11.2010.17
Protezione dell'unione coniugale: contributo alimentare per moglie e figlio
13 marzo 2013Italiano19 min
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Numero d'incarto:
11.2010.17
Data decisione, Autorità:
13.03.2013, ICCA
Titolo:
Protezione dell'unione coniugale: contributo alimentare per moglie e figlio
PROTEZIONE DELL'UNIONE CONIUGALE
art. 176 cpv. 1 cf. 1 CC
Incarto n.
11.2010.17
Lugano,
13 marzo 2013/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Jaques
segretaria:
Billia, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2008.66
(protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Riviera
promossa con istanza del 13 ottobre 2008 da
AP 1 ora in
(patrocinata dall'avv. PA 2 )
contro
AO 1 ora in
(patrocinato dall'avv. PA 1 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 1° febbraio 2010 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il
15 gennaio 2010 dal Pretore del Distretto di Riviera;
2. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria in appello;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO
1 (1961) e AP 1 (1971), cittadina giapponese, hanno
contratto matrimonio a __________ il 9 agosto 1995. A quel momento lo sposo era già padre di J__________(1984) e N__________(1987), nati da un
precedente matrimonio. Dalla nuova unione è nata S__________,
il 5 giugno 1996. Il marito è capo elettricista alle dipendenze della __________
di __________, la moglie lavora al 25% in un suo salone per cani (“__________”)
a __________. I coniugi vivono separati dal 16 ottobre 2008, quando
AP 1 ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ per
trasferirsi in un altro appartamento, sempre a __________.
B. Il 13 ottobre 2008 AP 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Riviera
con un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere l'autorizzazione
a vivere separata, l'affidamento di S__________ (riservato il diritto di visita
paterno), la consegna di una __________ (con
gli effetti personali ivi contenuti), un contributo alimentare indicizzato
per sé di fr. 2900.25 mensili e uno per la figlia di fr. 1568.75 mensili (assegni
familiari compresi), un ordine di trattenuta salariale alla __________ per
l'ammontare di fr. 4469.– mensili, il versamento di fr. 5553.– in
rifusione di spese da lei sostenute per il nuovo alloggio e il pagamento di un
premio della cassa malati rimasto scoperto, dichiarando di lasciare l'abitazione
coniugale a AO 1. Identiche richieste essa ha avanzato già in via cautelare, postulando inoltre una provvigione ad
litem di fr. 5000.– o, subordinatamente, il beneficio
dell'assistenza giudiziaria.
C. Con
decreto cautelare del 16 ottobre 2008, emesso senza contraddittorio, il Pretore
ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha affidato la figlia alla madre
(riservato il diritto di visita paterno) e ha obbligato AO 1 a versare dal 14 al 31 ottobre 2008 un contributo alimentare per moglie e figlia di fr. 2200.– complessivi,
ordinandogli altresì di consegnare alla moglie la citata __________ con gli
oggetti ivi contenuti. All'udienza del 24 ottobre 2008, indetta per il
contraddittorio, la discussione è stata rinviata e i coniugi sono stati
invitati a documentare i loro redditi da attività lucrativa. Con decreto
cautelare del 27 ottobre 2008, emanato ancora senza contraddittorio, il Pretore
ha confermato l'autorizzazione dei coniugi a vivere separati e l'affidamento
della figlia alla madre (riservato il diritto di visita paterno), condannando AO
1 a versare, per il novembre del 2008, un contributo alimentare di fr. 2853.85
complessivi a moglie e figlia.
D. Il
28 ottobre 2008 AP 1 si è vista conferire dal Pretore il beneficio
dell'assistenza giudiziaria. Le parti sono poi state convocate all'udienza del
4 dicembre 2008 per la discussione cautelare e dell'istanza a protezione
dell'unione coniugale, udienza nel corso della quale hanno ribadito le loro
richieste di giudizio e notificato mezzi di prova. Con decreto cautelare del 10
dicembre 2008 emesso “nelle more istruttorie” il Pretore ha ulteriormente confermato
l'autorizzazione dei coniugi a vivere separati e l'affidamento della figlia alla
madre (riservato il diritto di visita paterno), obbligando il convenuto a
versare dal 1° dicembre 2008 un contributo alimentare di fr. 3300.–
mensili complessivi per moglie e figlia. All'udienza del 14 gennaio 2009,
indetta per l'interrogatorio formale della moglie e l'escussione di una testimone,
Fatti
i coniugi hanno dichiarato di rinunciare alla discussione finale, rimettendosi
a conclusioni scritte non appena fosse stata acquisita la documentazione
richiamata agli atti.
