11.2010.121
Modifica di sentenza di divorzio
22 aprile 2013Italiano22 min
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Numero d'incarto:
11.2010.121
Data decisione, Autorità:
22.04.2013, ICCA
Titolo:
Modifica di sentenza di divorzio
MODIFICA MEDIANTE SENTENZA
RENDTIA
art. 151 cpv. 1 VCC
art. 152 VCC
art. 153 VCC
Incarto n.
11.2010.121
Lugano
22 aprile
2013/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Jaques
segretaria:
Billia, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2005.144 (modifica
di sentenza di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud
promossa con petizione (“istanza”) del 13 dicembre
2005 da
AP 1
(patrocinato dall'avv. PA 1 )
contro
AO 1
(patrocinata dall'avv. PA 2 ),
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 15 ottobre 2010 presentato da
AP 1 contro la sentenza emessa il 15 settembre 2010 dal Pretore della
giurisdizione di Mendrisio Sud;
2. Se
dev'essere accolto l'appello adesivo del 3 dicembre 2010 presentato da AO 1 contro
la medesima sentenza;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP
1 (1940) e AO 1 (1938) si sono sposati a __________ il 24 febbraio 1965. Dal
matrimonio sono nati M__________ (1965), A__________ (1968) e C__________
(1969). Con sentenza del 28 settembre 1982 la prima Camera civile del Tribunale
cantonale di __________ ha sciolto il matrimonio per divorzio, omologando una
convenzione del 12 agosto 1982 in cui il marito si impegnava a versare alla
moglie un contributo alimentare di fr. 1750.– mensili. Tale sentenza è
passata in giudicato. il 21 marzo AP 1 si è risposato con __________ (1945) e il 9
gennaio 1997 ha stipulato con l'ex moglie una nuova convenzione che prevedeva,
oltre a una riduzione del contributo alimentare a fr. 1500.– mensili, la
rinuncia delle parti a qualsiasi ulteriore modifica di tale contributo. Tale accordo
sarebbe potuto essere revocato da entrambe le parti fino al 10 febbraio 1997 e
dal solo marito fino all'emanazione di una decisione inerente al suo grado di
invalidità. Il 29 agosto 1997 AP 1 ha comunicato di essere stato riconosciuto invalido
al 100% e ha confermato l'intesa. L'11 settembre 1997 il Tribunale distrettuale
di __________ ha omologato così il nuovo accordo, che prevede quanto segue:
1. Der Unterhaltsbeitrag gemäss Urteil
des Kantonsgerichtes __________ vom 28. September 1982 wird wie folgt
abgeändert:
Herr AP 1
bezahlt Frau AO 1 monatlich und im Voraus einen Unter- haltsbeitrag von
fr. 1500.– mit Wirkung ab 1. Januar 1997.
(…)
3. Für den
Unterhaltsbeitrag gilt die Indexklausel des Kantonsgerichtsurteils vom
28. September 1982 (Indexstand November 1996/103,5 Punkte, Ba- sis Mai 1993).
4. Frau und
Herr AP 1 verzichten in jedem Fall künftig auf Abänderungen des
Unterhaltsbeitrags gemäss Ziff. 1 gerichtlich geltend zu machen.
B. Il
13 dicembre 2005 AP 1, pensionato da luglio 2005, ha promosso causa contro AO 1 davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud per
ottenere la soppressione del contributo alimentare retroattivamente dal 1°
luglio 2005 o – in subordine – la riduzione del medesimo a fr. 200.–
mensili, sempre con effetto retroattivo dal 1° luglio
2005. Nella sua risposta dell'8 marzo 2006 la convenuta ha proposto di
respingere la petizione. In sede di replica e di duplica le parti hanno
ribadito le loro richieste. L'udienza preliminare ha avuto luogo il 21
settembre 2006 e l'istruttoria è terminata il 27 luglio 2009. Al dibattimento
finale del 17 settembre 2009 le parti hanno confermato le rispettive conclusioni
sulla scorta di un memoriale conclusivo. Statuendo con sentenza del 15
settembre 2010, il Pretore ha respinto la petizione. Le spese e la tassa di
giustizia di complessivi fr. 800.– sono state poste a carico dell'attore,
tenuto a rifondere alla convenuta fr. 2500.– per ripetibili. L'attore è
stato ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
C. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 15
ottobre 2010 nel quale ha chiesto di riformulare interi considerandi (n. 3.1,
4.2, 4.3, 4.4 e 6) della sentenza impugnata, di accogliere la petizione e di
ridurre il contributo litigioso. Accertato che la motivazione dell'appello
contiene tutta una serie di calcoli, ma che risultava oscura l'entità della
postulata riduzione, con ordinanza del 22 ottobre 2010 il presidente di questa
Camera ha impartito all'appellante un termine di cinque giorni per chiarire la richiesta
di giudizio. AP 1 ha precisato il 25 ottobre 2010 che la riduzione del
contributo alimentare deve intendersi di fr. 600.– mensili. Nelle sue
osservazioni del 3 dicembre 2010 AO 1 ha poi proposto “in via preliminare” di annullare l'ordinanza presidenziale del 22 ottobre 2010 e di dichiarare nullo
l'appello “siccome privo di domande”. Indipendentemente da ciò, essa chiede di
respingere l'appello in ordine, subordinatamente nel merito e con appello
adesivo sollecita l'aumento da fr. 2500.– a fr. 21 000.– dell'indennità per ripetibili
assegnatele dal Pretore. AP 1 non ha formulato osservazioni all'appello
adesivo.
in diritto: 1. Alle
impugnazioni di sentenze comunicate fino al 31 dicembre 2010 continua ad applicarsi
il Codice di procedura civile ticinese (art. 405 cpv. 1 CPC). Una
sentenza emanata in una procedura ordinaria appellabile era appellabile entro 20
giorni dalla notificazione (art. 308 CPC ticinese). La decisione impugnata è
stata notificata all'attore il 27 settembre 2010 (doc. BB).
Introdotto entro 20 giorni, il 15 ottobre 2010, l'appello in esame è dunque tempestivo. Tempestivo è anche l'appello adesivo della
convenuta, presentato nel termine di 20 giorni dalla notificazione dell'appello
principale (art. 314 CPC ticinese).
2. La convenuta chiede
nelle sue osservazioni del 3 dicembre 2010 che si annulli l'ordinanza
presidenziale del 22 ottobre 2010 e che si dichiari l'appello irricevibile per
vizio di forma, l'attore non
avendo cifrato le sue
conclusioni. In realtà quanto essa chiede alla Camera è di cadere nell'eccesso
di formalismo. Certo, un appello in materia pecuniaria deve contenere per
principio richieste di giudizio cifrate, ma tale requisito non
va portato all'esagerazione. Anche un appello con richieste pecuniarie non
quantificate può rivelarsi ammissibile se dai suoi motivi – eventualmente in
combinazione con la sentenza impugnata – può desumersi quale sia l'ammontare
della somma pretesa (esigenza posta dal diritto federale: DTF 137 III 621
consid. 6.2 con riferimenti). In concreto figura nella motivazione dell'appello
una serie di calcoli da cui è possibile, di per sé, trarre un risultato. Mancava
però la conferma, nel senso che per finire si sarebbe potuto fraintendere
quanto l'attore intendeva realmente chiedere. Su invito della Camera
l'appellante ha poi precisato di non pretendere una riduzione del contributo alimentare
a meno di fr. 600.– mensili, fugando ogni equivoco. In proposito non soccorre
pertanto attardarsi.
3. La modifica di una sentenza di divorzio emessa prima del 31 dicembre
1999 è retta dalle norme in vigore prima della revisione del diritto matrimoniale
del 26 giugno 1998 (RU 1999 pag. 1118 seg.), fatte salve le disposizioni
relative ai figli e alla procedura (art. 7a cpv. 3 tit. fin. CC). Alla
disciplina di un contributo alimentare (art. 151 cpv. 1 vCC) o di una rendita
di indigenza (art. 152 vCC) in favore del coniuge divorziato continua ad
applicarsi quindi l'art. 153 cpv. 2 vCC (Leuenberger in: Schwenzer, Praxiskommentar
Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 8 ad art. 7a-7b tit. fin. CC; Geiser in: Vom alten zum neuen
Scheidungsrecht, Berna 1999, pag. 251 n. 6.06). La
procedura è regolata, per converso, dalla legge nuova (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht,
Zurigo 1999, n. 11 ad art. 7a tit. fin. CC; Leuenberger, op. cit., n. 9 ad art. 7a-7b tit.
fin. CC). Le parti e il primo giudice si sono fondati, a ragione, sui medesimi
principi.
