11.2010.117
Rettifica del registro fondiario: planimetria con indicazione errata del tracciato di un diritto di passo
6 novembre 2013Italiano20 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2010.117
Data decisione, Autorità:
06.11.2013, ICCA
Titolo:
Rettifica del registro fondiario: planimetria con indicazione errata del tracciato di un diritto di passo
RETTIFICA O RETTIFICAZIONE
art. 975 CC
Incarto n.
11.2010.117
Lugano
6 novembre
2013/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Jaques
segretaria:
Baggi Fiala, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2006.1 (rettifica
del registro fondiario) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud
promossa con istanza del 9 gennaio 2006 da
AO 1
(patrocinato dall'avv. PA 2)
contro
AP
1 e
CE 1 già in
cui sono subentrati gli eredi
AP
2
AP
3 e lo stesso AP 4
(patrocinati dall' PA 1);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 13 ottobre 2010 presentato da AP 1, AP 2 e AP 3 contro la
sentenza emessa il 7 settembre 2010 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio
Sud;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO
1 è proprietario della particella n. 376 RFD di __________, che confina con la
particella n. 380, su cui sorge una proprietà per piani. L'unità n. 2185 (500/1000) appartiene a CE 1, l'altra unità n. 2186 (500/1000) a AP 1. La particella
n. 376 beneficia di una servitù di passo con ogni veicolo a carico della
particella n. 380, su una strada sterrata larga 3 m (subalterno g) che in origine, nel 1970, correva lungo il confine con la particella n. 907. In esito a un'azione promossa il 15 maggio 1986 da __________, precedente proprietaria della
particella n. 380, nei confronti di AO 1, le parti hanno raggiunto – con l'assenso
di AP 1 e CE 1, divenuti nel frattempo proprietari della particella n. 380 –
una transazione, in esito alla quale il Pretore della giurisdizione di
Mendrisio Sud ha ordinato all'ufficiale del registro fondiario di cancellare la
servitù di passo iscritta nel 1970 e di iscrivere una nuova servitù prediale di
passo con ogni veicolo “secondo il tracciato segnato in giallo sull'annesso
piano”. In sintesi, la strada è stata spostata verso est, più vicino alla casa
d'abitazione di AO 1. L'iscrizione di tale servitù nel registro fondiario è
avvenuta il 7 giugno 1988 (dg 4580).
B. Il
26 gennaio 2001 AO 1 si è rivolto al medesimo Pretore con un'istanza “di misure
supercautelari” perché vietasse a CE 1 e AP 1 – sotto comminatoria dell'art.
292 CP – di posare sulla stradina installazioni suscettibili di pregiudicare il
transito veicolare e l'accesso alla sua particella. Parallelamente, il 29
gennaio 2001, anche CE 1 e AP 4 hanno adito il Pretore con un'istanza possessoria,
chiedendo che fosse ordinato a AO 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di
cessare ogni esercizio del passo pedonale e veicolare fuori della striscia
larga 3 m gravata della servitù, di cessare ogni uso della particella n. 380 come
posteggio e di non accedere al loro fondo per impedire i lavori di
delimitazione della “striscia del passo”. AO 1 ha proposto di respingere l'azione possessoria o, “in via subordinata ed eventuale”, di rettificare
l'iscrizione nel registro fondiario, adattando il diritto di passo alla situazione
di fatto esistente.
Con sentenza
del 17 novembre 2003 il Pretore ha accolto
l'istanza
di AO 1, nel senso che ha ordinato a CE 1 e AP 1 di togliere – e di astenersi
in futuro dal posare – qualsiasi intralcio al passo veicolare e all'accesso
alla particella n. 376. Il Pretore ha accolto anche l'azione di CE 1 e AP 4,
ordinando a AO 1 di astenersi da qualsiasi uso della particella n. 380 diverso
da quello iscritto nel registro fondiario. Egli ha invitato inoltre l'ufficiale
del registro fondiario a modificare il tracciato del passo veicolare in
conformità a una planimetria che il geometra revisore avrebbe allestito. Su
appello di CE 1 e AP 4, con sentenza del 23 agosto 2004 questa Camera ha nondimeno
annullato i dispositivi della sentenza impugnata riguardanti l'istanza di AO 1,
che si era limitato a chiedere l'adozione di misure cautelari senza intentare alcuna
azione, dichiarando inammissibile la rettifica del registro fondiario postulata
dal medesimo (inc. 11.2003.158).