E. Il 12 febbraio 2009 AO 1 ha chiesto al Pretore di ridurre il contributo
provvisionale per moglie e figlia a fr. 2000.– mensili complessivi
retroattivamente dal 1° dicembre 2008. All'udienza del 5 marzo 2009, destinata
al contraddittorio, AP 1 ha proposto di respingere l'istanza. Il Pretore ha
assegnato alle parti un termine per produrre determinati documenti e con
decreto cautelare del 23 marzo 2009 emanato “nelle more istruttorie” ha
ordinato alla __________ di trattenere dallo stipendio di AO 1 la somma di
fr. 3300.– mensili, riversandola direttamente alla moglie. La discussione
sulla trattenuta di stipendio si è tenuta il 6 aprile 2009. Statuendo il 16
aprile 2009, il Pretore ha confermato il provvedimento e il 14 maggio 2009 ha assegnato alle parti un termine per presentare
conclusioni scritte.
F. Nel
suo memoriale conclusivo del 19 giugno 2009 AP 1 ha riaffermato le proprie domande, salvo aumentare la richiesta di contributo alimentare
indicizzato per sé a fr. 2910.55 mensili e quello per la figlia a fr.
1867.50 mensili (assegni familiari compresi). Inoltre essa ha aumentato a fr. 7553.– la menzionata pretesa di fr. 5553.– in rifusione delle spese sostenute per il nuovo alloggio e il
pagamento di un premio della cassa malati rimasto scoperto, aggiungendo fr. 2000.– per avere AO 1 venduto nel frattempo la __________
da lei rivendicata in uso. Nel proprio allegato conclusivo del 10 giugno 2009 AO
1 ha proposto di respingere l'istanza a protezione dell'unione coniugale, limitandosi
a offrire un contributo alimentare di fr. 2000.– mensili complessivi per moglie
e figlia dal 1° dicembre 2008.
G. Il
14 dicembre 2009 la __________ ha comunicato al Pretore di avere sospeso il 1°
ottobre 2009 il versamento di indennità giornaliere per malattia a AO 1,
reputando quest'ultimo idoneo alla ripresa dell'attività lucrativa, nonostante
l'opinione contraria del suo medico curante. Invitato a esprimersi, AO 1 ha ribadito il 21
dicembre 2009 di essere totalmente inabile
al lavoro. AP 1 ha chiesto così al Pretore, il 4 gennaio 2010, di
richiamare l'incarto completo dall'assicurazione malattia e dal datore di lavoro
del convenuto e di emanare la decisione solo dopo avere accertato la capacità
di guadagno del convenuto.
H. Statuendo
il 15 gennaio 2010 sull'istanza
a tutela dell'unione coniugale, il Pretore ha affidato la figlia alla madre, ha
disciplinato il diritto di visita del padre e ha obbligato AO 1 a versare contributi alimentari per moglie e figlia (assegni familiari compresi) di:
fr.
2200.– complessivi dal 14 al 31 ottobre 2008,
fr.
2853.85 complessivi per il novembre del 2008,
fr.
4778.05 mensili complessivi (fr. 2936.80 per la moglie e fr. 1841.25 per
la figlia) dal 1° dicembre 2008 al 28 febbraio 2009 e
fr.
3236.80 mensili complessivi (fr. 1369.30 per la moglie e fr. 1867.50 per
la figlia) dal 1° marzo al 30 settembre 2009.
Dal
1° novembre (recte: ottobre) 2009 in poi il Pretore ha respinto ogni pretesa di contributo alimentare, così come ha respinto le domande di AP 1 volte
a ottenere la consegna di determinati effetti personali, il pagamento di fr.
7553.– e una provvigione ad litem di fr. 5000.–. Infine il Pretore ha
revocato la trattenuta di stipendio decretata a carico di AO 1 il 16 aprile
2009. La tassa di giustizia di fr. 600.– e le spese di fr. 320.– sono state
poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
I. Contro la
sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 1°
febbraio 2010 nel quale chiede – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria
– di riformare la decisione impugnata nel senso di condannare il marito a erogarle
anche dopo il 1° ottobre 2009, senza limiti di tempo, un contributo alimentare
indicizzato di fr. 2910.55 mensili per sé e uno di fr. 1867.50 mensili per S__________(assegni
familiari compresi), ordinando alla __________ di trattenere la somma di
fr. 4778.05 mensili dallo stipendio del debitore e di riversarla direttamente
a lei. Identiche richieste essa ha avanzato in via cautelare. Con decreto
dell'8 febbraio 2010 il presidente della Camera ha dichiarato la richiesta di
provvedimenti cautelari irricevibile per difetto di competenza. L'appello non è
stato intimato a AO 1 per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. Le
misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) erano emanate fino
al 31 dicembre 2010 con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio
(art. 4 cpv. 1 n. 5 e art. 5 vLAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC
ticinese). L'esame dei fatti era limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag.
