11.2010.16
Protezione dell'unione coiugale: attribuzione dell'abitazione coniugale e contributo di mantenimento per moglie e figli
13 dicembre 2012Italiano30 min
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Numero d'incarto:
11.2010.16
Data decisione, Autorità:
13.12.2012, ICCA
Titolo:
Protezione dell'unione coiugale: attribuzione dell'abitazione coniugale e contributo di mantenimento per moglie e figli
ABITAZIONE CONIUGALE
MANTENIMENTO DELLA FAMIGLIA
PROTEZIONE DELL'UNIONE CONIUGALE
art. 176 cpv. 1 cf. 1 CC
art. 176 cpv. 1 cf. 3 CC
Incarto n.
11.2010.16
Lugano
13 dicembre
2012/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Celio, giudice presidente,
Epiney-Colombo e Cerutti, supplente straordinario
segretaria:
F. Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2009.1049
(protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6 promossa con istanza del 28 luglio 2009 da
AO 1
(patrocinata dall'avv. PA 1)
contro
AP 1
(già patrocinato dall'avv. PA 2),
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 3 febbraio 2010 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 22
gennaio 2010 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP
1 (1973) e AO 1 (1975) si sono sposati ad __________ il 3 settembre 1998. Dal
matrimonio sono nati Al__________, il 26 luglio 2002 e Aa__________, il 16
febbraio 2007. Sia il marito sia la moglie sono architetti; questo è impiegato
della __________, mentre quella lavora a tempo parziale per la __________. I
coniugi si sono separati nel febbraio 2009, quando il marito ha lasciato l'abitazione
coniugale di __________.
B. Il
28 luglio 2009 AO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano con
un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere l'autorizzazione a
vivere separata, l'attribuzione a sé e per i figli dell'abitazione di __________,
l'affidamento dei figli, riservato il diritto di visita del padre, un
contributo alimentare per sé di fr. 766.– mensili e per i figli di fr. 1500.–
ciascuno dall'agosto 2008. Identiche domande essa ha formulato già in via
cautelare. All'udienza dell'11 settembre 2009, indetta per la discussione cautelare
e per il contraddittorio sull'istanza, le parti si sono accordate sull'autorizzazione
a vivere separate e sull'affidamento dei figli alla madre, riservato il diritto
di visita per il padre. Per il resto, AP 1 ha chiesto di respingere l'istanza della moglie e ha offerto un contributo di mantenimento per i figli Al__________
e Aa__________ rispettivamente di fr. 573.15 mensili e di fr. 586.65 mensili
compresi gli assegni famigliari dal mese successivo al passaggio in giudicato
della sentenza. In coda all'udienza il Pretore ha formulato una proposta
transattiva, che comprendeva l’assegnazione dell’abitazione coniugale alla
moglie, un contributo alimentare a carico di AP 1 in favore di quella di fr. 380.– mensili e un versamento mensile per i figli di fr. 1100.– mensili
ciascuno oltre agli assegni famigliari dall'ottobre 2009. I coniugi hanno poi
rinunciato a comparire al dibattimento finale, indicando che se non si fossero
accordati sulla proposta transattiva, il Pretore avrebbe dovuto “passare direttamente
a sentenza”. Il primo giudice ha così assegnato un termine di venti giorni alle
parti per determinarsi sulla citata proposta.
C. Il
17 settembre 2009 la moglie l'ha accettata. Il 25 settembre 2009 il marito l’ha
parzialmente rifiutata, offrendo un contributo alimentare per la moglie di fr.
200.– mensili dall'ottobre 2009 al dicembre 2010, confermando nondimeno la
proposta del Pretore riguardo ai contributi alimentari per i figli. Il 29 settembre
2009 la moglie ha rifiutato la controproposta del marito. Così, non essendoci
altre prove da assumere, e sentita Al__________ da una specialista, statuendo
il 22 gennaio 2010 il Pretore ha parzialmente omologato “l’assetto di cui ai
punti 1-3 di cui al verbale 11 settembre 2009” – e meglio: ha autorizzato i coniugi a vivere separati dal 1° febbario 2009, ha affidato i figli alla madre, riservando il diritto di visita del padre – e ha poi assegnato l'abitazione coniugale
di __________ alla moglie, ha obbligato il marito a versare alla stessa un
contributo alimentare di fr. 620.– mensili e per i figli Al__________ e Aa__________
rispettivamente di fr. 1475.– mensili e di fr. 1335.– mensili oltre agli
assegni famigliari dal febbraio 2009. Le spese, con una tassa di giustizia di
fr. 1500.–, sono state poste per un decimo a carico dell'istante e per
nove decimi a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla controparte fr. 2500.–
per ripetibili parziali.
D. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 3
febbraio 2010 a questa Camera nel quale chiede – previa concessione
dell'effetto sospensivo – l'assegnazione a sé dell'abitazione coniugale, di non
versare alcun contributo alimentare per la moglie, di versare un contributo
alimentare per i figli Al__________ e Aa__________ di fr. 1100.– mensili
ciascuno oltre agli assegni famigliari dall'ottobre 2009. In subordine, nel caso in cui l'abitazione coniugale fosse attribuita alla moglie, egli chiede di
non versare alcun contributo alimentare per la stessa e di versare un
contributo alimentare per i figli Al__________ e Aa__________ rispettivamente
di fr. 780.– mensili e fr. 805.20 mensili oltre agli assegni famigliari sempre dall'ottobre
2009. Con decreto dell'8 febbraio 2010 il presidente di questa Camera ha
accolto l'istanza di effetto sospensivo per quanto concerne la decorrenza
dell'obbligo contributivo, per il resto l'istanza è stata respinta. Nelle sue osservazioni
del 26 febbraio 2010 AO 1 ha proposto di respingere l'appello del marito,
aderendo nondimeno alla decorrenza del contributo alimentare a partire
dall'ottobre 2009.
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC)
erano emanate, fino al 31 dicembre 2010, con la procedura
sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 5
e art. 5 vLAC con rinvio agli art. 361 seg. CPC ticinese). L'esame dei
fatti era limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 432 consid. 4a) e
la sentenza del Pretore era impugnabile entro dieci giorni (art. 370
cpv. 2 CPC ticinese). La sentenza del 22 gennaio 2010 è stata notificata
al marito il 25 gennaio 2010. Inoltrato il 3 febbraio 2010 l’appello è
tempestivo e quindi ricevibile. Come tempestive sono le osservazioni
dell’istante.
2. Litigiosi
rimangono, in questa sede, l'assegnazione dell'abitazione coniugale e i contributi
alimentari per la moglie e per i figli. A tal fine il Pretore ha accertato le entrate del marito in complessivi fr. 7995.–
mensili oltre agli assegni famigliari (fr. 6995.– da attività dipendente e fr.
1000.– da attività indipendente) a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3320.–
mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr.
1200.–, spese per l'alloggio fr. 1200.–, spese
accessorie fr. 150.–, premio della cassa malati fr. 205.30, targhe automobile
fr. 32.10, assicurazione responsabilità civile per l'automobile fr. 32.30 e
imposte fr. 500.–). Quanto alla moglie, egli ha calcolato le entrate in fr. 4470.– mensili e
il fabbisogno minimo in fr. 3140.– mensili (minimo esistenziale del diritto
esecutivo fr. 1350.–, spese per l'alloggio fr. 1110.–, premio della cassa malati fr. 202.10, targhe automobile fr. 48.80,
RC automobile fr. 130.60 e imposte fr. 300.–). Infine il Pretore ha stimato il fabbisogno
in denaro di Al__________ in fr. 2045.– mensili e quello di Aa__________ in fr.
1870.– mensili. Tenuto conto della rispettiva capacità contributiva dei
coniugi, il Pretore ha fissato il contributo alimentare per la moglie in fr.
620.– mensili e quello per i figli Al__________ e Aa__________ rispettivamente
in fr. 1475.– mensili e fr. 1335.– mensili oltre agli assegni famigliari
dal febbraio 2009.
3. Dal
profilo formale il marito contesta la convocazione delle parti da parte del
Pretore a un'udienza senza avvocati (act. VI) facendo valere che quell'udienza
si è svolta in “crassa violazione d'ogni più basilare diritto delle parti”,
poiché le parti sono state private del diritto di farsi assistere dal
rispettivo legale. Onde lo “sconcerto” del marito, “uno dei motori che avviano
il presente appello”.
a) La
rimostranza del marito sulla discussione avvenuta in assenza di avvocati in
prima istanza si riduce a semplice polemica e l'interessato non ne trae alcuna
conclusione. Né si ravvisano elementi suscettibili di rendere nulla la
decisione del Pretore. Al riguardo si osserva che il primo giudice ha avuto un
incontro informale con i coniugi con – per altro – l'accordo dei legali (cfr.
lettera del Pretore del 4 febbraio 2010). Di quell'incontro, poi, non è stato
tenuto alcun verbale, né la sentenza ne porta traccia. La critica si rivela
dunque infondata.
b) Sia
come sia, il giudice di una causa matrimoniale svolge anche un importante ruolo
conciliativo (art. 419 cpv. 1 CPC ticinese; art. 273 CPC). Il previgente rito
prevedeva finanche la possibilità per il giudice di sentire “separatamente” i coniugi
(art. 419 cpv. 1 lett. a in fine CPC ticinese). Poi, l'art. 419a
cpv. 2 CPC ticinese autorizzava l'assunzione, come prova, dell' “interrogatorio
informale” delle parti. Ciò perché il giudice della famiglia mantenesse “un
contatto informale ma "di persona" e non solo filtrato attraverso le
comparse scritte” con i coniugi, con i quali discutere per “trovare un accordo”
oppure per “definire […] un progetto da realizzare” (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato
e commentato, Lugano 2000, m. 2 ad art. 419a). Non si vede quale
precetto giuridico abbia violato il Pretore convocando i coniugi a un'udienza
informale.