Fatti
I. Sull'appello
principale
4. Nella
fattispecie, il Pretore ha ritenuto che la rendita vitalizia pattuita dalle
parti il 9 gennaio 1997 era fondata sull'art. 151 cpv. 1 vCC e che il
pensionamento dell'attore, avvenuto nel mese di luglio 2005, era prevedibile, ciò
che ostava a una riduzione del contributo alimentare per l'ex moglie pattuito dalle
parti stesse come non modificabile. Né – ha soggiunto il primo giudice – il
contributo alimentare limita in modo eccessivo la libertà personale dell'attore
in contrasto con l'art. 27 cpv. 2 CC, la situazione finanziaria del nuovo
nucleo familiare permettendo a AP 1 di continuare a versare – finanche con un
certo agio – il contributo litigioso. Per di più, secondo il Pretore, nemmeno i
redditi della convenuta sono aumentati, la sostanza netta di lei avendo subìto anzi
una leggera flessione. Onde, in definitiva, il rigetto dell'azione anche a
prescindere dalla clausola di non modificabilità.
5. L'appellante
ribadisce che la rinuncia alla modifica del contributo alimentare costituisce
nella fattispecie una grave limitazione della sua libertà personale, “incompatibile
con il diritto e con la morale (art. 27 cpv. 2 CC)”. Sostiene che il pensionamento
intervenuto nel luglio del 2005 ha intaccato il suo fabbisogno minimo in modo “repentino,
imprevedibile, duraturo e notevole”, dimezzando addirittura le sue entrate. Quanto
ai documenti che dimostrerebbero una diminuzione dei redditi della convenuta, il
Pretore li avrebbe interpretati erroneamente, giungendo a conclusioni fallaci.
6. Il
vecchio diritto del divorzio consentiva ai coniugi o agli ex coniugi – come
l'attuale – di rinunciare consensualmente a una modifica dei contributi
alimentari (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar,
3ª edizione, n. 19 ad art. 153
CC; Rep. 1988 pag. 340 segg.; DTF 67 II 6, 71 II 132). Tale rinuncia era
vincolante, salvo che costituisse una violazione della personalità a norma dell'art.
27 cpv. 2 CC o che ricorressero i presupposti della clausola rebus sic
stantibus dedotta dall'art. 2 cpv. 2 CC (DTF 122 III 97; FF 1996 I 129
n. 233.541; I CCA, sentenza inc. 11.2000.125 del 10 aprile
2002, consid. 3; Lüchinger/Geiser
in: Basler Kommentar, ZGB I, Berna 1996, n. 27 ad art. 153vCC; Schwenzer in: Praxiskommentar
Scheidungsrecht, op. cit., n. 11 ad art. 127 CC; Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 14 ad art. 127; ).
a) In concreto le parti hanno
sottoscritto una convenzione del 9 gennaio 1997, poi omologata dal Tribunale
distrettuale di __________, nella quale dichiaravano di rinunciare a far modificare
il contributo alimentare di fr. 1500.– mensili (doc. D, pag. 2 e 3). AP 1 ribadisce
che la drastica diminuzione delle sue entrate mensili e il miglioramento della
situazione finanziaria della convenuta rendono insostenibile la citata rinuncia.
Non si confronta tuttavia con la motivazione del Pretore, secondo cui il suo
pensionamento era prevedibile e non lascia spazio all'applicazione della
clausola rebus sic stantibus. Ora, per sostanziare una censura di
appello non basta ripetere la propria opinione, ma occorre spiegare perché
quella del Pretore sarebbe erronea, ciò che nel caso specifico fa completo difetto.
