11.2010.134
Appello divenuto senza senza interesse: stralcio dai ruoli
19 luglio 2012Italiano7 min
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Numero d'incarto:
11.2010.134
Data decisione, Autorità:
19.07.2012, ICCA
Titolo:
Appello divenuto senza senza interesse: stralcio dai ruoli
LITE DIVENTATA SENZA OGGETTO
art. 351 cpv. 1 CPC-TI
Incarto n.
11.2010.134
Lugano,
19 luglio
2012/jm
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Celio
segretaria:
Baggi Fiala, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n.
346.2008/R.76-77.2010 (filiazione: relazioni personali) della Divisione degli interni, Sezione
degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
CO 1
(patrocinato dall'avv. PA 2)
a
RI 1
(patrocinata dall'avv. PA 1)
e alla
Commissione tutoria regionale 12, Minusio
per quanto riguarda il suo diritto di visita alla
figlia
__________ (2004);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 19 ottobre 2010 presentato da RI 1 contro la decisione emessa il
27 settembre 2010 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con decisione del 18 febbraio 2009, emanata a conferma di una
decisione provvisionale adottata l'11 febbraio precedente, la Commissione
tutoria regionale 12 ha privato CO 1 (1973) di ogni relazione personale con la
figlia __________ (nata il 29 gennaio 2004). Il 4 dicembre 2009 CO 1 ha chiesto il ripristino di tali relazioni. Statuendo il 2 giugno 2010, la Commissione tutoria regionale
gli ha concesso un diritto di visita sorvegliato al “Punto d'incontro” di __________,
un sabato ogni mese, dalle ore 15 alle ore 17. Contro tale decisione hanno
ricorso all'Autorità di vigilanza sulle tutele sia la madre di __________, RI 1
(1972), il 16 giugno 2010, sia CO 1, il 17 giugno successivo. Accertato che la
figlia non era stata sentita, l'Autorità di vigilanza ha ordinato il 27
settembre 2010 a RI 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di prendere
appuntamento con il Servizio medico-psicologico di __________ per l'audizione.
B. Contro
l'ordinanza appena citata RI 1 è insorta a questa Camera con un appello del 19
ottobre 2010 per ottenere che l'ingiunzione nei suoi confronti sia applicata
solo “entro un termine di 20 giorni dall'avvenuta consegna alle parti della
perizia psichiatrica definitiva (comprensiva quindi di eventuali
delucidazioni)” da lei chiesta sulla persona di CO 1. L'appello non è stato notificato per osservazioni. Il 24 giugno 2011 l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha poi comunicato alla Camera che con decisione dell'11
maggio precedente la Commissione tutoria regionale aveva preso atto della
rinuncia espressa il 18 febbraio 2011 da CO 1 a qualsiasi diritto di visita e aveva revocato definitivamente ogni relazione personale tra lui e la figlia.
Considerandi
in diritto: 1. La soppressione del diritto di visita e di ogni relazione personale
tra padre e figlia rende superfluo l'ascolto di quest'ultima ordinato
dall'Autorità di vigilanza sulle tutele. Senza interesse pratico e attuale, l'appello
va di conseguenza tolto dai ruoli (art. 351 cpv. 1 CPC ticinese, ancora
applicabile alla fattispecie in virtù dell'art. 405 cpv. 1 CPC). Rimane da
statuire, nelle circostanze descritte, sulle spese giudiziarie dello stralcio e
sull'ammissione all'assistenza giudiziaria postulata dall'appellante.
2.
Nel caso in cui una lite divenisse senza oggetto o senza interesse
giuridico, in materia di oneri processuali e ripetibili si applicava per
analogia – sotto il vecchio diritto – l'art. 72 della procedura civile
federale, la procedura civile ticinese nulla disponendo in proposito (RtiD
I-2004 pag. 488 in alto con riferimenti). Il tribunale dichiarava quindi il
processo terminato e statuiva con motivazione sommaria sulle spese, “tenendo
conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite”.
A tal fine esso valutava sommariamente, in altri termini, quale probabilità di
buon esito avrebbe verosimilmente avuto l'appello se la causa non fosse
risultata superata dagli eventi (cfr. DTF 118 Ia 494 consid. 4, 111 Ib 191
consid. 7a).
3.
Nella
fattispecie l'ordinanza con cui l'Autorità di vigilanza sulle tutele ordinava a
RI 1 di mettersi in relazione con il Servizio medico-psicologico
di Locarno per l'ascolto della figlia era una decisione meramente incidentale, giacché non poneva termine alla
procedura (Borghi/Corti, Compendio
di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2 lett. b ad art. 44).
Ora, le decisioni incidentali emanate da un'autorità amministrativa sono impugnabili
– come quelle pregiudiziali – solo qualora siano suscettive di arrecare
all'interessato un danno “non altrimenti riparabile” (art. 44 LPAmm,
applicabile per il rinvio contenuto nell'art. 21 della legge
sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL
4.1.2
). Nella fattispecie non si vede – né l'interessata accennava nel
memoriale – quale danno “non altrimenti riparabile” potesse arrecare alla
figlia l'audizione da parte del Servizio
medico-psicologico (v. RtiD I-2005 pag. 783,
II-2005 pag. 696 consid. 4, I-2006 pag. 655
consid. 3, II-2006 pag. 618 n. 6c). Già per tale
ragione l'appello sarebbe verosimilmente risultato irricevibile.
Si
aggiunga che, a un sommario esame, l'appello non avrebbe presumibilmente avuto
miglior esito nemmeno a prescindere dalla sua verosimile irricevibilità. Il
diritto di essere sentito della figlia nella procedura avviata dal padre per
essere reintegrato nell'esercizio delle relazioni personali era infatti una
prerogativa formale della minorenne e non poteva essere fatta dipendere da condizioni
legate all'esecuzione di perizie sulla persona dell'uno o dell'altro genitore. Giustamente
quindi l'Autorità di vigilanza ha rimediato, sotto questo profilo, alla
mancanza della Commissione tutoria regionale. Sapere poi se il diritto di vista
fissato da quest'ultima nella decisione del 2 giugno 2010 andasse confermato o
– come pretende RI 1 – esercitato solo al momento in cui CO 1 si fosse
sottoposto a perizia psichiatrica era una questione che l'Autorità di vigilanza
avrebbe dovuto risolvere in seguito, statuendo sul ricorso. Ne segue che, non
fosse stato respinto in ordine, l'appello sarebbe stato verosimilmente respinto
nel merito.
4.
Alla
luce di quanto precede gli oneri processuali andrebbero a carico dell'appellante.
Considerata la situazione economica apparentemente difficile di quest'ultima,
si rinuncia nondimeno – equitativamente – a ogni prelievo (art. 148 cpv. 2 CPC
ticinese). Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo
stato notificato a CO 1 per osservazioni. Quanto alla richiesta di assistenza
giudiziaria formulata da RI 1, essa non può essere accolta, giacché il
conferimento del beneficio presupponeva un rimedio giuridico non privo di buon
diritto (art. 14 cpv. 1 lett. a vLag, applicabile sotto l'egida della vecchia
procedura civile). L'appello dell'interessata risultava, come si è visto,
destinato fin dall'inizio all'insuccesso. La concessione del gratuito
patrocinio non entra dunque in linea di conto.
Dispositivo
Per questi motivi,
decreta: 1. L'appello
è dichiarato senza interesse e la causa è stralciata dai ruoli.
2. Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. La
richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.
4. Notificazione:
–;
–;
–.
Comunicazione
alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza
sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30
000
franchi; quando il valore
litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art.
76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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