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Decisione

11.2010.149

Ricorso contro atti del curatore

28 marzo 2011Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretaria:

Rossi, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n. 417.2009/R.52.2010

(ricorso contro atti del curatore) della Divisione degli interni, Sezione degli

enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone l'

AO 1

alla

AO 1, , e a

PI 1, , curatore

di

G__________ (1920),;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello

del 10 dicembre 2010 presentato da AP 1 contro

la decisione emessa il 19 novembre 2010 dall'Autorità di vigilanza sulle

tutele;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. __________

è deceduto il 31 agosto 1978, lasciando quali eredi la moglie G__________ nata __________

(1920) con i figli M__________ (1956), S__________ (1957) e O__________ (1960).

Tra i beni indivisi figura la particella n. 521 RFD di __________, su cui sorge

una casa d'abitazione in cui risiedono G__________ e il figlio S__________. Il 1°

settembre 2009 la AO 1 ha istituito una curatela amministrativa e di rappresentanza

(art. 392 n. 1 e 393 n. 2 CC) in favore di G__________ __________, designando

quale curatore PI 1. Un ricorso dell'8 settembre 2009 presentato da AP 1 contro

l'istituzione della curatela è stato respinto il 12 novembre 2009 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele.

B. Il

1° febbraio 2010 PI 1 ha chiesto a AP 1 di rimuovere materiale vario da lui

depositato nella lavanderia dell'abitazione ad __________. AP 1 si è rivolto il

3 febbraio 2010 alla AO 1, opponen­dosi alla richiesta. Interpellati

dalla Commissione tutoria regionale, PI 1 ha ribadito la richiesta il 10 febbraio 2010, mentre M__________ e O__________ hanno osservato il 22 e il 24

febbraio 2010 che il fratello occupa da anni la lavanderia, da lui“trasformata”

in magazzino. Con risoluzione del 27 aprile 2010 la Commissione tutoria

regionale ha confermato la decisione del curatore, togliendo effetto sospensivo

a un eventuale ricorso.

C. Contro

decisione appena citata AP 1 ha adito il

5 maggio 2010 l'Autorità

di vigilanza sulle tutele. Statuendo il

19

novembre 2010, questa ha respinto il ricorso, dichiarando la decisione immediatamente

esecutiva. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 300.– sono

state poste a carico del ricorrente.

D. Il

10 dicembre 2010 AP 1 è insorto a questa Camera con un appello in cui chiede –

previa restituzione dell'effetto sospensivo all'appello – di riformare la

decisione presa dall'Autorità di vigilanza sulle tutele, annullando quella

della Commissione tutoria regionale. Con decreto del 31 dicembre 2010 il

presidente di questa Camera ha respinto la richiesta intesa alla restituzione

dell'effetto sospensivo. L'appello non ha formato oggetto di intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni comunicate dall'Autorità di vigilanza sulle tutele fino

al 31 dicembre 2010 erano appellabili entro venti giorni dalla notificazione (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di

tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinviava anche l'art. 39 vLAC). La procedura era quella ordinaria degli art. 307 segg. CPC ticinese,

con le particolarità dell'art. 424a CPC ticinese (RDAT II-2003 pag. 51

consid. 1). Tempestivo, sotto questo profilo il rimedio in esame è pertanto ricevibile.

2.

L'appellante insta per un'ispezione del registro fondiario. La richiesta, ancorché proponibile (art.

424a cpv. 2 CPC ticinese), è superflua, nell'incarto della Commissione tutoria regionale

figurando già un estratto del registro fondiario relativo proprio alla particella

n. 521 RFD di __________. E che su tale fondo non sia iscritto alcun diritto

d'usufrutto in favore di G__________ è pacifico.

3.

Nella decisione appellata l'Autorità di vigilanza, appurata la legittimazione a ricorrere di AP 1, ha ritenuto che ripristinare l'uso della lavanderia nell'abitazione della

curatelata costituisse un atto rientrante nella libera disponibilità del

curatore, “essendo conforme al mandato ricevuto e pure alla salvaguardia degli

interessi della curatelata”, alla cui prosperità concorreva la facoltà di

“lavare abiti e biancheria in casa propria”. Secondo l'Autorità di vigilanza

inoltre il bisogno della curatelata era attuale, il maggior costo dovuto alla

necessità di far capo a una lavan­deria esterna essendo a carico della pupilla.

E siccome la decisione del curatore era conforme agli interessi di G__________,

il ricorso andava respinto e l'operato di PI 1 confermato.

4.

L'appellante ribadisce anzitutto di avere un

interesse proprio a contestare la decisione della Commissione tutoria regionale,

l'iniziativa del curatore essendo

lesiva dei suoi “diritti di proprietario comune dell'immobile”. L'argomentazione però cade nel vuoto, la legittimazione

di AP 1 a ricorrere contro le decisioni della Commissione tutoria regionale

essendo già stata accertata dall'Autorità di vigilanza. In proposito non giova

quindi attardarsi.

5.

Per

l'appellante la Commissione tutoria regionale ha autorizzato “i lavori di

ripristino del locale lavanderia” senza verificare se

la curatelata potesse decidere da sé sola l'esecuzione di simili interventi, l'immobile

essendo in proprietà comune con altri eredi. La decisione del curatore sarebbe quindi contraria al diritto tutorio, a quello successorio e a

quello dei diritti reali. Se poi – egli soggiunge – la Commissione tutoria

regionale non fosse stata competente per dirimere controversie di natura

civile, come riconosce anche l'Autorità di vigilanza, sarebbe bastato sospendere

la procedura amministrativa in attesa della sentenza del giudice civile.

6.

Il

curatore nominato per amministrare o sorvegliare una sostanza (art. 367 cpv. 2 in fine CC) – come in concreto – deve limitarsi agli atti necessari per la conservazione della medesima

(art. 419 cpv. 1 CC). Non può eccedere tali limiti senza speciale autorizzazione

del rappresentato o, se questi non è capace di rilasciarla, senza l'autorizzazione

dell'autorità tutoria (art. 419

cpv. 2 CC). Fra gli atti di ordinaria amministrazione che incombono a un curatore

amministrativo rientrano quelli destinati al mantenimento e alla funzionalità

di un immobile, inclusa l'esecuzione

di piccola manutenzione (cfr. Biderbost

in: Basler Kommentar, 3ª edi­zione,

n. 10 ad art. 419 CC; Deschenaux/Steinauer,

Personnes physiques et tutelle, 4ª edizione, pag. 425 n. 1137).

7.

Che,

dovendosi amministrare la sostanza di una curatela, l'interesse di quest'ultima

sia prioritario è indubbio. L'autorità tutoria

chiamata a autorizzare l'atto di un curatore deve quindi verificare previamente

l'interesse della pupilla. Nella fattispecie AP 1 non contesta che l'uso di una

lavanderia propria rientri nell'interesse

della madre. Sostiene che la madre, e per lei il curatore, non poteva

decidere autonomamente di eseguire interventi

nell'edificio, l'immobile essendo in

proprietà comune con altri eredi.

Ora, che la particella n. 521 appartenga in comune a G__________, M__________,

S__________ e O__________ __________ quali membri della comu­nione ereditaria

fu C__________ so è pacifico. Pacifico è altresì che, a parte casi particolari,

decisioni importanti o anche solo misure di amministrazione corrente di beni in

proprietà comune vadano prese all'unanimità (art. 602 cpv. 2 e 653 cpv. 2 CC). Sta

di fatto che in concreto PI 1 non ha deciso interventi suscettibili di alterare

alcunché. Si è semplicemente prefisso di ripristinare l'uso della lavanderia,

“riempita da AP 1 con un'infinità di cose, come se fosse un deposito”, compreso

“un motore marino di notevole dimensione e

peso” (lettera del­l'11 febbraio 2010 nell'incarto della CTR 14). Ciò

posto, la pulizia di un vano nell'intento di rendere quest'ultimo conforme

all'uso per il quale è stato previsto non costituisce “un atto di disposizione”

della proprietà comune né una misura di amministrazione corrente nel senso dell'art.

602.

cpv. CC. Non assurge invero ad atto destinato alla conservazione del bene

né ad atto inteso a curare affari giuridici in corso (Schaufelberger in: Basler Kommentar, ZGB II, 2ª edizione, n. 16 ad art. 602 CC; Weibel in:

Praxis­kom­mentar Erb­recht, Basilea 2007, n. 25 ad art. 602 CC). Ciò premesso,

nel caso in esame il curatore non abbisognava dell'unanimità di tutti gli eredi

né di una speciale autorizzazione a norma dall'art. 419 cpv. 2 CC. Privo di

fondamento, l'appello è pertanto destinato all'insuccesso.

8.

Gli

oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese).

Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato

per osservazioni.

9.

Quanto

ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'approvazione di atti del curatore può formare

oggetto di ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 5 LTF). Spetterà

tuttavia all'appellante rendere verosimile dinanzi al Tribunale federale che il

valore litigioso raggiunge la soglia di fr.

30.

000.– (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) ai fini di un ricorso in materia civile.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello è

respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 550.–

b) spese fr. 50.–

fr. 600.–

sono

posti a carico dell'appellante.

Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione

a:

Comunicazione

alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza

sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30

000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se

la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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