11.2010.128
Azione di mantenimento
11 ottobre 2011Italiano16 min
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Numero d'incarto:
11.2010.128
Data decisione, Autorità:
11.10.2011, ICCA
Titolo:
Azione di mantenimento
MANTENIMENTO DA PARTE DEI GENITORI
art. 279 cpv. 1 CC
Incarto n.
11.2010.128
Lugano
11 ottobre
2011/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Celio
segretaria:
Billia, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2010.888 (azione
di mantenimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con
istanza dell'11 giugno 2010 da
AO 1 (2008),
(rappresentata dalla madre RA 1,
e patrocinata dall'avv. PA 1)
contro
AP 1 (F)
(patrocinato dall'avv. PA 2);
esaminati
gli atti,
posti
Fatti
i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 12 novembre 2010 presentato da
AP 1 contro la sentenza emessa il 4 novembre 2010 dal Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 6;
2. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 2 settembre 2008 RA 1 (1978),
cittadina svizzera, ha dato alla luce a G__________ (__________, Francia) una
bambina, AO 1, che è stata riconosciuta l'indomani da AP 1 (1980), cittadino
francese. Nel marzo del 2009 RA 1 ha lasciato la Francia per trasferirsi con la figlia ad __________, dove dalla primavera del 2010
lavora a metà tempo come addetta alla vendita per la __________ Sagl di __________
e riscuote per il resto indennità di disoccupazione. AP 1 è titolare di una ditta individuale di serramenti a __________.
B. L'11
giugno 2010 AO 1 ha convenuto AP 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 6, postulando – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – un contributo
indicizzato di fr. 900.– mensili dal giugno del 2009 fino al 6° compleanno,
di fr. 1100.– mensili fino al 12°compleanno e di fr. 1300.– mensili
dopo di allora, assegni familiari non compresi, oltre all'assunzione di metà di
tutte le spese straordinarie per sé. All'udienza del 16 luglio 2010, indetta per il contraddittorio, il
convenuto ha proposto di respingere l'azione, offrendo un contributo alimentare
di € 200.– e postulando anch'egli
l'assistenza giudiziaria. L'istruttoria si è conclusa l'11 ottobre 2010. Alla
discussione finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte.
Nel suo memoriale del 7 ottobre 2010 l'istante ha mantenuto le citate richieste. Nel proprio, del 28 ottobre 2010, il convenuto ha proposto finanche di
respingere l'azione, revocando il contributo alimentare offerto.
C. Statuendo
con sentenza del 4 novembre 2010, il Pretore ha condannato AP 1 a versare alla figlia un contributo alimentare
indicizzato di fr. 630.– mensili dal giugno del 2009 fino alla maggiore
età, autorizzando RA 1 a incassare direttamente gli assegni familiari. La tassa di giustizia di fr. 600.– e le spese sono state poste per
un terzo a carico dell'istante e per il rimanente a carico del convenuto. Non
sono state assegnate ripetibili. Entrambe le parti sono state ammesse al
beneficio dell'assistenza giudiziaria.
D. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è
insorto con un appello del 12 novembre 2010 a questa Camera per ottenere, previo conferimento dell'assistenza giudiziaria, la riduzione del contributo
litigioso a € 200.– mensili. Nelle
sue osservazioni del 3 ottobre 2011 AO 1 conclude per il rigetto dell'appello e
insta anch'essa per il beneficio dell'assistenza giudiziaria.
Considerandi
in diritto: 1. Le azioni di mantenimento (art. 279 cpv. 1 CC) erano trattate
fino al 31 dicembre 2010 con la procedura speciale degli art. 425 segg. CPC
ticinese, in esito alla quale il Pretore statuiva con sentenza impugnabile
entro dieci giorni (art. 428 cpv. 2 CPC ticinese). Tempestivo, l'appello in
esame è dunque ricevibile. Inammissibili per tardività sono invece le
osservazioni all'appello, introdotte dall'istante il 3 ottobre 2011 nel
convincimento – fallace – che il termine per presentarle fosse di venti giorni.
2.
Accertato
che il convenuto è un lavoratore indipendente, il Pretore ne ha calcolato il
reddito in base al guadagno medio conseguito fra il 2007 e il 2009 in € 2072.– mensili (fr. 2838.– mensili). Da tale importo egli ha rifiutato di dedurre quanto
l'interessato pretendeva di destinare a un fondo di tesoreria fisso (“fondo spese”)
per garantire l'esercizio dell'azienda in caso d'imprevisti, non essendo stata
dimostrata l'esistenza di quel fondo. Circa il fabbisogno
minimo di lui, il primo giudice l'ha stimato in fr. 2208.– (recte:
fr. 2283.—) mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–,
locazione fr. 685.–, premio della cassa malati fr. 73.–,
assicurazione dell'economia domestica e responsabilità civile dell'automobile fr. 75.35,
spese per l'esercizio del diritto di visita fr. 250.–), non riconoscendo rimborsi di debiti né imposte.
