11.2010.150
Interdizione per abuso di sostanze alcoliche
28 luglio 2011Italiano13 min
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Numero d'incarto:
11.2010.150
Data decisione, Autorità:
28.07.2011, ICCA
Titolo:
Interdizione per abuso di sostanze alcoliche
INTERDETTO
art. 370 CC
Incarto n.
11.2010.150
Lugano
28 luglio
2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Celio
segretaria:
Rossi Tonelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n.168.2010
(interdizione) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità
di vigilanza sulle tutele promossa con istanza del 18 maggio 2010 dalla
AO 1
nei confronti di
AP 1
(patrocinata dall' PA 1);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 15 dicembre 2010 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il
22 novembre 2010 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con decisione del 2 marzo 2010 la AO 1 ha istituito una curatela volontaria in favore di AP 1 (1937) e della moglie AP 1 (1940), nominando
come curatore l'__________. Il 1° luglio 2010 essa ha revocato tale misura,
privando provvisoriamente i coniugi dall'esercizio dei diritti civili (art. 386
CC) e designando lo stesso __________ in qualità di rappresentante.
B. Nel
frattempo, il 18 maggio 2010, la Commissione tutoria regionale ha invitato l'Autorità
di vigilanza sulle tutele a pronunciare
l'interdizione di AP 1 e del marito sulla base degli art. 369 CC (infermità
o debolezza di mente), allegando a sostegno dell'istanza una relazione del
curatore in cui si segnalavano – tra l'altro – vari episodi di abuso alcolico
con successivi ricoveri in ospedale.
C. Il 2
luglio 2010 l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha affidato al Servizio __________
di __________ l'incarico di esaminare AP 1, verificandone l'eventuale infermità
o debolezza, rispettivamente l'alcolismo, e la necessità di misure di
protezione. Nel suo referto del 29 settembre 2010 la specialista incaricata ha
accertato che la paziente è affetta da “demenza non specificata, di grado lieve
(F 03), ipotizzando un problema di alcolismo “che potrebbe inoltre spiegare la
diagnosi riportata”. Ciò impedisce all'interessata di provvedere in modo
adeguato ai propri interessi dal punto di vista personale e gestionale,
richiedendo durevole protezione e assistenza. Invitata a presentare osservazioni,
AP 1 ha dichiarato il 21 ottobre 2010 di opporsi a misure tutelari più incisive
della curatela. Statuendo con decisione del 22 novembre 2010, l'Autorità di vigilanza ha pronunciato l'interdizione “in base all'art. 370 CC”, invitando la
Commissione tutoria regionale a designare la persona del tutore. Essa non ha
prelevato tasse né spese.
D. Contro
la decisione appena citata AP 1 è insorta il 15 dicembre 2010 a questa Camera con un appello nel quale chiede che l'istanza di interdizione sia respinta. L'appello
non ha formato oggetto di intimazione.
in diritto: 1. Le decisioni emanate dall'Autorità di vigilanza sulle tutele fino
al 31 dicembre 2010 erano impugnabili con appello entro venti giorni dalla
notifica (vecchio art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in
materia di tutele e curatele, dell'8 marzo 1999, cui rinviava anche l'art. 39
LAC). La procedura era quella ordinaria degli art. 307 segg. CPC ticinese, con
le particolarità dell'art. 424a CPC ticinese. Tempestivo, l'appello in
esame è dunque proponibile.
2. L'appellante
chiede che questa Camera disponga l'assunzione di una perizia. La richiesta è
di per sé ammissibile (art. 424a cpv. 2 CPC), il diritto tutelare
essendo per altro governato dal principio inquisitorio illimitato (Schnyder/Murer, in: Berner Kommentar, 3ª
edizione, n. 123 ad art. 373 CC). Come si vedrà oltre, tuttavia, non è questa
la sede per ordinare complementi di prova. Sulla questione non giova pertanto
attardarsi.
3. L'Autorità
di vigilanza sulle tutele ha pronunciato l'interdizione, in concreto, fondandosi
sul referto 29 settembre 2010 della __________, del Servizio __________ di __________.
Da esso risulta che AP 1 è affetta da una “demenza non specificata di grado
lieve (ICD 10: F 03)” da considerare “quale deterioramento cognitivo conseguente
all'abuso di alcool”, con disturbi dell'orientamento temporale come anche
spaziale, oltre ad “evidenti disturbi della memoria a breve termine e nel dare
informazioni passate in modo preciso”. Per la specialista l'interessata non è
in grado di badare ai propri interessi personali e gestionali. Tale stato delle
cose – ha soggiunto l'Autorità di vigilanza – è confermato dalla figlia __________,
secondo cui la situazione della madre, come quella del padre, è “fortemente
precaria e dettata dall'abuso di alcool”, ragione per cui costoro vivono
“praticamente in continua guerra uno con l'altro con atti di violenza reciproca
che hanno causato decine di ricoveri ad entrambi”, per tacere di un'“igiene
personale povera”, del degrado in cui versa la loro abitazione e di
frequentazioni losche. Ciò premesso, l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha ritenuto
che il “progetto di supporto” proposto da AP 1, peraltro ritenuto irrealizzabile
dal suo rappresentante e dalla figlia, non è adeguato a garantire la protezione
di cui l'interessata ha bisogno, tanto meno se si pensa che reputando adeguate
le misure adottate la stessa interdicenda ammette la necessità di una tutela. E
la necessità di durevole protezione e assistenza – ha concluso l'Autorità di
vigilanza sulle tutele – è possibile solo mediante l'istituzione di una tutela.
