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Decisione

11.2010.112

Contributo di mantenimento dopo il divorzio

17 giugno 2013Italiano44 min

Source ti.ch

Fatti

i coniugi pattuivano l'attribuzione dell'alloggio coniugale alla moglie, l'esercizio

dell'autorità parentale in comune sui figli, l'affidamento di F__________ e G__________

alla madre (riservato il diritto di visita paterno), l'obbligo per AO 1 di erogare

un contributo alimentare di fr. 1705.– mensili indicizzati a ogni figlio (oltre

alla retta della scuola privata), come pure il versamento di fr. 76 000.– alla

moglie in liquidazione del regime dei beni. Nella convenzione i coniugi si

davano atto inoltre di avere suddiviso il mobilio, l'arredamento e le

automobili di famiglia, precisando che il marito avrebbe assunto le imposte

scoperte fino al 31 dicembre 2006. Il Pretore ha poi stabilito in fr. 353 480.– la somma

che l'istituto di previdenza professionale del marito avrebbe dovuto trasferire

a un conto di libero passaggio intestato alla moglie e ha posto a carico di AO

1 un contributo alimentare indicizzato per AP 1 di fr. 3700.– mensili fino al pensionamento di lei, ridotto a fr. 3100.–

mensili in seguito, vita natural durante. La tassa di giustizia di fr. 5000.–

e le spese sono state addebitate ai coniugi in ragione di metà ciascuno,

compensate le ripetibili.

F. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 27

novembre 2010 per ottenere che, previa assunzione di svariate prove, il giudizio

del Pretore sia riformato nel senso di portare il contributo alimentare per lei

a fr. 9787.– mensili fino al pensionamento e a fr. 7022.– mensili dopo di

allora. In subordine essa chiede di annullare i dispositivi sul contributo alimentare

e gli oneri processuali, rinviando gli atti al primo giudice per una nuova

decisione dopo avere esperito le prove offerte in appello. Nelle sue

osservazioni del 15 novembre 2010 AO 1 conclude per il rigetto dell'appello.

Considerandi

in diritto: 1. La

causa è stata trattata dal Pretore con la procedura degli art. 420 segg. CPC ticinese, cui soggiacevano tutte le

sentenze di divorzio su richiesta comune comunicate prima del 31

dicembre 2010 (art. 405 cpv. 1 CPC). In concreto la sentenza è stata notificata

a AP 1 il 7 settembre 2010 (appello, pag. 4; busta d'intimazione prodotta con l'appello).

Introdotto nel termine di 20 giorni, il 27 settembre 2010, l'appello è pertanto tempestivo (art. 423b cpv. 1 CPC ticinese).

2.

Litigioso rimane, anche in questa sede, il contributo alimentare per

AP 1. Lo scioglimento del matrimonio e gli altri effetti del divorzio sono passati

in giudicato, assumendo carattere definitivo

(art. 148 cpv. 1 vCC; RtiD II-2004 pag. 576 consid. 1).

3.

AP

1.

sollecita in primo luogo l'assunzione di talune prove respinte dal Pretore. Chiede

che questa Camera disponga una perizia – o l'audizione di esperti – sulla “ricerca

di posti di lavoro e relativi sbocchi nel Canton Ticino (Sottoceneri) per una

persona avente il [suo] curriculum vitæ, con relative indicazioni sul mercato del lavoro (età superiore ai

43.

anni) e reali possibilità di guadagno”, come pure che il marito sia tenuto a

produrre determinati documenti sulle spese assunte durante la vita in comune

per le vacanze, la collaboratrice domestica, la babysitter, le attività sportive,

l'assicurazione contro gli infortuni, le imposte di circolazione delle

automobili di famiglia, l'assicurazione del suo veicolo e il telefono. Essa

chiede inoltre che il marito sia obbligato a esibire gli estratti delle sue carte

di credito del 2001, del gennaio 2003 e del maggio 2005, i giustificativi di quanto

gli ha versato la __________ e la __________ nel 2006 e nel 2007, così come i

documenti attestanti la provenienza dei fondi usati per estinguere nel 2006 un

debito di fr. 80 000.–. A sua volta AO 1 unisce alle osservazioni all'appello la propria

tassazione del 2005 e copia di una lettera del 27 agosto 2010 all'Ufficio circondariale

di tassazione sul modo in cui ha finanziato l'acquisto del suo nuovo appartamento.

Ora, fino

al 31 dicembre 2010 fatti e mezzi di prova nuovi erano ammissibili in secondo

grado nelle cause di divorzio, purché fossero addotti “al più tardi con la presentazione

dell'appello, rispettivamente della risposta” (art. 138 cpv. 1 vCC combinato

con l'art. 423b cpv. 2 CPC ticinese). Proponibili non erano,

quindi, solo prove rifiutate dal Pretore (art. 322 lett. b CPC ticinese). I

documenti nuovi che il marito acclude alle osservazioni all'appello sono di

conseguenza ricevibili. Di per sé ammissibili sono anche le prove notificate

dalla moglie. La questione è che, come si vedrà in appresso (consid. 6b, 6c, 6d,

7b e 8), esse non sarebbero di rilievo ai fini del giudizio. Nelle condizioni

descritte nulla osta al­l'esame dell'appello.

4.

Per

quanto riguarda il contributo di mantenimento in favore della moglie dopo il divorzio

(art. 125 CC), il Pretore ha ravvisato nella fattispecie un matrimonio di lunga

durata, che ha influito concretamente sulle condizioni di vita di AP 1, onde il

diritto per quest'ultima di conservare – in linea di principio – il tenore di

vita raggiunto durante la vita in comune. Ciò premesso, egli

ha

calcolato il fabbisogno minimo di lei in fr. 6404.25 mensili

(minimo

esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, costo

dell'alloggio con spese accessorie fr. 900.– [già dedotta la quota

compresa nel fabbisogno in denaro dei figli], contributi AVS fr. 450.–, premio

della cassa malati fr. 438.90,

assicurazione

responsabilità civile e dell'economia domestica fr. 64.70, collaboratrice

domestica fr. 600.–, leasing dell'automobile

fr. 343.25, assicurazione dell'automobile fr. 231.40, imposta

di circolazione fr. 76.–, carburante fr. 250.–, vacanze fr. 400.–, imposte

fr. 1300.–). Quanto alla capacità lucrativa dell'interessata, il Pretore ha escluso

ch'essa sia in grado di ritrovare un impiego quale grafica, avendo del resto rinunciato

a una formazione di riqualifica necessaria dopo la lunga assenza dal mondo del

lavoro. Ha reputato nondimeno ch'essa potrebbe intraprendere un'attività a

tempo pieno come addetta di ricezione o centralinista, mettendo a frutto le sue

competenze linguistiche, ciò che le permetterebbe di guadagnare fr. 2700.–

mensili. Le rimane così uno scoperto di fr. 3704.25 mensili sul suo “debito

mantenimento” (nel senso dell'art. 125 cpv. 1 CC).

