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Decisione

11.2010.14

Sentenza di divorzio: appellabilità di dispositivi di merito e di dispositivi provvisionali

5 febbraio 2010Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nelle cause OA.2008.1 (divorzio su richiesta unilaterale, poi su

richiesta comune con accordo parziale) e DI.2008.5 (misure provvisionali in

pendenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Vallemaggia promosse con petizione

e contestuale istanza del 17 gennaio 2008 da

AP 1 ,

unitamente alla figlia M__________,

(patrocinate PA 1)

contro

AO 1

(patrocinato. PA 2);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto

l'appello del 18 gennaio 2010 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa l'11

dicembre 2009 dal Pretore del Distretto di Vallemaggia;

2. Se

dev'essere accolta la richiesta di provvigione ad litem contenuta nell'appello;

3. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. L'11 dicembre 2009 il Pretore del Distretto di Vallemaggia ha sciolto il matrimonio contratto ad __________

il 29 aprile 1988 da AO 1 (1957) e AP 1 (1961). Con la

sentenza egli ha:

– pronunciato il divorzio (dispositivo n. 1),

– respinto l'azione nella

misura in cui era stata promossa dalla figlia maggiorenne M__________, nata nel

1989 (dispositivo n. 2),

– dichiarato senza oggetto

l'affidamento della figlia S__________ (nata il 17 luglio 1991), divenuta

maggiorenne in pendenza di causa (dispositivo n. 3),

– respinto ogni contributo

alimentare in favore della medesima, “dovendosi ritenere che quanto dovuto è già stato versato da AO 1”, ma dando atto che quest'ultimo assumeva

l'impegno di continuare a versare fr. 900.– mensili (dispositivo n. 4),

– respinto ogni contributo

alimentare in favore della moglie (dispositivo n. 5),

– fissato in fr. 77 465.50 il capitale

da trasferire dalla cassa pensione di AO 1 a quella di AP 1 (dispositivo n. 6),

– accertato che le parti

avevano già provveduto a liquidare il regime dei beni matrimoniali (dispositivo

n. 7),

– accertato che le parti

avevano concordato di lasciare l'apparta­mento coniugale con l'arredamento a AP

1 (dispositivo n. 8),

– respinto la richiesta di

provvigione ad litem formulata da AP 1 (dispositivo n. 9) e

– posto la tassa di

giustizia di fr. 600.– con le spese a carico di AP 1, tenuta a rifondere a AO 1

fr. 3000.– per ripetibili (dispositivo n. 10).

B. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è insorta con un appello del 18 gennaio 2010 in

cui chiede a questa Camera:

– di

concederle l'affidamento di S__________ e di condannare AO 1 a versare per quest'ultima

un contributo alimentare di fr. 900.– mensili indicizzati dal 1° novembre

2006 fino al termine della formazione professionale, assegni familiari compresi,

prendendo atto inoltre che l'ex marito si impegna a finan­ziare la metà delle

spese straordinarie occasionate dalla figlia e non coperte da eventuali assicurazioni,

– di condannare AO 1 a

versare dal 1° novembre 2006 al 31 luglio 2007 un contributo alimentare di fr. 900.–

mensili indicizzati alla figlia maggiorenne M__________, assegni familiari

compresi,

– di condannare AO 1 a versare un contributo alimentare di fr. 300.– mensili per lei

medesima dal 1° novembre 2006 al 30 giugno 2008 e

– di accogliere la sua

richiesta di provvigione ad litem.

L'appello

non è stato notificato per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Le azioni di divorzio sono trattate con la procedura ordinaria degli

art. 165 segg. CPC, salvo che gli art. 419 segg. CPC dispongano altrimenti

(art. 419 cpv. 2 CPC). Nessuna norma preveden­do modifiche al termine

d'impugnazione, la sentenza è appellabile entro 20 giorni dalla notifica (art.

308.

cpv. 1 CPC). Le ferie sospendono la decorrenza del termine (art. 132 CPC).

L'appello ha, di regola, effetto sospensivo (art. 310 cpv. 1 CPC).

Le misure

provvisionali decretate dal giudice per la durata del processo di divorzio (art.

137.

cpv. 2 CC) sono emanate invece con la procedura degli art. 376 segg. CPC (art. 376 cpv. 2 lett. d e 419c cpv. 1 CPC). Il decreto cautelare è appellabile entro 10 giorni

dalla notifica; le ferie non sospendono la

decorrenza del termine (art. 419c cpv. 3 CPC). L'appello non ha

effetto sospensivo (art. 310 cpv. 4 lett. a CPC).

2.

Della sentenza di

merito fa parte, oltre al pronunciato di divorzio, la disciplina degli effetti cui

si riferiscono gli art. 119 segg. CC per il tempo successivo allo scioglimento

del matrimonio. Tutte le regolamentazioni inerenti a questioni che dal profilo

temporale precedono lo scioglimento del matrimonio hanno per contro carattere

provvisionale. Anzi, l'assetto provvisionale continua a valere anche dopo il

passaggio in giudicato del dispositivo sullo scioglimento del matrimonio ove il

processo sugli effetti del divorzio non fosse ancora terminato (art. 137 cpv. 2

seconda frase CC).

Nella fattispecie il

Pretore ha statuito indistintamente, con la sentenza impugnata, tanto sul

merito quanto sull'assetto provvisionale. V'è da domandarsi se ciò sia

compatibile con la sicurezza giuridica, in condizioni del genere occorrendo poi

distinguere tra dispositivi appellabili entro 20 giorni (sospesi dalle ferie) e

Dispositivo

dispositivi appellabili entro 10 giorni (non sospesi dalle ferie). Se non che, nel

caso in esame le parti medesime hanno accettato simile modo di procedere

(verbale del 18 giugno 2009, pag. 1). L'appellante deve assumere quindi le sue

responsabilità processuali.

3. Dei dispositivi che AP

1 impugna con l'appello in esame uno solo è di merito: quello con cui il

Pretore ha rifiutato contributi alimentari

alla figlia S__________, divenuta maggiorenne in pendenza di causa, dopo

lo scioglimento del matrimonio (dispositivo n. 4). Tutti gli altri,

compreso lo stesso dispositivo n. 4 nella misura in cui riguarda i contributi

alimentari chiesti per S__________ prima del divorzio, hanno indole provvisionale.

Sono tali l'affidamento di Si__________ durante la minore età e il contributo

ali­mentare in favore di lei chiesto dall'appellante per il lasso di tempo anteriore

al divorzio, il contributo alimentare in favore di M__________ chiesto dall'appellante

sull'arco di un periodo che finisce già prima della pronuncia del divorzio, il

contributo ali­mentare che l'appellante rivendica in proprio favore per intervallo

che termina – una volta ancora – prima della pronuncia del divorzio, come pure il

dispositivo sulla provvigione ad litem (RtiD II-2007 pag. 665 consid. 1

con richiami di giurisprudenza). Al riguardo il giudizio del Pretore era

appellabile perciò entro 10 giorni non sospesi dalle ferie. La sentenza è stata

notificata alla legale di AP 1 il 16 dicembre 2009 (appello, pag. 1 in fondo).

Il termine d'impugnazione sarebbe scaduto così sabato 26 dicembre 2009, ma si è

protratto fino a lunedì 28 dicembre 2009 in virtù dell'art. 131 cpv. 3 CPC.

Presentato lunedì 18 gennaio 2010, al proposito l'appello si rivela manifesta­mente tardivo. Va pertanto

dichiarato irricevibile.

4. Sull'unica questione

di merito, ovvero sul contributo alimentare per Si__________ dopo il divorzio,

l'appello è tempestivo. Ora, il primo giudice ha respinto la richiesta di AP 1,

la quale postulava il versamento di fr. 900.– mensili indicizzati per la

figlia, con l'argomento che AO 1 era d'accordo di pagare (sentenza impugnata,

consid. 3.1 in principio). Nel dispositivo n. 4 egli ha respinto così la

richiesta, non senza aggiungere in un lemma: “Si dà atto dell'impegno assunto

da AO 1 di corrispondere a favore di S__________ fr. 900.– mensili”. Tale

formulazione è a dir poco sbrigativa, non essendo dato di capire né per quanto

tempo AO 1 sia concretamente disposto a sussidiare la figlia né se l'importo vada

in qualche modo adeguato al rincaro. L'appellante non censura tuttavia la formulazione

della clausola e non incombe a questa Camera intervenire d'ufficio, la definizione

di contributi alimentari per figli maggiorenni non essendo retta dal principio

inquisitorio illimitato (DTF 118 II 95). Sta di fatto che l'appellante non

contesta nemmeno l'acquiescenza di AO 1 (al contrario, ne dà atto essa medesima:

appello, punto 3 in principio). Perché mai il Pretore dovesse emanare ugualmente

un giudizio di condanna rimane quindi un interrogativo. L'appellante sembra far

valere che in pendenza di causa AO 1 non ha stanziato con regolarità fr. 900.–

mensili per la figlia, contrariamente a quanto ha accertato il Pretore (“dovendosi

ritenere che quanto dovuto è già stato versato da AO 1”: dispositivo n. 4). Tale

questione però riguarda, una volta ancora, l'assetto provvisionale. Per quanto

attiene al merito (il contributo alimentare dopo il divorzio) l'appello è

silente. Privo di adeguata motivazione, esso risulta irricevibile per carenza

di requisiti formali (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).

Si aggiunga, per

abbondanza, che una condanna di AO 1 al versamento di contributi alimentari per

la figlia maggiorenne dopo il divorzio non si giustificherebbe neppure se il

padre avesse opposto resistenza. Intanto un genitore può far

valere nella causa di divorzio in proprio nome e in vece del figlio minorenne solo

contributi di mantenimento dovuti a quest'ultimo. Se il figlio diventa

maggiorenne in pendenza di procedura (come nel caso specifico), tale facoltà

del genitore con­tinua per i contributi posteriori al compimento dei 18 anni

(art. 133 cpv. 1 CC), a condizione però che il figlio maggiorenne vi acconsenta

(DTF 129 III 55). Il Pretore ha ritenuto che, vivendo in comunione domestica

con la madre, S__________ abbia consentito “quanto meno tacitamente” al contributo alimentare chiesto per lei dopo la maggiore età (sentenza

impugnata, consid. 2 in fine). È un'opinione che non può essere condivisa, ove

appena si consideri che nel caso pubblicato in DTF 129 III 55 i giudici cantonali

sono stati invitati a consultare il figlio divenuto maggiorenne seppure

quest'ultimo non risultasse avere costituito un domicilio proprio. Prima di condannare

AO 1 al versamento di contributi alimentari si dovrebbe perciò, in concreto,

interpellare S__________.

Ciò

premesso, l'art. 277 cpv. 2 CC prevede che qualora,

raggiunta la maggiore età, il figlio non abbia ancora ultimato la

propria formazione, i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere

da loro dato l'insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo

mantenimento fino al momento in cui tale formazione possa normalmente

concludersi. Dato il carattere eccezionale della norma, per ottenere un

contributo alimentare il figlio deve esporre tuttavia – almeno per sommi capi –

un piano di studi (che non costituisca una seconda formazione) e rendere verosimile

la possibilità di seguirlo con profitto (v. DTF 127 I 207 consid. e). Nella

fattispecie manca qualsiasi serio accertamento. Il Pretore ha rilevato che S__________

“già dispone di un diploma” e “quindi presumibilmente può percepire un

reddito che le permetta almeno parzialmente di coprire il suo fabbisogno” (sentenza impugnata, consid. 3.1). Egli

non indica però di quale diploma si tratti né quale sia il reddito presumibilmente

conseguibile. L'appellante afferma che “S__________ non dispone di alcun diploma” e sta “svolgendo

uno stage probatorio presso la Fondazione __________ in vista di iniziare un

apprendistato come operatrice socio-assistenziale nel mese di settembre 2010” (memoriale, punto 3 in fine). Tutto si ignora

nondimeno sull'andamento dello “stage probatorio” e

nulla è dato di sapere sull'apprendistato di “operatrice socio-assistenziale”. Condannare AO 1 al versamento di fr. 900.– mensili indicizzati

sulla scorta di elementi tanto vaghi e contraddittori non sarebbe in ogni modo possibile.

5. In

coda all'appello l'interessata si domanda, ma senza postulare alcuna riforma

della sentenza impugnata su tal punto, “in base a quali criteri” il Pretore l'abbia condannata a versare fr. 3000.– per ripetibili a

AO 1. Mal si comprende se ciò configuri un'argomentazione di ricorso o una

semplice recriminazione. Sia come sia, nelle pratiche in cui il valore non è

determinato o determinabile (come nelle cause di stato, sempre che non siano

litigiose solo questioni pecuniarie), “le ripetibili sono stabilite in base al tempo di lavoro applicando

la tariffa di fr. 280.– l'ora per l'avvocato” (art. 12 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio

d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, RL

3.1.1.7.1). La giurisprudenza ha già avuto occasione di rilevare che in tale campo

il Pretore fruisce di ampia latitudine, tanto sull'applicazione dei parametri

tariffari quanto sul riparto dei relativi importi in base al grado di

soccombenza, di modo che la sua decisione è censurabile solo per eccesso o

abuso d'apprezzamento (rinvii in: Cocchi/Trezzini,

CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 32 ad art. 148). Nel

diritto di famiglia poi, dandosi sconfitta reciproca delle parti, il giudice

può sempre prescindere da una suddivisione strettamente aritmetica delle spese

e delle ripetibili sulla scorta di “giusti motivi” (nel senso dell'art. 148 cpv. 2 CPC) ispirati a

criteri d'equità (Rep. 1996 pag. 137 consid. 7; altri

riferimenti in: Cocchi/Trezzini,

op. cit., n. 34 ad art. 148 CPC). Nel caso specifico toccava dunque all'appellante

spiegare perché la somma di fr. 3000.– sia la risultante di un eccesso o di un

abuso d'apprezzamento. Formulata come semplice interrogativo, la doglianza si

dimostra una volta ancora irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato

con il cpv. 5).

6. Gli

oneri del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 148

cpv. 1 CPC), fermo restando che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta,

la sentenza esaurendosi in un sindacato di irricevibilità (art. 21 LTG per

analogia). Non è il caso invece di attribuire ripetibili a AO 1, che non è

stato chiamato a formulare osservazioni.

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è irricevibile.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 300.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

350.–

sono

posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

4. Intimazione:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv.

1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso

in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno

30 000 franchi; quando il

valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata

dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è

dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).

La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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