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Decisione

11.2010.118

Divorzio su richiesta comune: omologazione della convenzione impugnata da un coniuge

5 febbraio 2014Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i coniugi hanno raggiunto un accordo parziale, nel senso che la figlia A__________

sarebbe stata affidata provvisoriamente alla madre e il figlio B__________ al

padre, il quale si impegnava a versare contributi alimentari di fr. 2500.–

mensili per la moglie e di fr. 1885.– mensili per la figlia (inc. DI.2008.864). Nel luglio del 2009 AP

1 si è trasferito a __________ con B__________. Dopo

avere percepito indennità di disoccupazione, dal 1° gennaio al 30

giugno 2010 la moglie ha lavorato al 60% come ausiliaria per il Comune di __________

con uno stipendio di fr. 2388.20 mensili.

C. L'11

febbraio 2010 AO 1 e AP 1 hanno introdotto davanti al medesimo Pretore un'istanza

comune di divorzio corredata di un accordo completo del 25 gennaio 2010, il

quale prevedeva – tra l'altro – l'autorità parentale congiunta anche dopo il

divorzio, l'affidamento di A__________ alla madre, quella di B__________ al

padre e una disciplina delle relazioni personali secondo modalità concordate il

23 novembre 2009 in sede di mediazione. La convenzione stabiliva, in

particolare, quanto segue:

4.1 Contributo

di mantenimento a favore dei figli

a) Per la determinazione del contributo i genitori

adottano i parametri delle raccomandazioni dell'Ufficio della gioventù del

Cantone di Zurigo, assunti dalla giurisprudenza cantonale ticinese, con i

necessari correttivi.

b) Vengono così stabiliti i seguenti contributi di

mantenimento mensili:

– a favore della figlia A__________

e a carico del padre, fr. 1700.– mensili;

– a favore del figlio B__________, a carico

del padre, fr. 600.– mensili.

I contributi di mantenimento di cui sopra

saranno versati fino al compimento rispettivo della maggiore età dei figli e

anche in seguito fino al termine degli studi, così come previsto all'art. 277

cpv. 2 CC.

Qualora la madre dovesse avere un'entrata

mensile netta di qualsiasi natura, compresa tredicesima, bonus, assegni

famigliari per i figli ecc. superiore ai fr. 3500.– mensili, il contributo di

mantenimento del padre a favore di B__________ diminuirà nella stessa misura

dell'eccedenza di questa cifra. (…)

c) Gli assegni familiari di base non sono compresi nei

contributi di mantenimento di cui sopra.

f) (...)

4.2 Contributo di mantenimento a

favore della moglie

Il marito si obbliga a versare alla moglie

l'importo pari alla differenza tra l'entrata mensile netta di qualsiasi natura

della moglie, comprensiva di un' eventuale tredicesima, bonus, assegni famigliari

per i figli, ecc., e la cifra di fr. 2500.– mensili, fino e non oltre il

compimento del 16° anno di età del figlio B__________.

(…)

5. Scioglimento e liquidazione del

regime matrimoniale e di tutti i rapporti di dare e avere tra di loro

(….)

La ditta __________ di AP 1, __________,

viene riconosciuta di proprietà esclusiva del marito, attivi e passivi.

Relativamente all'abitazione coniugale di __________,

venduta a terzi nel mese di giugno 2008, i coniugi dichiarano di avere già

suddiviso concordemente il relativo introito netto.

(…)

Per il resto i coniugi dichiarano di avere

già suddiviso concordemente tutti gli altri loro beni e di nulla più vantare

reciprocamente.

