11.2010.119
Ricusazione della Commissione tutoria regionale
8 novembre 2012Italiano6 min
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Numero d'incarto:
11.2010.119
Data decisione, Autorità:
08.11.2012, ICCA
Titolo:
Ricusazione della Commissione tutoria regionale
RICUSAZIONE
art. 31 cpv. 1 LTEC
Incarto n.
11.2010.119
Lugano
8 novembre
2012/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Celio, giudice presidente,
Roggero-Will e Cerutti, supplente straordinario
segretaria:
Billia, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. 300.2010 (domanda
di ricusazione) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità
di vigilanza sulle tutele, che oppone
RI 1
(patrocinato dall'avv. PA 1);
alla
Commissione tutoria regionale 6, Agno
per quanto riguarda l'affidamento di
W (1999)
figlio suo e di
CO 1 (Italia)
(patrocinata dall'avv. PA 2)
giudicando ora sull'appello presentato il 16 settembre
2010 da RI 1 contro la decisione del 26 agosto 2010 con cui l'Autorità di
vigilanza sulle tutele ha respinto una domanda di ricusazione della Commissione
tutoria regionale 6 formulata da RI 1 il 27 luglio 2010.
Ritenuto
in fatto: che dalla relazione tra RI 1 (1956) e CO 1 (1970), entrambi cittadini
olandesi, è nato W__________ (27 agosto 1999);
che,
desiderando trasferirsi in Italia con il figlio, il 31 maggio 2010 CO 1 ha chiesto, già in via cautelare, alla Commissione tutoria regionale 6 di accertare l'autorità parentale
congiunta con esclusivo affidamento a sé di W__________, riconoscendo al padre
il più ampio diritto di visita;
che con
istanza di medesima data alla stessa autorità RI 1 ha postulato, fra altre cose, di essere sentito, opponendosi per il resto al trasferimento del
figlio;
che con
decisione del 7 giugno 2010 la Commissione tutoria ha affidato W__________ alla
madre, riservando il diritto di visita del padre;
che con
decisione del 23 giugno 2010, l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha annullato
la predetta decisione, la Commissione tutoria non avendo sentito il figlio;
che il 15
luglio 2010 la Commissione tutoria regionale 6 ha quindi convocato W__________ per il 29 luglio successivo;
che, con
scritto del 23 luglio 2010, RI 1 ha chiesto il rinvio dell'audizione;
che,
asserendo di non avere ricevuto alcuna risposta al riguardo, il 27 luglio 2010 l'interessato ha ricusato la Commissione tutoria regionale 6, sollevando dubbi sulla “necessaria
imparzialità”;
che l'Autorità
di vigilanza sulle tutele, con sentenza del 26 agosto 2010, ha respinto l'istanza di ricusa;
che
contro la decisione citata RI 1 è insorto con un appello del 16 settembre 2010
nel quale chiede, in riforma della stessa, di accogliere l'istanza e di
affidare la procedura “ai membri supplenti”;
che con
sentenza del 7 dicembre 2010, l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha respinto
un ricorso di RI 1 contro la decisione del 2 settembre 2010 con cui la
Commissione tutoria – composta dei membri supplenti – ha affidato W__________
alla custodia della madre;
che W__________
si è trasferito con la madre a __________ nel giugno del 2010;
e considerando
in diritto: che
le decisioni comunicate dall'Autorità di vigilanza fino al 31 dicembre
2010 erano appellabili entro venti giorni dalla notifica (vecchio art. 48 della
legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, cui
rinviava anche l'art. 39 LAC);
che la
procedura era quella ordinaria degli art. 307 segg. CPC ticinese, con le particolarità
dell'art. 424a CPC ticinese (RDAT II-2003 pag. 51 consid. 1);
che nella
fattispecie la decisione dell'Autorità di vigilanza sulle tutele è stata
notificata a RI 1 il 27 agosto 2010 (appello, pag. 3 in alto);
che, inviato
il 16 settembre 2010, l'appello in esame è dunque tempestivo;
che il 2
settembre 2010 la Commissione tutoria regionale ha preso una decisione nella
composizione auspicata dal padre;
che
l'appellante medesimo lo riconosce nel suo memoriale (“la CTR composta dai
membri supplenti ha riavviato la procedura in modo impeccabile, prendendo una
decisione che il padre non condivide, ma che è stata presa nel rispetto della
procedura e delle parti”: appello, pag. 10 sotto il centro);
che l'appello
va dunque dichiarato irricevibile non esistendo più al momento del suo inoltro
Fatti
i presupposti per un esame nel senso proposto dall'appellante;
che, di
conseguenza, gli oneri processuali vanno addebitati a RI 1 (art. 148 cpv.1 CPC
ticinese);
che,
nondimeno, si può prescindere dall'assegnare ripetibili a CO 1, quest'ultima
avendo rilevato l'irricevibilità dell'appello in soli quattro brevi paragrafi
raggiungendo a fatica la metà di una pagina (osservazioni, pag. 2), non
giustificandosi altre sette pagine scritte;
che la
Considerandi
sua richiesta di assistenza giudiziaria va respinta, non ravvisandosi un interesse
concreto alla procedura intesa a opporsi all'istanza del marito (art. 14 cpv. 1
lett. b Lag);
che il
beneficio postulato andrebbe altresì respinto, la richiedente non dovendo fare
capo a un legale per sollevare, nella fattispecie, l'irricevibilità
dell'istanza (art. 14 cpv. 2 Lag);
che nulla
va assegnato alla Commissione tutoria regionale 6, non essendosi espressa
riguardo all'appello;
che il
ricorso in materia civile è dato – trattandosi di una decisione riguardante la
competenza e la ricusazione – indipendentemente da questioni di valore (art. 92
LTF);
Dispositivo
per questi motivi,
decide: 1. L'appello è irricevibile.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 450.–
b) spese
fr. 50.–
fr. 500.–
sono
posti a carico di RI 1. Non si assegnano ripetibili.
3. La
richiesta di assistenza giudiziaria in appello formulata da CO 1 è respinta.
4. Notificazione
a:
–;
–;
–
Commissione tutoria regionale 6, Agno.
Comunicazione
alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza
sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il giudice presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.
100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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