11.2010.118
Divorzio su richiesta comune: omologazione della convenzione impugnata da un coniuge
5 febbraio 2014Italiano21 min
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Numero d'incarto:
11.2010.118
Data decisione, Autorità:
05.02.2014, ICCA
Titolo:
Divorzio su richiesta comune: omologazione della convenzione impugnata da un coniuge
APPELLO E APPELLO INCIDENTALE
DIVORZIO SU RICHIESTA COMUNE CON ACCORDO COMPLETO
art. 140 CC
art. 279 cpv. 1 CPC
Incarto n.
11.2010.118
Lugano,
5 febbraio
2014/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Jaques
segretaria:
F. Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2010.107 (divorzio
su richiesta comune con accordo completo) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 6, promossa con istanza dell'11 febbraio 2010 da
AP 1
(ora patrocinato dall'avv. PA 1)
e
AO 1, ora
(ora patrocinata dall'avv. PA 2),
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 14 ottobre 2010 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il
23 settembre 2010 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP
1 (1965) e AO 1 (1963) si sono sposati a __________ il 24 settembre 1992. Dal
matrimonio sono nati A__________, il 3 gennaio 1995, e B__________, l'8 marzo
1998. I coniugi vivono separati dal settembre
del 2007, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale di __________
per trasferirsi in un appartamento ammobiliato a __________. Giardiniere, egli
era titolare della ditta individuale __________, __________, attiva nella
progettazione, costruzione e manutenzione di giardini e parchi, come pure nel
settore dell'orticoltura. Di formazione segretaria, per qualche anno la moglie
ha coadiuvato il marito a tempo parziale nei lavori d'ufficio, salvo poi
smettere e lavorare saltuariamente come venditrice di articoli di pulizia
presso privati, guadagnando circa fr. 2500.– annui. Nel giugno 2008 AO 1 si è
trasferita con i figli in un appartamento a __________.
B. Il 9 luglio 2008 AO 1 ha postulato davanti al Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 6, l'emanazione di misure a tutela dell'unione
coniugale. All'udienza del 4 agosto 2008, indetta per il contraddittorio,
Fatti
i coniugi hanno raggiunto un accordo parziale, nel senso che la figlia A__________
sarebbe stata affidata provvisoriamente alla madre e il figlio B__________ al
padre, il quale si impegnava a versare contributi alimentari di fr. 2500.–
mensili per la moglie e di fr. 1885.– mensili per la figlia (inc. DI.2008.864). Nel luglio del 2009 AP
1 si è trasferito a __________ con B__________. Dopo
avere percepito indennità di disoccupazione, dal 1° gennaio al 30
giugno 2010 la moglie ha lavorato al 60% come ausiliaria per il Comune di __________
con uno stipendio di fr. 2388.20 mensili.
C. L'11
febbraio 2010 AO 1 e AP 1 hanno introdotto davanti al medesimo Pretore un'istanza
comune di divorzio corredata di un accordo completo del 25 gennaio 2010, il
quale prevedeva – tra l'altro – l'autorità parentale congiunta anche dopo il
divorzio, l'affidamento di A__________ alla madre, quella di B__________ al
padre e una disciplina delle relazioni personali secondo modalità concordate il
23 novembre 2009 in sede di mediazione. La convenzione stabiliva, in
particolare, quanto segue:
4.1 Contributo
di mantenimento a favore dei figli
a) Per la determinazione del contributo i genitori
adottano i parametri delle raccomandazioni dell'Ufficio della gioventù del
Cantone di Zurigo, assunti dalla giurisprudenza cantonale ticinese, con i
necessari correttivi.
b) Vengono così stabiliti i seguenti contributi di
mantenimento mensili:
– a favore della figlia A__________
e a carico del padre, fr. 1700.– mensili;
– a favore del figlio B__________, a carico
del padre, fr. 600.– mensili.
I contributi di mantenimento di cui sopra
saranno versati fino al compimento rispettivo della maggiore età dei figli e
anche in seguito fino al termine degli studi, così come previsto all'art. 277
cpv. 2 CC.
