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Decisione

11.2010.120

Misure a protezione dell'unione coniugale: contributi di mantenimento per la moglie e il figlio

17 febbraio 2012Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

i coniugi a vivere separati, e ha citato quest'ultimi per un'ulteriore discussione.

Il 16 ottobre 2008 AP 1 si è trasferita con il figlio a __________. All'udienza

del 23 gennaio 2009, indetta per il proseguo della discussione, i coniugi hanno

precisato la regolamentazione del diritto di visita e hanno convenuto di

approfondire le discussioni sugli aspetti finanziari, trasmettendo al Pretore o

un accordo o le rispettive domande di giudizio.

D.

Su istanza di AO 1, il 20 ottobre 2009 il Pretore ha citato le parti a un'udienza

da tenersi il 6 novembre 2009, poi rinviata all'11 dicembre seguente,

assegnando loro un termine per produrre la documentazione aggiornata sulla loro

situazione finanziaria. Il marito ha trasmesso quanto richiesto il 30 novembre

2009, la moglie il 2 dicembre successivo. All'udienza dell'11 dicembre 2009, le

parti hanno tenuto una “discussione globale in relazione alla definizione dei

rapporti personali con il figlio E__________”, concordando una nuova regolamentazione

del diritto di visita e rimettendosi al giudizio del Pretore per quanto attiene

alla definizione dei rapporti finanziari, “riservandosi di produrre un

memoriale conclusivo”. Nel suo allegato del 31 marzo 2010 AP 1 ha ribadito le sue domande, salvo chiedere la conferma della regolamentazione del diritto di visita

formulata all'udienza dell'11 dicembre 2009. Nelle proprie conclusioni del 9

aprile 2010 AO 1 ha chiesto di essere autorizzato a vivere separato, ha proposto

di affidare il figlio alla madre, riservato il suo diritto di visita così come concordato

l'11 dicembre 2009 e ha offerto un contributo alimentare per E__________ di fr.

600.– mensili (assegni familiari compresi).

E. Con

sentenza del 5 ottobre 2010 il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati,

ha disciplinato il diritto di visita paterno e ha obbligato AO 1 a versare un contributo alimentare per il figlio di fr. 100.– mensili dal 1° gennaio 2009

oltre agli assegni familiari, se percepiti, confermando fino a tale data le

disposizioni del decreto cautelare del 23 luglio 2008 e dell'accordo del 13

ottobre 2008. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 1000.–, sono state

poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le

ripetibili. La richiesta di assistenza giudiziaria formulata dall'istante è

stata respinta.

F. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 18

ottobre 2010 per ottenere – previa concessione dell'effetto sospensivo – un

contributo alimentare per sé di fr. 2000.– mensili dal 7 luglio 2008 e l'aumento

di quello per il figlio a fr. 1250.– mensili (assegni familiari non

compresi), così come di ammetterla al beneficio dell'assistenza giudiziaria

davanti al Pretore. Analogo beneficio essa postula in questa sede. Con decreto

del 22 ottobre 2010 il vicepresidente della Camera ha conferito all'appello

effetto sospensivo per quanto riguarda i contributi alimentari dovuti fino all'ottobre

del 2010 compreso, fissando il contributo alimentare per E__________ in fr.

600.– mensili dopo di allora.

G. Nelle

sue osservazioni del 16 dicembre 2010 AO 1 ha concluso per il parziale accoglimento dell'appello nel senso di fissare dal 1° gennaio 2009 in fr. 600.– mensili, assegno familiare compreso, il contributo di mantenimento per il figlio e

per il resto di respingerlo. Con appello adesivo egli ha chiesto di porre tutti

gli oneri processuali di prima sede a carico di AP 1 e di obbligarla a

rifondergli fr. 4000.– per ripetibili. Non sono state chieste osservazioni all'appello

adesivo.

Considerandi

in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale

(art. 172 segg. CC) erano emanate fino al 31 dicembre 2010 con la procedura

sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 5 e art. 5 vLAC

con rinvio agli art. 361 segg. CPC ticinese). L'esame dei fatti era limitato

alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 432 consid. 4a) e la sentenza del Pretore

era impugnabile entro dieci giorni (art. 370 cpv. 2 CPC ticinese). Entro lo

stesso termine, decorrente dalla notificazione dell'appello, andava presentato l'appello

adesivo (art. 314 CPC ticinese). Tempestivi, sotto questo profilo l'appello

principale e quello adesivo sono ricevibili.

2.

Litigiosi rimangono,

in questa sede, i con­tributi di mantenimento per la moglie e per il figlio come

pure la loro decorrenza. Al riguardo il Pretore ha accertato il reddito del marito

in

fr. 4900.– mensili netti

(già dedotti gli assegni familiari di fr. 200.– mensili) a fronte di un

fabbisogno minimo stimato in fr. 3857.20 mensili (minimo esistenziale del

diritto esecutivo fr. 1350.–, minimo base per il figlio S__________ fr.

600.

–, locazione fr. 1200.–, premi cassa malati per lui e per S__________ fr.

