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Decisione

11.2010.114

Esclusione del giudice che è stato "patrocinatore di una parte"

15 ottobre 2010Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accertato il

caso di esclusione:

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. CO

1 (1953) e CO 2 (1976) hanno introdotto il 15 settembre 2010 davanti al Pretore

della giurisdizione di Locarno Città un'istanza comune di divorzio con accordo

completo. Il Pretore ha segnalato ai coniugi il 29 settembre 2010 di ravvisare

un caso di esclusione nei propri confronti, avendo egli avuto modo, quando

esercitava ancora come avvocato, di patrocinare CO 1 in un procedimento giudiziario. Ai coniugi egli ha fissato così un termine di cinque giorni per

formulare

eventuali osservazioni, avvertendoli che dopo di allora avrebbe

trasmesso gli atti al Tribunale d'appello per il formale accertamento del­l'astensione.

CO 1 e CO 2 sono rimasti silenti.

B. L'11

ottobre 2010 il Pretore ha fatto seguire il fascicolo della causa al Tribunale

d'appello. I coniugi non avendo reagito alla dichiarazione del Pretore, la

Camera ha rinunciato a indire un dibattimento orale.

Considerandi

in diritto: 1. Ogni Pretore è escluso dall'esercizio delle proprie

funzioni nelle ipotesi enunciate dall'art. 26 CPC. Il Pretore che ravvisa in sé

un caso di esclusione comunica la sua astensione alle parti (art. 28 cpv. 1

CPC). Se omette di astenersi, le parti possono chiedere esse medesime

l'esclusione (art. 28 cpv. 3 CPC). Le parti possono inoltre ricusare il

Pretore nelle ipotesi previste dall'art. 27 CPC. A sua volta, il Pretore che

riconosce in sé un caso di ricusazione ha l'obbligo di astenersi e di avvertire

immediatamen­te le parti (art. 29 cpv. 1 CPC). Che le parti contestino

l'astensione annunciata dal Pretore o la approvino, gli atti vanno sempre trasmessi

– contrariamente a quanto sembra evincersi in materia di esclusione dall'art.

28.

cpv. 2 CPC – alla Camera civile di appello per il giudizio (Rep. 1997 pag.

212.

n. 51).

2.

Nella

fattispecie il Pretore ha comunicato di astenersi dalle proprie funzioni per avere

patrocinato CO 1, prima di diventare giudice, “in una causa giudiziaria”. Ora,

l'art. 26 lett. c CPC stabilisce che ogni giudice è escluso dal proprio ufficio

“se ha dato un referto nella causa, se è stato patrocinatore di una parte, o ha

deposto in essa come perito, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro

grado del processo o come arbitro, o vi è intervenuto come Pro­curatore

pubblico o Giudice dell'istruzione e dell'arresto”. A prima vista la norma

sembra riguardare qualsiasi attività svolta dal giudice come patrocinatore di una

parte. In

realtà, a

ben vedere, l'esclusione si riferisce al patrocinio svolto dal magistrato nella

causa, prima dell'elezione a giudice o collateralmente, accanto

all'attività di giudice supplente in appello (art. 42 cpv. 1 e 44 LOG). Il

patrocinio esercitato dal giudice in altre cause è tutt'al più

motivo di ricusazione (o di autoricusazione: art. 29 cpv. 1 CPC), ove soccorrano

i presupposti dell'art. 27 CPC.

Il futuro

Codice di procedura civile svizzero prevede una disciplina analoga: il giudice che

ha partecipato alla medesima causa in qualità di patrocinatore deve ricusarsi

in virtù dell'art. 47 cpv. 1 lett. b. Il giudice invece che partecipa – o che ha

partecipato – ad altre cause deve ricusarsi solo ove scorga “gravi

motivi” nel senso dell'art. 47 cpv. 1 lett. f.

3.

In

concreto il Pretore ricorda di avere patrocinato CO 1 prima di essere eletto

giudice, ma non afferma di sentirsi per ciò stesso prevenuto, né di essere depositario

di segreti professionali che potrebbero influenzarlo nella trattazione dell'attuale

procedura o ai fini della decisione, né tanto meno accenna “gravi ragioni” a

norma dell'art. 27 lett. a o lett. b CPC per cui si imporrebbe una sua

astensione dall'ufficio. Non si intravedono motivi dunque perché egli dovrebbe

astenersi dal trattare la causa.

È vero

che in certi casi, nonostante l'assoluta indipendenza e imparzialità del Pretore,

circostanze esterne possono destare apparenza di prevenzione e alimentare sospetti

di parzialità (RtiD II-2005 pag. 669 in alto con rinvii). A parte il fatto però

che le “gravi ragioni” dell'art. 27 lett. b CPC non vanno interpretate

estensivamente, la ricusazione avendo pur sempre carattere eccezionale (loc.

cit.), non è dato a divedere quali sarebbero tali circostanze in concreto. Che

il Pretore abbia patrocinato in passato CO 1 ancora non desta – e da lungi – eventuali

dubbi sull'equanimità del Pretore nel giudicarne ora il divorzio con l'accordo

completo della moglie. Nelle condizioni descritte, in definitiva, gli atti

della causa vanno ritornati al Pretore perché assolva il proprio mandato

giurisdizionale.

4.

I

coniugi non avendo postulato l'astensione del giudice, non è il caso di

prelevare oneri processuali. Costoro non avendo per altro formulato

osservazioni all'annuncio del Pretore, non si pone nemmeno il problema di

statuire su indennità a titolo di ripetibili (art. 148 cpv. 2 CPC).

5.

Quanto

ai rimedi giuridici dati contro la presente sentenza

sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso in materia civile

è proponibile – trattandosi di astensione – indipendentemente dal carattere

finale della decisione e senza riguardo al possibile valore litigioso (art. 92

LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Non sussistono estremi di esclusione verso il Pretore della

giurisdizione di Locarno Città nella causa __________ introdotta da CO 1 e CO 2.

Il fascicolo processuale è ritornato al Pretore perché continui la trattazione

del procedimento.

2. Non si

riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.

100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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