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Decisione

11.2010.144

Perenzione processuale

10 gennaio 2011Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretaria

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2008.79 (azione

negatoria) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con petizione

del 13 ottobre 2008 da

AP 2, e

AP 1

contro

AO 1 , e

AO 2;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello

del 13 dicembre 2010 presentata da AP 2 e AP 1 contro il decreto di stralcio emesso il 29 novembre 2010 dal Pretore

della giurisdizione di Mendrisio Nord;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. AO 2 e AO 1 hanno promosso

causa il 13 ot­tobre 2008 davanti al Pretore della giurisdizione di

Mendrisio Nord perché fosse proibito a AP 1 e a AP 2 di erigere sulla particella

n. 195 RFD di __________ un muro a confine con la loro particella n. 196. Il 28

gennaio 2009 essi hanno chiesto inoltre che fosse vietato in via cautelare ai

convenuti di cominciare la costruzione del muro. Con decreto cautelare del 2 febbraio

2009, emesso senza contraddittorio, il Pretore ha accolto l'istanza e ha pronunciato

il divieto.

B. AP 1

e AP 2 hanno postulato il 14 febbraio 2009 la revoca del decreto

cautelare. Il Pretore ha convocato le parti al contraddittorio del 13 marzo

2009, che è proseguito l'8 aprile, l'8 maggio e il 26 agosto 2009. Il

dibattimento finale cautelare si è tenuto il 7 ottobre 2009. Con decreto cautelare

del 20 ottobre 2009 il Pretore ha confermato il decreto emesso il 2 febbraio

2009 senza contraddittorio e la contestuale ingiunzione. La tassa di giustizia

di fr. 350.– e le spese sono state poste a carico dei convenuti in solido,

tenuti a rifondere agli

istanti

fr. 600.– per ripetibili.

C. Il

19 ottobre 2010 AP 1 e AP 2 hanno scritto al Pretore, postulando lo stralcio

della causa di merito per intervenuta perenzione processuale e instan­do per la

rifusione di complessivi fr. 6420.– a titolo di ripetibili. Il Pretore ha

assegnato agli attori un termine di 15 giorni per formulare osservazioni. AO 2

e AO 1 hanno sollecitato il 1° novembre 2010 la continuazione della causa.

Con decreto del 29 novembre 2010 il Pretore ha accertato il compimento della

perenzione biennale e ha stralciato la procedura dai ruoli. La tassa di

giustizia e le spese di complessivi fr. 100.– sono state poste a carico

degli attori, condannati a versare ai convenuti fr. 100.– per ripetibili. Un

appello presentato da AO 1 e AO 2 contro l'indennità loro assegnata per ripetibili

è stato dichiarato irricevibile da questa Camera con sentenza del 13 dicembre

2010 (inc. 11.2010.139).

D. Contro

il decreto predetto sono insorti anche AP 2 e AP 1 con un appello del 13 dicembre

2010 per ottenere, previo conferimento dell'effetto sospensivo, l'annullamento dello

stralcio. Il rimedio non ha formato oggetto di intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. Un decreto di stralcio per sopravvenuta carenza d'oggetto, mancanza

di interesse giuridico o perenzione processuale (art. 351 CPC) ha portata

meramente dichiarativa, nel senso che il giudice si limita a constatare la fine

del processo. Ciò vale anche, nel Cantone Ticino, per i decreti di stralcio do­vuti

a transazione, ritiro dell'azione o acquiescenza (art. 352 CPC ticinese). Un

decreto di stralcio può quindi essere impugnato alla Camera civile di appello

solo in materia di spese e ripetibili – la prassi meno recente si limitava

invero a questo unico punto – oppure per quanto riguarda l'esistenza del

motivo che ha posto termine alla lite. L'appellante può contestare, in altri

termini, il sussistere di una transazione, di una dichiarazione di ritiro o di

un'acquie­scenza, la sopravvenuta carenza d'oggetto o di interesse giuridico, come

pure il compimento della perenzione processuale. Non può ridiscutere invece i

motivi che lo han­no indotto a desistere, ad acquiescere, a transigere o a

rimanere inattivo per due anni (RtiD I-2004 pag. 480 consid. 1 con richiami).

2.

Nella

fattispecie gli appellanti contestano la decorrenza della perenzione processuale,

ricordando – in sintesi – che le domande di merito e quelle cautelari sono le stesse,

che i due procedimenti sono stati rubricati sotto il medesimo numero e che entrambe

le parti dimostravano concreto interesse al seguito della procedura. Il Pretore,

per di più, si è sempre riferito “alla causa a procedura ordinaria promossa il

13.

ottobre 2008” e ha citato le parti a un'udienza “per incombenti” dell'8

aprile 2009 che non si riferiva alla sola procedura cautelare. Secondo gli

appellanti la trattazione del merito procedeva di pari passo, in buona fede,

con il procedimento cautelare, quantunque il Pretore non avesse ancora assegnato

ai convenuti l'ultimo termine per presentare il memoriale di risposta. Per gli

appellanti, in definitiva, l'ultimo atto processuale nella causa di merito è

intervenuto il 7 ottobre 2009, quando si è svolto il dibattimento finale cautelare.

