11.2010.13
Liquidazione del regime dei beni e suddivisione degli averi previdenziali
30 agosto 2013Italiano20 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
11.2010.13
Data decisione, Autorità:
30.08.2013, ICCA
Titolo:
Liquidazione del regime dei beni e suddivisione degli averi previdenziali
DIVORZIO
LIQUIDAZIONE DEL REGIME MATRIMONIALE
PREVIDENZA PROFESSIONALE
REVISIONE
art. 2 cpv. 2 CC
art. 123 cpv. 2 CC
art. 142 cpv. 2 CC
art. 215 CC
art. 341 cpv. 1 CPC-TI
Incarto n.
11.2010.13
Lugano
30 agosto
2013/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Jaques
segretaria:
F. Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2007.400 (divorzio
su richiesta unilaterale, poi su richiesta comune con accordo parziale) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con petizione del 18
giugno 2007 dall'
AO 1
(patrocinato dall'avv. PA 1)
contro
AP 1,
(patrocinata dall'avv. PA 2),
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
del 20 gennaio 2010 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 23 dicembre
2009 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO
1 (1975) e AP 1 (1971) si sono
sposati a __________ il 3 dicembre 2004. Dal matrimonio non sono nati figli. I
coniugi si sono separati di fatto nel maggio del 2005, quando la moglie ha lasciato
l'abitazione coniugale di __________ per stabilirsi a __________. Avvocato, il
marito ha lavorato fino al luglio del 2006 per lo studio legale e notarile __________,
__________, dopo di che ha iniziato un'attività indipendente fondando con due
colleghi lo studio legale __________ di __________. Assistente dentale, la
moglie ha smesso di lavorare al momento del matrimonio, ma nel 2007 ha ripreso un'attività lucrativa al 60% per la cassa malati __________.
B. In
esito a una procedura a tutela dell'unione coniugale promossa da AP 1 davanti al
Pretore della giurisdizione di Locarno Città, il 6 luglio 2005 i coniugi hanno
firmato una convenzione in cui il marito si impegnava a versare un contributo alimentare
di fr. 3000.– mensili per dieci mesi dal giugno 2005 e riconosceva alla moglie la
proprietà di una somma di fr. 11 250.– da lei prelevata da un conto a lui intestato.
L'accordo è stato sottoposto alla condizione che entro il settembre del 2005
sarebbe stata introdotta un'istanza comune di divorzio con accordo completo. In
caso contrario le parti avrebbero continuato la procedura a tutela dell'unione
coniugale.
C. Il
17 giugno 2007 AO 1 ha introdotto azione di divorzio davanti al Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 4, chiedendo il divorzio e di liquidare il regime dei
beni, subordinatamente di condannare la moglie a versargli un importo da precisare
in sede di conclusioni, esclusa ogni divisione degli averi previdenziali “in
applicazione dell'art. 123 cpv. 2 CC”. Nella sua risposta del 7 settembre
2007 AP 1 ha aderito al divorzio, ma ha preteso il versamento di fr. 21 000.– con
interessi a titolo di contributi alimentari o, in via subordinata, un contributo
alimentare di fr. 310.– mensili dall'ottobre del 2005 fino al passaggio
in giudicato della sentenza di divorzio, più la metà dell'eccedenza del
bilancio coniugale che sarebbe risultata dall'istruttoria. In liquidazione del
regime dei beni essa ha rivendicato un importo da quantificare secondo le
risultanze dell'istruttoria. Infine essa ha postulato il riparto a metà degli
averi di previdenza accumulati dai coniugi dal 3 dicembre 2004 fino al
passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.
