11.2010.141
Provvedimento cautelare in ambito di rapporti di vicinato. Posa di finestre provvisorie a ribalta su aperture già esistenti. Proporzionalità della misura
7 ottobre 2013Italiano10 min
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Numero d'incarto:
11.2010.141
Data decisione, Autorità:
07.10.2013, ICCA
Titolo:
Provvedimento cautelare in ambito di rapporti di vicinato. Posa di finestre provvisorie a ribalta su aperture già esistenti. Proporzionalità della misura
PROVVEDIMENTO CAUTELARE
art. 376 CPC-TI
Incarto n.
11.2010.141
Lugano
7 ottobre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Jaques
segretaria:
Baggi Fiala, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2008.840 (rapporti
di vicinato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con
petizione del 30 dicembre 2008 da
AP 1 e AP 2
(patrocinati dall'avv. PA 2)
contro
AO 1
(patrocinata dall'avv. dott. PA 1),
giudicando
ora sull'appello del 6 dicembre 2010 presentato da AP
1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 25 novembre 2010;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 6 dicembre 2010 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare
emesso il 25 novembre 2010 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP
1 sono comproprietari, un mezzo ciascuno, della particella n. 67 RFD di __________,
sezione di __________ (di 232 m²), sulla quale sorge una casa con giardino. Il
fondo confina a ovest con la particella n. 68 (di 137 m²), appartenente alla AO 1, sulla quale si trova un fabbricato a uso agricolo che occupa
l'intera superficie del terreno. La facciata est di tale stabile si trova a
confine con il giardino di AP 1 e AP 2. Nel corso del 2008 la AO 1 ha iniziato la ristrutturazione del proprio edificio per trasformarlo in casa d'abitazione.
B. Il
30 dicembre 2008 AP 1 e AP 1 hanno adito il Pretore del Distretto di Lugano, sezione
2, perché ordinasse alla AO 1 – già in via cautelare e con la comminatoria dell'art. 292
CP – di chiudere le sei aperture (di varia grandezza) esistenti nella facciata
est del suo edificio non appena questo fosse stato destinato ad abitazione e
vietasse l'apertura di nuove finestre nella medesima facciata. Gli attori hanno
postulato inoltre misure relative alla sporgenza del tetto e alla posa di
eventuali ponteggi. Con decreto cautelare del 28 gennaio 2009 il Pretore ha ingiunto
alla convenuta di sospendere ogni lavoro sul noto immobile per quanto concerneva
le finestre nella facciata est e il tetto. Tale ordine è stato confermato con successivi
decreti del 16 marzo e del 3 luglio 2009.
C. Il 7
agosto 2009 la AO 1 ha postulato la modifica del decreto cautelare del 28 gennaio
2009, nel senso di limitare la sospensione dei lavori alle finestre previste nella
facciata est e, per consentire il seguito dei lavori di ristrutturazione, di
autorizzare la posa di finestre provvisorie alle aperture esistenti. Subordinatamente
essa ha chiesto che agli attori fosse ordinato di depositare una garanzia di
fr. 32 431.40. Alla discussione del 18 settembre 2009 AP 1 e AP 2 hanno
proposto di respingere l'istanza o, quanto meno, di vincolare l'accoglimento della
medesima alla condizione che le finestre fossero opache e a ribalta, in modo da
non permettere la vista sul loro fondo. La AO 1 ha replicato, confermando la propria istanza. In duplica AP 1 e AP 2 hanno ribadito le loro posizioni e invitato
la controparte a esprimersi su una transazione da loro prospettata. Il 21
ottobre 2009 la AO 1 ha riaffermato la propria richiesta, respingendo la transazione,
e il 27 aprile 2010 ha reiterato una volta di più l'istanza del 7 agosto 2009,
aumentando la richiesta di garanzia a fr. 42 431.40.
D. Con
decreto cautelare del 25 novembre 2010 il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza
della AO 1, confermando la sospensione dei lavori limitatamente alle finestre
previste nella facciata est (dispositivo n. 1), ma autorizzando provvisoriamente
la posa di finestre apribili a ribalta sulle aperture già esistenti (dispositivo
n. 1.2). La tassa di giustizia di fr. 600.– è stata posta a carico delle parti
in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili
E. Contro
il decreto appena citato AP 1 e AP 2 sono insorti a questa Camera con un
appello del 6 dicembre 2010 nel quale chiedono di riformare il dispositivo n. 1.2
nel senso di autorizzare in via provvisoria sulle aperture esistenti la posa di
finestre apribili a ribalta e sufficientemente opache da impedire la veduta sul
loro giardino. Nelle sue osservazioni del 30 dicembre 2010 AO 1 propone di
respingere l'appello.
in diritto: 1. Il
decreto impugnato è stato emesso dal Pretore con il rito sommario degli art.
376 segg. CPC ticinese cui soggiacevano i procedimenti cautelari introdotti
anteriormente al 1° gennaio 2011. L'intimazione del decreto risalendo al 25
novembre 2010, il vecchio diritto si applica anche alle vie di ricorso
(art. 405 cpv. 1 CPC). E siccome la notificazione dell'atto al
patrocinatore di AP 1 e AP 2 è avvenuta il 26 novembre 2010, l'appello in esame, introdotto il 6 dicembre 2010 entro 10 giorni (art. 308 cpv. 1 CPC
ticinese), è tempestivo.
