11.2010.137
Protezione dell'unione coniugale: contributo alimentare per la moglie
18 giugno 2013Italiano19 min
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Numero d'incarto:
11.2010.137
Data decisione, Autorità:
18.06.2013, ICCA
Titolo:
Protezione dell'unione coniugale: contributo alimentare per la moglie
MANTENIMENTO DELLA FAMIGLIA
PROTEZIONE DELL'UNIONE CONIUGALE
art. 176 cpv. 1 cf. 1 CC
Incarto n.
11.2010.137
Lugano
18 giugno
2013/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Jaques
segretaria:
Billia, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2010.433
(protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6, promossa con istanza del 17 marzo 2010 da
AO 1
(patrocinata dall'avv. PA 1)
contro
AP 1
(patrocinato dall'avv. PA 2);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
del 29 novembre 2010 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 17
novembre 2010 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP
1 (1962) ed AO 1 (1965) si sono sposati a __________ il 31 agosto 1990. Dal
matrimonio sono nati G__________, il 3 ottobre 1990, C__________, il 6 marzo
1993 (deceduta il 14 febbraio 2003), e A__________, il 16 settembre 2005. Senza
formazione specifica, AP 1 ha lavorato dal 1993 fino all'agosto del 2008 (quando
è stato licenziato) come assistente di direzione per la __________, società attiva
nella gestione di patrimoni, in operazioni di cambio sul mercato internazionale
e nella mediazione finanziaria. Nel frattempo, il 31 dicembre 2007, egli afferma
di avere lasciato l'abitazione coniugale di __________. Dal gennaio al
settembre del 2009 AP 1 ha poi riscosso indennità di disoccupazione e dopo di
allora si sarebbe mantenuto tramite i proventi di una società, la __________, con
sede a __________ (__________), la cui avente diritto economico sarebbe sua madre
__________. Di formazione stilista, la moglie lavora come venditrice al 50% per
la __________ a __________.
B. Il
17 marzo 2010 AO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6,
con un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere l'autorizzazione
a vivere separata, l'attribuzione dell'alloggio coniugale (compresi mobili e suppellettili),
l'affidamento di A__________, un contributo alimentare
per sé di fr. 8000.– mensili e uno per il figlio di fr. 1300.–
mensili (assegni familiari non compresi) dal marzo del 2010, come pure il pagamento
di tutti i debiti contratti dalla famiglia nei confronti dell'asilo “__________”
e di terzi. Identiche richieste essa ha avanzato già in via cautelare.
C. All'udienza
del 1° aprile 2010, indetta per il contraddittorio, AP 1 ha postulato a sua volta l'autorizzazione a vivere separato con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2008, ha rivendicato i suoi effetti personali, ha proposto di assegnare l'abitazione coniugale alla
moglie e di affidare il figlio alla medesima (riservato il suo diritto di
visita), offrendo un contributo alimentare per lei di fr. 1000.– mensili e
uno di fr. 1300.– mensili per A__________ (assegni familiari non compresi)
dall'aprile del 2010. I coniugi si sono poi accordati sull'autorizzazione a vivere
separati, sull'affidamento di A__________ alla madre (riservato il diritto di visita paterno) e su un contributo alimentare per
il figlio di fr. 1300.– mensili (assegni familiari non compresi) a
carico del padre, tenuto ad assumere anche i costi dell'asilo privato fino al
30 giugno 2010. Le parti si sono date atto inoltre che G__________
(maggiorenne) necessita ancora di un contributo alimentare.
D. Con
decreto supercautelare del 30 aprile 2010 il Pretore ha obbligato AP 1 a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 3200.– mensili, non avendo i coniugi raggiunto
un accordo al riguardo, e il 19 luglio 2010 ha respinto un'istanza dello stesso convenuto tendente a far acquisire una dichiarazione scritta del 14 giugno 2010 rilasciata
da __________. Con ordinanza del 9 settembre 2010 il Pretore ha respinto anche
un'istanza “di segretazione” con cui il marito intendeva fornire
informazioni e documenti al solo giudice, ordinandone l'intimazione alla moglie.
L'11 ottobre 2010 egli ha poi dichiarato chiusa l'istruttoria e citato le parti
alla discussione finale, salvo annullarla il 19 ottobre 2010 su richiesta delle
parti, impartendo loro un termine per produrre memoriali conclusivi.