4. L'appellante
fa valere che la perizia non ha accertato una demenza cagionata da abuso di
alcol, la specialista essendosi limitata a diagnosticare una demenza non
specificata di grado lieve (ICD 10: F 03), “la cui origine non è chiara”. Solo
sulla scorta di elementi etero-anamnestici la perita ha “considerato un deterioramento
cognitivo conseguente all'abuso di alcool”, senza escludere tuttavia altre
possibili cause (referto, pag. 4). Ora, l'appellante sottolinea a ragione che non
ogni infermità o debolezza di mente basta per giustificare un'interdizione (Schnyder/Murer, op. cit., n. 9 ad art.
369 CC). Sta di fatto che in concreto l'Autorità di vigilanza sulle tutele non
ha pronunciato l'interdizione a norma dell'art. 369 CC, bensì per abuso di “bevande
spiritose” (art. 370 CC). Poco importa dunque l'esistenza di un'infermità o
debolezza di mente nel senso dell'art. 369 CC.
a) I
presupposti per pronunciare un'interdizione a mente dell'art. 370 CC sono già
stati riassunti dall'Autorità di vigilanza. Al riguardo basti rammentare che l'abuso
di “bevande spiritose” non consiste in ebrietà sporadiche o occasionali, ma nella
tendenza incontrollata a consumare quantità smodate di alcolici, in uno stato
di dipendenza cioè – analogo alla tossicomania – dal quale l'interessato non sa
o non può liberarsi con le sue sole forze (RDAT I-1999 pag. 215 consid. 2; Langenegger in: Basler Kommentar, ZGB I,
3ª edizione, n. 5 ad
art. 370; Deschenaux/Steinauer, Personnes
physiques et tutele, 4ª
edizione, n. 130 pag. 41). Quanto all'esigenza di durevole assistenza o
protezione, essa si identifica sostanzialmente con quella evocata dall’art. 369
CC e si riferisce all'incapacità, per il pupillo, di gestire
adeguatamente la propria vita quotidiana
(sentenza del Tribunale federale 5A_805/2010 del 18 marzo 2011, consid.
3.3).
b) In
concreto – come detto – la specialista ha “ipotizzato” un problema di alcolismo
sulla base di dati etero-anamnestici. Ha rinunciato però a verificare l'ipotesi,
in particolare a compiere esami di laboratorio che avrebbero permesso di identificare
Fatti
i marcatori biologici legati all'abuso di alcol. E un'interdizione per alcolismo
fondata su meri indizi non è ammissibile. I principi di proporzionalità,
sussidiarietà e complementarietà che sottendono alla scelta della misura tutelare
impongono che per giustificare la misura più incisiva e gravosa per la libertà
personale del soggetto la causa d'interdizione sia accertata, non solo “ipotizzata”.
Tanto più che l'ubriachezza saltuaria (quella dei cosiddetti Quartalsäufer)
non è considerata “alcoolismo” nel senso dell'art. 370 CC (Langenegger, op. cit. n. 5 ad art. 370 CC). Non che i racconti di terzi, i quali riferiscono di avere visto AP 1 in stato di ebbrezza, siano senza valore. Le loro indicazioni possono senz'altro concorrere a
suffragare risultanze mediche, ma non possono assurgere a unica prova. Tanto
meno nella fattispecie, l'interessata negando di avere problemi di alcolismo e dichiarando
di bere solo un bicchiere di vino al giorno (referto citato, pag. 2).
c) L'__________,
già curatore e ora rappresentante provvisorio di AP 1, conferma invero di avere
trovato innumerevoli volte l'assistita “in uno stato alticcio”. Egli medesimo
precisa tuttavia che l'interessata era in condizioni “ancora accettabili” (lettera
del 5 maggio 2010). Inoltre, contrariamente al marito, AP 1 non risulta avere
subìto ricoveri coatti. Non si disconosce che dopo una lite con il marito essa ha
lasciato l'abitazione coniugale in camicia da notte, vagando senza meta per il
quartiere. Non consta però che l'episodio si riconduca al consumo di alcol. Dal
canto suo la figlia __________ evoca abusi di alcol da parte di entrambi i
genitori, rilevando che il vizio del padre ha “oggi forse irrimediabilmente
contagiato anche mia madre” (lettera del 16 ottobre 2010). Per quanto riguarda
la madre, nondimeno, essa medesima lascia spazio al dubbio. Nelle circostanze
descritte non può seriamente prescindersi, in definitiva, da un accertamento medico.