(…)

D. All'udienza

del 19 maggio 2010 il Segretario assessore ha sentito i coniugi prima

separatamente e poi insieme, constatando divergenze sul modo in cui questi concepiscono

l'educazione dei figli e accertando l'impossibilità di omologare la convenzione

da loro stipulata. Il 21 maggio 2010 il Pretore ha istituito una curatela

educativa per i figli. All'udienza del 21 settembre 2010 il Segretario assessore

ha nuovamente sentito i coniugi, prima separatamente e poi insieme. Costoro

hanno ribadito la volontà di divorziare, hanno precisato in fr. 27 602.75 il

conguaglio di “terzo pilastro” spettante alla moglie, hanno chiesto

l'omologazione della convenzione sugli effetti del divorzio e hanno demandato

al giudice la decisione sulle conseguenze che non fossero risultate

omologabili. Statuendo con sentenza del 23 settembre 2010, il Pretore ha

pronunciato il divorzio, ha omologato la convenzione così com'era stata

completata all'udienza del 21 settembre 2010 e ha confermato la curatela

educativa in favore dei figli. La

tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 1000.–, sono state poste

a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

E. Contro

la sentenza di divorzio AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 14

ottobre 2010, chiedendo – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – che

sia revocata l'omologazione della convenzione sugli effetti del divorzio e che

gli atti siano rinviati al Pretore perché integri l'istruttoria e statuisca di

nuovo. Subordinatamente egli insta per l'annullamento delle clausole

convenzionali sui contributi alimentari per moglie e figli (n. 4.1 lett. b, n. 4.1

lett. c e n. 4.2) e la riforma di quella sulla liquidazione del regime

matrimoniale (n. 5), con obbligo per la moglie di versargli un conguaglio di

fr. 50 000.– (importo da adeguare alle risultanze

istruttorie). A quello stadio della procedura AO 1 non è stata chiamata a

formulare osservazioni.

F. Con

sentenza del 23 novembre 2010 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

di appello ha decretato il fallimento della ditta __________ dal 26 novembre

2010. Il 16 dicembre 2010 e il 28 gennaio 2011 l'appellante ha prodotto a questa Camera nuovi

documenti. Il 15 febbraio 2011 AP 1 è stato assunto quale capo giardiniere della __________ Sagl, fondata

il 3 febbraio 2011 dal fratello __________, socio gerente, e della quale

egli è diventato direttore. Tale ditta ha acquistato all'asta l'inventario

della __________ nella procedura di fallimento. Il 7 settembre 2011 AO 1 ha

documentato l'esaurimento delle indennità di disoccupazione. L'appellante ha prodotto

ulteriori documenti il 22 novembre 2012 e il 12 luglio 2013 ha fatto seguire

giustificativi aggiornati sui suoi redditi. Altrettanto ha fatto AO 1 il 18 lu­glio

2013, confermando la volontà di divorziare. Infine, nel termine impartito dal

giudice delegato, AP 1 ha prodotto il 30 ottobre 2013 una distinta delle sue

spese correnti con i giustificativi. Invitati a formulare eventuali

osservazioni scritte limitata­mente alla questione che riguarda l'omologabilità

della convenzione approvata dal Pretore, il 12 dicembre 2013 AO 1 ha comunicato

di non avere osservazioni, mentre AP 1 ha ribadito il 16 dicembre 2013 di

opporsi all'omologazione dei punti appellati.

Considerandi

in diritto: 1. La

causa è stata trattata dal Pretore con la procedura degli art. 420 segg. CPC ticinese, cui soggiacevano anche i

rimedi giuridici contro le sentenze di

divorzio su richiesta comune comunicate prima del 31 dicembre 2010 (art.

405.

cpv. 1 CPC). In concreto la sentenza del Pretore è stata notificata al

legale di AP 1 il 24 settembre 2010.

Introdotto nel termine di 20 giorni, il 14 ottobre 2010, l'appello in

esame è pertanto tempestivo (art. 308 cpv. 1 CPC ticinese).

2.