E. Nel
suo memoriale del 29 ottobre 2010 AP 1 ha proposto di respingere l'istanza della moglie, ha offerto a quest'ultima un contributo alimentare di
fr. 3200.– mensili fino al 31 ottobre 2012, di fr. 2500.–
mensili dal 1° novembre al 30 giugno 2012, di fr. 1500.– mensili dal 1°
luglio al 31 ottobre 2012 e di fr. 1000.– mensili dal 1° novembre 2012 al
31 ottobre 2015, ha chiesto di far iscrivere A__________ all'asilo
pubblico di __________ e si è impegnato a versare un importo non meglio
definito per fatture scoperte. Nel suo allegato del 2 novembre 2010 AO 1 ha ribadito le proprie richieste, non senza aumentare la pretesa di contributo alimentare per sé a
fr. 13 000.– mensili e postulare il pagamento delle spese inerenti all'asilo
“__________” per gli anni scolastici 2009/10 e 2010/11.
F. Statuendo
con sentenza del 17 novembre 2010, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere
separati, ha assegnato l'abitazione coniugale alla moglie (compresi mobili e suppellettili),
ha affidato A__________ a quest'ultima (riservato il diritto di visita paterno),
ha obbligato AP 1 a versare un contributo alimentare di fr. 5120.– mensili
per la moglie e uno di fr. 1300.– mensili (assegni familiari non compresi)
per il figlio dal marzo del 2010, come pure ad assumere tutti i costi dell'asilo
privato per gli anni scolastici 2009/10 e 2010/11 e a versare alla moglie
fr. 6150.– a saldo di fatture scoperte. La tassa di giustizia di
fr. 2500.– e le spese sono state addebitate per un terzo all'istante e per
il resto al convenuto, tenuto a rifondere alla
controparte fr. 4000.– per ripetibili ridotte.
G. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 29
novembre 2010 in cui chiede – previa concessione dell'effetto sospensivo – di
annullare la sentenza impugnata e le ordinanze emanate dal Pretore il 19 luglio
e l'11 ottobre 2010, rinviando gli atti a quest'ultimo per nuovo giudizio. In
subordine egli propone di iscrivere A__________ all'asilo pubblico e di ridurre
il contributo alimentare per la moglie come da lui prospettato nel memoriale
conclusivo, in modo scalare da fr. 3200.– a fr. 1000.– mensili. Con decreto
del 3 dicembre 2010 il presidente della Camera ha respinto la richiesta di
effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 12 gennaio 2011 AO 1 conclude
per la reiezione dell'appello, instando perché i documenti prodotti dal marito
in questa sede siano espunti dagli atti.
in diritto: 1. Le
misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) erano emanate fino
al 31 dicembre 2010 con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio
(art. 4 cpv. 1 n. 5 e art. 5 vLAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC
ticinese). L'esame dei fatti era limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag.
432 consid. 4a) e la sentenza del Pretore era impugnabile entro dieci giorni
(art. 370 cpv. 2 CPC ticinese). La decisione impugnata è stata notificata
all'appellante il 18 novembre 2010. Introdotto lunedì 29 novembre 2010, sotto
questo profilo l'appello in esame è ricevibile. Non sono ricevibili invece le
osservazioni all'appello presentate il 12 gennaio 2011 da AO 1. Contrariamente
a quanto crede quest'ultima, in effetti, la trattazione delle cause in camera
di consiglio non era sospesa dalle ferie giudiziarie (art. 369 cpv. 3 CPC
ticinese), sicché il termine di dieci giorni per rispondere, a lei impartito
con ordinanza notificata il 24 dicembre 2010, è scaduto infruttuoso lunedì 3
gennaio 2011.
2. Parimenti
irricevibile è la documentazione acclusa all'appello di AP 1. La facoltà di
addurre nuove prove in seconda sede prevista dagli art. 138 cpv. 1 vCC e 423b
cpv. 2 CPC ticinese riguardava solo le cause di merito, non le misure
provvisionali né le procedure a tutela dell'unione coniugale (RtiD
I-2004 pag. 596 n. 79c; DTF 133 III 115 consid. 3.2). In tali
ambiti continuava a valere il divieto dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC ticinese,
tranne ove si applicasse il principio inquisitorio illimitato che governa il
diritto di filiazione (DTF 128 III 414 verso l'alto) oppure ove il giudice reputasse
opportuno assumere di sua iniziativa prove necessarie ai fini della decisione
(nel diritto di famiglia: art. 419b CPC ticinese). Estremi del genere
non si ravvisano nella fattispecie, l'appello perseguendo in concreto non gli
interessi del figlio, il cui contributo alimentare non è in discussione, bensì
quelli del genitore.
3. L'appellante
chiede di dichiarare nulla la sentenza impugnata con le ordinanze pretorili del
19 luglio e dell'11 ottobre 2010, rimproverando al Pretore di avere rifiutato sia
una dichiarazione scritta del dott. __________, già presidente del consiglio di
amministrazione della __________, con cui egli ha lavorato per oltre vent'anni,
sia l'audizione del medesimo come testimone. A suo dire l'interessato avrebbe
potuto chiarire la sua situazione professionale, i motivi per cui egli non
riceve alcun compenso in relazione ai servizi resi e per cui talune carte di
credito sono intestate a lui, mentre i veri utilizzatori sono varie società del
gruppo (appello, pag. 10 in basso). Ora, nella procedura ticinese dichiarazioni
scritte di terzi redatte su richiesta di parte non potevano sostituire deposizioni
testimoniali che si sarebbero potute assumere ritualmente, salvo – ma
l'ipotesi è
estranea al caso in esame
– che la controparte aderisse esplicitamente alla loro produzione (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato
e commentato, Lugano 2000, n. 27 ad art. 90 CPC; v. anche nota al Rep. 2000
pag. 221).
Quanto all'escussione
di __________ come testimone, il Pretore ha ritenuto che simile audizione avrebbe
solo procrastinato la lite, senza verosimilmente apportare “nulla di decisivo”,
il convenuto avendo avuto “ampia facoltà di documentare la sua situazione”
senza dover far capo per ciò alla testimonianza del suo ex principale (sentenza
impugnata, pag. 4 a metà). Con tale motivazione l'appellante non si confronta.
Sostiene di non comprendere i motivi per cui il Pretore ha rinunciato ad assumere
la testimonianza (memoriale, punto 5), ma l'opinione del primo giudice è chiara.
Nell'ambito di un apprezzamento anticipato della prova il Pretore ha ritenuto
che la deposizione di __________ non
avrebbe
verosimilmente recato elementi di rilievo, vista la reticenza mostrata dallo
stesso AP 1 all'interrogatorio formale. Ripetere in simili circostanze – come
fa il convenuto – che l'assunzione del testimone avrebbe potuto chiarire la
situazione sua lavorativa, i motivi per cui egli non riceve alcun compenso in
relazione ai servigi resi e le ragioni per cui talune carte di credito risultano
a lui intestate significa allegare argomentazioni che cadono nel vuoto. Ciò premesso,
nulla osta alla trattazione dell'appello nel merito.
4. Litigiosi
rimangono, in questa sede, il contributo alimentare per la moglie e l'iscrizione
di A__________ all'asilo privato “__________” per l'anno scolastico 2010/11 con
assunzione dei relativi costi. Ai fini della prima questione il Pretore non è
stato in grado di definire con precisione il reddito del convenuto. Ha constatato
che quando lavorava per la __________ costui guadagnava fr. 7760.– mensili e
che le indennità di disoccupazione da lui riscosse in seguito, fra il gennaio e
il settembre del 2009, ammontavano in media a fr. 6070.– mensili, ma che dopo di allora la situazione è poco chiara. Comunque
sia, egli ha continuato, il tenore di vita di AP 1 è rimasto “estremamente
elevato” anche dopo la fine dell'attività presso la __________, a dimostrazione
del fatto ch'egli “può ancora contare su notevoli entrate mensili”, verosimilmente
da parte della __________. Il Pretore non ha trascurato che, stando al
convenuto, negli ultimi anni la crisi delle borse avrebbe “notevolmente diminuito,
se non annullato, i proventi risultanti dagli investimenti effettuati dalla __________”,
ma ha rilevato che lo stesso ha conservato un livello di vita dispendioso anche
quando “la crisi delle borse aveva già fatto la sua comparsa”. Negli ultimi anni
poi egli ha “sempre provveduto al mantenimento della famiglia, cui dal profilo
economico nulla è mancato”. Ne ha desunto che con i suoi redditi il convenuto
ha per lo meno la capacità di finanziare il proprio fabbisogno minimo, il
fabbisogno in denaro di A__________ e il fabbisogno minimo della moglie, nella
misura in cui questa non è in grado di coprirlo.
Nelle
condizioni descritte il primo giudice ha determinato il fabbisogno minimo del
marito in circa fr. 5300.– mensili (minimo esistenziale del diritto
esecutivo fr. 1200.–, canone di locazione con spese accessorie fr. 3230.–, premio della cassa malati fr. 374.75,
spese d'automobile e premi assicurativi fr. 150.–, onere fiscale
fr. 350.–) e il fabbisogno in denaro di A__________ in fr. 1300.– mensili
(assegni familiari non compresi), pari al contributo di mantenimento pattuito
dalle parti. Quanto al fabbisogno minimo della moglie, egli l'ha calcolato in
circa fr. 6700.– mensili (minimo esistenziale
del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, oneri
ipotecari fr. 3233.–, spese di riscaldamento fr. 234.–, premio della cassa malati fr. 638.–, assicurazione
RC privata fr. 92.–, assicurazione stabili fr. 170.–,
assicurazione cose e incendio fr. 132.–, manutenzione piscina
fr. 280.–, manutenzione giardino fr. 158.–, imposta di circolazione
fr. 50.–, assicurazione dell'automobile fr. 70.–, onere fiscale
fr. 300.–). Accertato che l'istante postulava unicamente la copertura del
proprio fabbisogno minimo e che lavorando al 50% essa guadagna circa
fr. 1580.– mensili netti, in definitiva il Pretore ha fissato il
contributo alimentare per lei nella differenza di fr. 5120.– mensili.
5.Per quel che è dei suoi introiti, l'appellante
sostiene di essere stato licenziato nel 2008 dalla __________ per colpa della moglie,
di avere subìto una “drastica riduzione” delle entrate in seguito alla
disoccupazione e di versare in serie difficoltà dopo di allora, “la recente
crisi dei mercati finanziari” avendo “di gran lunga ridotto, per non dire
quasi esaurito”, i proventi che la __________ gli garantiva. Senza dimenticare –
soggiunge – ch'egli non può profittare da sé solo di quell'azienda (la cui beneficiaria
economica è la madre), non essendo figlio unico di __________, la quale per
vincoli di parentela non poteva per altro essere chiamata a testimoniare davanti al Pretore. L'appellante
ribadisce di non conseguire alcun reddito proprio, di non essere
riuscito a trovare un'altra attività per mancanza di qualifiche professionali dopo
il licenziamento da parte della __________ e di essersi rassegnato perciò a
collaborare due anni gratuitamente con il suo ex principale __________ (che il
Pretore ha rifiutato di sentire) per ricuperarne la fiducia e diventare suo “consulente
esterno”.
Con ogni evidenza – egli epiloga – ciò non poteva essere documentato.
L'argomentazione
è inconcludente. Il Pretore non ha trascurato – come detto – che nell'agosto
del 2008 il convenuto è stato licenziato dalla __________, né che dal gennaio
al settembre del 2009 ha riscosso indennità di disoccupazione, né – ancor meno
– che per finire AP 1 sostiene di sopperire a sé medesimo solo grazie ai proventi
della __________. Ha accertato però che ancora nel gennaio del 2010, tre mesi
dopo la fine della disoccupazione e “in un periodo in cui sicuramente la crisi
delle borse aveva già fatto la sua comparsa”, quegli ha affrontato spese fisse
ricorrenti per fr. 21 872.90 (sentenza impugnata, pag. 4 in alto), deducendo da ciò che continua a fruire di cespiti d'entrata ragguardevoli. Con tale argomentazione
l'interessato non tenta neppure di confrontarsi. Accenna a
esecuzioni
per debiti contro di lui, riferendosi tuttavia a un documento nuovo, e come
tale irricevibile in appello (doc. 46). Lamenta che il 1° marzo 2013 il conto __________
della __________ presso la __________ (doc. 37) fosse praticamente a zero, ma la
doglianza poco sussidia, risultando dagli atti che buona parte delle spese familiari erano saldate in contanti dal convenuto allo sportello postale (doc.
15 a 25, per pagamenti di quasi fr. 100 000.– nel 2009 e,
appunto, di fr. 21 872.90 nel gennaio del 2010).
Mal si
comprende dipoi perché il convenuto non fosse in grado di documentare – almeno
a livello di verosimiglianza – con quali risorse egli abbia fatto fronte alle
esigenze della famiglia, per lo meno dopo il settembre del 2009 (fine delle
indennità di disoccupazione). Gli estratti dei conti bancari della __________
sono manifestamente in suo possesso, come dimostra il doc. 37. Invece di ciò,
si è limitato a dichiarare durante l'interrogatorio formale di avere vissuto
“negli ultimi dieci anni unicamente con il mio stipendio di fr. 8000.– lordi
per 13 mensilità”, oltre a quanto ricevuto dalla __________. Salvo che, chiamato
a precisare l'entità delle somme ricevute, ha preteso di non esserne a conoscenza
(verbale 16 giugno 2010, pag. 5 risposta n. 5). Chiamare a deporre la
madre in simili circostanze – ipotesi di per sé non esclusa, contrariamente
alle affermazioni dell'appellante (art. 228 CPC ticinese) – si sarebbe
rivelato un mero diversivo. A maggior ragione ove si consideri che nell'appello
l'interessato asserisce di non avere alcun reddito, ma non spiega nemmeno a
grandi linee come sovvenga a sé medesimo né quanto sia il suo fabbisogno minimo,
che il Pretore ha stimato in circa fr. 5300.– mensili e ch'egli contesta
(memoriale, pag. 14 in basso), astenendosi però dall'indicare a quanto ammonti.
Ne segue che, non motivato a sufficienza, in proposito l'appello si rivela già
di primo acchito destinato all'insuccesso.
6. L'appellante sostiene che il Pretore avrebbe dovuto imputare alla
moglie un reddito da attività lucrativa a tempo pieno (e non solo al 50%), una
riconciliazione tra coniugi apparendo ormai esclusa. Ora, la questione di
sapere se si possa pretendere già durante una procedura a tutela dell'unione
coniugale, nella prospettiva dell'art. 176 cpv. 1 n. 1 CC, che un coniuge
professionalmente inattivo – in tutto o in parte – riprenda o estenda senza indugio
un'attività lucrativa è già stata debitamente riassunta da questa
Camera (da ultimo: RtiD II-2012 pag. 794 consid. 2 a 4 con riferimenti). Non è dunque il caso di ripetersi. Ai fini del presente giudizio basti
ricordare che, comunque sia, ove i mezzi a disposizione della famiglia siano
sufficienti per finanziare due economie domestiche separate, di regola un coniuge
affidatario può essere tenuto a cominciare – o a riprendere
– un'attività a tempo parziale solo al momento in cui il figlio più giovane a
lui affidato abbia raggiunto i 10 anni di età, mentre un'attività a tempo pieno può essergli imposta al momento in cui tale
figlio avrà compiuto i 16 anni (DTF 115 II 10 consid. 3c e 11 consid.
5a, ribaditi in DTF 137 III 109 consid. 4.2.2.2). In concreto AO 1 accudisce tuttora
ad A__________, che non ha ancora 10 anni, ed esercita un'attività
lucrativa al 50%. I redditi della famiglia essendo sufficienti per finanziare due economie domestiche separate, non v'è ragione perché essa
debba essere tenuta a estendere il suo grado d'occupazione. Su questo punto
l'appello manca di consistenza.
7. Di scorcio il convenuto fa valere altresì che la moglie potrebbe
ridurre il costo del proprio alloggio e trovare un'abitazione meno
onerosa, proporzionata
alle sue necessità. Il Pretore non ha ravvisato gli estremi per imporre alla
moglie un trasloco, rilevando che in costanza di matrimonio ogni coniuge ha il
diritto di mantenere – per quanto i mezzi a disposizione ciò consentano – il
livello di vita precedente la separazione di fatto (sentenza impugnata, pag. 5
a metà). Su tale argomentazione l'appellante sorvola, di modo che al riguardo
l'appello si dimostra irricevibile già per difetto di motivazione (art. 309
cpv. 2 lett. f CPC ticinese combinato con il cpv. 5).
8. Per quanto si riferisce alle spese dell'asilo privato frequentato da
A__________, l'appellante sostiene che il figlio potrebbe essere
iscritto
benissimo all'asilo pubblico, adiacente all'abitazione coniugale, non avendo
egli i mezzi per pagare la retta dell'anno scolastico 2010/11. A mente del
Pretore “dal punto di vista finanziario, viste le entrate del marito”, “ben si
può ritenere” invece che AP 1 sia in grado di assumere quei costi, anche perché
l'interesse del figlio è di rimanere nel proprio ambiente (sentenza impugnata,
pag. 8 nel mezzo), senza dover affrontare cambiamenti evitabili. Nell'appello
il convenuto non contesta che l'interesse del figlio sia quello di continuare a
frequentare l'asilo privato. Si limita una volta ancora a invocare la propria
difficile situazione finanziaria, ma – come si è visto – senza allegare alcun
dato concreto sul presunto degrado di risorse cui egli ha dovuto far fronte,
per lo meno dopo la fine della disoccupazione. Su quali entrate egli abbia
potuto contare dopo di allora rimane un interrogativo senza risposta. Una volta
ancora la decisione impugnata resiste pertanto alla critica.
9. Gli
oneri del presente giudizio seguono la soccombenza del convenuto (art. 148 cpv.
1 CPC ticinese). Non si assegnano ripetibili a AO 1, le cui osservazioni sono
irricevibili (sopra, consid. 1).
10. Circa
Fatti
i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv.
1 lett. d LTF), il valore litigioso supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini
dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche
la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è
respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri processuali,
consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 3950.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
4000.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90
a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario
il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie,
ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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