432.
consid. 4a) e la sentenza del Pretore era impugnabile entro dieci giorni
(art. 370 cpv. 2 CPC ticinese). Nella fattispecie la sentenza è stata
notificata al convenuto il 22 gennaio 2010. Tempestivo, l'appello in esame è
dunque ricevibile.
2.
Litigiosi
rimangono in questa sede i contributi alimentari per moglie e figlia dal 1°
ottobre 2009, momento dal quale il Pretore non ha più condannato AO 1 a versare nulla, il datore di lavoro non corrispondendogli più la benché minima indennità giornaliera
di malattia ed essendo quindi il convenuto senza reddito. Il Pretore non ha
mancato di accennare al contenzioso in atto fra datore di lavoro e lavoratore
circa il versamento delle indennità giornaliere, ma al riguardo non è stato in
grado di formulare una prognosi, come non è stato in grado di prevedere la
situazione futura del convenuto sul fronte dei redditi (ripresa dell'attività
lucrativa, riattivazione o cessazione definitiva delle indennità per malattia,
licenziamento, disoccupazione o altro). Ciò posto, egli ha liberato AO 1 da
ogni obbligo contributivo dopo il 1° ottobre 2009, rinviando AP 1 a chiedere nuove misure a protezione dell'unione coniugale nel caso in cui le circostanze fossero
mutate (sentenza impugnata, consid. 9.2 e 9.3).
3.
L'appellante
rimprovera al Pretore di non avere accertato compiutamente i fatti, nonostante
il principio inquisitorio imponesse di salvaguardare gli interessi della figlia
minorenne. Sostiene che la situazione poco chiara circa lo stato di salute del
marito dall'ottobre del 2009 avrebbe dovuto indurre il Pretore a computare al
convenuto un reddito ipotetico, tanto più che AO 1 non ha mai chiesto di essere
esonerato dal versamento di contributi alimentari, nemmeno dopo che il datore
di lavoro aveva comunicato di avere cessato dal 1° ottobre 2009 l'erogazione di indennità per malattia. Del resto – essa soggiunge – il convenuto non ha reso
verosimile la propria inabilità lucrativa se non con asserzioni del proprio
medico curante, smentite però dal medico del datore di lavoro, che reputa il
convenuto idoneo a una completa ripresa dell'attività. In condizioni del genere
il Pretore avrebbe dovuto imputare a AO 1 – essa conclude – un guadagno
potenziale di fr. 8244.40 netti mensili, pari al reddito da lui conseguito
nel 2008.
a) Nella
misura in cui lamenta che il Pretore non abbia richiamato l'incarto del convenuto
né dall'assicurazione malattia né dal datore di lavoro, l'appellante non si
confronta con la motivazione del primo giudice, il quale ha ritenuto che l'unico
effetto di tale edizione di documenti sarebbe stato “di procrastinare la
controversia tra i medici e di conseguenza la presente procedura” (sentenza
impugnata, consid. 9.3). Dagli atti risulta in effetti che AO 1 ha ricevuto indennità giornaliere di malattia dal 26 febbraio al 30 settembre 2009 (lettera 14 febbraio
2009.
della __________ al Pretore, nella rubrica “allegati e verbali”). Niente
induce a dubitare – né l'appellante contesta – che fino al 30 settembre 2009 il
convenuto fosse davvero incapace al lavoro, tanto meno a un esame di verosimiglianza
come quello che governa le protezioni dell'unione coniugale. Dal 1° ottobre 2009 in poi il medico di fiducia dell'assicurazione cui è affiliato il datore di lavoro ha reputato
il dipendente guarito. Tale opinione contrasta con quella del medico di fiducia
di AO 1, il quale continua a reputare il paziente del tutto inabile al lavoro
(loc. cit.). Di conseguenza, avesse anche richiamato la documentazione dell'uno
e dell'altro professionista, il Pretore si sarebbe trovato davanti a due
diagnosi opposte. Con quale utilità, l'appellante non spiega. Anche perché in
una procedura d'indole sommaria l'esecuzione di una perizia non sarebbe entrata
per principio in linea di conto (sentenza del Tribunale federale 5A_798/2009
del 4 marzo 2010, consid. 3.2; sentenza 5A_22/2010 del 7 giugno 2010, consid. 4.4.2).
