11.2010.124
Servitù di passo veicolare: riscatto parziale o trasporto della medesima su un'altra parte del fondo serviente?
18 settembre 2013Italiano19 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2010.124
Lugano,
18 settembre 2013/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Jaques
segretaria:
F.
Bernasconi, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa OA.2003.79 (servitù
di passo veicolare) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa
con petizione del 25 giugno 2003 da
AP 2 e AP 1
(patrocinati dall'avv. PA
2)
contro
AO
1, e
AO
2
(patrocinati
dall'avv. PA 1),
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 18 novembre 2010 presentato
da AP 2 e AP 1 contro la sentenza
emessa
il 25 ottobre 2010 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 2 e AP 1 sono comproprietari,
un mezzo ciascuno, della particella n. 1178 RFD di __________ (926 m²). Il
fondo, edificato, dispone di un'ampia corte interna (subalterno h),
gravata di una servitù di passo
con ogni veicolo in favore delle contigue particelle n. 1176 (77 m²) e n. 1177
(106 m²), appartenenti ad AO 1, come pure della particella n. 1181 (3525 m²),
più a ovest, appartenente allo stesso AO 1 e a AO 2 in ragione di un mezzo
ciascuno. Dai loro immobili i proprietari dei fondi dominanti possono, attraversando
la citata corte del fondo serviente, raggiungere la particella n. 1175, gravata
anch'essa di una servitù di passo veicolare, e di lì, transitando sotto un portico,
immettersi sulla pubblica via.
B. Intenzionati a riattare il
loro stabile e a formare un certo numero di posteggi nella corte interna, il 24
giugno 2003 AP 2 e AP 1 hanno convenuto AO 1 e AO 2 davanti al Pretore della
giurisdizione di Mendrisio Sud per ottenere che la citata servitù di passo
veicolare in favore della particella n. 1176 fosse soppressa, mentre quella in
favore delle particelle n. 1177 e n. 1181 fosse limitata a una corsia di
scorrimento larga 3 m attraverso la corte, liberando dalla servitù la rimanente
superficie del subalterno h. Nella loro risposta del
2 ottobre 2003 AO 1 e AO 2
hanno proposto di respingere la petizione. Gli attori hanno replicato il 7 novembre
2003, ribadendo le loro domande. I convenuti hanno duplicato il 10 dicembre
2003, postulando una volta ancora il rigetto della petizione.
C. L'udienza preliminare si è
tenuta il 9 febbraio 2004 e l'istruttoria, nell'ambito della quale è stata
assunta una perizia, si è chiusa l'11 febbraio 2009. Al dibattimento le parti
hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel loro memoriale del 16 aprile
2009 AP 2 e AP 1 hanno chiesto di ridurre la superficie della particella n.
1178 (subalterno h) gravata della servitù di passo veicolare in favore
delle particelle n. 1176, 1177 e 1181 alla corsia di scorrimento prospettata
dal perito nel suo referto, liberando dalla servitù la rimanente superficie
della corte. Nel loro allegato conclusivo del 16 novembre 2009 i convenuti
hanno proposto una volta ancora di respingere l'azione. Statuendo con sentenza
del 25 ottobre 2010, il Pretore ha respinto la petizione. La tassa di giustizia
di fr. 6000.– e le spese sono state poste a carico degli attori in solido,
tenuti a rifondere ai convenuti, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 10 000.– per ripetibili.
D. Contro la sentenza appena
citata AP 2 e AP 1 sono insorti a questa Camera con un appello del 18 novembre
2010 nel quale chiedono che, ordinata una nuova perizia sui valori immobiliari
in gioco, la superficie della loro particella n. 1178 (subalterno h)
gravata della servitù di passo veicolare in favore delle particelle n. 1176,
1177 e 1181 sia ridotta alla corsia di scorrimento prospettata nella perizia
assunta dal Pretore, liberando dalla servitù la rimanente superficie della corte.
