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Decisione

11.2010.17

Protezione dell'unione coniugale: contributo alimentare per moglie e figlio

13 marzo 2013Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i coniugi hanno dichiarato di rinunciare alla discussione finale, rimettendosi

a conclusioni scritte non appena fosse stata acquisita la documentazione

richiamata agli atti.

E. Il 12 febbraio 2009 AO 1 ha chiesto al Pretore di ridurre il contributo

provvisionale per moglie e figlia a fr. 2000.– mensili complessivi

retroattivamente dal 1° dicembre 2008. All'udienza del 5 marzo 2009, destinata

al contraddittorio, AP 1 ha proposto di respingere l'istanza. Il Pretore ha

assegnato alle parti un termine per produrre determinati documenti e con

decreto cautelare del 23 marzo 2009 emanato “nelle more istruttorie” ha

ordinato alla __________ di trattenere dallo stipendio di AO 1 la somma di

fr. 3300.– mensili, riversandola direttamente alla moglie. La discussione

sulla trattenuta di stipendio si è tenuta il 6 aprile 2009. Statuendo il 16

aprile 2009, il Pretore ha confermato il provvedimento e il 14 maggio 2009 ha assegnato alle parti un termine per presentare

conclusioni scritte.

F. Nel

suo memoriale conclusivo del 19 giugno 2009 AP 1 ha riaffermato le proprie domande, salvo aumentare la richiesta di contributo alimentare

indicizzato per sé a fr. 2910.55 mensili e quello per la figlia a fr.

1867.50 mensili (assegni familiari compresi). Inoltre essa ha aumentato a fr. 7553.– la menzionata pretesa di fr. 5553.– in rifusione delle spese sostenute per il nuovo alloggio e il

pagamento di un premio della cassa malati rimasto scoperto, aggiungendo fr. 2000.– per avere AO 1 venduto nel frattempo la __________

da lei rivendicata in uso. Nel proprio allegato conclusivo del 10 giugno 2009 AO

1 ha proposto di respingere l'istanza a protezione dell'unione coniugale, limitandosi

a offrire un contributo alimentare di fr. 2000.– mensili complessivi per moglie

e figlia dal 1° dicembre 2008.

G. Il

14 dicembre 2009 la __________ ha comunicato al Pretore di avere sospeso il 1°

ottobre 2009 il versamento di indennità giornaliere per malattia a AO 1,

reputando quest'ultimo idoneo alla ripresa dell'attività lucrativa, nonostante

l'opinione contraria del suo medico curante. Invitato a esprimersi, AO 1 ha ribadito il 21

dicembre 2009 di essere totalmente inabile

al lavoro. AP 1 ha chiesto così al Pretore, il 4 gennaio 2010, di

richiamare l'incarto completo dall'assicurazione malattia e dal datore di lavoro

del convenuto e di emanare la decisione solo dopo avere accertato la capacità

di guadagno del convenuto.

H. Statuendo

il 15 gennaio 2010 sull'istanza

a tutela dell'unione coniugale, il Pretore ha affidato la figlia alla madre, ha

disciplinato il diritto di visita del padre e ha obbligato AO 1 a versare contributi alimentari per moglie e figlia (assegni familiari compresi) di:

fr.

2200.– complessivi dal 14 al 31 ottobre 2008,

fr.

2853.85 complessivi per il novembre del 2008,

fr.

4778.05 mensili complessivi (fr. 2936.80 per la moglie e fr. 1841.25 per

la figlia) dal 1° dicembre 2008 al 28 febbraio 2009 e

fr.

3236.80 mensili complessivi (fr. 1369.30 per la moglie e fr. 1867.50 per

la figlia) dal 1° marzo al 30 settembre 2009.

Dal

1° novembre (recte: ottobre) 2009 in poi il Pretore ha respinto ogni pretesa di contributo alimentare, così come ha respinto le domande di AP 1 volte

a ottenere la consegna di determinati effetti personali, il pagamento di fr.

7553.– e una provvigione ad litem di fr. 5000.–. Infine il Pretore ha

revocato la trattenuta di stipendio decretata a carico di AO 1 il 16 aprile

2009. La tassa di giustizia di fr. 600.– e le spese di fr. 320.– sono state

poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

I. Contro la

sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 1°

febbraio 2010 nel quale chiede – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria

– di riformare la decisione impugnata nel senso di condannare il marito a erogarle

anche dopo il 1° ottobre 2009, senza limiti di tempo, un contributo ali­mentare

indicizzato di fr. 2910.55 mensili per sé e uno di fr. 1867.50 mensili per S__________(assegni

familiari compresi), ordinando alla __________ di trattenere la somma di

fr. 4778.05 mensili dallo stipendio del debitore e di riversarla direttamente

a lei. Identiche richieste essa ha avanzato in via cautelare. Con decreto

dell'8 febbraio 2010 il presidente della Camera ha dichiarato la richiesta di

provvedimenti cautelari irricevibile per difetto di competenza. L'appello non è

stato intimato a AO 1 per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Le

misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) erano emanate fino

al 31 dicembre 2010 con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio

(art. 4 cpv. 1 n. 5 e art. 5 vLAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC

ticinese). L'esame dei fatti era limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag.