4. Sempre
dal profilo formale occorre esaminare la ricevibilità delle censure della moglie
sollevate nell'ambito delle osservazioni all'appello del marito. L'istante
nelle sue osservazioni chiarisce l'intenzione di non voler presentare appello
adesivo per evitare l'aggravamento della conflittualità tra le parti (osservazioni,
pag. 9), ma formula nondimeno puntuali richieste e rimproveri. Esse riguardano,
a ben vedere, la situazione finanziaria dei coniugi, suscettibile di influire
sul contributo per i figli, che questa Camera può rivedere liberamente per il
principio inquisitorio illimitato che governa la materia (DTF 128 III 414 in alto). Ciò premesso niente osta al riesame della situazione complessiva della famiglia.
5. L'appellante non è d'accordo con l'assegnazione dell'alloggio già
coniugale alla moglie per sé stessa e per i figli. Il Pretore ha motivato tale
scelta, poiché non sarebbe opportuno imporre a questi ultimi di lasciare la
casa in cui vivono e poiché – se fosse assegnata al marito – il costo
dell'abitazione già coniugale risulterebbe eccessivo per una persona sola. AP 1
evoca un “interesse superiore” a occupare l'abitazione, adducendo vari argomenti:
la sua famiglia risiede a __________ da generazioni, egli ha bisogno di stare
vicino al padre vedovo e alla sorella, egli ha forti legami con il territorio
essendo attivo politicamente nel Comune, l'abitazione è adibita a studio
professionale dove egli vuole continuare a esercitare la professione di architetto
indipendente, solo lui dispone di risorse sufficienti per mantenere l'abitazione
e la moglie ha la possibilità di abitare ad __________ in un appartamento di
sua proprietà. L'unico interesse contrapposto ai suoi sarebbe – a mente di AP 1
– l'interesse per la figlia Al__________ di non abbandonare la casa, valore che
comunque sia non è prioritario rispetto ai suoi. Ora, la vicinanza con il padre
e la sorella come pure il fatto che la moglie potrebbe abitare in un appartamento
ad __________ sono elementi nuovi e perciò irricevibili (art. 321 cpv. 1 lett.
b CPC ticinese). Degli altri si dirà singolarmente.
a) Dovendo
assegnare l'abitazione coniugale pendente causa, il giudice gode di ampio
potere d'apprezzamento (Schwander in:
Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 7 ad art. 176 CC). Decisivo è il
criterio dell'opportunità, ovvero l'interesse del coniuge al quale l'abitazione
sia più utile, indipendentemente dai diritti che derivano dalla proprietà,
dalla liquidazione del regime dei beni o da relazioni contrattuali (DTF 120 II
3 consid. 2c). Importa così la presenza dei figli, ma sono di rilievo anche
motivi di salute o professionali (Schwander,
loc. cit.). Non prevalgono invece i diritti personali o reali che un coniuge
possiede sull'alloggio, salvo qualora egli invochi un interesse preponderante
connesso all'età, allo stato di salute o all'esercizio di un'attività
professionale (I CCA sentenza inc. 11.2007.31 del 26 agosto 2008, consid. 6, cfr. anche: Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 30 ad art. 176 CC; Stettler/Germani, Droit civil: effets
généraux du mariage, art. 159–180 CC, 2ª edizione, pag. 246 n. 378).
b) Il
marito invoca dapprima importanti legami familiari con il Comune di __________,
poiché il terreno sul quale sorge l'abitazione già coniugale gli è stato donato
dalla madre, a cui era giunto dal nonno. Se non che, come detto qui sopra
(consid. a) elementi di natura reale non costituiscono l'unico elemento della
valutazione del giudice né sono prioritari. Ininfluenti poi,
sono le affermazioni inerenti al fatto che la famiglia del convenuto vive da
generazioni a __________, che la moglie non volesse trasferirsi a __________,
che volesse far vendere al marito il terreno e che sia ricaduta nell'infedeltà.
A prescindere dal fatto che esse non sono state sostanziate, nemmeno sono
criteri utili al giudizio (sopra, consid. 5a).
c) AP
1 afferma poi di avere forti legami politici, essendo consigliere comunale.
