11.2010.123
Interdizione per abuso di bevande spiritose
28 luglio 2011Italiano13 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
11.2010.123
Data decisione, Autorità:
28.07.2011, ICCA
Ricorso:
TF,5A_627/2011, 16.4.2012
Titolo:
Interdizione per abuso di bevande spiritose
INTERDETTO
art. 370 CC
Incarto n.
11.2010.123
Lugano
28 luglio
2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Celio
segretaria:
Rossi Tonelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. 168.2010
(interdizione) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali,
Autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del
18 maggio 2010 dalla
nei confronti di
RI 1
(patrocinato dall' PA 1 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 6 ottobre 2010 presentato da RI 1 contro la decisione emessa il
20 settembre 2010 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con decisione del 2 marzo 2010 la CO 1 ha istituito una curatela volontaria in favore di RI 1 (1937) e della moglie __________ (1940), nominando
come curatore l'PI 1. Il 1° luglio 2010 essa ha revocato tale misura, privando
provvisoriamente i coniugi dall'esercizio dei diritti civili (art. 386 CC) e
designando lo stesso PI 1 in qualità di rappresentante.
B. Nel
frattempo, il 18 maggio 2010, la Commissione tutoria regionale ha invitato l'Autorità
di vigilanza sulle tutele a pronunciare
l'interdizione di RI 1 e della moglie sulla base dell'art. 369 CC (infermità
o debolezza di mente), allegando a sostegno dell'istanza una relazione del
curatore in cui si segnalavano – tra l'altro – vari casi in cui il curatelato
aveva abusato di alcolici, al punto da dover essere ricoverato in ospedale.
C. L'Autorità
di vigilanza sulle tutele ha invitato il 7 giugno 2010 la Clinica __________ a
esaminare RI 1, verificandone l'eventuale infermità o debolezza di mente,
rispettivamente l'alcolismo, e la necessità di misure di protezione. Nel suo
referto del 15 luglio 2010 la specialista incaricata ha accertato che il
paziente “è affetto da una sindrome di dipendenza da alcol, attualmente in astinenza
ma in un ambiente protetto (ICD 10: F 21.1)”, ciò che gli impedisce di
provvedere in modo adeguato ai propri interessi dal punto di vista personale e
gestionale, richiedendo durevole protezione e assistenza. Sentito personalmente
il 2 settembre 2010, RI 1 ha contestato la necessità di una misura più incisiva
della curatela. Statuendo con decisione del 20 settembre 2010, l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha pronunciato l'interdizione “in base all'art. 370 CC”,
invitando la Commissione tutoria regionale a designare la persona del tutore.
Essa non ha prelevato tasse né spese.
D. Contro
la decisione appena citata RI 1 è insorto il 6 ottobre 2010 a questa Camera con un appello nel quale chiede che l'istanza di interdizione sia respinta.
L'appello non ha formato oggetto di intimazione, ma in una lettera del 16
ottobre 2010 __________, figlia dell'interdicendo, ha comunicato alla Camera di
condividere sostanzialmente la necessità di una tutela in favore del padre. Su
tale atto RI 1 ha potuto esprimersi.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni emanate dall'Autorità di vigilanza sulle tutele fino
al 31 dicembre 2010 erano impugnabili con appello entro venti giorni dalla
notifica (vecchio art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in
materia di tutele e curatele, dell'8 marzo 1999, cui rinviava anche l'art. 39
LAC). La procedura era quella ordinaria degli art. 307 segg. CPC ticinese, con
le particolarità dell'art. 424a CPC ticinese. Tempestivo, di per sé
l'appello in esame è dunque proponibile.
2.
L'Autorità
di vigilanza sulle tutele ha pronunciato l'interdizione fondandosi sul referto
15.
luglio 2010 della Clinica __________, dal quale risulta che RI 1 è affetto
da “sindrome di dipendenza da alcol” con prognosi sfavorevole dovuta alla
totale mancanza di autocritica e all'assoluta incapacità di rendersi conto della
malattia, ciò che induce l'interessato a rifuggire qualunque intervento
terapeutico, inducendolo finanche a condotte parasuicidali. Essa ha accertato altresì
che i ricoveri erano aumentati e sempre più ravvicinati, al punto da risultare
allarmanti. Per l'Autorità di vigilanza sulle tutele, di conseguenza, l'interdicendo
non è in grado di attendere ai propri interessi personali e gestionali, diventando
– in stato di impregnazione etilica – altamente pericoloso per sé e per terzi. Onde
la necessità di durevole protezione e assistenza, possibile solo mediante
l'istituzione di una tutela.
3.
Secondo
l'appellante la tutela è una misura sproporzionata, poiché un provvedimento del
genere deve legittimarsi in base alla situazione del momento in cui l'autorità
decide e non per il passato. Egli formula così “considerazioni relative ai suoi
progetti futuri da concretizzare prima dell'emanazione della sentenza relativa
al presente ricorso”. Sostiene di disporre di una discreta rete sociale, potendo
fare assegnamento sulla moglie, sulla figlia __________ (cui intende donare i suoi
beni immobili), sulla __________ (cui fa capo per i pasti di mezzogiorno, dal
lunedì al giovedì), su __________ (che conduce l'officina meccanica posta nella
loro abitazione) e su __________ (inquilino della loro casa). Per potenziare la
rete sociale lui e la moglie sono disposti a considerare l'intervento di uno
psicoterapeuta e del Servizio di aiuto domiciliare. L'appellante non nega di
consumare alcolici, ma sostiene che ciò gli giova a fini terapeutici, poiché “rallenta
il processo del pensiero”, procurandogli un certo sollievo. E siccome quando è
sobrio le sue capacità espressive e cognitive non sono compromesse, la
questione si esaurisce – a suo dire – nel trovare la misura che gli permetta di
gestire l'uso di alcol a scopo curativo. A suo parere, inoltre, nel
contenimento della rabbia e dell'aggressività che lo pervade nei momenti di consumo
eccessivo di alcolici la prognosi non può dirsi a priori negativa, avendo egli
dimostrato di saper chiedere aiuto. In definitiva egli reputa che la tutela non
gli procuri alcun beneficio, ma rischi di esasperare il suo problema di rabbia
e aggressività, aumentando finanche il consumo di alcol.
4.
I
presupposti per pronunciare un'interdizione sulla scorta dell'art. 370 CC sono
già stati riassunti dall'Autorità di vigilanza. Al riguardo basti rammentare
che l'abuso di “bevande spiritose” non consiste in ebrietà sporadiche o
occasionali, ma nella tendenza incontrollata a consumare quantità smodate di
alcolici, in uno stato di dipendenza cioè – analogo alla tossicomania – dal
quale l'interessato non sa o non può liberarsi con le sue sole forze (RDAT
I-1999 pag. 215 consid. 2; Langenegger in:
Basler Kommentar, ZGB I, 3ª
edizione, n. 5 ad art. 370). Quanto all'esigenza di durevole
assistenza o protezione, essa si identifica sostanzialmente con quella evocata
dall’art. 369 CC e si riferisce all'incapacità, per il pupillo, di
gestire adeguatamente la propria vita quotidiana (sentenza del Tribunale
federale 5A_805/2010 del 18 marzo 2011, consid. 3.3).
5.
Nella
fattispecie non è seriamente contestato che RI 1 abbia da anni problemi di dipendenza
alcolica. Ora, non fa dubbio che bere con moderazione e consapevolezza possa essere
un piacere e procurare finanche, in determinate circostanze, un certo sollievo.
Sta il fatto che in discussione non è il consumo di alcolici come tale, ma l'abuso,
giacché la quotidianità dell'appellante “è gestita totalmente dal consumo etilico”
(perizia, pag. 5 a metà). Al punto che tra il giugno del 2008 e il luglio del 2010
egli ha dovuto subire una decina di ricoveri coatti alla Clinica __________ per
“stato di grave impregnazione etilica” (perizia pag. 2 e 3). Problemi d'ordine
personale non possono tuttavia essere curati con l'abuso di alcolici, salvo
nuocere alla propria salute, provocare costi sociali elevati e mettere a
repentaglio la propria sicurezza, oltre che quella altrui. Quando poi
l'interessato non si rende conto di ciò e rifugge ogni terapia, occorre
proteggerlo da sé stesso (Riemer,
Grundriss des Vormundschaftsrechts, 2ª edizione, pag. 48 n. 13).
L'appellante
non revoca in dubbio, del resto, che la sua condotta esponga la salute a gravi
rischi né che in stato di “impregnazione etilica” egli possa diventare
altamente pericoloso per sé e per altri (perizia, pag. 2, 4, 5 e 6 ad 4.1). Anzi,
riconosce che proprio “la conseguenza dell'uso di alcol è la rabbia e l'aggressività”.
Dalla perizia risulta altresì che egli è incapace di autocritica e manca di
consapevolezza circa la serietà della situazione, tanto che a suo dire “l'uso
etilico è assolutamente sotto controllo e scevro da ogni interesse psichiatrico”,
mentre i reiterati e viepiù frequenti ricoveri ospedalieri sarebbero “l'esasperazione
di un normale uso di alcol e delle normali dinamiche familiari” (perizia, pag.
3). Per la specialista, poi, in apparenza RI 1 si mostra nel complesso disposto
a collaborare, ma all'atto pratico denota “scarsa adesione al progetto
terapeutico, per cui non assume con regolarità i farmaci prescritti (neanche
quelli per la cura dell'epilessia) e non si presenta ai controlli medici
(referto, pag. 4). Ciò ha indotto la medesima a formulare una prognosi
negativa. Ciò posto, l'appellante non può essere lasciato a sé medesimo: gli
occorrono cura, assistenza e protezione durevoli.
6.