Quanto
a RA 1, il Pretore ne ha determinato il guadagno in fr. 3695.–
mensili (fr. 1494.75 da attività lucrativa al 50% e fr. 2200.– da indennità
di disoccupazione), a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2545.30 mensili
(minimo esistenziale del
diritto esecutivo per
genitore affidatario fr. 1350.–, locazione fr. 1000.–, premio della cassa
malati 159.80, assicurazione dell'economia domestica e contro la responsabilità
civile fr. 35.50). Infine il Pretore ha stimato il fabbisogno
in denaro di AO 1 in fr. 2075.– mensili (compresa
la retta dell'asilo di nido di fr. 405.–) sulla base delle
raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento
professionale del Canton Zurigo. Ciò posto, egli ha obbligato
AP 1 a versare un contributo alimentare di fr. 630.– mensili, corrispondenti
alla differenza tra il reddito e il fabbisogno minimo di lui.
3.
L'appellante
sostiene che il Pretore avrebbe dovuto dedurre dal suo reddito un certo importo
da destinare a un fondo di tesoreria fisso per garantire l'esercizio della
professione in caso d'imprevisti, la costituzione di un tale fondo essendo
l'unico mezzo per garantire un capitale proprio senza indebitamento. Al primo
giudice egli rimprovera inoltre di non avere valutato in virtù del principio
inquisitorio “l'opportunità di dover considerare perlomeno in parte l'esistenza
di un fondo a garanzia degli imprevisti”. Da quest'ultima doglianza va subito sgombrato
il campo, giacché il principio inquisitorio illimitato che governa il diritto
di filiazione (art. 280 cpv. 2 CC) non esonera una parte dal
sostanziare per quanto possibile i fatti a lei noti, né impone al giudice di
sopperire alla più totale mancanza di prove se non per il bene del figlio (Rep.
1994.
pag. 311 con riferimenti; v. anche DTF 128 III 413 consid. 3.2.1). E
il bene del figlio non consiste sicuramente nel ridimensionare per iniziativa
del giudice il reddito del genitore.
Si
aggiunga che, dandosi contestazioni pecuniarie, un appellante non può limitarsi
a domande indeterminate, ma deve cifrare le sue richieste (Rep. 1993 pag. 228
consid. b; identico principio vige sul piano federale: DTF 134 III 235 consid.
2). Invano si cercherebbe nell'appello un accenno all'ammontare della riduzione
pretesa dal convenuto. Del resto, si volesse anche supporre che il fondo a
garanzia degli imprevisti ammonti a € 10 000.– (come figura nelle conclusioni: pag. 5 in alto), ciò non gioverebbe all'interessato. Per tacere del fatto che in un primo tempo la riserva
sembrava obbligatoria (riassunto scritto del 16 luglio 2010, pag. 5;
conclusioni del 28 ottobre 2010, pag. 4), salvo poi non rivelarsi tale (appello
pag. 5), nulla rende verosimile l'imprescindibilità della sua costituzione né,
tanto meno, la prassi evocata dall'appellante circa l'ammontare della medesima
(da tre a sei mesi di salario). Né risulta dagli atti che essa sia mai stata
costituita. Non si disconosce che per ragioni di strategia aziendale può essere
utile operare determinati accantonamenti destinati a fronteggiare imprevisti,
ma a parte il fatto che tali accantonamenti andrebbero inseriti nel bilancio
aziendale – ciò che non è il caso in concreto – la costituzione di simili riserve
non può andare a discapito degli obblighi di mantenimento verso la figlia minorenne.
Ne segue che in proposito l'appello non ha consistenza.
4.
Relativamente
al proprio fabbisogno minimo, l'appellante chiede di riconoscergli l'intero canone
di locazione (fr. 1144.05 mensili). Ora, di principio il costo dell'alloggio da
inserire nel fabbisogno minimo di un genitore corrisponde a quello effettivo. Deve
però essere consono alle condizioni finanziarie di lui. Si ammettesse nella
fattispecie l'intera pigione di € 850.– mensili (doc. 4), l'interessato non avrebbe praticamente
alcun margine per contribuire al mantenimento della figlia, ciò che egli sapeva
fin dall'inizio della causa. Né egli si confronta con il rimprovero mossogli
dal Pretore, poiché non spiega la necessità di un appartamento da € 850.– mensili quando fino al maggio
del 2010 egli spendeva solo €
514.
– (doc. O), pari a circa fr. 700.– mensili. Nulla induce poi a ritenere
che la pigione dell'appartamento da lui occupato insieme con la madre sia di
favore solo perché l'appartamento è proprietà della nonna materna. Ciò posto, l'apprezzamento
del primo giudice resiste una volta ancora alla critica.
