11.2010.145
Interdizione: legittimazione a ricorrere dell'autorità tutoria
3 maggio 2011Italiano9 min
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Numero d'incarto:
11.2010.145
Data decisione, Autorità:
03.05.2011, ICCA
Titolo:
Interdizione: legittimazione a ricorrere dell'autorità tutoria
AZIONI DI COMPETENZA DELL'AUTORITÀ AMMINISTRATIVA
INFERMITÀ E DEBOLEZZA MENTALE
INTERDETTO
art. 369 cpv. 2 CC
Incarto n.
11.2010.145
Lugano
3 maggio 2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti, supplente
segretaria:
Rossi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. 530.2010
(interdizione) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali,
Autorità di vigilanza sulle tutele, promossa in seguito alla domanda
d'intervento del 12 ottobre 2010 della
RI 1
nei confronti di
CO 1;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 1° dicembre 2010 presentato dalla RI 1 contro la decisione emessa
l'11 novembre 2010 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. CO 1 (1948), affetto da tetraparesi spastica e ritardo mentale, è
ospitato sin dal 1986 nel foyer “__________” di __________. L'amministrazione
dei suoi beni è stata curata dal padre __________ fino alla morte, avvenuta il
10 luglio 2010. Il 12 ottobre 2010 la RI 1 ha invitato l'Autorità di vigilanza sulle tutele a pronunciare l'interdizione di
CO 1 sulla base degli art. 369 CC (infermità o debolezza di mente), allegando
a sostegno dell'istanza un certificato medico del 1° ottobre 2010 del dott. __________,
__________.
B. Mediante
decisione dell'11 novembre 2010 l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha istituito
in favore di CO 1 una curatela combinata (art. 392 n. 1 e 393 n. 2 CC), invitando
la Commissione tutoria regionale a designare la persona del curatore. Essa non
ha prelevato tasse né spese.
C. Contro
la decisione appena citata la RI 1 è insorta a questa Camera con un appello del
1° dicembre 2010 nel quale chiede che in luogo e vece della curatela sia pronunciata
l'interdizione. L'appello non ha formato oggetto di intimazione.
in diritto: 1. Le decisioni intimate dall'Autorità di vigilanza sulle tutele fino
al 31 dicembre 2010 erano impugnabili con appello entro venti giorni dalla
notifica (vecchio art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in
materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinviava anche l'art. 39 LAC). La
procedura di appello era quella ordinaria degli art. 307 segg. CPC ticinese,
con le particolarità dell'art. 424a CPC ticinese. Tempestivo, di per sé l'appello
in esame è dunque proponibile, alla stessa stregua dei documenti nuovi a esso acclusi
(art. 424a cpv. 2 CPC ticinese).
2. I
Cantoni stabiliscono la procedura di interdizione nei limiti fissati dal
diritto federale (art. 373 cpv. 1 CC). Entro tali limiti essi sono liberi di
legiferare, in particolare per quel che riguarda le autorità competenti, i
gradi di giurisdizione e la legittimazione delle parti. Il diritto federale
prevede, in particolare, che possono sollecitare la tutela l'interdicendo
stesso (art. 372 CC), l'autorità tutoria del Cantone di attinenza (art. 378
cpv. 1 CC) e, per loro protezione, i beneficiari – rispettivamente i debitori –
di prestazioni d'assistenza fra parenti (art. 328 CC), riservata ai Cantoni la
facoltà di
estendere
la cerchia degli abilitati. Nella procedura di interdizione il diritto federale
garantisce poi all'istante qualità di parte, con possibilità di ricorrere fino
al Tribunale federale. Nei limiti e nelle forme previste dal diritto cantonale
l'istante può anche insorgere davanti alle autorità cantonali, sempre che il
ricorso sia volto contro una decisione che ha respinto la sua istanza di
interdizione (RDAT II-2002 pag. 60 consid. 2).
3. Il
legislatore ticinese, facendo uso della delega contenuta nell'art. 373 CC, ha allargato
la cerchia dei legittimati a postulare l'interdizione, comprendendo anche il coniuge,
il partner registrato, i discendenti, i genitori, gli zii, i fratelli, i nipoti
e il municipio del Comune di dimora abituale (art. 37 della citata legge sull'organizzazione
e la procedura in materia di tutele e curatele). “Istanti”, questi possono anche
impugnare l'eventuale decisione con cui l'Autorità di vigilanza sulle tutele – sola
competente per pronunciare interdizioni nel Cantone Ticino (art. 11 lett. h del
regolamento d'applicazione della legge sull'organizzazione e la procedura in
materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2.1) – respinga la loro richiesta. Per
contro, il diritto ticinese non ha esteso la legittimazione attiva alle
Commissioni tutorie regionali. A parte l'autorità tutoria del Cantone di
attinenza, abilitata a chiedere l'interdizione per diritto federale (sopra,
consid. 2), esse non sono quindi “istanti”. Certo, esse devono invitare l'Autorità
di vigilanza a intervenire ove reputino dato un caso d'interdizione (art. 369
cpv. 2 CC), ma non hanno qualità di parte. Sotto questo profilo la loro posizione
è, per l'essenziale, quella di un “denunciante” (cfr. RtiD II-2008 pag.