3.

Il giudice, udite le parti, stralcia la causa se una lite diventa

senza oggetto o priva di interesse giuridico (art. 351 cpv. 1 CPC ticinese). La

mancanza d'interesse è presunta se nel corso di due anni consecutivi nessuna

delle parti ha compiuto un atto processuale; in tal caso il giudice, d'ufficio,

stralcia la causa dal ruolo (art. 351 cpv. 2 CPC ticinese). I termini dell'art.

351.

cpv. 2 non decorrono quando il processo rimane sospeso giusta l'art. 107 e

quando le parti sono in attesa dell'emanazione della sentenza (art. 351 cpv. 3

CPC ticinese). In tutti gli altri casi la presunzione del cpv. 2 si opera di

diritto e ha carattere assoluto, nel senso che alla parte contro la quale è diretta

l'istanza di perenzione non è concessa la prova del contrario (Rep. 1982 pag.

132; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2006.114 del 3 settembre 2008, consid. 3).

Invano gli appellanti evocano di conseguenza, nella fattispecie, un interesse concreto

e attuale alla continuazione del processo. Fermo restando che, comunque sia, l'art.

351.

CPC estingue la litispendenza, ma non impedisce alla parte attrice di reintrodurre

un'azione identica (sentenza del Tribunale federale 5C.5/1993 del 9 marzo 1993; I CCA, sentenza inc. 130/92 del 27 novembre 1991).

4.

Nel caso specifico è pacifico che la causa di merito è tutt'oggi agli

esordi, i convenuti non avendo ancora presentato la risposta alla petizione loro

intimata il 15 ottobre 2008. Che il Pretore dovesse impartire d'ufficio ai convenuti

il termine di grazia dell'art. 169 cpv. 1 CPC ticinese non fa dubbio. L'attesa

di una mera ordinanza non inibiva però il decorso della perenzione (Rep. 1994 pag. 252 consid. 2c; I CCA, sentenza inc. 11.2003.153

dell'11 dicembre 2006, consid. 2b; Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato

e commentato, Lugano 2000, n. 32 ad art. 351 CPC). Che le parti poi fossero in

attesa di una sentenza di questa Camera in un'altra causa che le oppone (sentenza

emessa il 17 novembre 2010: inc. 11.2009.2) poco importa, la presente procedura

non essendo stata sospesa (art. 107 CPC). Del resto, nemmeno gli appellanti

sostengono che il primo giudice avrebbe garantito loro di non emettere il

termine di grazia fino all'emanazione della sentenza di appello, onde un legittimo

affidamento in tale assicurazione (cfr. I CCA, sentenza

inc. 11.1997.142 del 14 ottobre 1997, massimata in: Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 31 ad art. 351 CPC).

5.

Per

quel che è della procedura cautelare, questa Camera ha ripetutamente avuto modo

di rammentare che gli atti processuali eseguiti in tale sede non impediscono la

decorrenza della perenzione nel

merito, i due procedimenti essendo del tutto distinti e

non semplici fasi di una

medesima causa (RtiD I-2005

pag. 736 n. 19c; I CCA, sentenza inc. 11.2003.153

dell'11 dicembre 2006, consid. 2c;

Cocchi/Trez­zini, op. cit., n. 10 ad art. 351 CPC; appendice

2000/2004, n. 40 ad art. 351 CPC). Poco giovano dunque, nella fattispecie, gli

atti compiuti in quella sede. Né muta il fatto che il Pretore, nelle citazioni

alle udienze provvisionali, richiamasse la causa “a procedura ordinaria”,

giacché simili atti processuali si riferivano alla procedura cautelare. Quanto al fatto che il primo giudice abbia citato le parti a udienze

“per incombenti”, dai verbali dell'8 aprile, dell'8 maggio e del 26 agosto 2009

nulla lascia intendere che ciò riguardasse anche la procedura di merito. L'udienza

del 7 ottobre 2009, poi, è stata destinata alla discussione finale cautelare e

in nessun caso poteva concernere il merito, i convenuti non avendo ancora – come

detto – presentato il memoriale di risposta.

6.

Se ne

conclude che la sorte dell'appello, senza possibilità di esito favorevole, è segnata.

L'emanazione del giudizio odierno rende senza oggetto la richiesta di effetto

sospensivo. Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza degli appellanti,

ma il fatto ch'essi hanno agito senza l'ausilio di un patrocinatore induce a

non prelevare tasse né spese (art. 148 cpv. 2 CPC). Non si pone per

converso problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato agli

attori per osservazioni.

7.

Quanto

ai rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1

lett. b LTF raggiunge verosimilmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini di un

eventuale ricorso in materia civile (I CCA,

sentenza inc. 11.2009.2 del 27 novembre 2010, consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia: 1. L'appello

è respinto e il decreto impugnato è confermato.

2. Non si

riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione

a:

;.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30

000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo,

il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata

dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è

dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).

La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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