11.2010.14
Sentenza di divorzio: appellabilità di dispositivi di merito e di dispositivi provvisionali
5 febbraio 2010Italiano13 min
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Numero d'incarto:
11.2010.14
Data decisione, Autorità:
05.02.2010, ICCA
Titolo:
Sentenza di divorzio: appellabilità di dispositivi di merito e di dispositivi provvisionali
APPELLO
PROCEDIMENTO CAUTELARE
PROCEDURA DI DIVORZIO
art. 308 cpv. 1 CPC-TI
art. 419c cpv. 3 CPC-TI
Incarto n.
11.2010.14
Lugano,
5 febbraio
2010/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nelle cause OA.2008.1 (divorzio su richiesta unilaterale, poi su
richiesta comune con accordo parziale) e DI.2008.5 (misure provvisionali in
pendenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Vallemaggia promosse con petizione
e contestuale istanza del 17 gennaio 2008 da
AP 1 ,
unitamente alla figlia M__________,
(patrocinate PA 1)
contro
AO 1
(patrocinato. PA 2);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 18 gennaio 2010 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa l'11
dicembre 2009 dal Pretore del Distretto di Vallemaggia;
2. Se
dev'essere accolta la richiesta di provvigione ad litem contenuta nell'appello;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. L'11 dicembre 2009 il Pretore del Distretto di Vallemaggia ha sciolto il matrimonio contratto ad __________
il 29 aprile 1988 da AO 1 (1957) e AP 1 (1961). Con la
sentenza egli ha:
– pronunciato il divorzio (dispositivo n. 1),
– respinto l'azione nella
misura in cui era stata promossa dalla figlia maggiorenne M__________, nata nel
1989 (dispositivo n. 2),
– dichiarato senza oggetto
l'affidamento della figlia S__________ (nata il 17 luglio 1991), divenuta
maggiorenne in pendenza di causa (dispositivo n. 3),
– respinto ogni contributo
alimentare in favore della medesima, “dovendosi ritenere che quanto dovuto è già stato versato da AO 1”, ma dando atto che quest'ultimo assumeva
l'impegno di continuare a versare fr. 900.– mensili (dispositivo n. 4),
– respinto ogni contributo
alimentare in favore della moglie (dispositivo n. 5),
– fissato in fr. 77 465.50 il capitale
da trasferire dalla cassa pensione di AO 1 a quella di AP 1 (dispositivo n. 6),
– accertato che le parti
avevano già provveduto a liquidare il regime dei beni matrimoniali (dispositivo
n. 7),
– accertato che le parti
avevano concordato di lasciare l'appartamento coniugale con l'arredamento a AP
1 (dispositivo n. 8),
– respinto la richiesta di
provvigione ad litem formulata da AP 1 (dispositivo n. 9) e
– posto la tassa di
giustizia di fr. 600.– con le spese a carico di AP 1, tenuta a rifondere a AO 1
fr. 3000.– per ripetibili (dispositivo n. 10).
B. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorta con un appello del 18 gennaio 2010 in
cui chiede a questa Camera:
– di
concederle l'affidamento di S__________ e di condannare AO 1 a versare per quest'ultima
un contributo alimentare di fr. 900.– mensili indicizzati dal 1° novembre
2006 fino al termine della formazione professionale, assegni familiari compresi,
prendendo atto inoltre che l'ex marito si impegna a finanziare la metà delle
spese straordinarie occasionate dalla figlia e non coperte da eventuali assicurazioni,
– di condannare AO 1 a
versare dal 1° novembre 2006 al 31 luglio 2007 un contributo alimentare di fr. 900.–
mensili indicizzati alla figlia maggiorenne M__________, assegni familiari
compresi,
– di condannare AO 1 a versare un contributo alimentare di fr. 300.– mensili per lei
medesima dal 1° novembre 2006 al 30 giugno 2008 e
– di accogliere la sua
richiesta di provvigione ad litem.
L'appello
non è stato notificato per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. Le azioni di divorzio sono trattate con la procedura ordinaria degli
art. 165 segg. CPC, salvo che gli art. 419 segg. CPC dispongano altrimenti
(art. 419 cpv. 2 CPC). Nessuna norma prevedendo modifiche al termine
d'impugnazione, la sentenza è appellabile entro 20 giorni dalla notifica (art.
308.
cpv. 1 CPC). Le ferie sospendono la decorrenza del termine (art. 132 CPC).
L'appello ha, di regola, effetto sospensivo (art. 310 cpv. 1 CPC).
Le misure
provvisionali decretate dal giudice per la durata del processo di divorzio (art.
137.
cpv. 2 CC) sono emanate invece con la procedura degli art. 376 segg. CPC (art. 376 cpv. 2 lett. d e 419c cpv. 1 CPC). Il decreto cautelare è appellabile entro 10 giorni
dalla notifica; le ferie non sospendono la
decorrenza del termine (art. 419c cpv. 3 CPC). L'appello non ha
effetto sospensivo (art. 310 cpv. 4 lett. a CPC).
2.
Della sentenza di
merito fa parte, oltre al pronunciato di divorzio, la disciplina degli effetti cui
si riferiscono gli art. 119 segg. CC per il tempo successivo allo scioglimento
del matrimonio. Tutte le regolamentazioni inerenti a questioni che dal profilo
temporale precedono lo scioglimento del matrimonio hanno per contro carattere
provvisionale. Anzi, l'assetto provvisionale continua a valere anche dopo il
passaggio in giudicato del dispositivo sullo scioglimento del matrimonio ove il
processo sugli effetti del divorzio non fosse ancora terminato (art. 137 cpv. 2
seconda frase CC).
Nella fattispecie il
Pretore ha statuito indistintamente, con la sentenza impugnata, tanto sul
merito quanto sull'assetto provvisionale. V'è da domandarsi se ciò sia
compatibile con la sicurezza giuridica, in condizioni del genere occorrendo poi
distinguere tra dispositivi appellabili entro 20 giorni (sospesi dalle ferie) e
Dispositivo
dispositivi appellabili entro 10 giorni (non sospesi dalle ferie). Se non che, nel
caso in esame le parti medesime hanno accettato simile modo di procedere
(verbale del 18 giugno 2009, pag. 1). L'appellante deve assumere quindi le sue
responsabilità processuali.
3. Dei dispositivi che AP
1 impugna con l'appello in esame uno solo è di merito: quello con cui il
Pretore ha rifiutato contributi alimentari
alla figlia S__________, divenuta maggiorenne in pendenza di causa, dopo
lo scioglimento del matrimonio (dispositivo n. 4). Tutti gli altri,
compreso lo stesso dispositivo n. 4 nella misura in cui riguarda i contributi
alimentari chiesti per S__________ prima del divorzio, hanno indole provvisionale.
Sono tali l'affidamento di Si__________ durante la minore età e il contributo
alimentare in favore di lei chiesto dall'appellante per il lasso di tempo anteriore
al divorzio, il contributo alimentare in favore di M__________ chiesto dall'appellante
sull'arco di un periodo che finisce già prima della pronuncia del divorzio, il
contributo alimentare che l'appellante rivendica in proprio favore per intervallo
che termina – una volta ancora – prima della pronuncia del divorzio, come pure il
dispositivo sulla provvigione ad litem (RtiD II-2007 pag. 665 consid. 1
con richiami di giurisprudenza). Al riguardo il giudizio del Pretore era
appellabile perciò entro 10 giorni non sospesi dalle ferie. La sentenza è stata
notificata alla legale di AP 1 il 16 dicembre 2009 (appello, pag. 1 in fondo).
Il termine d'impugnazione sarebbe scaduto così sabato 26 dicembre 2009, ma si è
protratto fino a lunedì 28 dicembre 2009 in virtù dell'art. 131 cpv. 3 CPC.
Presentato lunedì 18 gennaio 2010, al proposito l'appello si rivela manifestamente tardivo. Va pertanto
dichiarato irricevibile.
4. Sull'unica questione
di merito, ovvero sul contributo alimentare per Si__________ dopo il divorzio,
l'appello è tempestivo. Ora, il primo giudice ha respinto la richiesta di AP 1,
la quale postulava il versamento di fr. 900.– mensili indicizzati per la
figlia, con l'argomento che AO 1 era d'accordo di pagare (sentenza impugnata,
consid. 3.1 in principio). Nel dispositivo n. 4 egli ha respinto così la
richiesta, non senza aggiungere in un lemma: “Si dà atto dell'impegno assunto
da AO 1 di corrispondere a favore di S__________ fr. 900.– mensili”. Tale
formulazione è a dir poco sbrigativa, non essendo dato di capire né per quanto
tempo AO 1 sia concretamente disposto a sussidiare la figlia né se l'importo vada
in qualche modo adeguato al rincaro. L'appellante non censura tuttavia la formulazione
della clausola e non incombe a questa Camera intervenire d'ufficio, la definizione
di contributi alimentari per figli maggiorenni non essendo retta dal principio
inquisitorio illimitato (DTF 118 II 95). Sta di fatto che l'appellante non
contesta nemmeno l'acquiescenza di AO 1 (al contrario, ne dà atto essa medesima:
appello, punto 3 in principio). Perché mai il Pretore dovesse emanare ugualmente
un giudizio di condanna rimane quindi un interrogativo. L'appellante sembra far
valere che in pendenza di causa AO 1 non ha stanziato con regolarità fr. 900.–
mensili per la figlia, contrariamente a quanto ha accertato il Pretore (“dovendosi
ritenere che quanto dovuto è già stato versato da AO 1”: dispositivo n. 4). Tale
questione però riguarda, una volta ancora, l'assetto provvisionale. Per quanto
attiene al merito (il contributo alimentare dopo il divorzio) l'appello è
silente. Privo di adeguata motivazione, esso risulta irricevibile per carenza
di requisiti formali (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).