C. Con
decreto cautelare del 3 novembre 2005 il Pretore ha nuovamente ordinato a CE 1
e AP 4 di togliere – e di non posare in futuro – qualsiasi intralcio al passo
veicolare e all'accesso alla particella n. 376, assegnando a AO 1 un termine di
60 giorni per presentare la causa di merito. Il 9 gennaio 2006 AO 1 ha promosso un'azione di rettifica del registro fondiario perché fosse modificata la servitù di
passo “conformemente alle risultanze di causa, nonché alla situazione di fatto
esistente o meglio come da mutazione allestita dal geometra revisore”.
Nelle loro risposta del 15 maggio 2006 i convenuti hanno proposto di respingere
l'azione. L'attore ha replicato il 16 giugno 2006, ribadendo le sue domande.
Con duplica del 22 agosto 2006 i convenuti hanno riaffermato il loro punto di
vista. CE 1 è deceduto il 13 settembre 2006. Gli sono subentrati nella lite lo
stesso AP 4 insieme con AP 2 e AP 3 nata __________.
D. L'udienza
preliminare si è tenuta il 24 settembre 2007 e l'istruttoria, durante la quale l'arch.
__________ è stato chiamato a rilasciare una perizia, è terminata il 14 ottobre
2009. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni
scritte. Nel proprio allegato, del 10 novembre 2009, l'attore ha chiesto che la servitù di passo fosse modificata “conformemente al rilievo eseguito
dall'architetto __________ con perizia del 9 dicembre 2008 (allegato E,
tracciato del diritto di passo)”. Nel loro memoriale del 16 novembre 2009 i
convenuti hanno proposto una volta ancora di respingere la petizione. Il 23
novembre 2009 l'attore ha instato per l'estromissione dagli atti delle conclusioni
avversarie.
E. Statuendo
con sentenza del 7 novembre 2010, il Pretore ha accolto la petizione e ordinato
all'ufficiale del registro fondiario di modificare l'iscrizione della nota servitù
“precisandone il tracciato, come previsto dalla tavola E allegata alla perizia
9 dicembre 2008 delimitato dalle righe tratteggiate rosse, con l'indicazione NUOVO DIRITTO DI PASSO”. La tassa di giustizia di fr. 1500.– e le spese sono state poste solidalmente
a carico dei convenuti, con obbligo di rifondere all'attore, sempre con vincolo
di solidarietà, fr. 2250.– per ripetibili.
F. Contro
la sentenza appena citata AP 1 e la comunione ereditaria fu CE 1 sono insorti a
questa Camera con un appello del 13 ottobre 2010 per ottenere che in riforma
della decisione impugnata la petizione sia respinta. Nelle sue osservazioni del
15 novembre 2010 AO 1 conclude per la reiezione dell'appello.
in diritto: 1. La
causa è stata trattata con la procedura ordinaria degli art. 165 segg. CPC
ticinese. A quest'ultima continuano a soggiacere, anche in appello, tutte le decisioni
comunicate dai Pretori fino il 31 dicembre 2010 (art. 405 cpv. 1 CPC). Nella
fattispecie la sentenza impugnata è stata intimata il 22 settembre 2010 ed è
pervenuta al patrocinatore dei convenuti il giorno successivo. Introdotto entro
20 giorni (art. 308 cpv. 1 CPC ticinese), il 13 ottobre 2010, l'appello in esame è perciò tempestivo.
2. L'appello
è presentato, oltre che da AP 4, dalla comunione ereditaria fu CE 1. In realtà, sprovvista di personalità giuridica, una comunione ereditaria non ha tuttavia capacità processuale, né attiva né passiva (Weibel in: Abt/Weibel [curatori], Praxiskommentar
Erbrecht, 2ª edizione, n. 11 ad art. 604 CC con numerosi riferimenti; Steinauer, Le droit des successions, Berna
2006, pag. 559 n. 1194). Fino alla divisione, i suoi membri devono pertanto
agire in comune (DTF 116 Ib 449 consid. 2). Nella fattispecie si può desumere senza
particolare difficoltà, in ogni modo, chi sono gli eredi fu CE 1, il
certificato ereditario agli atti attestando che si tratta dello stesso AP 4, di
AP 2 e di AP 3. L'appello è pertanto ricevibile e il rubrum dell'incarto
va modificato di conseguenza.
3. Nella
sentenza impugnata il Pretore ha accertato anzitutto la tardività del memoriale
conclusivo inoltrato dai convenuti, espungendo l'allegato dagli atti. Nel
merito, dopo avere riassunto i criteri che disciplinano una rettifica del
registro fondiario, egli ha ricordato che nel 1988, quando è stata modificata l'iscrizione
della servitù nel registro fondiario, per gli allora proprietari dei fondi in
questione l'iscrizione del diritto di passo sarebbe dovuta avvenire “in modo
che il tracciato e la superficie interessata fossero corrispondenti
all'esercizio effettivo”. Se non che, egli ha soggiunto, dall'istruttoria è emerso
con certezza che, contrariamente a quanto era stato pattuito allora e contrariamente
al testo del dispositivo della decisione 2 maggio 1988, il tracciato della
servitù così com'è stato iscritto non corrisponde alla vera situazione. Fondato
su una planimetria scorretta, esso “non rappresenta la situazione
effettiva in vigore al momento della correzione né tanto meno la volontà delle
parti di adeguare la servitù alla situazione di fatto”. Il primo
giudice ha poi constatato che il bisogno del fondo dominante è di permettere
l'accesso all'autorimessa posta sul fondo medesimo e che i convenuti hanno consentito
per anni all'uso della servitù in modo difforme dall'iscrizione. Ciò premesso,
il Pretore ha accolto la petizione e ha ordinato all'ufficiale del registro
fondiario di modificare la servitù prediale sulla base del tracciato rilevato
nell'allegato E della perizia 9 dicembre 2008.
4. Gli
appellanti ricordano che l'iscrizione del noto diritto nel registro fondiario è
stata eseguita in virtù della decisione emessa dal Pretore il 2 maggio 1988 e
della planimetria annessa alla medesima, ovvero “secondo il tracciato in
giallo” di quest'ultima. Ciò è avvenuto sulla base delle misurazioni del tempo
e dell'accordo concluso tra __________ e AO 1. A loro parere, modificando l'iscrizione il Pretore ha ritenuto erronea la sua stessa sentenza del
1988. Il che contrasta con la forza di giudicato acquisita da quel pronunciato
ed è quindi inammissibile. Inoltre la richiesta di modifica sarebbe abusiva
perché l'attore, consapevole del tracciato segnato “in giallo”, ha lasciato
iscrivere la servitù senza nulla eccepire, salvo pretenderne l'erroneità vent'anni
dopo. I convenuti ribadiscono che la decisione del 1998 rispecchia la chiara volontà
delle parti di allora, sicché l'iscrizione è avvenuta sulla base di un
documento giustificativo valido. Per di più, a quel tempo l'attore si è
ritrovato con una superficie della servitù superiore a quella precedente del
1970, evidentemente “come suo desiderio”. Per gli appellanti, infine,
l'istruttoria non ha permesso di accertare il reale uso della servitù, ma solo
che il passo attualmente esercitato dall'attore è più ampio di quello risalente
al 1988.
5. I
presupposti per una rettifica del registro fondiario giusta l'art. 975 cpv. 1
CC sono già stati riepilogati dal Pretore. Al riguardo basti rammentare che l'azione
è esperibile in linea di principio solo per correggere iscrizioni indebite fin
dall'inizio (DTF 133 III 641 consid. 3.1.1 con riferimenti), ovvero avvenute
senza titolo giuridico o per un atto giuridico non vincolante o sulla base di
una richiesta viziata da errore (art. 974 cpv. 2 CC; in caso di planimetria inesatta v. sentenza del Tribunale
federale 5A_846/2009 del 12 marzo 2010 consid. 3.2 e 4.1.2 in: RNRF 92/2011
pag. 112). Essa ha lo scopo di far concordare lo stato
dell'iscrizione con la situazione giuridica realmente esistente in favore della
persona che è lesa dall'inesattezza del registro (I CCA, sentenza inc.
