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Decisione

11.2010.121

Modifica di sentenza di divorzio

22 aprile 2013Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

I. Sull'appello

principale

4. Nella

fattispecie, il Pretore ha ritenuto che la rendita vitalizia pattuita dalle

parti il 9 gennaio 1997 era fondata sull'art. 151 cpv. 1 vCC e che il

pensionamento dell'attore, avvenuto nel mese di luglio 2005, era prevedibile, ciò

che ostava a una riduzione del contributo alimentare per l'ex moglie pattuito dalle

parti stesse come non modificabile. Né – ha soggiunto il primo giudice – il

contributo alimentare limita in modo eccessivo la libertà personale dell'attore

in contrasto con l'art. 27 cpv. 2 CC, la situazione finanziaria del nuovo

nucleo familiare permettendo a AP 1 di continuare a versare – finanche con un

certo agio – il contributo litigioso. Per di più, secondo il Pretore, nemmeno i

redditi della convenuta sono aumentati, la sostanza netta di lei avendo subìto anzi

una leggera flessione. Onde, in definitiva, il rigetto dell'azione anche a

prescindere dalla clausola di non modificabilità.

5. L'appellante

ribadisce che la rinuncia alla modifica del contributo alimentare costituisce

nella fattispecie una grave limitazione della sua libertà personale, “incompatibile

con il diritto e con la morale (art. 27 cpv. 2 CC)”. Sostiene che il pensionamento

intervenuto nel luglio del 2005 ha intaccato il suo fabbisogno minimo in modo “repentino,

imprevedibile, duraturo e notevole”, dimezzando addirittura le sue entrate. Quanto

ai documenti che dimostrerebbero una diminuzione dei redditi della convenuta, il

Pretore li avrebbe interpretati erroneamente, giungendo a conclusioni fallaci.

6. Il

vecchio diritto del divorzio consentiva ai coniugi o agli ex coniugi – come

l'attuale – di rinunciare consensualmente a una modifica dei contributi

alimentari (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar,

3ª edizione, n. 19 ad art. 153

CC; Rep. 1988 pag. 340 segg.; DTF 67 II 6, 71 II 132). Tale rinuncia era

vincolante, salvo che costituisse una violazione della personalità a norma dell'art.

27 cpv. 2 CC o che ricorressero i presupposti della clausola rebus sic

stantibus dedotta dall'art. 2 cpv. 2 CC (DTF 122 III 97; FF 1996 I 129

n. 233.541; I CCA, sentenza inc. 11.2000.125 del 10 aprile

2002, consid. 3; Lüchinger/Geiser

in: Basler Kommentar, ZGB I, Berna 1996, n. 27 ad art. 153vCC; Schwenzer in: Praxis­kommentar

Scheidungsrecht, op. cit., n. 11 ad art. 127 CC; Sut­ter/Frei­burg­haus, op. cit., n. 14 ad art. 127; ).

a) In concreto le parti hanno

sottoscritto una convenzione del 9 gen­naio 1997, poi omologata dal Tribunale

distrettuale di __________, nella quale dichiaravano di rinunciare a far modificare

il contributo alimentare di fr. 1500.– mensili (doc. D, pag. 2 e 3). AP 1 ribadisce

che la drastica diminuzione delle sue entrate mensili e il miglioramento della

situazione finanziaria della convenuta rendono insostenibile la citata rinuncia.

Non si confronta tuttavia con la motivazione del Pretore, secondo cui il suo

pensionamento era prevedibile e non lascia spazio all'applicazione della

clausola rebus sic stantibus. Ora, per sostanziare una censura di

appello non basta ripetere la propria opinione, ma occorre spiegare perché

quella del Pretore sarebbe erronea, ciò che nel caso specifico fa completo difetto.

Insufficientemente motivato, al proposito l'appello si rivela finanche

irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC ticinese combinato con il cpv.