D. Il
Pretore ha trattato la causa come azione di divorzio su richiesta comune con accordo
parziale e il 13 novembre 2007 ha sentito i coniugi, i quali hanno confermato
la volontà di divorziare e di demandargli la decisione sulle conseguenze
litigiose del divorzio. Entrambi hanno ribadito tale volontà il 14 gennaio
2008, dopo il termine bimestrale di
riflessione. I coniugi sono stati chiamati così a motivare per scritto le loro
posizioni sui punti contestati. AO 1 ha presentato un memoriale del 28 febbraio
2008 in cui ha confermato le richieste di petizione. Nel proprio allegato del
3 marzo 2008 AP 1 ha riaffermato a sua
volta le relative pretese. Al dibattimento finale le parti hanno
rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nelle proprie, del 30 aprile
2009, AO 1 ha sostanzialmente ribadito il suo punto di vista, escludendo qualsiasi
conguaglio in liquidazione del regime dei beni e chiedendo di non procedere
alla divisione degli averi previdenziali. Nel suo allegato, anch'esso del 30
aprile 2009, AP 1 ha chiesto il versamento di fr. 46 683.– in
liquidazione del regime dei beni e un contributo di mantenimento pari alla somma
capitalizzata di fr. 3000.– mensili dal novembre del 2005 fino al maggio del
2006 con interessi scalari e un contributo alimentare di fr. 3066.50 mensili
dal giugno del 2006 fino al passaggio in giudicato della sentenza, oltre al
riparto della prestazione di libero passaggio maturata dai coniugi durante il
matrimonio presso i rispettivi istituti di previdenza professionale.
E. Statuendo
il 23 dicembre 2009, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha respinto le pretese
della moglie in liquidazione del regime dei beni, non ha disposto alcuna
suddivisione degli averi previdenziali tra le parti e non ha riconosciuto
contributi alimentari “ex art. 125 CC”. La tassa di giustizia e le spese di
complessivi fr. 1000.– sono state poste a carico della convenuta, con
obbligo di rifondere all'attore fr. 2000.– di ripetibili.
F. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 20
gennaio 2010 nel quale chiede il versamento di fr. 46 683.– in liquidazione del
regime dei beni, un contributo alimentare di fr. 3000.– mensili con interessi dal
novembre del 2005 fino al maggio del 2006 e di fr. 3066.50 mensili dal giugno
2006 fino al passaggio in giudicato della sentenza, come pure la suddivisione a
metà degli averi previdenziali maturati dei coniugi durante il matrimonio.
Nelle sue osservazioni del 23 febbraio 2010
AO 1 propone di respingere l'appello.
in diritto: 1. La
causa è stata trattata con la procedura dell'art. 423 CPC ticinese, cui soggiacevano
tutte le sentenze del divorzio su richiesta unilaterale
comunicate anteriormente al 1° gennaio 2011 (art. 405 cpv. 1 CPC; DTF
137 III 130 consid. 2). In concreto la sentenza del Pretore è stata intimata il
23 dicembre 2010 ed è pervenuta alla patrocinatrice dell'appellante il giorno
successivo. Introdotto 20 giorni dopo la fine delle ferie natalizie (art. 133 cpv. 1 lett. a e 423b cpv. 1
CPC ticinese), il 20 gennaio 2010, l'appello in esame è dunque tempestivo.
2. Litigiosi
rimangono, in questa sede, la liquidazione del regime dei beni, il vicendevole
riparto degli averi previdenziali acquisiti dai coniugi durante il matrimonio e
il contributo alimentare chiesto dalla moglie dal novembre del 2005 al
passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. Sta di fatto che a
quest'ultimo riguardo il Pretore non ha statuito. Nel dispositivo n. 4 della
sentenza impugnata egli ha deciso che “nessun contributo alimentare ex art. 125
CC è dovuto tra le parti” (né l'uno né l'altro coniuge aveva chiesto per altro contributi
a norma dell'art. 125 CC), ma sul contributo provvisionale postulato dalla
moglie per la durata della causa il giudizio appellato è silente. Certo, nel
caso in cui il giudice omettesse di
pronunciare su domande formulate l'art. 340 lett. a CPC ticinese prevedeva
il rimedio della revisione (da far valere, ove possibile, mediante appello:
art. 341 cpv. 1 CPC ticinese). Nel quadro del divorzio tuttavia il Pretore non
è incorso in alcuna omissione. Ha trascurato di regolare l'assetto provvisionale
in materia di contributi alimentari. E un conto è la causa di merito, mentre un
altro è l'assetto provvisionale. Le due procedure sono distinte, al punto che il
merito poteva cadere in perenzione indipendentemente dalla cautelare (Rep. 1994
pag. 252 consid. 2c; Cocchi/Trezzini,
CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 32 ad art. 351 CPC). Ciò
premesso, questa Camera non può statuire su domande che il Pretore deve ancora
giudicare. Al proposito l'appello va dichiarato irricevibile per difetto di
decisione impugnata. Spetterà a AP 1 rivolgersi al Pretore e sollecitare
l'emanazione di un decreto cautelare per il contributo di mantenimento chiesto
pendente causa.
