11.2010.140
Divorzio su richiesta comune con accordo completo - tassa di giustizia
16 dicembre 2010Italiano14 min
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Numero d'incarto:
11.2010.140
Data decisione, Autorità:
16.12.2010, ICCA
Titolo:
Divorzio su richiesta comune con accordo completo - tassa di giustizia
DIVORZIO SU RICHIESTA COMUNE CON ACCORDO COMPLETO
SPESE E RIPETIBILI
art. 18 cpv. 1 LTG
Incarto n.
11.2010.140
Lugano,
16 dicembre
2010/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Rossi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2010.583 (divorzio
su richiesta comune con accordo completo) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6, promossa con istanza del 18 agosto 2010 da
AP 1
(patrocinato
dall'. PA 1 ) e
AP 2
(patrocinata dall'. PA 2 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 6 dicembre 2010 presentato da AP 1 e AP 2 contro la sentenza
emessa il 24 novembre 2010 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1957) e AP 2 (1971) si sono sposati a __________ il 27
luglio 2006. Dal matrimonio è nato A__________, il 3 ottobre 2006. A distanza di quattro anni, il 18 agosto 2010, i coniugi hanno sottoposto al Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 6, un'istanza di divorzio su richiesta comune con
accordo completo. Mediante ordinanza del 20 agosto 2010 il Pretore ha fissato
loro un termine di 30 giorni per produrre il certificato di matrimonio, l'atto
di matrimonio, l'atto di famiglia, la distinta dei redditi e delle spese
dell'economia domestica del marito, i documenti giustificativi all'appoggio di
tale distinta, l'ultima dichiarazione d'imposta e l'ultima tassazione, il
certificato di assicurazione relativo alla previdenza professionale di
entrambi, un attestato del rispettivo istituto di previdenza che confermasse
l'importo degli averi determinanti per il calcolo delle prestazioni d'uscita da
ripartire e l'attuabilità della regolamentazione adottata, il certificato di
salario del marito e una dichiarazione da cui risultasse l'avvenuta fine della
comunione domestica. Con ordinanza di quello stesso 20 agosto 2010 il Pretore
ha deciso altresì di rinunciare all'ascolto di A__________ per ragioni di età.
B. Dopo
avere ottenuto una proroga del termine, il 1° ottobre 2010 i coniugi hanno trasmesso
al Pretore la documentazione mancante. Accertata la completezza degli atti, con
ordinanza del 4 ottobre 2010 il Segretario assessore ha citato le parti a comparire
personalmente all'udienza del 23 novembre successivo. In tale occasione egli ha
proceduto all'audizione separata e congiunta dei coniugi, in esito alla quale
costoro si sono dati atto che l'importo da trasferire dalla cassa pensione del
marito a quella della moglie ammontava a fr. 299 186.50. L'udienza è durata tre
quarti d'ora. Le parti hanno rinunciato a una nuova seduta al cospetto del
Pretore. Statuendo con sentenza del 24 novembre 2010, il Pretore ha pronunciato
il divorzio e ha omologato la convenzione sottoscritta
dai coniugi. La tassa di giustizia e le spese (fr. 8000.– complessivi)
sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate
le ripetibili.
C. Il 6
dicembre 2010 AP 1 e AP 2 sono insorti con un appello a questa Camera per
ottenere che la sentenza del Pretore sia riformata nel senso di ridurre gli
oneri processuali da fr. 8000.– a fr. 3000.– complessivi. Per sua natura,
l'appello non ha formato oggetto di intimazione.
Considerandi
in diritto: 1. In caso di divorzio su richiesta comune lo scioglimento del matrimonio
può essere impugnato solo per vizi della volontà o per violazione di norme
federali di procedura (art. 149 cpv. 1 CC e 422c cpv. 1 CPC). Gli altri
Dispositivo
dispositivi della sentenza di divorzio, compreso quello sugli oneri processuali
e le ripetibili, possono invece essere contestati senza restrizioni. Esperito
in tempo utile (art. 423b cpv. 1 CPC), l'appello in esame è pertanto
ricevibile.