432.

consid. 4a) e la sentenza del Pretore era impugnabile entro dieci giorni

(art. 370 cpv. 2 CPC ticinese). Nella fattispecie la sentenza è stata

notificata al convenuto il 22 gennaio 2010. Tempestivo, l'appello in esame è

dunque ricevibile.

2.

Litigiosi

rimangono in questa sede i contributi alimentari per moglie e figlia dal 1°

ottobre 2009, momento dal quale il Pretore non ha più condannato AO 1 a versare nulla, il datore di lavoro non corrispondendogli più la benché minima indennità giornaliera

di malattia ed essendo quindi il convenuto senza reddito. Il Pretore non ha

mancato di accennare al contenzioso in atto fra datore di lavoro e lavoratore

circa il versamento delle indennità giornaliere, ma al riguardo non è stato in

grado di formulare una prognosi, come non è stato in grado di prevedere la

situazione futura del convenuto sul fronte dei redditi (ripresa dell'attività

lucrativa, riattivazione o cessazione definitiva delle indennità per malattia,

licenziamento, disoccupazione o altro). Ciò posto, egli ha liberato AO 1 da

ogni obbligo contributivo dopo il 1° ottobre 2009, rinviando AP 1 a chiedere nuove misure a protezione dell'unione coniugale nel caso in cui le circostanze fossero

mutate (sentenza impugnata, consid. 9.2 e 9.3).

3.

L'appellante

rimprovera al Pretore di non avere accertato compiutamente i fatti, nonostante

il principio inquisitorio imponesse di salvaguardare gli interessi della figlia

minorenne. Sostiene che la situazione poco chiara circa lo stato di salute del

marito dall'ottobre del 2009 avrebbe dovuto indurre il Pretore a computare al

convenuto un reddito ipotetico, tanto più che AO 1 non ha mai chiesto di essere

esonerato dal versamento di contributi alimentari, nemmeno dopo che il datore

di lavoro aveva comunicato di avere cessato dal 1° ottobre 2009 l'erogazione di indennità per malattia. Del resto – essa soggiunge – il convenuto non ha reso

verosimile la propria inabilità lucrativa se non con asserzioni del proprio

medico curante, smentite però dal medico del datore di lavoro, che reputa il

convenuto idoneo a una completa ripresa dell'attività. In condizioni del genere

il Pretore avrebbe dovuto imputare a AO 1 – essa conclude – un guadagno

potenziale di fr. 8244.40 netti mensili, pari al reddito da lui conseguito

nel 2008.

a) Nella

misura in cui lamenta che il Pretore non abbia richiamato l'incarto del convenuto

né dall'assicurazione malattia né dal datore di lavoro, l'appellante non si

confronta con la motivazione del primo giudice, il quale ha ritenuto che l'unico

effetto di tale edizio­ne di documenti sarebbe stato “di procrastinare la

controversia tra i medici e di conseguenza la presente procedura” (sentenza

impugnata, consid. 9.3). Dagli atti risulta in effetti che AO 1 ha ricevuto indennità giornaliere di malattia dal 26 febbraio al 30 settembre 2009 (lettera 14 febbraio

2009.

della __________ al Pretore, nella rubrica “allegati e verbali”). Niente

induce a dubitare – né l'appellante contesta – che fino al 30 settembre 2009 il

convenuto fosse davvero incapace al lavoro, tanto meno a un esame di verosimiglianza

come quello che governa le protezioni dell'unione coniugale. Dal 1° ottobre 2009 in poi il medico di fiducia dell'assicurazione cui è affiliato il datore di lavoro ha reputato

il dipendente guarito. Tale opinione contrasta con quella del medico di fiducia

di AO 1, il quale continua a reputare il paziente del tutto inabile al lavoro

(loc. cit.). Di conseguenza, avesse anche richiamato la documentazione dell'uno

e dell'altro professionista, il Pretore si sarebbe trovato davanti a due

diagnosi opposte. Con quale utilità, l'appellante non spiega. Anche perché in

una procedura d'indole sommaria l'esecuzione di una perizia non sarebbe entrata

per principio in linea di conto (sentenza del Tribunale federale 5A_798/2009

del 4 marzo 2010, consid. 3.2; sentenza 5A_22/2010 del 7 giugno 2010, consid. 4.4.2).

