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Decisione

11.2010.128

Azione di mantenimento

11 ottobre 2011Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 12 novembre 2010 presentato da

AP 1 contro la sentenza emessa il 4 novembre 2010 dal Pretore del Distretto di

Lugano, sezione 6;

2. Se

dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

3. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Il 2 settembre 2008 RA 1 (1978),

cittadina svizzera, ha dato alla luce a G__________ (__________, Francia) una

bambina, AO 1, che è stata riconosciuta l'indomani da AP 1 (1980), cittadino

francese. Nel marzo del 2009 RA 1 ha lasciato la Francia per trasferirsi con la figlia ad __________, dove dalla primavera del 2010

lavora a metà tempo come addetta alla vendita per la __________ Sagl di __________

e riscuote per il resto indennità di disoccupazione. AP 1 è titolare di una ditta individuale di serramenti a __________.

B. L'11

giugno 2010 AO 1 ha convenuto AP 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano,

sezione 6, postulando – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – un contributo

indicizzato di fr. 900.– mensili dal giugno del 2009 fino al 6° compleanno,

di fr. 1100.– mensili fino al 12°compleanno e di fr. 1300.– mensili

dopo di allora, assegni familiari non compresi, oltre all'assunzione di metà di

tutte le spese straordinarie per sé. All'udienza del 16 luglio 2010, indetta per il contraddittorio, il

convenuto ha proposto di respingere l'azione, offrendo un contributo alimentare

di € 200.– e postulando anch'egli

l'assistenza giudiziaria. L'istruttoria si è conclusa l'11 ottobre 2010. Alla

discussione finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte.

Nel suo memoriale del 7 ottobre 2010 l'istante ha mantenuto le citate richieste. Nel proprio, del 28 ottobre 2010, il convenuto ha proposto finanche di

respingere l'azione, revocando il contributo alimentare offerto.

C. Statuendo

con sentenza del 4 novembre 2010, il Pretore ha condannato AP 1 a versare alla figlia un contributo alimentare

indicizzato di fr. 630.– mensili dal giugno del 2009 fino alla maggiore

età, autorizzando RA 1 a incassare direttamente gli assegni familiari. La tassa di giustizia di fr. 600.– e le spese sono state poste per

un terzo a carico dell'istante e per il rimanente a carico del convenuto. Non

sono state assegnate ripetibili. Entrambe le parti sono state ammesse al

beneficio dell'assistenza giudiziaria.

D. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è

insorto con un appello del 12 novembre 2010 a questa Camera per ottenere, previo conferimento dell'assistenza giudiziaria, la riduzione del contributo

litigioso a € 200.– mensili. Nelle

sue osservazioni del 3 ottobre 2011 AO 1 conclude per il rigetto dell'appello e

insta anch'essa per il beneficio dell'assistenza giudiziaria.

Considerandi

in diritto: 1. Le azioni di mantenimento (art. 279 cpv. 1 CC) erano trattate

fino al 31 dicembre 2010 con la procedura specia­le degli art. 425 segg. CPC

ticinese, in esito alla quale il Pretore statuiva con sentenza impugnabile

entro dieci giorni (art. 428 cpv. 2 CPC ticinese). Tempestivo, l'appello in

esame è dunque ricevibile. Inam­missibili per tardività sono invece le

osservazioni all'appello, introdotte dall'istante il 3 ottobre 2011 nel

convincimento – fallace – che il termine per presentarle fosse di venti giorni.

2.

Accertato

che il convenuto è un lavoratore indipendente, il Pretore ne ha calcolato il

reddito in base al guadagno medio conseguito fra il 2007 e il 2009 in € 2072.– mensili (fr. 2838.– mensili). Da tale importo egli ha rifiutato di dedurre quanto

l'interessato pretendeva di destinare a un fondo di tesoreria fisso (“fondo spese”)

per garantire l'esercizio dell'azienda in caso d'imprevisti, non essendo stata

dimostrata l'esistenza di quel fondo. Circa il fabbisogno

minimo di lui, il primo giudice l'ha stimato in fr. 2208.– (recte:

fr. 2283.—) mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–,

locazione fr. 685.–, premio della cassa malati fr. 73.–,

assicurazione dell'economia domestica e responsabilità civile del­l'automobile fr. 75.35,

spese per l'esercizio del diritto di visita fr. 250.–), non riconoscendo rimborsi di debiti né imposte.

