Lexipedia

Decisione

11.2010.150

Interdizione per abuso di sostanze alcoliche

28 luglio 2011Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i marcatori biologici legati all'abuso di alcol. E un'interdizione per alcolismo

fondata su meri indizi non è ammissibile. I principi di proporzionalità,

sussidiarietà e complementarietà che sottendono alla scelta della misura tutelare

impongono che per giustificare la misura più incisiva e gravosa per la libertà

personale del soggetto la causa d'interdizione sia accertata, non solo “ipotizzata”.

Tanto più che l'ubriachezza saltuaria (quella dei cosiddetti Quartalsäufer)

non è considerata “alcoolismo” nel senso dell'art. 370 CC (Langenegger, op. cit. n. 5 ad art. 370 CC). Non che i racconti di terzi, i quali riferiscono di avere visto AP 1 in stato di ebbrezza, siano senza valore. Le loro indicazioni possono senz'altro concorrere a

suffragare risultanze mediche, ma non possono assurgere a unica prova. Tanto

meno nella fattispecie, l'interessata negando di avere problemi di alcolismo e dichiarando

di bere solo un bicchiere di vino al giorno (referto citato, pag. 2).

c) L'__________,

già curatore e ora rappresentante provvisorio di AP 1, conferma invero di avere

trovato innumerevoli volte l'assistita “in uno stato alticcio”. Egli medesimo

precisa tuttavia che l'interessata era in condizioni “ancora accettabili” (lettera

del 5 maggio 2010). Inoltre, contrariamente al marito, AP 1 non risulta avere

subìto ricoveri coatti. Non si disconosce che dopo una lite con il marito essa ha

lasciato l'abitazione coniugale in camicia da notte, vagando senza meta per il

quartiere. Non consta però che l'episodio si riconduca al consumo di alcol. Dal

canto suo la figlia __________ evoca abusi di alcol da parte di entrambi i

genitori, rilevando che il vizio del padre ha “oggi forse irrimediabilmente

contagiato anche mia madre” (lettera del 16 ottobre 2010). Per quanto riguarda

la madre, nondimeno, essa medesima lascia spazio al dubbio. Nelle circostanze

descritte non può seriamente prescindersi, in definitiva, da un accertamento medico.

5. L'art. 370 CC presuppone, oltre all'“abuso di bevande spiritose”,

che l'interdicendo esponga sé medesimo o la sua famiglia al pericolo di cadere

nel bisogno, richieda durevole assistenza o protezione oppure metta in pericolo

la sicurezza altrui. Nel caso precipuo la specialista ha ravvisato tutte le

condizioni, salvo l'ultima (referto citato, pag. 5, risposte n. 3, 4.1 e 4.2). Mal

si comprende tuttavia quali riscontri oggettivi confortino simili accertamenti.

Gli atti sono silenti al proposito. La specialista ha constatato che la

paziente ha un aspetto “modicamente trascurato” con abbigliamento adeguato, dimostra

la sua età anagrafica e denota varie lesioni eritematose al viso, ma non esala

fetore alcolico (referto, pag. 3). Non ha rilevato però rischi concreti per la

salute o per il patrimonio di lei. Anzi, a ben vedere, tutto – o quasi – si ignora

sullo stato fisico dell'interdicenda, sulle sue condizioni di vita, sulla sua situazione

economica, sul suo rapporto con il denaro o sulla capacità di gestire le proprie

risorse. Unico dato certo è che il marito, abusando di alcolici, provoca

diverbi e trascende in atti di violenza su di lei.

__________

afferma che in seguito al comportamento dispotico del padre la madre non è più

Considerandi

in grado di curare l'immobile in cui si trova l'abitazione coniugale, di sua

proprietà, ormai caduto in degrado. Inoltre – essa soggiunge – “l'igiene

personale è a mio modo di vedere ben al di sotto degli standard normali alle

nostre abitudini” (lettera del 5 ottobre 2010 a questa Camera). L'__________ __________, dal parte sua, fa stato di una confusa gestione patrimoniale, dichiarando

di avere visto a casa dell'assistita cospicue somme di denaro riconducibili a

pigioni versate in contanti da inquilini e di avere notato frequenti prelievi

da conti bancari nonostante la disponibilità di denaro liquido, segnalando

altresì l'inutile acquisto di un'automobile. Tanto per __________ quanto per l'__________,

poi, la presenza di __________ e __________ (inquilini dell'immobile) è dannosa e controproducente per i coniugi,

sia dal profilo personale (procurano alcolici) sia da quello finanziario (non

constano versare alcuna pigione). Simili elementi destano preoccupazione, ma

non bastano – da soli – per accertare che l'interessata

esponga sé medesima o la sua famiglia al pericolo di cadere nel bisogno o

nell'indigenza oppure che essa sia incapace di gestire adeguatamente la

propria vita quotidiana.

6.

Ciò

posto, gli atti non consentono di appurare se il caso in esame richieda davvero

una tutela (o, eventualmente, misure meno incisive). Ciò non significa che –

come crede l'appellante –

l'istanza

di intervento presentata dalla Commissione tutoria regionale vada respinta. Che

nella fattispecie occorra appurare circostanze suscettibili di giustificare, se

accertate, provvedimenti tutelari è manifesto. Non occorre tanto però – come

ritiene l'appellante – assumere una nuova perizia sulla situazione attuale, quanto

di verificare sulla base di analisi mediche se la “demenza non specificata di

grado lieve” si ricolleghi all'abuso di alcol (sempre che l'Autorità di

vigilanza sulle tutele intenda valersi dell'art. 370 CC) e sulla scorta di dati

oggettivi (e non solo di impressioni della specialista o di terzi) se

l'interdicenda esponga sé medesima o la sua famiglia al pericolo di cadere nel

bisogno o nell'indigenza oppure richieda durevole assistenza e protezione. Al

limite questa Camera potrebbe integrare l'istruttoria essa medesima. A parte il

fatto però che ciò toglierebbe all'interessata un grado di giurisdizione, in

concreto non si tratta solo di approfondire l'uno o l'altro accertamento. Si

tratta di istruire per la prima volta un insieme di fatti determinanti per il

futuro, giudicando poi come un'au­torità di prima sede. Il che non è

manifestamente compito della Camera civile di appello. Nella situazione

illustrata non rimane, in sintesi, che annullare la decisio­ne impugnata e ritornare

gli atti all'Autorità di vigilanza sulle tutele perché statuisca di nuovo dopo

avere svolto le indagini che si impongono e compiuto gli accertamenti necessari.

7.

Gli

oneri processuali seguirebbero la parziale soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC

ticinese). L'appellante esce vittoriosa sul principio, ma nulla si può

anticipare sull'esito cui giungerà l'autorità amministrativa dopo avere

debitamente inquisito. Si giustifica perciò di rinunciare al prelievo di spese

e all'attribuzione di ripetibili.

8.

Circa

i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi interdizione il ricorso in materia

civile è ammissibile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF) senza riguardo a

questioni di valore.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC

ticinese,

pronuncia: 1. L'appello

è parzialmente accolto, la decisione impugnata è annullata e gli atti sono

rinviati all'Autorità di vigilanza per integrazione dell'istruttoria e nuovo

giudizio nel senso dei considerandi.

2. Non si

riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione

a:

;.

Comunicazione

alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali Autorità di vigilanza

sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30

000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster