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Decisione

11.2010.111

Diritto di ritenzione: estinzione in caso di fallimento del debitore?

29 maggio 2013Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i rimedi esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv.

1 lett. d LTF), il valore litigioso del diritto di ritenzione raggiunge

ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è annullata e gli

atti sono rinviati al Pretore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 950.–

b) spese fr.

50.–

fr.

1000.–

da

anticipare dall'appellante, sono posti a carico delle parti in ragione di metà

ciascuno, compensate le ripetibili.

3. Notificazione:

–;

–.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di

Mendrisio Nord.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90

a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla

notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario

il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il

termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie,

ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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