Quanto

a RA 1, il Pretore ne ha determinato il guadagno in fr. 3695.–

mensili (fr. 1494.75 da attività lucrativa al 50% e fr. 2200.– da indennità

di disoccupazione), a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2545.30 mensili

(minimo esistenziale del

diritto esecutivo per

genitore affidatario fr. 1350.–, locazione fr. 1000.–, premio della cassa

malati 159.80, assicurazione dell'economia domestica e contro la responsabilità

civile fr. 35.50). Infine il Pretore ha stimato il fabbisogno

in denaro di AO 1 in fr. 2075.– mensili (compresa

la retta dell'asilo di nido di fr. 405.–) sulla base delle

raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento

professionale del Canton Zurigo. Ciò posto, egli ha obbligato

AP 1 a versare un contributo alimentare di fr. 630.– mensili, corrispondenti

alla differenza tra il reddito e il fabbisogno minimo di lui.

3.

L'appellante

sostiene che il Pretore avrebbe dovuto dedurre dal suo reddito un certo importo

da destinare a un fondo di tesoreria fisso per garantire l'esercizio della

professione in caso d'imprevisti, la costituzione di un tale fondo essendo

l'unico mezzo per garantire un capitale proprio senza indebitamento. Al primo

giudice egli rimprovera inoltre di non avere valutato in virtù del principio

inquisitorio “l'opportunità di dover considerare perlomeno in parte l'esistenza

di un fondo a garanzia degli imprevisti”. Da quest'ulti­ma doglianza va subito sgombrato

il campo, giacché il principio inquisitorio illimitato che governa il diritto

di filiazione (art. 280 cpv. 2 CC) non esonera una parte dal

sostanziare per quanto possibile i fatti a lei noti, né impone al giudice di

sopperire alla più totale mancanza di prove se non per il bene del figlio (Rep.

1994.

pag. 311 con riferimenti; v. anche DTF 128 III 413 consid. 3.2.1). E

il bene del figlio non consiste sicuramente nel ridimensionare per iniziativa

del giudice il reddito del genitore.

Si

aggiunga che, dandosi contestazioni pecuniarie, un appellante non può limitarsi

a domande indeterminate, ma deve cifrare le sue richieste (Rep. 1993 pag. 228

consid. b; identico principio vige sul piano federale: DTF 134 III 235 consid.

2). Invano si cercherebbe nell'appello un accenno all'ammontare della riduzione

pretesa dal convenuto. Del resto, si volesse anche supporre che il fondo a

garanzia degli imprevisti ammonti a € 10 000.– (come figura nelle conclusioni: pag. 5 in alto), ciò non gioverebbe all'interessato. Per tacere del fatto che in un primo tempo la riserva

sembrava obbligatoria (riassunto scritto del 16 luglio 2010, pag. 5;

conclusioni del 28 ottobre 2010, pag. 4), salvo poi non rivelarsi tale (appello

pag. 5), nulla rende verosimile l'imprescindibilità della sua costituzione né,

tanto meno, la prassi evocata dall'appellante circa l'ammontare della medesima

(da tre a sei mesi di salario). Né risulta dagli atti che essa sia mai stata

costituita. Non si disconosce che per ragioni di strategia aziendale può essere

utile operare determinati accantonamenti destinati a fronteggiare imprevisti,

ma a parte il fatto che tali accantonamenti andrebbero inseriti nel bilancio

aziendale – ciò che non è il caso in concreto – la costituzione di simili riserve

non può andare a discapito degli obblighi di mantenimento verso la figlia minorenne.

Ne segue che in proposito l'appello non ha consistenza.

4.

Relativamente

al proprio fabbisogno minimo, l'appellante chiede di riconoscergli l'intero canone

di locazione (fr. 1144.05 mensili). Ora, di principio il costo dell'alloggio da

inserire nel fabbisogno minimo di un genitore corrisponde a quello effettivo. Deve

però essere consono alle condizioni finanziarie di lui. Si ammettesse nella

fattispecie l'intera pigione di € 850.– mensili (doc. 4), l'interessato non avrebbe praticamente

alcun margine per contribuire al mantenimento della figlia, ciò che egli sapeva

fin dall'inizio della causa. Né egli si confronta con il rimprovero mossogli

dal Pretore, poiché non spiega la necessità di un appartamento da € 850.– mensili quando fino al maggio

del 2010 egli spendeva solo €

514.

– (doc. O), pari a circa fr. 700.– mensili. Nulla induce poi a ritenere

che la pigione dell'appartamento da lui occupato insieme con la madre sia di

favore solo perché l'appartamento è proprietà della nonna materna. Ciò posto, l'apprezzamento

del primo giudice resiste una volta ancora alla critica.

5.

Per

quanto riguarda RA 1, l'appellante sostiene che il reddito di lei ammonta a fr.