407.20

e spese di trasferta fr. 300.–). Quanto alla moglie, egli ha accertato

le entrate in complessivi fr. 3641.– mensili dal 1° gennaio 2009 (rendita AI

fr. 1089.– e prestazioni complementari fr. 2552.–) e ha stabilito il suo fabbisogno

minimo in fr. 2505.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr.

1350.

–, locazione fr. 855.– [già dedotta la quota del figlio], spese di

trasferta fr. 300.–). Il fabbisogno di denaro di E__________ è stato fissato in

fr. 1885.50 mensili di cui fr. 1585.50 mensili coperti dall'assegno per grandi

invalidi, donde un “costo a carico della famiglia ” di fr. 300.–.

Constatata un'eccedenza di

fr. 1878.80 mensili, il Pretore ha obbligato AO 1 a versare dal 1° gennaio 2009 un contributo alimentare per il figlio di fr. 100.– mensili (assegni

familiari non compresi).

I. Sull'appello principale

3.

Per quel che

attiene al reddito del convenuto, il Pretore ha accertato che AO 1 è dipendente

della società di cui è pure socio e gerente e ha quindi ammesso il salario di

fr. 4900.– mensili indicato nei conteggi della ditta, rilevando che “per

le istruttorie non sono emersi elementi specifici che permettono di scostarsi

dal salario che viene percepito dalla società”. L'appellante rimprovera al

Pretore di non avere accertato l'effettiva situazione reddituale del convenuto,

né di avere considerato la sua disponibilità economica, basandosi unicamente

sui conteggi di salario da lui presentati emessi dalla __________ invece di

classificarli quali semplici allegazioni diparte. Essa lamenta quindi una

violazione del principio inquisitorio illimitato.

a) Ora, in merito ai

presunti benefici pecuniari e vantaggi in natura concessi al convenuto,

trattandosi di contestazioni pecuniarie, l'appellante non può limitarsi alla formulazione

di domande indeterminate, ma deve cifrare le sue pretese (Rep. 1993 pag. 228

consid. b; identico principio vige sul piano federale. DTF 134 III 235 consid.

2). Invano si cercherebbe nell'appello un accenno all'ammontare di tali entrate.

Anzi, nell'istanza di adozione di misure a protezione dell'unione coniugale l'interessata

indicava quale stipendio netto mensile percepito dal marito fr. 5100.– (fr.

4900.

– mensili e fr. 200.– mensili di assegni familiari), senza nemmeno

sostenere che ciò non corrispondesse a quanto effettivamente percepito e

indicato poi dai documenti presentati dal marito. Su questo punto l'appello

sarebbe finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC ticinese con rinvio

al cpv. 5).

b) Comunque sia, che in

caso di unità economica fra società anonima e azionista unico (o maggioritario)

si giustifichi di equiparare l'azionista a un lavoratore indipendente è vero (teoria

della trasparenza: RtiD I-2006 pag. 670 n. 35c). Che tale principio debba valere

anche al gerente di una società a garanzia limitata è altrettanto pacifico. Nella

fattispecie, il convenuto detiene una quota di fr. 45 000.– della __________,

mentre la __________ ne possiede un'altra di fr. 5000.–, ma ciò non basta, a un

esame sommario, per assimilare il convenuto a un lavoratore indipendente tanto

meno se si pensa che dai bilanci della società non consta, né è preteso, che l'interessato

tragga particolari benefici. L'appellante, per di più, nemmeno pretende che

durante la vita in comune il marito, oltre alle stipendio, beneficasse di altri

introiti.

Sia come sia, si volesse

anche ritenere che vi sia un'unità economica tra AO 1 e la sua società, all'atto

pratico nulla cambierebbe. Il reddito di un tale lavoratore è quello medio

calcolato sull'arco di più anni, di regola almeno tre, e deve ancorarsi al

bilancio e al conto perdite e profitti dell'azienda oppure, non esistendo

contabilità, a dati che risultano dalle dichiarazioni fiscali, senza trascurare

eventuali detrazioni straordinarie, deduzioni ingiustificate e consumi privati

(RtiD II-2004 pag. 617 n. 38c). Nella fattispecie dalla contabilità della __________

dal 1° dicembre 2006 al 30 novembre 2009 (conto perdite e profitti, bilancio e

un verbale di assemblea ordinaria: doc. 2, 3 e plico I), attestano una perdita

di fr. 44 087.41 nel 2009, un utile di fr. 47 283.89 nel 2008 e un utile di

fr. 232.51 nel 2007, ossia un utile medio netto di fr. 95.25 mensili sull'arco

dei tre anni. Anche ammettendo che tale utile sia stato versato al convenuto,

detta cifra non incide apprezzabilmente sul risultato, sicché su questo punto

la sentenza impugnata resiste alla critica.

c) Quanto al principio

inquisitorio illimitato, il Pretore ha ordinato alle parti, il 30 ottobre 2009,

di produrre la documentazione aggiornata sulla loro situazione finanziaria, in

particolare AO 1 avrebbe “trasmesso entro 10 giorni all'PA 1 i bilanci con le

chiusure al 31.12.2008 e provvisorio al 30.11.2009” (act. 5). Il 30 novembre

2009.