Qualora la madre dovesse avere un'entrata
mensile netta di qualsiasi natura, compresa tredicesima, bonus, assegni
famigliari per i figli ecc. superiore ai fr. 3500.– mensili, il contributo di
mantenimento del padre a favore di B__________ diminuirà nella stessa misura
dell'eccedenza di questa cifra. (…)
c) Gli assegni familiari di base non sono compresi nei
contributi di mantenimento di cui sopra.
f) (...)
4.2 Contributo di mantenimento a
favore della moglie
Il marito si obbliga a versare alla moglie
l'importo pari alla differenza tra l'entrata mensile netta di qualsiasi natura
della moglie, comprensiva di un' eventuale tredicesima, bonus, assegni famigliari
per i figli, ecc., e la cifra di fr. 2500.– mensili, fino e non oltre il
compimento del 16° anno di età del figlio B__________.
(…)
5. Scioglimento e liquidazione del
regime matrimoniale e di tutti i rapporti di dare e avere tra di loro
(….)
La ditta __________ di AP 1, __________,
viene riconosciuta di proprietà esclusiva del marito, attivi e passivi.
Relativamente all'abitazione coniugale di __________,
venduta a terzi nel mese di giugno 2008, i coniugi dichiarano di avere già
suddiviso concordemente il relativo introito netto.
(…)
Per il resto i coniugi dichiarano di avere
già suddiviso concordemente tutti gli altri loro beni e di nulla più vantare
reciprocamente.
(…)
D. All'udienza
del 19 maggio 2010 il Segretario assessore ha sentito i coniugi prima
separatamente e poi insieme, constatando divergenze sul modo in cui questi concepiscono
l'educazione dei figli e accertando l'impossibilità di omologare la convenzione
da loro stipulata. Il 21 maggio 2010 il Pretore ha istituito una curatela
educativa per i figli. All'udienza del 21 settembre 2010 il Segretario assessore
ha nuovamente sentito i coniugi, prima separatamente e poi insieme. Costoro
hanno ribadito la volontà di divorziare, hanno precisato in fr. 27 602.75 il
conguaglio di “terzo pilastro” spettante alla moglie, hanno chiesto
l'omologazione della convenzione sugli effetti del divorzio e hanno demandato
al giudice la decisione sulle conseguenze che non fossero risultate
omologabili. Statuendo con sentenza del 23 settembre 2010, il Pretore ha
pronunciato il divorzio, ha omologato la convenzione così com'era stata
completata all'udienza del 21 settembre 2010 e ha confermato la curatela
educativa in favore dei figli. La
tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 1000.–, sono state poste
a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
E. Contro
la sentenza di divorzio AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 14
ottobre 2010, chiedendo – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – che
sia revocata l'omologazione della convenzione sugli effetti del divorzio e che
gli atti siano rinviati al Pretore perché integri l'istruttoria e statuisca di
nuovo. Subordinatamente egli insta per l'annullamento delle clausole
convenzionali sui contributi alimentari per moglie e figli (n. 4.1 lett. b, n. 4.1
lett. c e n. 4.2) e la riforma di quella sulla liquidazione del regime
matrimoniale (n. 5), con obbligo per la moglie di versargli un conguaglio di
fr. 50 000.– (importo da adeguare alle risultanze
istruttorie). A quello stadio della procedura AO 1 non è stata chiamata a
formulare osservazioni.
F. Con
sentenza del 23 novembre 2010 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
di appello ha decretato il fallimento della ditta __________ dal 26 novembre
2010. Il 16 dicembre 2010 e il 28 gennaio 2011 l'appellante ha prodotto a questa Camera nuovi
documenti. Il 15 febbraio 2011 AP 1 è stato assunto quale capo giardiniere della __________ Sagl, fondata
il 3 febbraio 2011 dal fratello __________, socio gerente, e della quale
egli è diventato direttore. Tale ditta ha acquistato all'asta l'inventario
della __________ nella procedura di fallimento. Il 7 settembre 2011 AO 1 ha
documentato l'esaurimento delle indennità di disoccupazione. L'appellante ha prodotto
ulteriori documenti il 22 novembre 2012 e il 12 luglio 2013 ha fatto seguire
giustificativi aggiornati sui suoi redditi. Altrettanto ha fatto AO 1 il 18 luglio
2013, confermando la volontà di divorziare. Infine, nel termine impartito dal
giudice delegato, AP 1 ha prodotto il 30 ottobre 2013 una distinta delle sue
spese correnti con i giustificativi. Invitati a formulare eventuali
osservazioni scritte limitatamente alla questione che riguarda l'omologabilità
della convenzione approvata dal Pretore, il 12 dicembre 2013 AO 1 ha comunicato
di non avere osservazioni, mentre AP 1 ha ribadito il 16 dicembre 2013 di
opporsi all'omologazione dei punti appellati.