I nuovi documenti prodotti dalle parti in questa sede sono ricevibili

(art. 138 cpv. 1 vCC e 423b cpv. 2 CPC ticinese). Quanto all'edizione

di documenti sulla movimentazione di conti dei quali AO 1 è titolare o avente

diritto economico dal 1° gennaio 2008 e al richiamo delle tassazioni dei

coniugi dal 2006, come pure alla perizia offerta per accertare il valore degli

acquisti, segnatamente della fallita ditta individuale dell'appellante, tali

prove appaiono – come si vedrà – senza rilievo per l'esito dell'appello. Che la

situazione economica di AP 1 sia peggiorata dopo la sentenza di divorzio è del

resto verosimile. La questione è di sapere se ciò consenta all'interessato di

rimettere in causa la firma della convenzione sugli effetti del divorzio. In

simile prospettiva le prove offerte non sono di alcuna pertinenza.

3.

Nella sentenza impugnata il Pretore ha omologato senza modifiche –

come detto – la convenzione “regolante le conseguenze accessorie al divorzio” stipulata

dai coniugi. A tal fine egli ha accertato che la regolamentazione dei

contributi alimentari si fondava su un reddito del marito di fr. 7000.–

mensili, su un di lui fabbisogno in fr. 7539.20 mensili, su un reddito

della moglie di fr. 2788.20 mensili e su un di lei fabbisogno di fr. 3262.50

mensili. Il primo giudice ha accertato altresì che i coniugi si davano reciprocamente

atto di non disporre di averi del “secondo pilastro”, il marito essendo indipendente

e la moglie non avendo alcuna previdenza professionale, mentre AP 1 riconosceva

in fr. 27 602.75 la sua quota di “terzo pilastro” da accreditare a AO 1. Onde,

in definitiva, la pronuncia del divorzio e l'omologazione dell'accordo.

4.

L'appellante sostiene che il Pretore non avrebbe dovuto omologare

la convenzione, manifestamente inadeguata già per il fatto che prevede

contributi alimentari di complessivi fr. 4800.– mensili quando le sue entrate

non eccedevano fr. 7000.– e il suo fabbisogno minimo superava addirittura fr. 7500.–

mensili. Egli sottolinea di essere stato dichiarato in fallimento prima che la

sentenza di divorzio passasse in giudicato, di essere caduto da allora nell'indigenza

e di non poter più erogare contributi alimentari, nemmeno indebitandosi.

Dovesse poi la Camera – egli soggiunge – reputare i formulari relativi a

redditi e spese che i coniugi hanno prodotto in prima sede non conformi ai

requisiti dell'art. 143 n. 1 vCC, risulterebbero violate anche disposizioni federali

di procedura. A causa del fallimento infine – egli epiloga – nemmeno la

liquidazione del regime dei beni è più adeguata. In definitiva egli propone che

la convenzione non sia omologata per intervenuto cambiamento delle circostanze

o, in subordine, che i contributi alimentari previsti nella convenzione siano

annullati (clausole n. 4.1 lett. b, n. 4.1 lett. c e n. 4.2), con relativa

modifica della liquidazione del regime matrimoniale (clausola n. 5), da ricalcolare in base al valore effettivo dei beni,

segnatamente al valore della ditta individuale __________, ciò che comporta

l'obbligo per la moglie di versargli un conguaglio di fr. 50 000.– (da adeguare eventualmente alle risultanze istruttorie).

5.

In

caso di divorzio su richiesta comune (art. 111 CC) i coniugi hanno la facoltà

di revocare unilateralmente il loro accordo alla convenzione sugli effetti accessori

fino al giorno dell'ultima audizione. Dopo di allora la convenzione diventa

vincolante e non può più essere rescissa unilateralmente. Alle parti resta la

facoltà di chiedere al giudice di non omologarla, ad esempio invocando vizi

della volontà. Nel vecchio diritto di procedura ticinese questa Camera si era

domandata se una convenzione sugli effetti del divorzio omologata dal Pretore

potesse essere appellata da un coniuge solo per vizi della volontà,

rispettivamente per violazione di norme federali di procedura relative al

divorzio su richiesta comune (come la pronuncia del divorzio: art. 149 cpv. 1

vCC), oppure anche per altre ragioni. La dottrina non apparendo unanime, la Camera

aveva lasciato la questione aperta (RtiD

II-2009 pag. 642 n. 14c). La giurispruden­za relativa al nuovo art. 279

cpv. 1 CPC ha chiarito ora che l'omologazione di una convenzione può essere rimessa

in causa per qualsiasi motivo (sentenza del Tribunale federale 5A_187/2013 del

4.