Quanto al

fabbisogno minimo del marito, il Pretore l'ha accertato in fr. 9893.20 mensili

(minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio

con spese accessorie fr. 3800.–, premio della cassa malati fr. 387.40,

assicurazione responsabilità civile e dell'economia domestica fr. 47.90,

collaboratrice domestica fr. 600.–, quota TCS fr. 5.90, vacanze fr. 400.–,

imposte fr. 3452.–) a fronte di un reddito di almeno fr. 27 021.45 mensili,

senza considerare eventuali proventi della sostanza. Ciò per­mette agevolmente

all'interessato – ha rilevato il primo giudice – di versare alla moglie un contributo

alimentare di fr. 3700.– mensili (destinato a integrare il “debito

mantenimento”). Il Pretore ha considerato altresì che dopo il pensionamento AP

1.

vedrà lievitare il suo fabbisogno minimo a fr. 7361.– mensili, ma vedrà aumentare

anche i suoi redditi a fr. 4280.– mensili (rendita AVS fr. 2280.– mensili,

rendita LPP fr. 2000.–). Essa si ritroverà così con uno scoperto di circa

fr. 3100.– mensili, che in ogni modo il marito sarà in grado di finanziare, se

non altro grazie ai redditi della sostanza. In favore di lei il Pretore ha fissato

perciò, in ultima analisi, un contributo alimentare di fr. 3700.– mensili

indicizzati fino al pensionamento e uno di fr. 3100.– mensili dopo di

allora, vita natural durante.

5.

I

criteri che presiedono allo stanziamento di un contributo ali­mentare dopo il

divorzio (art. 125 cpv. 1 CC) e i parametri che ne disciplinano l'ammontare

(art. 125 cpv. 2 CC) sono già stati evocati dal Pretore e diffusamente

illustrati da questa Camera (RtiD II-2004 pag. 580 consid. 4a e 4b con riferi­menti).

Ai fini dell'attuale giudizio basti ricordare che, qualora la vita in comune

sia durata almeno dieci anni, un matrimonio può sicuramente definirsi di lunga

durata e avere inciso concretamente sulla situazione finan­ziaria del creditore

alimentare, sicché entrambi i coniugi hanno il diritto di conservare anche dopo

il divorzio – per quanto possibile – il tenore di vita raggiunto durante la

comunione domestica. In simili ipotesi un coniuge ha quindi diritto a un

contributo di mantenimento dopo il divorzio nella misura in cui non sia in

grado di sopperire da sé medesimo al proprio “debito mantenimento”, sempre che

l'altro coniuge disponga di una capacità contributiva sufficiente (RtiD II-2005

pag. 702 consid. 3, II-2004 pag. 581 consid. 4c con richiami; da ultimo:

DTF 137 III 105 consid. 4.1.2 con rimandi).

6.

Litigioso

è anzitutto, nel caso specifico, il fabbisogno minimo della moglie, ch'essa

chiede di rivalutare a fr. 9797.05 mensili fino al pensionamento e a fr. 10 732.05 dopo di

allora. Essa rimette in discussione il costo dell'alloggio, quello della

collaboratrice domestica, del telefono, della ricezione radiotelevisiva, delle vacan­ze

e l'ammontare delle imposte. Le voci litigiose vanno esaminate singolarmente.

a) Relativamente

al costo per l'alloggio, il Pretore ha computato nel fabbisogno minimo

dell'interessata un importo di fr. 900.– mensili, “già dedotta la quota di 47/60 compresa nel fabbisogno

dei figli”, conformemente al principio per cui un terzo del costo dell'alloggio

rientra nel fabbisogno in denaro del primo figlio, un quarto in quello del

secondo e un quinto in quello del terzo, come indicano le raccomandazioni edite dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento

professionale del Canton Zurigo (Amt für Jugend und

Berufsberatung des Kantons Zürich, Empfeh­lungen zur Bemessung von Unterhalts­beiträgen

für Kinder, Zurigo 2000, pag. 13 in alto), cui la giurisprudenza ticinese si ispira per prassi consolidata. L'appellante fa valere che in realtà il costo dell'allog­gio e delle

spese accessorie ammonta a fr. 4001.60 mensili, riconosciuti dal Pretore nella

misura di fr. 3900.– mensili anche dopo il suo pensionamento, e sostiene

che i figli andranno ad abitare per conto proprio ben prima di allora. Tenuto

conto del contributo alimentare di fr. 1705.– mensili per ciascun figlio, inoltre,

a mente sua la partecipazione dei ragazzi al costo dell'alloggio non può

superare complessivi fr. 1545.– mensili, sicché nel suo fabbisogno minimo vanno

inseriti almeno fr. 2456.60 mensili.

Comunque

si opini al riguardo, oggi tutti e tre i figli sono ormai maggiorenni. Il costo

dell'alloggio che rientrava nel loro fabbisogno in denaro di minorenni non può

più, quindi, essere posto in deduzione di quello riconosciuto nel fabbi­sogno

minimo della madre affidataria. È vero che in concreto i genitori hanno

pattuito contributi alimentari per i figli fino al 20° compleanno nel caso in

cui questi non avessero ancora conseguito, alla maggiore età, una formazione

professionale

adeguata

(sentenza impugnata, dispositivo n. 3.5). Se non che, si tenesse pur conto

del fatto che G__________ continuerà a percepire il contributo alimentare fino

al 20° compleanno (e che un terzo del costo dell'alloggio continua a rientrare

perciò nel fabbisogno di lui), l'importo di fr. 2456.60 mensili esposto dall'appellante

risulta in ogni modo giustificato. Che si consideri una spesa complessiva dell'alloggio

di fr. 4001.60 mensili (come pretende l'interessata) o di fr. 3900.– mensili (come

ritiene il Pretore dopo il pensionamento), anche togliendo da tale somma la

quota di un terzo che rientra nel fabbisogno mensile di G__________, la cifra

di fr. 2456.60 mensili (invece dei fr. 900.– mensili conteggiati dal Pretore)

si rivela legittima. A maggior ragione ove si pensi che il marito espone un

costo dell'alloggio di fr. 3800.– mensili.

b) L'appellante

evoca il tenore di vita raggiunto dai coniugi durante la vita in comune e si

duole che il Pretore abbia ridotto a fr. 600.– mensili il costo della collaboratrice

domestica da lei documentato, di fr. 732.50 mensili. Il Pretore ha motivato la

propria decisione con l'argomento che dopo la separazione di fatto la moglie non

deve più occuparsi dell'abbigliamento del marito, sicché la collaboratrice domestica

riesce sgravata di un paio d'ore la settimana (retribuite fr. 20.– l'una).