La tesi è in parte contraddittoria, poiché il convenuto ha vissuto dal 1998 al 2005 in un altro Comune. D'altronde, il marito nell'appello indica che la moglie
potrebbe trovare un appartamento a __________, ma non evoca le ragioni per le
quali sarebbe per lui impossibile o difficoltosa la ricerca di un appartamento
nel medesimo Comune. Egli non sostanzia nemmeno le regioni per le quali per esercitare
l'attività politica egli debba occupare per forza l'abitazione coniugale, che –
come spiegato dal Pretore – è troppo spaziosa per una persona sola, motivazione
con la quale peraltro il marito non si confronta.
d) L'appellante
pretende che elementi lavorativi ed economici giustifichino l'assegnazione a sé
dell'abitazione coniugale. L'assegnazione alla moglie dell'abitazione lo
priverebbe della possibilità di distaccarsi dal lavoro da dipendente a stretto
contatto con la moglie e porterebbe a diminuire i suoi introiti da indipendente
dovendo locare altri spazi. L'asserto è contestato dalla moglie che indica che
lo studio di __________ era locato già da tempo, che il marito non ha mai
esercitato l'attività indipendente a casa e che, in ogni caso, la censura sia
nuova. Se non che, il marito durante l'udienza dell'11 settembre 2009 in duplica ha spiegato che è stato costretto a locare uno studio per esercitare la sua attività
indipendente. La censura non è pertanto nuova. Sia come sia, agli atti nulla risulta
a comprova del fatto che il marito esercitasse la propria attività indipendente
a casa, in locali adibiti a studio. È certo, comunque sia, che egli svolgesse
quell'attività (v. doc. H e I), ma nulla si sa sul luogo dove fosse esercitata.
Che egli debba farlo per forza a casa, poi, non è certo un punto fermo, avendo
per altro egli preso in locazione spazi a __________ (doc. 3). Da ciò il marito
non può trarre alcunché.
e) In
ultima analisi, i motivi esposti dal marito non appaiono preponderanti rispetto
ai motivi spiegati dal Pretore in favore all'attribuzione dell'abitazione alla
moglie, in particolare il forte interesse dei figli in tenera età a rimanere
nell'abitazione. Al riguardo si osserva che il padre – nel suo memoriale – non
sembra preoccuparsi del bene dei figli, rivendicando interessi propri. Né
sembra preoccuparsi – non indicando alcunché nell'appello – della sorte dei
figli in caso di trasloco, né chi dovrebbe accudire agli stessi in
quell'evenienza. La madre, invece, ha spiegato perché è necessario per i figli
restare a __________. Ciò premesso, si ricorda che, si constatasse l'assenza di
interessi preponderanti dei coniugi, occorre esaminare quale coniuge possa
trasferirsi più facilmente (Chaix
in: Commentaire romand, Code civil I, Basilea 2010, n. 13 ad art. 176 con rinvii).
E in concreto non v'è dubbio che il padre sia quello con più facilità al
trasloco.
6. Per quel che riguarda gli aspetti patrimoniali, AP 1 contesta la
decisione del Pretore di non seguire la proposta da lui stesso formulata
durante l'udienza dell'11 settembre 2009. La procedura civile ticinese prevedeva
che il giudice dovesse cercare di conciliare le parti se la natura della causa
lo consentisse (art. 179 cpv. 1 CPC ticinese). Ciò posto, la proposta
transattiva del Pretore equivale a un tentativo di conciliazione che, rimasto infruttuoso,
è privo di vincoli per le parti (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 1 ad art. 179). Una
proposta transattiva elaborata dal Pretore e non accettata dalle parti non lega
il primo giudice ai fini della sentenza. Il marito inoltre indica di aver accettato
la proposta per quanto attiene ai contributi per i figli. Dalla lettera 25
settembre 2009 risulta chiaramente che la controproposta del marito sarebbe
decaduta integralmente in caso di mancata adesione della moglie (act. III, pag.
3). Quest'ultima ha respinto la controproposta il 29 settembre 2009, che è pertanto
decaduta. Il marito non può quindi pretendere di versare i contributi previsti
dalla proposta transattiva declinata, o dalla sua controproposta decaduta al
momento del rifiuto da parte della moglie.
7. L'appellante
si duole della quantificazione del proprio reddito da attività indipendente stimato
per difetto dal Pretore in fr. 1000.– netti mensili sulla base delle tassazioni
del 2007 e del 2008 (doc. H, I, 21 e 22). Il marito sostiene che la media degli
ultimi tre anni sia di fr. 833.– mensili, ma questo dato non è sorretto da
alcuna prova, agli atti figurando solo i redditi per il 2007 e il 2008 (doc. H,
I, 21 e 22). Di regola, il reddito determinante per un lavoratore
indipendente è quello medio calcolato sull'arco di più anni, di regola almeno
tre, in modo da compensare le eventuali fluttuazioni. Solo in caso di durevole
flessione delle entrate si può tenere conto del risultato dell'ultimo anno
(RtiD II-2004 pag. 617 n. 38c, con rinvii). Ma – come già indicato da questa
Camera (inc. 11.2006.64 del 15 gennaio 2008, consid. 4) – è possibile, a un
esame sommario, tenere conto dei dati fiscali dell'ultima tassazione se la
parte interessata si fonda su quelli. In concreto, come evidenziato, le
tassazioni agli atti sono solo due, la cui media dà un reddito netto di fr.
