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Decisione

11.2010.126

Revoca della curatela e contestazione della persona del curatore

30 dicembre 2011Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Celio

segretaria:

Baggi Fiala, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n. 31.2007/R.41.2010

(revoca di curatela volontaria) della Divisione degli interni, Sezione degli

enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

RI 1

alla

Commissione tutoria

regionale 8, Pregassona

e al curatore

avv. PI 1, ;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto l'“appello”

del 27 settembre 2010 presentato da RI 1 contro la decisione emessa il 15 settembre

2010 dalla Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele;

2. Se

dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

3. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Il 24 novembre 2006 RI 1 (1953), reduce da un grave incidente

stradale occorsogli nel luglio di quell'anno, ha chiesto alla Commissione

tutoria regionale 8 l'istituzione di una curatela volontaria. Il 17 gennaio 2007

la Commissione tutoria regionale 8 ha accolto la richiesta e ha designato in

qualità di curatore __________. Il 12 ottobre 2009 questi ha chiesto di essere

sollevato dall'incarico per il 31 dicembre successivo. Convocato dalla

Commissione tutoria regionale, RI 1 si è visto prospettare l'11 dicembre 2009

come curatore l'PI 1, ma il 18 dicembre 2009 ha contestato tale proposta. Con decisione del 3 dicembre 2009, intimata il 31 dicembre successivo, la Commissione

tutoria regionale ha esonerato __________ dall'incarico, sostituendolo con l'PI

1. L'11 gennaio 2010 RI 1 ha dichiarato di opporsi alla scelta del curatore.

Non intendendo accogliere la richiesta, il 14 gennaio 2010 la Commissione tutoria regionale ha trasmesso il caso all'Autorità

di vigilanza sulle tutele.

B. RI 1 ha postulato il 18

gennaio 2010 e ribadito il 1° febbraio successivo la revoca della misura

tutelare. L'PI 1 ha chiesto da parte sua, il 16 marzo 2010, di essere esonerato

dall'incarico. Su richiesta della Commissione tutoria regionale il curatelato

ha poi presentato una relazione dello psichiatra __________. Con decisione del

1° aprile 2010, intimata il 15 aprile successivo, la Commissione tutoria

regionale ha revocato la curatela volontaria, ha riconosciuto al curatore

un'indennità di fr. 515.65 (da anticipare dal Comune di

domicilio e posta a carico del curatelato) e ha dato scarico al legale dal

mandato, rinunciando ad approvare il rendiconto della sua gestione.

C. RI 1

è insorto il 19 aprile 2010 all'Autorità di vigilanza sulle tutele perché la

mercede del curatore fosse annullata o posta a carico della Commissione tutoria

regionale per “grossolani errori di procedura” e perché gli fosse versato un

risarcimento di fr. 5000.– “per i costi e le spese sostenute” e “per i

brutti problemi psicologici e torti morali provocati”. Nelle sue osservazioni del

22 aprile 2010 l'PI 1 ha ribadito la correttezza del proprio operato. La

Commissione tutoria regionale ha comunicato il 23 aprile 2010, di rinunciare a

osservazioni, confermandosi nella decisione presa. Statuendo il 15 settembre 2010, l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha respinto il ricorso e ha dichiarato priva d'oggetto la

procedura di opposizione alla designazione del curatore. Essa non ha prelevato tasse

né spese.

D. Il

27 settembre 2010 RI 1 si è rivolto all'Autorità di vigilanza sulle tutele, chiedendo

di “rivedere un poco con onestà e coscienza la vostra decisione e/o sentenza

finale”. Interpellato dall'Autorità di vigilanza sulle tutele, RI 1 ha comunicato il 7 ottobre 2010 che il memoriale andava considerato come appello contro la decisione

del 15 settembre 2010, ha addotto ulteriori motivazioni a sostegno del ricorso e

ha instato per il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Il 9 novembre 2010 l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha trasmesso gli atti a questa Camera. Il memoriale non ha

formato oggetto di intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. Le

decisioni emanate dall'Autorità di vigilanza sulle tutele fino al 31 dicembre

2010.

erano impugnabili con appello entro venti giorni dalla notifica (vecchio art.

48.

della legge sull'organizzazione e la

procedura in materia di tutele e curatele, del­l'8 marzo 1999, cui

rinvia anche l'art. 39 LAC). La procedura era quella ordinaria degli art. 307

segg. CPC ticinese, con le particolarità – per analogia – dell'art. 424a CPC

ticinese (RDAT II-2003 pag. 51 consid. 1). In concreto la decisione

dell'Autorità di vigilanza è stata notificata a RI 1 il 16 settembre 2010. Il

termine d'impugnazione è cominciato a decorrere così il 17 settembre 2010 ed è

scaduto il 6 ottobre successivo. Pervenuto all'Autorità di vigilanza sulle

tutele il 27 settembre 2010, il memoriale in esa­me è quindi tempestivo. Irricevibili

sono invece le motivazioni aggiuntive formulate da RI 1 nel complemento del 7 ottobre

2010, introdotto dopo la scadenza del termine d'impugnazione.