3. Per
quanto riguarda lo scioglimento della partecipazione agli acquisti, il Pretore
ha accertato l'esistenza di tre conti intestati al marito presso la Banca __________
(doc. P, DD1, DD2, DD3), di un conto privato in euro aperto dopo l'inoltro dell'azione
di divorzio (quindi non considerato), di un conto privato in franchi il cui
saldo al momento del matrimonio (3 dicembre
2004) era di fr. 32 569.40 e il 19 giugno 2007 (data dell'inoltro
dell'azione) di fr. 15 673.40, di fr. 20 000.– prelevati dal marito per la costituzione dello studio legale e
di un conto corrente in dollari aperto durante l'unione coniugale il cui saldo
ammontava il 19 giugno 2007 a fr. 16 853.43 (doc. HH). Onde un
aumento complessivo degli averi depositati
su conti del marito di fr. 19 957.40 (fr. 3104.–
più fr. 16 853.43). Dal canto suo la moglie constava essere titolare di tre
conti (un conto corrente postale, un conto presso __________ e un conto presso la
Banca __________) con saldi attivi il 19 giugno 2007 di complessivi
fr. 8980.30, i quali dal matrimonio avevano registrato un aumento di
fr. 7572.80. Il marito avrebbe dovuto quindi versare alla moglie un
conguaglio di fr. 6192.30. Il Pretore ha nondimeno computato in favore di lui
la metà dei fr. 11 250.– prelevati dalla moglie su un conto del marito poco prima della
separazione (sopra, lett. B). Ne è risultato un saldo di fr. 567.30 in favore della moglie, che il Pretore, vista l'esiguità dell'importo, ha rinunciato ad
attribuire “per ragioni di equità” (sentenza impugnata, pag. 4 seg.).
Invocando
la documentazione fiscale agli atti l'appellante sostiene che il 31 dicembre
2004 i coniugi potevano contare su
una
sostanza di fr. 105 262.–, passata il 31 dicembre 2005 a fr. 154 739.–, onde un aumento
di fr. 49 477.–. Dal contratto di mantenimento in favore del figlio E__________
(doc. MM), avuto dal marito fuori del matrimonio, risulta inoltre che alla fine
del 2008 AO 1 aveva accantonato fr. 100 000.– di risparmi. Dopo
il 2005 egli avrebbe messo da parte, quindi, circa fr. 17 500.– l'anno. L'appellante
rivendica di conseguenza la metà di tali risparmi, di fr. 49 477.– sino
alla fine del 2005, di fr. 17 500.– sino alla fine del 2006 e di
fr. 8750.– sino a metà giugno del 2007, per complessivi fr. 37 863.–, ai
quali aggiunge la metà di fr. 20 000.– che il marito ha destinato alla
costituzione dello studio legale, per una pretesa di complessivi di fr. 47 863.–. In ogni
caso la moglie pretende il versamento dei fr. 567.30 calcolati dal
Pretore, che nessun motivo di equità giustifica di rifiutarle. Nelle sue osservazioni
l'attore obietta che il risparmio di fr. 100 000.– accantonato alla
fine del 2008, importo ch'egli contesta, si riferisce a quanto egli ha
accantonato fino ad allora e non solo dal 2005 in poi.
a) Lo
scioglimento del regime dei beni si dà per avvenuto il giorno della presentazione
dell'istanza (art. 204 cpv. 2 CC), sicché decisivo per accertare gli acquisti
dei coniugi (compresi gli averi bancari e postali) è in concreto il 19 giugno 2007. A quel momento il maggior saldo dei conti bancari del marito a contare dal matrimonio al 19
giugno 2007 ammontava effettivamente a quanto ha stabilito il Pretore
(fr. 19 957.40), ciò che la moglie non contesta. È vero che nel 2005 la sostanza
del marito era lievitata rispetto al 2004 di fr. 49 477.– (doc.