1119.75 mensili, importo che – tutto ben ponderato – può essere conteggiato quale
reddito del marito.
8. Per quanto riguarda il proprio fabbisogno minimo, valutato dal
Pretore in fr. 3320.– mensili,
l'appellante chiede di aumentarlo a fr. 4353.– mensili aggiungendo la locazione
dello studio di architettura di fr. 1800.– mensili spese accessorie incluse, senza
calcolare costi abitativi, l'assicurazione __________ di fr. 153.60 mensili,
l'assicurazione __________ fr. 48.30 mensili, la tassa __________ di fr. 8.35
mensili e la tassa __________ di fr. 8.35 mensili in quanto spese per
l'acquisizione del reddito da attività indipendente. Inoltre egli chiede
l'aumento dell'onere d'imposta a fr. 698.– mensili, l'aumento dell'assicurazione
RC auto a fr. 37.– mensili e il computo di fr. 132.– mensili per l'auto. Le
voci saranno esaminate separatamente.
a) Il
marito ammette di percepire reddito da un'attività indipendente e chiede quindi
che siano riconosciute nel suo fabbisogno le spese per l'acquisizione di quell'entrata,
segnatamente l'assicurazione __________, l'assicurazione __________,
la tassa __________ e la tassa __________. Se non che, egli non si confronta
con la motivazione del Pretore secondo cui il reddito da indipendente desumibile
dalle tassazioni 2007 e 2008 (doc. H, I, 21 e 22) è già netto, le spese essendo
già state dedotte. L'appello è al riguardo irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett.
d CPC ticinese, combinato con il cpv. 5). Sia come sia, il reddito derivante da
un'attività indipendente, che figura nella decisione di tassazione, è quello al
netto delle spese professionali legate all'acquisizione (cfr. le istruzioni del
2008 consultabili in: http://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DC/DOC-IPF/2008/2008_istruzioni_persone_fisiche.pdf,
pag. 13; analogo precetto vale per le notifiche successive). Ne discende che
nel fabbisogno dell’appellante non sono stati inclusi a ragione i costi
necessari all’acquisizione del reddito da indipendente.
b) Diverso
è il caso per la pigione dello studio di architettura preso in locazione a __________.
Tale spesa non è stata dedotta dai redditi accertati nelle tassazioni 2007 e
2008, poiché il contratto di locazione è del 9 gennaio 2009 (doc. 3). Il marito
afferma di essere stato obbligato a locare lo studio per continuare a esercitare
la professione come indipendente, prima svolta presso l'abitazione coniugale.
L'esposto è contestato dalla moglie che nelle osservazioni afferma che il
marito non ha mai lavorato presso l'abitazione coniugale e che non è mai stato
installato uno studio di architettura nella casa.
Ora,
che il marito abbia svolto un'attività indipendente prima della
separazione dei coniugi e prima di locare lo studio a __________ è pacifico. Il
contratto di locazione, come detto, è del 9 gennaio 2009 ed è intestato a
entrambi i coniugi e i locali sono adibiti a “studio di architettura”, per una
spesa complessiva di fr. 1780.– mensili (doc. 3). E questo costo – di fr. 21 360.–
annui – sarà verosimilmente posto in deduzione dall'utile conseguito quale
attività indipendente. Certo, il marito avrebbe potuto produrre qualche
estratto del 2009 inerente al suo lavoro indipendente, ma il Pretore non poteva
scartare questa spesa, esistente al momento del giudizio. Invero, nulla si sa
degli introiti del 2009. Se non che, a un sommario esame come quello che
presiede all'emanazione di misure protettrici dell'unione coniugale non
sussistono dunque ragioni per scostarsi da quest'ultimo accertamento. Dandosi
mutamenti apprezzabili intervenuti dopo l'emanazione del giudizio impugnato,
le misure a protezione dell'unione coniugale possono sempre, in ogni modo,
essere adattate dal primo giudice alle nuove circostanze (art. 179 cpv. 1 CC).
c) Per
quanto attiene all'aumento dell'onere per le imposte a fr. 698.– mensili
la censura non è motivata e, quindi, è irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC ticinese). Certo, anche in
quest'evenienza la moglie, in istanza, aveva indicato quella cifra nel
fabbisogno del marito. Se non che, diversamente dalle spese dell'autovettura,
le imposte a carico del marito non possono dirsi verosimilmente di fr. 698.–
mensili, né di fr. 500.– come stimato dal Pretore. Tenuto conto delle sue
entrate, degli alimenti da versare, come pure delle usuali deduzioni, l'onere
d'imposta può essere prudenzialmente stimato in fr. 350.– il mese (cfr: http://www4.ti.ch/DFE/DC/).