il convenuto ha presentato parte di quanto richiesto (plico I) e il resto

con il memoriale conclusivo del 9 aprile 2010 (doc. da 1 a 3). E le parti stesse avevano dichiarato, all'udienza dell'11 dicembre 2009, di rimettersi al giudizio

del Pretore per quanto attiene alla definizione dei rapporti finanziari,

“riservandosi di produrre un memoriale conclusivo”. È possibile che al momento

della redazione del proprio allegato finale del 31 marzo 2010 l'istante non disponesse ancora del dati relativi al 2009. Resta il fatto che dopo averli potuti

consultare essa non ha più reagito. Al momento della redazione della sentenza

il Pretore disponeva quindi di tutti i dati che le parti avevano chiesto di

assumere. Perché il Pretore avrebbe dovuto chiedere ulteriore documentazione l'appellante

non spiega.

d) Se un appunto

va mosso al Pretore, questo non riguarda la violazione del principio

inquisitorio illimitato, ma piuttosto la conduzione del processo. In concreto,

si sono bensì tenute tre udienze ma nessuna può essere considerata alla

stregua del contraddittorio previsto dall'art. 363 cpv. 2 CPC ticinese giacché

il convenuto non aveva esposto le sue domande ed eccezioni

d'ordine e di merito. Certo, le parti hanno poi rinunciato al dibattimento

finale, precludendosi così la possibilità di contestare il punto di vista

avversario, ma non appare lecito, né opportuno, che solo con il memoriale

conclusivo una parte quantifichi il proprio fabbisogno minimo, formalizzi le

sue richieste di giudizio o discuta le allegazioni avversarie.

4.

Per

quanto attiene al fabbisogno minimo di AO 1, calcolato dal Pretore in fr.

3857.20

mensili, l'appellante non lo censura. Tuttavia, una volta di più in

virtù del principio inquisitorio illimitato, da tale fabbisogno vanno d'ufficio

stralciate le poste relative al mantenimento del figlio S__________ (minimo base

fr. 600.– mensili e cassa malati fr. 75.10, arrotondati a fr. 75.– mensili)

(doc. 4, plico I), giacché nel bilancio familiare rientra solo il fabbisogno in

denaro dei figli comuni. Il contributo di mantenimento in favore di figli nati

prima del matrimonio va finanziato dal genitore con la propria quota di metà

eccedenza (Rep. 1999 pag. 152; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2009.163 del 23

ottobre 2011 consid. 5f). Quanto alla locazione, il Pretore ha riconosciuto

l'intero onere (fr. 1200.– mensili) nel fabbisogno minimo del convenuto. Ciò

non è corretto (Rep. 1998 pag. 176; da ultimo; I CCA, sentenza inc. 11.2010.128

dell'11 ottobre 2010, consid. 6). Tale costo va infatti incluso per un terzo

nel fabbisogno in denaro del figlio, mentre il resto rimane nel fabbisogno

minimo del padre (Amt für Jugend und Berufs­beratung des Kantons Zürich, Empfehlungen

zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 13 in alto). Nel caso in esame il costo dell'abitazione occupata da RA 1 insieme con S__________

ammonta a fr. 1200.– mensili (doc. 1 e 2 nel plico I). A carico di lui rimangono

così fr. 800.– mensili.

5.

Con le osservazioni

all'appello, AO 1 fa valere che il suo fabbisogno minimo ammonta in realtà a

fr. 4780.20 mensili, oltre al fabbisogno in denaro del figlio S__________ di fr.

1750.

– mensili. È vero che, al riguardo, l'interessato non ha proposto un

appello adesivo, ma nella sola misura in cui si prospettasse una riforma della

sentenza impugnata, le sue argomentazio­ni sono d'interesse. Le singole voci

vanno esaminate separatamente.

a) Relativamente

ai costi occasionati dal figlio

S__________ già si è detto che le relative necessità finanziarie non fanno

parte del fabbisogno minimo del genitore (sopra, consid. 4). Sull'effettivo

costo del mantenimento si ritornerà in seguito.

b) A

ragione il convenuto chiede di inserire i premi delle assicurazioni per l'economia

domestica (fr. 20.60) e RC privata (fr. 18.85) giacché essi non sono “già

compresi nel minimo esistenziale di base” come crede il Pretore, ma vanno invece

riconosciuti nel fabbisogno minimo in aggiunta al minimo esistenziale ai sensi

del diritto esecutivo (DTF 114 II 395 consid. 4c; I CCA, sentenza inc.

11.2009.23

del 12 settembre 2011, consid 6b).

c) Il

Pretore ha correttamente ammesso le spese di trasferta per recarsi in automobile

al lavoro (fr. 300.–), essendo notoriamente disagevole percorrere la tratta __________

con i mezzi pubblici. Sennonché mal si comprende perché egli non abbia altresì

riconosciuto le spese connesse all'uso del veicolo, segnatamente l'imposta di

circolazione e l'assicurazione auto, per complessivi fr. 345.30 mensili. Quell'importo

va quindi considerato nel fabbisogno minimo di lui (I CCA, sentenza inc.