Si aggiunga, per
abbondanza, che una condanna di AO 1 al versamento di contributi alimentari per
la figlia maggiorenne dopo il divorzio non si giustificherebbe neppure se il
padre avesse opposto resistenza. Intanto un genitore può far
valere nella causa di divorzio in proprio nome e in vece del figlio minorenne solo
contributi di mantenimento dovuti a quest'ultimo. Se il figlio diventa
maggiorenne in pendenza di procedura (come nel caso specifico), tale facoltà
del genitore continua per i contributi posteriori al compimento dei 18 anni
(art. 133 cpv. 1 CC), a condizione però che il figlio maggiorenne vi acconsenta
(DTF 129 III 55). Il Pretore ha ritenuto che, vivendo in comunione domestica
con la madre, S__________ abbia consentito “quanto meno tacitamente” al contributo alimentare chiesto per lei dopo la maggiore età (sentenza
impugnata, consid. 2 in fine). È un'opinione che non può essere condivisa, ove
appena si consideri che nel caso pubblicato in DTF 129 III 55 i giudici cantonali
sono stati invitati a consultare il figlio divenuto maggiorenne seppure
quest'ultimo non risultasse avere costituito un domicilio proprio. Prima di condannare
AO 1 al versamento di contributi alimentari si dovrebbe perciò, in concreto,
interpellare S__________.
Ciò
premesso, l'art. 277 cpv. 2 CC prevede che qualora,
raggiunta la maggiore età, il figlio non abbia ancora ultimato la
propria formazione, i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere
da loro dato l'insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo
mantenimento fino al momento in cui tale formazione possa normalmente
concludersi. Dato il carattere eccezionale della norma, per ottenere un
contributo alimentare il figlio deve esporre tuttavia – almeno per sommi capi –
un piano di studi (che non costituisca una seconda formazione) e rendere verosimile
la possibilità di seguirlo con profitto (v. DTF 127 I 207 consid. e). Nella
fattispecie manca qualsiasi serio accertamento. Il Pretore ha rilevato che S__________
“già dispone di un diploma” e “quindi presumibilmente può percepire un
reddito che le permetta almeno parzialmente di coprire il suo fabbisogno” (sentenza impugnata, consid. 3.1). Egli
non indica però di quale diploma si tratti né quale sia il reddito presumibilmente
conseguibile. L'appellante afferma che “S__________ non dispone di alcun diploma” e sta “svolgendo
uno stage probatorio presso la Fondazione __________ in vista di iniziare un
apprendistato come operatrice socio-assistenziale nel mese di settembre 2010” (memoriale, punto 3 in fine). Tutto si ignora
nondimeno sull'andamento dello “stage probatorio” e
nulla è dato di sapere sull'apprendistato di “operatrice socio-assistenziale”. Condannare AO 1 al versamento di fr. 900.– mensili indicizzati
sulla scorta di elementi tanto vaghi e contraddittori non sarebbe in ogni modo possibile.
5. In
coda all'appello l'interessata si domanda, ma senza postulare alcuna riforma
della sentenza impugnata su tal punto, “in base a quali criteri” il Pretore l'abbia condannata a versare fr. 3000.– per ripetibili a
AO 1. Mal si comprende se ciò configuri un'argomentazione di ricorso o una
semplice recriminazione. Sia come sia, nelle pratiche in cui il valore non è
determinato o determinabile (come nelle cause di stato, sempre che non siano
litigiose solo questioni pecuniarie), “le ripetibili sono stabilite in base al tempo di lavoro applicando
la tariffa di fr. 280.– l'ora per l'avvocato” (art. 12 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio
d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, RL
3.1.1.7.1). La giurisprudenza ha già avuto occasione di rilevare che in tale campo
il Pretore fruisce di ampia latitudine, tanto sull'applicazione dei parametri
tariffari quanto sul riparto dei relativi importi in base al grado di
soccombenza, di modo che la sua decisione è censurabile solo per eccesso o
abuso d'apprezzamento (rinvii in: Cocchi/Trezzini,
CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 32 ad art. 148). Nel
diritto di famiglia poi, dandosi sconfitta reciproca delle parti, il giudice
può sempre prescindere da una suddivisione strettamente aritmetica delle spese
e delle ripetibili sulla scorta di “giusti motivi” (nel senso dell'art. 148 cpv. 2 CPC) ispirati a
criteri d'equità (Rep. 1996 pag. 137 consid. 7; altri
riferimenti in: Cocchi/Trezzini,
op. cit., n. 34 ad art. 148 CPC). Nel caso specifico toccava dunque all'appellante
spiegare perché la somma di fr. 3000.– sia la risultante di un eccesso o di un
abuso d'apprezzamento. Formulata come semplice interrogativo, la doglianza si
dimostra una volta ancora irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato
con il cpv. 5).
6. Gli
oneri del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 148
cpv. 1 CPC), fermo restando che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta,
la sentenza esaurendosi in un sindacato di irricevibilità (art. 21 LTG per
analogia). Non è il caso invece di attribuire ripetibili a AO 1, che non è
stato chiamato a formulare osservazioni.
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è irricevibile.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 300.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
350.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
4. Intimazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv.
1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso
in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno
30 000 franchi; quando il
valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è
dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).
La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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