2. L'art.
313 CPC, applicabile per il rinvio dell'art. 423b cpv. 1 prima frase
CPC, non prevede che il giudice di primo grado possa essere chiamato a
esprimersi (diversamente da quanto disporrà l'art. 324 del nCPC in caso di
reclamo giusta l'art. 103 contro il sindacato sulle spese giudiziarie). In
concreto non si sono chieste, di conseguenza, osservazioni del Pretore all'appello.
3. La
sentenza impugnata non reca alcuna motivazione sugli oneri processuali, il Pretore
essendosi limitato a richiamare “l'art. 148 CPC e la vigente tariffa
giudiziaria” (pag. 2 a metà). Gli appellanti sostengono che la riscossione di
fr. 8000.– viola il principio della copertura dei costi e dell'equivalenza,
oltre all'art. 3 cpv. 1 LTG, secondo cui la tassa di giustizia va definita “in
considerazione del valore, della natura e della complessità dell'atto o della
controversia”. Essi non disconoscono che l'art. 18 cpv. 1 LTG prevede per le
cause di divorzio tasse di giustizia che possono raggiungere fr. 10 000.–, ma fanno
valere che nel caso specifico un emolumento vicino al massimo della tariffa
costituisce un eccesso di apprezzamento, vista l'assoluta semplicità del divorzio.
4. Le
tasse di giustizia, ovvero le somme forfettarie che sono chieste a una parte
per finanziare – in qualche misura – il funzionamento dell'apparato
giudiziario, sono contributi causali soggetti ai principi della copertura dei
costi e dell'equivalenza, tanto nel settore civile (DTF 120 Ia 174 consid. 2a)
quanto nel settore penale (DTF 132 I 121 consid. 4.2). Il principio della
copertura dei costi vuole che il totale delle risorse provenienti dalle tasse
di giustizia non superi il totale dei costi a carico della collettività per
l'attività giudiziaria in causa: dalle spese generali agli stipendi del personale,
dalle pigioni agli ammortamenti, dalle spese postali a quelle telefoniche (DTF
120 Ia 174 consid. 2a; v. anche DTF 126 I 188 consid. 3a/aa). Il principio
dell'equivalenza vuole che l'ammontare di una tassa di giustizia sia in un
rapporto ragionevole con il valore oggettivo della prestazione fornita, il
quale dipende dall'utilità dell'operazione per chi la richiede e dagli oneri
che essa genera rispetto all'insieme dei costi provocati dall'attività giudiziaria
in causa (loc. cit.; v. anche DTF 126 I 188 consid. a/bb). A tal fine
l'autorità può tenere conto del valore litigioso, dell'interesse delle parti a
ottenere l'atto ufficiale, dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del
modo di procedere delle parti, come pure della loro situazione finanziaria. Non
occorre che in ogni singolo caso la tassa di giustizia corrisponda esattamente
al costo dell'operazione: nei processi importanti l'autorità può fissare
l'ammontare della tassa di giustizia in modo tale da compensare le perdite
subite nella trattazione delle cause minori (DTF 120 Ia 174 consid. 2a in fine
con richiami), purché ciò non crei problemi di accesso alla giustizia.
5. Nella
fattispecie gli appellanti invocano il principio della copertura dei costi, ma
non pretendono che le tasse di giustizia riscosse nelle cause di diritto
privato dallo Stato del Cantone Ticino eccedano il costo dell'apparato
giudiziario civile, nemmeno il limite compreso fra il 30 e il 50% che dovrebbe
costituire il tasso di copertura abituale (Wurzburger, De la constitutionnalité
des émoluments judiciaires en matière civile, in: Études de procédure et
d'arbitrages en l'honneur de Jean-François Poudret, Losanna 1999, pag. 306 in fondo). Quanto al principio dell'equivalenza, basti ricordare che la convenzione omologata dal
Pretore sugli effetti del divorzio conferisce al figlio il diritto a contributi
alimentari di fr. 7000.– mensili (riducibili a fr. 5000.– mensili “al momento
in cui non vi sarà più l'esigenza di una baby sitter”) dai quattro anni fino
alla maggiore età, per un valore che si avvicina al milione di franchi, sicché
oneri processuali di fr. 8000.– si pongono finanche nella fascia bassa dei
parametri tariffari applicabili a livello svizzero (Wurzburger, op. cit., pag. 309 in alto). Anche sotto questo profilo la sentenza impugnata resiste dunque alla critica.
