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Decisione

11.2010.145

Interdizione: legittimazione a ricorrere dell'autorità tutoria

3 maggio 2011Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

Considerandi

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi interdizione il ricorso in materia

civile è ammissibile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF) senza riguardo a

questioni di valore.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC

ticinese,

pronuncia: 1. L'appello

è irricevibile.

2. Non si

riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili.

3. Intimazione

a:

–;

–.

Comunicazione

alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza

sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30

000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in ma­teria

civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF

(art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.

115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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