b) L'istante

non può essere seguita nemmeno quando sembra far valere che il Pretore non

avrebbe dovuto statuire prima di aver chiarito la reale capacità di guadagno di

AO 1. Il Pretore ha scelto di non differire l'emanazione del giudizio, l'istante

potendo sempre chiedere in virtù dell'art. 179 cpv. 1 CC – egli ha rilevato – la

modifica di misure a protezione del­l'unione coniugale superate dalle circostanze

(sentenza impugnata, consid. 9.4). L'appellante obietta di non poter sapere

quando la controversia tra i due medici sullo stato di salute del marito si sarà

risolta. Ciò non era un motivo tuttavia per dilazionare sine die

l'emanazione del giudizio in una procedura la cui istruttoria era ormai

terminata. Certo, il Pretore avrebbe potuto sospendere anziché sopprimere il

contributo alimentare per moglie e figlia dopo il 1° ottobre 2009 (art. 129

cpv. 1 prima frase CC per analogia), ma all'atto pratico nulla sarebbe cambiato.

Come avrebbe potuto chiedere in ogni tempo la riattivazione giusta l'art. 179

cpv. 1 CC di contributi alimentari sospesi, l'istante potrà chiedere in ogni

tempo il ripristino giusta l'art. 179 cpv. 1 CC di contributi alimentari soppressi.

Essa non subisce pertanto alcun pregiudizio.

c) Afferma

l'appellante che il Pretore ha soppresso il contributo alimentare per lei e la

figlia dopo il 1° ottobre 2009 quantunque il convenuto ne postulasse unicamente

la riduzione a fr. 2000.– mensili complessivi. In realtà l'impressione si

deve all'equivoca gestione processuale del Pretore. È vero che il 12 febbraio

2009.

AO 1 aveva chiesto di ridurre a fr. 2000.– mensili complessivi

retroattivamente dal 1° dicembre 2008 i contributi provvisionali per moglie e

figlia fissati dal Pretore in fr. 3300.– mensili complessivi con decreto

cautelare del 10 dicembre 2008. È altrettanto vero però che dopo lo scambio dei

memoriali conclusivi il Pretore ha – di fatto – riaperto l'istruttoria (senza per

altro richiuderla), intimando alle parti la lettera del 14 dicembre 2009 con

cui la __________ comunicava di avere interrotto il 1° ottobre 2009 il versamento

di indennità per malattia al dipendente. Nel termine di 10 giorni assegnato “per

presentare eventuali osservazioni” AO 1 ha fatto valere, il 21 di­cembre 2009, di essere “tuttora inabile al lavoro nella misura del 100%”. AP 1 si è

rimessa il 4 gennaio 2010 – in sostanza – al giudizio del Pretore, reputando “imperativa

da parte del giudice la richiesta di edizione motu proprio dell'incarto

completo dall'assicurazione malattia e dal datore di lavoro, a valere quale

necessario accertamento di quanto verificatosi e al fine della pronunzia nella

fattispecie”. Con ciò l'interessata sollecitava dal Pretore, né più né meno,

una decisione per apprezzamento. Non può quindi dolersene ora.

d) A

parere dell'appellante il Pretore avrebbe dovuto imputare al convenuto un reddito

ipotetico, AO 1 non avendo reso verosimile la propria inabilità lucrativa. Essa

non revoca in dubbio tuttavia che il medico curante del marito continui a definire

quest'ultimo senza capacità di guadagno, né illustra perché l'opinione del

medico di fiducia dell'assicurazione cui è affiliato il datore di lavoro

dovrebbe prevalere. Ora, un reddito potenziale non va determinato in astratto.

Dev'essere alla concreta portata dell'interessato, considerata l'età di lui, la

formazione professionale e lo stato di salute, oltre alla situazione sul

mercato del lavoro (DTF 130 III 542 consid. 3.2 con rinvii). La fissazione di

un reddito virtuale non ha, in effetti, carattere di penalità (DTF 128 III 6

prima frase). Se – come in concreto – la capacità lucrativa

del debitore non è assodata, il criterio del guadagno potenziale non entra in considerazione.

Quanto alle eventuali entrate effettive di AO 1, l'interessata non pretende ch'esse eccedano il di lui minimo esistenziale del diritto esecutivo (fr.

2576.15

mensili: sentenza impugnata, consid. 7.2), che un debitore alimentare

ha il diritto di conservare (DTF 137 III 62 consid. 4.2.1, 135 III 67 consid.