b) L'istante
non può essere seguita nemmeno quando sembra far valere che il Pretore non
avrebbe dovuto statuire prima di aver chiarito la reale capacità di guadagno di
AO 1. Il Pretore ha scelto di non differire l'emanazione del giudizio, l'istante
potendo sempre chiedere in virtù dell'art. 179 cpv. 1 CC – egli ha rilevato – la
modifica di misure a protezione dell'unione coniugale superate dalle circostanze
(sentenza impugnata, consid. 9.4). L'appellante obietta di non poter sapere
quando la controversia tra i due medici sullo stato di salute del marito si sarà
risolta. Ciò non era un motivo tuttavia per dilazionare sine die
l'emanazione del giudizio in una procedura la cui istruttoria era ormai
terminata. Certo, il Pretore avrebbe potuto sospendere anziché sopprimere il
contributo alimentare per moglie e figlia dopo il 1° ottobre 2009 (art. 129
cpv. 1 prima frase CC per analogia), ma all'atto pratico nulla sarebbe cambiato.
Come avrebbe potuto chiedere in ogni tempo la riattivazione giusta l'art. 179
cpv. 1 CC di contributi alimentari sospesi, l'istante potrà chiedere in ogni
tempo il ripristino giusta l'art. 179 cpv. 1 CC di contributi alimentari soppressi.
Essa non subisce pertanto alcun pregiudizio.
c) Afferma
l'appellante che il Pretore ha soppresso il contributo alimentare per lei e la
figlia dopo il 1° ottobre 2009 quantunque il convenuto ne postulasse unicamente
la riduzione a fr. 2000.– mensili complessivi. In realtà l'impressione si
deve all'equivoca gestione processuale del Pretore. È vero che il 12 febbraio
2009.
AO 1 aveva chiesto di ridurre a fr. 2000.– mensili complessivi
retroattivamente dal 1° dicembre 2008 i contributi provvisionali per moglie e
figlia fissati dal Pretore in fr. 3300.– mensili complessivi con decreto
cautelare del 10 dicembre 2008. È altrettanto vero però che dopo lo scambio dei
memoriali conclusivi il Pretore ha – di fatto – riaperto l'istruttoria (senza per
altro richiuderla), intimando alle parti la lettera del 14 dicembre 2009 con
cui la __________ comunicava di avere interrotto il 1° ottobre 2009 il versamento
di indennità per malattia al dipendente. Nel termine di 10 giorni assegnato “per
presentare eventuali osservazioni” AO 1 ha fatto valere, il 21 dicembre 2009, di essere “tuttora inabile al lavoro nella misura del 100%”. AP 1 si è
rimessa il 4 gennaio 2010 – in sostanza – al giudizio del Pretore, reputando “imperativa
da parte del giudice la richiesta di edizione motu proprio dell'incarto
completo dall'assicurazione malattia e dal datore di lavoro, a valere quale
necessario accertamento di quanto verificatosi e al fine della pronunzia nella
fattispecie”. Con ciò l'interessata sollecitava dal Pretore, né più né meno,
una decisione per apprezzamento. Non può quindi dolersene ora.
d) A
parere dell'appellante il Pretore avrebbe dovuto imputare al convenuto un reddito
ipotetico, AO 1 non avendo reso verosimile la propria inabilità lucrativa. Essa
non revoca in dubbio tuttavia che il medico curante del marito continui a definire
quest'ultimo senza capacità di guadagno, né illustra perché l'opinione del
medico di fiducia dell'assicurazione cui è affiliato il datore di lavoro
dovrebbe prevalere. Ora, un reddito potenziale non va determinato in astratto.
Dev'essere alla concreta portata dell'interessato, considerata l'età di lui, la
formazione professionale e lo stato di salute, oltre alla situazione sul
mercato del lavoro (DTF 130 III 542 consid. 3.2 con rinvii). La fissazione di
un reddito virtuale non ha, in effetti, carattere di penalità (DTF 128 III 6
prima frase). Se – come in concreto – la capacità lucrativa
del debitore non è assodata, il criterio del guadagno potenziale non entra in considerazione.
Quanto alle eventuali entrate effettive di AO 1, l'interessata non pretende ch'esse eccedano il di lui minimo esistenziale del diritto esecutivo (fr.
2576.15
mensili: sentenza impugnata, consid. 7.2), che un debitore alimentare
ha il diritto di conservare (DTF 137 III 62 consid. 4.2.1, 135 III 67 consid.