Nell'appello l'interessata si limita a sottolineare di essere rimasta nell'abitazione

familiare con i figli e di avere sempre fruito di un aiuto domestico due o tre

volte la settimana. Non si confronta però con la motivazione del Pretore, di

modo che su questo punto l'appello si dimostra finanche irricevibile per carenza

di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC ticinese combinato con il cpv. 5),

ciò che rende superfluo assumere prove sui costi della collaboratrice domestica

(sopra, consid. 3). Quanto alla richiesta di acquisire documenti sui costi

della baby-sitter (sopra, consid. 3), data l'età dei figli una simile pretesa

non entra più in linea di conto né, del resto, l'interessata include l'onere nel

proprio fabbisogno minimo. In proposito la sentenza del Pretore resiste dunque

alla critica.

c) Secondo

l'appellante in situazioni agiate non si giustifica di includere nel minimo

esistenziale del diritto esecutivo la bolletta del telefono (fr. 61.– mensili),

l'abbonamento alla tv via cavo e la tassa di ricezione radiotelevisiva (fr.

360.70

mensili). Di per sé l'assunto non appare privo di pertinenza, nel senso

che, dandosi coniugi con un alto livello di vita, il minimo esistenziale del

diritto esecutivo può rivelarsi insufficiente a coprire le spese effettive per

“sostentamento, abbigliamento e biancheria, igiene e salute, manutenzione delle

apparec­chiature e dell'arredamento domestico, assicurazioni private, cultura,

elettricità e gas” (FU 68/2009 pag. 6292, cifra I).

Sta di fatto che in concreto l'appellante medesima si è

fondata davanti al Pretore sulla cifra forfettaria prevista dalla tabella del

diritto esecutivo, la quale già comprende un'inden­nità per le spese di

telefono e di ricezione radiotelevisiva. Avesse inteso fondarsi sul dispendio

mensile effettivo, essa avrebbe dovuto recarne tutti gli elementi (e non solo

certuni). Anzi, il fatto che i figli abbiano raggiunto la maggiore età

imporrebbe di rivedere finanche il minimo esistenziale del diritto esecutivo per

genitore affidatario (fr. 1350.– mensili), sostituendolo con quello di un

debitore solo (fr. 1200.– mensili). Se da tale correttivo si prescinde, ciò si

deve al fatto che nel fabbisogno minimo l'appellante non si vede inserire

l'intero costo dell'alloggio (sopra, consid. a). Non sarebbe equo pertanto operare

una duplice decurtazione.

d) L'interessata

chiede che la spesa di fr. 400.– mensili stimata dal Pretore per le vacanze sia

portata a fr. 1000.– mensili, compresi i costi per le attività nel tempo libero,

e che le siano riconosciuti nel fabbisogno minimo altri fr. 250.– mensili per

“ulteriore dispendio secondo il tenore di vita”. Quanto alle vacanze, il

Pretore ha accertato che tra il 2002 e il 2005 la famiglia aveva speso per soggiorni

al mare o in montagna ed

escursioni

in città europee circa fr. 2000.– mensili, sicché ha incluso nel fabbisogno

minimo della moglie un esborso di fr. 400.– mensili. In merito al “dispendio

secondo il tenore di vita” egli non ha mancato di rilevare che dagli atti risultavano

spese della moglie, durante la vita in comune, per fr. 1000.–/ fr. 1500.–

mensili, ma che l'interessata non aveva dimostrato come tali spese riguardassero

lei soltanto e non l'intera famiglia, sicché nulla ha riconosciuto a tale titolo.

L'appellante

ricorda che in estate la famiglia trascorreva una o due settimane in un

appartamento a __________ e una decina di giorni in albergo in __________, che

i coniugi inoltre si concedevano ogni tre anni un soggiorno in alberghi di 4 o 5

stelle in città europee e che lei singolarmente ha fatto anche un viaggio in __________.

Sottolinea che dopo la separazione di fatto il marito ha usufruito di vacanze e

viaggi da solo e con i figli, mentre lei non ha più potuto permettersi una

vacanza in albergo dopo il 2007. Fa valere che, come si evince dagli atti, tra

il 2002 e il 2006 la famiglia risulta avere speso per vacanze oltre fr. 44 000.–, senza

considerare le spese del vitto e delle attività sul posto. Essa afferma altresì

di praticare regolarmente il tennis e lo sci, ciò che comporta spese. Aggiunge

che durante la vita in comune i coniugi avevano una vita sociale molto attiva,

ricambiavano inviti a cena, uscivano al ristorante e facevano regali a familiari

e amici. Ricorda che

gli

addebiti sulla carta di credito ammontavano a fr. 1000.–/ fr. 1500.–

mensili per lei e tra fr. 2500.– e fr. 6400.– per l'intera famiglia, di

modo che secondo la “comune esperienza” le occorrono almeno fr. 18 000.– annui

per far fronte alle proprie spese per vacanze, per tempo libero e sport e per

mantenere il tenore di vita goduto durante la vita in comune.

