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Decisione

11.2010.140

Divorzio su richiesta comune con accordo completo - tassa di giustizia

16 dicembre 2010Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretario:

Rossi, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2010.583 (divorzio

su richiesta comune con accordo completo) della Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 6, promossa con istanza del 18 agosto 2010 da

AP 1

(patrocinato

dall'. PA 1 ) e

AP 2

(patrocinata dall'. PA 2 );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto

l'appello del 6 dicembre 2010 presentato da AP 1 e AP 2 contro la sentenza

emessa il 24 novembre 2010 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. AP 1 (1957) e AP 2 (1971) si sono sposati a __________ il 27

luglio 2006. Dal matrimonio è nato A__________, il 3 ottobre 2006. A distanza di quattro anni, il 18 agosto 2010, i coniugi hanno sottoposto al Pretore del

Distretto di Lugano, se­zione 6, un'istanza di divorzio su richiesta comune con

accordo completo. Mediante ordinanza del 20 agosto 2010 il Pretore ha fissato

loro un termine di 30 giorni per produrre il certificato di matrimonio, l'atto

di matrimonio, l'atto di famiglia, la distinta dei redditi e delle spese

dell'economia domestica del marito, i documenti giustificativi all'appoggio di

tale distinta, l'ultima dichiarazione d'imposta e l'ultima tassazione, il

certificato di assicurazione relativo alla previdenza professionale di

entrambi, un attestato del rispettivo istituto di previdenza che confermasse

l'importo degli averi determinanti per il calcolo delle prestazioni d'uscita da

ripartire e l'attuabilità della regolamentazione adottata, il certificato di

salario del marito e una dichiarazione da cui risultasse l'avvenuta fine della

comunione domestica. Con ordinanza di quello stesso 20 agosto 2010 il Pretore

ha deciso altresì di rinunciare all'ascolto di A__________ per ragioni di età.

B. Dopo

avere ottenuto una proroga del termine, il 1° ottobre 2010 i coniugi hanno trasmesso

al Pretore la documentazione mancante. Accertata la completezza degli atti, con

ordinanza del 4 ottobre 2010 il Segretario assessore ha citato le parti a comparire

personalmente all'udienza del 23 novembre successivo. In tale occasione egli ha

proceduto all'audizione separata e congiunta dei coniugi, in esito alla quale

costoro si sono dati atto che l'importo da trasferire dalla cassa pensione del

marito a quella della moglie ammontava a fr. 299 186.50. L'udienza è durata tre

quarti d'ora. Le parti hanno rinunciato a una nuova seduta al cospetto del

Pretore. Statuendo con sentenza del 24 novembre 2010, il Pretore ha pronunciato

il divorzio e ha omologato la convenzione sottoscritta

dai coniugi. La tassa di giustizia e le spese (fr. 8000.– complessivi)

sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate

le ripetibili.

C. Il 6

dicembre 2010 AP 1 e AP 2 sono insorti con un appello a questa Camera per

ottenere che la sentenza del Pretore sia riformata nel senso di ridurre gli

oneri processuali da fr. 8000.– a fr. 3000.– complessivi. Per sua natura,

l'appello non ha formato oggetto di intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. In caso di divorzio su richiesta comune lo scioglimento del matrimonio

può essere impugnato solo per vizi della volontà o per violazione di norme

federali di procedura (art. 149 cpv. 1 CC e 422c cpv. 1 CPC). Gli altri

Dispositivo

dispositivi della sentenza di divorzio, compreso quello sugli oneri processuali

e le ripetibili, possono invece essere contestati senza restrizioni. Esperito

in tempo utile (art. 423b cpv. 1 CPC), l'appello in esame è pertanto

ricevibile.

2. L'art.

313 CPC, applicabile per il rinvio dell'art. 423b cpv. 1 prima frase

CPC, non prevede che il giudice di primo grado possa essere chiamato a

esprimersi (diversamente da quanto disporrà l'art. 324 del nCPC in caso di

reclamo giusta l'art. 103 contro il sindacato sulle spese giudiziarie). In

concreto non si sono chieste, di conseguenza, osservazioni del Pretore all'appello.

3. La

sentenza impugnata non reca alcuna motivazione sugli oneri processuali, il Pretore

essendosi limitato a richiamare “l'art. 148 CPC e la vigente tariffa

giudiziaria” (pag. 2 a metà). Gli appellanti sostengono che la riscossione di

fr. 8000.– viola il principio della copertura dei costi e dell'equivalenza,

oltre all'art. 3 cpv. 1 LTG, secondo cui la tassa di giustizia va definita “in

considerazione del valore, della natura e della complessità dell'atto o della

controversia”. Essi non disconoscono che l'art. 18 cpv. 1 LTG preve­de per le

cause di divorzio tasse di giustizia che possono raggiungere fr. 10 000.–, ma fanno

valere che nel caso specifico un emolumento vicino al massimo della tariffa

costituisce un eccesso di apprezzamento, vista l'assoluta semplicità del divorzio.

4. Le

tasse di giustizia, ovvero le somme forfettarie che sono chieste a una parte

per finanziare – in qualche misura – il funzionamento dell'apparato

giudiziario, sono contributi causali soggetti ai principi della copertura dei

costi e dell'equivalenza, tanto nel settore civile (DTF 120 Ia 174 consid. 2a)

quanto nel settore penale (DTF 132 I 121 consid. 4.2). Il principio della

copertura dei costi vuole che il totale delle risorse provenienti dalle tasse

di giustizia non superi il totale dei costi a carico della collettività per

l'attività giudiziaria in causa: dalle spese generali agli stipendi del personale,

dalle pigioni agli ammortamenti, dalle spese postali a quelle telefoniche (DTF

120 Ia 174 consid. 2a; v. anche DTF 126 I 188 consid. 3a/aa). Il principio

dell'equivalenza vuole che l'ammontare di una tassa di giustizia sia in un

rapporto ragionevole con il valore oggettivo della prestazione fornita, il

quale dipende dal­l'utilità dell'operazione per chi la richiede e dagli oneri

che essa genera rispetto all'insieme dei costi provocati dall'attività giudiziaria

in causa (loc. cit.; v. anche DTF 126 I 188 consid. a/bb). A tal fine

l'autorità può tenere conto del valore litigioso, dell'interesse delle parti a

ottenere l'atto ufficiale, dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del

modo di procedere delle parti, come pure della loro situazione finanziaria. Non

occorre che in ogni singolo caso la tassa di giustizia corrisponda esattamente

al costo dell'operazione: nei processi importanti l'autorità può fissare

l'ammontare della tassa di giustizia in modo tale da compensare le perdite

subite nella trattazione delle cause minori (DTF 120 Ia 174 consid. 2a in fine

con richiami), purché ciò non crei problemi di accesso alla giustizia.

5. Nella

fattispecie gli appellanti invocano il principio della copertura dei costi, ma

non pretendono che le tasse di giustizia riscosse nelle cause di diritto

privato dallo Stato del Cantone Ticino eccedano il costo dell'apparato

giudiziario civile, nemmeno il limite compreso fra il 30 e il 50% che dovrebbe

costituire il tasso di copertura abituale (Wurzburger, De la constitutionnalité

des émoluments judiciaires en matière civile, in: Études de procédure et

d'arbitrages en l'honneur de Jean-François Poudret, Losanna 1999, pag. 306 in fondo). Quanto al principio dell'equivalenza, basti ricordare che la convenzione omologata dal

Pretore sugli effetti del divorzio conferisce al figlio il diritto a contributi

ali­men­tari di fr. 7000.– mensili (riducibili a fr. 5000.– mensili “al momento

in cui non vi sarà più l'esigenza di una baby sitter”) dai quattro anni fino

alla maggiore età, per un valore che si avvicina al milione di franchi, sicché

oneri processuali di fr. 8000.– si pongono finanche nella fascia bassa dei

parametri tariffari applicabili a livello svizzero (Wurzburger, op. cit., pag. 309 in alto). Anche sotto questo profilo la sentenza impugnata resiste dunque alla critica.

