11.2010.130
Contestazione della nomina di un curatore
1 dicembre 2010Italiano5 min
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Numero d'incarto:
11.2010.130
Data decisione, Autorità:
01.12.2010, ICCA
Titolo:
Contestazione della nomina di un curatore
CURATORE
NOMINA DEL TUTORE
art. 397 cpv. 1 CC
Incarto n.
11.2010.130
Lugano
1 dicembre
2010/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Pontarolo, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n.
143.2009/R.122.2010 (contestazione della nomina di un curatore) della Divisione
degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele
che oppone l'
RI 1
alla
Commissione tutoria regionale 12, Minusio;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 9 ottobre 2010 presentato da RI 1 contro la decisione emessa il
21 settembre 2010 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
il 27 marzo 2009 la Commissione tutoria regionale 12 ha presentato all'Autorità di vigilanza un'istanza di interdizione nei confronti di AP 1 (1944)
fondata sull'art. 369 CC, facendo valere un “decadimento psico-organico” del tutelando per problemi di depressione e asserito abuso di
alcol;
che con
decisione del 2 dicembre 2009 l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha respinto
la domanda, ma ha istituito in favore di RI 1 una curatela combinata (art. 392
n. 1 e 393 n. 2 CC), invitando la Commissione tutoria regionale a designare il
curatore;
che il 2
settembre 2010 la Commissione tutoria regionale, in esecuzione della citata
Considerandi
decisione, ha nominato CO 3 in qualità di curatore, non senza avere offerto
previamente all'interessato la possibilità di indicare una persona di sua
fiducia;
che RI 1
ha ricorso il 10 settembre 2010 all'Autorità di vigilanza sulle tutele per ottenere
l'annullamento di tale decisione;
che,
statuendo il 21 settembre 2010, l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha
dichiarato il ricorso irricevibile, giacché l'interessato
poteva
insorgere solo contro la designazione del curatore, non più contro
l'istituzione della curatela;
che in
esito a tale decisione l'Autorità di vigilanza non ha prelevato tasse né spese;
che RI 1
ha impugnato il 9 ottobre 2010 la decisione predetta davanti a questa Camera,
ribadendo l'inutilità della curatela, il suo stato di salute essendo nel
frattempo migliorato;
che il
memoriale non ha formato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che
a parere dell'appellante la curatela è del tutto superflua, il suo stato di
salute essendo migliorato rispetto al momento in cui la Commissione tutoria
regionale ha presentato la domanda di intervento all'Autorità di vigilanza;
che l'appellante
non spende una parola invece sulla motivazione addotta dall'Autorità di
vigilanza, secondo cui il ricorso era fuori argomento, poiché oggetto della decisione impugnata poteva essere solo la designazione del curatore;
che, di conseguenza, in questa sede l'appellante
avrebbe dovuto spiegare perché a torto l'Autorità di vigilanza ha dichiarato il
suo ricorso irricevibile, ovvero perché la decisione impugnata riguardava anche
la misura tutelare e non solo la persona del curatore;
che al
proposito l'appello è del tutto silente, onde la sua inammissibilità;
che,
invero, nella sua decisione del 2 settembre 2010 la Commissione tutoria regionale
ha ripetuto quanto già aveva deciso l'Autorità di vigilanza, ovvero che in
favore di RI 1 era “istituita
una curatela in applicazione degli art. 392 n. 1 e 393 n. 2 CC” (dispositivo n. 1);
che tale
Dispositivo
dispositivo era nondimeno inutile e fuorviante, la curatela essendo già stata
pronunciata dall'Autorità di vigilanza sulle tutele e non potendo essere
istituita due volte;
che
tuttavia ciò può avere indotto in buona fede l'appellante a ricorrere e
giustifica di rinunciare a tasse e spese di appello (art. 148 cpv. 2 CPC), come
ha fatto l'Autorità di vigilanza, a maggior ragione ove si consideri che
l'interessato ha agito da sé solo, senza l'ausilio di un patrocinatore;
che,
l'appello non essendo stato intimato, non si pone problema di ripetibili;
che per quanto attiene ai rimedi giuridici esperibili contro la presente
sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), un eventuale ricorso in materia civile è dato
(art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF) – per sua natura – senza riguardo a
questioni di valore;
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L'appello
è irricevibile.
2. Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a:
–
–
Commissione tutoria regionale 12, Minusio.
Comunicazione
alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza
sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.
100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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