11.2010.15
Azione di rivendicazione immobiliare e risarcimento del danno per turbativa della proprietà
13 luglio 2011Italiano34 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2010.15
Data decisione, Autorità:
13.07.2011, ICCA
Ricorso:
TF,5A_635/2011, 12.7.2012
Titolo:
Azione di rivendicazione immobiliare e risarcimento del danno per turbativa della proprietà
AZIONE DI RIVENDICAZIONE
AZIONE IN RIPETIZIONE
AZIONE NEGATORIA
FISSAZIONE DEL RISARCIMENTO
ISCRIZIONE NEL REGISTRO FONDIARIO
art. 641 cpv. 2 CC
art. 937 cpv. 1 CC
art. 41 CO
art. 62 CO
Incarto n.
11.2010.15
Lugano
13 luglio
2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti, supplente
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2003.588 (azione
di rivendicazione e di risarcimento del danno) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 2, promossa con petizione del 22 settembre 2003 da
AO 1
(patrocinata dall' PA 1 )
contro
AP 1
(patrocinato dall' PA 2 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 27 gennaio 2010 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il
28 dicembre 2009 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2;
2.
Se dev'essere accolto l'appello adesivo dell'8 marzo 2010 presentato da AO 1 contro la medesima sentenza;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il
6 novembre 1998 AO 1 e AP 1 hanno acquistato, un quarto ciascuno, la particella
n. 1284 RFP di __________ (ora __________), situata nella frazione di __________,
sulla quale sorgono quattro case a schiera con
autorimessa e piscina (subalterni A, B, C e D). L'altra
metà della particella è stata comperata da __________ di __________. AO 1 e AP
1 si sono poi trasferiti nell'alloggio ricavato unendo i due appartamenti formanti
Fatti
i subalterni C e D del fondo. Gli altri due appartamenti (subalterni
A e B) sono stati dati in locazione da __________ a terzi.
B. Il 14
maggio 2002 AP 1 ha venduto la sua quota di un quarto a AO 1 per fr. 225 000.–, somma
che l'interessata ha corrisposto mediante assunzione di un equivalente debito
ipotecario. Il trapasso di proprietà è stato iscritto
nel registro fondiario il 31 maggio 2002. L'8 gennaio 2003, in seguito alla rottura
della relazione con AP 1, AO 1 ha traslocato altrove. AP 1 ha continuato a occupare l'alloggio. Nel quadro di trattative avviate in vista di liquidare i
rispettivi rapporti patrimoniali, il 21 gennaio 2003 l'avv. __________ ha ricevuto in deposito da AO 1 due cartelle ipotecarie al portatore di
complessivi fr. 250 000.– gravanti il subalterno B della
particella n. __________. Nel giugno del 2003 AO 1 si è sposata con __________.
C. Il
22 settembre 2003 AO 1 ha adito il Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenere che AP 1 sia condannato
– sotto comminatoria dell'esecuzione effettiva e dell'art. 292 CP – a liberare
e a riconsegnarle il noto alloggio, come pure a rifonderle
fr. 2500.– mensili dal 9 gennaio 2003 per l'occupazione del medesimo. Nella
sua risposta del 26 novembre 2003 AP 1 ha proposto di respingere la petizione, contestando la legittimazione attiva
di AO 1 e pretendendo in via riconvenzionale la retrocessione della quota di un
quarto di comproprietà da lui asseritamente ceduta a titolo fiduciario.
L'attrice ha replicato e risposto all'azione riconvenzionale il 13 gennaio
2004, confermando le sue richieste di giudizio e proponendo a sua volta di
respingere la riconvenzione. Nel successivo scambio di allegati le parti hanno
mantenuto i rispettivi punti di vista.
D. L'udienza
preliminare si è tenuta il 10 maggio 2004 e l'eccezione di carente legittimazione
attiva è stata respinta dal Pretore con decreto del 3 agosto 2004. L'istruttoria, cominciata subito dopo, è terminata nell'aprile del 2006. Nel suo memoriale
conclusivo del 12 settembre 2006 AO 1 ha poi ribadito le sue richieste di petizione e la risposta riconvenzionale, salvo aumentare a fr. 4400.– mensili dal
1° febbraio 2003 più fr. 1466.– “pro rata gennaio 2003” la domanda di risarcimento per l'occupazione dell'alloggio. Nel proprio memoriale di quello
stesso giorno AP 1 ha confermato la risposta e la domanda riconvenzionale. Al
dibattimento finale del 7 ottobre 2008 ha presenziato unicamente l'attrice, confermando il memoriale già prodotto. Nel frattempo un'istanza di ricusazione
del Pretore presentata dal convenuto il 13 settembre 2006 è stata respinta da
questa Camera con sentenza del 18 settembre 2007 (inc. 11.2006.98). Un ricorso
contro tale sentenza è stato respinto in quanto ammissibile dal Tribunale federale l'11 aprile 2008 (sentenza
4A_449/2007).
E. Statuendo
il 28 dicembre 2009, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, nel senso
che ha ordinato a AP 1 di liberare l'alloggio corrispondente ai subalterni C
e D della particella n. 1284, versando all'attrice fr. 1666.65, oltre a
fr. 2500.– mensili dal febbraio 2003 fino alla riconsegna dell'appartamento. La
tassa di giustizia di fr. 6500.– e le spese sono state poste a carico del
convenuto, con obbligo di rifondere all'attrice fr. 30 000.– per ripetibili. La
riconvenzione è stata respinta e la relativa tassa di giustizia (fr. 2000.–)
con le spese sono state addebitate a AP 1, tenuto a rifondere a AO 1 fr. 13 000.– per ripetibili.
F. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera il 27 gennaio 2010 per
ottenere che, conferito all'appello effetto sospensivo, in riforma del giudizio
impugnato la petizione sia respinta e in accoglimento della sua riconvenzione AO
1 sia condannata a retrocedergli la quota di un quarto di comproprietà della
particella n. 1284. Con decreto del 2 febbraio 2010 il presidente della
Camera ha dichiarato senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo,
l'appello esplicando tale beneficio per legge. Nelle sue osservazioni
dell'8 marzo 2010 AO 1 propone di respingere l'impugnazione e con appello
adesivo chiede che, in parziale riforma del giudizio del Pretore, il convenuto
sia condannato a rifonderle fr. 1466.– con interessi e fr. 4400.– mensili
dal febbraio del 2003 fino alla riconsegna dell'appartamento con interessi del
5% dal 5 di ogni mese. Nelle sue osservazioni del 22 aprile 2010 AP 1 postula
il rigetto dell'appello adesivo.
Considerandi
in diritto: 1. Nelle
cause ordinarie, come quella in esame, fino al 31 dicembre 2010 il termine per appellare era di 20 giorni
(art. 308 cpv. 1 CPC ticinese). La parte appellata poteva a sua volta,
entro il medesimo termine dalla notifica dell'atto di appello, presentare osservazioni
e formulare appello adesivo (art. 314 CPC ticinese). La sentenza impugnata, del
28.
dicembre 2009, è stata intimata il 5 gennaio 2010. Considerato il giorno
festivo dell'Epifania, essa è pervenuta al convenuto non prima del 7 gennaio
2010.
Introdotto il 27 gennaio 2010, l'appello è dunque tempestivo. E tempestivo
è anche l'appello adesivo dell'8 marzo 2010, il rimedio del convenuto essendo
pervenuto all'attrice il 16 febbraio 2010 (timbro sul retro della busta
d'intimazione della sentenza, acclusa all'appello adesivo).
2.
Circa
il valore litigioso, il Pretore ha rinviato alle indicazioni date dall'attrice
nel memoriale conclusivo (sentenza impugnata, pag. 5), ossia fr. 500 000.– per
l'azione principale e fr. 250 000.– per la riconvenzione (conclusioni
del 12 settembre 2006, pag. 19). L'appellante principale non contesta simili
accertamenti. Si tratta per altro di valori verosimili che eccedono di gran
lunga la soglia di fr. 8000.– per l'ammissibilità dell'appello (art. 36 cpv. 1
vLOG). Anche sotto questo profilo le impugnazioni sono pertanto ricevibili.
3.
Giusta
l'art. 641 cpv. 2 CC il proprietario di una cosa può rivendicarla contro chiunque
la ritenga senza diritto e respingere qualsiasi indebita ingerenza. L'azione di
rivendicazione è data al proprietario che non ha il possesso del bene, il quale
deve provare il suo diritto di proprietà (RtiD I-2005 pag. 792 n. 70c con
rimandi). In caso di comproprietà ogni comproprietario è legittimato a valersi
contro terzi dell'art. 641 cpv. 2 CC (Wiegand in:
Basler Kommentar, ZGB II, 3ª edizione, n. 59 ad art. 641 con rimandi; Steinauer, Les droits réels, vol. I, 4ª edizione, pag. 356 n. 1019a). Dandosi rivendicazione
di un immobile, poi, il titolare iscritto a registro fondiario si presume
proprietario (Meier-Hayoz in: Berner
Kommentar, 5ª edizione, n. 67 ad art. 641 CC; Stark/Ernst
in: Basler Kommentar, ZGB II, 3ª edizione, n. 3 ad art. 937). Sulla base
dell'iscrizione egli può chiedere anche di essere reintegrato nel possesso
dell'immobile grazie all'azione fondata sull'art. 937 cpv. 1 CC (Stark/Ernst,
op. cit., n. 5 ad art. 937 CC; Steinauer,
op. cit., pag. 311 seg. n. 887 segg., in particolare n. 892). Da parte sua il convenuto può opporsi
all'azione – di rivendicazione o fondata sull'art. 937 cpv. 1 CC – dimostrando
un suo diritto prevalente sull'immobile, di natura reale o obbligatoria (Meier-Hayoz, op. cit., n. 68 ad art. 641 CC;
Wiegand, op. cit., n. 50 ad art. 641 CC; Steinauer, op. cit., pag. 357 n. 1022 e pag. 312 n. 891; Stark/Ernst , op. cit., n. 6 ad art.
937.
CC).
4.
Accertato
che AO 1 è iscritta nel registro fondiario quale comproprietaria della particella
n. 1284, sicché spettava al convenuto sovvertire tale presunzione (art. 937
cpv. 1 CC), il Pretore ha escluso che AP 1 avesse ceduto la sua quota di
comproprietà a titolo fiduciario, tale ipotesi non essendo stata comprovata né
dalla documentazione prodotta né dalle testimonianze assunte. Quanto
all'indennità chiesta dall'attrice per l'illecita occupazione dell'alloggio da
parte del convenuto, accertata l'inesistenza di un contratto di locazione il
primo giudice l'ha considerata dovuta sulla base delle norme che regolano
l'indebito arricchimento. Rammentato poi che il perito aveva determinato in fr.
4400.
– mensili il corrispettivo per l'uso dei vani in questione, egli ha
fissato tale indennità in fr. 2500.– mensili come chiedeva l'attrice con la petizione,
ritenendo inammissibile l'estensione della pretesa a fr. 4400.– mensili
intervenuta con il memoriale conclusivo. In forza di ciò egli ha ordinato quindi
la riconsegna del bene alla legittima proprietaria e condannato il convenuto al
pagamento dell'indennità mensile.
I. Sull'appello
principale
5.