5.
Per
quanto riguarda RA 1, l'appellante sostiene che il reddito di lei ammonta a fr.
3768.50
mensili e non solo a fr. 3695.–, facendo valere che l'indennità di
disoccupazione da lei riscossa ammonta a fr. 2273.75 mensili e non a soli a fr.
2200.
–, come ha accertato il Pretore. La censura non può essere condivisa. Nella
fattispecie non è in discussione il guadagno di fr. 1494.75 percepito da RA 1 per
l'attività al 50% svolta alle dipendenze della __________ Sagl (doc. G). Quanto
all'indennità di disoccupazione, è vero che nel maggio del 2010, dopo avere iniziato
l'attività lucrativa, l'interessata ha ricevuto fr. 2273.75 (doc. H, 3° foglio).
Se si pensa tuttavia che le indennità variano di mese in mese e che dal giugno
del 2010 il contributo LPP a carico degli assicurati è passato all'1.25% (art.
8.
e 9 dell'ordinanza sulla previdenza professionale obbligatoria dei
disoccupati [RS 837.174]; RU 2010 pag. 2177), l'indennizzo medio di fr. 2200.–
mensili stimato dal Pretore è ragionevole. Il reddito di RA 1 può essere confermato
così in fr. 3695.– mensili.
6.
Quanto al fabbisogno minimo di RA 1, l'appellante non contesta l'importo di fr. 2545.30 calcolato dal Pretore. Se non che, il primo
giudice ha inserito nel fabbisogno minimo di lei l'intera locazione di fr.
1000.
– mensili, togliendo il costo dell'alloggio dal fabbisogno in denaro della
figlia. Ciò non è corretto (Rep. 1998 pag. 176; da ultimo; I CCA, sentenza inc.
11.2008.149
del 19 luglio 2010, consid. 10). La quota relativa all'alloggio di
un minorenne non va scorporata dal fabbisogno in denaro di quest'ultimo. In
concreto tale costo va dunque incluso per un terzo nel fabbisogno in denaro della
figlia, mentre il resto rimane nel fabbisogno minimo della madre (Amt für
Jugend und Berufsberatung des Kantons Zürich, Empfehlungen zur Bemessung von
Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 13 in alto). Nel caso in esame il costo dell'appartamento occupato da RA 1 insieme con AO 1 ammonta a
fr. 1000.– mensili (doc. I). A carico di lei rimangono così fr. 665.– mensili. Il
fabbisogno minimo di lei va rettificato pertanto in fr. 2210.– mensili.
7.
In merito al fabbisogno in denaro di AO 1 l'appellante afferma che in realtà esso ammonta a fr. 1350.– mensili, poiché a torto il Pretore ha
aggiunto la retta dell'asilo nido frequentato dalla figlia all'intera posta per
cura e educazione prevista dalle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della
gioventù e dell'orientamento professionale del Cantone Zurigo. L'argomentazione
non è priva di buon diritto. Il fabbisogno medio in denaro di un figlio fino a
6.
anni d'età ammonta, seguendo le raccomandazioni applicabili al momento in cui
il Pretore ha statuito (edizione 2010), a fr. 2040.– mensili, di cui fr. 725.–
per cura e educazione. La madre lavorando a metà tempo, quest'ultimo importo
va considerato nella misura del 50%, il resto essendo prestato in natura (principio
definito “corretto” dal Tribunale federale: sentenza 5C.32/2002 del 13 marzo 2002, consid. 5b). La cifra prevista dalle raccomandazioni, tuttavia, è
solo presunta e va sostituita – dandosi il caso – da quella effettiva (I CCA,
sentenza inc. 11.2001.132 del 20 novembre 2003, consid. 6 non pubblicato in RtiD
II-2004 pag.623). Nella fattispecie la retta dell'asilo nido è di fr. 405.–
mensili, sicché il fabbisogno in denaro di AO 1 ammonta a fr. 1720.– mensili.
Nel fabbisogno in denaro della figlia va reintegrata dipoi, come si
è appena detto, la quota relativa al costo dell'alloggio che il Pretore ha inserito
a torto nel fabbisogno minimo della madre (sopra, consid. 6). Considerato che RA
1.
paga una pigione di fr. 1000.– mensili (doc. I), nel fabbisogno
in denaro di AO 1 la cifra di fr. 370.– mensili va sostituita con quella effettiva
di fr. 335.–. Ciò dà un fabbisogno in denaro di fr. 1685.– mensili.
8.
Entrambi
i genitori devono partecipare al mantenimento dei figli secondo le loro
possibilità (art. 276 e 285 cpv. 1 CC). Questa Camera ha già avuto modo di
spiegare anni addietro che la chiave di riparto fra genitori deve orientarsi al
rispettivo margine di disponibilità mensile (da ultimo: sentenza inc.
11.2009.12
del 26 maggio 2011, consid. 4h con numerosi rimandi). Ciò premesso, AP
1.
ha un reddito di fr. 2838.– mensili e un fabbisogno minimo di fr. 2283.–
mensili, onde un margine disponibile di fr. 555.– mensili. RA 1 ha entrate per fr. 3695.– mensili e un fabbisogno minimo di fr. 2210.–, sicché il suo margine disponibile
ammonta a fr. 1485.– mensili. L'istante, senza redditi, ha un fabbisogno in
denaro di fr. 1685.– mensili. Nel complesso i genitori
hanno una disponibilità di fr. 2040.– mensili. Nelle circostanze descritte
si giustifica di chiamare il convenuto a finanziare il
mantenimento in denaro di AO 1 con fr. 460.– mensili arrotondati. L'appello
va accolto di conseguenta entro questi limiti.
9.
Gli
oneri del giudizio odierno seguirebbero il vicendevole grado di soccombenza
(art. 148 cpv. 2 CPC ticinese). Ottenendo causa vinta solo in parte,
l'appellante andrebbe tenuto così ad assumere una quota della tassa di
giustizia e delle spese. Tutto induce a ritenere però che nel caso specifico la
riscossione di oneri si tradurrebbe in un mero costo aggiuntivo per l'ente
pubblico, la situazione finanziaria dell'interessato e la sua residenza in Francia
rendendo verosimilmente illusorio un incasso effettivo. Tanto vale ragionevolmente,
in simili frangenti, soprassedere a prelievi, mentre non si giustifica di
assegnare ripetibili all'istante, le cui osservazioni all'appello sono tardive
(sopra, consid. 1). L'irricevibilità delle osservazioni all'appello fa sì, del
resto, che l'istante vada trattato come chi rimane silente. E chi non reagisce
a un appello non può essere tenuto al versamento di oneri processuali qualora
l'appello sia accolto (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4), come non può pretendere
ripetibili nel caso in cui l'appello sia respinto. Ne discende che AO 1 va
mandata
esente da spese. Il giudizio odierno non incide in maniera apprezzabile,
per altro, sul pronunciato relativo agli oneri di prima sede, che può rimanere
invariato.
10.
La
richiesta di assistenza giudiziaria formulata dall'appellante merita accoglimento.
Già si è visto che AP 1 deve destinare tutta la propria disponibilità finanziaria
al mantenimento della figlia. Il suo appello inoltre era parzialmente provvisto
di buon fondamento (art. 14 cpv. 1 lett. a vLag), come dimostra l'attuale
sentenza. Né si può pretendere che l'interessato, privo di cognizioni giuridiche,
procedesse in lite con atti propri (art. 14 cpv. 2 vLag) e nemmeno che
rinunciasse ad appellare solo per i costi di procedura (art. 14 cpv. 1 lett. b vLag).
Non può essere accolta invece la richiesta di assistenza giudiziaria avanzata
da AO 1, il cui memoriale di osservazioni all'appello appariva irricevibile sin
dall'inizio perché tardivo (art. 14 cpv. 1 lett. a vLag).
Per quel
che è dell'indennità spettante al patrocinatore d'ufficio, su cui il giudice deve
statuire nella decisione finale da quando il Consiglio di moderazione è stato abrogato
il 31 dicembre 2010 (art. 104 cpv. 1 CPC), la nota professionale introdotta
dall'avv. __________ appare sostanzialmente conforme al
regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza
giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1). L'onorario, cui
va aggiunto un minimo dispendio di tempo per le prestazioni indispensabili dopo
l'emanazione della sentenza da parte di questa Camera, e le spese, risultano
infatti adeguate all'impegno che un avvocato diligente avrebbe profuso
nell'adempimento del mandato e al grado di complessità della pratica.
11.
Circa
i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF raggiunge la soglia di fr. 30 000.– per un
eventuale ricorso in materia civile (riduzione del contributo alimentare da fr. 630.–
a fr. 146.– mensili fino alla maggiore età della figlia). La decisione sull'assistenza giudiziaria, di
natura incidentale, segue la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 4 della sentenza impugnata
è riformato come segue:
AP
1 è condannato a versare in
via anticipata a RA 1 dal 1° giugno 2009 un contributo alimentare di fr. 460.–
mensili per la figlia AO 1.
Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Non
si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. L'appellante
è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria in appello con il gratuito
patrocinio dell'avv. __________. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per l'appellante
al patrocinatore d'ufficio un'indennità di fr. 1150.–.
4. Intimazione
a:
–;
–;
–
Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, Torricella
(in estratto, dispositivo n. 3).
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv.
1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso
in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno
30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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