668 consid. 2 in principio). Ove l'Autorità di vigilanza sulle tutele rifiuti
di pronunciare l'interdizione, in altri termini, esse non sono legittimate a ricorrere
(cfr. RtiD II-2008 pag. 669 consid. 2a).
4. Nella
fattispecie l'istanza di interdizione non emana dall'autorità tutoria del
Cantone di cui CO 1 è attinente (__________), bensì dall'autorità tutoria
competente per il Comune di domicilio (__________), ovvero la RI 1. Reputando
dato un caso di interdizione, quest'ultima poteva senz'altro – come ha fatto – sollecitare
l'Autorità di vigilanza sulle tutele a intervenire, ma non era legittimata a ricorrere
nel caso in cui l'Autorità di vigilanza rinunciasse – come ha rinunciato – a pronunciare
la tutela. Anche perché, a ben vedere, in casi del genere la decisione con cui
l'Autorità di vigilanza sulle tutele comunica di non dar seguito alla notifica di
una Commissione tutoria regionale è un atto puramente “interno”, non una
decisione impugnabile (cfr. RtiD II-2008 pag. 668 consid. 2a). Ne segue che,
irricevibile, l'appello in esame non può essere vagliato nel merito.
5. L'inammissibilità
dell'appello renderebbe superfluo in concreto ogni ulteriore rilievo. La
particolarità del caso merita nondimeno una riflessione. L'Autorità di
vigilanza sulle tutele ha stimato per vero, nella fattispecie, che quantunque
affetto da un grave ritardo mentale CO 1 sia sufficientemente protetto nei suoi
interessi con una curatela combinata. Intanto perché egli è ricoverato da anni nel
foyer “__________”, dov'è adeguatamente accudito (lettera 20 ottobre
2010 del direttore dell'istituto __________, agli atti). Inoltre perché egli rientra solo per brevi periodi nella casa paterna,
dove in ogni modo lo assistono i familiari. Si tratta di un'opinione sicuramente conforme, in circostanze ordinarie, al
principio della proporzionalità (RDAT II-2000 pag. 5 consid. 7a; cfr.
anche RDAT I-2003 pag. 186 consid. 7).
La
difficoltà supplementare consiste nel fatto che in concreto CO 1 è divenuto membro
il 10 luglio 2010, insieme con la sorella __________ e la matrigna __________, della
comunione ereditaria fu __________ (art. 560 cpv. 1 CC). E per lui la divisione
dell'eredità paterna si prospetta impegnativa. Da un lato la vedova intende –
contro la volontà di __________ – vendere la casa in cui essa abitava con il marito
(nota interna 27 settembre 2010 della Commissione tutoria regionale, prodotta
in appello), dall'altro l'esecutore testamentario designato da __________ ha rinunciato
all'incarico (lettera 24 novembre 2010 di __________, prodotta in appello). Che
in condizioni del genere la presenza di un curatore sia ancora sufficiente per
assicurare un'adeguata protezione degli interessi del pupillo è dubbio,
soprattutto pensando al grave ritardo mentale di cui egli soffre (certificato medico
1° ottobre 2010 del dott. __________, agli atti). La presente sentenza non
esonera pertanto l'Autorità di vigilanza sulle tutele dal verificare d'ufficio se,
tenuto conto di tutte le circostanze del caso, la misura di protezione adottata
sia davvero sufficiente. Si rivelasse necessario un provvedimento più incisivo,
essa si attiverà di propria iniziativa, in ossequio al principio inquisitorio
illimitato che governa il diritto tutelare (Geiser
in:
Basler
Kommentar, ZGB I, 3ª edizione,
n. 42 ad art. 420 con richiamo).
6. Gli
oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC
ticinese). Data la particolarità della fattispecie, si giustifica tuttavia di
rinunciare al prelievo di tasse e spese. Non si pone inoltre problema di
ripetibili, l'appello non avendo formato oggetto di intimazione ad CO 1.
7. Circa
Fatti
i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
Considerandi
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi interdizione il ricorso in materia
civile è ammissibile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF) senza riguardo a
questioni di valore.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC
ticinese,
pronuncia: 1. L'appello
è irricevibile.
2. Non si
riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili.
3. Intimazione
a:
–;
–.
Comunicazione
alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza
sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30
000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia
civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF
(art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.
115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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