11.2009.23

del 12 settembre 2011, consid. 6c).

d) In

merito al leasing, l'interessato ha prodotto unicamente un attestato d'interesse

di credito privato della __________ che indica un saldo di fr. 380.85 (doc.

12). Tuttavia il mantenimento della famiglia è prioritario rispetto al rimborso

di debiti verso terzi, quand'anche tali debiti siano stati accesi per l'economia

domestica (DTF 127 III 292 in alto). E nel caso specifico AO 1 non ha mezzi

sufficienti per far fronte a tutti i suoi obblighi alimentari, come si vedrà

più avanti. La voce di spesa non può dunque trovare posto nel fabbisogno minimo

dell'interessato. Identica sorte seguono gli oneri fiscali (DTF 126 III 356

consid. aa, confermato in: DTF 127 III 292 consid. 2a/bb) così come il

premio dell'assicurazione protezione giuridica.

e) Viste

le ristrettezze finanziarie della famiglia, non si

giustifica altresì di ammettere il premio dell'assicurazione complementare

secondo la LCA, tanto meno se si pensa che l'interessato non lamenta problemi

di salute (cfr. RDAT 1999-I pag. 204). In definitiva il

fabbisogno minimo del convenuto va stabilito in fr. 3166.95 arrotondati a fr.

3170.

– mensili.

6.

A

parere dell'appellante il “fabbisogno complessivo mensile” suo e del figlio assomma

a complessi fr. 6287.– mensili e non a fr. 4390.50 mensili (fr. 2505.– mensili

lei e fr. 1885.50 mensili E__________) come ha accertato il Pretore. In realtà,

essa si limita tuttavia a riprendere il conteggio da lei trasmesso il 2 dicembre

2009.

alla Pretura (“uscite fisse di AP 1 2009”, plico II), senza confrontarsi con la motivazione – ancorché non esauriente – della sentenza impugnata. In punto

al fabbisogno dell'istante, poiché carente di motivazione, l'appello si rivela

dunque irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC con rinvio al cpv. 5).

7.

Con

le osservazioni all'appello, AO 1 sostiene che il fabbisogno minimo della

moglie ammonti a fr. 2205.– mensili, o, al più, a fr. 2308.55 mensili.

a) In

merito alle spese di locazione il convenuto rileva che il costo di fr. 1300.–

sia eccessivo e vada ridotto a fr. 1000.–, pari all'importo da lui sostenuto,

da cui dedurre poi la quota a carico del figlio E__________. In realtà, l'interessato

dimentica che il Pretore ha considerato nel suo fabbisogno minimo un importo complessivo

di fr. 1200.– per oneri locativi (compresa la quota del figlio S__________).

Considerate le quote inserite nel fabbisogno in denaro dei minori che vivono

con loro, le spese a carico dei genitori sono sostanzialmente simili. Non si

ravvisa dunque una disparità di trattamento, tanto meno flagrante, tra i due

coniugi.

b) Quanto alle spese di trasferta, ammesse dal Pretore, per fr.

300.

– mensili, il convenuto le contesta poiché non comprovate. All'udienza dell'11

dicembre 2009 l'istante si era dichiarata disposta ad accompagnare E__________

dal padre in Ticino, a scadenze mensili, assumendosi i relativi oneri. AO 1 intravvede

in tale impegno “unicamente una possibilità e non una certezza”, ma non contesta

che, in ossequio del dispositivo n. 1.3 lett. b della sentenza impugnata la

madre abbia accompagnato il figlio in Ticino assumendosi le spese connesse. E

se si pensa che per la sola tratta __________ essa spende almeno fr. 230.–

mensili (386 km a fr. –.60), il costo di fr. 300.– mensili ammesso dal primo giudice

tiene debitamente conto dei verosimili altri costi (imposta di circolazione e

assicurazione).

c) In

ossequio alla parità di trattamento, si giustifica infine di ammettere nel fabbisogno

minimo dell'istante il premio dell'assicurazione domestica e RC privata per lo

stesso ammontare del marito (sopra consid. 5b). In definitiva il fabbisogno minimo

di AP 1 può essere fissato in fr. 2545.– mensili arrotondati.

8.

Per quel che concerne

il fabbisogno in denaro di E__________, l'appellante sostiene che esso ammonti

a fr. 2127.60 mensili (dispendio ordinario per E__________ senza alloggio fr.

1595.

–, cassa malati fr. 82.60, scarpe fr. 200.–, medicine non pagate della

cassa malati fr. 250.–).

a) Ora, il fabbisogno in denaro di un figlio fino a 6 anni d'età

ammonta, seguendo le raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e

dell'orientamento professionale del Canton Zurigo applicabili al momento in cui

il Pretore ha fissato il contributo alimentare (edizione 2009), a fr. 2040.– mensili

di cui fr. 725.– per cure ed educazione. Quest'ultimo importo va tolto poiché

la madre, non esercitando attività lucrativa, può prestarle in natura. Adattato

il costo dell'alloggio, che in concreto non ammonta al valore medio stimato

dalle raccomandazioni (fr. 370.– mensili), bensì a fr. 433.– mensili (un terzo

del canone di locazione del genitore affidatario), il fabbisogno medio ascende a

fr. 1378.– mensili. Per la fascia successiva, dal 7° al 12° anno di età, esso ammonta

a fr. 1538.– mensili.

A

tali importi si giustifica di aggiungere fr. 91.40 mensili corrispondenti al

costo delle scarpe “MBT”, E__________ necessitando di questo tipo di calzature

(plico II, 25° e 26° foglio), che non rientrano nell'importo base della voce “vestiario”

delle note raccomandazioni (Amt für Jugend und

Berufsberatung des Kantons Zürich, Empfeh­lungen zur Bemessung von

Unterhaltsbeiträgen für Kinder, op. cit., pag. 12 a metà). Ma non il premio della cassa malati e le spese mediche, già contemplati alla voce

“weitere Kosten” (loc. cit., pag. 11). Il fabbisogno in

denaro di E__________ risulta così di fr. 1469.40 mensili, arrotondati a fr.

1469.

– mensili dal 1° gennaio al 14 ottobre 2009 e a fr. 1629.40, arrotondati

a fr. 1629.– mensili in seguito.

b) Relativamente

all'assegno per grandi invalidi di grado medio percepito da E__________ (di fr.

1585.50

mensili), esso non è destinato a coprire il suo mantenimento ma è riconosciuto quando l'assicurato,

pur munito di mezzi ausiliari, è costretto, come in concreto, a

ricorrere in modo regolare e considerevole, all'aiuto di terzi per compiere

almeno due atti ordinari della vita così come quando necessita

in modo durevole di cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua grave

infermità (art. 41 LAI; 37 cpv. 3 lett. a e lett. c OAI).

In sintesi, tale prestazione è versata a chi necessita dell'aiuto di terzi per

svolgere gli atti quotidiani. Essa serve quindi a coprire spese di assistenza

particolare. Nella fattispecie, l'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone

Ticino dapprima e quello del Canton Zurigo poi hanno riconosciuto il diritto di

percepire un tale assegno giacché E__________ è costretto a ricorrere in modo

regolare e considerevole all'aiuto di terzi per compiere quattro atti ordinari

della vita e necessita altresì in modo durevole di cure particolarmente

impegnative (v. doc. D e decisione dell'11 maggio 2009 nel plico II). E siccome

di E__________ si occupa la madre, l'assegno in questione assolve lo

scopo di retribuire il familiare che presta aiuto e lavoro per la cura del

malato in casa. Esso non va pertanto confuso con l'entità del

fabbisogno in denaro, che va calcolato in applicazione delle raccomandazioni

pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del

Canton Zurigo.

9.

Relativamente al mantenimento

di S__________, il principio inquisitorio illimitato induce a verificare che

nei confronti del padre entrambi i figli siano trattati su base paritaria e ricevano

contributi alimentari proporzionalmente uguali per rapporto ai loro bisogni (DTF

137.

III 107 consid. 4.2.1.1 con richiami).

a) In

concerto il primo giudice ha stabilito il fabbisogno di S__________ (“minimo di

base”) in fr. 600.– mensili, sennonché, il Tribunale federale ha già avuto modo

di stabilire che le tabelle dei minimi d'esistenza secondo la legge sull'esecuzione

e i fallimenti non sono idonee all'accertamento del fabbisogno di un figlio: esse

infatti sono allestite tenendo conto degli interessi dei creditori di un

debitore momentaneamente in difficoltà e l'importo da esse contemplato per un figlio

non tiene conto di una serie di bisogni (vestiti, educazione, cura ecc.) che

vanno invece considerati nell'ambito del giudizio sul mantenimento dei genitori

ai sensi dell'art. 285 CC (sentenza 5P.338/2001 del 5 novembre 2001, consid. 2b).

b) Ora,

sulla base delle note raccomandazioni, il fabbisogno in

denaro di un figlio dai 13 anni d'età ammonta a fr. 2115.– mensili di cui fr. 330.–

per cure ed educazione. Quest'ultimo va tolto come chiede il genitore

affidatario. Adattato il costo dell'alloggio, che in concreto non ammonta al valore

medio stimato dalle raccomandazioni (fr. 340.– mensili), bensì a fr. 400.–

mensili (un terzo del canone di locazione del genitore affidatario), il

fabbisogno medio ascende a fr. 1845.– mensili.

c) Quanto

a __________, madre di E__________, nulla risulta agli atti sulla sua situazione

finanziaria. Resta il fatto che nemmeno l'istante pretende che essa partecipi,

o abbia la possibilità di partecipare, al mantenimento del figlio.

10.

Per quel che riguarda

il proprio reddito, l'appellante non contesta quello di fr. 3641.– mensili (fr.

1089.

– rendita AI e fr. 2552.– prestazioni complementari) fissato dal

Pretore. Sennonché, in virtù del principio inquisitorio illimitato, la questione

merita una più attenta disamina.

a) Intanto

le prestazioni complementari all'AVS/AI non rientrano nella nozione di reddito

per il calcolo del contributo alimentare (sentenza del Tribunale federale

5P.173/2002 del 29 maggio 2002, consid. 4 in: FamPra.ch 1/2002, pag. 806, RtiD

II-2004 pag. 592, RDAT I-2003 pag. 282). Tali prestazioni, infatti, sono sussidiarie,

stanziate cioè nella misura in cui il reddito computabile sia inferiore alle

spese riconosciute all'assicurato (art. 9 cpv. 1 della legge federale sulle

prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità:

LPC; RS 831.30). Prima infatti il giudice fissa il contributo di mantenimento e

poi l'autorità amministrativa decide se erogare prestazioni complementari, le

quali non sono destinate a sgravare l'obbligo contributivo dell'ex coniuge (I

CCA, sentenze inc. 11.2009.65 del 3 marzo 2010 consid. 5; inc. 11.2001.31 del 5

luglio 2002 consid. 11 con rimando, citato in: RtiD I-2004 pag. 589 n. 65c).

b) Come

si è visto in precedenza (consid. 8b), E__________ percepisce un assegno per

grandi invalidi di fr. 1585.80 mensili destinato a coprire spese di assistenza.

Ritenuto che questa è fornita dalla madre appare giustificato considerare tale

prestazione alla stregua di un “reddito” di lei. Ciò posto le entrate di AP 1

vanno fissate in fr. 2674.80 mensili.

11.

Da

quanto precede emerge, in ultima analisi, il seguente quadro delle entrate e

delle uscite familiari, per il periodo dal 1° gennaio al 13 ottobre 2009:

reddito del marito (consid. 3) fr. 4 900.—

reddito della

moglie (consid. 10) fr. 2 674.80

fr.

7.

574.80 mensili

fabbisogno

minimo del marito (consid. 4 e 5) fr. 3 170.—

fabbisogno

minimo della moglie (consid. 6 e 7) fr. 2 545.—

fabbisogno

in denaro di E__________ (consid. 8) fr. 1 469.—

fr.

7.

184.— mensili

eccedenza fr.

390.80

mensili

metà eccedenza fr.

195.40

mensili

Il marito potrebbe

conservare per sé:

fr.

3170.

– + fr. 195.490 = fr. 3 365.40

mensili,

dovrebbe

versare alla moglie:

fr.

2545.

– + fr. 195.40 ./. fr. 2674.80 fr. 65.60

mensili

e al figlio E__________ fr.

1.

469.— mensili

Con

la mezza eccedenza di fr. 195.40 mensili AO 1 dovrebbe poi provvedere al

mantenimento del figlio S__________ di fr. 1845.– mensili. La disponibilità essendo

insufficiente, il beneficiario si ritroverebbe con una quota scoperta. Ciò offenderebbe tuttavia il diritto federale perché comporterebbe

una disparità di trattamento fra i due figli, E__________ vedendosi garantito

l'intero contributo alimentare e S__________ no. Nelle circostanze illustrate occorre adattare il metodo di calcolo,

suddividendo simmetricamente i sacrifici e facendo sopportare quote scoperte

proporzionalmente identiche a tutti i beneficiari (si veda un caso analogo in:

RtiD II-2010 pag. 625 consid. 10 e in I CCA, sentenza inc. 11.2006.115 del 21

settembre 2010, consid. 7). Con gli effetti in appresso:

contributo alimentare per AP 1 fr.

65.60

contributo alimentare per E__________ fr.

1469.

contributo

alimentare per S__________ fr. 1845.—

fr.

3379.60

mensili

somma a

disposizione (eccedenza, più il

fabbisogno in

denaro di E__________) fr. 1859.80 mensili

AO 1 può

versare a AP 1 fr. 35.— arrotondati

a E__________

fr. 810.— arrotondati

e a S__________ fr.

1015.

— arrotondati.

12.

Il

13.

ottobre 2009 E__________ è entrato nella seconda fascia d'età e il suo fabbisogno

in denaro è lievitato a fr. 1629.– mensili. La situazione della famiglia è così

mutata:

contributo alimentare per AP 1 fr.

65.60

contributo alimentare per E__________ fr.

1629.

contributo

alimentare per S__________ fr. 1845.—

fr.

3539.60

mensili

somma a

disposizione (eccedenza, più il

fabbisogno in

denaro di E__________) fr. 2019.80 mensili

AO 1 può

versare a AP 1 fr. 35.— arrotondati

a E__________

fr. 935.— arrotondati

e a S__________ fr.

1050.

— arrotondati.

13.

Data

l'esigua entità del contributo alimentare per la moglie si giustifica, nel caso

concreto, di rinunciare ad assegnarle tale importo ma di riconoscerlo al figlio

E__________, tanto più che il fabbisogno minimo dell'istante è garantito. L'appello

principale deve essere accolto entro questi limiti, fermo restando che gli assegni familiari, ove saranno percepiti dal padre andranno versati

in aggiunta al contributo per E__________.