5. L'art. 370 CC presuppone, oltre all'“abuso di bevande spiritose”,
che l'interdicendo esponga sé medesimo o la sua famiglia al pericolo di cadere
nel bisogno, richieda durevole assistenza o protezione oppure metta in pericolo
la sicurezza altrui. Nel caso precipuo la specialista ha ravvisato tutte le
condizioni, salvo l'ultima (referto citato, pag. 5, risposte n. 3, 4.1 e 4.2). Mal
si comprende tuttavia quali riscontri oggettivi confortino simili accertamenti.
Gli atti sono silenti al proposito. La specialista ha constatato che la
paziente ha un aspetto “modicamente trascurato” con abbigliamento adeguato, dimostra
la sua età anagrafica e denota varie lesioni eritematose al viso, ma non esala
fetore alcolico (referto, pag. 3). Non ha rilevato però rischi concreti per la
salute o per il patrimonio di lei. Anzi, a ben vedere, tutto – o quasi – si ignora
sullo stato fisico dell'interdicenda, sulle sue condizioni di vita, sulla sua situazione
economica, sul suo rapporto con il denaro o sulla capacità di gestire le proprie
risorse. Unico dato certo è che il marito, abusando di alcolici, provoca
diverbi e trascende in atti di violenza su di lei.
__________
afferma che in seguito al comportamento dispotico del padre la madre non è più
Considerandi
in grado di curare l'immobile in cui si trova l'abitazione coniugale, di sua
proprietà, ormai caduto in degrado. Inoltre – essa soggiunge – “l'igiene
personale è a mio modo di vedere ben al di sotto degli standard normali alle
nostre abitudini” (lettera del 5 ottobre 2010 a questa Camera). L'__________ __________, dal parte sua, fa stato di una confusa gestione patrimoniale, dichiarando
di avere visto a casa dell'assistita cospicue somme di denaro riconducibili a
pigioni versate in contanti da inquilini e di avere notato frequenti prelievi
da conti bancari nonostante la disponibilità di denaro liquido, segnalando
altresì l'inutile acquisto di un'automobile. Tanto per __________ quanto per l'__________,
poi, la presenza di __________ e __________ (inquilini dell'immobile) è dannosa e controproducente per i coniugi,
sia dal profilo personale (procurano alcolici) sia da quello finanziario (non
constano versare alcuna pigione). Simili elementi destano preoccupazione, ma
non bastano – da soli – per accertare che l'interessata
esponga sé medesima o la sua famiglia al pericolo di cadere nel bisogno o
nell'indigenza oppure che essa sia incapace di gestire adeguatamente la
propria vita quotidiana.
6.
Ciò
posto, gli atti non consentono di appurare se il caso in esame richieda davvero
una tutela (o, eventualmente, misure meno incisive). Ciò non significa che –
come crede l'appellante –
l'istanza
di intervento presentata dalla Commissione tutoria regionale vada respinta. Che
nella fattispecie occorra appurare circostanze suscettibili di giustificare, se
accertate, provvedimenti tutelari è manifesto. Non occorre tanto però – come
ritiene l'appellante – assumere una nuova perizia sulla situazione attuale, quanto
di verificare sulla base di analisi mediche se la “demenza non specificata di
grado lieve” si ricolleghi all'abuso di alcol (sempre che l'Autorità di
vigilanza sulle tutele intenda valersi dell'art. 370 CC) e sulla scorta di dati
oggettivi (e non solo di impressioni della specialista o di terzi) se
l'interdicenda esponga sé medesima o la sua famiglia al pericolo di cadere nel
bisogno o nell'indigenza oppure richieda durevole assistenza e protezione. Al
limite questa Camera potrebbe integrare l'istruttoria essa medesima. A parte il
fatto però che ciò toglierebbe all'interessata un grado di giurisdizione, in
concreto non si tratta solo di approfondire l'uno o l'altro accertamento. Si
tratta di istruire per la prima volta un insieme di fatti determinanti per il
futuro, giudicando poi come un'autorità di prima sede. Il che non è
manifestamente compito della Camera civile di appello. Nella situazione
illustrata non rimane, in sintesi, che annullare la decisione impugnata e ritornare
gli atti all'Autorità di vigilanza sulle tutele perché statuisca di nuovo dopo
avere svolto le indagini che si impongono e compiuto gli accertamenti necessari.
7.
Gli
oneri processuali seguirebbero la parziale soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC
ticinese). L'appellante esce vittoriosa sul principio, ma nulla si può
anticipare sull'esito cui giungerà l'autorità amministrativa dopo avere
debitamente inquisito. Si giustifica perciò di rinunciare al prelievo di spese
e all'attribuzione di ripetibili.
8.
Circa
i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi interdizione il ricorso in materia
civile è ammissibile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF) senza riguardo a
questioni di valore.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC
ticinese,
pronuncia: 1. L'appello
è parzialmente accolto, la decisione impugnata è annullata e gli atti sono
rinviati all'Autorità di vigilanza per integrazione dell'istruttoria e nuovo
giudizio nel senso dei considerandi.
2. Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a:
;.
Comunicazione
alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali Autorità di vigilanza
sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30
000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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