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Decisione

11.2010.119

Ricusazione della Commissione tutoria regionale

8 novembre 2012Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i presupposti per un esame nel senso proposto dall'appellante;

che, di

conseguenza, gli oneri processuali vanno addebitati a RI 1 (art. 148 cpv.1 CPC

ticinese);

che,

nondimeno, si può prescindere dall'assegnare ripetibili a CO 1, quest'ultima

avendo rilevato l'irricevibilità dell'appello in soli quattro brevi paragrafi

raggiungendo a fatica la metà di una pagina (osservazioni, pag. 2), non

giustificandosi altre sette pagine scritte;

che la

Considerandi

sua richiesta di assistenza giudiziaria va respinta, non ravvisandosi un interesse

concreto alla procedura intesa a opporsi all'istanza del marito (art. 14 cpv. 1

lett. b Lag);

che il

beneficio postulato andrebbe altresì respinto, la richiedente non dovendo fare

capo a un legale per sollevare, nella fattispecie, l'irricevibilità

dell'istanza (art. 14 cpv. 2 Lag);

che nulla

va assegnato alla Commissione tutoria regionale 6, non essendosi espressa

riguardo all'appello;

che il

ricorso in materia civile è dato – trattandosi di una decisione riguardante la

competenza e la ricusazione – indipendentemente da questioni di valore (art. 92

LTF);

Dispositivo

per questi motivi,

decide: 1. L'appello è irricevibile.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 450.–

b) spese

fr. 50.–

fr. 500.–

sono

posti a carico di RI 1. Non si assegnano ripetibili.

3. La

richiesta di assistenza giudiziaria in appello formulata da CO 1 è respinta.

4. Notificazione

a:

–;

–;

Commissione tutoria regionale 6, Agno.

Comunicazione

alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza

sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il giudice presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.

100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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