6. Più
delicata è la questione correlata all'applicazione dell'art. 18 cpv. 1 LTG, il
quale prevede che nelle cause di stato e, in genere, in quelle di valore non
determinabile, la tassa di giustizia va da fr. 250.– a fr. 10 000.–. Solo qualora
la causa si estenda alla trattazione di “rapporti patrimoniali” tra le parti,
“fatta eccezione della domanda di alimenti per il coniuge, il partner
registrato e la prole”, si applica inoltre la tassa di giustizia ad valorem
fissata dall'art. 17 per le cause ordinarie (art. 18 cpv. 2 LTG). Ciò significa
che la tassa di giustizia massima di fr. 10 000.– vale per tutte le cause
di stato, anche per quelle in cui siano litigiosi i contributi di mantenimento,
ma non per quanto attiene allo scioglimento del regime dei beni o alla
liquidazione di altre relazioni di dare e avere fra i coniugi (una norma
analoga figurava all'art. 14 della tariffa dell'Ordine degli avvocati, abrogata
il 31 dicembre 2007). L'interrogativo è di sapere, come detto, se nel caso
specifico la riscossione di oneri processuali per fr. 8000.– sia compatibile
con il minimo e il massimo disposti dall'art. 18 cpv. 1 LTG.
7. Gli
appellanti reputano che in concreto il prelievo di fr. 8000.– sia contrario
all'art. 18 cpv. 1 LTG già per il fatto che tale norma “limita l'incidenza”
legata all'aspetto del valore. In realtà l'art. 18 cpv. 1 LTG non precisa in
base a quali criteri la tassa di giustizia vada stabilita entro fr. 250.– e fr.
10 000.–.
Tornano applicabili quindi i parametri generali dell'art. 3 cpv. 1 LTG, il
quale dispone che l'emolumento è fissato dal giudice “in considerazione del valore,
della natura e della complessità dell'atto o della controversia”. Anche il
valore dei contributi alimentari entra così in linea di conto, e non solo il
grado di difficoltà della causa o il dispendio di tempo richiesto al tribunale.
Senza dimenticare che nei processi di alto valore l'autorità può legittimamente
fissare l'entità della tassa di giustizia – come si è visto (consid. 4) – in
modo da compensare le perdite subite nella trattazione dei processi minori. La
circostanza che in concreto il Pretore abbia tenuto calcolo dell'ingente valore
costituito dal contributo alimentare per il figlio non è quindi censurabile.
8. Rimane
da esaminare se, ponderato l'insieme dei fattori preposti alla definizione
della tassa di giustizia secondo l'art. 18 cpv. 1 LTG, gli oneri processuali
stabiliti dal Pretore nel caso in rassegna siano sostenibili. La giurisprudenza ha già avuto occasione di rilevare in effetti che
per quanto riguarda gli oneri processuali (e le ripetibili) il Pretore fruisce
di ampio potere, tanto sull'applicazione dei parametri tariffari quanto sul
riparto dei relativi importi in base al grado di soccombenza, di modo che la
sua decisione è impugnabile solo per eccesso o abuso d'apprezzamento (rinvii
in: Cocchi/Trezzini, CPC ticinese
massimato e commentato, Lugano 2000, n. 32 ad art. 148). Una tassa di giustizia
può quindi risultare elevata o finanche discutibile, ma non connotare
necessariamente un eccesso o un abuso del margine d'autonomia che spetta al
primo giudice. Perché ciò sia la somma controversa deve apparire priva di
giustificazioni oggettive o fondata su criteri manifestamente destituiti di
pertinenza.