Nelle loro osservazioni del 29 dicembre 2010 AO 1 e AO 2 concludono per la
reiezione dell'appello.
in diritto: 1. La causa è stata
trattata con il rito ordinario degli art. 165 segg. CPC ticinese. Alla vecchia
procedura continuano a soggiacere anche in appello tutte le decisioni comunicate
dai Pretori fino al 31 dicembre 2010 (art. 405 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la sentenza impugnata è stata
intimata il 28 ottobre 2010 ed è stata notificata agli attori il 2 novembre
successivo. Introdotto entro venti giorni (art. 308 cpv. 1 CPC ticinese), il 18
novembre 2010, l'appello in esame è perciò tempestivo.
2. Il valore litigioso delle cause relative a servitù era, secondo l'art. 9 cpv. 3 CPC ticinese,
quello che il diritto reale limitato aveva per il fondo dominante o quello
della svalutazione causata al fondo serviente, se essa era maggiore (cfr. Poudret, Commentaire
de la loi
fédérale d'organisation judiciaire, Berna 1990, vol. I, pag. 284, n. 9.5
ad art. 36 con rinvii di giurisprudenza). Nel caso specifico il Pretore ha
fissato il valore litigioso in fr. 96 000.–
(sentenza impugnata, pag. 6), cifra che non appare inverosimile e che gli
appellanti reputano finanche troppo modesta (appello, pag. 14 in fondo). Sotto
questo profilo la soglia minima del valore appellabile è pertanto raggiunta
(art. 36 cpv. 1 vLOG).
3. Nella sentenza impugnata il
Pretore ha riepilogato anzitutto i criteri che presiedono alla cancellazione di
una servitù divenuta senza interesse per il fondo dominante (art. 736 cpv. 1
CC) e i principi che disciplinano l'interpretazione di una servitù prediale
nella sua estensione (art. 738 CC). Ciò premesso, egli ha ritenuto che in
complessi architettonici conosciuti come “cascine lombarde” la corte ha sempre
avuto funzioni non solo limitate al transito di veicoli, ma comprendenti anche finalità
rurali, la movimentazione di beni, il gioco dei bambini e “qualsiasi attività
che non comporta l'occupazione fissa dello spazio”. In tal senso – egli ha
continuato – l'utilità della servitù per i fondi dominanti “è praticamente
ancora uguale a quella che era al momento della sua costituzione nel 1948 e di
conseguenza le premesse per una ridefinizione dell'assetto, con la riduzione
dello spazio utilizzabile, non sono date”. Il che escludeva altresì – egli ha
soggiunto – un ipotetico riscatto della servitù in forza dell'art. 736 cpv. 2
CC.
Quanto a un eventuale trasporto
della servitù su un'altra parte del fondo serviente a norma dell'art. 742 cpv.
1 CC, il Pretore ne ha scartato gli estremi, rilevando che “per un'utilizzazione
conforme alle intenzioni delle parti al momento della costituzione della
servitù l'intera superficie della corte appare indispensabile”. Il primo giudice
non ha trascurato che la formazione di sei posteggi nella corte del fondo serviente
avrebbe costituito per gli attori un maggior valore immobiliare di fr. 96 000.–, ma ha reputato che ciò non giustifichi
una riduzione dell'area gravata della servitù di passo, gli attori avendo
comperato la particella n. 1178 nel 1997 ben sapendo che il subalterno h
è oggetto di un diritto reale limitato. Nessun peggioramento della posizione
del proprietario del fondo serviente essendo intervenuto dopo il 1948, il Pretore
ha così respinto la petizione.
4. Gli
appellanti instano preliminarmente perché questa Camera assuma una seconda
perizia “che abbia a rispondere nuovamente al quesito peritale di cui all'istanza
di data 13 febbraio 2008 di assunzione di prova suppletoria, con designazione
di nuovo perito”, respinta dal Pretore con ordinanza del 26 gennaio 2009 (appello,
pag. 2). Essi rimproverano all'esperto di essersi limitato a valutare il
deprezzamento della loro proprietà calcolando il costo di costruzione dei sei parcheggi
nella corte senza stimare il minor valore degli appartamenti progettati nel
caso in cui la corte non potesse essere occupata. E il pregiudizio economico sarebbe,
a loro avviso, molto più elevato di fr. 96 000.–.