Come

si è accennato (consid. 3), l'appellante rimprovera al Pretore di avere rifiutato

a torto l'assunzione di prove sulle spese per vacanze, sui costi del tempo

libero e dello sport. Se non che, con ordinanza del 22 maggio 2009 il

Pretore

aveva

accertato che il marito affermava di avere prodotto tutto quanto in suo

possesso e di non avere rinvenuto altri documenti (pag. 3 verso il basso). L'interessata

non revoca in dubbio tale affer­mazione, sicché non è dato di scorgere quale

utilità potrebbe avere in appello un nuovo ordine di edizione al marito. Se poi

si considera che le spese per i premi assicurativi e del veicolo privato non

sono contestate, mal si intravede lo scopo di ordinare in appello l'edizione di

documenti sull'assicurazione infortuni, sulle imposte di circolazione delle automobili

di famiglia e sull'assicurazione della vettura del marito. Quanto agli estratti

delle carte di credito, il marito li ha prodotti per gli anni dal 2002 al 2005,

eccettuato il gennaio del 2003 e il maggio del 2005 (doc. UU, 8A). L'appellante

non pretende tuttavia che in quei mesi si siano registrati esborsi straordinari

né che il coniuge abbia omesso di esibire quegli estratti per reticenza. Gli

estratti del 2001, per di più, risalgono a cinque anni prima della separazione di

fatto e non possono dirsi di rilievo. In definitiva, come si è anticipato (consid. 3),

l'assunzione di tali prove non porterebbe verosimili elementi significativi ai

fini del giudizio.

Ciò

posto, relativamente alle vacanze è pacifico che la famiglia trascorreva una o

due settimane l'anno in un appartamento a __________ e una decina di giorni in

albergo in __________, oltre a concedersi un viaggio in città europee ogni tre

anni. Dai dati esposti dall'appellante medesima nell'appello (pag. 15 in alto) risulta che per una vacanza in __________ nel 2002 la famiglia ha speso attorno a

fr. 14 000.– e per soggiorni in albergo in __________ negli anni dal 2003

al 2006 tra fr. 7500.– e fr. 8500.–, onde una media che si può prudentemente

stimare attorno a fr. 9500.– annui sull'arco di quattro anni. Inoltre, sempre

secondo le allegazioni dall'appellante, per un soggiorno estivo in montagna di

una o due settimane si può presumere una spesa media per l'appartamento di

circa fr. 2400.– annui. Volendo anche aggiungere i costi per il soggiorno

in una città ogni tre anni, come ad esempio la spe­sa di fr. 5300.– per il

Capodanno a __________ del 2004 cui l'appellante allude, si può supporre una

spesa supplementare attorno a di fr. 1800.– annui. Sulla base delle cifre esposte

dall'appellante, risulta così una spesa complessiva per le vacanze attorno a

fr. 13 700.– annui.

Il

problema è che – come ricorda il Pretore – tale esborso si riferiva a una famiglia

di cinque persone. E l'interessata non contesta la chiave di riparto pro capite

adottata dal primo giudice, sicché la spese per vacanze a carico della sola moglie si riducono a fr. 2740.– annui, pari a

circa fr. 230.– mensili. Si volesse anche tenere calcolo di costi supplementari

per il vitto e le attività svolte sul posto, non si ravvisano motivi dun­que per

aumentare la stima di fr. 400.– mensili inserita dal Pretore nel

fabbisogno minimo. Poco giovano eventuali viaggi o vacanze del marito dopo la

separazione di fatto, determinante essendo il tenore di vita sostenuto dai

coniugi durante la vita in comune. Né è di rilievo il fatto che l'appellante

non abbia più potuto godere di soggiorni in albergo dopo il 2007, temendo di

non avere fondi sufficienti per pagare le imposte. Neppure l'appellante asserisce

del resto che i fr. 4800.– annui a lei riconosciuti dal Pretore non

bastino a finanziare, per sé sola, un soggiorno annuo di una settimana in

albergo al mare e uno di una decina di giorni in un appartamento in montagna, oltre

a un viaggio in una città europea ogni tre anni. Se ne conclude che l'importo

di fr. 400.– mensili conteggiato dal primo giudice per le spese di vacanza

merita conferma.

Per

quel che è dei costi legati alle attività sportive e al “dispendio secondo il tenore

di vita”, come detto il Pretore nulla ha riconosciuto, AP 1 non avendo comprovato

in che misura gli addebiti sulle carte di credito concernessero il suo proprio

“dispendio secondo il tenore di vita” e non le necessità dell'intera famiglia. Nell'appello

l'interessata rinvia una volta ancora agli estratti delle carte di credito,

sottoli­neando l'esistenza di addebiti importanti, ma non si confronta con l'argomento

del primo giudice, sicché l'argomentazione va dichiarata irricevibile per

difetto di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC ticinese combinato con

il cpv. 5). Del resto spettava all'interessata indicare con un minimo di

precisione quali addebiti risultanti dai citati estratti dimostrassero il suo

dispendio per le attività sportive o per il suo elevato tenore di vita, non essendo

compito del giudice vagliare di propria iniziativa la ponderosa documentazione

agli atti per verificare sistematicamente estratti conto sull'arco di quattro

anni (doc. 17 e doc. UU, 8a separazione; Cocchi/Trez­zini,

CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 5 ad art. 183).

È

vero invece che il marito ha riconosciuto come durante la vita in comune la

moglie praticasse il tennis, lo sci e il nuoto, attività che comportavano spese

(interrogatorio formale: verbale del 3 aprile 2009, pag. 7 risposte n. 16.1 e

16.

). Egli ha ammesso altresì che i coniugi cenavano a casa di amici due o tre

volte al mese, uscivano al ristorante una volta al mese e solevano fare “usuali”

regali ad amici e familiari (verbale citato, pag. 8, risposte n. 17 e 18). Non

è contestato nemmeno che gli inviti a cena fossero ricambiati (deposizione di __________:

verbale dell'11 novembre 2008, pag. 3). Ora, sarà anche di comune esperienza

che simili attività sportive e sociali implicano spese aggiuntive riconducibili

al buon tenore di vita; ciò soltanto non consente tuttavia di accertarne i

costi con minimo di affidabilità, dagli atti risultando unicamente che l'iscrizione

della moglie al __________ costava fr. 1100.– annui (doc. 18¹, 18² e 30). In ogni modo non si deve trascurare che nel fabbisogno

minimo dell'appellante il Pretore ha computato un onere di fr. 450.– mensili

per contributi sociali all'AVS dovuti come persona senza reddito da lavoro,

mentre all'interessata è stato imposto di riprendere un'attività lucrativa (v.

anche sotto, consid. 7). Nel risultato non si giustifica perciò di comprendere

nel fabbisogno minimo costi per attività sportive e per il “dispendio secondo il

tenore di vita”, dimostrati nella sola misura di fr. 92.– mensili.