Considerandi
in diritto: 1. La
causa è stata trattata dal Pretore con la procedura degli art. 420 segg. CPC ticinese, cui soggiacevano anche i
rimedi giuridici contro le sentenze di
divorzio su richiesta comune comunicate prima del 31 dicembre 2010 (art.
405.
cpv. 1 CPC). In concreto la sentenza del Pretore è stata notificata al
legale di AP 1 il 24 settembre 2010.
Introdotto nel termine di 20 giorni, il 14 ottobre 2010, l'appello in
esame è pertanto tempestivo (art. 308 cpv. 1 CPC ticinese).
2.
I nuovi documenti prodotti dalle parti in questa sede sono ricevibili
(art. 138 cpv. 1 vCC e 423b cpv. 2 CPC ticinese). Quanto all'edizione
di documenti sulla movimentazione di conti dei quali AO 1 è titolare o avente
diritto economico dal 1° gennaio 2008 e al richiamo delle tassazioni dei
coniugi dal 2006, come pure alla perizia offerta per accertare il valore degli
acquisti, segnatamente della fallita ditta individuale dell'appellante, tali
prove appaiono – come si vedrà – senza rilievo per l'esito dell'appello. Che la
situazione economica di AP 1 sia peggiorata dopo la sentenza di divorzio è del
resto verosimile. La questione è di sapere se ciò consenta all'interessato di
rimettere in causa la firma della convenzione sugli effetti del divorzio. In
simile prospettiva le prove offerte non sono di alcuna pertinenza.
3.
Nella sentenza impugnata il Pretore ha omologato senza modifiche –
come detto – la convenzione “regolante le conseguenze accessorie al divorzio” stipulata
dai coniugi. A tal fine egli ha accertato che la regolamentazione dei
contributi alimentari si fondava su un reddito del marito di fr. 7000.–
mensili, su un di lui fabbisogno in fr. 7539.20 mensili, su un reddito
della moglie di fr. 2788.20 mensili e su un di lei fabbisogno di fr. 3262.50
mensili. Il primo giudice ha accertato altresì che i coniugi si davano reciprocamente
atto di non disporre di averi del “secondo pilastro”, il marito essendo indipendente
e la moglie non avendo alcuna previdenza professionale, mentre AP 1 riconosceva
in fr. 27 602.75 la sua quota di “terzo pilastro” da accreditare a AO 1. Onde,
in definitiva, la pronuncia del divorzio e l'omologazione dell'accordo.
4.
L'appellante sostiene che il Pretore non avrebbe dovuto omologare
la convenzione, manifestamente inadeguata già per il fatto che prevede
contributi alimentari di complessivi fr. 4800.– mensili quando le sue entrate
non eccedevano fr. 7000.– e il suo fabbisogno minimo superava addirittura fr. 7500.–
mensili. Egli sottolinea di essere stato dichiarato in fallimento prima che la
sentenza di divorzio passasse in giudicato, di essere caduto da allora nell'indigenza
e di non poter più erogare contributi alimentari, nemmeno indebitandosi.
Dovesse poi la Camera – egli soggiunge – reputare i formulari relativi a
redditi e spese che i coniugi hanno prodotto in prima sede non conformi ai
requisiti dell'art. 143 n. 1 vCC, risulterebbero violate anche disposizioni federali
di procedura. A causa del fallimento infine – egli epiloga – nemmeno la
liquidazione del regime dei beni è più adeguata. In definitiva egli propone che
la convenzione non sia omologata per intervenuto cambiamento delle circostanze
o, in subordine, che i contributi alimentari previsti nella convenzione siano
annullati (clausole n. 4.1 lett. b, n. 4.1 lett. c e n. 4.2), con relativa
modifica della liquidazione del regime matrimoniale (clausola n. 5), da ricalcolare in base al valore effettivo dei beni,
segnatamente al valore della ditta individuale __________, ciò che comporta
l'obbligo per la moglie di versargli un conguaglio di fr. 50 000.– (da adeguare eventualmente alle risultanze istruttorie).