5).

b) Si

volesse del resto – per ipotesi – esaminare l'argomentazione dell'appellante,

nulla cambierebbe. Il pensionamento invocato dall'attore non connota in effetti

gli ‌elementi tipici della straordinarietà e dell'imprevedibilità che

presiedono all'applicazione della clausola rebus sic stantibus, la quale

esige “d'un canto un cambiamento straordinario, imprevedibile, irrimediabile e

indipendente dalla volontà delle parti e, dall'altro, uno sconvolgimento dell'equilibrio

delle prestazioni reciproche tale da rendere la pretesa esecuzione del

contratto contraria alle regole della buona fede” (sentenza del Tribunale

federale 4C.150/2005 del 28 novembre 2005, consid. 5.2 con rimandi). Nel caso

in esame l'appellante aveva, al momento in cui ha firmato la convenzione, 57

anni, età alla quale il pensionamento e le sue conseguenze finanziarie sono di

regola prevedibili (I CCA, sentenza inc. 11.1996.41 del 23 maggio 1997, consid.

6a). Per di più, entrambe le parti erano patrocinate da avvocati. Avessero

avuto l'intenzione di limitare nel tempo l'obbligo di mantenimento dell'attore,

bastava che inserissero nella convenzione una clausola che prevedesse la

riduzione del contributo alimentare al pensionamento di AP 1 (cfr. sentenza del

Tribunale federale 5C.52/2007 del 12 luglio 2007, consid. 3.1).

c) L'appellante

rimprovera inoltre al Pretore di avere male interpretato i documenti che dimostrano

un aumento dei redditi della convenuta. In realtà la questione era di stabilire,

anzitutto, se l'asse­ri­to incremento costituisse un “cambiamento straordinario,

imprevedibile, irrimediabile e indipendente dalla volontà delle parti” nel

senso della giurisprudenza appena citata. Uno degli scopi principali per cui le

parti pattuiscono l'irriducibilità di un contributo alimentare è proprio quello

di evitare in effetti che ulteriori modifiche – anche inaspettate – della

situazione finanziaria del coniuge creditore possano dare adito a discussioni (Spycher/Gloor in: Basler Kommentar, 3ª edizione, n. 14 ad art. 129 CC), tanto più quando il creditore

consente – come nella fattispecie (doc. D) – a una riduzio­ne del contributo

dovutogli. Senza contare che i giudici __________ hanno vagliato a suo tempo la

convenzione, verificando l'adeguatezza degli impegni assunti, la chiarezza dell'accordo

e la sua equità (DTF 121 III 395 consid. 5c).

d) Si

aggiunga che nel caso precipuo l'appellante non ha nemmeno dimostrato, come gli

incombeva, l'estensione dei pretesi cambiamenti. Invano si cercherebbe nelle

sue allegazioni, per vero, un'indicazione affidabile sui suoi redditi e sul suo

fabbisogno minimo al momento in cui ha firmato la convenzione, nel gennaio del 1997. L'ammissibilità di una modifica presuppone invero un confronto tra la situazione finanziaria al

momento in cui le parti hanno convenuto l'irriducibilità del contributo e

quella che l'attore reputa mutata. Contrariamente a quanto l'appel­lan­te opina,

la situazione ‌economica delle parti al momento del divorzio è irrilevante.

Anche sotto tale profilo l'appello denota così la sua inconsistenza.

7. Il Pretore

non ha ravvisato nella fattispecie alcuna violazione della personalità dell'attore

(art. 27 cpv. 2 CC). Egli ha considerato che con un reddito di fr. 6745.–

mensili (rendita AVS dell'attore fr. 1906.–, rendita d'invalidità della

Cassa pensione dell'attore fr. 4267.–, rendita completiva della seconda

moglie fr. 572.–) AP 1 è senz'altro in grado di far fronte al fabbisogno

minimo suo e della seconda moglie di complessivi fr. 4136.– mensili

(minimo esistenziale del diritto esecutivo per coniugi fr. 1550.–, locazione

fr. 1500.–, premi della cassa malati fr. 686.–,spese “di mobilità”

fr. 300.–, imposte fr. 100.–). La situazione finanziaria del nuovo

nucleo familiare permette anzi all'attore di continuare a versare con un certo

agio a AO 1 il contributo alimentare pattuito. L'appellante eccepisce che la

rinuncia alla modifica del contributo in questione offende gravemente la sua libertà

personale, poiché i suoi redditi attuali non bastano più per far fronte al suo

fabbisogno minimo (in cui egli include un supplemento del 20%), mentre la

rendita percepita dalla convenuta è – contrariamente a quanto crede il Pretore

– di mantenimento (art. 152 vCC) e non d'indi­gen­za (art. 151 vCC).