La richiesta è di per sé proponibile
(art. 322 lett. b CPC ticinese), ma destinata all'insuccesso. Intanto perché il
perito ha confermato il suo punto di vista nella delucidazione scritta del 30
gennaio 2008, ribadendo che “l'incidenza economica della mancanza di posteggi
sulla proprietà AP 1 è quantificabile in circa fr. 16 000.– per ogni parcheggio” e che una valutazione
sulla base di criteri estranei al costo di formazione degli stalli (compreso il
costo di acquisto del terreno) “non risulterebbe accettabile, in quanto (...)
non obbiettiva” (pag. 2 in fondo). Il Pretore ha condiviso tale opinione
(ordinanza del 26 gennaio 2009, pag. 2). Gli appellanti non indicano quali
altri parametri di apprezzamento il perito avrebbe dovuto ponderare. Mal si
intravede dunque perché andrebbe designato un altro esperto. A parte ciò, accertare
il il maggior valore del fondo serviente nel caso in cui l'azione
fosse accolta è, come si vedrà oltre (consid. 8c), un dato ininfluente
ai fini del giudizio. Una nuova perizia non sarebbe dunque di
rilievo.
5. Dal profilo formale gli
appellanti censurano la decisione impugnata anche per carenza di motivazione,
sostenendo che il Pretore ha approfondito solo i presupposti dell'art. 736 cpv.
1 CC (servitù divenuta senza interesse per il fondo dominante), ma non ha esaminato
a sufficienza quelli dell'art. 736 cpv. 2 CC (riscatto) né quelli dell'art. 742
CC (trasporto). Ora, le esigenze di motivazione poste dall'art. 285 cpv. 2
lett. e CPC ticinese non eccedevano i requisiti minimi del diritto federale che
discendono dall'art. 29 cpv. 2 Cost. Il giudice non era tenuto quindi a determinarsi
su ogni singola allegazione delle parti. La motivazione poteva anche essere
breve e concisa. Essenziale è che la decisione permettesse di capire perché il
giudice avesse statuito in un modo piuttosto che in un altro, sicché
l'interessato potesse valutare con cognizione di causa se deferire il litigio
all'autorità superiore, la quale doveva – a sua volta – poter esercitare adeguatamente
il suo controllo giurisdizionale (DTF 134 I 88 consid. 4.1 con richiami).
Nella fattispecie il Pretore ha
spiegato con chiarezza, seppure sinteticamente, perché l'art. 736 cpv. 2 CC non
poteva entrare in linea di conto (sentenza impugnata, consid. 2.6).
All'inapplicabilità dell'art. 742 CC egli ha poi dedicato l'intero considerando
3 della decisione. Invocare una carenza di motivazione in circostanze del
genere non è serio, tanto meno ove si consideri che gli appellanti contestano
per 17 pagine la motivazione della sentenza impugnata, dimostrando con ciò di
avere compiutamente inteso per quali motivi la loro petizione sia stata
respinta. Al proposito l'appello manca di consistenza.
6. Nel merito gli appellanti si
dolgono in primo luogo che nella sentenza impugnata il Pretore ha descritto la
loro particella n. 1178 come intavolata nel registro fondiario di __________ (pag.
1, lett. A) anziché in quello di __________, lasciando credere inoltre che essa
sia gravata di una servitù di passo veicolare anche in favore della particella
n. 1175 (consid. 2 in principio) quando ciò non è vero. Si tratta di
recriminazioni inconcludenti. L'una perché l'errore di scritturazione è evidente,
l'intavolazione del fondo in comproprietà degli appellanti nel registro
fondiario di __________ essendo pacifica, e l'altra perché l'esistenza o l'inesistenza
di una servitù prediale dipende dall'iscrizione nel registro fondiario, notoria
a questa Camera (DTF 138 II 564 in alto con riferimenti), non da quanto sembra
evincersi o non evincersi dalla sentenza impugnata. Anche al riguardo l'appello
non merita quindi altra disamina.
7. Per quanto attiene al
merito come tale, gli appellanti fanno valere che l'onere gravante il loro
fondo è una mera servitù di passo veicolare e nient'altro, esercitata da sempre
su una striscia di terreno rettilinea larga non più di 3 m attraverso la corte,
checché argomenti il Pretore sui complessi architettonici conosciuti come
“cascine lombarde”. Anche in passato – essi adducono – chi intendeva usare la
corte per usi estranei al transito di carri ha regolarmente chiesto il
permesso. E a tutt'oggi per le necessità dei fondi dominanti la corsia di
scorrimento prospettata dal perito rimane
più che sufficiente. Se il proprietario della particella n. 1177 deve
manovrare sulla corte per accedere al suo fondo, ciò si deve a uno zoccolo di
cemento da lui stesso posto allo sbocco del proprio garage. Così com'è iscritta
nel registro fondiario – affermano gli appellanti – la servitù di passo grava
inutilmente l'intero subalterno h della loro particella, pregiudicando
in maniera grave i loro interessi (per almeno fr. 96 000.–), tanto che i proprietari di altri fondi dominanti hanno
accettato di modificare l'iscrizione nel registro fondiario. E qualora
l'esercizio di una servitù richieda solo una
parte del fondo serviente l'art. 742 cpv. 1 CC consente – a loro parere
– di trasportare l'onere “sopra un'altra parte non meno adatta per il fondo
dominante”. Il che si giustifica a maggior ragione in concreto, la riattazione
dello stabile sul fondo serviente esigendo la creazione di posteggi non
situabili altrove.
a) Nella
misura in cui sembrano pretendere che nel caso specifico la servitù di passo gravi
da sempre una striscia di terreno larga non più di 3 m e non l'intero subalterno h della particella n. 1178,
gli appellanti non possono trovare ascolto. L'iscrizione di una servitù
nel registro fondiario fa fede circa l'estensione del diritto reale limitato
(art. 738 cpv. 1 CC) e se è chiara non concede interpretazioni (DTF 130 III 556
consid. 3.1; sentenza del Tribunale federale 5A_117/2013 del 9 luglio
2013, consid. 3.1 con altri richiami). Nel registro fondiario di __________ la
servitù gravante la particella n. 1178 è
iscritta
univocamente a carico dell'intero subalterno h. Dai documenti
giustificativi (nella rubrica “Ispezione RF”) non risulta, per altro, che nel
febbraio del 1948 si intendesse iscrivere la servitù su un'area più ristretta
(anzi, si indicava come fondo serviente proprio il “numero di mappa 1178 h”).
E gli appellanti non contestano di essere stati a conoscenza di tale iscrizione
fin dall'acquisto del fondo, nell'agosto del 1997. Non possono quindi rimettere
in causa l'estensione della servitù.
b) Secondo
l'art. 742 cpv. 1 CC – come si è accennato – qualora l'uso di una servitù
richieda solo una parte del fondo, il proprietario che giustifica un interesse
può chiedere il trasporto del diritto a sue spese sopra un'altra parte “non
meno adatta per il fondo dominante”. In tal caso la servitù va esercitata
altrove, foss'anche su un'altra porzione del fondo serviente (Petitpierre in: Basler Kommentar, ZGB
II, 3ª edizione, n. 5 ad art. 742 con richiamo). Nella fattispecie gli attori
non chiedono nulla di simile. Essi non postulano lo spostamento della servitù
su un altro subalterno del loro fondo o anche solo su un'altra parte di tale subalterno.