5.
In
caso di divorzio su richiesta comune (art. 111 CC) i coniugi hanno la facoltà
di revocare unilateralmente il loro accordo alla convenzione sugli effetti accessori
fino al giorno dell'ultima audizione. Dopo di allora la convenzione diventa
vincolante e non può più essere rescissa unilateralmente. Alle parti resta la
facoltà di chiedere al giudice di non omologarla, ad esempio invocando vizi
della volontà. Nel vecchio diritto di procedura ticinese questa Camera si era
domandata se una convenzione sugli effetti del divorzio omologata dal Pretore
potesse essere appellata da un coniuge solo per vizi della volontà,
rispettivamente per violazione di norme federali di procedura relative al
divorzio su richiesta comune (come la pronuncia del divorzio: art. 149 cpv. 1
vCC), oppure anche per altre ragioni. La dottrina non apparendo unanime, la Camera
aveva lasciato la questione aperta (RtiD
II-2009 pag. 642 n. 14c). La giurisprudenza relativa al nuovo art. 279
cpv. 1 CPC ha chiarito ora che l'omologazione di una convenzione può essere rimessa
in causa per qualsiasi motivo (sentenza del Tribunale federale 5A_187/2013 del
4.
ottobre 2013, consid. 5), come questa Camera aveva ritenuto per altro in un
primo tempo (sentenza inc. 11.2001.60 del 26 luglio 2001, consid. 4 riassunto
in: RtiD I-2004 pag. 593 n. 72c). Ai fini dell'attuale giudizio non v'è ragione
di fondarsi su un orientamento diverso.
6.
L'appellante
sostiene anzitutto – come si è accennato – che, a prescindere dal suo
fallimento (intervenuto il 26 novembre 2010), la convenzione sugli effetti del
divorzio appariva “manifestamente inadeguata” (nel senso dell'art. 140 cpv. 2
vCC) già per il fatto che prevede contributi alimentari a suo carico per
complessivi fr. 4800.– mensili (fr. 2500.– per la moglie, fr. 1700.– per A__________,
fr. 600.– per B__________) quando le sue entrate ammontavano a non più di
fr. 7000.– e il suo fabbisogno minimo superava fr. 7500.– mensili. Quando
il 23 settembre 2010 ha pronunciato il divorzio, di conseguenza, il Pretore non
avrebbe dovuto omologarla.
a) Prima
di omologare una convenzione sugli effetti del divorzio il giudice si assicura
che i coniugi l'abbiano conclusa di loro libera volontà, dopo matura
riflessione, e verifica che l'intesa sia chiara, completa e “non manifestamente inadeguata” (art. 140
cpv. 2 vCC, identico al nuovo art. 279 cpv. 1 CPC). Quanto all'adeguatezza, il
giudice si limita ad accertare che la convenzione non si scosti in misura
importante da quanto risulterebbe equo in mancanza di accordo, dovendo egli tutelare
la parte economicamente più debole da un atto di leggerezza, di inesperienza o di mera condiscendenza (DTF 121 III 395 consid. 5c; sentenza del Tribunale federale
5A_187/2013 del 4 ottobre 2013, consid. 7.1). Non incombe al
giudice indagare, per contro, su eventuali vizi occulti del consenso o su
questioni di mera adeguatezza (anziché di manifesta inadeguatezza),
tranne ove applichi il principio inquisitorio “illimitato”, ossia in materia di
filiazione (DTF 128 III 413; nuovo art. 296 CPC) e di previdenza professionale (qualora
si tratti di verificare l'entità di una prestazione d'uscita o l’insorgere
di un caso di previdenza: DTF 129 III 486 consid. 3.3; nuovo art. 279 cpv. 1
seconda frase CPC).
b) Nella
fattispecie l'omologazione della convenzione non manca a un primo esame di
destare perplessità se si pensa che, come detto, con un reddito dichiarato di
fr. 7000.– mensili (doc. H) e un fabbisogno dichiarato di fr. 7539.20
mensili (doc. I) l'appellante ha assunto obblighi alimentari per
complessivi fr. 4800.– mensili (fr. 2500.– in favore della moglie, fr.