a) La

giurisprudenza relativa all'art. 27 cpv. 2 CC consente deroghe al carattere

vincolante di un contratto (pacta sunt servanda) allorché quest'ultimo

limiti eccessivamente la libertà economica di una persona, la sottoponga all'arbitrio

dell'altro contraente o sia altrimenti eccessiva per contenuto e durata (DTF 120

Considerandi

II 38 consid. 3a, 117 II 275 consid. 3c, 114 II 162 consid. 2a). Sapere se l'esclu­sio­ne

convenzionale di una modifica relativa a un contributo alimentare configuri una

limitazione eccessiva della libertà del debitore nel senso dell'art. 27 cpv. 2

CC ove comporti una lesione del minimo esistenziale di quest'ultimo è un tema

controverso (sentenza del Tribunale federale 5A_39/2010 del 25 marzo 2010, consid.

3.3

con rimandi). In generale la protezione del minimo di esistenza del debitore

incombe al diritto esecutivo (art. 93 LEF), non all'art. 27 CC (DTF 95 II 58; sentenza

del Tribunale federale 5A_759/2008 del 29 dicembre 2008, consid. 5.2; Deschenaux/Steinauer, Personnes

physiques et tutelle, 4ª edizione,

n. 316). Che in seguito a un cambiamento di circostanze il debitore alimentare

non riesca più a coprire il proprio fabbisogno minimo non è ancora – di per sé

– incompatibile con l'art. 27 cpv. 2 CC. Può diventare tale però se la nuova situazione

è duratura e se le condizioni economiche del creditore alimentare sono migliorate

(Pichonnaz in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 13 ad

art. 127 nCC).

b) Nella

fattispecie non occorre, comunque sia, approfondire la questione, poiché come

si vedrà in appresso l'appellante non è tenuto a intaccare il proprio minimo di

esistenza per versare a AO 1 il contributo alimentare pattuito. Decisivo al riguardo

è in effetti il minimo esistenziale del solo debitore, calcolato secondo i

principi del diritto esecutivo (art. 93 LEF). Il Tribunale federale ha avuto

modo di precisare recentemente, per vero, che nell'ambito del diritto di famiglia

il debitore alimentare risposatosi nel frattempo può invocare ai fini della

commisurazione di contributi alimentari solo la garanzia del proprio minimo

esistenziale secondo il diritto esecutivo, e per di più limitato alla

sua persona (DTF 137 III 62 consid. 4.2.1; I CCA, sentenza inc.

11.2008.169

del 7 agosto 2012, consid. 7).

Ora, il minino

esistenziale di base per un debitore sposato consiste – per principio – nella

metà dell'importo per coniugi stabilito dalla “tabella

per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (FU

n. 68/2009 pag. 6292), di fr. 1700.– dal 1° settembre 2009, cui si aggiunge la metà

del costo dell'alloggio, senza riguardo a chi sia intestato il contratto di

locazione o a eventuali convenzioni interne fra coniugi sul riparto delle spese

comuni (cfr. DTF 130 III 765).

All'attore andrebbero

riconosciuti così, nella fattispecie, fr. 1600.– mensili (fr. 1700.–

più fr. 1500.–, diviso due). Tale dimezzamento presuppone nondimeno che l'altro

coniuge sia in grado di far fronte autonomamente al proprio minimo di

esistenza (RtiD

I-2008 pag. 1083 n. 63c), ciò che non è chiaro nella fattispecie. Ad ogni modo,

come si vedrà in seguito (consid. 6d), nel caso specifico il minimo di

esistenza dell'ap­pel­lante è garantito quand'anche la seconda moglie non

avesse redditi né

sostanza (dagli atti si evince in realtà che essa percepisce almeno un rendita

completiva AVS di fr. 572.– mensili).