2. Nel
decreto in questione il Pretore ha rilevato anzitutto che il provvedimento
cautelare del 28 gennaio 2008, adottato all'inizio della causa per tutelare i
diritti di vicinato degli attori e conservare lo stato di fatto esistente, è
risultato in seguito, sulla scorta delle risultanze processuali acquisite, eccessivamente
rigido. In ossequio al principio della proporzionalità e dopo avere ponderato i
contrapposti interessi delle parti, egli ha deciso così di alleggerire il
divieto, che prevedeva la sospensione dei lavori alle finestre della facciata
est, autorizzando provvisoriamente la posa di serramenti apribili a ribalta
alle aperture già esistenti. In tal modo si sarebbero evitati – egli soggiunto
– danni all'immobile della convenuta, senza con ciò creare una situazione
pregiudizievole per gli attori.
3. Gli
appellanti contestano che il provvedimento cautelare rispetti il principio
della proporzionalità. A loro avviso l'unica misura che permetta di conservare
la loro privacy e di impedire la vista sul loro giardino dall'edificio
della convenuta è la posa di finestre non solo a ribalta, ma anche opache. Tanto
più che ciò non impedisce ai vicini di ultimare la ristrutturazione. La
decisione del Pretore invece – essi epilogano – li costringerebbe a tollerare
per tutta la durata della causa, che presumibilmente non sarà breve, una
violazione della loro sfera privata.
4. L'art.
376 cpv. 1 CPC ticinese subordinava l'emanazione di misure cautelari a tre
presupposti cumulativi: la verosimiglianza di un notevole pregiudizio, la
necessità di procedere con urgenza e la parvenza di buon esito insita
nell'azione di merito (fumus boni iuris), l'istante essendo responsabile
per altro dei danni causati da provvedimenti cautelari ingiustificati (art. 383
cpv. 1 CPC ticinese). L'esistenza dei tre requisiti – che andava esaminata
d'ufficio – non giustificava in ogni modo l'adozione di qualsiasi provvedimento
cautelare: il principio della proporzionalità esigeva che, comunque fosse, la
misura richiesta si limitasse allo stretto indispensabile, mantenesse cioè un
ragionevole rapporto tra il fine perseguito e la restrizione decretata (RtiD
II-2009 pag. 633 n. 9c, consid. 4). Giusta l'art. 376 cpv. 2 CPC ticinese provvedimenti
cautelari potevano essere ordinati sia per impedire un danno che minacciava di
prodursi sia per la conservazione in genere dell'oggetto della lite e dello stato
di fatto esistente.
5. In
concreto gli appellanti non contestano il decreto impugnato nella misura in cui
autorizza la AO 1 a munire provvisoriamente di finestre a ribalta le aperture
esistenti nella facciata est del suo stabile. Rimproverano al Pretore di non
avere imposto – come essi chiedevano – finestre sufficientemente opache da
impedire la vista sul loro giardino, pur lasciando eventualmente passare la
luce. A mente loro l'installazione di finestre a ribalta non basta per mantenere
la situazione originaria e proteggere il loro legittimo possesso. Essi
ribadiscono che lo scopo invocato dalla AO 1 per ottenere la modifica del
provvedimento cautelare può essere raggiunto anche ordinando la posa di
finestre opache, giacché anche a tale condizione i lavori possono essere
ultimati e gli appartamenti appigionati.
Così
argomentando, gli appellanti trascurano nondimeno che il precetto della proporzionalità
da loro stessi richiamato impone di limitare un provvedimento cautelare allo
stretto indispensabile. Nel caso specifico il decreto impugnato riguarda
aperture preesistenti all'inizio della causa, aperture che erano prive di
serramenti ed erano sprovviste di qualsiasi copertura fissa, come risulta dalla
documentazione fotografica agli atti (doc. B1 e B2, doc. H1 a H6). Per gli
appellanti l'applicazione di finestre a ribalta non modifica sostanzialmente tale
stato di cose. Anche senza finestre, in effetti, il loro giardino era visibile
dallo stabile vicino. Certo, prima che fosse avviata la causa (il 30 dicembre
2008) l'edificio della AO 1 era disabitato, ma al momento in cui il Pretore ha
statuito la situazione non era mutata sotto questo profilo, i lavori essendo tuttora
in corso. Obbligare la ditta a installare serramenti traslucidi non era quindi
necessario. Agli appellanti rimane in ogni modo la facoltà di sollecitare una
modifica del provvedimento cautelare qualora la causa di merito non dovesse
terminare prima che i conduttori comincino a occupare gli appartamenti nell'immobile
ristrutturato.
6. Gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese).
All'istante, che ha presentato osservazioni all'appello per il tramite di un
legale, va assegnata un'equa indennità a titolo di ripetibili.
7. Circa
Fatti
i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF) contro la
presente sentenza, trattandosi – come in concreto – di una decisione
incidentale, essi seguono la via giudiziale dell'azione principale (art. 51
Considerandi
cpv. 1 lett. c LTF). In concreto il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv.
1.
lett. b LTF appare superiore a fr. 30 000.– (petizione, pag. 1;
istanza cautelare del 7 agosto 2009, pag. 9 seg.). Incomberà tuttavia agli
appellanti renderne verosimile l'ammontare nell'eventualità di un ricorso in
materia civile al Tribunale federale.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e il decreto impugnato è confermato.
2. Gli oneri
processuali consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 500.–
b) spese fr.
50.–
fr.
550.–
sono
posti a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno alla AO 1, sempre
con vincolo di solidarietà, fr. 1500.– per ripetibili.
3. Notificazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90
a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario
il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie,
ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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