11.2010.122
Assistenza giudiziaria: indigenza
31 gennaio 2011Italiano11 min
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Numero d'incarto:
11.2010.122
Data decisione, Autorità:
31.01.2011, ICCA
Titolo:
Assistenza giudiziaria: indigenza
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
art. 3 LAG
Incarto n.
11.2010.122
Lugano
31 gennaio
2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa OA.2005.756 (divorzio su azione unilaterale,
poi su
istanza comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6, promossa con petizione del 21 ottobre 2005 da
AP 1
(patrocinato dall' PA 2)
contro
AO 1 AO 1, (CZ)
(patrocinata dall' PA 1),
giudicando
ora sulla decisione dell'11 ottobre 2010 con cui il
Pretore ha respinto l'assistenza giudiziaria chiesta dall'attore il 21 ottobre
2005;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto il
ricorso del 22 ottobre 2010 presentato da AP 1 contro la decisione emessa l'11
ottobre 2010 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata dal ricorrente
il 25 ottobre 2010;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con petizione del 21 ottobre 2005 AP 1 (1944) ha chiesto al Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 6, il divorzio da AO 1 (1975). In esito allo
scioglimento del matrimonio egli ha postulato la liquidazione del regime dei
beni, ha proposto l'affidamento dei figli N__________ (nato il 15 aprile 1997)
e R__________ (nato il 23 luglio 1998) alla madre, prospettando il riparto a
metà delle prestazioni d'uscita accumulate dai coniugi durante il matrimonio.
Contestualmente alla petizione egli ha sollecitato il beneficio dell'assistenza
giudiziaria. Con risposta del 9 gennaio 2006 AO 1 ha aderito al principio del divorzio e all'affidamento dei figli, ma ha avversato ogni diritto di
visita paterno e ha contestato altri effetti del divorzio.
B. L'11
gennaio 2006 il Pretore ha deciso di trattare l'azione come divorzio su
richiesta comune con accordo parziale e ha invitato i coniugi a esprimersi
sulle conseguenze rimaste litigiose. AP 1 ha presentato il 23 gennaio 2006 un memoriale in cui ha rivendicato un contributo alimentare per sé e uno scalare per
Fatti
i figli, un importo indeterminato in liquidazione del regime dei beni e la metà
dell'avere previdenziale accumulato dal marito in costanza di matrimonio. Nel
suo allegato del 24 gennaio 2006 AP 1 ha rifiutato qualsiasi contributo alimentare per moglie e figli, come pure qualsiasi importo in liquidazione del
regime matrimoniale. Esperita l'istruttoria, al dibattimento finale del 22 settembre 2010 le conclusioni dei coniugi sono rimaste sostanzialmente invariate.
C. Con
sentenza dell'11 ottobre 2010 il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha statuito
sugli effetti accessori e ha posto le spese, con una tassa di giustizia di fr. 1000.–,
a carico dei coniugi in ragione di metà ciascuno, compensando le ripetibili. Contestualmente
egli ha ammesso AO 1 al beneficio dell'assistenza giudiziaria, mentre ha
respinto l'analoga richiesta presentata da AP 1.
D. Contro
il diniego dell'assistenza giudiziaria AP 1 è insorto a questa Camera il 22
ottobre 2010, postulando il beneficio richiesto. Il memoriale non ha formato,
per sua natura, oggetto di intimazione. Il 25 ottobre 2010 AP 1 ha postulato l'assistenza giudiziaria anche in appello.
Considerandi
in diritto: 1. Un rifiuto totale
o parziale dell'assistenza giudiziaria notificato entro
il 31 dicembre 2010 poteva essere impugnato con ricorso entro 15 giorni “all'autorità
di seconda istanza” (art. 35 cpv. 4 Lag del 3 giugno 2002), cioè all'autorità
gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123, del 22 maggio
2001, commento all'art. 35 in fine). Introdotto
tempestivamente, il memoriale in esame è pertanto ricevibile.
2.
L'art.