6. Più

delicata è la questione correlata all'applicazione dell'art. 18 cpv. 1 LTG, il

quale prevede che nelle cause di stato e, in genere, in quelle di valore non

determinabile, la tassa di giustizia va da fr. 250.– a fr. 10 000.–. Solo qualora

la causa si estenda alla trattazione di “rapporti patrimoniali” tra le parti,

“fatta eccezione della domanda di alimenti per il coniuge, il partner

registrato e la prole”, si applica inoltre la tassa di giustizia ad valorem

fissata dall'art. 17 per le cause ordinarie (art. 18 cpv. 2 LTG). Ciò significa

che la tassa di giustizia massima di fr. 10 000.– vale per tutte le cause

di stato, anche per quelle in cui siano litigiosi i contributi di mantenimento,

ma non per quanto attiene allo scioglimento del regime dei beni o alla

liquidazione di altre relazioni di dare e avere fra i coniugi (una norma

analoga figurava all'art. 14 della tariffa dell'Ordine degli avvocati, abrogata

il 31 dicembre 2007). L'interrogativo è di sapere, come detto, se nel caso

specifico la riscossione di oneri processuali per fr. 8000.– sia compatibile

con il minimo e il massimo disposti dall'art. 18 cpv. 1 LTG.

7. Gli

appellanti reputano che in concreto il prelievo di fr. 8000.– sia contrario

all'art. 18 cpv. 1 LTG già per il fatto che tale norma “limita l'incidenza”

legata all'aspetto del valore. In realtà l'art. 18 cpv. 1 LTG non precisa in

base a quali criteri la tassa di giustizia vada stabilita entro fr. 250.– e fr.

10 000.–.

Tornano applicabili quindi i parametri generali dell'art. 3 cpv. 1 LTG, il

quale dispone che l'emolumento è fissato dal giudice “in considerazione del valore,

della natura e della complessità dell'atto o della controversia”. Anche il

valore dei contributi alimentari entra così in linea di conto, e non solo il

grado di difficoltà della causa o il dispendio di tempo richiesto al tribunale.

Senza dimenticare che nei processi di alto valore l'autorità può legittimamente

fissare l'entità della tassa di giustizia – come si è visto (consid. 4) – in

modo da compensare le perdite subite nella trattazione dei processi minori. La

circostanza che in concreto il Pretore abbia tenuto calcolo dell'ingente valore

costituito dal contributo alimentare per il figlio non è quindi censurabile.

8. Rimane

da esaminare se, ponderato l'insieme dei fattori preposti alla definizione

della tassa di giustizia secondo l'art. 18 cpv. 1 LTG, gli oneri processuali

stabiliti dal Pretore nel caso in rassegna siano sostenibili. La giurisprudenza ha già avuto occasione di rilevare in effetti che

per quanto riguarda gli oneri processuali (e le ripetibili) il Pretore fruisce

di ampio potere, tanto sull'applicazione dei parametri tariffari quanto sul

riparto dei relativi importi in base al grado di soccombenza, di modo che la

sua decisione è impugnabile solo per eccesso o abuso d'apprezzamento (rinvii

in: Cocchi/Trezzini, CPC ticinese

massimato e commentato, Lugano 2000, n. 32 ad art. 148). Una tassa di giustizia

può quindi risultare elevata o finanche discutibile, ma non connotare

necessariamente un eccesso o un abuso del mar­gine d'autonomia che spetta al

primo giudice. Perché ciò sia la somma controversa deve apparire priva di

giustificazioni oggettive o fondata su criteri manifestamente destituiti di

pertinenza.

In

concreto non fa dubbio che il valore dei contributi alimentari per il figlio è

enorme. D'altro lato non si deve trascurare che la causa ha richiesto al

tribunale un impegno relativamente modesto. A parte la verifica dei documenti

giustificativi acclusi al­l'istanza comune di divorzio, manifestamente

lacunosi, la procedura non ha riservato intralci. I coniugi hanno completato

infatti gli atti mancanti in una sola tornata, dopo di che è occorsa

un'unica

udienza di 45 minuti perché il caso potesse essere assegnato a sentenza. Non si

disconosce che gli oneri processuali di fr. 8000.– comprendendono anche le

spese (non quantificate), ma queste ultime potevano solo essere contenute, il

processo non avendo comportato praticamente alcuna istruttoria. Nelle circostanze

descritte una tassa di giustizia che sfiora l'80% del massimo tariffario appare

difficilmente difendibile, pur tenendo calcolo della latitudine di giudizio che

competeva al Pretore. A ciò si aggiunge che l'omologazione della convenzione

sugli effetti del divorzio non ha richiesto la benché minima verifica del contributo

alimentare per la moglie, la quale ha rinunciato (potendo essa provvedere da sé

al proprio debito mantenimento), e nessuna modifica di contenuto.

Ove si

pensi poi che in cause di divorzio nelle quali si danno rag­guardevoli disponibilità

finanziarie di un coniuge (o di entrambi) la questione dei contributi

alimentari può rivelarsi – per esperienza invalsa – altamente combattuta e

provocare istruttorie laboriose, coinvolgendo le relazioni del genitore non

affidatario con i figli, onde la necessità di un notevole impegno e dispendio

di tempo da parte del giudice, chiamato a emanare provvedimenti che

disciplinano la procedura e a tutelare d'ufficio il bene dei minorenni, nella fattispecie una tassa di giustizia attorno

ai fr. 8000.– (tolte le spese presumibili) non appare più sorretta da

ragioni oggettive. Rispetto a cause di stato con alte richieste di contributi

alimentari che durano anni e che affollano il ruolo dei tribunali, la causa

degli appellanti si è rivelata di una semplicità pressoché assoluta e di una

rapidità esemplare. Pur tenendo calcolo della circostanza che processi di alto valore la tassa di giustizia può essere legittimamente

fissata in modo da compensare le perdite subite nella trattazione dei processi

minori, in concreto la tassa di giustizia e le spese non potevano

oggettivamente sospengersi oltre fr. 5000.– senza costituire un eccesso di

apprezzamento. Ne segue che fino a concorrenza di tale somma l'appello merita

accoglimento, onde la corrispondente riforma della decisione impugnata.

9. La

tassa di giustizia e le spese di appello seguirebbero la propor­zionale soccombenza

degli istanti (art. 148 cpv. 2 CPC), di due quinti (fr. 2000.– sulla pretesa

riduzione di fr. 5000.– litigiosi), mentre non può essere riscossa la

differenza, lo Stato del Cantone Ticino non essendo parte in causa. Considerata

la trascurabile entità dell'importo a carico degli appellanti, in definitiva,

tanto vale rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo. Quanto a

un'eventuale corresponsione di ripetibili, essa non entra in linea di conto

proprio perché lo Stato del Cantone Ticino non è parte in causa (Rep. 1997 pag.

137 consid. 4; la situazione potrà mutare nel nuovo diritto: art. 107 cpv. 2

nCPC).

10. Per

quel che è dei rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF

l'ammontare della tassa di giustizia rimasta litigiosa in appello (fr. 5000.–)

non raggiunge la soglia di fr. 30

000.– nella prospettiva di un eventuale ricorso in

materia civile.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. L'appello

è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 3 della sentenza impugnata

è così riformato:

La tassa di giustizia e le spese di

complessivi fr. 5000.– sono poste a carico delle parti in ragione di metà

ciascuno, compensate le ripetibili.

2. Non si

riscuotono tasse o spese di appello né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.

100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso

in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno

30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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