T), ma il 19 giugno 2007 essa risultava essere stata parzialmente consumata,
riducendosi alla cifra accertata dal Pretore. Poco giova l'indicazione di
risparmi per fr. 100 000.– data dal marito alla Commissione tutoria regionale 8 all'atto
di firmare il contratto di mantenimento in favore di E__________, nel febbraio del
2009 (doc. MM), mancando ogni indicazione sul periodo in cui tale somma sarebbe
stata accantonata. Il calcolo teorico dell'appellante sugli importi accumulati
dopo il 2005, per altro fondato su dati fiscali che considerano tutti gli
attivi dei coniugi senza distinguere tra beni propri e acquisti, si rivela
dunque destituito di riscontri oggettivi.
Nelle
condizioni descritte l'importo chiesto dalla moglie non può essere inserito fra
gli acquisti del marito (art. 207 cpv. 1 CC). Tutt'al più la convenuta avrebbe
potuto chiedere la reintegra di tale somma negli acquisti medesimi (art. 208
CC) ove avesse reso verosimile l'elargizione di liberalità senza il suo consenso,
da parte del marito, nei cinque anni precedenti lo scioglimento del regime (art.
208 cpv. 1 n. 1 CC) oppure l'intenzione del marito di sminuire la sua
partecipazione agli acquisti (art. 208 cpv. 1 n. 2 CC). Indizi sufficienti per conclusioni
del genere, tuttavia, non si ravvisano. Su questo punto la sentenza del Pretore
resiste dunque alla critica (cfr. I CCA, sentenza inc.11.2007.10 del 18 giugno
2008, consid. 2).
b) L'appello
va accolto invece nella misura in cui AP 1 si duole che il Pretore non le ha
attribuito, “per ragioni di
equità”,
il conguaglio di fr. 567.30 risultante dalla compensazione dei rispettivi
crediti coniugali in liquidazione del regime dei beni. Mal si intravede per
vero – né il Pretore menziona – quali ragioni di equità indurrebbero nella
fattispecie a scostarsi dal principio della ripartizione paritaria dell'aumento
degli acquisti prescritto dall'art. 215 cpv. 1 CC.
4. In
merito al riparto degli averi pensionistici il Pretore ha reputato una
suddivisione a metà fra i coniugi manifestamente iniqua, sia perché la vita in
comune è durata pochi mesi (dal 3 dicembre 2004 all'aprile 2005), sia perché la
moglie ha deciso unilateralmente di non più lavorare, riprendendo un'attività lucrativa
al 60% solo nel 2007 (onde l'esiguità dei suoi averi previdenziali), sia perché
AP 1 può ricuperare un'adeguata previdenza estendendo il suo grado
d'occupazione dal 60 al 100%. Inoltre – ha epilogato il Pretore – da quando ha
avviato un'attività indipendente il marito non è più sottoposto alla previdenza
professionale obbligatoria, mentre i risparmi da lui accumulati con i suoi
redditi rientrano già nello scioglimento del regime matrimoniale (sentenza impugnata,
pag. 6 nel mezzo).
a) L'appellante
fa valere che i coniugi avevano organizzato la comunione domestica in modo
classico, motivo per cui essa aveva cessato l'attività lucrativa e si era
sottoposta a una cura del diabete per agevolare una gravidanza. Se non che, poco
prima del matrimonio religioso (fissato per il 4 giugno 2005) il marito le
avrebbe detto di averla sposata “per errore”, determinando in lei un crollo psicofisico
che le ha impedito di riprendere subito un'attività lucrativa, come attestano i
certificati medici agli atti. L'appellante soggiunge che con la sua formazione
di igienista dentale difficilmente essa potrà assicurarsi un'adeguata previdenza
professionale, a differenza del marito che con la sua attività di avvocato potrà
garantirsi un adeguato futuro. La convenuta contesta altresì che il vicendevole
riparto a metà delle prestazioni d'uscita sia iniquo, sottolineando che da
quasi tre anni anch'essa accumula averi di previdenza, i quali andranno
suddivisi come quelli del marito. Nelle sue osservazioni AO 1 ritiene per
contro che il mancato riparto degli averi previdenziali sia giustificato dall'abusiva
e manifesta resistenza della convenuta, la quale ha procrastinato a oltranza la
causa di divorzio rispetto ai cinque mesi di vita in comune.