14.

L'appellante chiede

inoltre di far decorrere i contributi alimentari dal 7

luglio 2008, data della litispendenza. Il Pretore ha fissato la decorrenza dal 1°

gennaio 2009 poiché “per il periodo precedente non essendo stati

sufficientemente precisati i dati relativi alle entrate e alle uscite dei

coniugi e come concordato all'udienza del 13 ottobre 2008, il contributo viene

mantenuto dall'importo fissato con la decisone supercautelare 23 luglio 2008,

rispettivamente convenuto tra le parti il 13 ottobre 2008”. Con tale argomentazione l'appellante non si confronta sicché al riguardo l'appello, carente di

motivazione, si rivela irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f e cpv. 5 CPC ticinese).

II. Sull'appello adesivo

15.

Contestato

è il pronunciato sugli oneri processuali e le ripetibili che il Pretore “in considerazione

dello svolgimento della causa e della soccombenza reciproca” ha posto a carico

delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. AO 1 chiede

per contro di porre gli oneri processuali a carico dell'istante, tenuta a rifondergli

fr. 4000.– di ripetibili. Egli sostiene che il primo giudice non ha tenuto

conto del fatto che a fronte delle richieste della moglie di vedersi

riconoscere un contributo alimentare per sé di fr. 2000.– mensili e uno per il

figlio di fr. 1250.– mensili essa si è vista riconoscere solo fr. 100.– mensili

oltre agli assegni familiari “mentre tutti gli altri aspetti della vita

separata erano stati già sostanzialmente concordati in precedenza”.

a) Il

giudice condanna la parte soccombente a rimborsare all'altra le tasse, le spese

giudiziarie e le ripetibili (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). “Se vi è soccombenza reciproca o concorrono

altri giusti motivi” egli può suddividere quei costi “parzialmente o per intero fra le parti”

(art. 148 cpv. 2 CPC ticinese). Che nella fattispecie

sussista vicendevole soccombenza è innegabile sicché il caso in esame rientra

perciò nelle previsioni dell'art. 148 cpv. 2 CPC ticinese.

b) La

giurisprudenza ha già avuto occasione di rilevare che in materia di spese e

ripetibili il Pretore fruisce di ampia latitudine, tanto sull'applicazione dei

parametri tariffari quanto sul riparto dei relativi importi in base al grado di

soccombenza, di modo che la sua decisione è censurabile solo per eccesso o

abuso d'apprezzamento (rinvii in: Cocchi/

Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 32 ad

art. 148). Nelle cause vertenti sul diritto di famiglia poi, dandosi sconfitta

reciproca delle parti, il giudice può prescindere da una suddivisione

strettamente aritmetica delle spese e delle ripetibili sulla scorta di “giusti

motivi” (nel senso dell'art. 148 cpv. 2 CPC) ispirati a criteri d'equità (Rep.

1996.

pag. 137 consid. 7; altri riferimenti in: Cocchi/Trezzini,

op. cit., n. 34 ad art. 148 CPC). La questione è dunque di

sapere se nella fattispecie il riparto degli oneri a metà e la compensazione

delle ripetibili denoti eccesso o abuso d'apprezzamento, senza dimenticare che

la lite è – appunto – una causa di stato.

c) Invano

si cercherebbe nell'appello un qualsivoglia cenno a eccessi o abusi di

apprezzamento da parte del Pretore. Anzi, l'appellante non pretende neppure che

l'esito del giudizio non giustificasse – di per sé – il riparto degli oneri a

metà e la compensazione delle ripetibili (del resto nessuno dei coniugi ottiene

causa interamente vinta). È poi fuori dubbio che sui contributi

alimentari per la moglie e per il figlio davanti al Pretore entrambe le parti

sono risultate soccombenti, quantunque l'istante in misura maggiore. Sennonché

le parti si sono dapprima affrontate sulle modalità del

diritto di visita paterno, mentre gli aspetti finanziari non sono stati

praticamente discussi salvo nel memoriale conclusivo. Ai fini del giudizio in

materia di spese e ripetibili è quindi significativo l'esito delle discussioni

– svoltesi sull'arco di tre udienze – sfociate in un accordo elaborato all'udienza

dell'11 dicembre 2009, che il Pretore ha omologato e ripreso testualmente nel

Dispositivo

dispositivo. Un accordo che non vede né vincitori né vinti giustifica una deroga

alla ripartizione strettamente aritmetica degli oneri processuali adottato dal

Pretore. Ne discende che l'apprezzamento del primo giudice, ancorché ai limiti,

resiste alla critica e l'appello adesivo deve essere respinto.

III. Sul ricorso in materia di

assistenza giudiziaria

16. Il

Pretore ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria presentata dall'istante

dopo avere accertato che quest'ultima può beneficiare di un ampio margine di

eccedenza. AP 1 contesta tale conclusione e sostiene che non può esservi margine

di disponibilità in caso di beneficio di prestazioni complementari, poiché volte

unicamente a coprire la lacuna del fabbisogno. A torto. Il fatto che le

prestazioni complementari non rientrano nella nozione di reddito per il calcolo

del contributo alimentare (sopra, consid. 10a), non significa che lo stesso

principio si applichi in materia di assistenza giudiziaria. Al momento della

decisione del primo giudice l'interessata poteva contare su entrate per fr.

5226.50 mensili (rendita AI, prestazioni complementari e assegno per grandi

invalidi) a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2545.– mensili e alla quota

di mantenimento di E__________ di fr. 624.– mensili disponendo così di un

margine di eccedenza di poco più di fr. 2000.– mensili. L'appellante non

può quindi ritenersi indigente sicché a ragione il Pretore ha negato il

beneficio richiesto.

IV. Sugli

oneri processuali e le ripetibili

17. Gli oneri processuali e le ripetibili dell'appello principale

seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). AP 1 ottiene l'aumento

del contributo alimentare per il figlio, ma non nella misura richiesta e perde inoltre

sulla decorrenza. Dal canto suo AO 1 proponeva un contributo di fr. 600.–

mensili per il figlio E__________. Tutto sommato si giustifica di porre a

carico dell'appellante tre quarti delle spese processuali e di obbligarla a

versare alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili ridotte. Gli

oneri dell'appello adesivo vanno a carico di AO 1, interamente soccombente

(art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). Non si pone problema di ripetibili, il

memoriale non essendo stato oggetto di intimazione. Il ricorso in materia di assistenza

giudiziaria è esente da spese, salvo l'ipotesi di temerarietà, qui non soccorre

(art. 4 cpv. 2 vLag).

V. Sull'assistenza

giudiziaria in appello

18. Relativamente alla richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante,

già si è detto che l'interessata con un margine disponibile di fr. 3144.–

mensile non può ritenersi indigente. La sua domanda non può quindi essere

accolta. Quanto all'analoga richiesta formulata da AP 1, instando davanti a

questa Camera per il beneficio dell'assistenza giudiziaria, l'interessato ha

prodotto il certificato di salario del 2010 dal quale si evince che egli ha

guadagnato fr. 5751.50 mensili. Considerato che il suo fabbisogno minimo

ammonta a fr. 3167.– mensili, nel quale non vanno ammessi gli oneri fiscali e i

debiti, e che a titolo di contributo alimentare per la moglie e per E__________

così come per il mantenimento di S__________ egli deve disporre attualmente di

fr. 2062.– mensili, l'eccedenza ammonta a poco più di fr. 500.– mensili. E con un

tale agio l'appellante dev'essere in grado di finanziare i costi del processo e

di patrocinio, tanto più che la procedura di appello non si è rivelata particolarmente

laboriosa né impegnativa. In tali circostanze la nota professionale del patrocinatore

rimarrà alla prevedibile portata dell'interessato. Il quale potrà provvedere –

eventualmente – con pagamenti rateali in un lasso di tempo adeguato (un anno,

come nel caso di processi poco onerosi: DTF 109 Ia 9 consid. 3a; sentenza del

Tribunale federale 5P.113/2004 del 28 aprile 2004, consid. 3).

VI. Sui

mezzi d'impugnazione a livello federale

19. Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente

sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso

sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia di

fr. 30 000.– ai fini di un eventuale ricorso in materia civile. L'impugnabilità

del dispositivo sull'assistenza giudiziaria, di natura incidentale, segue

quella dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello principale è parzialmente accolto, nel

senso che il dispositivo n. 1.2 della sentenza impugnata è così riformato:

AO 1 è tenuto

a versare a AP 1 i seguenti contributi alimentari per il figlio E__________, anticipatamente

entro il 5 di ogni mese:

fr. 845.–

mensili dal 1° gennaio al 12 ottobre 2009, assegni familiari non compresi, e

fr.

970.– mensili in seguito, assegni familiari non compresi.

Fino al 31 dicembre 2008 sono confermate le

disposizioni della decisione 23 luglio 2008 e dell'accordo 13 ottobre 2008.

Per

il resto l'appello principale è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Gli

oneri dell'appello principale, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 850.–

b) spese fr. 50.–

fr. 900.–

da

anticipare AP 1, sono posti per tre quarti a carico di lei e di un quarto a

carico di AO 1 a cui l'appellante principale verserà fr. 1000.– per ripetibili

ridotte.

3. L'appello

adesivo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

4. Gli

oneri dell'appello adesivo, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 200.–

b) spese fr. 50.–

fr. 250.–

sono

posti a carico di AO 1. Non si assegnano ripetibili.

5. Il

ricorso in materia di assistenza giudiziaria è respinto.

6. Non

si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

7. La

richiesta di assistenza giudiziaria presentata in appello da AP 1 è respinta.

8. La

richiesta di assistenza giudiziaria presentata in appello da AO 1 è respinta.

9. Notificazione

a:

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il vicepresidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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