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Decisione

11.2010.143

Rapporti di vicinato: immissioni negative provenienti da piante

6 agosto 2012Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i lavori di pavimentazione del piazzale antistante”, nel senso che l'uso di

rulli compressori può avere danneggiato il muro (doc. C). Sta di fatto che __________

ha affermato di avere visto, già prima dei lavori di sistemazione del piazzale,

“una crepa di un certo rilievo”, riconosciuta poi sulle fotografie doc. 12, 13

e 14 “ (deposizione del 7 dicembre 2007: verbali, pag. 1). E si tratta della fessura

più importante riscontrata durante il sopralluogo del 2 luglio 2007. In condizioni del genere non sussistono prove sufficienti sul rapporto di causalità tra l'eccesso

e il pregiudizio, prove che incombeva agli attori addurre (DTF 109 II 310

consid. 2 in fine; Steinauer, op.

cit., pag. 264 n. 1919). Difettano dunque i presupposti per affermare che la

sistemazione del fondo dei convenuti costituisca un eccesso nell'esercizio del

diritto di proprietà. Anche su questo punto l'appello è destinato così all'insuccesso.

c) In merito alle

immissioni dovute all'andirivieni, allo stazionamento e al lavaggio dei veicoli

sul piazzale dei convenuti, mancano dati ancora una volta sull'intensità, la

durata e la frequenza di tali immissioni, che non possono definirsi ecces­sive

sulla base di generiche doglianze. Può darsi che i convenuti abbiano sistemato

lo spiazzo senza permesso, ma per tacere del fatto che a quel momento gli

Considerandi

appellanti non sono intervenuti presso l'autorità comunale, lavori eseguiti

senza domanda o notifica di costruzione ancora non trascendono necessariamente

in un eccesso nell'esercizio del diritto di proprietà. Né può essere condiviso

il rimprovero ai convenuti di non avere chiesto agli attori la comunione del muretto

se appena si pensa che prima della costruzione del medesimo le quote dei due

fondi erano “più o meno uguali” (deposizione 7 dicembre 2007 dell'arch. __________:

verbali, pag. 3) e che al momento della nuova pavimentazione il sottofondo è stato

finanche “asportato per una piccola parte” allo scopo di conservare i livelli, i

quali sono stati “più o meno” mantenuti “per rispettare la quota delle soglie

dell'abitazione [AO 1] e delle griglie, che non sono state modificate”

(deposizione 7 dicembre 2007 di __________:verbali, pag. 2). Ne discende che, destituito

di buon diritto, l'appello vede la sua sorte segnata.

7.

Gli

oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC

ticinese). Non si giustifica di assegnare indennità d'inconvenienza a AO 1, al quale

la stesura delle osservazioni (due pagine) non ha cagionato particolari costi

né verosimili perdite di guadagno.

8.

Circa i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro l'attuale

sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF (al massimo fr. 20 000.–:

sentenza impugnata, consid. 4) non raggiunge la

soglia di fr. 30 000.– ai fini di un eventuale ricorso in materia civile.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche

la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 950.–

b) spese fr.

50.–

fr.

1000.–

sono

posti a carico degli appellanti in solido. Non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione

a:

–;

–.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30

000

franchi; quando il valore

litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art.

76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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