ottobre 2013, consid. 5), come questa Camera aveva ritenuto per altro in un

primo tempo (sentenza inc. 11.2001.60 del 26 luglio 2001, consid. 4 riassunto

in: RtiD I-2004 pag. 593 n. 72c). Ai fini dell'attuale giudizio non v'è ragione

di fondarsi su un orientamento diverso.

6.

L'appellante

sostiene anzitutto – come si è accennato – che, a prescindere dal suo

fallimento (intervenuto il 26 novembre 2010), la convenzione sugli effetti del

divorzio appariva “manifestamente inadeguata” (nel senso dell'art. 140 cpv. 2

vCC) già per il fatto che prevede contributi alimentari a suo carico per

complessivi fr. 4800.– mensili (fr. 2500.– per la moglie, fr. 1700.– per A__________,

fr. 600.– per B__________) quando le sue entrate ammontavano a non più di

fr. 7000.– e il suo fabbisogno minimo superava fr. 7500.– mensili. Quando

il 23 settembre 2010 ha pronunciato il divorzio, di conseguenza, il Pretore non

avrebbe dovuto omologarla.

a) Prima

di omologare una convenzione sugli effetti del divorzio il giudice si assicura

che i coniugi l'abbiano conclusa di loro libera volontà, dopo matura

riflessione, e verifica che l'intesa sia chiara, completa e “non manifestamente inadeguata” (art. 140

cpv. 2 vCC, identico al nuovo art. 279 cpv. 1 CPC). Quanto all'adeguatezza, il

giudice si limita ad accertare che la convenzione non si scosti in misura

importante da quanto risulterebbe equo in mancanza di accordo, dovendo egli tutelare

la parte economicamente più debole da un atto di leggerezza, di inesperienza o di mera condiscendenza (DTF 121 III 395 consid. 5c; sentenza del Tribunale federale

5A_187/2013 del 4 ottobre 2013, consid. 7.1). Non incombe al

giudice inda­gare, per contro, su eventuali vizi occulti del consenso o su

questioni di mera adeguatezza (anziché di manifesta inadeguatezza),

tranne ove applichi il principio inquisitorio “illimitato”, ossia in materia di

filiazione (DTF 128 III 413; nuovo art. 296 CPC) e di previdenza professionale (qualora

si tratti di verificare l'entità di una prestazione d'uscita o l’insorgere

di un caso di previdenza: DTF 129 III 486 consid. 3.3; nuovo art. 279 cpv. 1

seconda frase CPC).

b) Nella

fattispecie l'omologazione della convenzione non manca a un primo esame di

destare perplessità se si pensa che, come detto, con un reddito dichiarato di

fr. 7000.– mensili (doc. H) e un fabbisogno dichiarato di fr. 7539.20

mensili (doc. I) l'appellante ha assunto obblighi alimentari per

complessivi fr. 4800.– mensili (fr. 2500.– in favore della moglie, fr.

1700.

– in favore di A__________, fr. 600.– in favore di B__________). Ci si può

finanche interrogare se la convenzione non si scosti in misura importante,

nelle circostanze descritte, da quanto risulterebbe equo riconoscere a moglie e

figli a titolo di mante­nimento se non fosse stata stipulata convenzione alcuna.

Sta di fatto che in concreto il marito non appariva sicuramente la parte economicamente

più debole, da tutelare contro atti di leggerezza, di inesperienza o di semplice

condiscendenza.

Intanto

la convenzione risulta essere stata elaborata dai coniugi con l'assistenza dei rispettivi

legali di fiducia (istanza di divorzio dell'11 febbraio 2010, pag. 2). Inoltre

all'udienza del 21 settembre 2010, sette mesi dopo la firma dell'accordo, entrambi

i coniugi hanno nuovamente invitato il giudice, in presenza dai rispettivi

avvocati, a omo­logare l'intesa. Infine lo stesso appellante ammette di avere sottoscritto

il documento nella persuasione di poter sistemare la propria situazione debitoria

(memoriale, pag. 8 a metà). “Egli contava sulla possibilità di salvare la

ditta, così da poter da un lato corrispondere i contributi di mantenimento

previsti in convenzione e dall'altro poter godere di una corretta e adeguata

liquidazione del regime matrimoniale” (pag. 10 in alto). Tant'è che ha immesso

nell'azienda “praticamente tutto il ricavato” della vendita dell'abitazione

coniugale a __________ (loc. cit.). In circostanze del genere egli non può imputare

al giudice un suo proprio errore di valutazione e lamentare l'approvazione di

una convenzione “manifestamente inadeguata”. Su questo punto l'appello è

destinato all'insuccesso.

7.

Afferma

l'appellante che, a parte quanto precede, l'omologazione della convenzione va

annullata perché il fallimento pronunciato nei suoi confronti il 26 novembre

2010.

non gli permette più di

erogare alcun contributo di mantenimento, il suo reddito essendosi

“azzerato dall'oggi al domani”. E siccome nel diritto ticinese fatti nuovi,

nuovi mezzi di prova e nuove conclusioni erano ammissibili senza restrizioni,

nelle cause di divorzio, anche con la presentazione dell'appello (art. 423b

cpv. 2 CPC ticinese), in concreto gli va dato atto di avere firmato l'accordo

sotto l'influsso di un vizio della volontà.

a) Prima

di omologare una convenzione sugli effetti del divorzio il giudice si assicura –

come noto – che i coniugi l'abbiano conclusa “di loro libera volontà”, mentre

non gli spetta di indagare su eventuali vizi

occulti del consenso (sopra, consid. 6a). Il coniuge che invoca un difetto

della volontà (errore essenziale, dolo, minaccia), inoltre, deve recarne la

prova. L'errore essenziale (art. 23 CO) deve vertere sulla fallace

rappresentazione o sull'ignoranza inconsapevole di un fatto. Chi sa di non

sapere o chi dubita della corretta rappresentazione di un fatto non può cadere

in errore, poiché è cosciente della propria

ignoranza. Simili principi valgono in materia contrattuale, ma anche –

per analogia – nel campo delle transazioni, cui si assimilano le convenzioni

sugli effetti del divorzio. Una transazione ha lo scopo di mettere fine a un litigio

e alle incertezze circa l'esito del contenzioso mediante reciproche concessioni,

evitando una disamina completa dei fatti e della loro portata giuridica. Ne

segue che l'errore su un punto dubbio (caput controversum),

regolato definitivamente per volontà delle parti mediante transazione, non può entrare

in linea di conto. Per natura stessa della transazione, non può darsi errore su

un punto contestato e incerto al momento

della stipulazione. L'errore può riferirsi solo a circostanze determinate

che si rivelano inesatte o a fatti determinati che una parte reputava

erroneamente dati e che l'altra sapeva invece non sussistere (sentenza del

Tribunale federale 5A_187/2013 del 4 ottobre 2013, consid. 7.1 con richiami).

b) Nel

caso specifico l'appellante sapeva perfettamente, quando ha firmato la convenzione

sugli effetti del divorzio, e ancor più quando ha confermato all'udienza del 21

settembre 2010 la richiesta di omologare la convenzione, che il dissesto della

sua ditta individuale incombeva. Il 13 aprile 2010 gli era stata notificata la

comminatoria di fallimento, il 23 giugno 2010 era stata introdotta da un

creditore la domanda di fallimento e il 25 agosto 2010 si era tenuta la

relativa udienza in Pretura (doc. A di appello). Seppure quel 21 settembre 2010

egli confidasse ancora nella possibilità di risollevare le sorti dell'azienda

(come pretende nell'appello), la prognosi era a dir poco incerta. Sollecitando il