e) L'appellante

chiede infine di aumentare da fr. 1300.– a fr. 1722.– mensili il suo

carico tributario, che il Pretore ha stimato sulla base del contributo

cautelare per lei e i figli, tolte le deduzioni per i figli stessi e gli oneri

assicurativi. Non a torto l'appellante prospetta un calcolo che tenga conto della

sua situazione finanziaria dopo il divorzio. Vista la maggiore età dei figli, pertanto,

l'interessata vede applicarsi nei suoi confronti l'aliquota fiscale per persone

sole. Considerati i contributi alimentari versati dal marito e il reddito a lei

imputato da attività dipendente, si possono stimare entrate attorno ai

fr. 95 500.– annui (fr. 7950.– mensili, necessari a sopperire al “debito

mantenimento”), dalle quali vanno tolte le usuali deduzioni per “altre spese

professionali” di fr. 2500.– annui (fr. 2000.– per l'imposta federale

diretta) e gli “oneri assicurativi” di fr. 5200.– annui (fr. 1700.– per l'imposta

federale), onde un imponibile di fr. 87 800.– annui per l'imposta

cantonale e comunale, rispettivamente di fr. 91 800.– per l'imposta federale

diretta. Nelle condizioni illustrate l'onere fiscale risulta di complessivi

fr. 1270.– mensili (‹http://www.calcolatori.ti.

ch/reddito_so­stan­za.jsp›, anno

2013, persone sole, Comune di Lugano). Il risultato cui è giunto il Pretore sfugge

di conseguenza alla critica. Ciò significa che, data la rivalutazione del costo

dell'alloggio da fr. 900.– a fr. 2456.60 mensili, per sopperire al proprio

“debito mantenimento” l'appellante necessita di fr. 7950.– mensili

(arrotondati).

f) Dopo

il pensionamento della moglie il Pretore ha calcolato il fabbisogno minimo di

lei in fr. 7361.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–,

alloggio con spese accessorie fr. 3900.–, premio della cassa malati

fr. 438.90, assicurazione responsabilità civile e dell'economia domestica

fr. 64.70, assicurazione dell'automobile fr. 231.40, imposta di

circolazione fr. 76.–, carburante fr. 250.–, collaboratrice domestica

fr. 300.–, vacanze fr. 400.–, imposte fr. 500.–). L'appellante chiede di portarlo

a fr. 10 732.05 mensili, rivalutando il costo dell'alloggio a

fr. 4001.60 per tenere conto delle spese di manutenzione dello stabile (fr. 100.–

mensili: doc. S a Y). Invero gli accordi con la madre dell'appellante, proprietaria

dell'immobile, prevedono che AP 1 assuma tutte le spese per l'abitazione (doc.

43; deposizione di __________: verbale dell'11

novembre 2008, pag. 4). Se da un lato però la moglie ha diritto di

conservare nella misura del possibile – come il marito – il tenore di vita

raggiunto durante la comunione domestica, dall'altro essa non può pretendere di

occupare da sé sola un'abitazione destinata in precedenza a cinque persone. Per

mantenere il suo livello di vita, infatti, è sufficiente ch'essa disponga di un

alloggio qualitativamente comparabile all'abitazione coniugale, commisurato alle

esigenze della sua persona. Se si pensa che al marito è stata riconosciuta nella

fattispecie una spesa per l'alloggio di fr. 3800.– mensili, non si riscontrano

gli estremi per aumentare l'importo di fr. 3900.– riconosciuto alla moglie.

L'appellante

fa valere altresì che, in ragione del tenore di vita sostenuto durante la vita

in comune, non si giustifica di ridurre il costo della collaboratrice domestica

né di espungere le spese telefoniche e radiotelevisive. La questione delle

spese telefoniche e radiotelevisive è già stata trattata (consid. c). Quanto al costo della collaboratrice domestica, il Pretore lo ha

ridotto a fr. 300.– mensili con l'argomento che dopo il pen­sionamento l'appellante potrà sbrigare da sé gran parte delle faccende

domestiche. L'opinione è fondata. Non dovendo più esercitare alcuna attività

lucrativa, in effetti, dopo il pensiona­mento l'interessata avrà più tempo libero

da dedicare al governo della casa, senza dimenticare che i lavori domestici per

l'abitazione di una persona sola sono meno impegnativi di quelli occorsi

durante la comunione domestica per curare una casa occupata da cinque membri

della famiglia. Il minor costo della collaboratrice domestica trova dunque

giustificazioni oggettive.

Per

l'appellante non si giustifica di stralciare dal suo fabbisogno minimo il

leasing dell'automobile, giacché essa non ha mezzi per acquistare una vettura

propria. Non è contestato in effetti che la moglie sia priva di sostanza e che

durante la comunione domestica potesse usufruire di un veicolo privato. E quand'anche

al momento del pensionamento il leasing sarà estinto, l'automobile sarà in ogni

modo da sostituire. D'altro lato non bisogna trascurare che, per sé sola, l'interessata

non necessiterà più di una vettura familiare, sicché un importo di fr. 250.–

mensili può essere considerato sufficiente. Sulle spese per le vacanze, il

tempo libero e il dispendio dovuto al tenore di vita, che l'interessata

ripropone nel calcolo del suo fabbisogno minimo dopo il pensionamento, si

rinvia a quanto già illustrato (consid. d). L'appellante chiede infine di

aumentare il suo onere fiscale da fr. 500.– a fr. 1722.– mensili. Considerato

che le entrate di lei rimarranno sostanzialmente stabili anche dopo il

pensionamento, non v'è motivo di ridurre la

stima di fr. 1300.– mensili operata dianzi (consid. e). In sintesi,

tenuto conto del leasing per l'automobile (fr. 250.– mensili) e della maggiorazione

dell'onere d'imposta (da fr. 500.– a fr. 1300.– mensili), dopo il

pensionamento la moglie necessiterà di fr. 8400.– mensili (arrotondati)

per sovvenire al proprio “debito mantenimento”.

7.

