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Decisione

11.2010.127

Stralcio dell'appello dai ruoli per desistenza

7 dicembre 2010Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2010.621 (successione

estera: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione

1, promossa con istanza del 26 aprile 2010 da

AP 1 (patrocinata dall'avv.

PA 2 )

contro

AO 1

(patrocinato dagli avvocati PA 1 )

per ottenere il blocco di conti facenti

capo al convenuto presso

PI 2, ,

succursale di __________, e

PI 1, e ,

succursale di __________

in relazione

a beni dell'eredità lasciata da

__________

(1920-2010), già in __________,

premesso

che il 26 aprile 2010 l'organizzazione per la raccolta di fondi AP 1 si è rivolta

al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, chiedendogli di ordinare alle succursali

di __________ dell'PI 2 e di PI 1, sotto comminatoria dell'art. 292 CP, il

blocco di ogni relazione facente capo alla defunta __________ o a AO 1 (a condizione

che i beni provenissero dalla disponibilità della de cuius), sostenendo

che su quelle relazioni si trovano beni dell'eredità;

ricordato

che con decreto cautelare del 17 aprile 2010 emesso senza contraddittorio il

Pretore ha ordinato il provvedimento richiesto, salvo revocarlo dopo il contraddittorio

con decreto cautelare del 27 ottobre 2010 e porre

la tassa di giustizia di fr. 2000.– a carico dell'istante, tenuta a

rifondere al convenuto fr. 20 000.– per ripetibili;

preso

atto che contro il decreto del 27 ottobre 2010 l'organizzazione AP 1 è insorta il 5 novembre 2010 a questa Camera per ottenere l'accoglimento

della propria istanza cautelare e la riforma del giudizio impugnato, nel senso

di vedere ripristinato il blocco bancario;

rammentato

che con decreto dell'11 novembre 2010 il presidente di questa Camera ha accolto

la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello;

appurato

che nelle sue osservazioni del 26 novembre 2010 AO 1 ha proposto di respingere l'appello;

accertato

Considerandi

che con lettera del 3 dicembre 2010 l'organizzazione AP 1 comunica ora di avere

raggiunto un accordo con AO 1 e chiede, consenziente quest'ultimo, di

stralciare l'appello dai ruoli, ponendo le spese a carico di chi le ha

anticipate e compensando le ripetibili (“la revoca dei blocchi cautelari

diviene pertanto definitiva”);

stabilito

che non v'è ragione di scostarsi da quanto le parti hanno consensualmente e

liberamente pattuito, fermo restando che la tassa di giustizia va ridotta in

via equitativa, dovendosi tenere conto sia della buona volontà dimostrata dai

contendenti sia del fatto che il processo termina senza un giudizio finale

(art. 21 LTG per analogia);

in applicazione dell'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

decreta: 1. Si

prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per

desistenza.

2.

Gli oneri

processuali, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 150.–

b)

spese fr. 50.–

fr. 200.–

sono

posti a carico dell'appellante, compensate le ripetibili.

3.

Intimazione

a:

;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.

100.

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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