11.2010.136
Istanza di accesso ai dati, competenza territoriale, nozione di "procedimento pendente"
29 novembre 2012Italiano19 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2010.136
Data decisione, Autorità:
29.11.2012, ICCA
Ricorso:
TF,5A_22/2013, 30.6.2014
Titolo:
Istanza di accesso ai dati, competenza territoriale, nozione di "procedimento pendente"
FORO
GIURISDIZIONE E COMPETENZA
art. 2 cpv. 2 let. c LPD
art. 8 LPD
Incarto n.
11.2010.136
Lugano
29 novembre
2012/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Celio, giudice presidente,
Stefani e Cerutti, supplente
straordinario
segretaria:
Billia, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2010.1160
(protezione dei dati: diritto di accesso) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 1, promossa con istanza del 30 luglio 2010 da
AO 1
(patrocinata dall'avv. PA 2 )
contro
AP 1
(patrocinata dall'avv. PA 1 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 29 novembre
2010 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 15 novembre 2010
dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
(1938), cittadino italiano, è deceduto a __________ il 21 ottobre 2001,
lasciando la terza moglie AP 1 (1962) e la figlia A__________(1998), oltre ai
figli nati dal primo matrimonio AO 1 (1966) e L__________ (1968). Prima di sposarsi,
mediante contratto matrimoniale del 9 maggio 2001, __________e AP 1, hanno
adottato il regime della “communauté universelle” in conformità con
l'art. 1236 del Codice civile monegasco, stabilendo che nella comunione
universale dei beni sarebbero stati compresi tutti i loro beni e valori (presenti
e futuri), escludendo però sia gli immobili di AP 1, sia tutti i trusts costituti
da __________ prima del 9 maggio 2001 fuori dal Principato di Monaco. Tale contratto
prevedeva inoltre che in caso di scioglimento del regime per morte di uno dei futuri
coniugi, la totalità dei beni della comunione universale sarebbe passata al
coniuge superstite.
B. Dopo
il decesso di __________ – avvenuto come detto il 21 ottobre 2001 – è sorta una
lite tra la vedova e i figli di primo matrimonio. Il 23 luglio 2004, gli
interessati hanno stipulato un accordo denominato “scrittura privata (cessione
di diritti ereditari)”, nell'intento di dirimere la controversia e di liquidare
le spettanze di AO 1 e L__________ nella successione del padre. Nell'accordo
appena citato, i beni formanti la comunione universale sono stati valutati in
USD 14 859 913.08, basandosi su una stima fornita da AP 1, inserita
in una documentazione annessa alla convenzione, mai stata messa a disposizione
di AO 1 e L__________. La clausola n. 7 dell'accordo in questione è così
formulata:
7.1 La signora AP 1 vedova __________ dichiara che la
situazione finanziaria così come risultante dall'annesso C è vera, completa e
fondata su elementi di stima oggettivi e ragionevoli riferiti al 21 ottobre
2001.
7.2 La
documentazione di appoggio a tale situazione finanziaria verrà depositata
(unitamente agli annessi A, B, C, D, E, F, G, H) presso un terzo non residente
né a __________ né in Italia e scelto di comune accordo dagli avvocati __________per
entrambi i cedenti e __________ per la cessionaria.
7.3 I
compiti del terzo saranno i seguenti:
7.3.1 Custodire
la documentazione depositata in plico sigillato.
7.3.2 In
caso di richiesta di una parte, previa notifica alla controparte di tale
richiesta con un termine di risposta, egli controllerà se gli og- getti
specificati figurino tra gli attivi dell'annesso C.
7.3.3 Se
la ricerca sarà positiva, egli ne darà conferma alla parte richie- dente,
chiudendo la procedura.
7.3.4 Se
la ricerca non desse risultati positivi, egli ne darà comunicazione alla
controparte, con copia alla parte richiedente, fissando un termi- ne per
presentare delle osservazioni. Dopo di che, il terzo rimetterà alle
parti una certificazione che il bene oggetto della richiesta non è compreso
nella documentazione in suo possesso.