d) Per quanto attiene all'assicurazione responsabilità civile per l'auto
del marito, esaminando il riepilogo dell'assicurazione (doc. 17), il Pretore
non ha conteggiato l'intero premio, tralasciando l'importo a copertura della
“colpa grave”. Ma, dandosi condizioni che permettono alla famiglia, benché
separata, di mantenere il tenore di vita precedente (cfr. RtiD I-2010 pag. 698
n. 20c), non vi è motivo per togliere quell'importo (v. anche: per la manutenzione
del giardino: I CCA sentenza inc. 11.2008.36 del 4 agosto 2009, consid. 4d). Il
costo complessivo è così di fr. 37.– il mese.
e) Per
quanto riguarda l'aggiunta al fabbisogno minimo della posta auto (fr. 132.–
mensili), il marito computa tale onere ma non lo motiva e neppure tenta di provarlo,
l'assunto immotivato è irricevibile (art.
321 cpv. 1 lett. b CPC ticinese).
f) In
definitiva, il fabbisogno minimo del marito andrebbe fissato prudenzialmente in
fr. 4954.40. Esso si comporrebbe di fr. 1200.– (minimo vitale del diritto
esecutivo), fr. 1350.– (spesa per l'alloggio), fr. 1780.– (studio di
architettura), fr. 205.30 (cassa malati), fr. 37.– (assicurazione
responsabilità civile auto), fr. 32.10 (imposta di circolazione) e fr. 350.–
(imposte). Se non che, il marito chiede che il suo fabbisogno sia calcolato in
fr. 4353.–, facendo astrazione del costo dell'alloggio. La cifra, dandosi il
principio dispositivo in materia, può essere ammessa.
9. Riguardo al fabbisogno minimo della moglie, la stessa ritiene che il
Pretore non le ha conteggiato a torto il costo del leasing per
l'autovettura, poiché non ancora scaduto né il costo della mamma diurna. Le
censure vanno esaminate separatamente.
a) La
quota mensile del leasing fino alla scadenza del contratto può essere
inserita nel fabbisogno minimo di un coniuge se quest'ultimo non aveva
disponibilità per l'acquisto del veicolo e se la vettura non appare inutilmente
dispendiosa. Inoltre, i costi d'uso di un'automobile sono ammessi se i mezzi
della famiglia dopo la separazione sono sufficienti, se il coniuge aveva già un
veicolo durante la vita in comune o se il bisogno è sorto dopo la separazione,
oppure il coniuge abbisogni del mezzo per scopi professionali, per motivi di
salute o per esercitare il diritto di visita (I CCA, sentenza inc.
11.2008.8 del 2 settembre 2012, consid. 11e con richiami).
Al
momento in cui ha statuito il Pretore la rata del leasing era ancora in
corso, sicché essa andava conteggiata. Invero la moglie ritiene che alla
scadenza del leasing il suo fabbisogno diminuirà, ma avendo avuto un
veicolo durante la vita in comune e dovendovi verosimilmente fare capo per
l'esercizio del proprio lavoro, in concreto le si può prudenzialmente riconoscere
una spesa al riguardo (cfr. RtiD I-2010 pag. 698 n. 20c).
b) Il
Pretore non ha considerato il costo della “mamma diurna” di fr. 600.–, poiché
“non documentato”. Se non che, il marito stesso, nel suo riassunto scritto
(pag. 7), aveva ammesso quella spesa, sicché il Pretore non poteva ignorarla.
Tuttavia, quell'importo non va conteggiato nel fabbisogno della madre, ma va
inserito nel fabbisogno in denaro dei figli (cfr. I CCA, sentenza inc.
11.2001.132 del 20 novembre 2003, consid. 6).
c) In
definitiva, il fabbisogno minimo di AO 1 va quantificato in fr. 3442.80
mensili. Esso si compone di fr. 1350.– (minimo vitale del diritto esecutivo),
fr. 1105.70 (quota dell'alloggio), fr. 202.10 (cassa malati), fr. 130.60
(assicurazione responsabilità civile auto), fr. 48.80 (imposta di
circolazione), fr. 305.60 (costi del veicolo) e fr. 300.– (imposte).
10. Per quanto riguarda il fabbisogno in denaro dei figli, il
marito afferma che non si può “computare nel fabbisogno dei bambini fr. 1540.–”.
Egli sostiene che per il calcolo della locazione va considerato un importo di
fr. 1350.– mensili, pari a quanto riconosciuto a sé. Così, per l'alloggio dei
figli andrebbero conteggiati fr. 450.– mensili (un terzo di fr. 1350.–) per Al__________
e fr. 337.50 mensili (un quarto di fr. 1350.–) per Aa__________. Egli però non
spiega perché il Pretore dovrebbe computare lo stesso onere di alloggio per una
persona che vive da sola e per la moglie che vive con i due figli, quando la
situazione finanziaria permette di mantenere il costo effettivo dell'abitazione.