In
concreto non fa dubbio che il valore dei contributi alimentari per il figlio è
enorme. D'altro lato non si deve trascurare che la causa ha richiesto al
tribunale un impegno relativamente modesto. A parte la verifica dei documenti
giustificativi acclusi all'istanza comune di divorzio, manifestamente
lacunosi, la procedura non ha riservato intralci. I coniugi hanno completato
infatti gli atti mancanti in una sola tornata, dopo di che è occorsa
un'unica
udienza di 45 minuti perché il caso potesse essere assegnato a sentenza. Non si
disconosce che gli oneri processuali di fr. 8000.– comprendendono anche le
spese (non quantificate), ma queste ultime potevano solo essere contenute, il
processo non avendo comportato praticamente alcuna istruttoria. Nelle circostanze
descritte una tassa di giustizia che sfiora l'80% del massimo tariffario appare
difficilmente difendibile, pur tenendo calcolo della latitudine di giudizio che
competeva al Pretore. A ciò si aggiunge che l'omologazione della convenzione
sugli effetti del divorzio non ha richiesto la benché minima verifica del contributo
alimentare per la moglie, la quale ha rinunciato (potendo essa provvedere da sé
al proprio debito mantenimento), e nessuna modifica di contenuto.
Ove si
pensi poi che in cause di divorzio nelle quali si danno ragguardevoli disponibilità
finanziarie di un coniuge (o di entrambi) la questione dei contributi
alimentari può rivelarsi – per esperienza invalsa – altamente combattuta e
provocare istruttorie laboriose, coinvolgendo le relazioni del genitore non
affidatario con i figli, onde la necessità di un notevole impegno e dispendio
di tempo da parte del giudice, chiamato a emanare provvedimenti che
disciplinano la procedura e a tutelare d'ufficio il bene dei minorenni, nella fattispecie una tassa di giustizia attorno
ai fr. 8000.– (tolte le spese presumibili) non appare più sorretta da
ragioni oggettive. Rispetto a cause di stato con alte richieste di contributi
alimentari che durano anni e che affollano il ruolo dei tribunali, la causa
degli appellanti si è rivelata di una semplicità pressoché assoluta e di una
rapidità esemplare. Pur tenendo calcolo della circostanza che processi di alto valore la tassa di giustizia può essere legittimamente
fissata in modo da compensare le perdite subite nella trattazione dei processi
minori, in concreto la tassa di giustizia e le spese non potevano
oggettivamente sospengersi oltre fr. 5000.– senza costituire un eccesso di
apprezzamento. Ne segue che fino a concorrenza di tale somma l'appello merita
accoglimento, onde la corrispondente riforma della decisione impugnata.
9. La
tassa di giustizia e le spese di appello seguirebbero la proporzionale soccombenza
degli istanti (art. 148 cpv. 2 CPC), di due quinti (fr. 2000.– sulla pretesa
riduzione di fr. 5000.– litigiosi), mentre non può essere riscossa la
differenza, lo Stato del Cantone Ticino non essendo parte in causa. Considerata
la trascurabile entità dell'importo a carico degli appellanti, in definitiva,
tanto vale rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo. Quanto a
un'eventuale corresponsione di ripetibili, essa non entra in linea di conto
proprio perché lo Stato del Cantone Ticino non è parte in causa (Rep. 1997 pag.
137 consid. 4; la situazione potrà mutare nel nuovo diritto: art. 107 cpv. 2
nCPC).
10. Per
quel che è dei rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF
l'ammontare della tassa di giustizia rimasta litigiosa in appello (fr. 5000.–)
non raggiunge la soglia di fr. 30
000.– nella prospettiva di un eventuale ricorso in
materia civile.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L'appello
è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 3 della sentenza impugnata
è così riformato:
La tassa di giustizia e le spese di
complessivi fr. 5000.– sono poste a carico delle parti in ragione di metà
ciascuno, compensate le ripetibili.
2. Non si
riscuotono tasse o spese di appello né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
–
;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.
100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso
in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno
30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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