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Decisione

11.2010.129

Invito al terzo perché produca documenti in via di edizione: inappellabilità dell'ordinanza

25 novembre 2010Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Pellegrini

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa OA.2009.727 (proprietà per piani:

contestazione di delibera assembleare) della Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 3, promossa con petizione del 20 novembre 2009 dalla

AO 1

(patrocinata dall' PA 2)

contro

AP 1

(rappresentata da RA 1 , e patrocinata dall' PA 1);

giudicando

ora sull'ordinanza del 28 ottobre 2010 con cui il

Pretore ha assegnato al prof. __________ un termine di venti giorni per presentare

osservazioni a

un'istanza

di edizione di documenti presentata dall'attrice nei suoi confronti;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se

dev'essere accolto l'appello del 12 novembre 2010 presentato dalla AP 1” contro l'ordinanza emessa il 28 ottobre 2010 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che

nell'ambito di una causa promossa il 20 novembre 2010 dalla AP 1 contro la AP 1” davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, all'udienza preliminare del 15 settembre 2010 l'attrice ha chiesto l'edizione dalla controparte delle lettere (con la relativa documentazione)

indirizzate il 21 gennaio e l'11 febbraio 2010 dall'avv. __________ al prof. __________

o, in via subordinata, l'edizione direttamente da __________ o, in via ancora

più subordinata, direttamente dal professor __________;

che con ordinanza

sulle prove dello stesso giorno il Pretore ha ammesso l'edizione dei documenti

nei confronti di __________;

che,

vista l'opposizione di __________, con decreto del

22

ottobre 2010 il Pretore ha respinto la domanda di edizione;

che il 28

ottobre successivo il Pretore ha intimato la domanda di edizione al prof. __________,

assegnandogli un termine di venti giorni per produrre i documenti in questione

o per formulare osservazioni nel caso in cui la avversasse;

che contro tale atto la AP 1” è insorta con appello del 12 novembre 2010 per ottenere l'annullamento

della “trasmissione” dell'istanza di edizione al

professor __________;

che il

memoriale non ha formato oggetto di intimazione;

e considerando

in diritto: che

per l'appellante l'atto impugnato va annullato siccome il Pretore non aveva ancora

deciso sull'ammissibilità della prova, l'ordinanza del 15 settembre 2010

essendo silente al riguardo;

che l'atto

con cui un Pretore invita semplicemente un terzo a presentare osservazioni a

un'istanza di edizione documenti (art. 211 cpv. 3 CPC) è un'ordinanza (nel

senso dell'art. 95 cpv. 1 CPC), ovvero un “provvedimento disciplinante il procedimento”;

che

Considerandi

tale ordinanza, come tutte le ordinanze, non è impugnabile con alcun rimedio di

diritto (art. 95 cpv. 1 CPC; Rep. 1974 pag. 407);

che,

del resto, la convenuta non potrebbe appellare a questo stadio della procedura

nemmeno l'eventuale decreto con cui il Pretore statuisse sulla domanda di edizione

(art. 213a CPC), previsto o non previsto che sia nell'ordinanza sulle

prove;

che, in

effetti, legittimato a impugnare immediatamente un decreto di edizione è solo

il terzo, mentre le parti potranno contestare l'edizione solo impugnando

la sentenza finale (RtiD I-2004 pag. 475 con richiamo al Bollettino dell'Ordine

degli avvocati n. 24, pag. 24);

che, pertanto, il giudizio del Pretore non è manifestamente suscettibile di appello

e il memoriale in rassegna, improponibile, sfugge a ogni disamina;

che le

spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);

che non è

il caso invece di attribuire ripetibili all'attrice, l'appello non avendo

formato oggetto di intimazione;

che per

quanto riguarda i mezzi giuridici proponibili contro il presente giudizio sul

piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi in concreto di una

decisione incidentale (art. 93 LTF), essa segue la via giudiziaria dell'azione

principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF);

che il valore litigioso dell'azione

principale ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF

supera di gran lunga la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale

ricorso in materia civile, la delibera contestata vertendo sulla ripresa

dell'inventario dell'AP 1;

in applicazione dell'art. 313bis CPC

e vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è irricevibile.

2.

Gli oneri processuali,

consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 250.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

300.

sono

posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione

a:

;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.

100.

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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