11.2010.127
Stralcio dell'appello dai ruoli per desistenza
7 dicembre 2010Italiano4 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2010.127
Data decisione, Autorità:
07.12.2010, ICCA
Titolo:
Stralcio dell'appello dai ruoli per desistenza
DESISTENZA
art. 352 cpv. 1 CPC-TI
art. 352 cpv. 2 CPC-TI
Incarto n.
11.2010.127
Lugano
7 dicembre
2010/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2010.621 (successione
estera: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione
1, promossa con istanza del 26 aprile 2010 da
AP 1 (patrocinata dall'avv.
PA 2 )
contro
AO 1
(patrocinato dagli avvocati PA 1 )
per ottenere il blocco di conti facenti
capo al convenuto presso
PI 2, ,
succursale di __________, e
PI 1, e ,
succursale di __________
in relazione
a beni dell'eredità lasciata da
__________
(1920-2010), già in __________,
premesso
che il 26 aprile 2010 l'organizzazione per la raccolta di fondi AP 1 si è rivolta
al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, chiedendogli di ordinare alle succursali
di __________ dell'PI 2 e di PI 1, sotto comminatoria dell'art. 292 CP, il
blocco di ogni relazione facente capo alla defunta __________ o a AO 1 (a condizione
che i beni provenissero dalla disponibilità della de cuius), sostenendo
che su quelle relazioni si trovano beni dell'eredità;
ricordato
che con decreto cautelare del 17 aprile 2010 emesso senza contraddittorio il
Pretore ha ordinato il provvedimento richiesto, salvo revocarlo dopo il contraddittorio
con decreto cautelare del 27 ottobre 2010 e porre
la tassa di giustizia di fr. 2000.– a carico dell'istante, tenuta a
rifondere al convenuto fr. 20 000.– per ripetibili;
preso
atto che contro il decreto del 27 ottobre 2010 l'organizzazione AP 1 è insorta il 5 novembre 2010 a questa Camera per ottenere l'accoglimento
della propria istanza cautelare e la riforma del giudizio impugnato, nel senso
di vedere ripristinato il blocco bancario;
rammentato
che con decreto dell'11 novembre 2010 il presidente di questa Camera ha accolto
la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello;
appurato
che nelle sue osservazioni del 26 novembre 2010 AO 1 ha proposto di respingere l'appello;
accertato
Considerandi
che con lettera del 3 dicembre 2010 l'organizzazione AP 1 comunica ora di avere
raggiunto un accordo con AO 1 e chiede, consenziente quest'ultimo, di
stralciare l'appello dai ruoli, ponendo le spese a carico di chi le ha
anticipate e compensando le ripetibili (“la revoca dei blocchi cautelari
diviene pertanto definitiva”);
stabilito
che non v'è ragione di scostarsi da quanto le parti hanno consensualmente e
liberamente pattuito, fermo restando che la tassa di giustizia va ridotta in
via equitativa, dovendosi tenere conto sia della buona volontà dimostrata dai
contendenti sia del fatto che il processo termina senza un giudizio finale
(art. 21 LTG per analogia);
in applicazione dell'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
decreta: 1. Si
prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per
desistenza.
2.
Gli oneri
processuali, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 150.–
b)
spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono
posti a carico dell'appellante, compensate le ripetibili.
3.
Intimazione
a:
–
;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.
100.
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster