11.2010.129
Invito al terzo perché produca documenti in via di edizione: inappellabilità dell'ordinanza
25 novembre 2010Italiano5 min
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Numero d'incarto:
11.2010.129
Data decisione, Autorità:
25.11.2010, ICCA
Titolo:
Invito al terzo perché produca documenti in via di edizione: inappellabilità dell'ordinanza
DOMANDA DI EDIZIONE
art. 211 cpv. 3 CPC-TI
Incarto n.
11.2010.129
Lugano
25 novembre
2010/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Pellegrini
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa OA.2009.727 (proprietà per piani:
contestazione di delibera assembleare) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 3, promossa con petizione del 20 novembre 2009 dalla
AO 1
(patrocinata dall' PA 2)
contro
AP 1
(rappresentata da RA 1 , e patrocinata dall' PA 1);
giudicando
ora sull'ordinanza del 28 ottobre 2010 con cui il
Pretore ha assegnato al prof. __________ un termine di venti giorni per presentare
osservazioni a
un'istanza
di edizione di documenti presentata dall'attrice nei suoi confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se
dev'essere accolto l'appello del 12 novembre 2010 presentato dalla AP 1” contro l'ordinanza emessa il 28 ottobre 2010 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
nell'ambito di una causa promossa il 20 novembre 2010 dalla AP 1 contro la AP 1” davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, all'udienza preliminare del 15 settembre 2010 l'attrice ha chiesto l'edizione dalla controparte delle lettere (con la relativa documentazione)
indirizzate il 21 gennaio e l'11 febbraio 2010 dall'avv. __________ al prof. __________
o, in via subordinata, l'edizione direttamente da __________ o, in via ancora
più subordinata, direttamente dal professor __________;
che con ordinanza
sulle prove dello stesso giorno il Pretore ha ammesso l'edizione dei documenti
nei confronti di __________;
che,
vista l'opposizione di __________, con decreto del
22
ottobre 2010 il Pretore ha respinto la domanda di edizione;
che il 28
ottobre successivo il Pretore ha intimato la domanda di edizione al prof. __________,
assegnandogli un termine di venti giorni per produrre i documenti in questione
o per formulare osservazioni nel caso in cui la avversasse;
che contro tale atto la AP 1” è insorta con appello del 12 novembre 2010 per ottenere l'annullamento
della “trasmissione” dell'istanza di edizione al
professor __________;
che il
memoriale non ha formato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che
per l'appellante l'atto impugnato va annullato siccome il Pretore non aveva ancora
deciso sull'ammissibilità della prova, l'ordinanza del 15 settembre 2010
essendo silente al riguardo;
che l'atto
con cui un Pretore invita semplicemente un terzo a presentare osservazioni a
un'istanza di edizione documenti (art. 211 cpv. 3 CPC) è un'ordinanza (nel
senso dell'art. 95 cpv. 1 CPC), ovvero un “provvedimento disciplinante il procedimento”;
che
Considerandi
tale ordinanza, come tutte le ordinanze, non è impugnabile con alcun rimedio di
diritto (art. 95 cpv. 1 CPC; Rep. 1974 pag. 407);
che,
del resto, la convenuta non potrebbe appellare a questo stadio della procedura
nemmeno l'eventuale decreto con cui il Pretore statuisse sulla domanda di edizione
(art. 213a CPC), previsto o non previsto che sia nell'ordinanza sulle
prove;
che, in
effetti, legittimato a impugnare immediatamente un decreto di edizione è solo
il terzo, mentre le parti potranno contestare l'edizione solo impugnando
la sentenza finale (RtiD I-2004 pag. 475 con richiamo al Bollettino dell'Ordine
degli avvocati n. 24, pag. 24);
che, pertanto, il giudizio del Pretore non è manifestamente suscettibile di appello
e il memoriale in rassegna, improponibile, sfugge a ogni disamina;
che le
spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);
che non è
il caso invece di attribuire ripetibili all'attrice, l'appello non avendo
formato oggetto di intimazione;
che per
quanto riguarda i mezzi giuridici proponibili contro il presente giudizio sul
piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi in concreto di una
decisione incidentale (art. 93 LTF), essa segue la via giudiziaria dell'azione
principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF);
che il valore litigioso dell'azione
principale ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF
supera di gran lunga la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale
ricorso in materia civile, la delibera contestata vertendo sulla ripresa
dell'inventario dell'AP 1;
in applicazione dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è irricevibile.
2.
Gli oneri processuali,
consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
300.
–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione
a:
;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.
100.
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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