Insufficientemente motivato, al proposito l'appello si rivela finanche
irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC ticinese combinato con il cpv.
5).
b) Si
volesse del resto – per ipotesi – esaminare l'argomentazione dell'appellante,
nulla cambierebbe. Il pensionamento invocato dall'attore non connota in effetti
gli elementi tipici della straordinarietà e dell'imprevedibilità che
presiedono all'applicazione della clausola rebus sic stantibus, la quale
esige “d'un canto un cambiamento straordinario, imprevedibile, irrimediabile e
indipendente dalla volontà delle parti e, dall'altro, uno sconvolgimento dell'equilibrio
delle prestazioni reciproche tale da rendere la pretesa esecuzione del
contratto contraria alle regole della buona fede” (sentenza del Tribunale
federale 4C.150/2005 del 28 novembre 2005, consid. 5.2 con rimandi). Nel caso
in esame l'appellante aveva, al momento in cui ha firmato la convenzione, 57
anni, età alla quale il pensionamento e le sue conseguenze finanziarie sono di
regola prevedibili (I CCA, sentenza inc. 11.1996.41 del 23 maggio 1997, consid.
6a). Per di più, entrambe le parti erano patrocinate da avvocati. Avessero
avuto l'intenzione di limitare nel tempo l'obbligo di mantenimento dell'attore,
bastava che inserissero nella convenzione una clausola che prevedesse la
riduzione del contributo alimentare al pensionamento di AP 1 (cfr. sentenza del
Tribunale federale 5C.52/2007 del 12 luglio 2007, consid. 3.1).
c) L'appellante
rimprovera inoltre al Pretore di avere male interpretato i documenti che dimostrano
un aumento dei redditi della convenuta. In realtà la questione era di stabilire,
anzitutto, se l'asserito incremento costituisse un “cambiamento straordinario,
imprevedibile, irrimediabile e indipendente dalla volontà delle parti” nel
senso della giurisprudenza appena citata. Uno degli scopi principali per cui le
parti pattuiscono l'irriducibilità di un contributo alimentare è proprio quello
di evitare in effetti che ulteriori modifiche – anche inaspettate – della
situazione finanziaria del coniuge creditore possano dare adito a discussioni (Spycher/Gloor in: Basler Kommentar, 3ª edizione, n. 14 ad art. 129 CC), tanto più quando il creditore
consente – come nella fattispecie (doc. D) – a una riduzione del contributo
dovutogli. Senza contare che i giudici __________ hanno vagliato a suo tempo la
convenzione, verificando l'adeguatezza degli impegni assunti, la chiarezza dell'accordo
e la sua equità (DTF 121 III 395 consid. 5c).
d) Si
aggiunga che nel caso precipuo l'appellante non ha nemmeno dimostrato, come gli
incombeva, l'estensione dei pretesi cambiamenti. Invano si cercherebbe nelle
sue allegazioni, per vero, un'indicazione affidabile sui suoi redditi e sul suo
fabbisogno minimo al momento in cui ha firmato la convenzione, nel gennaio del 1997. L'ammissibilità di una modifica presuppone invero un confronto tra la situazione finanziaria al
momento in cui le parti hanno convenuto l'irriducibilità del contributo e
quella che l'attore reputa mutata. Contrariamente a quanto l'appellante opina,
la situazione economica delle parti al momento del divorzio è irrilevante.
Anche sotto tale profilo l'appello denota così la sua inconsistenza.