L'appellante si duole a più riprese che il giudizio impugnato difetta
di motivazione e rimprovera al Pretore di non avere spiegato a sufficienza su
quali elementi poggi il suo convincimento, trascurando argomenti da lui recati
(pag. 11 a metà e in basso, pag. 15 da metà, pag. 19 in basso). Ora, “a pena di nullità” le sentenze dovevano contenere, giusta
l'art. 285 cpv. 1 lett. e CPC ticinese, l'esposizione dei motivi di fatto e di
diritto su cui si fondavano. Senza disattendere i requisiti minimi di motivazione
che discendono dal diritto federale un giudice può limitarsi nondimeno a enunciare
le circostanze significative atte a influire in qualche modo sull'esito del
giudizio. Egli non è tenuto a pronunciarsi su tutti gli
argomenti addotti. Essenziale è che il destinatario
della sentenza possa capire perché il giudice abbia deciso in un senso
piuttosto che in un altro e che l'autorità di ricorso sia in grado di verificare la fondatezza della decisione (DTF 132
I 198 consid. 3). Nella fattispecie, contrariamente a quanto sostiene l'appellante,
il Pretore non si è limitato a esprimere un proprio convincimento, ma ha
indicato quali passaggi delle deposizioni agli atti sorreggono la sua opinione
e ha illustrato le deduzioni tratte da tali dichiarazioni (sentenza impugnata,
consid. 6). Quantunque succinta, la sua motivazione può dunque dirsi sufficiente,
né il convenuto risulta avere incontrato difficoltà nel motivare l'appello.
Altra è la questione di sapere se l'apprezzamento probatorio del primo giudice
resista alla critica. Ciò riguarda però il merito, non la forma della decisione.
6.
L'appellante
ribadisce l'esistenza di un rapporto fiduciario nella cessione all'attrice
della sua quota di comproprietà (un quarto) della particella n. 1284. Egli
ravvisa la conferma di ciò anzitutto in una lettera dell'avv. __________, del
16.
giugno 2003 – a suo parere ignorata dal Pretore – e in secondo luogo nella
testimonianza resa dallo stesso avvocato durante la sua audizione testimoniale
del 31 gennaio 2005.
Intanto
non è vero che il Pretore abbia sorvolato sulla citata lettera dell'avvocato __________,
citata nella sentenza e messa anche a confronto con la testimonianza del legale
stesso. In quella missiva l'avvocato, rispondendo a una sollecitazione del
patrocinatore del convenuto (doc. 9), aveva scritto: “Per quanto riguarda la
cessione di un quarto della proprietà dell'immobile da AP 1 alla signora AO 1,
per quanto sono venuto a sapere, la stessa era avvenuta a titolo fiduciario”
(doc. 1). Egli ha poi dichiarato che “il convenuto mi riferì che qualche tempo
prima di questa burrascosa separazione egli aveva ceduto il suo quarto di comproprietà
alla convivente e amica. Non mi precisò con esattezza in relazione a quale
episodio fece questa cessione, ma mi disse che l'aveva fatta in relazione a dei
timori di eventuali problemi che potessero sorgere per una sua vicenda
professionale che però non mi ha specificato ulteriormente” (deposizione del 31
gennaio 2005, verbale pag. 2 a metà).
Ciò
posto, esprimendosi nella lettera del 16 giugno 2003 sulla cessione (e in particolare
sul carattere fiduciario della medesima) l'avvocato __________ si è limitato a
riferire quanto era venuto a sapere, verosimilmente dallo stesso convenuto.
Anche la sua testimonianza non contiene alcun accenno a un rapporto fiduciario,
se non in modo indiretto, nella misura in cui conferma il contenuto della
lettera. Ora, testimonianze che si limitano a riportare dichiarazioni
rilasciate da terzi o da una parte in causa su un determinato fatto non hanno valenza
di prova (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese commentato e massimato,
Lugano 2000, n. 1 ad art. 237; appendice 2000/2004, n. 4 e nota 412 ad art.
237). Né si scorgono indizi per cui in concreto il testimone potrebbe avere
appreso direttamente la circostanza di cui è questione. Che il convenuto abbia
giustificato la cessione del suo quarto di comproprietà con non meglio
specificati “timori” per il sorgere di “eventuali problemi” in relazione a una
sua “vicenda professionale” rimasta ignota non è certo sufficiente per
ravvisare l'esistenza di un rapporto fiduciario. In proposito il giudizio del
Pretore sfugge alla critica.
7.
L'appellante intravede il carattere fiduciario della cessione anche nel fatto ch'egli ha conservato la disponibilità
dell'immobile, avendo continuato ad abitare nell'appartamento, come pure
nel fatto che, in caso di revoca del mandato fiduciario da parte sua, la
proprietà del bene gli sarebbe stata immediatamente restituita, ciò che a suo
avviso è confermato sia dallo scritto sia dalla testimonianza dell'avvocato __________.
L'attrice sostiene invece che il convenuto occupa l'immobile in modo abusivo,
rilevando di avere assunto essa medesima tutti i costi della comproprietà dopo
il maggio del 2002 e negando che le parti abbiano mai concordato una retrocessione
immobiliare, le trattative avviate alla fine della convivenza avendo semplicemente
avuto per oggetto l'acquisto da parte del convenuto della quota di un mezzo a
lei intestata.