7.4 (…)
7.5 (…)
7.6 Salvo
diverso accordo delle parti il deposito resterà in essere per un periodo
massimo di anni 5 (cinque). Scaduta la durata del deposito, tutta la
documentazione depositata sarà restituita alla signora AP 1 vedova __________
per il tramite dell'avv. __________ o altra persona dallo stesso designata.
7.7 Ove
il terzo non dovesse accertare la presenza dell'oggetto specificato tra gli
attivi dell'annesso C, le parti qui concordano che ciò non costituirà in alcun
caso motivo di nullità o invalidità della presente scrittura privata, ma potrà
dare luogo unicamente ad un supplemento. Questo sarà oggetto di speciale
conteggio (compté spécifique) tra le parti.
C. Il
30 agosto 2004, AP 1, AO 1 e L__________hanno convenuto insieme con l'avv. __________
che la documentazione relativa alla “scrittura privata” poc'anzi menzionata
sarebbe stata depositata per cinque anni presso quest'ultima, in esecuzione del
punto 7.3 della citata “scrittura privata”. Inoltre, i contraenti hanno previsto
una procedura di verifica e di controllo della documentazione depositata. Sono poi
sorti problemi inerenti sia alle modalità di controllo, sia agli oggetti facenti
parte della comunione universale dei beni.
D. Il
22 luglio 2009, prima della scadenza del termine quinquennale di cui al punto
7.6 della nota “scrittura privata”, AO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 1, con un'istanza di provvedimenti cautelari per ottenere il
blocco cautelare della documentazione di appoggio in questione, per far ordine
all'avv. __________di non consegnarla né a AP 1, né a terzi, ma di depositarla
presso la Pretura per essere da lei visionata e di assegnare un termine di 90
giorni a lei per promuovere l'azione di merito al foro competente (inc.
DI.2009.1012). Statuendo con decreto cautelare emesso senza contraddittorio il giorno
successivo, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza, ordinando il blocco
della documentazione appena citata e facendo ordine alla depositaria di non consegnare
Fatti
i documenti né alla convenuta, né a terzi ma di depositarli presso la Pretura.
E. All'udienza
del 4 agosto 2009, indetta per il contradditorio, AP 1 si è opposta all'istanza,
presentando inoltre un'istanza di revoca delle misure ordinate con “decreto supercautelare”
del 23 luglio 2009. Terminata l'istruttoria, le parti hanno rinunciato alla
discussione finale, limitandosi a conclusioni scritte, nelle quali hanno
mantenuto le proprie domande. Con decreto del 12 novembre 2009, il primo
giudice ha parzialmente accolto l'istanza di AO 1, confermando quanto ordinato
con decreto cautelare del 23 luglio 2009.
F. Il
30 luglio 2010, AO 1 si è nuovamente rivolta al Pretore, con un'istanza di
accesso ai dati fondata sull'art. 8 LPD chiedendo – in via principale – di
concederle l'accesso immediato “ai dati e alle informazioni conservate nel
plico sigillato”, depositato presso la Pretura nell'ambito della misura
cautelare di blocco di cui al decreto del 12 novembre 2009, con obbligo per AP
1 “di fornire ogni informazione sull'origine dei dati conservati” e di assumere
il costo delle fotocopie che l'istante medesima avrebbe estratto al momento di
consultare i documenti. In via subordinata, essa ha proposto di accogliere
l'istanza, nominando un consulente tecnico di parte, al quale sottoporre
richieste di verifiche puntuali. Identiche richieste essa ha formulato già in via
cautelare (inc. DI.2010.1160). All'udienza del 7 settembre 2010, indetta per il
contradditorio, la convenuta, presentando un memoriale di risposta, ha proposto
di respingere l'istanza sia in ordine sia nel merito. Non essendoci altre prove
da assumere in aggiunta ai documenti prodotti dalle parti, queste ultime hanno
tenuto la discussione finale in coda all'udienza.
G. Statuendo
con sentenza del 15 novembre 2010, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza,
riconoscendo a AO 1 e/o ai suoi rappresentanti “il diritto di accesso, nei limiti
e con la forma indicati nei considerandi, ai dati e alle informazioni conservate
nel plico sigillato” e ordinando la nomina di un notaio al passaggio in
giudicato di tale sentenza. La contestuale istanza cautelare è stata respinta.
La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 400.– sono state poste per
un quarto a carico dell'istante e per il resto a carico di AP 1, con obbligo di
rifondere a AO 1 fr. 3000.– per ripetibili.
H. Contro
la sentenza appena citata, AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 29
novembre 2010 per ottenere che, conferito al suo appello effetto sospensivo, l'istanza
di merito e quella cautelare siano respinte e il giudizio del Pretore riformato
di conseguenza. Con decreto del 1° dicembre 2010 il presidente della Camera ha
dichiarato senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo. Nelle sue
osservazioni del 23 dicembre 2010 AO 1 propone di respingere l'appello.
Considerandi
in diritto: 1. Alle decisioni comunicate entro il 31 dicembre 2010 continua ad
applicarsi il Codice di procedura civile cantonale (art. 405 CPC). Al riguardo,
si osserva che a norma dell'art. 15 cpv. 3 vLPD le azioni in vista
dell'esecuzione del diritto d'accesso erano proposte al domicilio dell'attore o
del convenuto e il giudice decideva secondo una procedura semplice e rapida. La
procedura civile ticinese non precisava quali norme regolassero una richiesta
di accesso ai dati fondata sull'art. 8 LPD. Per esaminare tale questione era
legittimo far capo – per analogia (art. 163 CPC ticinese) – alle disposizioni
della procedura sommaria applicabile, sussidiariamente, anche al diritto di
risposta (art. 429g CPC ticinese). Il termine per appellare in una
simile procedura era di dieci giorni (art. 308 cpv. 1 CPC ticinese). La
sentenza impugnata è stata notificata alla convenuta il 17 novembre 2010 (cfr.
copia busta d'intimazione agli atti). Inoltrato il 29 novembre 2010 l'appello in esame è tempestivo e pertanto ricevibile. Come tempestive sono le osservazioni
dell'istante.
2.
Il Pretore ha dapprima ricordato che l'accesso ai dati dell'art. 8
LPD “è parte della famiglia dei cosiddetti diritti informativi previsti dal
diritto materiale” distinti dai diritti d'informazione sgorganti dal diritto
processuale, sicché “queste due vie coesistono di principio l'una accanto
all'altra”. Non essendoci in concreto alcun procedimento pendente contro il
noto accordo di “scrittura privata” che potesse escludere l'applicazione della
LPD (art. 2 cpv. 2 lett. c LPD), per il Pretore la procedura avviata dall'istante
era corretta. Egli ha poi scartato l'ipotesi che il comportamento dell'istante
configurasse un abuso di diritto, non potendosi ritenere che la “scrittura
privata” citata prevedesse una “rinuncia tombale” dei diritti ereditari
dell'istante. Al riguardo, il Pretore ha ricordato che l'art. 1 cpv. 7 OLPD
legittimava la sua richiesta, avendo la richiedente “stretta parentela con il
defunto, trattandosi di suo padre”, sicché “il suo interesse” a conoscere i
dati contenuti nel plico sigillato “è dunque presunto”. Il primo giudice ha
quindi ammesso la propria competenza a dirimere la lite sulla base degli art.
129, 130 cpv. 3 e 139 cpv. 1 LDIP, applicando di conseguenza il diritto
svizzero. Egli ha così nominato un notaio,“facente funzione di perito”, cui ha
assegnato alcuni compiti per concretare l'accesso ai dati postulato. Onde, in
definitiva, l'accoglimento parziale dell'istanza riconoscendo a AO 1 il diritto
d'accesso, “nei limiti e con la forma indicati nei considerandi”, a quanto
contenuto nel plico sigillato.
3.
L'appellante
rileva che il litigio verte sulla nota convenzione (doc. F), sicché il Pretore
sarebbe stato incompetente a dirimerlo. AO 1 osserva invece che la diatriba
“non è la convenzione (doc. F), né i suoi meccanismi di verifica, né le sue
modalità di esecuzione, né altre controversie derivanti o occasionate dalla
convenzione”. Essa aggiunge che la vertenza è la “richiesta di urgenti
informazioni”.
a) AO
1.
ha
avviato la procedura in esame per conoscere dati relativi agli averi di __________,
e meglio ai beni che gli appartenevano (istanza, n. 19 pag. 7; osservazioni
all'appello, n. 4.3 pag. 6). Ciò premesso, il litigio è, a ben vedere, connesso
con il tema della nota convenzione. Si tratta infatti, in entrambe le evenienze,
di sapere se un dato bene appartenga o no solo a __________, rispettivamente faccia
parte o no dell'assetto patrimoniale della comunione dei beni che legava la
convenuta e __________. Si aggiunga che una richiesta di verifica in merito ad
alcuni beni era già stata eseguita in precedenza secondo i meccanismi della
convenzione (cfr. doc. L, N e Q nell'inc. DI.2009.1032 richiamato). L'esito
insoddisfacente per l'istante non giustifica, per ciò solo, di fondare una procedura
successiva sulla LPD. Non è dato a capire quali elementi giustifichino, in
concreto, il ricorso al diritto d'accesso previsto dalla LPD, il litigio
concentrandosi sul terreno della nota convenzione.
E
in quell'accordo le parti avevano inserito una clausola compromissoria, secondo
la quale “per qualsiasi controversia tra depositanti e depositaria oppure tra
cedenti e cessionaria, comunque derivante od occasionata dalla presente convenzione,
le parti rinunciano espressamente al foro giudiziario e si sottopongono al
giudizio di un Collegio arbitrale designato a norma del regolamento della camera
di commercio del Cantone Ticino, Lugano” (art. 5.2). E questo patto d'arbitrato
è valido (cfr. al riguardo: Jolidon,
Commentaire du concordat suisse sur l'arbitrage, Berna 1984, pag. 169 n. 2 ad
art. 6; Lalive/Poudret/Reymond,
Le droit de l'arbitrage interne et international en Suisse, Losanna 1989, pag.
56, n. 1 ad art. 6; Rüede/Hadenfeldt,
Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht, 2ª edizione, pag. 63, § 11 cifra
VI n. 1a). La vertenza in narrativa sfugge pertanto alla competenza del Pretore
del Distretto di Lugano. Il primo giudice avrebbe dunque dovuto dichiararsi
incompetente. L'appello va al riguardo accolto e la sentenza impugnata
riformata di conseguenza.
b) Si
volesse prescindere da ciò e – per ipotesi – considerare non vincolante la
clausola compromissoria, l'esito dell'appello non muterebbe. La competenza territoriale
della Pretura è determinata – a mente del primo giudice (sentenza impugnata,
pag. 6) – dal deposito della documentazione litigiosa presso l'avv. __________,
a __________. Il foro di Lugano non può dirsi certo, esistendo sul tema
opinioni divergenti (cfr. Schwaibold
in: Basler Kommentar, DSG, 1a edizione, n. 15 ad art. 130 cpv. 3/139
cpv. 3 LDIP, limita la competenza derivante dall'art. 130 cpv. 3 LDIP al solo “detentore
della collezione di dati”, escludendo l'eventuale terzo che li potrebbe
adoperare; di opinione contraria: Umbricht/Zeller
in: Basler Kommentar, IPRG, 2a edizione, n. 13 ad art. 130, per i
quali la competenza del luogo in cui i dati sono adoperati vale anche se è un
terzo che li usa). E già la precedente procedura cautelare (DI.2009.1012) si fonda
su un foro incerto. Né il Pretore né l'interessata spiegano quale opinione sia
da seguire. Sia come sia, ammettere la competenza in virtù del deposito del noto
plico in Pretura ordinato in via cautelare un anno prima della procedura in
narrativa sarebbe una forzatura opinabile, ove si consideri che l'istante non
ha nemmeno chiesto la conferma di quel provvedimento. Come rileva poi quest'ultima,
la documentazione, scaduti i cinque anni alla fine di agosto 2009, sarebbe
ritornata alla convenuta (osservazioni, n. 3.1 pag. 5). Ciò avrebbe in ogni
caso escluso la competenza ticinese. In ultima analisi, anche se esaminata, la
competenza del Pretore non sarebbe verosimilmente stata legittima.
4.
Si
volesse continuare – per congettura – nell'esame della sentenza impugnata, la
convenuta rimprovera al Pretore di avere esaminato la fattispecie con riguardo
alla LPD. Per l'interessata la lite esula dal campo d'applicazione della legge,
la documentazione litigiosa raccogliendo “informazioni di natura finanziaria
nell'ambito di una controversia ereditaria”. Essa soggiunge che la LPD non regge
la procedura in esame, poiché vi è un procedimento pendente in Italia, sicché
vale la clausola d'esclusione prevista all'art. 2 cpv. 2 lett. c LPD. Il
Pretore, in entrambe le situazioni, è stato di altro avviso.
a) La
critica in merito alla natura dei dati è infondata. La definizione di “dati
personali” si trova all'art. 3 lett. a LPD. Esso prevede che “dati personali
(dati)” sono tutte le informazioni relative a una persona identificata o
identificabile. Ora, i “dati” sono informazioni su idee, cose o persone,
persino i ragguagli su proprietà, segnatamente immobiliari (Rudin in: digma 2011 pag. 114). Ciò
posto, può essere ammesso che il plico sigillato contenga “dati” suscettibili
di accesso.
Il
Pretore ha vagliato la fattispecie con riferimento all'art. 1 cpv. 7 OLPD, per
il quale informazioni su dati di persone decedute sono rilasciate se il
richiedente prova di avervi interesse e non vi si oppongono interessi
preponderanti di congiunti della persona deceduta o di terzi. L'interesse è
presunto in caso di stretta parentela o di matrimonio con la persona deceduta. Questa
norma, però, non elimina la necessità di valutare in concreto gli interessi in
gioco (Hofer in: digma 2008, pag.
37). La portata dell'articolo in esame va inoltre ristretta, non essendo quella
che emerge dal testo legale (Schmid
in: FZR/RFJ 1995, pag. 11). Una parte della dottrina è poi dell'avviso che tale
disposto sia contrario alla legge (Page
in: La nouvelle loi fédérale sur la protection des données, Losanna 1994, pag.
121; Gramigna/Maurer-Lambrou in:
Basler Kommentar, DSG, 2a edizione, n. 6 ad art. 2 e 19 ad art. 9).
Che l'art. 1 cpv. 7 OLPD si applicasse incondizionatamente alla fattispecie,
come ritenuto dal Pretore, è conclusione affrettata e, dato quanto precede,
persino dubbia.
b) La
censura relativa all'eventuale “procedura pendente” merita un approfondimento.
L'art. 2 cpv. 2 lett. c LPD prevede che la legge sulla protezione dati non si applica,
fra l'altro, ai procedimenti civili, penali e di assistenza giudiziaria internazionale
pendenti. Il Pretore ha respinto l'esclusione argomentando che va esaminato se
il procedimento estero fornisce una “tutela equivalente”, tesi “proposta da
alcuni autori quale presupposto applicativo dell'art. 2 cpv. 2 lett. c LPD”,
senza però citare autori a sostegno della sua riflessione (al riguardo si veda in
favore di quell'asserto: Maurer-Lambrou/Kunz
in: Basler Kommentar, DSG, 2a edizione, n. 27 ad art. 2; di avviso
contrario: Rosenthal/Jöhri,
Handkommentar zum Dateschutzgesetz, Zurigo 2008, n. 30 ad art. 2). Né il
Pretore ha spiegato perché la scelta da lui operata sia da seguire. Inoltre, il
testo legale non prevede nulla di simile.
L'esclusione
prevista all'art. 2 cpv. 2 lett. c LPD vuole evitare un cumulo normativo (cfr. GAAC
n. 62.56, pag 532, consid. 3), che si verificherebbe se si applicassero insieme
la LPD e la legge di procedura che governa il procedimento pendente. Esistendone
uno, l'accesso ai dati è, di principio, garantito dagli strumenti processuali
specifici a quel procedimento (DTF 126 II 130 consid 4 con riferimenti,
confermata in: sentenza del Tribunale federale 1C_125/2011 dell'11 maggio 2011,
consid. 1.2). Il Tribunale federale ha di recente ricordato che la LPD si
applica nella fase preprocessuale, non entrando più in linea di conto dal momento
in cui una procedura giudiziaria è aperta, fosse anche limitata alla richiesta
di prove a titolo cautelare (DTF 138 III 429 consid. 4.3;
cfr.: Arter/Dahortsang in: AJP/PJA
2012, pag. 1160 segg.; Ceregato/Müller
in: Jusletter 20 agosto 2012, n. 13 segg.). Inoltre,
sapere se esiste una procedura pendente dipende dal caso concreto (GAAC n.
65.
, consid. 4.2). Nella fattispecie in Italia è pendente un procedimento in
ambito successorio. Il quesito è di sapere se esso sia sussumibile nell'art. 2
cpv. 2 lett. c LPD.
A
__________ è pendente una procedura di merito (v. doc. G: “letta altresì la citazione
introduttiva del giudizio di merito instaurato da AO 1”; doc. H, pag. 2: “il presente procedimento cautelare si inserisce nella causa di merito promossa
dalla signora AO 1”; replica: act. II, pag. 2 ad 2), sulla quale si è sviluppato
un giudizio cautelare ai sensi degli art. 669-bis CPC italiano (v. doc. H). Nella
procedura di merito AO 1 ha, fra altre cose, chiesto alla convenuta e ad alcuni
trustees il “rendiconto e l'esibizione di tutta la documentazione
relativa ai beni oggetto della convenzione prematrimoniale del 9 maggio 2001
denominata Comunione universale dei beni” come pure “l'esibizione di
tutta la documentazione depositata presso l'avv. __________”. Tutto ciò per la
“ricostruzione dell'asse successorio” di __________ (istanza n. 12, pag. 5 poco
sopra il centro; cfr. anche: atto di citazione, pag. 5 e 40 in: DI.2009.1012).
Il diritto processuale italiano conosce l'istituto dell'ispezione di documenti
in possesso di una parte o di un terzo (art. 118 CPC italiano) come pure quello
dell'“esibizione” di un documento da una parte o da un terzo (art. 210 CPC
italiano), così come quello dell'ispezione (art. 259 CPC italiano). L'opinione
del Pretore, secondo cui non vi sarebbe alcuna procedura pendente, non può
essere condivisa. Inoltre per gli strumenti processuali di cui dispone, il
diritto italiano offrirebbe comunque sia una “tutela equivalente” al diritto
svizzero in materia di accesso ai dati.
5.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC
ticinese). AO 1 verserà inoltre a AP 1 un'adeguata indennità per ripetibili. Il
pronunciato odierno impone anche di riformare il giudizio sugli oneri
processuali di prima sede, anch'essi dovendo seguire la soccombenza integrale
dell'istante.
6.
Quanto
ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LFT), l'accesso ai dati previsto all'art. 8 LPD è una
contestazione civile non pecuniaria (sentenza del Tribunale federale
4A_688/2011 del 17 aprile 2012, consid. 1 con richiamo, non riprodotto in: DTF
138.
III 425), sicché il ricorso in materia civile è esperibile senza riguardo a
questioni di valore.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. L'appello è accolto e la sentenza impugnata è così
riformata:
1. L'istanza è irricevibile.
2. La
tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 400.– sono poste a carico di AO
1. Quest'ultima verserà fr. 3000.– alla convenuta a titolo di ripetibili.
3. Notificazione
alle parti per il tramite dei rispettivi patrocinatori.
II. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1950.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
2000.–
sono
posti a carico di AO 1, che verserà a AP 1 fr. 1500.– per ripetibili.
III. Notificazione:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il giudice presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibi-le contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv.
1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso
in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno
30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamen-tale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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