11.2010.114
Esclusione del giudice che è stato "patrocinatore di una parte"
15 ottobre 2010Italiano7 min
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Numero d'incarto:
11.2010.114
Data decisione, Autorità:
15.10.2010, ICCA
Titolo:
Esclusione del giudice che è stato "patrocinatore di una parte"
ESCLUSIONE
art. 26 let. c CPC-TI
Incarto n.
11.2010.114
Lugano,
15 ottobre
2010/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa OA.2010.87 (divorzio
su richiesta comune) della Pretura della giurisdizione di Locarno
Città promossa con istanza del 15 settembre 2010 da
CO 1 , e
CO 2
(patrocinati PA 1),
statuendo ora sulla dichiarazione del 29 settembre
2010 con cui il Pretore ha
dichiarato di ravvisare un caso di esclusione nei propri confronti;
esaminati
gli atti,
posti
Fatti
i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accertato il
caso di esclusione:
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. CO
1 (1953) e CO 2 (1976) hanno introdotto il 15 settembre 2010 davanti al Pretore
della giurisdizione di Locarno Città un'istanza comune di divorzio con accordo
completo. Il Pretore ha segnalato ai coniugi il 29 settembre 2010 di ravvisare
un caso di esclusione nei propri confronti, avendo egli avuto modo, quando
esercitava ancora come avvocato, di patrocinare CO 1 in un procedimento giudiziario. Ai coniugi egli ha fissato così un termine di cinque giorni per
formulare
eventuali osservazioni, avvertendoli che dopo di allora avrebbe
trasmesso gli atti al Tribunale d'appello per il formale accertamento dell'astensione.
CO 1 e CO 2 sono rimasti silenti.
B. L'11
ottobre 2010 il Pretore ha fatto seguire il fascicolo della causa al Tribunale
d'appello. I coniugi non avendo reagito alla dichiarazione del Pretore, la
Camera ha rinunciato a indire un dibattimento orale.
Considerandi
in diritto: 1. Ogni Pretore è escluso dall'esercizio delle proprie
funzioni nelle ipotesi enunciate dall'art. 26 CPC. Il Pretore che ravvisa in sé
un caso di esclusione comunica la sua astensione alle parti (art. 28 cpv. 1
CPC). Se omette di astenersi, le parti possono chiedere esse medesime
l'esclusione (art. 28 cpv. 3 CPC). Le parti possono inoltre ricusare il
Pretore nelle ipotesi previste dall'art. 27 CPC. A sua volta, il Pretore che
riconosce in sé un caso di ricusazione ha l'obbligo di astenersi e di avvertire
immediatamente le parti (art. 29 cpv. 1 CPC). Che le parti contestino
l'astensione annunciata dal Pretore o la approvino, gli atti vanno sempre trasmessi
– contrariamente a quanto sembra evincersi in materia di esclusione dall'art.
28.
cpv. 2 CPC – alla Camera civile di appello per il giudizio (Rep. 1997 pag.
212.
n. 51).
2.
Nella
fattispecie il Pretore ha comunicato di astenersi dalle proprie funzioni per avere
patrocinato CO 1, prima di diventare giudice, “in una causa giudiziaria”. Ora,
l'art. 26 lett. c CPC stabilisce che ogni giudice è escluso dal proprio ufficio
“se ha dato un referto nella causa, se è stato patrocinatore di una parte, o ha
deposto in essa come perito, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro
grado del processo o come arbitro, o vi è intervenuto come Procuratore
pubblico o Giudice dell'istruzione e dell'arresto”. A prima vista la norma
sembra riguardare qualsiasi attività svolta dal giudice come patrocinatore di una
parte. In
realtà, a
ben vedere, l'esclusione si riferisce al patrocinio svolto dal magistrato nella
causa, prima dell'elezione a giudice o collateralmente, accanto
all'attività di giudice supplente in appello (art. 42 cpv. 1 e 44 LOG). Il
patrocinio esercitato dal giudice in altre cause è tutt'al più
motivo di ricusazione (o di autoricusazione: art. 29 cpv. 1 CPC), ove soccorrano
i presupposti dell'art. 27 CPC.
Il futuro
Codice di procedura civile svizzero prevede una disciplina analoga: il giudice che
ha partecipato alla medesima causa in qualità di patrocinatore deve ricusarsi
in virtù dell'art. 47 cpv. 1 lett. b. Il giudice invece che partecipa – o che ha
partecipato – ad altre cause deve ricusarsi solo ove scorga “gravi
motivi” nel senso dell'art. 47 cpv. 1 lett. f.
3.
In
concreto il Pretore ricorda di avere patrocinato CO 1 prima di essere eletto
giudice, ma non afferma di sentirsi per ciò stesso prevenuto, né di essere depositario
di segreti professionali che potrebbero influenzarlo nella trattazione dell'attuale
procedura o ai fini della decisione, né tanto meno accenna “gravi ragioni” a
norma dell'art. 27 lett. a o lett. b CPC per cui si imporrebbe una sua
astensione dall'ufficio. Non si intravedono motivi dunque perché egli dovrebbe
astenersi dal trattare la causa.
È vero
che in certi casi, nonostante l'assoluta indipendenza e imparzialità del Pretore,
circostanze esterne possono destare apparenza di prevenzione e alimentare sospetti
di parzialità (RtiD II-2005 pag. 669 in alto con rinvii). A parte il fatto però
che le “gravi ragioni” dell'art. 27 lett. b CPC non vanno interpretate
estensivamente, la ricusazione avendo pur sempre carattere eccezionale (loc.
cit.), non è dato a divedere quali sarebbero tali circostanze in concreto. Che
il Pretore abbia patrocinato in passato CO 1 ancora non desta – e da lungi – eventuali
dubbi sull'equanimità del Pretore nel giudicarne ora il divorzio con l'accordo
completo della moglie. Nelle condizioni descritte, in definitiva, gli atti
della causa vanno ritornati al Pretore perché assolva il proprio mandato
giurisdizionale.
4.
I
coniugi non avendo postulato l'astensione del giudice, non è il caso di
prelevare oneri processuali. Costoro non avendo per altro formulato
osservazioni all'annuncio del Pretore, non si pone nemmeno il problema di
statuire su indennità a titolo di ripetibili (art. 148 cpv. 2 CPC).
5.
Quanto
ai rimedi giuridici dati contro la presente sentenza
sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso in materia civile
è proponibile – trattandosi di astensione – indipendentemente dal carattere
finale della decisione e senza riguardo al possibile valore litigioso (art. 92
LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Non sussistono estremi di esclusione verso il Pretore della
giurisdizione di Locarno Città nella causa __________ introdotta da CO 1 e CO 2.
Il fascicolo processuale è ritornato al Pretore perché continui la trattazione
del procedimento.
2. Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.
100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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