Appurato

il tenore di vita sostenuto dall'appellante durante la co­munione domestica,

occorre verificare in che misura essa sia ragionevolmente in grado di

finanziarlo da sé (DTF 137 III 108 consid. 4.2.2.1 con rinvii). Quanto alla

capacità lucrativa stimata dal Pretore (sopra, consid. 4), l'appellante oppone

che, avendo essa più di 45 anni di età, spettava al marito dimostrare le sue

concrete possibilità di trovare un posto di lavoro. Essa lamenta altresì che il

Pretore le abbia imputato un reddito ipotetico puramente teorico e fa valere

che il curriculum vitæ da lei redatto per cercare un posto di lavoro manca di riscontri obiettivi,

tant'è che le sue conoscenze linguistiche, nonostante i soggiorni all'estero,

restano a livello scolastico. Respingendo l'addebito di essersi accomodata della

propria situazione di persona senza attività lucrativa, essa ricorda di avere

presentato numerose richieste d'im­piego, rivolgendosi invano anche ad agenzie di

collocamento private e all'Ufficio regionale del lavoro. Sottolinea che la formazione

nel campo della grafica auspicata dal Pretore richiede tre o quattro anni di

studi e che a 46 anni essa non riuscirebbe poi, senza esperienza, a inserirsi nel

mercato del lavoro, mentre al momento della separazione essa doveva occuparsi

di tre figli minorenni e una simile formazione non poteva esserle imposta. L'appellante

si duole infine che il Pretore abbia respinto la sua richiesta di assumere una

perizia sulle sue prospettive di reinserimento professionale, ribadendo che per

un'attività di addetta alla ricezione come quella prospettata dal giudice

occorrono nozioni d'informatica a lei ignote.

a) Secondo

giurisprudenza, qualora un coniuge abbia compiuto 45 anni d'età e sia

rimasto lontano dal mondo del lavoro in seguito a un matrimonio di lunga durata

(nel caso specifico la vita in comune è durata pressoché quindici anni), sus­siste

di fat­to la presunzione – refragabile – che egli non possa più reinserirsi

professionalmente (DTF 129 III 481 consid. 4.2 non pubblicato della sentenza 5C.66/2002 del 15 maggio 2003). Contrariamente a quanto reputa l'appellante, tuttavia, decisiva è l'età al momento in cui è promossa la causa – se non addirittura

l'età al momento della separazione di fatto – e non l'età al momento in cui è pronunciato

il divorzio (I CCA, sentenza inc. 11.2009.194 del 23 agosto 2012, consid.

12e destinato a pubblicazione, con rinvio a DTF 137 III 110 consid. 4.2.2.4 in

fine). Per di più, la soglia dei 45 anni tende, in determinate circostanze, a

essere portata a 50 anni (DTF 137 III 109 in alto con rinvio), fermo restando che la presunzione dei 45 anni non è assoluta e può essere sovvertita dall'altro

coniuge con elementi che depongano in favore di una ripresa o di un aumento

dell'attività lucrativa anche dopo quel limite d'età (DTF 137 III 109 in alto con riferimenti).

b) Al

momento in cui è stata avviata in concreto la procedura di divorzio, il 16 maggio

2006, AP 1 aveva 42 anni. Certo, essa doveva accudire a tre figli minorenni, il

più giovane dei quali tuttavia aveva compiuto 11 anni, sicché nulla ostava alla

ripresa di un'attività lucrativa a metà tempo da parte sua (DTF 137 III 108

consid. 4.2.2.2 con rinvii), tanto meno ove si consideri che tutti e tre i ragazzi

frequentavano una scuola privata e potevano far capo alla mensa dell'istituto

(interrogatorio formale di AP 1: verbale del

3.

aprile 2009, pag. 4 risposta n. 19-18). Poco sussidia

all'interessata, dunque, la citata presunzione dei 45 anni. E sicco­me il rein­seri­mento

professionale di un coniuge va giudicato al momento in cui è promossa la causa

di divorzio, non è dato a divedere quale utilità potrebbe avere in appello una

perizia – o l'audizione di esperti – sulla “ricerca di posti di lavoro e

relativi sbocchi nel Canton Ticino (Sottoceneri) per una persona avente il curriculum

vitæ [dell'appellante],

con relative indicazioni sul mercato del lavoro (età superiore ai 43 anni) e

reali possibilità di guadagno”. Determinante è valutare quale reddito sarebbe

alla portata dell'appellante se questa si fosse attivata – nella misura in cui

ciò poteva ragionevolmente pretendersi da lei – per reinserirsi nel mercato del

lavoro fin dal 2006, quando aveva 42 anni. In simili circostanze la perizia

richiesta, oltre che difficilmente esperibile, non porterebbe elementi utili per

il giudizio (sopra, consid. 3).

c) Il

Pretore non ha mancato di considerare che, a distanza di oltre 16 anni dal

conseguimento di un diploma di grafica alla __________ a __________, le brevi

esperienze professionali maturate non sarebbero state sufficienti a AP 1 per

riprendere un'attività professionale in quel comparto, fosse solo per l'evoluzione

intervenuta nel frattem­po dal profilo informatico. Quanto alla nuova

formazione auspicata dal Pretore nel medesimo ramo d'attività, è vero che l'impegno

richiesto da una scuola triennale a tempo pieno

non

sarebbe stato verosimilmente esigibile da una quarantaduenne madre affidataria

di tre figli. Sia come sia, per finire il Pretore non ha imputato all'interessata

il reddito conseguibile per un'attività di grafico, ma un importo ben più modesto

per un lavoro a tempo pieno meno qualificato. Recriminare sul rimprovero del

primo giudice non giova quindi all'appellante. Per converso, da un coniuge che

ripren­da un'attività professionale dopo una lunga assenza dal mondo del lavoro

si può pretendere anche il reinserimento in ambiti lavorativi diversi dalla

formazione iniziale. Di conseguenza a AP 1 si poteva chiedere almeno l'impegno

necessario per frequentare corsi di formazione a tempo parziale destinati a migliorare

le sue competenze professionali in altri settori, per esempio in campo

linguistico, informatico o nelle tecniche di redazione. Risulta invece ch'essa

si è limitata a seguire un corso di base per computer e un corso di base per un

programma informatico di grafica (interrogatorio formale: verbale del 3 aprile

2009, pag. 1 risposta n. 2). Non si può dire pertanto che abbia intrapreso

quanto le sarebbe stato possibile per agevolare il suo reinserimento professionale.

d) Relativamente

a quanto intrapreso dall'appellante per trovare un'oc­cupazione, agli atti

figurano quattro domande d'impiego nel settore della grafica (doc. 9, 10, 11 e

33) e nove come venditrice o disegnatrice in negozi d'arredamento (doc. 12, 13,

14, 34, 35, 36, 37, 40 e 41), oltre a due annunci pubblicati su un quotidiano

per reperire un impiego presso uno studio grafico o un negozio d'arredamento

(doc. 15 e 32). Inoltre l'appellante risulta essersi iscritta nel sito “e-lavoro.ch”

gestito dall'Associazione industrie ticinesi,

essersi annunciata a un'

a­genzia

privata di collocamento e lavoro temporaneo (sentendosi dire che il suo profilo

non corrispondeva alle esigenze dei clienti: doc. 38¹ e 38²) ed essersi rivolta

all'Ufficio regionale di collocamento per cercare lavoro nel campo della grafica

e del design di interni (invano, per mancanza di pratica e di conoscenze informatiche:

doc. 48). Sta di fatto ch'essa ha limitato i suoi sforzi e le sue indagini al

campo d'attività in cui aveva seguito una formazione vent'anni prima, pur consapevole

che a simile distanza di tempo non le sarebbe stato possibile reinserirsi in

quel ramo d'attività senza una riqualifica professionale (doc. 9 e 48). Non consta

invece che abbia preso in considerazione altre possibilità d'impiego o abbia interpellato

orientatori professionali per un bilancio personale e sviluppare una qualsivoglia

strategia di reinserimento nel mercato dell'occupazione.

e) La

documentazione agli atti, dopo quanto si è spiegato, non basta pertanto a escludere

che, si fosse attivata nel 2006 (a 42 anni) per trovare un'attività a metà

tempo, l'interessata non potrebbe guadagnare oggi, seppure con un'attività meno

qualificata di quella per cui ha conseguito il titolo di studio a __________ – i

fr. 2700.– mensili netti (inclusa la tredicesima men­silità) stimati dal

Pretore, ad esempio come addetta di ricezione, nel settore della ristorazione o

alberghiero o con un impiego nella vendita. Non bisogna dimenticare del resto

che AP 1 è pur sempre cognita di tre lingue straniere, con rudimenti di

informatica, ha una buona cultura generale e non accusa particolari problemi di

salute. Inoltre il gua­dagno stimato dal primo giudice si situa ai limiti

inferiori dei redditi minimi di mercato o garantiti da contratti collettivi per

personale senza qualifiche (si veda ad esempio il contratto collettivo del

personale di vendita della Federcommercio, del 2011, che garantisce fr. 3000.–

mensili lordi oltre la tredicesima mensilità, oppure il contratto collettivo di

lavoro dei settori alberghiero e della ristorazione, del 2012, che prevede una

retribuzione di almeno fr. 3400.– mensili lordi oltre la tredicesima). Per di più, dandosi redditi modesti, gli

oneri sociali e di cassa pensione hanno un'incidenza relativa, sicché – contrariamente

a quanto sostiene l'appellante – non avrebbero costituito un ostacolo

insormontabile all'assunzione di una persona oltre i 40 anni. Che poi le

attività prospettate dal Pretore alla portata dell'appellante avrebbero

richiesto qualche nozione di informatica è possibile, ma nulla induce a

supporre che l'interessata non fosse in grado di acquisirle. Su questo punto

l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.

f)

Quanto alle entrate della moglie dopo il pensionamento, il Pretore le ha valutate

in complessivi fr. 4280.– mensili (rendita

AVS fr. 2280.– mensili, rendita di cassa pensione fr. 2000.–

mensili: sopra, consid. 4). L'appellante sostiene che tali entrate non

eccederanno in realtà fr. 3710.– mensili, dovendosi calcolare una rendita AVS

di importo medio (fr. 1710.– mensili) per il fatto che, dopo il divorzio,

essa pagherà unicamente i contributi come persona senza attività lucrativa. L'argomento

cade nel vuoto, a dovendosi imputare – come si è appena visto – un reddito

ipotetico da attività lucrativa.

g) Per

quel che è della sostanza, infine, non è contestato che l'appellante ne sia

priva. La liquidazione di fr. 76

000.

– da lei ricevuta in liquidazione del regime dei

beni è stata infatti riversata alla madre, la quale l'ha usata per rimborsare

al genero fr. 450 000.– destinati al finanziamento dell'abitazione coniugale su un terreno

di sua proprietà (deposizione di __________: verbale dell'11 novembre 2008,

pag. 4; doc. 21). Al proposito non soccorre pertanto diffondersi.

8.

Se

ne conclude che, con una capacità lucrativa di fr. 2700.– mensili, per

finanziare il suo “debito mantenimento” dopo il divorzio di fr. 7950.– mensili AP

1.

abbisogna di fr. 5250.– mensili. Resta da verificare se il marito abbia modo

di finanziare tale “debito mantenimento” salvaguardando il proprio. Come detto

(consid. 4), il Pretore ha calcolato le entrate di AO 1 in almeno fr. 27 021.45

mensili, senza eventuali redditi della sostanza, a fronte di un fabbisogno minimo

di fr. 9893.20 mensili. L'appellante fa

valere che, in aggiunta al reddito di oltre fr. 29 000.– mensili da

attività principale, il marito beneficia di redditi della sostanza per una media

superiore a fr. 38 000.– mensili. L'interessato obietta che il suo reddito non eccede

fr. 23 500.– mensili e che i proventi della sostanza non sono mai stati usati

per finan­ziare il tenore di vita familiare. Sta di fatto che, ci si dipartisse

pure da queste ultime affermazioni, dopo avere sopperito al proprio “debito mantenimento”

(non contestato) di fr. 9893.20 mensili e avere versato il contributo alimentare

di fr. 1705.– mensili per G__________, oltre alla retta per la scuola privata

di lui prudenzialmente stimata in fr. 900.– mensili (doc. O¹¹), AO 1 conserva ancora un margine di fr.

11.

000.– mensili, senz'altro sufficiente per sovvenzionare il contributo

di fr. 5250.– destinato al “debito mantenimento” della moglie. Nelle

circostanze descritte risulta superfluo accertare – come chiede l'appellante – quanto

abbiano versato al marito la __________ e la __________ nel 2006 e nel 2007 oppure

inquisire sulla provenienza dei fondi da lui usati per estinguere nel 2006 un

debito di fr. 80 000.– (consid. 3).

Dopo il

pensionamento alla moglie necessiteranno, come detto, fr. 4120.– mensili

per sopperire al proprio “debito mantenimento” di fr. 8400.– mensili. AO 1

non contesta l'accertamento del Pretore, secondo cui egli sarà in grado di

erogare tale contributo anche dopo il pensionamento, se non altro grazie alla notevole

sostanza di cui dispone. In ogni modo, dovessero verificarsi mutamenti imprevisti

rispetto alla situazione considerata nel presente giudizio, sia per un

rilevante e durevole miglioramento della situazione patrimoniale della moglie (in

seguito alla concretazione, per esempio, di aspettative ereditarie), sia per un

peggioramento della capacità finanziaria del marito, questi potrà sempre chiedere

una modifica della sentenza di divorzio (art. 129 cpv. 1 CC).