2.

L'appellante

chiede di sentire __________ “in merito alle particolari modalità e altro delle

quali sono stato oggetto dalla maledetta riunione di inizio dicembre 2009”. La richiesta è di per sé ammissibile (art. 424a cpv. 2 CPC

ticinese), ma – come si vedrà in appresso – non porterebbe con ogni

verosimiglianza elementi utili ai fini del giudizio. Parimenti ricevibili,

ancorché senza rilievo ai fini dl giudizio, sono i documenti acclusi al

memoriale del 7 ottobre 2010.

3.

L'art.

309.

cpv. 1 lett. d CPC ticinese prevedeva che un atto d'appello dovesse contenere,

sotto pena la nullità (cpv. 5), “la dichiarazione di appellare con

l'indicazione precisa dei punti della sentenza impugnata che si intendono

contestare. Nella fattispecie è dubbio che il memoriale del 27 settembre 2010

denoti una reale volontà di ricorrere, l'interessato medesimo riconoscendo nel medesimo

– diretto originariamente all'Autorità di vigilanza sulle tutele – che “purtroppo

perderei solo tanto altro tempo e altro se facessi ricorso al Tribunale

d'appello”. Comunque sia, si volesse da ciò prescindere, l'esito dell'impugnazione

non muterebbe per le ragioni in appresso.

4.

Nella

fattispecie RI 1 si è rivolto all'Autorità di vigilanza sulle tutele – come

detto – perché la mercede del curatore fosse annullata o posta a carico della

Commissione tutoria regionale per “grossolani errori di procedura” e perché gli

fosse versato un risarcimento di fr. 5000.– “per i costi e le spese

sostenute” e “per i brutti problemi psicologici e torti morali provocati”.

L'Autorità di vigilanza sulle tutele ha respinto il ricorso e ha dichiarato

priva d'oggetto la procedura di opposizione alla designazione del curatore.

Nell'appello del 27 settembre 2010 RI 1 non si confronta minimamente con la

decisione impugnata. Inveisce contro la Commissione tutoria regionale (“ha

sbagliato e mi ha fatto perdere tempo e denaro”), accusandola di avere affidato

“l'ennesima curatela facile” all'PI 1 e di avergli fatto sopportare “brutti

tristi e dolorosi momenti”, rimprovera all'Autorità di vigilanza sulle tutele

di alimentare eccessi di burocrazia, ma sul

merito dei motivi esposti nella decisione del 15 settembre 2010 non spende

una parola. Ora, l'art. 309 cpv. 2 lett. f CPC ticinese precisava che un appello

dovesse contenere “i motivi di fatto e di diritto” sui quali si fondava per

contestare la decisione impugnata. Sprovvisto di adeguata motivazione, in

concreto l'appello va pertanto dichiarato irricevibile.

5.

Si

aggiunga che nel caso specifico la carenza di requisiti formali ravvisata

nell'appello non si limita al difetto di motivazione. Nel memoriale invero RI 1

chiedeva all'Autorità di vigilanza sulle tutele di “rivedere un poco con onestà

e coscienza” la decisione del 15 settembre 2010, ma per finire egli non formulava

alcuna richiesta di giudizio. L'allegato si esauriva in recriminazioni, lasciando

all'Autorità medesima il compito di valutare se e in che misura la decisione

impugnata andasse riformata. Ora, un appellante non poteva rimettersi all'apprezzamento

della Camera per quanto riguardava le conclusioni che andavano tratte dal suo rimedio

giuridico. Doveva indicare con un minimo di comprensibilità quali fossero le

modifiche da lui postulate (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC ticinese). Anche sotto

questo profilo l'appello va dunque dichiarato irricevibile e sfugge a ogni

disamina.

6.

Gli

oneri del pronunciato odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC

ticinese), ma nel caso precipuo si giustifica di rinunciare a ogni prelievo

(art. 148 cpv. 2 CPC ticinese), RI 1 essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche

e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore. Non si pone invece problema

di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato per osservazioni. Quanto

alla richiesta di assistenza giudiziaria, per tacere del fatto che l'appello appariva senza possibilità di successo

fin dall'inizio (art. 14 cpv. 1 lett. a vLag), la

rinuncia alla riscossione di spese giudiziarie rende la domanda senza oggetto.

7.

Relativamente

ai rimedi giuridici esperibili contro la presente

sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d

LTF), le decisioni riguardanti l'istituzione di una

curatela – e la revoca della medesima – sono impugnabili con ricorso in materia

civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF) senza

riguardo a questioni di valore.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC

ticinese,

pronuncia: 1. L'appello

è irricevibile.

2. Non si

riscuotono tasse né spese.

3. La

richiesta di assistenza giudiziaria è dichiarata senza oggetto.

4. Intimazione

a:

– ;

;

, .

Comunicazione

alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza

sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se

la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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