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Decisione

11.2010.123

Interdizione per abuso di bevande spiritose

28 luglio 2011Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Celio

segretaria:

Rossi Tonelli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n. 168.2010

(interdizione) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali,

Autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del

18 maggio 2010 dalla

nei confronti di

RI 1

(patrocinato dall' PA 1 );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto

l'appello del 6 ottobre 2010 presentato da RI 1 contro la decisione emessa il

20 settembre 2010 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;

2. Se

dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

3. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Con decisione del 2 marzo 2010 la CO 1 ha istituito una curatela volontaria in favore di RI 1 (1937) e della moglie __________ (1940), nominando

come curatore l'PI 1. Il 1° luglio 2010 essa ha revocato tale misura, privando

provvisoriamente i coniugi dall'esercizio dei diritti civili (art. 386 CC) e

designando lo stesso PI 1 in qualità di rappresentante.

B. Nel

frattempo, il 18 maggio 2010, la Commissione tutoria regionale ha invitato l'Autorità

di vigilanza sulle tutele a pronunciare

l'interdizione di RI 1 e della moglie sulla base dell'art. 369 CC (infermità

o debolezza di mente), allegando a sostegno dell'istanza una relazione del

curatore in cui si segnalavano – tra l'altro – vari casi in cui il curatelato

aveva abusato di alcolici, al punto da dover essere ricoverato in ospedale.

C. L'Autorità

di vigilanza sulle tutele ha invitato il 7 giugno 2010 la Clinica __________ a

esaminare RI 1, verificandone l'eventuale infermità o debolezza di mente,

rispettivamente l'alcolismo, e la necessità di misure di protezione. Nel suo

referto del 15 luglio 2010 la specialista incaricata ha accertato che il

paziente “è affetto da una sindrome di dipendenza da alcol, attualmente in astinenza

ma in un ambiente protetto (ICD 10: F 21.1)”, ciò che gli impedisce di

provvedere in modo adeguato ai propri interessi dal punto di vista personale e

gestionale, richiedendo durevole protezione e assistenza. Sentito personalmente

il 2 settembre 2010, RI 1 ha contestato la necessità di una misura più incisiva

della curatela. Statuendo con decisione del 20 settembre 2010, l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha pronunciato l'interdizione “in base all'art. 370 CC”,

invitando la Commissione tutoria regionale a designare la persona del tutore.

Essa non ha prelevato tasse né spese.

D. Contro

la decisione appena citata RI 1 è insorto il 6 ottobre 2010 a questa Camera con un appello nel quale chiede che l'istanza di interdizione sia respinta.

L'appello non ha formato oggetto di intimazione, ma in una lettera del 16

ottobre 2010 __________, figlia dell'interdicendo, ha comunicato alla Camera di

condividere sostanzialmente la necessità di una tutela in favore del padre. Su

tale atto RI 1 ha potuto espri­mersi.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni emanate dall'Autorità di vigilanza sulle tutele fino

al 31 dicembre 2010 erano impugnabili con appello entro venti giorni dalla

notifica (vecchio art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in

materia di tutele e curatele, dell'8 marzo 1999, cui rinviava anche l'art. 39

LAC). La procedura era quella ordinaria degli art. 307 segg. CPC ticinese, con

le particolarità dell'art. 424a CPC ticinese. Tempestivo, di per sé

l'appello in esame è dunque proponibile.

2.

L'Autorità

di vigilanza sulle tutele ha pronunciato l'interdizione fondandosi sul referto

15.

luglio 2010 della Clinica __________, dal quale risulta che RI 1 è affetto

da “sindrome di dipendenza da alcol” con prognosi sfavorevole dovuta alla

totale mancanza di autocritica e all'assoluta incapacità di rendersi conto della

malattia, ciò che induce l'interessato a rifuggire qualunque intervento

terapeutico, inducendolo finanche a condotte parasuicidali. Essa ha accertato altresì

che i ricoveri erano aumentati e sempre più ravvicinati, al punto da risultare

allarmanti. Per l'Autorità di vigilanza sulle tutele, di conseguenza, l'interdicendo

non è in grado di attendere ai propri interessi personali e gestionali, diventando

– in stato di impregnazione etilica – altamente pericoloso per sé e per terzi. Onde

la necessità di durevole protezione e assistenza, possibile solo mediante

l'istituzione di una tutela.

3.