Sollecitano un restringimento del passo, ovvero una riduzione della superficie
gravata dalla servitù. Il tracciato continuerebbe a correre sulla stessa
identica superficie di terreno, ma delimitato in larghezza. Ciò non rientra
nelle previsioni dell'art. 742 cpv. 1 CC.
Si
aggiunga che il trasporto di servitù evocato dall'art. 742 cpv. 1 CC deve
lasciare il diritto reale limitato sostanzialmente intatto (anche per quanto
riguarda il valore: Steinauer, Les
droits réels, vol. II, 4ª edizione, pag. 458 n. 2309e con rinvio). Può causare
qualche svantaggio al beneficiario, purché si tratti di inconvenienti minori
(Rep. 1998 pag. 202 consid. 7). A prescindere dal fatto che, nel caso specifico,
riducendo la larghezza del passo il titolare
della particella n. 1177 incontrerebbe verosimili difficoltà
nell'accedere al proprio
garage
(appello, pag. 12 in alto), un conto è transitare su
un'area
di 294 m² (la superficie del noto subalterno h) che consente eventuali
manovre, possibilità di incrocio e inversioni di marcia, e un altro è passare
su una striscia di terreno la cui estensione è di circa un terzo (come quella tracciata
dal perito nel referto del 2 aprile 2007, pag. 6). Non può dirsi certo che la
servitù rimanga sostanzialmente intatta. Che altri beneficiari della servitù
abbiano consentito a un ridimensionamento dei loro diritti poco importa. L'art.
742 cpv. 1 CC non pertiene alla fattispecie.
8. In subordine gli appellanti
adducono che, non si potesse far capo in concreto l'art. 742 cpv. 1 CC, sarebbe
applicabile l'art. 736 cpv. 2 CC, in virtù del quale se per il fondo dominante
vi è ancora un interesse, ma di lieve importanza in confronto alla gravità
dell'onere, una servitù può essere riscattata o ridotta mediante indennità. Essi
ribadiscono che il mantenimento del passo veicolare su tutto il subalterno h
della loro particella è un onere sproporzionato rispetto alle esigenze dei
fondi dominanti, l'esercizio della servitù richiedendo solo di una striscia di
terreno, mentre l'impossibilità di creare posteggi nella corte interna deprezza
la loro proprietà di almeno fr. 96 000.–. Respingere
la loro azione creerebbe inoltre un precedente anche per le altre corti interne
del luogo, che i proprietari non potrebbero adibire a posteggio.
a) Il
Pretore ha escluso l'applicabilità dell'art. 736 cpv. 2 CC nel caso in
rassegna, sottolineando come l'interesse al mantenimento della servitù per i
beneficiari sia “tutt'altro che marginale”, quando “per il proprietario del fondo
serviente l'esercizio del diritto di passo non ha comportato nessun aggravio”
(sentenza impugnata, consid. 2.6). Ora, l'art. 736 cpv. 2 CC presuppone che,
dopo la sua costituzione, la servitù abbia perduto interesse per il proprietario
del fondo dominante o sia divenuta sproporzionatamente gravosa per il proprietario
del fondo serviente, al punto da non giustificarsi la sua conservazione (RtiD
II-2011 pag. 703 consid. 4 con riferimenti). Ciò implica
una ponderazione d'interessi fondata sul principio per cui una servitù non può
essere mantenuta per uno scopo diverso da quello per cui è stata costituita
(identità della servitù). Un riscatto parziale – come ad esempio la riduzione
di un passaggio eccessivamente largo – è possibile (DTF 113 II
154 consid. 6; SJ 1994 pag. 78 in alto), ma non è destinato a correggere
una sproporzione iniziale tra l'onere imposto al proprietario del fondo serviente
e il vantaggio che deriva al proprietario del fondo dominante se non è
intervenuto alcun cambiamento, l'assetto di una servitù non potendo essere
rimesso in discussione in ogni momento (Rep. 1998 pag. 201 consid. 6 citato da Steinauer, op. cit., pag. 458 n. 2309b).