21.

settem­bre 2010 l'omologazione dell'accordo in simili condizioni, quindi, egli

ha operato una scelta deliberata e non può lamentare che in seguito il

fallimento sia intervenuto. Tanto meno ove si consideri che l'udienza per la

discussione del­l'istanza di fallimento si era tenuta un mese prima e ch'egli doveva

aspettarsi ormai la decisione, emessa il 7 ottobre 2010 dal Pretore del

Distretto di Lugano, sezione 5, a valere dall'indomani alle ore 10.00 (doc. A

di appello). Solo un ricorso alla Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello ha poi permesso a AP 1 di far rinviare la pronuncia del

fallimento al 26 novembre 2010 dalle ore 10.00 (inc. 14.2010.93).

c)

Se ne conclude che – da un lato – il Pretore non aveva motivo per rifiutare

l'omologazione della convenzione sollecitata da entrambi i coniugi il 21

settembre 2010 e che – d'altro lato – non soccorrono gli estremi per annullare

tale omologazione a causa del fallimento pronunciato in seguito nei confronti

dell'appellante. Destituito di fondamento, l'appello si rivela così privo di

consistenza.

8.

È

vero che gli elementi raccolti da questa Camera sui redditi e i fabbisogni aggiornati

dei coniugi rendono attendibile un mutamento radicale, almeno per quanto riguarda

l'appellante, della situazione economica per rapporto al momento in cui è stata

proposta al Pretore l'omologazione della convenzione sugli effetti del

divorzio. L'appello dovendo essere respinto, i dati che la Camera aveva

acquisito per l'eventualità in cui l'omologazione della convenzione non potesse

essere confermata non incidono sull'esito del presente giudizio. Potrebbero

giustificare se mai, per quel che attiene ai contributi alimentari (ma non alla

liquidazione del regime dei beni), un'azione volta alla modifica della sentenza

di divorzio (art. 134 cpv. 2 CC). La questione non può, comunque sia, essere

vagliata oltre da questa Camera, un'azione siffatta dovendo essere intentata

davanti al Pretore.

9.

Gli

oneri del giudizio odierno seguono il precetto della soccombenza (art. 148 cpv.

1.

CPC ticinese), mentre non si giustifica di attribuire ripetibili – per altro

non richieste – a AO 1, la quale ha rinunciato a formulare osservazioni in

appello. Quanto alla richie­sta di assistenza giudiziaria formulata da AP 1 nel

memoriale, essa non può essere accolta. Certo,

di primo acchito l'omologazione della convenzione sugli effetti del

divorzio da parte del Pretore poteva suscitare interrogativi (sopra, consid. 6b).

Se non che, a un più particolareggiato esame degli atti, entrambe le parti risultavano

avere chiesto esse mede­sime a due riprese l'approvazione dell'accordo al

Pretore con il patrocinio dei rispettivi legali. Nella misura in cui si valeva

del proprio fallimento per rimettere in causa l'omologazione della convenzione,

poi, AP 1 si valeva di un rischio da lui consapevolmente assunto. A ben vedere dunque

l'appello non aveva possibilità di successo (art. 14 cpv. 1 lett. a vLag), ciò

che osta al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Delle difficili condizioni

in cui l'interessato versa si tiene conto, ad ogni modo, contenendo per quanto

possibile, la tassa di giustizia.

10.

Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), ricordata l'entità dei contributi

alimentari

in discussione il valore litigioso supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– nella

prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è

confermata.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 750.–

b) spese fr.

50.–

fr.

800.–

sono

posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. La

richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.

4. Notificazione:

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90

a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla

notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario

il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il

termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie

giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre

misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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