Carente di motivazione, in proposito l'appello è irricevibile (art. 309 cpv. 2
lett. e combinato con il cpv. 5 CPC ticinese).
Il marito
poi calcola “in realtà” il fabbisogno in denaro di Al__________ in fr. 1500.– e
quello di Aa__________ in fr. 1542.–, ma non spiega in che cosa consistano le
detrazioni effettuate. Propone invero una chiave di riparto del “60% a carico
del marito e 40% a carico della moglie” come ripartizione già eseguita “in
costanza di matrimonio”, sicché in ultima analisi egli dovrebbe versare fr.
1250.– per Al__________ e fr. 1207.70 per Aa__________, assegni compresi. Il
padre precisa poi che “trattandosi del bene dei figli” egli vuole prescindere
da “considerazioni sul corretto computo”, mantenendo “la disponibilità a versare
per ciascun figlio fr. 1100.– oltre AF”. Il calcolo del marito – difficile da
seguire – non può essere ammesso, per quanto si dirà in appresso.
11. Questa Camera interviene d'ufficio per calcolare il fabbisogno in
denaro dei figli. Per prassi costante questa Camera si ispira alle
raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale
del Canton Zurigo (Rep. 1994 pag. 298 consid. 5). Ora, quelle raccomandazioni
si basano su valori medi nazionali, mentre il reddito familiare preso in
considerazione rimane sotto la media svizzera, i fabbisogni indicati rapportandosi
a famiglie di situazione finanziaria modesta (Empfehlungen zur Bemessung von
Unterhaltsbeiträgen für Kinder, edizione 2000, pag. 5). Quanto prevedono le
raccomandazioni non si identifica necessariamente con il fabbisogno effettivo,
da fissare in funzione dei bisogni dei figli e delle capacità contributive dei
genitori (DTF 123 III 4 consid. 3b/bb). In altre parole, la cifra prevista dalle
raccomandazioni è solo presunta e va sostituita – dandosi il caso – da quella effettiva
(cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2001.132 del 20 novembre 2003, consid. 6). Così,
adeguando la posta per l'alloggio e quella per “cura ed educazione“ (includendo
il costo della mamma diurna, divisa a metà tra i figli) dell'edizione 2009 si
ottiene un fabbisogno in denaro per Al__________ – prima di una frateria di due,
nata nel 2002, e quindi nella seconda fascia di età – di fr. 2150.– mensili (vitto
fr. 290.–, abbigliamento fr. 90.–, alloggio fr. 880.– [1/3 di fr. 2650.–],
altri costi fr. 590.–, cure ed educazione fr. 300.–) e per Aa__________ –
nella prima fascia d'età – di fr. 1765.– mensili (vitto fr. 270.–,
abbigliamento fr. 75.–, alloggio fr. 660.– [1/4 di fr. 2650.–], altri costi fr.
460.–, cure ed educazione fr. 300.–).
Quanto
agli assegni familiari, le citate raccomandazioni includono già eventuali prestazioni
di terzi in favore dei minorenni (assegni familiari, rendite complementari AVS
o AI, rendite da casse pensioni, da assicurazioni contro gli infortuni o contro
la responsabilità civile (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen
für Kinder, op. cit., pag. 9 in alto e 15 in alto; RtiD I-2005 pag. 772 consid. 7), sicché in linea di principio i contributi per i figli vanno fissati già
comprensivi degli assegni familiari (da ultimo: I CCA, sentenza inc.
11.2007.165 del 15 febbraio 2011, consid. 3e). In concreto è il padre a
percepirli (v. doc. F e 20), che è anche il debitore alimentare. Al riguardo, questa
Camera calcola il reddito di un coniuge comprensivo dell'assegno familiare,
fissando contributi per i figli che già includono quei sussidi (I CCA sentenza
inc. 11.2007.149 del 19 luglio 2010 consid. 8; I CCA, sentenza inc. 11.2008.36
del 4 agosto 2009, consid. 6b con rimandi). Di conseguenza, gli assegni famigliari
percepiti dal marito, non dovranno essere dedotti dal fabbisogno dei figli e i
contributi di mantenimento per Al__________ e Aa__________ saranno stabiliti
comprensivi degli assegni familiari. Il giudizio del Pretore deve essere modificato
come precede.
