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Decisione

11.2010.113

CAzione volta all'ottenimento di un accesso necessario: spese processuali e ripetibili

13 settembre 2013Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

i presupposti (RtiD I-2005 pag. 799 consid. 16 con rinvio a Caroni

Rudolf, Der Notweg, Berna 1969, pag. 116 in alto).

b) Nel caso specifico il convenuto non risulta avere preteso

un'indennità

esagerata o essersi opposto abusivamente alla concessione dell'accesso necessario

quantunque ne ricorressero con evidenza i presupposti. Intanto le attrici sono

rimaste lungi dal dimostrare – come asserivano – che la strada privata fosse

stata costruita a suo tempo con l'accordo del proprietario dell'attuale

particella n. 715 e che la mancata

iscrizione

della servitù nel registro fondiario provvisorio si debba a una dimenticanza o a

un errore di riporto (petizione, pag. 5; memoriale conclusivo, pag. 2). Inoltre

– come si è visto (consid. 6) – le attrici non constano

essersi rivolte al Comune di __________ per ottenere un collegamento sufficiente

della particella n. 710 alla pubblica via facendo capo al diritto amministrativo,

anche se tale omissione si rivela senza effetto per avere, lo stesso Comune,

promosso d'ufficio una zona di pianificazione. In concreto non si scorgono

dunque gli

estremi per derogare al principio per cui chi postula

un accesso necessario in virtù dell'art. 694 CC è tenuto ad assumere le spese giudiziarie.

c) Il

Pretore reputa che l'addebito delle spese processuali e delle ripetibili al convenuto si giustifichi nel caso specifico per avere, AP 1,

rifiutato “una articolata proposta di transazione” sottopostagli in occasione

del sopralluogo svolto il 15 maggio 2008 (sentenza impugnata, consid. 9).

Questa Camera ha già avuto modo di ricordare tuttavia al Pretore, in

circostanze analoghe, che nelle cause di accesso necessario le spese processuali

e le ripetibili possono essere poste a carico del convenuto solo ove questi

pretenda un'indennità esagerata o si opponga abusivamente alla concessione

dell'accesso quantunque ne ricorrano con evidenza i presupposti (sentenza inc.

11.2007.108 del 26 marzo 2010, consid. 10). In nessun processo civile, per

altro, una parte può essere sanzionata in materia di spese e ripetibili perché

rifiuta una transazione e chiede – com'è suo diritto – l'emanazione della sentenza.

Considerandi

In simili casi il giudice si limita ad applicare le rispettive tariffe, come in

qualsiasi altra causa civile.

Se

ne conclude che nella fattispecie il dispositivo n. 3 della sentenza impugnata

va riformato, ponendo la tassa di giustizia e le spese a carico delle attrici

in solido (art. 148 cpv. 4 CPC ticinese e 10 cpv. 1 vLTG), con obbligo di rifondere

ai convenuti un'equa indennità per ripetibili. È vero che __________ non ha

appellato personalmente, ma è altrettanto vero che nelle cause di accesso

necessario vanno convenuti – come questa Camera ha già avuto modo di precisare

– tutti i proprietari toccati dal percorso richiesto (RtiD

I-2005

pag. 798 consid. 8). AP 1 e __________ formano perciò un litisconsorzio

necessario (art. 41 CPC ticinese). E, dandosi un litisconsorzio necessario, secondo

la vecchia procedura il litisconsorte diligente rappresentava gli altri anche

in appello (art. 46 cpv. 2 CPC ticinese). __________ profitta così della

parziale vittoria conseguita da AP 1. Gli importi fissati dal Pretore in

materia di spese e ripetibili non essendo contestati, non è il caso invece di

scostarsi da tali ammontari.

11.

Per

quanto attiene alle spese processuali di appello, vigono una volta ancora i principi

invalsi nel diritto espropriativo. Giovi ispirarsi così – per analogia – al

dettato dell'art. 116 cpv. 1 LEspr, secondo cui in caso di ricorso le spese di

procedura, comprensive delle spese ripetibili del­l'espropriato, rimangono a

carico dell'espropriante. Se ricorre l'espropriato e le sue conclusioni sono

respinte in tutto o in parte, però, si può procedere a una suddivisione diversa,

fermo restando che le spese inutili sono addossate a chi le ha provocate. In

concreto si versa nell'ipotesi di un ricorso dell'“espro­priato”, il quale si vede

respingere nel merito le censure dirette contro la concessione dell'accesso

necessario e in ordine quelle dirette contro l'ammontare dell'indennità, mentre

esce vittorioso sulla questione delle spese giudiziarie. La parziale fondatezza

del rimedio giuridico esclude la temerarietà dell'appello (art. 152 cpv. 1

CPC ticinese) censurata dalle attrici nelle osservazioni (pag. 12). La

parziale infondatezza (su due delle tre questioni sollevate) giustifica

tuttavia di addebitare equitativamente al convenuto due terzi degli oneri

processuali, con obbligo di rifondere alle attrici un'indennità per ripetibili

ridotte. E siccome il convenuto rappresenta anche __________ (art. 46 cpv. 2

CPC ticinese), quest'ultima è solidalmente responsabile con lui delle somme

dovute (art. 148 cpv. 4 CPC ticinese e 10 cpv. 1 vLTG).

12.

Circa i rimedi giuridici esperibili

contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 2).

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo

n. 3 della sentenza impugnata è così riformato:

La

tassa di giustizia di fr. 2000.– e le spese sono poste a carico delle attrici

in solido, le quali rifonderanno a ciascun convenuto fr. 2500.– per ripetibili.

Per il

resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 1450.–

b) spese fr. 50.–

fr.

1500.–

da

anticipare da AP 1, sono posti per un terzo a carico delle attrici in solido e

per il resto a carico di AP 1 e __________ in solido, i quali rifonderanno

solidalmente alle attrici fr. 1500.– complessivi per ripetibili ridotte.

3. Notificazione:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90

a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla

notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario

il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il

termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie,

ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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