5.
cpv. 1 Lag lasciava valutare all'“autorità competente” se fosse il caso di
invitare l'altra parte in causa a esprimersi su una richiesta di assistenza
giudiziaria. Nella fattispecie tale ipotesi non appare proficua. Più opportuno
sarebbe interpellare il Cantone, giacché una lite sull'assistenza giudiziaria
oppone il richiedente alla pubblica autorità, non all'altra parte in causa, un
patrocinatore d'ufficio essendo chiamato ad assolvere una funzione pubblica
nell'ambito di un rapporto giuridico con lo Stato (RtiD I-2009 pag. 599 n. 2c
consid. 2). Resta il fatto che – nel Ticino almeno – lo Stato non poteva
contestare né il conferimento né il rifiuto né la revoca dell'assistenza
giudiziaria, totale o parziale che sia (art. 35 cpv. 1 Lag). Poteva solo
impugnare la successiva decisione con cui l'“autorità di concessione” tassava la nota professionale del patrocinatore (art. 36 cpv. 1 lett. c con riferimento all'art. 7 cpv. 1 Lag). Nelle circostanze
descritte conviene procedere senza indugio, dunque, all'emanazione del
giudizio.
3.
Il
Pretore ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria, non essendo
riuscito a fugare perplessità sulla reale condizione dell'attore. Egli
ha rilevato che “se da un lato non sono state reperite
le risorse finanziarie per determinare un alimento a favore della prole”, dall'altro
l'attore risulta condurre “azioni giudiziarie a margine delle quali ha prestato
ingenti somme a titolo di acconto” (inc. OA.2002.695: deposito di garanzie per fr.
12.
000.–; inc. OA.2003.766: deposito di garanzie
per fr. 28 000.– e fr. 1250.– in contanti;
inc. OA.2007.123: deposito di garanzie per fr. 100
000.
– e fr. 10 000.– in contanti; inc.
OA.2006.470: fr. 16 000.– in contanti). A
suo avviso, quand'anche si tratti di risorse anticipate da terzi, l'attore dispone
“se non altro delle credenziali per ottenere un prestito. Non si può quindi
escludere – e l'interessato neppure solleva obiezioni in proposito – che ciò
sia il caso anche per ottemperare agli oneri processuali e di patrocinio della
presente procedura”. Egli ha poi soggiunto che AP 1 “nell'agosto 2010 ha percepito fr. 16 600.– a titolo di arretrati di rendita
semplice di vecchiaia e completive per i figli. Non risulta che abbia mai riversato
questi soldi a beneficio dei figli. A queste condizioni sarebbe scioccante
riconoscere al marito il beneficio richiesto”.
4.
Il
ricorrente rimprovera al primo giudice di avere negato il requisito
dell'indigenza sebbene egli abbia un margine disponibile di appena fr. 271.–
mensili, tant'è che non gli è stato posto a carico alcun contributo alimentare
nemmeno per i figli. Egli ricorda di non disporre di sostanza e di essere
gravato di procedure esecutive per oltre fr. 6 000 000.–. E nella determinazione
dell'indigenza va tenuto conto solo delle risorse proprie ed eventualmente di
quelle che hanno persone obbligate a mantenerlo, ma non risorse di terzi
disposti a prestargli mezzi per far fronte al pagamento delle spese processuali
e dei costi di patrocinio. Egli afferma infine che dell'importo di fr. 16 600.– la metà spetta ai figli, onde, in ultima
analisi, la sua chiara indigenza.
5.
Per
quanto riguarda il requisito dell'indigenza, secondo l'art. 3 Lag del 3 giugno 2002 essa era data allorché il
richiedente non era in grado di provvedere con mezzi propri (reddito e
sostanza) alle spese legali e di procedura senza intaccare il fabbisogno suo
personale e quello della famiglia (DTF 128 I 232 consid. 2.5.1 con rinvii; RtiD
I-2004 pag. 33 consid. 2.2). Il che non si apprezzava solo con riferimento al minimo
esistenziale del diritto esecutivo, ma tenendo conto anche di tutte le circostanze
concrete, come la complessità della causa, l'eventuale urgenza con cui era chiamato
a intervenire il patrocinatore, l'ammontare degli anticipi chiesti dal
tribunale e gli impegni finanziari cui doveva far fronte il richiedente (DTF
135.