Ai citati importi occorre

aggiungere i supplementi indispensabili che riguardano il solo debitore, come

il premio della cassa malati obbligatoria (fr. 343.80, pari a un terzo di

fr. 1031.40: doc. N4), ma non i premi delle assicurazioni facoltative come

l'assicurazione malattia complementare (DTF 134 III 323), quelli delle assicurazioni

della mobilia domestica e contro la responsabilità civile (i cui premi sono già

inclusi nel minimo di base) né le “spese di mobilità” considerate dal Pretore, nel

diritto esecutivo essendo riconosciute solo le spese di trasferta professionali

(tabella citata, n. II/4) o quelle indispensabili al debitore invalido per motivi

medici o sociali (sentenza del Tribunale federale 7B.161/2001 del 21 settembre

2004, consid. 5), eventualità di cui nemmeno l'appellante si prevale. Neppure

possono essere riconosciute le spese dentarie che l'attore fonda inammissibilmente

su allegazioni esposte per la prima volta in appello (art. 423a cpv. 1

CPC ticinese). Infine non rientrano nel minimo di esistenza del diritto esecutivo

né gli interessi inerenti a un debito privato che non serve al finanziamento di

spese indispensabili secondo l'art. 93 LEF (DTF 112 III 18 a contrario) né le imposte (DTF 126 III 93 in alto; tabella, n. III).

Tutto ciò premesso, il

minimo esistenziale dell'appellante

ammonta a fr. 1943.80

(fr. 1600.– più fr. 343.80), rispettivamente a fr. 2543.80 sulla

base dei criteri applicabili a un debitore che vive solo. Il reddito complessivo

dell'attore, dedotta la rendita completiva di fr. 572.– mensili della

seconda moglie, ascende di conseguenza a fr. 6173.– mensili netti. Il

margine disponibile, di oltre fr. 3500.–, consente così a AP 1 di

continuare a versare all'ex moglie il contributo mensile di fr. 1500.–

pattuito. E siccome non si ravvisano le condizioni per fare astrazione della clausola

d'irriducibilità del contributo alimentare, in definitiva, si rivelano

irrilevanti le argomentazioni di lui sul tipo di rendita versata all'ex moglie e

sull'omessa maggiorazione di 20% del fabbisogno minimo da parte del Pretore.

II. Sull'appello

adesivo

8.

La convenuta chiede che l'indennità per ripetibili attribuitale dal Pretore

sia portata da fr. 2500.– a quanto da lei chiesto in prima sede, ossia

fr. 21 000.–. A suo parere non sussistono motivi per “negare alla parte

vittoriosa ripetibili sufficienti a coprire le proprie spese di patrocinio

effettive”, un'indennità per ripetibili dovendo essere fissata tenendo conto sia

del tempo dedicato dal patrocinatore alla conduzione della causa (in concreto

circa 62 ore) sia del valore litigioso (fr. 210 000.–). Senza motivazione

il Pretore avrebbe perciò ecceduto, nella fattispecie, il suo potere di apprezzamento.

a) Nelle cause ordinarie con valore litigioso determinato o determinabile

introdotte fino al 1° gennaio 2008 l'indennità per ripetibili cui si riferiva

l'art. 150 seconda frase CPC ticinese era determinata – indicativamente – entro

il imiti della tariffa dell'Ordine degli avvocati. Questa Camera si è attenuta in

passato, per calcolare le ripetibili dovute alla parte vittoriosa in una causa

volta alla riduzione di contributi alimentari, alla prassi del Consiglio di

moderazione, il quale applicava per analogia l'art. 14 cpv. 1 vTOA (RtiD

II-2004 pag. 605 in basso con riferimenti). Tale autorità aveva poi

riconsiderato il suo orientamento, precisando che un'azione tendente alla riduzione