Secondo

l'appellante la tutela è una misura sproporzionata, poiché un provvedimento del

genere deve legittimarsi in base alla situazione del momento in cui l'autorità

decide e non per il passato. Egli formula così “considerazioni relative ai suoi

progetti futuri da concretizzare prima dell'emanazione della sentenza relativa

al presente ricorso”. Sostiene di disporre di una discreta rete sociale, potendo

fare assegnamento sulla moglie, sulla figlia __________ (cui intende donare i suoi

beni immobili), sulla __________ (cui fa capo per i pasti di mezzogiorno, dal

lunedì al giovedì), su __________ (che conduce l'officina meccanica posta nella

loro abitazione) e su __________ (inquilino della loro casa). Per potenziare la

rete sociale lui e la moglie sono disposti a considerare l'intervento di uno

psicoterapeuta e del Servizio di aiuto domiciliare. L'appellante non nega di

consumare alcolici, ma sostiene che ciò gli giova a fini terapeutici, poiché “rallenta

il processo del pensiero”, procurandogli un certo sollievo. E siccome quando è

sobrio le sue capacità espressive e cognitive non sono compromesse, la

questione si esaurisce – a suo dire – nel trovare la misura che gli permetta di

gestire l'uso di alcol a scopo curativo. A suo parere, inoltre, nel

contenimento della rabbia e dell'aggressività che lo pervade nei momenti di consumo

eccessivo di alcolici la prognosi non può dirsi a priori negativa, avendo egli

dimostrato di saper chiedere aiuto. In definitiva egli reputa che la tutela non

gli procuri alcun beneficio, ma rischi di esasperare il suo problema di rabbia

e aggressività, aumentando finanche il consumo di alcol.

4.

I

presupposti per pronunciare un'interdizione sulla scorta dell'art. 370 CC sono

già stati riassunti dall'Autorità di vigilanza. Al riguardo basti rammentare

che l'abuso di “bevande spiritose” non consiste in ebrietà sporadiche o

occasionali, ma nella tendenza incontrollata a consumare quantità smodate di

alcolici, in uno stato di dipendenza cioè – analogo alla tossicomania – dal

quale l'interessato non sa o non può liberarsi con le sue sole forze (RDAT

I-1999 pag. 215 consid. 2; Langenegger in:

Basler Kom­mentar, ZGB I, 3ª

edizione, n. 5 ad art. 370). Quanto all'esigenza di durevole

assistenza o protezione, essa si identifica sostanzialmente con quella evocata

dall’art. 369 CC e si riferisce all'incapacità, per il pupillo, di

gestire adeguatamente la propria vita quotidiana (sentenza del Tribunale

federale 5A_805/2010 del 18 marzo 2011, consid. 3.3).

5.

Nella

fattispecie non è seriamente contestato che RI 1 abbia da anni problemi di dipendenza

alcolica. Ora, non fa dub­bio che bere con moderazione e consapevolezza possa essere

un piacere e procurare finanche, in determinate circostanze, un certo sollievo.

Sta il fatto che in discussione non è il consumo di alcolici come tale, ma l'abuso,

giacché la quotidianità dell'appellante “è gestita totalmente dal consumo etilico”

(perizia, pag. 5 a metà). Al punto che tra il giugno del 2008 e il luglio del 2010

egli ha dovuto subire una decina di ricoveri coatti alla Clinica __________ per

“stato di grave impregnazione etilica” (perizia pag. 2 e 3). Problemi d'ordine

personale non possono tuttavia essere curati con l'abuso di alcolici, salvo

nuocere alla propria salute, provocare costi sociali elevati e mettere a

repentaglio la propria sicurezza, oltre che quella altrui. Quando poi

l'interessato non si rende conto di ciò e rifugge ogni terapia, occorre

proteggerlo da sé stesso (Riemer,

Grund­riss des Vormund­schaftsrechts, 2ª edizione, pag. 48 n. 13).

L'appellante

non revoca in dubbio, del resto, che la sua condotta esponga la salute a gravi

rischi né che in stato di “impregnazione etilica” egli possa diventare

altamente pericoloso per sé e per altri (perizia, pag. 2, 4, 5 e 6 ad 4.1). Anzi,

riconosce che proprio “la conseguenza dell'uso di alcol è la rabbia e l'aggressività”.

Dalla perizia risulta altresì che egli è incapace di autocritica e manca di

consapevolezza circa la serietà della situazione, tanto che a suo dire “l'uso

etilico è assolutamente sotto controllo e scevro da ogni interesse psichiatrico”,

mentre i reiterati e viepiù frequenti ricoveri ospedalieri sarebbero “l'esasperazione

di un normale uso di alcol e delle normali dinamiche familiari” (perizia, pag.

3). Per la specialista, poi, in apparenza RI 1 si mostra nel complesso disposto

a collaborare, ma all'atto pratico denota “scarsa adesione al progetto

terapeutico, per cui non assume con regolarità i farmaci prescritti (neanche

quelli per la cura dell'epilessia) e non si presenta ai controlli medici

(referto, pag. 4). Ciò ha indotto la medesima a formulare una prognosi

negativa. Ciò posto, l'appellante non può essere lasciato a sé medesimo: gli

occorrono cura, assistenza e protezione durevoli.

6.

Afferma

l'appellante che l'istituzione di una tutela lede i principi di proporzionalità,

sussidiarietà e complementarietà. Che una misura tutelare debba conformarsi ai

principi testé evocati è pacifico (Langenegger, op. cit., n. 29 segg. ad art. 369 CC; Deschenaux/ Steinauer, Personnes

physiques et tutelle, 4ª edizione,

pag. 340 n. 861). E un provvedimento è proporzionato se risulta idoneo a

perseguire lo scopo di protezione senza limitare la libertà dell'interessato più

di quanto sia indispensabile per il raggiungimento del fine. Una misura si

rivela sproporzionata non solo se risulta troppo incisiva, ma anche se è troppo

lieve per proteggere la persona da sé stessa e dagli altri (sentenza del Tribunale

federale 5C.74/2003 del 3 luglio 2003 consid. 4.2, in: FamPra.ch 2003 pag. 977

con riferimenti).

Nel caso

specifico già si è detto che RI 1 necessita di “durevole assistenza e protezione”.

Ciò esclude a priori un'ina­bilitazione (art. 395 CC), la quale mira solo accessoriamente

all'assistenza personale, essendo volta anzitutto a garantire una corretta amministrazione

del patrimonio. In caso di etilismo essa è

prospettabile, pertanto, solo qualora sia combinata con una privazione

della libertà a scopo di assistenza (art. 397a CC; RDAT I-1999 pag. 218

consid. 7). Né una tutela volontaria giusta l'art. 372 CC, meno incisiva di

quella coatta (Desche­naux/Stei­nauer,

op. cit., pag. 341 n. 869), entra in linea di conto, giacché l'appellante

medesimo rifiuta ogni forma di tutela (v. anche verbale del 2 settembre 2010). Circa

una curatela, di rappresentanza (art. 392 CC), di

amministrazione (art. 393) o volontaria (art. 394 CC), essa garantisce solo

un'assistenza limitata e – di regola – temporanea. In concreto solo una tutela poteva

entrare quindi in considerazione. L'ufficio del tutore consiste proprio nel

proteggere e assistere l'interdetto in tutti i suoi interessi personali; solo

il tutore dispone dei mezzi per mettere in opera una protezione

estesa del

soggetto, fino all'estrema misura di chiedere l'internamento in un istituto di

cura o di ordinare almeno un trattamento ambulatoriale (art. 406 cpv. 2 CC; sentenza

del Tribunale federale 5A_82/2011 dell'8 aprile 2011 consid. 3.1).

Per quel concerne la rete sociale cui RI 1 sostiene di poter

far capo, essa appare sostanzialmente illusoria. La moglie non è palesemente in

grado di contrastare le tendenze di lui, tanto meno ove si pensi che essa soffre

di “demenza non meglio specificata di grado lieve” da considerare “quale

deterioramento cognitivo conseguente”– una volta ancora – “all'abuso di alcol” (perizia

del Servizio psico-sociale di __________, del 29 settembre 2010). La figlia __________

condivide finanche la necessità di una tutela in favore del genitore, dichiarando

che l'appello è “l'ennesimo tentativo del padre di imbrogliare la matassa e

farla franca nuovamente” (lettera del 16 ottobre 2010 a questa Camera). Quanto a __________ e __________, essi hanno incoraggiato l'appellante a sottoporsi a un controllo

settimanale dell'alcolemia, ma sono anche coloro che lo aiutano a comperare

bevande alcoliche (doc. 10). In definitiva non si può ritenere perciò che

l'appellante sia accudito e assistito da familiari o terzi in modo tale da rendere

sproporzionata la misura adottata (cfr. RDAT

II-2000 pag. 5 consid. 7a; cfr. anche RDAT I-2003 pag. 186 consid. 7).

Per il

resto la disponibilità dell'appellante ad accettare controlli settimanali

dell'alcolemia e a iniziare una psicoterapia risulta una mera dichiarazione di

intenti. È vero che una misura tutelare non può giustificarsi solo guardando al

passato, ma deve legittimarsi in base alla situazione del momento in cui

l'autorità decide (RDAT I-2003 pag. 186 consid. 7, II-2003 pag. 174 consid. 7).

Se non che, nel caso in esame i trascorsi dell'appellante trovano puntuale

riscontro nel presente. Peggio: come risulta dal verbale del 30 novembre 2010

della Commissione tutoria regionale, nel sangue dell'appellante si riscontra

regolarmente ormai un tasso alcolemico del 4.5‰ (inc.

n. 11.2010.150). In condizioni siffatte l'interdizione non contrasta sicuramente con i principi di proporzionalità

e di sussidiarietà che governano il diritto tutorio. Infondato,

l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.

7.

Gli

oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). La

richiesta di assistenza giudiziaria formulata dall'appellante non può essere

accolta, dato che all'appello mancava sin dall'inizio ogni possibilità di buon

esito (art. 14 cpv. 1 lett. a vLag). Delle

condizioni economiche verosimilmente difficili in cui versa l'interessato si

tiene conto, in ogni modo, contenendo per quanto possibile la tassa di

giustizia. Non si pone inoltre problema di ripetibili,

l'appello non avendo formato oggetto di intimazione.

8.

Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza

sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi interdizione il

ricorso in materia civile è ammissibile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF) senza

riguardo a questioni di valore.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 300.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

350.–

sono

posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. La

richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.

4. Intimazione

a:

, ;

, .

Comunicazione

alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza

sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30

000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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