11.2010.132
Azione confessoria dell'usufruttuario e riconvenzione del nudo proprietario intesa al trasporto della servitù
27 settembre 2013Italiano23 min
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Numero d'incarto:
11.2010.132
Data decisione, Autorità:
27.09.2013, ICCA
Titolo:
Azione confessoria dell'usufruttuario e riconvenzione del nudo proprietario intesa al trasporto della servitù
AZIONE CONFESSORIA
CANCELLAZIONE DELLA SERVITÙ
TRASPORTO DI SERVITÙ
USUFRUTTO
art. 736 cpv. 2 CC
art. 737 CC
art. 742 CC
art. 745 cpv. 2 CC
Incarto n.
11.2010.132
Lugano,
27 settembre
2013/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Jaques
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2008.194 (azione
confessoria) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con
petizione del 19 novembre 2008 da
AP 1
(ora patrocinata dall'avv. PA 2)
contro
AO 1
(ora patrocinata dall'avv. PA 1),
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 25 novembre 2010 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il
20 ottobre 2010 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il
22 novembre 2004 AP 1 ha donato alla figlia AO 1 le particelle (edificate) n.
210 e 750 RFD di __________, sezione di __________, riservandosi un diritto di
usufrutto sulla seconda. La particella n. 210 costeggia la strada cantonale che
attraversa il paese di __________. La particella n. 750 è contigua alla precedente
e ha accesso alla strada cantonale attraverso la particella n. 210, grazie
a una servitù di passo pedonale e veicolare iscritta nel registro fondiario il
25 marzo 1963.
B. Il 17 dicembre 2007 AO 1 ha ottenuto il permesso di
ristrutturare e ampliare l'abitazione posta sulla particella n. 210,
formando uno spiazzo adiacente alla strada cantonale sul quale ricavare quattro
posteggi. Secondo i progetti l'accesso originale del fondo alla pubblica via sarebbe
stato chiuso con un muro e sostituito da un'entrata posta 7 m più a est, la
quale avrebbe
collegato
lo spiazzo alla strada cantonale. Tale spiazzo però sarebbe stato rialzato,
secondo i piani, fino a 1.2 m rispetto alla quota della particella n. 750.
Il muro di sostegno avrebbe impedito così di accedere a quest'ultimo fondo
dalla pubblica via in automobile.
Durante
l'esecuzione dei lavori AP 1 si è rivolta il 6 ottobre 2008 a AO 1, lamentando
una lesione dei suoi diritti di usufruttuaria e dolendosi il 24 ottobre
2008 che gli interventi avrebbero violato il diritto di passo pedonale e veicolare
in favore della particella n. 750. Il 12 novembre 2008 essa ha poi diffidato la
figlia a sospendere i lavori sul tracciato del passo durante le trattative
avviate dai rispettivi legali.
C. Il
19 novembre 2008 AP 1 ha promosso causa davanti al Pretore della giurisdizione
di Locarno Campagna contro AO 1 per ottenere che fosse ripristinata l'agibilità
del passo pedonale e veicolare in favore della particella n. 750, che fosse
ingiunto alla convenuta e alla ditta esecutrice – sotto comminatoria dell'art. 292
CP – di sospendere immediatamente i lavori lungo il tracciato della servitù, che
fosse ordinato alla convenuta di togliere ogni ostacolo al transito, che fosse
ripristinato il passaggio originario attraverso la particella n. 210 e che
fosse rimosso dalla particella n. 750 tutto quanto la convenuta aveva fatto
depositare. In via cautelare essa ha chiesto di ordinare immediatamente alla
convenuta e alla ditta esecutrice – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di
sospendere i lavori lungo il percorso. Con decreto cautelare del 9 marzo
2009, emesso previo contraddittorio, il Pretore ha ordinato a AO 1 di mettere a
disposizione dell'attrice uno dei posteggi (contrassegnato con il n. 2) formati
nel frattempo sul terrapieno del fondo serviente, concedendo all'attrice la
possibilità di raggiungere il fondo dominante a piedi. Un appello presentato il
20 marzo 2009 da AO 1 contro tale decreto è stato stralciato dai ruoli il 19
luglio 2010 da questa Camera per desistenza (inc. 11.2009.42).
D. Nel
frattempo, con risposta del 29 gennaio 2009 AO 1 ha postulato il rigetto della
petizione e mediante azione riconvenzionale ha chiesto di spostare il diritto
di passo iscritto nel registro fondiario a carico della sua particella n. 210,
facendone coincidere il tracciato con il nuovo accesso al posteggio e facendolo
terminare sul posteggio stesso, la convenuta potendo in seguito proseguire a
piedi per raggiungere il fondo dominante. Nella sua risposta riconvenzionale
del 18 marzo 2009 AP 1 ha proposto di respingere l'azione. Il 30 aprile
2009 la convenuta ha replicato, ribadendo la riconvenzione. L'udienza
preliminare si è tenuta il 23 settembre 2009 e l'istruttoria, avviata seduta
stante, è stata ultimata nel maggio del 2010. Al dibattimento finale le parti
hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 15 agosto
2010 AP 1 ha chiesto una volta ancora di ingiungere alla convenuta di
ripristinare il diritto di passo pedonale e veicolare originale, rimuovendo i
manufatti che impediscono l'accesso al fondo dominante, e di respingere la riconvenzione.
Nel proprio allegato del 16 agosto 2010 AO 1 ha proposto di respingere la
petizione e di accogliere la riconvenzione, spostando la servitù in modo che il
tracciato coincida con il nuovo accesso allo spiazzo creato sul suo fondo, non
senza riconoscere inoltre a AP 1 un diritto di sosta sul posteggio n. 2.
E. Statuendo
il 29 ottobre 2010, il Pretore ha respinto la petizione e ha posto la tassa di
giustizia di fr. 1900.– con le spese di fr. 40.– a carico delle parti in
ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Egli ha accolto invece la
riconvenzione, ordinando lo spostamento del passo pedonale sul tracciato segnato
in verde, rispettivamente lo spostamento del passo pedonale e veicolare
sull'area segnata in giallo su una planimetria allegata alla sentenza, con
diritto di stazionamento sul parcheggio n. 2 del fondo serviente. La
beneficiaria della servitù avrebbe potuto così posteggiare sul fondo serviente
e, proseguendo a piedi lungo una rampa, raggiungere il fondo dominante.
Il
Pretore ha disposto altresì che, una volta passata in giudicato, la sentenza costituisse
un valido titolo per chiedere la modifica dell'iscrizione della servitù nel
registro fondiario. La tassa di giustizia di fr. 1300.– e le spese di fr. 40.– relative
alla riconvenzione sono state poste a carico della parti in ragione di metà ciascuno,
compensate le ripetibili.
F. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 25
novembre 2010 nel quale chiede di accogliere la sua petizione e di respingere
la domanda riconvenzionale. Nelle sue osservazioni del 17 gennaio 2011 AO 1 conclude
per la reiezione dell'appello.
in diritto: 1. La
causa è stata trattata con il rito ordinario degli art. 165 segg. CPC ticinese.
Alla vecchia procedura continuano a soggiacere – anche in secondo grado – tutte
le decisioni comunicate fino al
31 dicembre 2010 (art. 405 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la sentenza del Pretore è stata intimata il 29
ottobre 2010 ed è stata notificata alla convenuta il 5 novembre 2010 (timbro
postale sulla busta d'intimazione). Introdotto entro venti giorni (art. 308
cpv. 1 CPC ticinese), il 25 novembre 2010, l'appello in esame è pertanto tempestivo.
2. Nella procedura cantonale il valore litigioso era, in tutte le cause
relative a servitù, quello che il diritto reale limitato aveva per il fondo
dominante o quello della svalutazione causata al fondo serviente, se essa era
maggiore (art. 9 cpv. 3 CPC ticinese; cfr. Poudret, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, Berna 1990, vol. I, pag. 284, n. 9.5 ad art. 36
con rinvii di giurisprudenza). Nel caso specifico AP 1 ha indicato il valore
litigioso dell'azione principale in fr. 30 000.– e identico valore
ha dichiarato AO 1 per la riconvenzione (lettere del 3 e del 16 febbraio 2009).
Non contestati, tali importi appaiono verosimili. Sotto questo profilo la
soglia minima del valore appellabile è dunque raggiunta (art. 36 cpv. 1 vLOG).
3. Nella
sentenza impugnata il Pretore ha accertato anzitutto che le nuove opere eseguite
sul fondo serviente, a cominciare dal muro eretto a confine con la strada cantonale,
ostacolano l'esercizio della servitù di passo sul tracciato originario e che il
dislivello del terrapieno sul quale sono stati realizzati i posteggi impedisce definitivamente
ormai di raggiungere il fondo dominante in automobile. Ciò premesso, egli ha rammentato
che lo spostamento di una servitù non deve essere deciso per forza dal giudice,
gli interessati potendo anche accordarsi liberamente. Nella risposta riconvenzionale
– egli ha continuato – AP 1 aveva ammesso che il trasporto della servitù secondo
le modalità decretate nel frattempo in via cautelare sarebbe stato giustificato.
E nel memoriale conclusivo AO 1 aveva approvato a sua volta simili modalità.
Certo, ha soggiunto il Pretore, nel memoriale conclusivo l'attrice principale era
tornata a pretendere il ripristino del passo originario e la demolizione delle
opere che ne precludono l'esercizio, ma tale comportamento contraddittorio
trascende nell'abuso e non merita tutela. In definitiva il primo giudice ha respinto
così l'azione principale e accolto la riconvenzione, ordinando il trasporto
della servitù secondo le modalità adottate in via cautelare “che, di fatto,
hanno trovato il consenso di entrambe le parti”.
4. In
concreto l'attrice principale ha agito come usufruttuaria, non come
proprietaria del fondo dominante. Salvo disposizione contraria, tuttavia,
anche un usufruttuario ha il pieno godimento del bene
(art. 745 cpv. 2 CC), compreso l'esercizio delle servitù in favore del fondo
oggetto dell'usufrutto. È legittimato dunque a promuovere azioni confessorie (Steinauer, Les droits réels, vol. III,
4ª edizione, pag. 64 n. 2440). Coerentemente, all'usufruttuario va
riconosciuta la legittimazione passiva in un'azione promossa dal proprietario
del fondo serviente per far trasportare la servitù sopra un'altra parte del
fondo (art. 742 cpv. 1 CC), almeno nel caso in cui il proprietario del fondo
serviente sia anche il nudo proprietario del fondo dominante. In proposito non giova
dunque attardarsi.
5. L'appellante si duole anzitutto che il Pretore abbia attribuito alla
controparte più di quanto essa chiedeva, se non addirittura altro rispetto alla
richiesta di giudizio. Nella riconvenzione – essa sottolinea – AO 1 si è sempre
limitata a postulare il trasporto della servitù (che in realtà è uno
spostamento con soppressione parziale del passo veicolare). Solo nel memoriale
conclusivo essa ha offerto anche la facoltà di usare il posteggio n. 2 creato
sul fondo serviente, ma a quel momento non poteva più modificare la domanda.
Accogliendo quest'ultima, a parere dell'appellante il Pretore ha violato non
solo l'art. 86 CPC ticinese, ma anche il diritto al contraddittorio consacrato
dall'art. 84 CPC ticinese.
Che la
richiesta di giudizio formulata da AO 1 nel memoriale conclusivo non corrisponda
a quella enunciata nella domanda riconvenzionale del 29 gennaio 2009 è
pacifico. Mentre in quest'ultima l'interessata postulava unicamente il
trasporto del diritto di passo, in effetti, nel memoriale conclusivo essa ha proposto
al beneficiario della servitù anche un diritto di stazionamento sul posteggio
n. 2 del fondo serviente. Ora, al dibattimento finale le parti potevano
restringere, ma non modificare le conclusioni (art. 281 cpv. 2 CPC ticinese). Ove
una parte non rispettasse il principio, tuttavia, incombeva alla controparte eccepire
il vizio. Al Pretore non spettava intervenire, non sussistendo estremi di nullità
a mente dell'art. 142 cpv. 1 CPC ticinese (Cocchi/Trezzini,
CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, pag. 231 nota 266). In
concreto l'appellante ha rinunciato al dibattimento
finale e non ha reagito nemmeno dopo essersi vista notificare il memoriale
conclusivo di AO 1 in cui figurava la richiesta di giudizio modificata. Non può lamentare adesso, di
conseguenza, un vizio di forma o un'inosservanza del
suo diritto di esprimersi (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2006.93
del 23 giugno 2008, consid. 3g con richiamo; Rep. 1995 pag. 227 n. 55). Tardiva,
simile censura va dichiarata irricevibile.
6. Nel
merito l'appellante contesta che le parti abbiano raggiunto un accordo sulla modifica
della servitù, già per il fatto che quando essa ha inoltrato la risposta
riconvenzionale, il 18 marzo 2009, AO 1 contestava il decreto cautelare, contro
il quale ha presentato appello il 20 marzo 2009. La mera circostanza di avere
definito ragionevole l'assetto provvisionale nella risposta riconvenzionale ancora
non significa – essa adduce – che AO 1 potesse profittare di ciò un anno dopo
per ritirare il 5 agosto 2010 l'appello contro il decreto cautelare e sollecitare
essa medesima il 16 agosto 2010 nel memoriale conclusivo una soluzione definitiva
praticamente identica all'assetto provvisionale. Contraddittorio non sarebbe
dunque il suo comportamento, bensì quello dell'attrice riconvenzionale, che con
la sua azione mira dichiaratamente al trasporto della servitù, ma che in realtà
persegue la parziale soppressione del passo veicolare. Quanto a AO 1, nelle sue
osservazioni all'appello essa difende l'opinione del Pretore, sostenendo che l'ammissione
contenuta nel memoriale 18 marzo 2009 di AP 1 è chiara e che di conseguenza la
decisione impugnata concede all'attrice quanto richiesto, sicché l'atteggiamento
di quest'ultima configura un
abuso di diritto.
a) Nel
citato memoriale del 18 marzo 2009, in cui postulava il rigetto della riconvenzione,
AP 1 scriveva (pag. 2 a metà):
All'attrice deve essere garantito l'accesso
alla proprietà con autoveicoli. Nella misura in cui il muro è stato edificato
durante la procedura, bloccando l'accesso alla proprietà, si ritiene che vi
siano due alternative possibili:
– la prima, quella già
decisa dal Giudice in sede provvisionale, con la quale si garantisce all'usufruttuaria
l'uso di uno dei quattro posteggi sulla particella n. 210 (a detta decisione si
fa pieno riferimento),
– la seconda, quella di
creare una rampa all'altezza dell'entrata dei posteggi per permettere l'entrata
di un autoveicolo. Ovviamente, per salvaguardare i quattro posteggi della
signora AO 1, si dovrebbe sacrificare il tavolo e le sedie in sasso sulla
particella n. 750 per il passaggio dell'automobile e la sua sosta davanti a casa.
In
poche parole, soltanto la soluzione prospettata con la decisione del Pretore,
con l'uso illimitato di un posteggio da parte dell'attrice usufruttuaria le
garantisce diritti equivalenti a quelli di cui godeva precedentemente. L'alternativa
della rampa carrabile è invece chiaramente più costosa e svaluta il valore
dell'usufrutto, togliendo un manufatto bello e utile.
b) A
ragione il Pretore rammenta che la modifica di una servitù può essere convenuta
direttamente dagli interessati, senza far capo al giudice (Steinauer, Les droits réels, vol. II, 4ª
edizione, pag. 459 n. 2309f). A tal fine bastava fino al 31 dicembre 2011 un
accordo scritto (art. 732 vCC). Uno scambio di atti processuali potrebbe anche adempiere
tale requisito (art. 13 cpv. 2 CO). Nella fattispecie però un'eventuale
offerta formulata dall'attrice per il tramite del proprio patrocinatore nel
memoriale del 18 marzo 2009 è stata respinta senza ambagi dalla convenuta,
che con la replica del 30 aprile 2009 ha ribadito la domanda riconvenzionale – ovvero
il trasporto puro e semplice della servitù – senza alcun diritto di posteggio
sul fondo serviente. È vero che oltre un anno dopo AO 1 ha cambiato idea,
proponendo nel memoriale conclusivo del 16 agosto 2010 un trasferimento di
servitù con diritto di stazionamento sul parcheggio n. 2, ma è altrettanto vero
che a quel momento AP 1 non era più vincolata all'offerta. Intanto perché tale offerta
era stata respinta. In secondo luogo perché un'eventuale adesione a distanza di
oltre un anno non poteva più ritenersi espressa “in tempo debito” (art. 5 cpv. 1
CO) e AP 1 non era più tenuta ad accettarla. Ne segue che, contrariamente
all'opinione del Pretore, nella fattispecie non è intervenuto fra le parti alcun
accordo.
c) Ci
si può interrogare se AP 1 sia caduta nell'abuso per essere tornata, nel memoriale
conclusivo, alle sue posizioni iniziali, chiedendo il ripristino del passo originario.
La risposta è negativa, ove appena si consideri che dopo avere visto cadere nel
vuoto l'offerta da lei formulata nel memoriale del 18 marzo 2009 (sempre
che di offerta si trattasse), essa si è dovuta rivolgere al Pretore il 23 giugno
2009 perché AO 1 non rispettava l'assetto provvisionale. E con decreto cautelare
del 16 settembre 2009 il Pretore ha comminato a l'applicazione dell'art. 292 CP
ove questa non avesse lasciato a disposizione di AP 1 in pendenza di causa il noto
posteggio n. 2 (inc. DI.2009.136, agli atti). Mal ottemperando la stessa attrice
riconvenzionale alla soluzione da lei prospettata nel memoriale conclusivo del 16
agosto 2010 (se non sotto comminatoria di pena), non si poteva ragionevolmente
pretendere che AP 1 tornasse ad accettare la proposta. Nemmeno sotto questo
profilo si intravede dunque l'abuso di diritto che il Pretore rimprovera all'appellante.
7. Nelle
circostanze descritte occorre esaminare se siano dati i presupposti per un trasporto
della servitù. L'appellante fa valere – in sintesi – che la riconvenzione di AO
1 persegue solo in apparenza lo spostamento dell'onere, ma che la sua vera
finalità è la soppressione parziale del passo veicolare (art. 736 CC), giacché il
nuovo tracciato non consente più di raggiungere il fondo dominante in
automobile. La soppressione di una servitù presuppone tuttavia che il diritto
non abbia più alcun interesse per il fondo dominante, ciò che l'attrice
riconvenzionale non ha dimostrato. Per AO 1, invece, nulla osta in concreto al postulato
trasporto della servitù, con diritto per la beneficiaria di occupare un posteggio
sulla particella n. 210.
a) Secondo
l'art. 742 cpv. 1 CC qualora l'uso di una servitù richieda solo una parte del
fondo, il proprietario che giustifica un interesse può chiedere il trasporto del
diritto a sue spese sopra un'altra parte “non meno adatta per il fondo dominante”.
In tal caso la servitù va esercitata altrove, foss'anche su un'altra porzione
del fondo serviente (Petitpierre
in: Basler Kommentar, ZGB II, 3ª edizione, n. 5 ad art. 742 con richiamo). Il trasporto della
servitù, ad ogni modo, deve lasciare il diritto reale limitato sostanzialmente
intatto (anche per quanto riguarda il valore: Steinauer,
op. cit., pag. 458 n. 2309e con rinvio). Può causare qualche svantaggio al
beneficiario, purché si tratti solo di inconvenienti minori (Rep. 1998 pag. 202
consid. 7).
b) Nella
fattispecie non si può dire che il nuovo accesso proposto dall'attrice riconvenzionale
lasci il diritto reale limitato sostanzialmente intatto, se appena si pensa che
il nuovo accesso non consente più di raggiungere il fondo dominante con
veicoli. E l'art. 742 cpv. 1 CC non consente di tramutare – nemmeno parzialmente
– un passo carrabile in un passo pedonale (DTF 73 II 35). Certo, l'appellata
obietta che il posteggio n. 2 sul fondo serviente è vicino a una rampa pedonale,
la quale termina a soli 2.28 m dalla scala d'accesso dell'abitazione sul fondo dominante (verbale del 2 marzo
2010, pag. 2, nota alla foto n. 10). A parte il fatto però che tale
rampa è larga solo 69 cm (loc. cit., pag. 2, nota alla foto n. 9), un
conto è arrivare sotto casa in automobile e un altro è dover percorrere gli
ultimi metri a piedi lungo una rampa, per di più relativamente angusta,
soprattutto ove si debbano trasportare colli pesanti o voluminosi. In casi del
genere non può farsi questione di semplici inconvenienti minori. Che poi
l'appellante non usi personalmente il posteggio n. 2, ma lo lasci a
disposizione dei propri ospiti, nulla muta alla circostanza che un passo non
vale l'altro. Ne segue che in concreto non soccorrono le premesse dell'art. 742
cpv. 1 CC. Quanto all'eventuale applicazione dell'art. 736 cpv. 2 CC, AO 1 non
ha mai proposto alcun riscatto parziale della servitù, né tanto meno ha mai
offerto alcun indennizzo. Priva di fondamento, la sua domanda
riconvenzionale è destinata pertanto all'insuccesso.
8. Rimane
da esaminare l'azione confessoria di AP 1. Questa chiede di ripristinare il percorso
del passo originario, ordinando a AO 1 la demolizione del muro che chiude il
primitivo accesso alla strada cantonale, come pure l'eliminazione del
terrapieno adibito a posteggi e della rampa pedonale nella misura in cui tali
manufatti invadono il tracciato del passo originario. Essa sottolinea che la
convenuta ha eseguito simili opere in pendenza di causa, a suo rischio e
pericolo, e non può invocare adesso la propria buona fede, mentre non risulta
che questioni di diritto amministrativo (ovvero norme di polizia) impediscano
di ricreare l'accesso preesistente. Nelle osservazioni all'appello AO 1 oppone
– da parte sua – che AP 1 era a conoscenza fin dall'inizio del progetto di
costruzione e che la richiesta di abbattere nuove opere, oltre che tardiva, è
sproporzionata rispetto alle esigenze di lei come usufruttuaria del fondo dominante.
Ribadisce altresì che non è possibile ottenere il consenso dell'autorità amministrativa
per ripristinare l'accesso veicolare originario.
a) Che
parte delle opere erette dalla convenuta sul fondo serviente (il muro a confine
con la pubblica via, una porzione
di terrapieno, un tratto della rampa pedonale) precludano
l'esercizio
della servitù di passo sul tracciato originario è stato accertato dal Pretore ed
è fuori discussione. AO 1 sostiene di avere eseguito tali opere sulla base di
una regolare licenza edilizia, previo consenso della madre. AP 1 contesta però
di avere saputo che i lavori avrebbero impedito l'accesso veicolare al fondo
dominante e nega di avere mai consentito a simili interventi (risposta, pag. 2 a metà). Dagli atti non si evince del resto alcuna sua approvazione o ratifica. Per quel che
attiene al rilascio della licenza edilizia, non è dato
di sapere intanto se la domanda di costruzione sia stata notificata all'appellante,
mera usufruttuaria della particella n. 750. Comunque sia, scopo di un'opposizione
giusta l'art. 7 cpv. 1 LE è unicamente di attirare l'attenzione dell'autorità
su eventuali discordanze tra il progetto e prescrizioni di diritto pubblico,
non di salvaguardare diritti di natura civile come le servitù (Scolari, Commentario della legge
edilizia, Cadenazzo 1996, pag. 395 n. 804). La mancata opposizione a una domanda
di costruzione che prevede opere in contrasto con una servitù non configura ancora,
pertanto, una rinuncia all'esercizio del diritto reale limitato (v. anche la sentenza
del Tribunale federale 5C.307/2005 del 19 maggio 2006, consid. 5.3).
b) Soggiunge
la convenuta che senza le necessarie autorizzazioni amministrative il giudice
civile non può ordinare l'abbattimento di costruzioni, nemmeno per tutelare una
servitù di passo, e che in ogni modo il ripristino dell'accesso originario non
sarebbe più possibile nella fattispecie, poiché l'autorità preposta al rilascio
dei permessi non concederebbe più la facoltà di immettersi nella strada cantonale
senza visuale e in retromarcia. Ora, che la posizione del nuovo ingresso al terrapieno
dei parcheggi sul fondo serviente sia stato imposto dalla pubblica autorità è possibile
(doc. 2, prima pagina in fondo; doc. 3a, 3b e 3c). Dagli atti non risulta,
tuttavia, che il ripristino dell'accesso preesistente sia impossibile dal profilo
amministrativo. Incombeva per altro alla convenuta, che si prevale di simile
impedimento, renderne verosimili gli estremi (art. 8 CC e 183 CPC ticinese). Dovesse
poi rivelarsi inattuabile un ritorno allo stato originario, AP 1 potrà sempre
chiedere che, avendo distrutto l'accesso pristino, la convenuta esegua a sue
spese – se fattibile – un collegamento veicolare sostitutivo dal proprio
terrapieno fino al fondo dominante. La questione esula tuttavia dai limiti
dell'attuale giudizio e non va anticipata ora.
c) Non si disconosce che il ristabilimento del passo preesistente comporta
effetti onerosi per la convenuta. Non bisogna dimenticare nemmeno però che essa
ha eseguito i lavori nella piena consapevolezza di quanto sarebbe potuto
accadere. Come detto, sin dal 24 ottobre 2008 AP 1 si è rivolta a AO 1,
dolendosi che gli interventi edili avrebbero violato il diritto di passo
pedonale e veicolare in favore della particella n. 750 (doc. I). Il 12 novembre
2008 essa ha diffidato la figlia a sospendere i lavori sul tracciato della
servitù durante le trattative avviate dai rispettivi legali (doc. J) e il
17 novembre 2009 ha adito il giudice, postulando la sospensione dei
lavori a titolo cautelare. La convenuta ha proseguito nondimeno la costruzione
dei posteggi, ultimando il muro di sostegno del terrapieno prima che il primo
giudice statuisse in via provvisionale (verbale del 3 dicembre 2008, pag. 1). Ha
deliberatamente assunto, quindi, il rischio di dover togliere poi le opere che
si sarebbero rivelate lesive del diritto reale limitato. Se ne conclude che,
provvista di buon fondamento, l'azione principale merita di essere accolta.
9. Gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza di AO 1 (art. 148 cpv. 1 CPC
ticinese), che rifonderà alla controparte un'equa indennità per ripetibili.
L'esito dell'attuale giudizio impone anche una riforma del dispositivo sulle
spese e le ripetibili di prima sede, che si attengono al medesimo criterio.
10. Circa
Fatti
i rimedi esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv.
1 lett. d LTF), il valore minimo di fr. 30 000.– sotto il profilo
Considerandi
dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF è raggiunto sia per
l'azione
principale sia per la riconvenzione (sopra, consid. 2).
Dispositivo
Per questi motivi.
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello
è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
1. La petizione è accolta, nel senso
che AO 1 è condannata a ripristinare l'agibilità dell'originale diritto
di passo pedonale e veicolare sulla particella n. 210 RFD di __________,
sezione di __________, in favore della particella n. 750, rimuovendo qualsiasi
opera che impedisca
l'esercizio
di tale diritto, segnatamente il muro in sasso costruito a confine con la
strada cantonale fino al preesistente pilastro d'ingresso, come pure la
porzione di terrapieno adibito a posteggi e la parte della rampa pedonale che
occupano la superficie del tracciato originario.
2. La
tassa di giustizia di fr. 1900.– e le spese di fr. 40.– relative all'azione
principale sono poste a carico di AO 1, che rifonderà ad AP 1 fr. 3000.–
per ripetibili.
3. La
riconvenzione è respinta.
4. La
tassa di giustizia di fr. 1300.– e le spese di fr. 40.– relative alla riconvenzione
sono poste a carico di AO 1, che rifonderà ad AP 1 fr. 3000.– per ripetibili.
II. Gli oneri
di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1600.–
b) spese fr.
50.–
fr.
1650.–
da
anticipare dall'appellante, sono posti a carico di AO 1, che rifonderà ad AP 1
fr. 3500.– per ripetibili.
III. Notificazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90
a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario
il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie,
ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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