I 223 consid, 5.1; Rep. 1997 pag. 215). L'onere di rendere verosimile l'indigenza
incombeva anzitutto al richiedente medesimo (RtiD I-2007 pag. 709 n. 1c).
a) In
concreto già il Pretore ha accertato che il ricorrente non dispone di alcun apprezzabile
margine con cui finanziare i costi del processo e di patrocinio, tant'è che lo
ha esentato da contributi alimentari in favore dei figli. Come si è visto, egli
ha rilevato però che AP 1 aveva versato in contanti complessivi fr. 27 250.– a titolo di
anticipi per le spese giudiziarie presunte in varie cause e aveva depositato
garanzie per complessivi fr. 140
000.
–. Ora che per accertare l'indigenza di un
richiedente si tenga conto solo – per principio – delle risorse di lui e di
quelle delle persone obbligate a mantenerlo è vero (DTF 109 Ia 9 consid. 1; v.
anche DTF 127 I 206 consid. 3d). È vero altresì che in linea di conto non entrano
nemmeno, di regola, le risorse finanziarie di parenti cui l'interessato potrebbe
far capo a norma degli art. 328 e 329 CC (DTF 115 Ia 195 consid. 3a).
Sta
di fatto però che, secondo il Pretore, AP 1 “dispone delle credenziali per ottenere
un prestito”. E con tale argomentazione il ricorrente non si confronta. Anzi, egli
stesso ammette di aver potuto far fronte ai costi di patrocinio di altre procedure
“grazie all'aiuto di familiari e conoscenti” (interrogatorio formale del 19 febbraio
2008, risposta n. 15). Tale disponibilità di credito va considerata come elemento
immateriale della sostanza (I CCA, sentenza inc. 11.1998.85 del
29.
dicembre 1999, consid. 14 con richiamo), di modo che per rendere verosimile la
propria indigenza il ricorrente avrebbe dovuto quanto meno motivare come mai un
ulteriore credito non gli potrebbe più essere accordato per finanziare i costi
legali. Invano si cercherebbe nel ricorso una spiegazione qualsiasi.
b) Si
aggiunga che, come ha sottolineato il Pretore, il ricorrente ha ottenuto fr. 16 660.– a titolo di
arretrato della rendita AVS. Quand'anche metà della somma fosse costituita
dalla rendita completiva per i figli, all'interessato rimaneva pur sempre la
differenza di fr. 8300.– con cui finanziare i costi della procedura. Perché ciò
fosse impossibile egli non illustra. Se ne conclude che, sprovvisto di buon
diritto, il ricorso è destinato all'insuccesso.
6.
La
procedura in materia di assistenza giudiziaria è gratuita, salvo ipotesi di
temerarietà estranee al caso specifico (art. 4 cpv. 2 Lag). Non v'è ragione in
concreto di scostarsi da tale principio. Quanto alla richiesta di assistenza
giudiziaria in appello, essa non può entrare in linea di conto, dato che il
ricorso appariva fin dall'inizio senza alcuna possibilità di buon esito (art.
14.
cpv. 1 lett. a Lag).
7.
Relativamente ai rimedi giuridici esperibili
contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di dispositivi sull'assistenza giudiziaria
– di natura incidentale – segue quella dell'azione principale (art. 51 cpv. 1
lett. c LTF). Una sentenza di
divorzio è impugnabile con ricorso in materia civile senza riguardo a questioni
di valore, salvo ove litigiosa sia solo l'entità di contributi alimentari
(sentenza del Tribunale federale 5A_108/2007 dell'11 maggio 2007, consid.
1.2
con rinvio a
Messmer/Imboden,
Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurigo 1992, § 58 pag.
80). Tale eccezione è estranea alla fattispecie.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. La domanda
di assistenza giudiziaria è respinta.
4. Intimazione
all'
Comunicazione
a:
;
– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.
100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale
importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne
una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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