1700.
– in favore di A__________, fr. 600.– in favore di B__________). Ci si può
finanche interrogare se la convenzione non si scosti in misura importante,
nelle circostanze descritte, da quanto risulterebbe equo riconoscere a moglie e
figli a titolo di mantenimento se non fosse stata stipulata convenzione alcuna.
Sta di fatto che in concreto il marito non appariva sicuramente la parte economicamente
più debole, da tutelare contro atti di leggerezza, di inesperienza o di semplice
condiscendenza.
Intanto
la convenzione risulta essere stata elaborata dai coniugi con l'assistenza dei rispettivi
legali di fiducia (istanza di divorzio dell'11 febbraio 2010, pag. 2). Inoltre
all'udienza del 21 settembre 2010, sette mesi dopo la firma dell'accordo, entrambi
i coniugi hanno nuovamente invitato il giudice, in presenza dai rispettivi
avvocati, a omologare l'intesa. Infine lo stesso appellante ammette di avere sottoscritto
il documento nella persuasione di poter sistemare la propria situazione debitoria
(memoriale, pag. 8 a metà). “Egli contava sulla possibilità di salvare la
ditta, così da poter da un lato corrispondere i contributi di mantenimento
previsti in convenzione e dall'altro poter godere di una corretta e adeguata
liquidazione del regime matrimoniale” (pag. 10 in alto). Tant'è che ha immesso
nell'azienda “praticamente tutto il ricavato” della vendita dell'abitazione
coniugale a __________ (loc. cit.). In circostanze del genere egli non può imputare
al giudice un suo proprio errore di valutazione e lamentare l'approvazione di
una convenzione “manifestamente inadeguata”. Su questo punto l'appello è
destinato all'insuccesso.
7.
Afferma
l'appellante che, a parte quanto precede, l'omologazione della convenzione va
annullata perché il fallimento pronunciato nei suoi confronti il 26 novembre
2010.
non gli permette più di
erogare alcun contributo di mantenimento, il suo reddito essendosi
“azzerato dall'oggi al domani”. E siccome nel diritto ticinese fatti nuovi,
nuovi mezzi di prova e nuove conclusioni erano ammissibili senza restrizioni,
nelle cause di divorzio, anche con la presentazione dell'appello (art. 423b
cpv. 2 CPC ticinese), in concreto gli va dato atto di avere firmato l'accordo
sotto l'influsso di un vizio della volontà.
a) Prima
di omologare una convenzione sugli effetti del divorzio il giudice si assicura –
come noto – che i coniugi l'abbiano conclusa “di loro libera volontà”, mentre
non gli spetta di indagare su eventuali vizi
occulti del consenso (sopra, consid. 6a). Il coniuge che invoca un difetto
della volontà (errore essenziale, dolo, minaccia), inoltre, deve recarne la
prova. L'errore essenziale (art. 23 CO) deve vertere sulla fallace
rappresentazione o sull'ignoranza inconsapevole di un fatto. Chi sa di non
sapere o chi dubita della corretta rappresentazione di un fatto non può cadere
in errore, poiché è cosciente della propria
ignoranza. Simili principi valgono in materia contrattuale, ma anche –
per analogia – nel campo delle transazioni, cui si assimilano le convenzioni
sugli effetti del divorzio. Una transazione ha lo scopo di mettere fine a un litigio
e alle incertezze circa l'esito del contenzioso mediante reciproche concessioni,
evitando una disamina completa dei fatti e della loro portata giuridica. Ne
segue che l'errore su un punto dubbio (caput controversum),
regolato definitivamente per volontà delle parti mediante transazione, non può entrare
in linea di conto. Per natura stessa della transazione, non può darsi errore su
un punto contestato e incerto al momento
della stipulazione. L'errore può riferirsi solo a circostanze determinate
che si rivelano inesatte o a fatti determinati che una parte reputava
erroneamente dati e che l'altra sapeva invece non sussistere (sentenza del
Tribunale federale 5A_187/2013 del 4 ottobre 2013, consid. 7.1 con richiami).