3768.50

mensili e non solo a fr. 3695.–, facendo valere che l'indennità di

disoccupazione da lei riscossa ammonta a fr. 2273.75 mensili e non a soli a fr.

2200.

–, come ha accertato il Pretore. La censura non può essere condivisa. Nella

fattispecie non è in discussione il guadagno di fr. 1494.75 percepito da RA 1 per

l'attività al 50% svolta alle dipendenze della __________ Sagl (doc. G). Quanto

all'indennità di disoccupazione, è vero che nel maggio del 2010, dopo avere iniziato

l'attività lucrativa, l'interessata ha ricevuto fr. 2273.75 (doc. H, 3° fo­glio).

Se si pensa tuttavia che le indennità variano di mese in mese e che dal giugno

del 2010 il contributo LPP a carico degli assicurati è passato all'1.25% (art.

8.

e 9 dell'ordinanza sulla previdenza professionale obbligatoria dei

disoccupati [RS 837.174]; RU 2010 pag. 2177), l'indennizzo medio di fr. 2200.–

mensili stimato dal Pretore è ragionevole. Il reddito di RA 1 può essere confermato

così in fr. 3695.– mensili.

6.

Quanto al fabbisogno minimo di RA 1, l'appellante non contesta l'importo di fr. 2545.30 calcolato dal Pretore. Se non che, il primo

giudice ha inserito nel fabbisogno minimo di lei l'intera locazione di fr.

1000.

– mensili, togliendo il costo dell'alloggio dal fabbisogno in denaro della

figlia. Ciò non è corretto (Rep. 1998 pag. 176; da ultimo; I CCA, sentenza inc.

11.2008.149

del 19 luglio 2010, consid. 10). La quota relativa all'alloggio di

un minorenne non va scorporata dal fabbisogno in denaro di quest'ultimo. In

concreto tale costo va dunque incluso per un terzo nel fabbisogno in denaro della

figlia, mentre il resto rimane nel fabbisogno minimo della madre (Amt für

Jugend und Berufs­beratung des Kantons Zürich, Empfehlungen zur Bemessung von

Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 13 in alto). Nel caso in esame il costo dell'appartamento occupato da RA 1 insieme con AO 1 ammonta a

fr. 1000.– mensili (doc. I). A carico di lei rimangono così fr. 665.– mensili. Il

fabbisogno minimo di lei va rettificato pertanto in fr. 2210.– mensili.

7.

In merito al fabbisogno in denaro di AO 1 l'appellante afferma che in realtà esso ammonta a fr. 1350.– mensili, poiché a torto il Pretore ha

aggiunto la retta dell'asilo nido frequentato dalla figlia all'intera posta per

cura e educazione prevista dalle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della

gioventù e dell'orientamento professionale del Cantone Zurigo. L'argomentazione

non è priva di buon diritto. Il fabbisogno medio in denaro di un figlio fino a

6.

anni d'età ammonta, seguendo le raccomandazioni applicabili al momento in cui

il Pretore ha statuito (edizio­ne 2010), a fr. 2040.– mensili, di cui fr. 725.–

per cura e educazio­ne. La madre lavorando a metà tempo, quest'ul­ti­mo importo

va considerato nella misura del 50%, il resto essen­do prestato in natura (principio

definito “corretto” dal Tribunale federale: sentenza 5C.32/2002 del 13 marzo 2002, consid. 5b). La cifra prevista dalle raccomandazioni, tuttavia, è

solo presunta e va sostituita – dandosi il caso – da quella effettiva (I CCA,

sentenza inc. 11.2001.132 del 20 novembre 2003, consid. 6 non pubblicato in RtiD

II-2004 pag.623). Nella fattispecie la retta dell'asilo nido è di fr. 405.–

mensili, sicché il fabbisogno in denaro di AO 1 ammon­ta a fr. 1720.– mensili.

Nel fabbisogno in denaro della figlia va reintegrata dipoi, come si

è appena detto, la quota relativa al costo dell'alloggio che il Pretore ha inserito

a torto nel fabbisogno minimo della madre (sopra, consid. 6). Considerato che RA

1.

paga una pigione di fr. 1000.– mensili (doc. I), nel fabbisogno

in denaro di AO 1 la cifra di fr. 370.– mensili va sostituita con quella effettiva

di fr. 335.–. Ciò dà un fabbisogno in denaro di fr. 1685.– mensili.

8.

Entrambi

i genitori devono partecipare al mantenimento dei figli secondo le loro

possibilità (art. 276 e 285 cpv. 1 CC). Questa Camera ha già avuto modo di

spiegare anni addietro che la chiave di riparto fra genitori deve orientarsi al

rispettivo margine di disponibilità mensile (da ultimo: sentenza inc.

