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Decisione

11.2010.134

Appello divenuto senza senza interesse: stralcio dai ruoli

19 luglio 2012Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Celio

segretaria:

Baggi Fiala, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n.

346.2008/R.76-77.2010 (filiazione: relazioni personali) della Divisione degli interni, Sezione

degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

CO 1

(patrocinato dall'avv. PA 2)

a

RI 1

(patrocinata dall'avv. PA 1)

e alla

Commissione tutoria regionale 12, Minusio

per quanto riguarda il suo diritto di visita alla

figlia

__________ (2004);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto

l'appello del 19 ottobre 2010 presentato da RI 1 contro la decisione emessa il

27 settembre 2010 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;

2. Se

dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

3. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Con decisione del 18 febbraio 2009, emanata a conferma di una

decisione provvisionale adottata l'11 febbraio precedente, la Commissione

tutoria regionale 12 ha privato CO 1 (1973) di ogni relazione personale con la

figlia __________ (nata il 29 gennaio 2004). Il 4 dicembre 2009 CO 1 ha chiesto il ripristino di tali relazioni. Statuendo il 2 giugno 2010, la Commissione tutoria regionale

gli ha concesso un diritto di visita sorvegliato al “Punto d'incontro” di __________,

un sabato ogni mese, dalle ore 15 alle ore 17. Contro tale decisione hanno

ricorso all'Autorità di vigilanza sulle tutele sia la madre di __________, RI 1

(1972), il 16 giugno 2010, sia CO 1, il 17 giugno successivo. Accertato che la

figlia non era stata sentita, l'Autorità di vigilanza ha ordinato il 27

settembre 2010 a RI 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di prendere

appuntamento con il Servizio medico-psicologico di __________ per l'audizione.

B. Contro

l'ordinanza appena citata RI 1 è insorta a questa Camera con un appello del 19

ottobre 2010 per ottenere che l'ingiunzione nei suoi confronti sia applicata

solo “entro un termine di 20 giorni dall'avvenuta consegna alle parti della

perizia psichiatrica definitiva (comprensiva quindi di eventuali

delucidazioni)” da lei chiesta sulla persona di CO 1. L'appello non è stato notificato per osservazioni. Il 24 giugno 2011 l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha poi comunicato alla Camera che con decisione dell'11

maggio precedente la Commissione tutoria regionale aveva preso atto della

rinuncia espressa il 18 febbraio 2011 da CO 1 a qualsiasi diritto di visita e aveva revocato definitivamente ogni relazione personale tra lui e la figlia.

Considerandi

in diritto: 1. La soppressione del diritto di visita e di ogni relazione personale

tra padre e figlia rende superfluo l'ascolto di quest'ultima ordinato

dall'Autorità di vigilanza sulle tutele. Senza interesse pratico e attuale, l'appello

va di conseguenza tolto dai ruoli (art. 351 cpv. 1 CPC ticinese, ancora

applicabile alla fattispecie in virtù dell'art. 405 cpv. 1 CPC). Rimane da

statuire, nelle circostanze descritte, sulle spese giudiziarie dello stralcio e

sull'ammissione all'assistenza giudiziaria postulata dall'appellante.

2.

Nel caso in cui una lite divenisse senza oggetto o senza interesse

giuridico, in materia di oneri processuali e ripetibili si applicava per

analogia – sotto il vecchio diritto – l'art. 72 della procedura civile

federale, la procedura civile ticinese nulla disponendo in proposito (RtiD

I-2004 pag. 488 in alto con riferimenti). Il tribunale dichiarava quindi il

processo terminato e sta­tuiva con motivazione sommaria sulle spese, “tenendo

conto dello sta­to delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite”.

A tal fine esso valutava sommariamente, in altri termini, quale probabilità di

buon esito avrebbe verosimilmente avuto l'appello se la causa non fosse

risultata superata dagli eventi (cfr. DTF 118 Ia 494 consid. 4, 111 Ib 191

consid. 7a).

3.

Nella

fattispecie l'ordinanza con cui l'Autorità di vigilanza sulle tutele ordinava a

RI 1 di mettersi in relazione con il Servizio medico-psicologico

di Locarno per l'ascolto della figlia era una decisione meramente incidentale, giacché non poneva termine alla

procedura (Borghi/Corti, Com­pendio

di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2 lett. b ad art. 44).

Ora, le decisioni incidentali emanate da un'autorità amministrativa sono impugnabili

– come quelle pregiudiziali – solo qualora siano suscettive di arrecare

all'interessato un danno “non altrimenti riparabile” (art. 44 LPAmm,

applicabile per il rinvio contenuto nell'art. 21 della legge

sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL

4.1.2

). Nella fattispecie non si vede – né l'interessata accennava nel

memoriale – quale danno “non altrimenti riparabile” potesse arrecare alla

figlia l'audizione da parte del Servizio

medico-psicologico (v. RtiD I-2005 pag. 783,

II-2005 pag. 696 consid. 4, I-2006 pag. 655

consid. 3, II-2006 pag. 618 n. 6c). Già per tale

ragione l'appello sarebbe verosimilmente risultato irricevibile.

Si

aggiunga che, a un sommario esame, l'appello non avrebbe presumibilmente avuto

miglior esito nemmeno a prescindere dalla sua verosimile irricevibilità. Il

diritto di essere sentito della figlia nella procedura avviata dal padre per

essere reintegrato nell'esercizio delle relazioni personali era infatti una

prerogativa formale della minorenne e non poteva essere fatta dipendere da condizioni

legate all'esecuzione di perizie sulla persona dell'uno o dell'altro genitore. Giustamente

quindi l'Autorità di vigilanza ha rimediato, sotto questo profilo, alla

mancanza della Commissione tutoria regionale. Sapere poi se il diritto di vista

fissato da quest'ultima nella decisione del 2 giugno 2010 andasse confermato o

– come pretende RI 1 – esercitato solo al momento in cui CO 1 si fosse

sottoposto a perizia psichiatrica era una questione che l'Autorità di vigilanza

avrebbe dovuto risolvere in seguito, statuendo sul ricorso. Ne segue che, non

fosse stato respinto in ordine, l'appello sarebbe stato verosimilmente respinto

nel merito.

4.

Alla

luce di quanto precede gli oneri processuali andrebbero a carico dell'appellante.

Considerata la situazione economica apparentemente difficile di quest'ultima,

si rinuncia nondimeno – equitativamente – a ogni prelievo (art. 148 cpv. 2 CPC

ticinese). Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo

stato notificato a CO 1 per osservazioni. Quanto alla richiesta di assistenza

giudiziaria formulata da RI 1, essa non può essere accolta, giacché il

conferimento del beneficio presupponeva un rimedio giuridico non privo di buon

diritto (art. 14 cpv. 1 lett. a vLag, applicabile sotto l'egida della vecchia

procedura civile). L'appello dell'interessata risultava, come si è visto,

destinato fin dall'inizio all'insuccesso. La concessione del gratuito

patrocinio non entra dunque in linea di conto.

Dispositivo

Per questi motivi,

decreta: 1. L'appello

è dichiarato senza interesse e la causa è stralciata dai ruoli.

2. Non si

riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. La

richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.

4. Notificazione:

–;

–;

–.

Comunicazione

alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza

sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30

000

franchi; quando il valore

litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art.

76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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