Che
dopo la vendita all'attrice della sua quota di comproprietà (un quarto), il 14
maggio 2002 (doc. C), il convenuto abbia continuato a occupare i subalterni C
e D della particella n. 284, per accordo fra i comproprietari attribuiti
in uso all'attrice, è pacifico. Ciò non basta tuttavia per dimostrare l'esistenza
di un contratto fiduciario. A prescindere dal fatto che il convenuto versava
all'attrice fr. 937.50 mensili per “affitto” durante la vita in comune (plico
doc. Z), la circostanza che egli continui ad abitare l'appartamento dopo la
fine della convivenza, avvenuta nel gennaio del 2003, si riconduce alla
precedente coabitazione. È vero che, divenuta proprietaria esclusiva della
quota di un mezzo, l'attrice
avrebbe
potuto pretendere che AP 1 liberasse l'alloggio alla fine della convivenza. Non
bisogna dimenticare tuttavia che la fine della vita in comune ha dato luogo a
diatribe e scontri fra le parti, familiari e conoscenti (incarti penali
richiamati e doc. L). L'avvocato __________ ha confermato che “in quel momento
i rapporti personali tra le parti erano burrascosi”, spiegando che l'attrice
voleva interrompere la convivenza, mentre il convenuto si opponeva e in ogni
modo voleva far dipendere la separazione dalla soluzione dei loro problemi
economici (deposizione del 31 gennaio 2005, verbali pag. 2 a metà). In simili circostanze è comprensibile che l'interessata abbia lasciato il convenuto dove
si trovava, nell'attesa di definire i vicendevoli rapporti patrimoniali.
Fallite le trattative intese a una composizione amichevole (doc. T, U, V e W),
essa ha poi chiesto al convenuto il versamento di un “canone di locazione” dal
gennaio del 2003, esigendo la riconsegna del bene per la fine di settembre 2003
(doc. E). Nelle circostanze descritte non si può dire pertanto che il possesso
dell'appartamento da parte di AP 1 indizi un rapporto fiduciario, tanto meno
ove si consideri che – come si vedrà in seguito (consid. 11) – egli non risulta
avere assunto oneri della comproprietà dopo la vendita, avvenuta nel maggio del
2002.
Certo, nella nota lettera 16 giugno 2003
dell'avvocato __________ (doc. 1) e nella di lui deposizione del 31
gennaio 2005 (verbale, pag. 2 verso il basso) si accenna alla “retrocessione”
del quarto in comproprietà venduto
all'attrice (doc. C). Tali dichiarazioni si riferiscono tuttavia a
discussioni avviate dalle parti dopo la fine della vita in comune, la
prospettata “retrocessione” inserendosi nel quadro di una possibile
liquidazione globale dei reciproci rapporti patrimoniali (doc. U e W). Non
risulta invece che una “retrocessione” fosse stata prevista al momento della
vendita, il 14 maggio 2002.
8.
Ricorda l'appellante che “contestualmente al trapasso fiduciario”
egli ha deciso – con l'assenso dell'attrice – di consegnare in deposito
all'avvocato __________ due cartelle ipotecarie gravanti l'immobile, proprio
per evitare che “l'intestataria fiduciaria” potesse disporre del bene senza
interpellarlo, timore che non avrebbe avuto ragion d'essere se la quota di un
quarto in comproprietà fosse stata effettivamente ceduta. Egli non disconosce
che il deposito delle cartelle ipotecarie è stato eseguito dall'attrice, ma afferma
che questa ha agito in nome e per conto di lui, con l'accordo dell'altro
comproprietario __________. L'interessata obietta che le cartelle ipotecarie
sono state depositate presso l'avvocato __________ solo dopo la fine della vita
in comune (nel gennaio del 2003) e non in concomitanza con la compravendita immobiliare
(nel maggio del 2002), al solo scopo di rassicurare il convenuto – interessato
ad acquistare l'intera casa – circa l'impegno a non vendere l'immobile a terzi
durante una sua assenza all'estero.
Che le
note cartelle ipotecarie siano state consegnate all'avvocato __________ il 21
gennaio 2003 dall'attrice è attestato dalla ricevuta agli atti, la quale reca la
seguente menzione: “Il deposito avviene a fine garanzia nel contesto della
definizione dei rapporti di dare-avere tra la signora AO 1 ed il signor AP 1 a seguito della fine della convivenza, per trovare una soluzione entro tempi brevi” (doc. X). Il
legale ha poi precisato che “il timore espresso dal convenuto in questa
occasione era quello che l'attrice potesse alienare l'immobile a suo dispetto”
(deposizione del 31 gennaio 2005, verbali pag. 2 ultimo capoverso). __________,
sulla cui testimonianza si tornerà in appresso, ha confermato che le cartelle
ipotecarie sono state depositate presso l'avvocato __________ per rassicurare e
garantire il convenuto, in partenza alla volta __________, che durante la sua
assenza la casa non sarebbe stata venduta a terzi, salvaguardando così il suo
interesse a un eventuale acquisto (deposizione del 2 dicembre 2004, verbali pag.
2.
in alto).
Come
possa il convenuto, in simili circostanze, sostenere che le cartelle ipotecarie
siano state depositate “contestualmente al trapasso fiduciario tra appellata e
appellante” in garanzia di suoi diritti nel quadro di un rapporto fiduciario o
affermare che il deposito sia avvenuto a cura di entrambi, attrice e convenuto,
non è dato di capire. Si conviene che l'avvocato __________, più volte
sollecitato, ha rifiutato di restituire le cartelle ipotecarie all'attrice, ma
con la motivazione che andavano risolti prima i rapporti di credito in relazione
ai quali il deposito era stato eseguito (doc. 7), ciò che del resto ricalca
quanto da lui genericamente indicato nella citata ricevuta del 21 gennaio 2003 a giustificazione del deposito (doc. X). Anche sotto questo aspetto, pertanto, nulla dimostra
che la compravendita del 14 maggio 2002 sia intervenuta a titolo fiduciario.
9.
Il
convenuto lamenta che il Pretore abbia fondato il proprio giudizio sulla
deposizione di __________, a suo dire testimone inattendibile perché
interessato nella lite quale comproprietario della particella, e a lui ostile.