12. Quanto
al metodo applicato per la definizione dei contributi alimentari, il Pretore ha
preferito una ripartizione in equità (“tutto ponderato”), siccome il “diritto
federale non prescrive alcun metodo di calcolo”. Ora, il sistema
costantemente applicato da questa Camera – e definito üblich a livello
svizzero dal Tribunale federale: DTF 134 III 146 consid. 4 – per stabilire i
contributi pecuniari dovuti da un coniuge all'altro, nell'ambito delle misure a
protezione dell'unione coniugale, ove sia giustificata
la sospensione della comunione domestica (art. 176 cpv. 1 n. 1 CC) consiste nel
dedurre dal reddito complessivo dei coniugi i fabbisogni loro e dei figli
minorenni, suddividendo l'eccedenza in parti uguali (RtiD
I-2007 pag. 737 consid. 4a con richiami). Entrambi i genitori conservano in tal
modo l'equivalente del rispettivo fabbisogno minimo, più mezza eccedenza. Tale
principio, che garantisce la parità di trattamento fra coniugi, discende
dall'art. 163 cpv. 1 CC e vale finché dura il matrimonio. Non si ravvisano
elementi concreti che ostino all'applicazione concreta del metodo testé evocato.
13. Da
quanto precede emerge in ultima analisi, il seguente quadro delle entrate e
delle uscite familiari
Reddito del marito fr.
8 515.90
Reddito
della moglie fr. 4 470.45
fr.
12 986.35 mensili
Fabbisogno
minimo del marito fr. 4 353.–
Fabbisogno
minimo della moglie fr. 3 442.80
Fabbisogno
in denaro di Al__________ fr. 2 150.–
Fabbisogno
in denaro di Aa__________ fr. 1 765.–
fr.
11 710.80 mensili
Eccedenza fr.
1 275.55
Metà
eccedenza fr. 637.80
mensili
Il marito può
conservare per sé:
fr.
4 353.– + fr. 637.80 fr. 4 990.80
mensili,
e deve
destinare ai figli:
fr. 8 515.90 - fr. 4 990.80 fr.
3 525.10 mensili,
arrotondati
a fr. 3 525.—
mensili.
deve
destinare a Al__________: fr. 1 935.– mensili
deve
destinare a Aa__________: fr. 1 590.–
mensili.
Ne
discende che nessun contributo è dovuto alla moglie, quest'ultima riuscendo a
finanziare da sé sola il proprio fabbisogno minimo, mantenendo un agio da
destinare ai figli. Nel complesso, nondimeno, il marito dovrà versare invero alla
moglie un importo maggiore per i figli rispetto a quanto fissato dal Pretore. Al
riguardo, non vi è reformatio in peius. Quest'ultima, infatti, si configura – nella protezione delle
unioni coniugali – solo ove il totale dei contributi
litigiosi – e non solo un singolo contributo – si riveli più alto di quello stabilito
in prima sede (I CCA, sentenza inc. 11.2003.102 del 19 maggio 2006, consid. 9).
14. Per
quel che riguarda la decorrenza dei contributi di mantenimento, il marito
chiede di versarli dall'ottobre 2009. La moglie aderisce alla richiesta
ricordando di avere “effettivamente indicato all'udienza di chiedere il
contributo per sé e per i figli da ottobre 2009”, ritenendo che il Pretore sia incorso in “una svista” (osservazioni, ad 1 pag. 2). Il
dispositivo va dunque corretto di conseguenza.
15. Gli oneri processuali seguono il principio della soccombenza reciproca
(art. 148 cpv. 2 CPC ticinese). Se, da un lato, l'appellante esce vincente per
la soppressione del contributo alimentare per la moglie e per la decorrenza del
medesimo, egli, dall'altro, soccombe nella quantificazione del contributo
alimentare per i figli come pure nell'assegnazione dell'abitazione coniugale.
Tutto ben ponderato, si può stimare la soccombenza in due quinti della moglie e
tre quinti del marito. Quest'ultimo rifonderà ripetibili ridotte alla
controparte. Non è il caso invece di modificare il dispositivo sugli oneri di
prima sede, l'attuale riforma non incidendo in maniera apprezzabile sul loro
ammontare né sul loro riparto.
16. Circa
Fatti
i rimedi esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112 cpv.
1 lett. d LTF), ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF il valore litigioso
supera la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile.
Dispositivo
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è
parzialmente accolto. nel senso che il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata
è così riformato:
A titolo di contributo alimentare il marito
verserà alla moglie mensilmente e anticipatamente entro il 5 di ogni mese a
partire dal 1° ottobre 2009 i seguenti contributi:
–
fr. 1935.– mensili per la figlia Al__________, assegno famigliare compreso;
–
fr. 1590.– mensili per il figlio Aa__________, assegno famigliare compreso.
Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli
oneri processuali dell'appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 750.–
b) spese fr. 50.–
fr.
800.–
sono
posti a carico di AP 1 in ragione di tre quinti. Egli rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili ridotte.
3. Notificazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il giudice presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibi-le contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30
000
franchi; quando il valore
litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamen-tale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art.
76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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