2, 133 III 59 consid. 2). Anche sotto questo profilo la sentenza impugnata

resiste dunque alla critica.

4.

AP 1

critica infine l'accertamento del proprio reddito, che il Pretore ha stimato in

fr. 1315.05 mensili per un'attività in proprio al 25% (sentenza impugnata,

consid. 7.1 in fine), opponendo che in realtà essa non guadagna più di fr.

538.90

mensili. A prescindere dalla circostanza però ch'essa si limita a

ripetere quanto addotto nel memoriale conclusivo del 19 giugno 2009, senza confrontarsi

con la motivazione del Pretore (ciò che basterebbe per dichiarare l'appello

carente di requisiti formali, ovvero irricevibile: art. 309 cpv. 2 lett. f CPC ticinese

combinato con il cpv. 5), quand'anche il reddito di lei non eccedesse fr.

538.90

mensili, nulla muta al fatto che AO 1 ha il diritto di conservare – come si è appena ricordato – l'equivalente del proprio minimo esistenziale secondo il

diritto esecutivo. E siccome egli non risulta conseguire maggiori entrate, la

censura dell'appellante cade già a un primo esame nel vuoto.

5.

Se

ne conclude che, nella misura in cui è ammissibile, l'appello è destinato alla

reiezione. Gli oneri del giudizio odierno seguono il principio della

soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese), mentre non si giustifica di

attribuire ripetibili a AO 1, cui l'appello non è stato notificato per

osservazioni.

Può

essere accolta invece – eccezionalmente – la richiesta di assistenza

giudiziaria formulata dall'appellante, la cui indigenza (nel senso dell'art. 3

vLag) appare verosimile. Non tanto perché l'appello apparisse provvisto sin

dall'inizio di grandi possibilità di successo (art. 14 cpv. 1 lett. a vLag),

quanto perché a ben vedere la richiedente può essere stata indotta in buona

fede a ricorrere. Senza riaprire l'istruttoria, in effetti, il Pretore ha chiamato

le parti il 18 dicembre 2009 a esprimersi su un documento nuovo che rimetteva

in discussione l'intero assetto dei contributi alimentari (la lettera del 14

dicembre 2009 con cui la __________ comunicava di avere sospeso il 1° ottobre

2009.

il versamento di indennità per malattia al dipendente), senza poi dichiarare

formalmente terminata l'assunzione delle prove e senza nemmeno indire un nuovo

dibattimento finale (art. 191a CPC ticinese). Ciò può avere spinto

l'interessata a far valere le sue ragioni dinanzi a questa Camera e giustifica,

in definitiva, la concessione del beneficio.

Quanto

all'indennità spettante al patrocinatore d'ufficio, la legale dell'appellante indica

di avere dedicato alla pratica 16 ore e 50 minuti, di cui 14 ore per lo studio

degli atti e la stesura dell'appello, 45 minuti per la scritturazione di tre

lettere e 2 ore e 5 minuti per quattro colloqui telefonici (con la cliente e

con il datore di lavoro del marito). Se non che, 14 ore di lavoro per redigere

un appello su un solo argomento (il diritto a contributi alimentari dopo il 1°

ottobre 2009), per di più ampiamente ripreso dal memoriale conclusivo del 19

giugno 2009 (punto 1 “in fatto” e punto 3 “in diritto”), appaiono

manifestamente eccessive. A un legale solerte e speditivo non può riconoscersi

per una prestazione del genere un dispendio di tempo oltre le 8 ore. A rigore

andrebbero ridotte anche le citate 2 ore e 5 minuti per i colloqui telefonici,

di cui mal si intravede l'utilità ai fini dell'appello. Comunque sia, senza dar

prova di severità, nella fattispecie si possono riconoscere alla legale 10 ore

e 50 minuti di lavoro (a fr. 180.– orari: art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla

tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la

fissazione delle ripetibili [RL 3.1.1.7.1]), per un onorario di fr. 1950.–. A

ciò si aggiungono le spese (10%: art. 6 cpv. 1 del regolamento predetto), per

fr. 195.–, e l'IVA (7.6% fino al 31 dicembre 2010), per fr. 163.–, onde un'indennità

di complessivi fr. 2310.– (arrotondati).

6.

Circa

i rimedi esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 750.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

800.–

sono

posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. L'appellante

è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio

dell'avv. PA 2. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per l'appellante alla patrocinatrice

d'ufficio un'indennità di fr. 2310.–.

4. Notificazione:

;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Riviera.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30

000

franchi; quando il valore

litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art.

76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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