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Decisione

11.2010.122

Assistenza giudiziaria: indigenza

31 gennaio 2011Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i figli, un importo indeterminato in liquidazione del regime dei beni e la metà

dell'avere previdenziale accumulato dal marito in costanza di matrimonio. Nel

suo allegato del 24 gennaio 2006 AP 1 ha rifiutato qualsiasi contributo alimentare per moglie e figli, come pure qualsiasi importo in liquidazione del

regime matrimoniale. Esperita l'istruttoria, al dibattimento finale del 22 settembre 2010 le conclusioni dei coniugi sono rimaste sostanzialmente invariate.

C. Con

sentenza dell'11 ottobre 2010 il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha statuito

sugli effetti accessori e ha posto le spese, con una tassa di giustizia di fr. 1000.–,

a carico dei coniugi in ragione di metà ciascuno, compensando le ripetibili. Contestualmente

egli ha ammesso AO 1 al beneficio dell'assistenza giudiziaria, mentre ha

respinto l'analoga richiesta presentata da AP 1.

D. Contro

il diniego dell'assistenza giudiziaria AP 1 è insorto a questa Camera il 22

ottobre 2010, postulando il beneficio richiesto. Il memoriale non ha formato,

per sua natura, oggetto di intimazione. Il 25 ottobre 2010 AP 1 ha postulato l'assistenza giudiziaria anche in appello.

Considerandi

in diritto: 1. Un rifiuto totale

o parziale dell'assistenza giudiziaria notificato entro

il 31 dicembre 2010 poteva essere impugnato con ricorso entro 15 giorni “all'autorità

di seconda istanza” (art. 35 cpv. 4 Lag del 3 giugno 2002), cioè all'autorità

gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123, del 22 mag­gio

2001, commento all'art. 35 in fine). Introdotto

tempestivamente, il memoriale in esa­me è pertanto ricevibile.

2.

L'art.

5.

cpv. 1 Lag lasciava valutare all'“autorità competente” se fosse il caso di

invitare l'altra parte in causa a esprimersi su una richiesta di assistenza

giudiziaria. Nella fattispecie tale ipotesi non appare proficua. Più opportuno

sarebbe interpellare il Cantone, giacché una lite sull'assistenza giudiziaria

oppone il richiedente alla pubblica autorità, non all'altra parte in causa, un

patro­cinatore d'ufficio essendo chiamato ad assolvere una funzione pubblica

nell'ambito di un rapporto giuridico con lo Stato (RtiD I-2009 pag. 599 n. 2c

consid. 2). Resta il fatto che – nel Ticino almeno – lo Stato non poteva

contestare né il conferimento né il rifiuto né la revoca dell'assistenza

giudiziaria, totale o parziale che sia (art. 35 cpv. 1 Lag). Poteva solo

impugnare la successiva decisione con cui l'“autorità di concessione” tassava la nota professionale del patrocinatore (art. 36 cpv. 1 lett. c con riferimento all'art. 7 cpv. 1 Lag). Nelle circostanze

descritte conviene procedere senza indugio, dunque, all'emanazione del

giudizio.

3.

Il

Pretore ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria, non essendo

riuscito a fugare perplessità sulla reale condizione dell'attore. Egli

ha rilevato che “se da un lato non sono state reperite

le risorse finanziarie per determinare un alimento a favore della prole”, dall'altro

l'attore risulta condurre “azioni giudiziarie a margine delle quali ha prestato

ingenti somme a titolo di acconto” (inc. OA.2002.695: deposito di garanzie per fr.

12.

000.–; inc. OA.2003.766: deposito di garanzie

per fr. 28 000.– e fr. 1250.– in contanti;

inc. OA.2007.123: deposito di garanzie per fr. 100

000.

– e fr. 10 000.– in contanti; inc.

OA.2006.470: fr. 16 000.– in contanti). A

suo avviso, quand'anche si tratti di risorse anticipate da terzi, l'attore dispone

“se non altro delle credenziali per ottenere un prestito. Non si può quindi

escludere – e l'interessato neppure solleva obiezioni in proposito – che ciò

sia il caso anche per ottemperare agli oneri processuali e di patrocinio della

presente procedura”. Egli ha poi soggiunto che AP 1 “nell'agosto 2010 ha percepito fr. 16 600.– a titolo di arretrati di rendita

semplice di vecchiaia e completive per i figli. Non risulta che abbia mai riversato

questi soldi a beneficio dei figli. A queste condizioni sarebbe scioccante

riconoscere al marito il beneficio richiesto”.

4.

Il

ricorrente rimprovera al primo giudice di avere negato il requisito

dell'indigenza sebbene egli abbia un margine disponibile di appena fr. 271.–

mensili, tant'è che non gli è stato posto a carico alcun contributo alimentare

nemmeno per i figli. Egli ricorda di non disporre di sostanza e di essere

gravato di procedure esecutive per oltre fr. 6 000 000.–. E nella determinazione

dell'indigenza va tenuto conto solo delle risorse proprie ed eventualmente di

quelle che hanno persone obbligate a mantenerlo, ma non risorse di terzi

disposti a prestargli mezzi per far fronte al pagamento delle spese processuali

e dei costi di patrocinio. Egli afferma infine che dell'importo di fr. 16 600.– la metà spetta ai figli, onde, in ultima

analisi, la sua chiara indigenza.

5.

Per

quanto riguarda il requisito dell'indigenza, secondo l'art. 3 Lag del 3 giugno 2002 essa era data allorché il

richiedente non era in grado di provvedere con mezzi propri (reddito e

sostanza) alle spese legali e di procedura senza intaccare il fabbisogno suo

personale e quello della famiglia (DTF 128 I 232 consid. 2.5.1 con rinvii; RtiD

I-2004 pag. 33 consid. 2.2). Il che non si apprezzava solo con riferimento al minimo

esistenziale del diritto esecutivo, ma tenendo conto anche di tutte le circostanze

concrete, come la complessità della causa, l'eventuale urgenza con cui era chiamato

a intervenire il patrocinatore, l'ammontare degli anticipi chiesti dal

tribunale e gli impegni finanziari cui doveva far fronte il richiedente (DTF

135.

I 223 consid, 5.1; Rep. 1997 pag. 215). L'onere di rendere verosimile l'indigenza

incombeva anzitutto al richiedente medesimo (RtiD I-2007 pag. 709 n. 1c).

a) In

concreto già il Pretore ha accertato che il ricorrente non dispone di alcun apprezzabile

margine con cui finanziare i costi del processo e di patrocinio, tant'è che lo

ha esentato da contributi alimentari in favore dei figli. Come si è visto, egli

ha rilevato però che AP 1 aveva versato in contanti complessivi fr. 27 250.– a titolo di

anticipi per le spese giudiziarie presunte in varie cause e aveva depositato

garanzie per complessivi fr. 140

000.

–. Ora che per accertare l'indigenza di un

richiedente si tenga conto solo – per principio – delle risorse di lui e di

quelle delle persone obbligate a mantenerlo è vero (DTF 109 Ia 9 consid. 1; v.

anche DTF 127 I 206 consid. 3d). È vero altresì che in linea di conto non entrano

nemmeno, di regola, le risorse finanziarie di parenti cui l'interessato potrebbe

far capo a norma degli art. 328 e 329 CC (DTF 115 Ia 195 consid. 3a).

Sta

di fatto però che, secondo il Pretore, AP 1 “dispone delle credenziali per ottenere

un prestito”. E con tale argomentazione il ricorrente non si confronta. Anzi, egli

stesso ammette di aver potuto far fronte ai costi di patrocinio di altre procedure

“grazie all'aiuto di familiari e conoscenti” (interrogatorio formale del 19 febbraio

2008, risposta n. 15). Tale disponibilità di credito va considerata come elemento

immateriale della sostanza (I CCA, sentenza inc. 11.1998.85 del

29.

dicembre 1999, consid. 14 con richiamo), di modo che per rendere verosimile la

propria indigenza il ricorrente avrebbe dovuto quanto meno motivare come mai un

ulteriore credito non gli potrebbe più essere accordato per finanziare i costi

legali. Invano si cercherebbe nel ricorso una spiegazione qualsiasi.

b) Si

aggiunga che, come ha sottolineato il Pretore, il ricorrente ha ottenuto fr. 16 660.– a titolo di

arretrato della rendita AVS. Quand'anche metà della somma fosse costituita

dalla rendita completiva per i figli, all'interessato rimaneva pur sempre la

differenza di fr. 8300.– con cui finanziare i costi della procedura. Perché ciò

fosse impossibile egli non illustra. Se ne conclude che, sprovvisto di buon

diritto, il ricorso è destinato all'insuccesso.

6.

La

procedura in materia di assistenza giudiziaria è gratuita, salvo ipotesi di

temerarietà estranee al caso specifico (art. 4 cpv. 2 Lag). Non v'è ragione in

concreto di scostarsi da tale principio. Quanto alla richiesta di assistenza

giudiziaria in appello, essa non può entrare in linea di conto, dato che il

ricorso appariva fin dall'inizio senza alcuna possibilità di buon esito (art.

14.

cpv. 1 lett. a Lag).

7.

Relativamente ai rimedi giuridici esperibili

contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di dispositivi sull'assistenza giudiziaria

– di natura incidentale – segue quella dell'azione principale (art. 51 cpv. 1

lett. c LTF). Una sentenza di

divorzio è impugnabile con ricorso in materia civile senza riguardo a questioni

di valore, salvo ove litigiosa sia solo l'entità di contributi alimentari

(sentenza del Tribunale federale 5A_108/2007 dell'11 maggio 2007, consid.

1.2

con rinvio a

Mess­mer/Imboden,

Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurigo 1992, § 58 pag.

80). Tale eccezione è estranea alla fattispecie.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. Non si

riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. La domanda

di assistenza giudiziaria è respinta.

4. Intimazione

all'

Comunicazione

a:

;

– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.

100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale

importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne

una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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