11.1995.208 del 16 luglio 1996, consid. 3 con riferimento; Steinauer, Les droits réels, vol. I, 5ª
edizione, pag. 348 n. 990; Deschenaux,
Le registre foncier, in: Traité de droit privé suisse, vol. V, tomo II/2, Friburgo 1983, pag. 661 e 668; Schmid in:
Basler Kommentar, ZGB II, 3ª edizione, n. 6 ad art. 975). Tale
norma riguarda in altri termini l'ipotesi di operazioni eseguite senza causa
legittima, ovvero senza che ne fossero adempiute le condizioni sostanziali
(vizio nel titolo di acquisto o nella richiesta di iscrizione; RtiD I-2010 pag.
709 n. 28c consid. 5).
6. In concreto è stata costituita nel 1970 sulla particella n. 380 una
servitù di passo con ogni veicolo in favore della particella n. 376. Tale
servitù doveva essere esercitata lungo una striscia di terreno (subalterno g)
che correva lungo il confine con la particella n. 907 (piano di mutazione
del 27 gennaio 1970 allegato al doc. 2). Lamentando un esercizio difforme
dal diritto, __________, allora proprietaria del fondo serviente, ha promosso
il 15 maggio 1986 un'azione confessoria nei confronti di AO 1, il quale,
oppostosi all'azione, ha chiesto in via riconvenzionale di “adattare l'iscrizione
della servitù alla situazione di fatto, previo allestimento della relativa
mutazione da parte del geometra revisore”. All'udienza del 9 dicembre 1987 le
parti hanno raggiunto un accordo e l'attrice ha ritirato la petizione, aderendo
con l'assenso di CE 1 e AP 4, divenuti nel frattempo proprietari del fondo
serviente, alla riconvenzione. Ricevuto il piano richiesto, il Pretore ha
stralciato così il 2 maggio 1988 la causa dai ruoli, ordinando all'ufficiale
del registro fondiario di cancellare la servitù iscritta nel 1970 e di iscrivere
una nuova servitù prediale di passo con ogni veicolo “secondo il tracciato
segnato in giallo sull'annesso piano” (inc. 1781 richiamato). La decisione è
passata in giudicato il 6 giugno 1988 e l'indomani il diritto è stato iscritto
nel registro fondiario (dg 4580).
Ciò
posto, le parti originarie risultano avere pattuito una servitù di passo con
ogni veicolo “adattata alla situazione di fatto”, iscritta come tale nel
registro fondiario. Il problema è di sapere se la planimetria annessa al
decreto di stralcio su cui figura l'assetto della servitù, che costituiva il
documento giustificativo per l'iscrizione, fosse inesatta fin dall'inizio,
ovvero non corrispondesse alla reale volontà delle parti. Ora, iI carattere
indebito dell'iscrizione va dimostrato da chi lo sostiene (Deschenaux, op. cit., pag. 670). In
concreto l'attore afferma che la menzionata planimetria non rispecchia la
situazione di allora, ma “rappresenta un semplice spostamento della superficie di
passo della larghezza di 3 metri dal sub. f al sub. g”,
tant'è che qualora il geometra avesse rilevato la situazione di fatto, non
avrebbe posizionato il diritto di passo a metà del garage posto sul fondo
dominante, ma lo avrebbe allineato allo stesso.
7. Dagli
atti si evince che nel maggio del 1987 il geometra ufficiale del Comune di __________,
ing. __________, ha allestito una mutazione (n. 5038) riguardante una
variazione di colture sulla particella n. 380 RFD di __________. Il precedente
subalterno g, censito come strada, che si trovava a ridosso della
particella n. 907, è stato spostato verso est, a ridosso dell'abitazione. Viceversa,
il subalterno f, censito come prato, è stato spostato verso ovest, a
ridosso della particella n. 907. Trattandosi di una variazione di colture, il
geometra non ha allestito un piano di mutazione, ma solo una serie di documenti
tecnici, ossia la descrizione del cambiamento con il relativo calcolo e un
“abbozzino” del medesimo (lettera del 25 settembre 2007 con annessa documentazione
della __________, richiamo II).