Afferma
l'appellante che l'istituzione di una tutela lede i principi di proporzionalità,
sussidiarietà e complementarietà. Che una misura tutelare debba conformarsi ai
principi testé evocati è pacifico (Langenegger, op. cit., n. 29 segg. ad art. 369 CC; Deschenaux/ Steinauer, Personnes
physiques et tutelle, 4ª edizione,
pag. 340 n. 861). E un provvedimento è proporzionato se risulta idoneo a
perseguire lo scopo di protezione senza limitare la libertà dell'interessato più
di quanto sia indispensabile per il raggiungimento del fine. Una misura si
rivela sproporzionata non solo se risulta troppo incisiva, ma anche se è troppo
lieve per proteggere la persona da sé stessa e dagli altri (sentenza del Tribunale
federale 5C.74/2003 del 3 luglio 2003 consid. 4.2, in: FamPra.ch 2003 pag. 977
con riferimenti).
Nel caso
specifico già si è detto che RI 1 necessita di “durevole assistenza e protezione”.
Ciò esclude a priori un'inabilitazione (art. 395 CC), la quale mira solo accessoriamente
all'assistenza personale, essendo volta anzitutto a garantire una corretta amministrazione
del patrimonio. In caso di etilismo essa è
prospettabile, pertanto, solo qualora sia combinata con una privazione
della libertà a scopo di assistenza (art. 397a CC; RDAT I-1999 pag. 218
consid. 7). Né una tutela volontaria giusta l'art. 372 CC, meno incisiva di
quella coatta (Deschenaux/Steinauer,
op. cit., pag. 341 n. 869), entra in linea di conto, giacché l'appellante
medesimo rifiuta ogni forma di tutela (v. anche verbale del 2 settembre 2010). Circa
una curatela, di rappresentanza (art. 392 CC), di
amministrazione (art. 393) o volontaria (art. 394 CC), essa garantisce solo
un'assistenza limitata e – di regola – temporanea. In concreto solo una tutela poteva
entrare quindi in considerazione. L'ufficio del tutore consiste proprio nel
proteggere e assistere l'interdetto in tutti i suoi interessi personali; solo
il tutore dispone dei mezzi per mettere in opera una protezione
estesa del
soggetto, fino all'estrema misura di chiedere l'internamento in un istituto di
cura o di ordinare almeno un trattamento ambulatoriale (art. 406 cpv. 2 CC; sentenza
del Tribunale federale 5A_82/2011 dell'8 aprile 2011 consid. 3.1).
Per quel concerne la rete sociale cui RI 1 sostiene di poter
far capo, essa appare sostanzialmente illusoria. La moglie non è palesemente in
grado di contrastare le tendenze di lui, tanto meno ove si pensi che essa soffre
di “demenza non meglio specificata di grado lieve” da considerare “quale
deterioramento cognitivo conseguente”– una volta ancora – “all'abuso di alcol” (perizia
del Servizio psico-sociale di __________, del 29 settembre 2010). La figlia __________
condivide finanche la necessità di una tutela in favore del genitore, dichiarando
che l'appello è “l'ennesimo tentativo del padre di imbrogliare la matassa e
farla franca nuovamente” (lettera del 16 ottobre 2010 a questa Camera). Quanto a __________ e __________, essi hanno incoraggiato l'appellante a sottoporsi a un controllo
settimanale dell'alcolemia, ma sono anche coloro che lo aiutano a comperare
bevande alcoliche (doc. 10). In definitiva non si può ritenere perciò che
l'appellante sia accudito e assistito da familiari o terzi in modo tale da rendere
sproporzionata la misura adottata (cfr. RDAT
II-2000 pag. 5 consid. 7a; cfr. anche RDAT I-2003 pag. 186 consid. 7).
Per il
resto la disponibilità dell'appellante ad accettare controlli settimanali
dell'alcolemia e a iniziare una psicoterapia risulta una mera dichiarazione di
intenti. È vero che una misura tutelare non può giustificarsi solo guardando al
passato, ma deve legittimarsi in base alla situazione del momento in cui
l'autorità decide (RDAT I-2003 pag. 186 consid. 7, II-2003 pag. 174 consid. 7).
Se non che, nel caso in esame i trascorsi dell'appellante trovano puntuale
riscontro nel presente. Peggio: come risulta dal verbale del 30 novembre 2010
della Commissione tutoria regionale, nel sangue dell'appellante si riscontra
regolarmente ormai un tasso alcolemico del 4.5‰ (inc.
n. 11.2010.150). In condizioni siffatte l'interdizione non contrasta sicuramente con i principi di proporzionalità
e di sussidiarietà che governano il diritto tutorio. Infondato,
l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.
7.
Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). La
richiesta di assistenza giudiziaria formulata dall'appellante non può essere
accolta, dato che all'appello mancava sin dall'inizio ogni possibilità di buon
esito (art. 14 cpv. 1 lett. a vLag). Delle
condizioni economiche verosimilmente difficili in cui versa l'interessato si
tiene conto, in ogni modo, contenendo per quanto possibile la tassa di
giustizia. Non si pone inoltre problema di ripetibili,
l'appello non avendo formato oggetto di intimazione.
8.
Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza
sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi interdizione il
ricorso in materia civile è ammissibile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF) senza
riguardo a questioni di valore.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 300.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
350.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. La
richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.
4. Intimazione
a:
–
, ;
–
, .
Comunicazione
alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza
sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30
000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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