11.2010.149
Ricorso contro atti del curatore
28 marzo 2011Italiano9 min
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Numero d'incarto:
11.2010.149
Data decisione, Autorità:
28.03.2011, ICCA
Titolo:
Ricorso contro atti del curatore
CURATORE
CURATORE PER AMMINISTRAZIONI PATRIMONIALI
art. 419 CC
Incarto n.
11.2010.149
Lugano
28 marzo 2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Rossi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. 417.2009/R.52.2010
(ricorso contro atti del curatore) della Divisione degli interni, Sezione degli
enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone l'
AO 1
alla
AO 1, , e a
PI 1, , curatore
di
G__________ (1920),;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
del 10 dicembre 2010 presentato da AP 1 contro
la decisione emessa il 19 novembre 2010 dall'Autorità di vigilanza sulle
tutele;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
è deceduto il 31 agosto 1978, lasciando quali eredi la moglie G__________ nata __________
(1920) con i figli M__________ (1956), S__________ (1957) e O__________ (1960).
Tra i beni indivisi figura la particella n. 521 RFD di __________, su cui sorge
una casa d'abitazione in cui risiedono G__________ e il figlio S__________. Il 1°
settembre 2009 la AO 1 ha istituito una curatela amministrativa e di rappresentanza
(art. 392 n. 1 e 393 n. 2 CC) in favore di G__________ __________, designando
quale curatore PI 1. Un ricorso dell'8 settembre 2009 presentato da AP 1 contro
l'istituzione della curatela è stato respinto il 12 novembre 2009 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele.
B. Il
1° febbraio 2010 PI 1 ha chiesto a AP 1 di rimuovere materiale vario da lui
depositato nella lavanderia dell'abitazione ad __________. AP 1 si è rivolto il
3 febbraio 2010 alla AO 1, opponendosi alla richiesta. Interpellati
dalla Commissione tutoria regionale, PI 1 ha ribadito la richiesta il 10 febbraio 2010, mentre M__________ e O__________ hanno osservato il 22 e il 24
febbraio 2010 che il fratello occupa da anni la lavanderia, da lui“trasformata”
in magazzino. Con risoluzione del 27 aprile 2010 la Commissione tutoria
regionale ha confermato la decisione del curatore, togliendo effetto sospensivo
a un eventuale ricorso.
C. Contro
decisione appena citata AP 1 ha adito il
5 maggio 2010 l'Autorità
di vigilanza sulle tutele. Statuendo il
19
novembre 2010, questa ha respinto il ricorso, dichiarando la decisione immediatamente
esecutiva. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 300.– sono
state poste a carico del ricorrente.
D. Il
10 dicembre 2010 AP 1 è insorto a questa Camera con un appello in cui chiede –
previa restituzione dell'effetto sospensivo all'appello – di riformare la
decisione presa dall'Autorità di vigilanza sulle tutele, annullando quella
della Commissione tutoria regionale. Con decreto del 31 dicembre 2010 il
presidente di questa Camera ha respinto la richiesta intesa alla restituzione
dell'effetto sospensivo. L'appello non ha formato oggetto di intimazione.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni comunicate dall'Autorità di vigilanza sulle tutele fino
al 31 dicembre 2010 erano appellabili entro venti giorni dalla notificazione (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di
tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinviava anche l'art. 39 vLAC). La procedura era quella ordinaria degli art. 307 segg. CPC ticinese,
con le particolarità dell'art. 424a CPC ticinese (RDAT II-2003 pag. 51
consid. 1). Tempestivo, sotto questo profilo il rimedio in esame è pertanto ricevibile.
2.
L'appellante insta per un'ispezione del registro fondiario. La richiesta, ancorché proponibile (art.
424a cpv. 2 CPC ticinese), è superflua, nell'incarto della Commissione tutoria regionale
figurando già un estratto del registro fondiario relativo proprio alla particella
n. 521 RFD di __________. E che su tale fondo non sia iscritto alcun diritto
d'usufrutto in favore di G__________ è pacifico.
3.
Nella decisione appellata l'Autorità di vigilanza, appurata la legittimazione a ricorrere di AP 1, ha ritenuto che ripristinare l'uso della lavanderia nell'abitazione della
curatelata costituisse un atto rientrante nella libera disponibilità del
curatore, “essendo conforme al mandato ricevuto e pure alla salvaguardia degli
interessi della curatelata”, alla cui prosperità concorreva la facoltà di
“lavare abiti e biancheria in casa propria”. Secondo l'Autorità di vigilanza
inoltre il bisogno della curatelata era attuale, il maggior costo dovuto alla
necessità di far capo a una lavanderia esterna essendo a carico della pupilla.
E siccome la decisione del curatore era conforme agli interessi di G__________,
il ricorso andava respinto e l'operato di PI 1 confermato.
4.
L'appellante ribadisce anzitutto di avere un
interesse proprio a contestare la decisione della Commissione tutoria regionale,
l'iniziativa del curatore essendo
lesiva dei suoi “diritti di proprietario comune dell'immobile”. L'argomentazione però cade nel vuoto, la legittimazione
di AP 1 a ricorrere contro le decisioni della Commissione tutoria regionale
essendo già stata accertata dall'Autorità di vigilanza. In proposito non giova
quindi attardarsi.
5.
Per
l'appellante la Commissione tutoria regionale ha autorizzato “i lavori di
ripristino del locale lavanderia” senza verificare se
la curatelata potesse decidere da sé sola l'esecuzione di simili interventi, l'immobile
essendo in proprietà comune con altri eredi. La decisione del curatore sarebbe quindi contraria al diritto tutorio, a quello successorio e a
quello dei diritti reali. Se poi – egli soggiunge – la Commissione tutoria
regionale non fosse stata competente per dirimere controversie di natura
civile, come riconosce anche l'Autorità di vigilanza, sarebbe bastato sospendere
la procedura amministrativa in attesa della sentenza del giudice civile.
6.
Il
curatore nominato per amministrare o sorvegliare una sostanza (art. 367 cpv. 2 in fine CC) – come in concreto – deve limitarsi agli atti necessari per la conservazione della medesima
(art. 419 cpv. 1 CC). Non può eccedere tali limiti senza speciale autorizzazione
del rappresentato o, se questi non è capace di rilasciarla, senza l'autorizzazione
dell'autorità tutoria (art. 419
cpv. 2 CC). Fra gli atti di ordinaria amministrazione che incombono a un curatore
amministrativo rientrano quelli destinati al mantenimento e alla funzionalità
di un immobile, inclusa l'esecuzione
di piccola manutenzione (cfr. Biderbost
in: Basler Kommentar, 3ª edizione,
n. 10 ad art. 419 CC; Deschenaux/Steinauer,
Personnes physiques et tutelle, 4ª edizione, pag. 425 n. 1137).
7.
Che,
dovendosi amministrare la sostanza di una curatela, l'interesse di quest'ultima
sia prioritario è indubbio. L'autorità tutoria
chiamata a autorizzare l'atto di un curatore deve quindi verificare previamente
l'interesse della pupilla. Nella fattispecie AP 1 non contesta che l'uso di una
lavanderia propria rientri nell'interesse
della madre. Sostiene che la madre, e per lei il curatore, non poteva
decidere autonomamente di eseguire interventi
nell'edificio, l'immobile essendo in
proprietà comune con altri eredi.
Ora, che la particella n. 521 appartenga in comune a G__________, M__________,
S__________ e O__________ __________ quali membri della comunione ereditaria
fu C__________ so è pacifico. Pacifico è altresì che, a parte casi particolari,
decisioni importanti o anche solo misure di amministrazione corrente di beni in
proprietà comune vadano prese all'unanimità (art. 602 cpv. 2 e 653 cpv. 2 CC). Sta
di fatto che in concreto PI 1 non ha deciso interventi suscettibili di alterare
alcunché. Si è semplicemente prefisso di ripristinare l'uso della lavanderia,
“riempita da AP 1 con un'infinità di cose, come se fosse un deposito”, compreso
“un motore marino di notevole dimensione e
peso” (lettera dell'11 febbraio 2010 nell'incarto della CTR 14). Ciò
posto, la pulizia di un vano nell'intento di rendere quest'ultimo conforme
all'uso per il quale è stato previsto non costituisce “un atto di disposizione”
della proprietà comune né una misura di amministrazione corrente nel senso dell'art.
602.
cpv. CC. Non assurge invero ad atto destinato alla conservazione del bene
né ad atto inteso a curare affari giuridici in corso (Schaufelberger in: Basler Kommentar, ZGB II, 2ª edizione, n. 16 ad art. 602 CC; Weibel in:
Praxiskommentar Erbrecht, Basilea 2007, n. 25 ad art. 602 CC). Ciò premesso,
nel caso in esame il curatore non abbisognava dell'unanimità di tutti gli eredi
né di una speciale autorizzazione a norma dall'art. 419 cpv. 2 CC. Privo di
fondamento, l'appello è pertanto destinato all'insuccesso.
8.
Gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese).
Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato
per osservazioni.
9.
Quanto
ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'approvazione di atti del curatore può formare
oggetto di ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 5 LTF). Spetterà
tuttavia all'appellante rendere verosimile dinanzi al Tribunale federale che il
valore litigioso raggiunge la soglia di fr.
30.
000.– (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) ai fini di un ricorso in materia civile.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è
respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 550.–
b) spese fr. 50.–
fr. 600.–
sono
posti a carico dell'appellante.
Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a:
Comunicazione
alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza
sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30
000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se
la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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