2, 133 III 59 consid. 2). Anche sotto questo profilo la sentenza impugnata
resiste dunque alla critica.
4.
AP 1
critica infine l'accertamento del proprio reddito, che il Pretore ha stimato in
fr. 1315.05 mensili per un'attività in proprio al 25% (sentenza impugnata,
consid. 7.1 in fine), opponendo che in realtà essa non guadagna più di fr.
538.90
mensili. A prescindere dalla circostanza però ch'essa si limita a
ripetere quanto addotto nel memoriale conclusivo del 19 giugno 2009, senza confrontarsi
con la motivazione del Pretore (ciò che basterebbe per dichiarare l'appello
carente di requisiti formali, ovvero irricevibile: art. 309 cpv. 2 lett. f CPC ticinese
combinato con il cpv. 5), quand'anche il reddito di lei non eccedesse fr.
538.90
mensili, nulla muta al fatto che AO 1 ha il diritto di conservare – come si è appena ricordato – l'equivalente del proprio minimo esistenziale secondo il
diritto esecutivo. E siccome egli non risulta conseguire maggiori entrate, la
censura dell'appellante cade già a un primo esame nel vuoto.
5.
Se
ne conclude che, nella misura in cui è ammissibile, l'appello è destinato alla
reiezione. Gli oneri del giudizio odierno seguono il principio della
soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese), mentre non si giustifica di
attribuire ripetibili a AO 1, cui l'appello non è stato notificato per
osservazioni.
Può
essere accolta invece – eccezionalmente – la richiesta di assistenza
giudiziaria formulata dall'appellante, la cui indigenza (nel senso dell'art. 3
vLag) appare verosimile. Non tanto perché l'appello apparisse provvisto sin
dall'inizio di grandi possibilità di successo (art. 14 cpv. 1 lett. a vLag),
quanto perché a ben vedere la richiedente può essere stata indotta in buona
fede a ricorrere. Senza riaprire l'istruttoria, in effetti, il Pretore ha chiamato
le parti il 18 dicembre 2009 a esprimersi su un documento nuovo che rimetteva
in discussione l'intero assetto dei contributi alimentari (la lettera del 14
dicembre 2009 con cui la __________ comunicava di avere sospeso il 1° ottobre
2009.
il versamento di indennità per malattia al dipendente), senza poi dichiarare
formalmente terminata l'assunzione delle prove e senza nemmeno indire un nuovo
dibattimento finale (art. 191a CPC ticinese). Ciò può avere spinto
l'interessata a far valere le sue ragioni dinanzi a questa Camera e giustifica,
in definitiva, la concessione del beneficio.
Quanto
all'indennità spettante al patrocinatore d'ufficio, la legale dell'appellante indica
di avere dedicato alla pratica 16 ore e 50 minuti, di cui 14 ore per lo studio
degli atti e la stesura dell'appello, 45 minuti per la scritturazione di tre
lettere e 2 ore e 5 minuti per quattro colloqui telefonici (con la cliente e
con il datore di lavoro del marito). Se non che, 14 ore di lavoro per redigere
un appello su un solo argomento (il diritto a contributi alimentari dopo il 1°
ottobre 2009), per di più ampiamente ripreso dal memoriale conclusivo del 19
giugno 2009 (punto 1 “in fatto” e punto 3 “in diritto”), appaiono
manifestamente eccessive. A un legale solerte e speditivo non può riconoscersi
per una prestazione del genere un dispendio di tempo oltre le 8 ore. A rigore
andrebbero ridotte anche le citate 2 ore e 5 minuti per i colloqui telefonici,
di cui mal si intravede l'utilità ai fini dell'appello. Comunque sia, senza dar
prova di severità, nella fattispecie si possono riconoscere alla legale 10 ore
e 50 minuti di lavoro (a fr. 180.– orari: art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla
tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la
fissazione delle ripetibili [RL 3.1.1.7.1]), per un onorario di fr. 1950.–. A
ciò si aggiungono le spese (10%: art. 6 cpv. 1 del regolamento predetto), per
fr. 195.–, e l'IVA (7.6% fino al 31 dicembre 2010), per fr. 163.–, onde un'indennità
di complessivi fr. 2310.– (arrotondati).
6.
Circa
i rimedi esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 750.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
800.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. L'appellante
è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio
dell'avv. PA 2. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per l'appellante alla patrocinatrice
d'ufficio un'indennità di fr. 2310.–.
4. Notificazione:
–
;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30
000
franchi; quando il valore
litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art.
76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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