Per quanto concerne il rilievo del nuovo tracciato, l'ing. __________, contitolare dello studio
di misurazioni, ha dichiarato quanto segue (deposizione del 7 dicembre 2007, verbali pag. 1 seg.):
L'operatore
di principio ha verosimilmente verificato che la situazione reale corrispondeva
e ha allestito la rappresentanza grafica conformemente alla decisione. (…) Vi
è poi stato un rilievo sul posto poiché sul piano di mutazione è indicata la
distanza di 1.18 dalla facciata della casa __________ (...). Probabilmente
l'operatore ha rilevato la larghezza della sporgenza e ha indicato sulla
planimetria una strada larga 3 metri a partire da quel punto. L'indicazione
della larghezza è stata presa dal piano annesso alla decisione e presumibilmente
non misurata. La mia presunzione viene dal fatto che prima c'era una strada
larga 3 m e nella planimetria annessa alla decisione la strada era ancora indicata
in 3 m e semplicemente spostata. Normalmente quando si rileva una strada
sterrata, se esistono, anche gli slarghi si accertano e si indicano sulla
mappa. È evidente che nella rappresentazione del nuovo tracciato l'operatore
non si è preoccupato di verificare che il nuovo vialetto corrispondesse all'entrata
dell'autorimessa della casa __________. Nella situazione rappresentata sulla
foto doc. E, se si fosse trattato di fare una rappresentazione del fondi il
tecnico avrebbe probabilmente rilevato il tracciato reale esistente, indicando
sulla mappa come strada o accesso la parte sterrata, indicando anche gli
slarghi e le curvature all'entrata.
Come sia
stato allestito l'“abbozzino” da parte del geometra ufficiale in realtà poco
importa, giacché determinante ai fini del giudizio è sapere se la planimetria
allegata alla decisione del Pretore del 2 maggio 1998 rappresenti la reale
volontà delle parti, ovvero riporti il tracciato della servitù allora esistente.
Tanto più che il rilievo del geometra risale al maggio del 1987, mentre la transazione
sulla modifica della servitù è stata formalizzata all'udienza del 9 dicembre
1987. Certo, il subalterno g della particella
n. 380 è
censito come strada, ma per tacere del fatto che nella transazione giudiziaria
le parti non hanno pattuito di esercitare il passo limitatamente a quella parte
del fondo serviente, nulla impedisce ai proprietari di adattare il tracciato di
una servitù di passo indicato sul piano catastale a un nuovo percorso, usato da
tempo, senza necessariamente modificare il piano medesimo (Mooser, La description de l'assiette
d'une servitude, in: ZBGR 72/1991 pag. 261). Spetta poi all'ufficiale del
registro fondiario comunicare al geometra ufficiale tale modifica (Liver in: Zürcher Kommentar, edizione
1979, n. 73 ad art. 731 CC).
8. Per
gli appellanti il tracciato segnato in giallo sulla citata planimetria
corrisponde alla situazione del tempo. Dagli atti emerge che l'avv. __________,
allora patrocinatore di __________, ha trasmesso al Pretore l'11 dicembre 1987 un
estratto autenticato del contratto di compravendita della particella n. 370,
dal quale risulta che CE 1 e AP 1 dichiaravano il loro consenso alla modifica
della servitù come alla situazione di fatto esistente. Il legale ha prodotto così
cinque copie di un piano “con tinteggiata la porzione di particella n. 380 che
deve ora essere interessata alla servitù” (lettera nell'inc. 1781 ord.,
richiamato). La striscia gialla corrisponde al subalterno g del fondo
serviente.
L'istruttoria
ha permesso di accertare che la casa d'abitazione di AO 1, con garage annesso, è
stata eretta nel 1970 (deposizione 3 luglio 2006 di __________ nell'inc.
DI.2006.11 richiamato). Nel 1973 sono poi stati costruiti muretti di cinta e
una piccola rimessa, situata sul lato nord-est del fondo. È indubbio che il
diritto di passo con ogni veicolo doveva garantire l'accesso senza ostacoli
all'autorimessa posta sul fondo dominante. Ed è pacifico che la strada
tracciata sulla planimetria allegata alla decisione del 2 maggio 1988 non è
allineata al portone del garage sulla proprietà dell'attore. Tale incongruenza
comporta un'agibilità limitata al garage, poiché qualora il passo dovesse
essere delimitato “i pali [si troverebbero] circa a metà del portone del
garage” (interrogatorio formale 26 novembre 2001 di CE 1, nell'inc. DI.2001.11
richiamato; doc. 11 e 12 nel medesimo incarto).
Si
aggiunga che l'accesso alla casa di AO 1 è sempre avvenuto attraverso la stradina
attuale. Per __________ il tracciato “è più o meno lo stesso” (deposizione del
6 settembre 2001: verbali, pag. 1 nell'inc. DI.2001.11 richiamato). __________
ha dichiarato che la stradina “è sempre rimasta circa uguale” e di averla
sempre “vista così” (deposizione del 6 settembre 2001: verbali, pag. 2,
nell'inc. DI.2001.11 richiamato). __________ ha affermato che l'accesso alla
proprietà __________ è sempre avvenuto “senza problemi” (deposizione del 6
settembre 2001: verbali, pag. 3 nell'inc. DI.2001.11 richiamato). Secondo __________
“la strada che scendeva permetteva l'accesso comodo
alla proprietà e al garage” (deposizione del 3 luglio 2006, nell'inc.
DI.2006.11 richiamato). Infine lo stesso CE 1 ha dichiarato di avere comperato la casa “con la strada già esistente, come è oggi” (interrogatorio
formale del 26 novembre 2011, risposta n. 1, nell'inc. DI.2001.11 richiamato).
Tutto induce a concludere che, quanto meno in corrispondenza con la proprietà
dell'attore, il tracciato del passo fosse più largo di 3 m, ciò che permetteva di accedere senza problemi al garage posto sul fondo dominante. Ne segue che
la planimetria prodotta dall'avvocato __________ non corrispondeva alla reale
volontà delle parti.
9. È
vero che AO 1, ricevuto a suo tempo il decreto di stralcio con la planimetria di
un tracciato difforme dalla sua reale volontà, non ha reagito. A parte il fatto
però che una rettifica del registro fondiario può essere chiesta in ogni tempo
(Steinauer, op. cit., pag. 344 n.
979; Schmid, op. cit., n. 7 ad
art. 975 CC), non si deve trascurare che almeno fino agli inizi del 2000 il
transito veicolare è sempre stato esercitato sulla strada ghiaiosa ed è avvenuto
pacificamente, senza contestazioni da parte dei comproprietari del fondo
serviente. Per di più, nel corso degli anni costoro hanno sistemato “manufatti
in cemento che corrono paralleli al tracciato della strada su cui sono posati
tre sostegni in tondino che sorreggono delle assicelle a mo' di parapetto e il
cui allineamento corrisponde all'entrata del garage __________” (verbale 6 settembre
2001 del sopralluogo e fotografia doc. E nell'inc. DI.2001.11 richiamato), a
dimostrazione che, anche per loro, il passo si estendeva fino a quei limiti.
Entrambe le parti hanno assunto di conseguenza comportamenti contraddittori che
non permettono di definire abusiva, per ciò solo, la posizione dell'attore.
10. In
ultima analisi, da una valutazione d'insieme degli elementi emersi
dall'istruttoria si deduce che la planimetria allegata alla decisione pretorile
del 2 maggio 1988 non riportava fedelmente la situazione della strada d'accesso
alla particella n. 376 e non rispecchiava la reale volontà delle parti.
L'iscrizione nel registro fondiario della servitù era pertanto indebita fin
dall'inizio, ciò che giustifica la rettifica del registro fondiario. Privo di
fondamento, l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.
11. Gli oneri processuali seguono la soccombenza degli appellanti (art.
148 cpv. 1 CPC ticinese). Questi rifonderanno alla controparte, che ha
presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'equa indennità
per ripetibili.
12. Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso di fr. 15 000.– fissato dal Pretore, non
contestato dalle parti, non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 750.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
800.–
sono
posti solidalmente a carico degli appellanti, che rifonderanno alla
controparte, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 2000.– complessivi per
ripetibili.
3. Intimazione
a:
–;
–;
–
Ufficio del registro fondiario del Distretto di Mendrisio.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera
civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90
a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario
il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per
Fatti
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie,
ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).
Considerandi
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster