11.2010.139
Azione negatoria. Indennità d'inconvenienza ai convenuti in seguito allo stralcio di una causa dai ruoli
13 dicembre 2010Italiano7 min
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Numero d'incarto:
11.2010.139
Data decisione, Autorità:
13.12.2010, ICCA
Titolo:
Azione negatoria. Indennità d'inconvenienza ai convenuti in seguito allo stralcio di una causa dai ruoli
LITE DIVENTATA SENZA OGGETTO
SPESE E RIPETIBILI
art. 150 CPC-TI
Incarto n.
11.2010.139
Lugano,
13 dicembre
2010/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Pontarolo, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa OA.2008.79 (azione
negatoria) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio
Nord promossa con petizione del 13 ottobre 2008 da
AO 1 , e
AO 2
contro
AP 1 , e
AP 2 ;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta,
trattata come appello, l'impugnazione del 2 dicembre 2010 presentata da AP 1 e AP
2 contro il decreto di stralcio emesso il 29
novembre 2010 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO 2 e AO 1 hanno promosso causa il 13 ottobre 2008 davanti
al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord perché fosse proibito a AP 1 e
a AP 2 di erigere sulla particella n. 195 RFD di __________ un muro a confine con
la loro particella n. 196. Il 28 gennaio 2009 essi hanno chiesto inoltre che fosse
vietato in via cautelare ai convenuti di cominciare la costruzione del muro.
Con decreto cautelare del 2 febbraio 2009, emesso senza contraddittorio,
il Pretore ha accolto l'istanza e ha pronunciato il divieto. L'attribuzione
della tassa di giustizia (fr. 200.–) e delle spese è stata rinviata al giudizio
di merito.
B. AP 1
e AP 2 hanno postulato il 14 febbraio 2009 la revoca del decreto
cautelare. Il Pretore ha convocato le parti al contraddittorio del 13 marzo
2009, che è proseguito l'8 aprile, l'8 maggio e il 26 agosto 2009. Il
dibattimento finale cautelare si è tenuto il 7 ottobre 2009. Con decreto cautelare
del 20 ottobre 2009 il Pretore ha confermato il decreto emesso il 2 febbraio
2009 senza contraddittorio e la contestuale ingiunzione. La tassa di giustizia
di fr. 350.– e le spese sono state poste a carico dei convenuti in solido,
tenuti a rifondere agli
istanti
fr. 600.– per ripetibili.
C. Il
19 ottobre 2010 AP 1 e AP 2 hanno scritto al Pretore, postulando lo stralcio della
causa di merito dai ruoli per intervenuta perenzione processuale e instando
per la rifusione di complessivi fr. 6420.– a titolo di ripetibili. Il Pretore
ha assegnato agli attori un termine di 15 giorni per formulare osservazioni. AO
2 e AO 1 hanno sollecitato il 1° novembre 2010 la continuazione della
causa. Con decreto del 29 novembre 2010 il Pretore ha accertato il compimento
della perenzione biennale e ha stralciato la procedura dai ruoli. La tassa di
giustizia e le spese di complessivi fr. 100.– sono state poste a carico degli
attori, condannati a versare ai convenuti fr. 100.– per ripetibili.
D. Con
lettera al Pretore del 2 dicembre 2010 AP 1 e AP 2 postulano l'annullamento del
decreto cautelare del 20 ottobre 2009, come pure di un altro decreto cautelare con
cui il Pretore ha ordinato loro il 28 gennaio 2010 inaudita parte, nell'ambito
di una causa parallela, di interrompere la costruzione di un'opera di cinta a
confine con il fondo degli attori. AP 1 e AP 2 chiedono altresì che sia
respinta “l'istanza di una nuova seduta da parte dei querelanti” e che a questi
ultimi siano “addebitate le spese di procedura”. Il Pretore ha trasmesso la
lettera a questa Camera per competenza. Lo scritto non ha formato oggetto di
intimazione.
Considerandi
in diritto: 1. L'unica decisione del Pretore che possa essere impugnata è, in
concreto, il dispositivo sulle ripetibili contenuto nel decreto di stralcio del
29.
novembre 2010. Il decreto cautelare del 20 ottobre 2009 non può più essere
appellato (il termine di ricorso era di 10 giorni: art. 370 cpv. 2 CPC per
analogia), mentre quello del 28 gennaio 2010 – per altro inerente a un'altra
causa della Pretura (inc. DI.2010.16) – è stato emesso senza contraddittorio e di
conseguenza non è appellabile (art. 382 cpv. 1 CPC). Riguardo all'“istanza di
una nuova seduta da parte dei querelanti”, di cui tutto si ignora, nemmeno si
comprende quale sarebbe l'atto impugnabile. Quanto infine alle “spese di
procedura”, gli oneri processuali del decreto di stralcio sono stati posti a
carico degli attori. A carico dei convenuti rimangono gli oneri del decreto
cautelare del 20 ottobre 2009, ma tali spese non possono più essere contestate,
il termine per appellare il decreto essendo – come detto – decorso da tempo.
2.
Impugnabile
dai convenuti è unicamente, in definitiva, l'indennità di fr. 100.– per ripetibili
loro assegnata dal Pretore nel decreto di stralcio. Nella lettera (invero
confusa) del 2 dicembre 2010 essi sembrano affermare che, essendo stati loro
medesimi condannati a versare fr. 600.– per ripetibili agli attori con il decreto
cautelare del 20 ottobre 2009, “come minimo un importo equivalente” andava loro
riconosciuto anche in esito allo stralcio dai ruoli della causa di merito. L'argomento
non può essere condiviso. L'emanazione del decreto cautelare del 20 ottobre 2009 ha richiesto a AO 2 e AO 1 la stesura dell'istanza al Pretore (quattro pagine) e la
partecipazione a tre udienze. Nella causa di merito invece i convenuti non
hanno compiuto alcun atto processuale. Si sono visti notificare la petizione,
ma non hanno presentato un memoriale di risposta. Tutto quanto è seguito alla
notifica della petizione – in sintesi – si riconduce alla trattazione del
procedimento cautelare, culminato prima nel decreto ex parte del 2 febbraio
2009.
e poi nel decreto del 20 ottobre 2009 emesso dopo il contraddittorio.
Perché in circostanze del genere i convenuti avrebbero dovuto vedersi assegnare
un'indennità
d'inconvenienza maggiore di fr. 100.– non si evince dalla lettera del 2
dicembre 2010. Pur trattato come appello, di conseguenza, lo scritto in esame risulta
sprovvisto di motivazione e va dichiarato irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f
CPC combinato con il cpv. 5).
3.
Gli
oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza degli appellanti, ma il
fatto ch'essi hanno agito senza l'ausilio di un patrocinatore induce a non
prelevare tasse né spese (art. 148 cpv. 2 CPC). I convenuti sono avvertiti
in ogni modo che, dovessero nuovamente introdurre atti informi o irriti, non
potranno più contare su analoga provvidenza. Non si pone per converso problema
di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato agli attori per osservazioni.
4.
Quanto
ai rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1
lett. b LTF, ovvero l'indennità d'inconvenienza dovuta ai convenuti per
intervenuto stralcio della causa dai ruoli, non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini di un
eventuale ricorso in materia civile.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L'appello
è irricevibile.
2. Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
– ;
– ;
–
;
–
.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di
Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30
000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo,
il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è
dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).
La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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