o alla soppressione di contributi alimentari non può assimilarsi a una causa di

stato nel senso dell'art. 14 cpv. 1 vTOA. L'onorario di un avvocato chiamato a

esercitare il patrocinio in una simile causa andava definito pertanto in conformità

all'art. 9 cpv. 1 vTOA, ovvero secondo il valore litigioso. Tra l'aliquota mini­ma

e quella massima prevista da tale norma la rimunerazione del legale doveva poi essere

stabilita di caso in caso secondo la complessità, l'importanza, il valore e l'estensione

della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato,

il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle

parti, l'esi­to della causa e la sua prevedibilità (art. 8 vTOA; RtiD II-2008

pag. 619, consid. 6b).

b) Secondo l'art. 9 cpv. 1 vTOA la retribuzione del patrocinatore

variava dal 5 all'8% del valore litigioso – nella fattispecie non contestato – indicato

dalla convenuta stessa in fr. 219 313.60 (risposta a pag. 3 in alto) e ridotto in appello a fr. 210 000.– (appello adesivo, pag. 12 n. 79). L'onorario secondo il valore

ammontava quindi ad almeno fr. 10 500.– (5% di fr. 210 000.–), sicché

l'indennità di fr. 2500.– fissata dal Pretore configura un manifesto eccesso

di apprezzamento verso il basso della tariffa. Certo, il patrocinio si è

rivelato relativamente semplice, tanto che la convenuta medesima definiva l'azione

avversaria destinata fin dall'inizio all'insuccesso (appello adesivo, pag. 12 n. 85). Si giustificava così di applicare

l'ali­quo­ta medio-bassa del 6%, onde un onorario ad valorem di

fr. 12 600.–. La convenuta pretende ripetibili di fr. 21 000.– calcolate

sulla base di 62.12 ore lavorative alla tariffa di fr. 280.– orari, com­prensiva

di spese per fr. 2060.70 e dell'IVA al 7.6% (distinta delle prestazioni

allegata alle conclusioni dell'8 settembre 2009). Non spiega tuttavia per quale

motivo l'indennità andrebbe calcolata ad horam e non ad valorem.

Insufficientemente motivato, al proposito l'appello risulta finanche irricevibile

(art. 309 cpv. 2 lett. f CPC ticinese combinato con il cpv. 5). Ne segue che,

in parziale accoglimento dell'appello adesivo, l'indennità per ripetibili

fissata dal Pretore va portata a fr. 15 800.–, spese e IVA

incluse.

III. Sugli oneri processuali e le ripetibili

9.

Gli oneri dell'appello principale seguono la soccombenza dell'attore

(art. 148 cpv. 1 CPC ticinese), che rifonderà alla convenuta un'equa indennità

per ripetibili. Gli oneri dell'appello adesivo seguirebbero invece il vicendevole

grado di soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC ticinese). L'attore tuttavia non ha

presentato osservazioni all'appello adesivo, né tanto meno ha avanzato proposte

di reiezione, di modo che non può reputarsi “soccombente” e non può essere condannato

al pagamento di spese o alla rifusione di ripetibili (Rep. 1997 pag. 137

consid. 4; analogamente: sentenza del Tribunale

federale 4P.7/1999 del 4 maggio 1999, consid. 5). Non

potendosi prelevare spese a suo carico, in circostanze del genere conviene

rinunciare equitativamente anche a incassare la quota di spese che andrebbe a

carico dell'appellante adesivo.

IV. Sui

rimedi giuridici a livello federale

10.

Quanto

ai rimedi esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini

dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello principale è respinto

e la sentenza impugnata è confermata.

2. Gli oneri di

tale appello, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 1550.–

b) spese fr.

50.–

fr.

1600.–

sono posti a carico dell'appellante

principale, che rifonderà alla controparte fr. 2500.– per ripetibili.

3. L'appello

adesivo è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 2 della sentenza

impugnata è così riformato:

Le tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 800.–

sono poste a carico dell'attore, che rifonderà alla convenuta fr. 15 800.– per

ripetibili.

4. Non si

riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili per l'appello adesivo.

5. Notificazione:

;

.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30

000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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