b) Come
ha ricordato il Pretore nella sentenza impugnata, se un coniuge o ambedue i
coniugi sono affiliati a un istituto di previdenza professionale e non è sopraggiunto
alcun caso d'assicurazione, ognuno di loro ha diritto alla metà della prestazione
d'uscita dell'altro calcolata per la durata del matrimonio secondo le
disposizioni della legge federale sul libero passaggio (art. 122 cpv. 1 CC). Dandosi
crediti reciproci, si divide soltanto la differenza fra questi due crediti
(art. 122 cpv. 2 CC). Il giudice può rifiutare la divisione, in tutto o in
parte, solo ove essa “appaia manifestamente iniqua dal profilo della
liquidazione del regime dei beni o della situazione economica dei coniugi dopo
il divorzio” (art. 123 cpv. 2 CC). Quest'ultima norma va applicata in modo
restrittivo, il principio del riparto a metà non dovendo essere vanificato.
Oltre che per manifesta iniquità, il giudice può rifiutare la suddivisione
anche per manifesto abuso di diritto (art. 2 cpv. 2 CC), ipotesi da ravvisare
nondimeno con grande riserbo. Per altri motivi di esclusione non v'è spazio (DTF
136 III 454 consid. 4.5.1, 135 III 155 consid. 6.1 con rimandi di dottrina
e giurisprudenza).
c) Nel
caso specifico la liquidazione del regime dei beni e la situazione economica
dei coniugi dopo il divorzio non lasciano intravedere elementi tali da far
risultare “manifestamente iniquo” un riparto paritario della prestazione d'uscita
maturata dai coniugi durante il matrimonio. Intanto perché non si può dire che in
concreto la liquidazione del regime dei beni avvantaggi manifestamente un
coniuge rispetto all'altro, ove appena si consideri la modesta entità del conguaglio
dovuto dal marito alla moglie (sopra, consid. 3b). Inoltre perché la situazione
economica di AO 1 dopo il divorzio è senz'altro migliore rispetto a quella
della moglie, l'interessato stesso ammettendo che all'inizio del 2009 egli poteva
beneficiare di risparmi per fr. 100 000.– (doc. MM), poco
importa se
“estranei
al matrimonio”. Per di più, con la sua attività indipendente egli consegue
redditi di circa fr. 10 000.– mensili (doc. MM), mentre la convenuta dispone di conti
bancari per appena fr. 8980.30 e guadagna circa fr. 3000.– mensili. Quanto
al fatto che AP 1 possa ricostituirsi un'adeguata previdenza estendendo l'attività
lucrativa, ciò non rende manifestamente iniqua la condivisione degli averi previdenziali
acquisiti durante il matrimonio. La fattispecie non denota, pertanto, gli
estremi dell'art. 123 cpv. 2 CC.
d) Si
aggiunga che – come la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare – la
brevità della vita in comune (durata nel caso precipuo cinque mesi circa, fino
al maggio del 2005) non è un motivo sufficiente per derogare al principio
secondo cui le prestazioni d'uscita maturate durante il matrimonio (fino al
passaggio in giudicato della sentenza di divorzio) vanno ripartite in modo
paritario tra i coniugi senza riguardo alla suddivisione dei compiti da loro assunta
durante la comunione domestica, anche se il divorzio è pronunciato a distanza
d'anni (DTF 136 III 453 consid. 4.3 e 4.5.3 con rimandi).
Identico
principio è stato ribadito da questa Camera per quanto riguardava l'“indennità adeguata”
dovuta da un coniuge all'altro in virtù dell'art. 124 cpv. 1 CC (I CCA,
sentenza inc. 11.1999.148 dell'8 agosto 2011, consid. 3e con richiami). Nulla
muta poi che in concreto la moglie non abbia ripreso subito un'attività
lucrativa dopo la separazione e attualmente lavori solo al 60% (DTF 129 III 579
consid. 4.3). AO 1 eccepisce che, comunque sia, il mancato riparto delle prestazioni
d'uscita deciso dal Pretore si giustifica perché la moglie ha manifestamente
abusato dei suoi diritti protraendo la causa oltre misura. L'allegazione tuttavia non è sostanziata né trova
conferma negli atti. Non può dunque trovare accoglimento.
e) In
caso di mancato accordo sull'ammontare delle prestazioni d'uscita da suddividere
il giudice del divorzio si limitava, fino al
31 dicembre 2010, a fissare la percentuale spettante a ogni coniuge
(art. 142 cpv. 2 vCC; DTF 135 V 232; v. anche: RtiD II-2004 pag. 580 consid.