In realtà la circostanza che –
come in concreto – un testimone
sia sentito senza delazione di giuramento (verbale del 2 dicembre 2004, pag. 1)
ancora non inficia la deposizione. Spetta se mai al giudice valutarne la
credibilità con libero apprezzamento (Cocchi/Trezzini,
op. cit., n. 2 ad art. 229 CPC). Ora, dell'intera deposizione di __________ il
Pretore si è limitato a riprendere la dichiarazione secondo cui, nel corso
della rogazione dell'atto di compravendita (alla quale il testimone aveva
presenziato), “dinanzi al notaio mai si è parlato di acquisto da parte
dell'attrice a titolo fiduciario” (verbale citato, pag. 2 in alto). Al proposito nemmeno il convenuto asserisce il contrario, per tacere del fatto che a lui
incombeva dimostrare che di rapporto fiduciario si fosse discusso in altra occasione.
Nessuna contraddizione poi è rilevabile con le altre testimonianze rese, né
l'interessato pretende tanto.
In
definitiva, la deposizione di __________ è compatibile con la versione addotta
dall'attrice, mentre non offre riscontro alcuno a quella del convenuto. In ogni
modo, si volessero anche condividere i dubbi di quest'ultimo sulla credibilità
del testimone e fare astrazione dalla deposizione, nulla muterebbe. Nel caso
specifico l'onere di provare l'esistenza di un rapporto fiduciario incombeva al
convenuto. Tenere in considerazione, sotto questo profilo, la testimonianza
avversata o ignorarla, per l'appellante non fa differenza ai fini del giudizio.
10.
L'appellante
censura il fatto che il Pretore abbia dato supino credito alla testimonianza di
__________ quando essa ha dichiarato di essere stata “contattata dal convenuto,
il quale mi chiese se potevo occuparmi di tutelare i suoi interessi in relazione
all'acquisto di quella stessa proprietà immobiliare: il signor AP 1 mi disse che era intenzionato a comprare tutto il complesso” (deposizione del 2 dicembre 2004, verbali
pag. 3), salvo concludere – a suo avviso arbitrariamente – “che il convenuto,
se voleva comperare, non si riteneva proprietario” (sentenza impugnata, pag. 3
consid. 6). A mente sua, per vero, l'intenzione da lui manifestata ad __________
si riferiva all'acquisto degli altri tre quarti dell'immobile in comproprietà.
Su questo
punto la conclusione del primo giudice appare affrettata. __________ curava
l'amministrazione della sola quota di comproprietà appartenente a __________ (deposizione
del 2 dicembre 2004, verbali pag. 3 all'inizio). Non rappresentava pertanto
l'attrice, onde l'impossibilità di accertare che l'intenzione di acquisto
manifestata da AP 1 riguardasse anche la quota a lei intestata. Inoltre la quota
di __________ è proprietà di quest'ultimo fin dal 1998 e non è mai stata
intestata al convenuto (doc. B; deposizione di __________ del 2 dicembre 2004
verbali pag. 1 all'inizio). La dichiarazione di __________ non
esclude pertanto che l'interessato intendesse riferirsi in realtà a tale quota.
Ma se la deposizione di __________ non contraddice necessariamente la tesi del
convenuto, ancora non la suffraga. E, come detto (sopra, consid. 9), l'onere di
dimostrare un rapporto fiduciario incombeva pur sempre a lui. La censura, per
quanto non priva di fondamento, non è dunque di rilievo ai fini del giudizio.
11.
Al
Pretore l'appellante rimprovera di avere ripreso nel giudizio impugnato quanto
dichiarato da __________, secondo cui “gli interessi relativi all'ipoteca che
grava la quota di comproprietà dell'attrice vengono a lei addebitati e sono da
questa regolarmente pagati” (sentenza, pag. 3, consid. 6), trascurando che
altri elementi emersi dall'istruttoria dimostrano come oneri dell'immobile
fossero spesso sostenuti da lui, sia durante la convivenza sia – a maggior ragione – dopo la fine di questa. Il che concorre ad avvalorare l'esistenza
di un rapporto fiduciario tra le parti.
a) Il
convenuto fa riferimento anzitutto al “giornale dei pagamenti” allestito
dall'attrice (doc. 13: raccoglitore verde, sezione 6), senza precisare altro.
L'esame delle registrazioni dimostra tuttavia come queste precedano quasi tutte
la compravendita del 14 maggio 2002 (doc. C), allorché le parti erano
comproprietarie dell'appartamento, sicché non sorprende l'indicazione “AP 1” riferita a talune di esse. Dopo tale data a nome di “AP 1” figurano unicamente tre esborsi. Due
precedono finanche il momento pattuito per l'immissione in possesso e il passaggio
di proprietà, ossia l'iscrizione nel registro fondiario (31 maggio 2002: doc.
C, foglio 3, punto 6; doc. A). Per di più, la registrazione di fr. 3050.–
del 26 maggio 2002 ad “__________” per “diversi” (“giornale” citato, pag. 4 in basso) corrisponde verosimilmente a lavori eseguiti prima della vendita, dal 29 marzo al
2.
maggio 2002 (conteggio/fattura nel raccoglitore verde, sezione 7), mentre
l'altra, di fr. 1500.– a “Coop” del 29 maggio 2002 (“giornale” citato,
pag. 2 a metà), concerne l'acquisto di sedie a sdraio e non investimenti
nell'immobile (ordinazione e scontrino “Coop edile+hobby” nel raccoglitore
verde, sezione 7). La terza registrazione è del 1° luglio 2002 e si
riferisce a un pagamento di fr. 49.65 alla ditta __________ per un “tubo
esterno”. L'attrice spiega la
partecipazione del convenuto alla spesa con il fatto che la rottura del
condotto era dovuta al gelo e risaliva quindi a un periodo in cui egli era
ancora comproprietario. E che il danno rimontasse all'inverno è confermato dal
tenore della relativa fattura (raccoglitore verde, sezione 7). D'altro canto
l'esiguità dell'importo rispetto alle spese assunte dall'attrice durante e dopo
la convivenza non sarebbe di sussidio per la tesi dell'appellante.