7. Il Pretore
non ha ravvisato nella fattispecie alcuna violazione della personalità dell'attore
(art. 27 cpv. 2 CC). Egli ha considerato che con un reddito di fr. 6745.–
mensili (rendita AVS dell'attore fr. 1906.–, rendita d'invalidità della
Cassa pensione dell'attore fr. 4267.–, rendita completiva della seconda
moglie fr. 572.–) AP 1 è senz'altro in grado di far fronte al fabbisogno
minimo suo e della seconda moglie di complessivi fr. 4136.– mensili
(minimo esistenziale del diritto esecutivo per coniugi fr. 1550.–, locazione
fr. 1500.–, premi della cassa malati fr. 686.–,spese “di mobilità”
fr. 300.–, imposte fr. 100.–). La situazione finanziaria del nuovo
nucleo familiare permette anzi all'attore di continuare a versare con un certo
agio a AO 1 il contributo alimentare pattuito. L'appellante eccepisce che la
rinuncia alla modifica del contributo in questione offende gravemente la sua libertà
personale, poiché i suoi redditi attuali non bastano più per far fronte al suo
fabbisogno minimo (in cui egli include un supplemento del 20%), mentre la
rendita percepita dalla convenuta è – contrariamente a quanto crede il Pretore
– di mantenimento (art. 152 vCC) e non d'indigenza (art. 151 vCC).
a) La
giurisprudenza relativa all'art. 27 cpv. 2 CC consente deroghe al carattere
vincolante di un contratto (pacta sunt servanda) allorché quest'ultimo
limiti eccessivamente la libertà economica di una persona, la sottoponga all'arbitrio
dell'altro contraente o sia altrimenti eccessiva per contenuto e durata (DTF 120
Considerandi
II 38 consid. 3a, 117 II 275 consid. 3c, 114 II 162 consid. 2a). Sapere se l'esclusione
convenzionale di una modifica relativa a un contributo alimentare configuri una
limitazione eccessiva della libertà del debitore nel senso dell'art. 27 cpv. 2
CC ove comporti una lesione del minimo esistenziale di quest'ultimo è un tema
controverso (sentenza del Tribunale federale 5A_39/2010 del 25 marzo 2010, consid.
3.3
con rimandi). In generale la protezione del minimo di esistenza del debitore
incombe al diritto esecutivo (art. 93 LEF), non all'art. 27 CC (DTF 95 II 58; sentenza
del Tribunale federale 5A_759/2008 del 29 dicembre 2008, consid. 5.2; Deschenaux/Steinauer, Personnes
physiques et tutelle, 4ª edizione,
n. 316). Che in seguito a un cambiamento di circostanze il debitore alimentare
non riesca più a coprire il proprio fabbisogno minimo non è ancora – di per sé
– incompatibile con l'art. 27 cpv. 2 CC. Può diventare tale però se la nuova situazione
è duratura e se le condizioni economiche del creditore alimentare sono migliorate
(Pichonnaz in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 13 ad
art. 127 nCC).
b) Nella
fattispecie non occorre, comunque sia, approfondire la questione, poiché come
si vedrà in appresso l'appellante non è tenuto a intaccare il proprio minimo di
esistenza per versare a AO 1 il contributo alimentare pattuito. Decisivo al riguardo
è in effetti il minimo esistenziale del solo debitore, calcolato secondo i
principi del diritto esecutivo (art. 93 LEF). Il Tribunale federale ha avuto
modo di precisare recentemente, per vero, che nell'ambito del diritto di famiglia
il debitore alimentare risposatosi nel frattempo può invocare ai fini della
commisurazione di contributi alimentari solo la garanzia del proprio minimo
esistenziale secondo il diritto esecutivo, e per di più limitato alla
sua persona (DTF 137 III 62 consid. 4.2.1; I CCA, sentenza inc.
11.2008.169
del 7 agosto 2012, consid. 7).
Ora, il minino
esistenziale di base per un debitore sposato consiste – per principio – nella
metà dell'importo per coniugi stabilito dalla “tabella
per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (FU
n. 68/2009 pag. 6292), di fr. 1700.– dal 1° settembre 2009, cui si aggiunge la metà
del costo dell'alloggio, senza riguardo a chi sia intestato il contratto di
locazione o a eventuali convenzioni interne fra coniugi sul riparto delle spese
comuni (cfr. DTF 130 III 765).
All'attore andrebbero
riconosciuti così, nella fattispecie, fr. 1600.– mensili (fr. 1700.–
più fr. 1500.–, diviso due). Tale dimezzamento presuppone nondimeno che l'altro
coniuge sia in grado di far fronte autonomamente al proprio minimo di
esistenza (RtiD
I-2008 pag. 1083 n. 63c), ciò che non è chiaro nella fattispecie. Ad ogni modo,
come si vedrà in seguito (consid. 6d), nel caso specifico il minimo di
esistenza dell'appellante è garantito quand'anche la seconda moglie non
avesse redditi né
sostanza (dagli atti si evince in realtà che essa percepisce almeno un rendita
completiva AVS di fr. 572.– mensili).
Ai citati importi occorre
aggiungere i supplementi indispensabili che riguardano il solo debitore, come
il premio della cassa malati obbligatoria (fr. 343.80, pari a un terzo di
fr. 1031.40: doc. N4), ma non i premi delle assicurazioni facoltative come
l'assicurazione malattia complementare (DTF 134 III 323), quelli delle assicurazioni
della mobilia domestica e contro la responsabilità civile (i cui premi sono già
inclusi nel minimo di base) né le “spese di mobilità” considerate dal Pretore, nel
diritto esecutivo essendo riconosciute solo le spese di trasferta professionali
(tabella citata, n. II/4) o quelle indispensabili al debitore invalido per motivi
medici o sociali (sentenza del Tribunale federale 7B.161/2001 del 21 settembre
2004, consid. 5), eventualità di cui nemmeno l'appellante si prevale. Neppure
possono essere riconosciute le spese dentarie che l'attore fonda inammissibilmente
su allegazioni esposte per la prima volta in appello (art. 423a cpv. 1
CPC ticinese). Infine non rientrano nel minimo di esistenza del diritto esecutivo
né gli interessi inerenti a un debito privato che non serve al finanziamento di
spese indispensabili secondo l'art. 93 LEF (DTF 112 III 18 a contrario) né le imposte (DTF 126 III 93 in alto; tabella, n. III).
Tutto ciò premesso, il
minimo esistenziale dell'appellante
ammonta a fr. 1943.80
(fr. 1600.– più fr. 343.80), rispettivamente a fr. 2543.80 sulla
base dei criteri applicabili a un debitore che vive solo. Il reddito complessivo
dell'attore, dedotta la rendita completiva di fr. 572.– mensili della
seconda moglie, ascende di conseguenza a fr. 6173.– mensili netti. Il
margine disponibile, di oltre fr. 3500.–, consente così a AP 1 di
continuare a versare all'ex moglie il contributo mensile di fr. 1500.–
pattuito. E siccome non si ravvisano le condizioni per fare astrazione della clausola
d'irriducibilità del contributo alimentare, in definitiva, si rivelano
irrilevanti le argomentazioni di lui sul tipo di rendita versata all'ex moglie e
sull'omessa maggiorazione di 20% del fabbisogno minimo da parte del Pretore.
II. Sull'appello
adesivo
8.
La convenuta chiede che l'indennità per ripetibili attribuitale dal Pretore
sia portata da fr. 2500.– a quanto da lei chiesto in prima sede, ossia
fr. 21 000.–. A suo parere non sussistono motivi per “negare alla parte
vittoriosa ripetibili sufficienti a coprire le proprie spese di patrocinio
effettive”, un'indennità per ripetibili dovendo essere fissata tenendo conto sia
del tempo dedicato dal patrocinatore alla conduzione della causa (in concreto
circa 62 ore) sia del valore litigioso (fr. 210 000.–). Senza motivazione
il Pretore avrebbe perciò ecceduto, nella fattispecie, il suo potere di apprezzamento.
a) Nelle cause ordinarie con valore litigioso determinato o determinabile
introdotte fino al 1° gennaio 2008 l'indennità per ripetibili cui si riferiva
l'art. 150 seconda frase CPC ticinese era determinata – indicativamente – entro
il imiti della tariffa dell'Ordine degli avvocati. Questa Camera si è attenuta in
passato, per calcolare le ripetibili dovute alla parte vittoriosa in una causa
volta alla riduzione di contributi alimentari, alla prassi del Consiglio di
moderazione, il quale applicava per analogia l'art. 14 cpv. 1 vTOA (RtiD
II-2004 pag. 605 in basso con riferimenti). Tale autorità aveva poi
riconsiderato il suo orientamento, precisando che un'azione tendente alla riduzione
o alla soppressione di contributi alimentari non può assimilarsi a una causa di
stato nel senso dell'art. 14 cpv. 1 vTOA. L'onorario di un avvocato chiamato a
esercitare il patrocinio in una simile causa andava definito pertanto in conformità
all'art. 9 cpv. 1 vTOA, ovvero secondo il valore litigioso. Tra l'aliquota minima
e quella massima prevista da tale norma la rimunerazione del legale doveva poi essere
stabilita di caso in caso secondo la complessità, l'importanza, il valore e l'estensione
della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato,
il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle
parti, l'esito della causa e la sua prevedibilità (art. 8 vTOA; RtiD II-2008
pag. 619, consid. 6b).
b) Secondo l'art. 9 cpv. 1 vTOA la retribuzione del patrocinatore
variava dal 5 all'8% del valore litigioso – nella fattispecie non contestato – indicato
dalla convenuta stessa in fr. 219 313.60 (risposta a pag. 3 in alto) e ridotto in appello a fr. 210 000.– (appello adesivo, pag. 12 n. 79). L'onorario secondo il valore
ammontava quindi ad almeno fr. 10 500.– (5% di fr. 210 000.–), sicché
l'indennità di fr. 2500.– fissata dal Pretore configura un manifesto eccesso
di apprezzamento verso il basso della tariffa. Certo, il patrocinio si è
rivelato relativamente semplice, tanto che la convenuta medesima definiva l'azione
avversaria destinata fin dall'inizio all'insuccesso (appello adesivo, pag. 12 n. 85). Si giustificava così di applicare
l'aliquota medio-bassa del 6%, onde un onorario ad valorem di
fr. 12 600.–. La convenuta pretende ripetibili di fr. 21 000.– calcolate
sulla base di 62.12 ore lavorative alla tariffa di fr. 280.– orari, comprensiva
di spese per fr. 2060.70 e dell'IVA al 7.6% (distinta delle prestazioni
allegata alle conclusioni dell'8 settembre 2009). Non spiega tuttavia per quale
motivo l'indennità andrebbe calcolata ad horam e non ad valorem.
Insufficientemente motivato, al proposito l'appello risulta finanche irricevibile
(art. 309 cpv. 2 lett. f CPC ticinese combinato con il cpv. 5). Ne segue che,
in parziale accoglimento dell'appello adesivo, l'indennità per ripetibili
fissata dal Pretore va portata a fr. 15 800.–, spese e IVA
incluse.
III. Sugli oneri processuali e le ripetibili
9.
Gli oneri dell'appello principale seguono la soccombenza dell'attore
(art. 148 cpv. 1 CPC ticinese), che rifonderà alla convenuta un'equa indennità
per ripetibili. Gli oneri dell'appello adesivo seguirebbero invece il vicendevole
grado di soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC ticinese). L'attore tuttavia non ha
presentato osservazioni all'appello adesivo, né tanto meno ha avanzato proposte
di reiezione, di modo che non può reputarsi “soccombente” e non può essere condannato
al pagamento di spese o alla rifusione di ripetibili (Rep. 1997 pag. 137
consid. 4; analogamente: sentenza del Tribunale
federale 4P.7/1999 del 4 maggio 1999, consid. 5). Non
potendosi prelevare spese a suo carico, in circostanze del genere conviene
rinunciare equitativamente anche a incassare la quota di spese che andrebbe a
carico dell'appellante adesivo.
IV. Sui
rimedi giuridici a livello federale
10.
Quanto
ai rimedi esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini
dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello principale è respinto
e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri di
tale appello, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 1550.–
b) spese fr.
50.–
fr.
1600.–
sono posti a carico dell'appellante
principale, che rifonderà alla controparte fr. 2500.– per ripetibili.
3. L'appello
adesivo è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 2 della sentenza
impugnata è così riformato:
Le tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 800.–
sono poste a carico dell'attore, che rifonderà alla convenuta fr. 15 800.– per
ripetibili.
4. Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili per l'appello adesivo.
5. Notificazione:
–
;
–
.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30
000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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