11.2009.12

del 26 maggio 2011, consid. 4h con numerosi rimandi). Ciò premesso, AP

1.

ha un reddito di fr. 2838.– mensili e un fabbisogno minimo di fr. 2283.–

mensili, onde un margine disponibile di fr. 555.– mensili. RA 1 ha entrate per fr. 3695.– mensili e un fabbisogno minimo di fr. 2210.–, sicché il suo margine disponibile

ammonta a fr. 1485.– mensili. L'istante, senza redditi, ha un fabbisogno in

denaro di fr. 1685.– mensili. Nel complesso i genitori

hanno una disponibilità di fr. 2040.– mensili. Nelle circostanze descritte

si giustifica di chiamare il convenuto a finanziare il

mantenimento in denaro di AO 1 con fr. 460.– mensili arrotondati. L'appello

va accolto di conseguenta entro questi limiti.

9.

Gli

oneri del giudizio odierno seguirebbero il vicendevole grado di soccombenza

(art. 148 cpv. 2 CPC ticinese). Ottenendo causa vinta solo in parte,

l'appellante andrebbe tenuto così ad assumere una quota della tassa di

giustizia e delle spese. Tutto induce a ritenere però che nel caso specifico la

riscossione di oneri si tradurrebbe in un mero costo aggiuntivo per l'ente

pubblico, la situazione finanziaria dell'interessato e la sua residenza in Francia

rendendo verosimilmente illusorio un incasso effettivo. Tanto vale ragionevolmente,

in simili frangenti, soprassedere a prelievi, mentre non si giustifica di

assegnare ripetibili all'istante, le cui osservazioni all'appello sono tardive

(sopra, consid. 1). L'irricevibilità delle osservazioni all'appello fa sì, del

resto, che l'istante vada trattato come chi rimane silente. E chi non reagisce

a un appello non può essere tenuto al versamento di oneri processuali qualora

l'appello sia accolto (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4), come non può pretendere

ripetibili nel caso in cui l'appello sia respinto. Ne discende che AO 1 va

mandata

esente da spese. Il giudizio odierno non incide in maniera apprezzabile,

per altro, sul pronunciato relativo agli oneri di prima sede, che può rimanere

invariato.

10.

La

richiesta di assistenza giudiziaria formulata dall'appellante merita accoglimento.

Già si è visto che AP 1 deve destinare tutta la propria disponibilità finanziaria

al mantenimento della figlia. Il suo appello inoltre era parzialmente provvisto

di buon fondamento (art. 14 cpv. 1 lett. a vLag), come dimostra l'attuale

sentenza. Né si può pretendere che l'interessato, privo di cognizioni giuridiche,

procedesse in lite con atti propri (art. 14 cpv. 2 vLag) e nemmeno che

rinunciasse ad appellare solo per i costi di procedura (art. 14 cpv. 1 lett. b vLag).

Non può essere accolta invece la richiesta di assistenza giudiziaria avanzata

da AO 1, il cui memoriale di osservazioni all'appello appariva irricevibile sin

dall'inizio perché tardivo (art. 14 cpv. 1 lett. a vLag).

Per quel

che è dell'indennità spettante al patrocinatore d'ufficio, su cui il giudice deve

statuire nella decisione finale da quando il Consiglio di moderazione è stato abrogato

il 31 dicembre 2010 (art. 104 cpv. 1 CPC), la nota professionale introdotta

dall'avv. __________ appare sostanzialmente conforme al

regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza

giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1). L'onorario, cui

va aggiunto un minimo dispendio di tempo per le prestazioni indispensabili dopo

l'emanazione della sentenza da parte di questa Camera, e le spese, risultano

infatti adeguate all'impegno che un avvocato diligente avrebbe profuso

nell'adempimento del mandato e al grado di complessità della pratica.

11.

Circa

i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF raggiunge la soglia di fr. 30 000.– per un

eventuale ricorso in materia civile (riduzione del contributo ali­mentare da fr. 630.–

a fr. 146.– mensili fino alla maggiore età della figlia). La decisione sull'assistenza giudiziaria, di

natura incidentale, segue la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 4 della sentenza impugnata

è riformato come segue:

AP

1 è condannato a versare in

via anticipata a RA 1 dal 1° giugno 2009 un contributo alimentare di fr. 460.–

mensili per la figlia AO 1.

Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Non

si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. L'appellante

è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria in appello con il gratuito

patrocinio dell'avv. __________. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per l'appellante

al patrocinatore d'ufficio un'indennità di fr. 1150.–.

4. Intimazione

a:

–;

–;

Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, Torricella

(in estratto, dispositivo n. 3).

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv.

1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso

in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno

30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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