b) Assevera
l'appellante che in ripetute occasioni egli ha consegnato denaro contante
all'attrice per pagamenti relativi all'abitazione, da lei eseguiti e registrati
nella contabilità come propri, e soggiunge – a dimostrazione della fiducia in
lei riposta – di avere intestato a AO 1 anche suoi conti privati, come dimostra
la documentazione contenuta nel raccoglitore verde, sezioni 1 a 10 (doc. 13). Ora, non spetterebbe a questa Camera passare al vaglio una ponderosa documentazione
richiamata dall'interessato in modo del tutto generico (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 5 ad art. 183 CPC). Sia come
sia, contrariamente a quanto AP 1 assume, fra gli
estratti
conto prodotti dall'attrice figurano due relazioni bancarie intestate a entrambe
le parti, che riportano addebiti di interessi ipotecari e accrediti dei due
comproprietari fino al giugno del 2002 (conto n. 15316.21 e 15316.30: raccoglitore
verde, sezioni 1 e 2). Dopo di allora gli interessi ipotecari sono stati addebitati
su un conto intestato alla sola AO 1 e finanziato unicamente con bonifici di
lei (conto n. 12585.52: raccoglitore verde, sezione 3).
Per
il resto, un “conto costruzione” intestato alla sola attrice sul quale sono confluiti
– in concomitanza con pagamenti agli artigiani – anche versamenti del convenuto,
è stato chiuso nel novembre del 2001 (conto n. 12585.18: raccoglitore verde,
sezione 4). Né sussistono motivi per presumere che tali averi fossero del solo
appellante, visto che a quel momento l'immobile apparteneva a entrambi. Quanto
al “conto personale” di AO 1, su di esso figurano accrediti per “stipendio
mensile“, onde l'inverosimiglianza che il conto sia in relazione con fondi del
convenuto (conto n. 12585.04: raccoglitore verde, sezione 5), mentre accrediti
con la dicitura “da AP 1” sono stati eseguiti in concomitanza con il pagamento
di lavori riguardanti l'immobile (ad esempio pag. 7, registrazione del 30
aprile 1999). In definitiva non emergono elementi per desumere che i conti
intestati all'attrice concernessero averi personali del convenuto, a prescindere
dal fatto che l'interessato non si è curato di indicarli.
Sempre
a sostegno dell'argomentazione secondo cui era uso che l'attrice pagasse con i
propri averi bancari gli oneri dell'immobile, salvo poi chiedere una
partecipazione, l'appellante indica due esempi, i quali però non gli sono di sussidio,
poiché si riferiscono a pagamenti di fatture precedenti la vendita del maggio
2002.
(raccoglitore verde, sezione 7). Non dimostrano quindi che egli abbia
continuato a contribuire agli oneri dell'immobile dopo l'alienazione della sua
quota.
c) Nella
circostanza che la documentazione prodotta dall'attrice riporta pagamenti suoi solo
fino al 2002 l'appellante scorge la dimostrazione che, in seguito, le spese
sono state assunte esclusivamente da lui in qualità – appunto – di fiduciante
(appello, pag. 17 in fondo). In realtà nel noto “giornale dei pagamenti”
(raccoglitore verde, sezione 6, pag. 3 in basso e pag. 4 in alto) figurano sotto la sigla “AO 1” anche registrazioni del novembre e dicembre del 2002,
successive alla compravendita (si vedano i pagamenti di fr. 560.–, di fr. 743.–
e di fr. 19 355.– a “__________” del 6 e 22 dicembre 2002 e il pagamento di
fr. 600.– a “__________” del 22 novembre 2002). Ma, soprattutto, nessuna conclusione
in suo favore può trarre il convenuto dalla mancanza di documentazione dopo il
2002, dato che egli stesso ha limitato la domanda di edizione nei confronti dell'attrice
alle spese da lui sostenute “per tutti gli interventi effettuati alla proprietà
durante la convivenza, ossia dal 1998 al 2002” (ordinanza del 27 agosto 2004). Tanto meno ove si pensi che, come si è ricordato (consid. 9), l'onere di provare
l'esistenza del rapporto fiduciario gli incombeva.
Nemmeno
giova all'appellante osservare che le spese dovute all'atto di compravendita
del 14 maggio 2002 sono state affrontate metà per parte. Valesse infatti la
tesi della cessione a titolo fiduciario, di per sé il fiduciante avrebbe dovuto
assumere i costi per intero. Quale conclusione a sussidio del suo appello il convenuto
intenda poi trarre dal deposito delle cartelle ipotecarie presso l'avvocato __________
facendo riferimento a quanto dichiarato da __________ non è dato di sapere, il
testimone non essendo stato interrogato al proposito (deposizione del 31
gennaio 2005, verbale pag. 1). Quanto alla testimonianza dell'avvocato __________
e alla sua lettera del 16 giugno 2003 (doc. 1), già si è detto (consid.
6). In ultima analisi, di fronte all'iscrizione dell'attrice nel registro
fondiario quale titolare della quota di comproprietà litigiosa, il convenuto
non è stato in grado di dimostrare diritti prevalenti in ragione di un rapporto
fiduciario, nemmeno per elementi di prova indiretti. Al riguardo la sentenza
impugnata merita pertanto conferma.
12.
