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Decisione

11.2010.115

Separazione su richiesta comune. Inappellabilità di un decreto cautelare emanato senza contraddittorio

15 ottobre 2010Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

308 CC attribuisce all'autorità tutoria è assunta dal giudice “chiamato a decidere sulle relazioni

personali dei genitori con i figli” (art. 315a

cpv. 1 CC);

che,

dandosi la necessità, il giudice può prendere le misure

per salvaguardare il figlio già in via provvisionale (Breitschmid: Basler Kommentar, 3ª edizione, n. 5 ad art.

315/315a/315b; cfr. Micheli/Nordmann/Tissot/Crettaz/

Thonney/Riva, Le nouveau droit du divorce, Losanna 1999, n. 961; Rep.

2000 pag. 144 n. 6);

che il

giudizio impugnato emanato dal Pretore nel corso della procedura non è un'ordinanza

come da lui indicato né un decreto processuale come sostiene l'appellante,

bensì un decreto cautelare;

che la procedura intesa all'emanazione di misure provvisionali nelle

cause di divorzio (art. 137 cpv. 2 CC) è quella degli art. 376 segg. CPC (art.

376 cpv. 2 lett. d e 419c cpv. 1 CPC);

che i

decreti cautelari del Pretore sono quindi appellabili nel termine di 10 giorni,

non sospesi dalle ferie (art. 419c cpv. 3 CPC);

che, in

concreto, l'appello, introdotto nel termine di venti giorni, risulta manifestamente tardivo e come tale inammissibile;

che, per di più, nel quadro di una procedura provvisionale solo i

decreti emanati dopo la

discussione finale (“previo

contraddittorio”: art. 382 cpv.

1 CPC) possono essere appellati;

che per “contraddittorio” nel senso dell'art. 382 cpv. 1 CPC non va

inteso quello dell'art. 379 cpv. 1 CPC (successivo all'introduzione

dell'istanza), bensì la discussione finale, tenuta al termine dell'istruttoria

o dopo che il giudice ha rifiutato le prove offerte (Rep. 1983 pag. 280 consid.

1 con rimandi);

che tale

nozione di “contraddittorio” è sempre rimasta costante nella giurisprudenza

(riferimenti in: Cocchi/Trezzini,

CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 382);

che,

nella fattispecie, non si è pacificamente tenuto alcun contraddittorio, sicché l'appello

in esame si rivela del tutto inammissibile;

che gli

oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre

non si pone problema di ripetibili, l'appello

non essendo stato intimato alla controparte, cui non sono derivate spese

presumibili;

che, relativamente ai

rimedi giuridici proponibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), un eventuale ricorso in materia

civile può essere esperito senza riguardo a questioni

di valore;

in applicazione dell'art. 313bis CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è irricevibile.

Considerandi

2.

Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 250.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

300.

sono

posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione

a:

;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il vicepresidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.

100.

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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