b) Nel caso specifico non consta – né gli appellanti pretendono – che il
passo veicolare sul subalterno h della particella n. 1178 abbia
perduto interesse per i proprietari dei fondi dominanti, i quali lo usavano nel
1948 come lo usano oggi per raggiungere dai loro immobili la pubblica via. Del
resto, contrariamente all'opinione del Pretore, non risulta che in origine la
servitù comprendesse, oltre al diritto di transito attraverso la corte, la
movimentazione di beni, il gioco dei bambini e “qualsiasi attività che non
comporta l'occupazione fissa dello spazio”. Nelle circostanze illustrate rimane da esaminare se la servitù sia divenuta
sproporzionatamente gravosa per il proprietario del fondo serviente, tanto da
giustificare un parziale riscatto. Che in seguito a un mutamento di situazione
sia intervenuto un aggravio ancora non basta, in effetti, per giustificare un
riscatto parziale della servitù a norma dell'art. 736 cpv. 2 CC. A tal fine
occorre che il fondo serviente non possa più essere adoperato conformemente
alla sua destinazione in modo razionale (Steinauer,
op. cit., pag. 387 n. 2275a con rimandi; Rodondi,
L'extinction des servitudes de par la loi, Losanna 1990, pag. 133).
c) Gli
appellanti sembrano intravedere un simile pregiudizio nel fatto che senza la
formazione di posteggi – divenuti obbligatori per nuovi alloggi dopo l'adozione
del piano regolatore comunale (art. 26 cpv. 1 NAPR) – la proprietà da loro
riattata perderebbe almeno fr. 96 000.– rispetto al valore di mercato. L'argomentazione non ha pertinenza.
Il criterio determinante per giudicare se si giustifichi il riscatto (parziale)
di una servitù non è quello di sapere quale sarebbe il maggior valore del fondo
serviente se l'azione fosse accolta (onde l'inutilità di assumere altre perizie
in appello), ma quello di appurare se l'esercizio della servitù impedisca uno
sfruttamento razionale del fondo conforme alla sua destinazione. Gli appellanti
non rendono verosimile che la servitù gravante il loro subalterno h
sia di sproporzionato intralcio all'investimento da loro previsto sulla particella
n. 1178. Non fa dubbio che la creazione di posteggi nella corte consentirebbe
uno sfruttamento ottimale del fondo serviente, ma chi acquista un terreno gravato
di una servitù non può pretendere di rimettere in discussione l'assetto dell'onere
solo perché trova modo di migliorare il rendimento dell'immobile. A tal fine
deve dimostrare – come detto – che la servitù ha perduto interesse per
il fondo dominante o sia divenuta sproporzionatamente gravosa per il suo fondo.
In concreto gli appellanti non rendono verosimile che sia
impossibile o che abbia un costo sproporzionato
creare parcheggi interni sulla particella n. 1178. Che l'attuale decisione
costituisca un precedente per l'uso di altre corti del luogo poco giova, ogni caso dovendo essere esaminato alla luce della sua
specificità. Ne segue che, seppure per ragioni diverse da quelle
enunciate dal Pretore, la sentenza impugnata resiste alla critica anche su
questo punto.
9. Gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese).
Fatti
I convenuti, che hanno presentato osservazioni all'appello per il tramite di
un legale, hanno diritto a un'equa indennità per ripetibili.
Considerandi
10.
Quanto ai rimedi giuridici
esperibili sul piano federale contro il pronunciato odierno (art. 112 cpv. 1
lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra,
consid. 2).
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri processuali, consistenti
in:
a) tassa di giustizia fr.
3000.–
b) spese fr.
50.–
fr.
3050.–
sono
posti solidalmente a carico degli appellanti, che rifonderanno ai convenuti,
sempre con vincolo di solidarietà, fr. 4000.– complessivi per ripetibili.
3. Notificazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).