b) Nel
caso specifico l'appellante sapeva perfettamente, quando ha firmato la convenzione
sugli effetti del divorzio, e ancor più quando ha confermato all'udienza del 21
settembre 2010 la richiesta di omologare la convenzione, che il dissesto della
sua ditta individuale incombeva. Il 13 aprile 2010 gli era stata notificata la
comminatoria di fallimento, il 23 giugno 2010 era stata introdotta da un
creditore la domanda di fallimento e il 25 agosto 2010 si era tenuta la
relativa udienza in Pretura (doc. A di appello). Seppure quel 21 settembre 2010
egli confidasse ancora nella possibilità di risollevare le sorti dell'azienda
(come pretende nell'appello), la prognosi era a dir poco incerta. Sollecitando il
21.
settembre 2010 l'omologazione dell'accordo in simili condizioni, quindi, egli
ha operato una scelta deliberata e non può lamentare che in seguito il
fallimento sia intervenuto. Tanto meno ove si consideri che l'udienza per la
discussione dell'istanza di fallimento si era tenuta un mese prima e ch'egli doveva
aspettarsi ormai la decisione, emessa il 7 ottobre 2010 dal Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 5, a valere dall'indomani alle ore 10.00 (doc. A
di appello). Solo un ricorso alla Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello ha poi permesso a AP 1 di far rinviare la pronuncia del
fallimento al 26 novembre 2010 dalle ore 10.00 (inc. 14.2010.93).
c)
Se ne conclude che – da un lato – il Pretore non aveva motivo per rifiutare
l'omologazione della convenzione sollecitata da entrambi i coniugi il 21
settembre 2010 e che – d'altro lato – non soccorrono gli estremi per annullare
tale omologazione a causa del fallimento pronunciato in seguito nei confronti
dell'appellante. Destituito di fondamento, l'appello si rivela così privo di
consistenza.
8.
È
vero che gli elementi raccolti da questa Camera sui redditi e i fabbisogni aggiornati
dei coniugi rendono attendibile un mutamento radicale, almeno per quanto riguarda
l'appellante, della situazione economica per rapporto al momento in cui è stata
proposta al Pretore l'omologazione della convenzione sugli effetti del
divorzio. L'appello dovendo essere respinto, i dati che la Camera aveva
acquisito per l'eventualità in cui l'omologazione della convenzione non potesse
essere confermata non incidono sull'esito del presente giudizio. Potrebbero
giustificare se mai, per quel che attiene ai contributi alimentari (ma non alla
liquidazione del regime dei beni), un'azione volta alla modifica della sentenza
di divorzio (art. 134 cpv. 2 CC). La questione non può, comunque sia, essere
vagliata oltre da questa Camera, un'azione siffatta dovendo essere intentata
davanti al Pretore.
9.
Gli
oneri del giudizio odierno seguono il precetto della soccombenza (art. 148 cpv.
1.
CPC ticinese), mentre non si giustifica di attribuire ripetibili – per altro
non richieste – a AO 1, la quale ha rinunciato a formulare osservazioni in
appello. Quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria formulata da AP 1 nel
memoriale, essa non può essere accolta. Certo,
di primo acchito l'omologazione della convenzione sugli effetti del
divorzio da parte del Pretore poteva suscitare interrogativi (sopra, consid. 6b).
Se non che, a un più particolareggiato esame degli atti, entrambe le parti risultavano
avere chiesto esse medesime a due riprese l'approvazione dell'accordo al
Pretore con il patrocinio dei rispettivi legali. Nella misura in cui si valeva
del proprio fallimento per rimettere in causa l'omologazione della convenzione,
poi, AP 1 si valeva di un rischio da lui consapevolmente assunto. A ben vedere dunque
l'appello non aveva possibilità di successo (art. 14 cpv. 1 lett. a vLag), ciò
che osta al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Delle difficili condizioni
in cui l'interessato versa si tiene conto, ad ogni modo, contenendo per quanto
possibile, la tassa di giustizia.
10.
Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), ricordata l'entità dei contributi
alimentari
in discussione il valore litigioso supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– nella
prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è
confermata.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 750.–
b) spese fr.
50.–
fr.
800.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. La
richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.
4. Notificazione:
–
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90
a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario
il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie
giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre
misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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