3c). L'ammontare era fissato in seguito dal giudice competente secondo la legge
federale del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio (art. 142 cpv. 2 vCC), che
nel Cantone Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 25a cpv.
1 LFLP combinato con l'art. 73 cpv. 1 LPP; v. anche l'art. 8 cpv. 1 LALPP). Nel
quadro del sindacato odierno si indicherà unicamente, quindi, il principio
della suddivisione a metà delle prestazioni d'uscita maturate dai coniugi
durante il matrimonio, dal 3 dicembre 2004 al 22 gennaio 2010, giorno in cui la
sentenza di divorzio del 23 dicembre 2009 (non appellata sul principio dello
scioglimento del matrimonio), è passata in giudicato (art. 148 cpv. 1 vCC; Spahr, in: Commentaire romand, CC I, n.
18 ad art. 148). Non appena l'odierna
sentenza avrà acquisito carattere definitivo, il fascicolo processuale sarà trasmesso al Tribunale cantonale delle
assicurazioni, il quale determinerà, previa compensazione dei reciproci
crediti (art. 122 cpv. 2 CC), l'importo da trasferire e le modalità di
trasferimento all'istituto di previdenza del coniuge creditore.
5. Gli oneri del pronunciato odierno seguono il vicendevole grado di
soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC ticinese). L'appellante esce vittoriosa sul
riparto della previdenza professionale e quasi interamente sconfitta sulla
liquidazione del regime dei beni (ottenendo fr. 567.30 in luogo dei
fr. 47 863.– richiesti). La questione dei contributi di mantenimento rimane
estranea, invece, all'attuale giudizio (sopra, consid. 2). Nel complesso, tenuto
conto del valore limitato della controversia relativa alla previdenza
professionale (durante il matrimonio il marito, che ha lavorato a tempo pieno, ha
accumulato non più di fr. 10 528.80 [doc. Z]), si giustifica di porre gli oneri processuali per nove
decimi a carico dell'appellante e per il resto a carico del marito, al quale l'appellante
rifonderà un'adeguata indennità per ripetibili ridotte.
Il
pronunciato odierno impone altresì di modificare il dispositivo sugli oneri
processuali e le ripetibili di prima sede, che vanno suddivise in base alla medesima
chiave di riparto.
6. Quanto ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro
la
presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge
la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello
è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:
2. In
liquidazione del regime dei beni matrimoniali AO 1 è condannato a versare a AP
1, entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza, la somma
di fr. 567.30 con interessi al 5% dall'emanazione della sentenza medesima.
3. AP
1 e AO 1 hanno reciprocamente diritto alla
metà della prestazione d'uscita maturata presso il rispettivo istituto
di previdenza professionale durante il matrimonio, dal 3 dicembre 2004 al 22
gennaio 2010.
Passato
in giudicato il presente dispositivo, gli atti saranno trasmessi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni, che fisserà l'importo da trasferire e le
modalità di trasferimento all'istituto di previdenza del coniuge creditore.
5. La
tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 1000.–, da anticipare dall'attore,
sono poste per nove decimi a carico della convenuta e per il resto a carico
dell'attore, al quale la convenuta rifonderà fr. 1800.– per ripetibili ridotte.
Per il
resto l'appello è respinto nella misura in cui è ricevibile e la sentenza
impugnata è confermata.
II. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1450.–
b) spese fr.
50.–
fr.
1500.–
sono posti per nove decimi a carico dell'appellante
e per il resto a carico di AO 1, al quale l'appellante rifonderà fr. 1700.–
per ripetibili ridotte.
III. Notificazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90
a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario
il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per
Fatti
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie,
ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).
Considerandi
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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