridotte.

3. L'appello

adesivo è respinto.

4. Gli oneri

dell'appello adesivo , consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 1950.–

b) spese fr.

50.–

fr.

2000.–

sono

posti a carico dell'appellante adesivo, che rifonderà alla controparte fr. 3000.–

per ripetibili.

5. Notificazione:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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