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Decisione

11.2010.136

Istanza di accesso ai dati, competenza territoriale, nozione di "procedimento pendente"

29 novembre 2012Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti né alla convenuta, né a terzi ma di depositarli presso la Pretura.

E. All'udienza

del 4 agosto 2009, indetta per il contradditorio, AP 1 si è opposta all'istanza,

presentando inoltre un'istanza di revoca delle misure ordinate con “decreto supercautelare”

del 23 luglio 2009. Terminata l'istruttoria, le parti hanno rinunciato alla

discussione finale, limitandosi a conclusioni scritte, nelle quali hanno

mantenuto le proprie domande. Con decreto del 12 novembre 2009, il primo

giudice ha parzialmente accolto l'istanza di AO 1, confermando quanto ordinato

con decreto cautelare del 23 luglio 2009.

F. Il

30 luglio 2010, AO 1 si è nuovamente rivolta al Pretore, con un'istanza di

accesso ai dati fondata sull'art. 8 LPD chiedendo – in via principale – di

concederle l'accesso immediato “ai dati e alle informazioni conservate nel

plico sigillato”, depositato presso la Pretura nell'ambito della misura

cautelare di blocco di cui al decreto del 12 novembre 2009, con obbligo per AP

1 “di fornire ogni informazione sull'origine dei dati conservati” e di assumere

il costo delle fotocopie che l'istante medesima avrebbe estratto al momento di

consultare i documenti. In via subordinata, essa ha proposto di accogliere

l'istanza, nominando un consulente tecnico di parte, al quale sottoporre

richieste di verifiche puntuali. Identiche richieste essa ha formulato già in via

cautelare (inc. DI.2010.1160). All'udienza del 7 settembre 2010, indetta per il

contradditorio, la convenuta, presentando un memoriale di risposta, ha proposto

di respingere l'istanza sia in ordine sia nel merito. Non essendoci altre prove

da assumere in aggiunta ai documenti prodotti dalle parti, queste ultime hanno

tenuto la discussione finale in coda all'udienza.

G. Statuendo

con sentenza del 15 novembre 2010, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza,

riconoscendo a AO 1 e/o ai suoi rappresentanti “il diritto di accesso, nei limiti

e con la forma indicati nei considerandi, ai dati e alle informazioni conservate

nel plico sigillato” e ordinando la nomina di un notaio al passaggio in

giudicato di tale sentenza. La contestuale istanza cautelare è stata respinta.

La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 400.– sono state poste per

un quarto a carico dell'istante e per il resto a carico di AP 1, con obbligo di

rifondere a AO 1 fr. 3000.– per ripetibili.

H. Contro

la sentenza appena citata, AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 29

novembre 2010 per ottenere che, conferito al suo appello effetto sospensivo, l'istanza

di merito e quella cautelare siano respinte e il giudizio del Pretore riformato

di conseguenza. Con decreto del 1° dicembre 2010 il presidente della Camera ha

dichiarato senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo. Nelle sue

osservazioni del 23 dicembre 2010 AO 1 propone di respingere l'appello.

Considerandi

in diritto: 1. Alle decisioni comunicate entro il 31 dicembre 2010 continua ad

applicarsi il Codice di procedura civile cantonale (art. 405 CPC). Al riguardo,

si osserva che a norma dell'art. 15 cpv. 3 vLPD le azioni in vista

dell'esecuzione del diritto d'accesso erano proposte al domicilio dell'attore o

del convenuto e il giudice decideva secondo una procedura semplice e rapida. La

procedura civile ticinese non precisava quali norme regolassero una richiesta

di accesso ai dati fondata sull'art. 8 LPD. Per esaminare tale questione era

legittimo far capo – per analogia (art. 163 CPC ticinese) – alle disposizioni

della procedura sommaria applicabile, sussidiariamente, anche al diritto di

risposta (art. 429g CPC ticinese). Il termine per appellare in una

simile procedura era di dieci giorni (art. 308 cpv. 1 CPC ticinese). La

sentenza impugnata è stata notificata alla convenuta il 17 novembre 2010 (cfr.

copia busta d'intimazione agli atti). Inoltrato il 29 novembre 2010 l'appello in esame è tempestivo e pertanto ricevibile. Come tempestive sono le osservazioni

dell'istante.

2.

Il Pretore ha dapprima ricordato che l'accesso ai dati dell'art. 8

LPD “è parte della famiglia dei cosiddetti diritti informativi previsti dal

diritto materiale” distinti dai diritti d'informazione sgorganti dal diritto

processuale, sicché “queste due vie coesistono di principio l'una accanto

all'altra”. Non essendoci in concreto alcun procedimento pendente contro il

noto accordo di “scrittura privata” che potesse escludere l'applicazione della

LPD (art. 2 cpv. 2 lett. c LPD), per il Pretore la procedura avviata dall'istante

era corretta. Egli ha poi scartato l'ipotesi che il comportamento dell'istante

configurasse un abuso di diritto, non potendosi ritenere che la “scrittura

privata” citata prevedesse una “rinuncia tombale” dei diritti ereditari

dell'istante. Al riguardo, il Pretore ha ricordato che l'art. 1 cpv. 7 OLPD

legittimava la sua richiesta, avendo la richiedente “stretta parentela con il

defunto, trattandosi di suo padre”, sicché “il suo interesse” a conoscere i

dati contenuti nel plico sigillato “è dunque presunto”. Il primo giudice ha

quindi ammesso la propria competenza a dirimere la lite sulla base degli art.

129, 130 cpv. 3 e 139 cpv. 1 LDIP, applicando di conseguenza il diritto

svizzero. Egli ha così nominato un notaio,“facente funzione di perito”, cui ha

assegnato alcuni compiti per concretare l'accesso ai dati postulato. Onde, in

definitiva, l'accoglimento parziale dell'istanza riconoscendo a AO 1 il diritto

d'accesso, “nei limiti e con la forma indicati nei considerandi”, a quanto

contenuto nel plico sigillato.

3.

L'appellante

rileva che il litigio verte sulla nota convenzione (doc. F), sicché il Pretore

sarebbe stato incompetente a dirimerlo. AO 1 osserva invece che la diatriba

“non è la convenzione (doc. F), né i suoi meccanismi di verifica, né le sue

modalità di esecuzione, né altre controversie derivanti o occasionate dalla

convenzione”. Essa aggiunge che la vertenza è la “richiesta di urgenti

informazioni”.

a) AO

1.

ha

avviato la procedura in esame per conoscere dati relativi agli averi di __________,

e meglio ai beni che gli appartenevano (istanza, n. 19 pag. 7; osservazioni

all'appello, n. 4.3 pag. 6). Ciò premesso, il litigio è, a ben vedere, connesso

con il tema della nota convenzione. Si tratta infatti, in entrambe le evenienze,

di sapere se un dato bene appartenga o no solo a __________, rispettivamente faccia

parte o no dell'assetto patrimoniale della comunione dei beni che legava la

convenuta e __________. Si aggiunga che una richiesta di verifica in merito ad

alcuni beni era già stata eseguita in precedenza secondo i meccanismi della

convenzione (cfr. doc. L, N e Q nell'inc. DI.2009.1032 richiamato). L'esito

insoddisfacente per l'istante non giustifica, per ciò solo, di fondare una procedura

successiva sulla LPD. Non è dato a capire quali elementi giustifichino, in

concreto, il ricorso al diritto d'accesso previsto dalla LPD, il litigio

concentrandosi sul terreno della nota convenzione.

E

in quell'accordo le parti avevano inserito una clausola compromissoria, secondo

la quale “per qualsiasi controversia tra depositanti e depositaria oppure tra

cedenti e cessionaria, comunque derivante od occasionata dalla presente convenzione,

le parti rinunciano espressamente al foro giudiziario e si sottopongono al

giudizio di un Collegio arbitrale designato a norma del regolamento della camera

di commercio del Cantone Ticino, Lugano” (art. 5.2). E questo patto d'arbitrato

è valido (cfr. al riguardo: Jolidon,

Commentaire du concordat suisse sur l'arbitrage, Berna 1984, pag. 169 n. 2 ad

art. 6; Lalive/Pou­dret/Reymond,

Le droit de l'arbitrage interne et international en Suisse, Losanna 1989, pag.

56, n. 1 ad art. 6; Rüede/Ha­den­feldt,

Schwei­zerisches Schiedsgerichts­recht, 2ª edizione, pag. 63, § 11 cifra

VI n. 1a). La vertenza in narrativa sfugge pertanto alla competenza del Pretore

del Distretto di Lugano. Il primo giudice avrebbe dunque dovuto dichiararsi

incompetente. L'appello va al riguardo accolto e la sentenza impugnata

riformata di conseguenza.

b) Si

volesse prescindere da ciò e – per ipotesi – considerare non vincolante la

clausola compromissoria, l'esito dell'appello non muterebbe. La competenza territoriale

della Pretura è determinata – a mente del primo giudice (sentenza impugnata,

pag. 6) – dal deposito della documentazione litigiosa presso l'avv. __________,

a __________. Il foro di Lugano non può dirsi certo, esistendo sul tema

opinioni divergenti (cfr. Schwaibold

in: Basler Kommentar, DSG, 1a edizione, n. 15 ad art. 130 cpv. 3/139

cpv. 3 LDIP, limita la competenza derivante dall'art. 130 cpv. 3 LDIP al solo “detentore

della collezione di dati”, escludendo l'eventuale terzo che li potrebbe

adoperare; di opinione contraria: Umbricht/Zeller

in: Basler Kommentar, IPRG, 2a edizione, n. 13 ad art. 130, per i

quali la competenza del luogo in cui i dati sono adoperati vale anche se è un

terzo che li usa). E già la precedente procedura cautelare (DI.2009.1012) si fonda

su un foro incerto. Né il Pretore né l'interessata spiegano quale opinione sia

da seguire. Sia come sia, ammettere la competenza in virtù del deposito del noto

plico in Pretura ordinato in via cautelare un anno prima della procedura in

narrativa sarebbe una forzatura opinabile, ove si consideri che l'istante non

ha nemmeno chiesto la conferma di quel provvedimento. Come rileva poi quest'ultima,

la documentazione, scaduti i cinque anni alla fine di agosto 2009, sarebbe

ritornata alla convenuta (osservazioni, n. 3.1 pag. 5). Ciò avrebbe in ogni

caso escluso la competenza ticinese. In ultima analisi, anche se esaminata, la

competenza del Pretore non sarebbe verosimilmente stata legittima.

4.

Si

volesse continuare – per congettura – nell'esame della sentenza impugnata, la

convenuta rimprovera al Pretore di avere esaminato la fattispecie con riguardo

alla LPD. Per l'interessata la lite esula dal campo d'applicazione della legge,

la documentazione litigiosa raccogliendo “informazioni di natura finanziaria

nell'ambito di una controversia ereditaria”. Essa soggiunge che la LPD non regge

la procedura in esame, poiché vi è un procedimento pendente in Italia, sicché

vale la clausola d'esclusione prevista all'art. 2 cpv. 2 lett. c LPD. Il

Pretore, in entrambe le situazioni, è stato di altro avviso.

a) La

critica in merito alla natura dei dati è infondata. La definizione di “dati

personali” si trova all'art. 3 lett. a LPD. Esso prevede che “dati personali

(dati)” sono tutte le informazioni relative a una persona identificata o

identificabile. Ora, i “dati” sono informazioni su idee, cose o persone,

persino i ragguagli su proprietà, segnatamente immobiliari (Rudin in: digma 2011 pag. 114). Ciò

posto, può essere ammesso che il plico sigillato contenga “dati” suscettibili

di accesso.

Il

Pretore ha vagliato la fattispecie con riferimento all'art. 1 cpv. 7 OLPD, per

il quale informazioni su dati di persone decedute sono rilasciate se il

richiedente prova di avervi interesse e non vi si oppongono interessi

preponderanti di congiunti della persona deceduta o di terzi. L'interesse è

presunto in caso di stretta parentela o di matrimonio con la persona deceduta. Questa

norma, però, non elimina la necessità di valutare in concreto gli interessi in

gioco (Hofer in: digma 2008, pag.

37). La portata dell'articolo in esame va inoltre ristretta, non essendo quella

che emerge dal testo legale (Schmid

in: FZR/RFJ 1995, pag. 11). Una parte della dottrina è poi dell'avviso che tale

disposto sia contrario alla legge (Page

in: La nouvelle loi fédérale sur la protection des données, Losanna 1994, pag.

121; Gramigna/Maurer-Lambrou in:

Basler Kommentar, DSG, 2a edizione, n. 6 ad art. 2 e 19 ad art. 9).

Che l'art. 1 cpv. 7 OLPD si applicasse incondizionatamente alla fattispecie,

come ritenuto dal Pretore, è conclusione affrettata e, dato quanto precede,

persino dubbia.

b) La

censura relativa all'eventuale “procedura pendente” merita un approfondimento.

L'art. 2 cpv. 2 lett. c LPD prevede che la legge sulla protezione dati non si applica,

fra l'altro, ai procedimenti civili, penali e di assistenza giudiziaria internazionale

pendenti. Il Pretore ha respinto l'esclusione argomentando che va esaminato se

il procedimento estero fornisce una “tutela equivalente”, tesi “proposta da

alcuni autori quale presupposto applicativo dell'art. 2 cpv. 2 lett. c LPD”,

senza però citare autori a sostegno della sua riflessione (al riguardo si veda in

favore di quell'asserto: Maurer-Lambrou/Kunz

in: Basler Kommentar, DSG, 2a edizione, n. 27 ad art. 2; di avviso

contrario: Rosenthal/Jöhri,

Handkommentar zum Dateschutzgesetz, Zurigo 2008, n. 30 ad art. 2). Né il

Pretore ha spiegato perché la scelta da lui operata sia da seguire. Inoltre, il

testo legale non prevede nulla di simile.

L'esclusione

prevista all'art. 2 cpv. 2 lett. c LPD vuole evitare un cumulo normativo (cfr. GAAC

n. 62.56, pag 532, consid. 3), che si verificherebbe se si applicassero insieme

la LPD e la legge di procedura che governa il procedimento pendente. Esistendone

uno, l'accesso ai dati è, di principio, garantito dagli strumenti processuali

specifici a quel procedimento (DTF 126 II 130 consid 4 con riferimenti,

confermata in: sentenza del Tribunale federale 1C_125/2011 dell'11 maggio 2011,

consid. 1.2). Il Tribunale federale ha di recente ricordato che la LPD si

applica nella fase preprocessuale, non entrando più in linea di conto dal momento

in cui una procedura giudiziaria è aperta, fosse anche limitata alla richiesta

di prove a titolo cautelare (DTF 138 III 429 consid. 4.3;

cfr.: Arter/Dahortsang in: AJP/PJA

2012, pag. 1160 segg.; Ceregato/Müller

in: Jusletter 20 agosto 2012, n. 13 segg.). Inoltre,

sapere se esiste una procedura pendente dipende dal caso concreto (GAAC n.

65.

, consid. 4.2). Nella fattispecie in Italia è pendente un procedimento in

ambito successorio. Il quesito è di sapere se esso sia sussumibile nell'art. 2

cpv. 2 lett. c LPD.

A

__________ è pendente una procedura di merito (v. doc. G: “letta altresì la citazione

introduttiva del giudizio di merito instaurato da AO 1”; doc. H, pag. 2: “il presente procedimento cautelare si inserisce nella causa di merito promossa

dalla signora AO 1”; replica: act. II, pag. 2 ad 2), sulla quale si è sviluppato

un giudizio cautelare ai sensi degli art. 669-bis CPC italiano (v. doc. H). Nella

procedura di merito AO 1 ha, fra altre cose, chiesto alla convenuta e ad alcuni

trustees il “rendiconto e l'esibizione di tutta la documentazione

relativa ai beni oggetto della convenzione prematrimoniale del 9 maggio 2001

denominata Comunione universale dei beni” come pure “l'esibizione di

tutta la documentazione depositata presso l'avv. __________”. Tutto ciò per la

“ricostruzione dell'asse successorio” di __________ (istanza n. 12, pag. 5 poco

sopra il centro; cfr. anche: atto di citazione, pag. 5 e 40 in: DI.2009.1012).

Il diritto processuale italiano conosce l'istituto dell'ispezione di documenti

in possesso di una parte o di un terzo (art. 118 CPC italiano) come pure quello

dell'“esibizione” di un documento da una parte o da un terzo (art. 210 CPC

italiano), così come quello dell'ispezione (art. 259 CPC italiano). L'opinione

del Pretore, secondo cui non vi sarebbe alcuna procedura pendente, non può

essere condivisa. Inoltre per gli strumenti processuali di cui dispone, il

diritto italiano offrirebbe comunque sia una “tutela equivalente” al diritto

svizzero in materia di accesso ai dati.

5.

Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC

ticinese). AO 1 verserà inoltre a AP 1 un'adeguata indennità per ripetibili. Il

pronunciato odierno impone anche di riformare il giudizio sugli oneri

processuali di prima sede, anch'essi dovendo seguire la soccombenza integrale

dell'istante.

6.

Quanto

ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LFT), l'accesso ai dati previsto all'art. 8 LPD è una

contestazione civile non pecuniaria (sentenza del Tribunale federale

4A_688/2011 del 17 aprile 2012, consid. 1 con richiamo, non riprodotto in: DTF

138.

III 425), sicché il ricorso in materia civile è esperibile senza riguardo a

questioni di valore.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. L'appello è accolto e la sentenza impugnata è così

riformata:

1. L'istanza è irricevibile.

2. La

tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 400.– sono poste a carico di AO

1. Quest'ultima verserà fr. 3000.– alla convenuta a titolo di ripetibili.

3. Notificazione

alle parti per il tramite dei rispettivi patrocinatori.

II. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 1950.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

2000.–

sono

posti a carico di AO 1, che verserà a AP 1 fr. 1500.– per ripetibili.

III. Notificazione:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il giudice presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibi-le contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv.

1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso

in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno

30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamen-tale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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