Infine
l'appellante critica il Pretore per avere definito abusiva e gratuita
l'occupazione dell'appartamento da parte sua, rilevando che non solo il
rapporto fiduciario, ma anche il mancato scioglimento della società semplice
costituitasi con l'attrice mediante la vita in comune rende legittimo l'uso dell'alloggio
da parte sua. Inoltre egli afferma che l'assunzione di costi e oneri relativi all'immobile,
anche dopo l'asserita vendita, smentisce l'uso gratuito dei locali e reputa che
nessuna indennità possa essergli chiesta dall'attrice, né sulla base delle
norme relative al contratto di locazione (inesistente) né sulla base delle
norme che regolano l'indebito arricchimento.
a) Sull'inesistenza
di un rapporto fiduciario – non dimostrato – non soccorre tornare. Né giova
riesaminare la censura relativa al pagamento degli oneri dell'immobile,
anch'essa diffusamente trattata (sopra, consid. 11). Per quanto attiene alla fine
della vita in comune, pur volendo assoggettare il concubinato alle norme sulla
società semplice (cfr. nondimeno le riserve riassunte in: Werro, Concubinage, mariage et démariage,
Berna 2000, pag. 43 n. 112 con rimandi), il diritto di recedere in ogni momento
è intangibile (Werro, op. cit.,
pag. 50 n. 149). Né l'appellante sostiene che la convivenza sia stata disdetta
in tempo inopportuno o in spregio della buona fede (Werro, loc. cit.). Neppure il diritto della società semplice,
poi, vincola la disdetta a particolari formalità. Inoltre, per atti concludenti,
la partenza definitiva dell'interessata dal domicilio comune non poteva che porre
termine ai reciproci rapporti fondati sulla convivenza.
b) Quanto
al versamento di un'indennità, riconosciuta dal Pretore in base alle norme sull'indebito
arricchimento, l'applicazione di tali norme presuppone l'uso del bene senza che
il proprietario vi si opponga (DTF 119 II 442 consid. cc), fermo restando che
in caso di turbativa il proprietario può esigere il risarcimento del danno
anche sulla scorta degli art. 41 segg. CO (Steinauer,
Les droits réels, vol. I, 4ª
edizione, pag. 355 n. 1016a lett. J; Meier-Hayoz, op. cit.,
n. 161 e 162 ad art. 641 CC). Ora, non fa dubbio che il convenuto, occupando
l'appartamento, ha risparmiato sui propri costi dell'alloggio, privando nel
contempo l'attrice del reddito locativo. Inoltre non risulta, come detto
(consid. 11), che egli abbia assunto costi legati alla
proprietà dell'immobile (interessi ipotecari e ammortamenti), pagati
dall'attrice, né oneri fiscali (dichiarazione d'imposta 2003A nel raccoglitore
verde, sezione 10). Relativamente all'ammontare risparmiato dal convenuto, rispettivamente
al danno subìto dall'attrice, il Pretore l'ha fissato in fr. 2500.–
mensili, come chiedeva l'attrice medesima (sentenza impugnata, consid. 9). L'appellante
contesta che la somma possa essere determinata con riferimento analogico al
canone di locazione di un inesistente contratto e sostiene che, caso mai,
poteva essere fissato il pagamento dei soli “interessi debitori bancari”, ma di
nulla dovere a tale titolo, non avendo egli usato gratuitamente l'appartamento
e avendo assunto anzi le relative spese.
c) Perché mai l'assenza di un contratto
di locazione impedirebbe di commisurare al valore locativo dell'immobile (fissato
dal
perito in fr. 4400.– mensili: perizia del 17 gennaio 2006, pag. 3) l'arricchimento
di cui ha beneficiato il convenuto – rispettivamente il danno subìto dall'attrice
– l'appellante non spiega. L'“affitto” di fr. 937.50 mensili concordato fra le
parti al tempo della vita in comune (doc. Z) non è di rilievo. Già si è accertato,
poi, che dopo la compravendita del maggio 2002 l'appellante non ha sopportato interessi o ammortamenti ipotecari e neppure oneri fiscali o
spese che si sospingessero oltre la gestione corrente dell'appartamento (sopra,
consid. 11), né ha dimostrato di averne assunto dopo la fine della vita in
comune, tanto meno con l'accordo dell'attrice. Ciò posto, AP 1 essendo stato diffidato
a liberare l'appartamento per il 29 settembre 2003 (doc. E), nonostante la vita
in comune fosse terminata già nel gennaio di quell'anno, per il lasso di tempo
durante il quale l'attrice non si è opposta alla permanenza del convenuto
nell'immobile il risarcimento va stabilito – come ha indicato il Pretore –
sulla base delle norme dell'indebito arricchimento. Per il lasso di tempo in
cui l'appartamento è stato occupato contro la volontà dell'attrice, dopo il 29
settembre 2003, sono applicabili invece i disposti relativi all'atto illecito.
La commisurazione del danno è data, in entrambi i casi, dal valore locativo
dell'appartamento di cui il convenuto ha beneficiato, rispettivamente di cui
l'attrice è stata privata. Considerato, come detto, che il perito ha stimato
tale valore locativo in fr. 4400.– mensili, il giudizio del Pretore sfugge alla
critica.
d) L'appellante
si duole che, comunque sia, il primo giudice non abbia tenuto conto di un suo credito
di fr. 15 600.–, riconosciuto dall'attrice. In realtà la pretesa, avanzata dal
convenuto con la duplica e ribadita con la replica riconvenzionale (memoriale
del 16 febbraio 2004, pag. 15 in basso), è stata fermamente contestata
dall'attrice con la duplica riconvenzionale (memoriale del 18 marzo 2004,
pag. 3 a metà). In simili condizioni spettava al convenuto dimostrare il fondamento
della somma opposta in compensazione, ciò che invece non ha fatto. Né giova
ripetersi sul preteso rapporto fiduciario o sulle conseguenze che l'appellante
trae in merito alla retrocessione dell'immobile, l'inesistenza di tale rapporto
essendo già stata accertata (sopra, consid. 11). Se ne conclude che, destituito
di fondamento anche su quest'ultimo punto, l'appello principale ha la sorte
segnata.
II. Sull'appello
adesivo
13.
L'attrice lamenta che il Pretore abbia limitato l'importo del risarcimento
a fr. 2500.– mensili quantunque nel memoriale conclusivo essa avesse chiesto, alla
luce delle risultanze peritali, il versamento di fr. 4400.– mensili.
Sostiene che tale aumento della domanda costituisce un'estensione ammissibile per
il combinato disposto degli art. 281 cpv. 2 e 75 lett. b CPC ticinese, il
genere e la causa dell'azione non essendo state modificate. Essa sottolinea altresì
che il convenuto, assente al dibattimento finale, non si è opposto alla
modifica. AP 1 obietta nelle osservazioni all'appello adesivo che l'attrice ha
inammissibilmente mutato la richiesta di giudizio, non essendosi riservata
negli allegati preliminari la facoltà di adeguare l'ammontare del risarcimento
alle risultanze istruttorie.
L'art.
281.
cpv. 2 CPC ticinese prevedeva che al dibattimento finale le parti potessero
restringere le richieste di giudizio, ma non modificarle in altro modo, mentre
le ipotesi di una restituzione in intero (art. 74 lett. b) o di una
modificazione dell'oggetto litigioso (art.
75.
lett. c) sono estranee al caso specifico. Di per sé un'estensione della
domanda a norma dell'art. 75 lett. b CPC ticinese non poteva quindi entrare in
linea di conto al dibattimento finale. La questione è che, in concreto, al
dibattimento finale il convenuto è rimasto assente ingiustificato e non si è
opposto all'estensione della domanda. Né al riguardo il Pretore poteva intervenire
d'ufficio (Cocchi/Trezzini, op.
cit., pag. 231 nota 266). Nel vecchio diritto di procedura, in altri termini, chi
non si presentava al dibattimento finale perdeva la possibilità di eccepire
irregolarità formali della controparte, poiché di sua iniziativa il giudice
poteva solo rilevare i motivi di nullità esaurientemente enunciati dall'art.
142.
cpv. 1 CPC ticinese. A ragione l'attrice lamenta perciò, nell'appello
adesivo, che il Pretore abbia limitato motu proprio l'ammontare della
somma richiesta.
Quanto al
valore locativo di fr. 4400.– mensili stimato dal perito, la cifra non è discussa
nemmeno dal convenuto, se non per gli oneri dell'immobile che egli pretende di
avere assunto e per il credito di fr. 15 600.– opposto in compensazione.
Si tratta però, come detto (consid. 11 e 12), di rivendicazioni infondate. Ne segue
che l'appello adesivo merita accoglimento e che il giudizio impugnato va
riformato di conseguenza, senza dimenticare che l'interessata medesima ammette
una riduzione da fr. 1666.65 a fr. 1466.– dell'importo stabilito dal
Pretore per il gennaio del 2003. Considerata la richiesta di giudizio nel suo complesso,
tuttavia, ciò non comporta desistenza.
III. Sugli
oneri processuali e le ripetibili
14.
Gli oneri di entrambi gli appelli seguono la soccombenza del
convenuto (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese), con obbligo di rifondere all'attrice un'adeguata
indennità per ripetibili. L'esito dell'attuale giudizio non influisce per contro
sulle spese e le ripetibili di primo grado. Intanto perché il Pretore ha già posto
tutti gli oneri dell'azione principale (dall'azione riconvenzionale AP 1 è
uscito sconfitto) a carico del convenuto, da lui considerato “totalmente
soccombente”. Inoltre perché l'attrice non spiega minimamente come mai l'indennità
per ripetibili dell'azione principale andrebbe portata da fr. 30 000.– a fr. 37 660.–. Insufficientemente
motivato, al riguardo l'appello si rivela finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2
lett. f CPC ticinese con rinvio al cpv. 5).
IV. Sui
rimedi giuridici a livello federale
15.
Circa
i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art.
112.
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF raggiunge
ampiamente la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale
ricorso in materia civile sia per quel che è dell'appello
principale sia per quel che è dell'appello adesivo (sopra, consid. 2),
ove appena si consideri la differenza di fr. 1900.– mensili fra il risarcimento
accordato dal Pretore e quello postulato dall'attrice in appello che, essendo
di durata incerta, va calcolato moltiplicando per venti l'importo annuo
delle prestazioni contese (art. 51 cpv. 4 LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
principale è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri
dell'appello principale, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 4250.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
4300.–
sono
posti a carico dell'appellante principale, che rifonderà a AO 1 fr. 10 000.– per
ripetibili.
3. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello adesivo è accolto e il dispositivo n. 1.2
della sentenza impugnata è così riformato:
AP 1 è condannato a versare a AO 1 fr. 1466.–
con interessi al 5% dal 10 gennaio 2003, più fr. 4400.– mensili con interessi
al 5% dal 5 di ogni mese, a decorrere dal febbraio del 2003 fino all'avvenuta
riconsegna dei beni indicati al dispositivo n. 1.1 del presente giudizio.
4. Gli oneri
dell'appello adesivo, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 3450.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
3500.–
da
anticipare da AO 1 sono posti a carico di AP 1,
che rifonderà all'appellante adesiva fr. 5000.– per ripetibili.
5. Intimazione:
–
;
–
.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario
il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile
contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF
(art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia
civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il
valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art.
76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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