9.

Se

ne conclude che, in parziale accoglimento dell'appello, il contributo alimentare

per la moglie va aumentato da fr. 3700.– mensili a fr. 5250.– mensili fino al

pensionamento (ordinario) di lei e da fr. 3100.– mensili a fr. 4120.– mensili

dopo di allora, vita natural durante. Il dispositivo sull'adeguamento dei

contributi al rincaro non è contestato.

10.

Da

ultimo l'appellante chiede che il marito sopporti tutti gli oneri processuali di

prima sede e le rifonda fr. 10 000.– per ripetibili, modificando in tal

senso la decisione con cui il Pretore, “tenuto conto dell'esito della vertenza

e della natura della lite”, ha suddiviso i costi a metà e compensato le

ripetibili. Essa fa valere che, nonostante la reciproca soccombenza sull'entità

del contributo

alimentare, il marito risulta maggiormente sconfitto sulla durata

dell'obbligo ed esce perdente anche nella misura in cui pretendeva di far

entrare in linea di conto ai fini del giudizio le aspettative ereditarie di lei,

ciò che ha occasionato vane contestazioni in sede d'istruttoria, senza

dimenticare che AO 1 ha dimostrato scarsa collaborazione nel produrre i

documenti a lui richiesti in via di edizione.

a) Il

giudice condanna la parte soccombente a rimborsare all'altra le tasse, le spese

giudiziarie e le ripetibili (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). “Se vi è soccombenza reciproca o concorrono

altri giusti motivi” egli può suddividere quei costi “parzialmente o per intero fra le parti”

(art. 148 cpv. 2 CPC ticinese), fermo restando che il giudice può condannare la

parte al pagamento delle spese e delle ripetibili “da essa inutilmente cagionate”

(art. 148 cpv. 3 CPC ticinese). La giurisprudenza

ha già avuto occasione di rilevare che in materia di spese e ripetibili il Pretore

fruisce di ampia latitudine, tanto sull'applicazio­ne dei parametri tariffari

quanto sul riparto dei relativi importi in base al grado di soccombenza, di

modo che la sua decisione è censurabile solo per eccesso o abuso d'apprezzamento

(rinvii in: Cocchi/Trezzini, op.

cit., n. 32 ad art. 148 CPC). Nelle cause vertenti sul diritto di famiglia poi,

dandosi sconfitta reciproca delle parti, il giudice può prescindere da una

suddivisione strettamente aritmetica delle spese e delle ripetibili sulla

scorta di “giusti motivi” (nel senso dell'art. 148 cpv. 2 CPC) ispirati a

criteri d'equità (Rep. 1996 pag. 137 consid. 7; altri riferimenti in: Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 34 ad art.

148.

CPC). La questione è di sapere se nella fattispecie il

riparto degli oneri a metà e la compensazione delle ripetibili denoti eccesso o

abuso d'apprezzamento, senza dimenticare che la lite è – appunto – una causa di

stato.

b) Per

quel che è del contributo di mantenimento in favore della moglie, quest'ultima

chiedeva davanti al Pretore una rendita di fr. 9787.– mensili vita natural durante,

pari a un capitale di circa 2.5 milioni di franchi al momento della sentenza

impugnata (età del marito 47 anni, età della moglie 46 anni, fattore di

capitalizzazione 21.44 per una rendita di fr. 117 444.– annui: Stauffer/Schätzle, Tables de

capitalisation, 5ª edizione,

pag. 342 tavola 25), mentre il marito offriva una rendita di fr. 4550.– fino al

14.

ottobre 2010, pari a una mensilità al mo­mento della sentenza

impugnata. In esito al presente giudizio la moglie ottiene una rendita di fr. 5250.–

mensili fino al pensionamento ordinario e una rendita di fr. 4120.– mensili

dopo di allora, vita natural durante. Quanto conseguito per finire dalla moglie

corrisponde a un capitale attorno a 1.2 milioni di franchi (calcolato applicando

il medesimo fattore di capitalizzazione a una rendita media di 56 220.– annui).

Già dal profilo matematico, pertanto, la valutazione del primo giudice si

rivela corretta, a maggior ragione se si considera che sulle altre conseguenze

del divorzio le parti hanno raggiunto un'intesa, sicché al riguardo non vi sono

vincitori né vinti.

c) Per

il resto non risulta che il marito abbia tenuto un comportamento processuale scorretto

o reprensibile, tale da giustificare l'addebito di spese da lui medesimo

cagionate. Sul sostentamento della moglie dopo il divorzio la causa è stata dibattuta

ed entrambe le parti hanno postulato numerosi mezzi istruttori, tant'è che la moglie

si è vista respingere a sua volta offerte di prova, ciò che non ha mancato di

generare contestazioni (si veda l'ordinanza pretorile del 22 maggio 2009). Né

si ravvisano particolari reticenze del marito nel produrre quanto a lui richiesto

in via di edizione, considerata anche la mole della documentazione in rassegna.

Tutto ponderato, in ultima analisi, l'apprezzamento del primo giudice in

materia di spese e ripetibili non denota eccesso né abuso di apprezzamento.

11.

Gli

oneri del giudizio odierno seguono anch'essi la vicendevole soccombenza (art.

148.

cpv. 2 CPC ticinese). L'appellante ottiene un contributo alimentare

maggiorato sostanzialmente di un quarto rispetto a quello fissato dal Pretore.

Si giustifica pertanto che sopporti tre quarti della tassa di giustizia e delle

spese, con obbligo di rifondere alla controparte un'equa indennità per

ripetibili ridotte.

12.

Circa

i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv.

1.

lett. d LTF), il valore litigioso supera

ampiamente la soglia di fr. 30

000.

– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF,

ove appena si capitalizzi la differenza litigiosa del contributo alimentare in

favore della moglie vita natural durante.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e il dispositivo

n. 4 della sentenza impugnata è così riformato:

AO

1 verserà a AP 1,

anticipatamente entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare di fr. 5250.–

fino al pensionamento di lei e un contributo alimentare di fr. 4120.– dopo di

allora, vita natural durante.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 5000.–

b) spese fr.

50.–

fr.

5050.–

da

anticipare dall'appellante, sono posti per tre quarti a carico di quest'ultima e

per il resto a carico di AO 1, cui l'appellante rifonderà fr. 5000.– per

ripetibili ridotte.

3. Intimazione:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il

termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie,

ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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