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Decisione

11.2010.18

Azione negatoria: restituzione in intero per produrre nuovi mezzi di prova o assunzione suppletoria di prove?

4 luglio 2012Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Celio

segretaria:

Baggi Fiala, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2008.518 (azione

negatoria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione

del 13 agosto 2008 da

AP 1 e

AP 2

(patrocinati dall'avv. PA 1)

contro

AO 1

(patrocinato dall'avv. PA 2),

giudicando

sul decreto del 15 gennaio 2010 con cui il Pretore

ha respinto un'istanza di

restituzione in intero contro l'omessa produzione di prove presentata dagli attori il 13 novembre 2009;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di

questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello dell'8 febbraio 2009 (recte:

2010) presentato da AP 1 e AP 2 contro

il decreto emessa il 15 gennaio 2010 dal Pretore del Distretto

di Lugano, sezione 3;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. AP 1 è proprietaria della

particella n. 889 RFD di __________. AP 2 è proprietario della contigua

particella n. 890 RFD. Ai due fondi è correlata la quota coattiva

di ½ della particella n. 891 RFD, l'altra quota essendo connessa alla

particella n. 654, che appartiene dal gennaio del 2008 a __________. La proprietà coattiva è una strada (di 215 m²) che serve per accedere dalla via __________ ai vari fondi, fino a una piazza di giro

sulla quale si affacciano le autorimesse di AP 2 e di AO 1. La comproprietà

coattiva è gravata anche di una servitù di passo con ogni veicolo in favore

della particella n. 653.

B. Con petizione

del 13 agosto 2008 AP 1 e AP 2 hanno adito il Pretore

del Distretto di Lugano, sezione 3, perché fosse ordinato a AO 1, sotto

comminatoria dell'art. 292 CP, di astenersi dal parcheggiare o dal lasciar

parcheggiare ospiti e fornitori sulla superficie della strada coattiva o dall'occuparne

in altro modo la superficie. Nella sua risposta del 3 dicembre 2008, AO 1 ha proposto di respingere l'azione. Gli attori hanno replicato il 9 gennaio 2009, mantenendo

le richieste. Il convenuto ha duplicato il 12 febbraio 2009, confermandosi nel

proprio punto di vista. L'udienza preliminare si è tenuta il 27 aprile 2009.

C. Nel

corso dell'istruttoria, il 13 novembre 2009, AP 1 e AP 2 hanno presentato un'istanza di

restituzione in intero per essere autorizzati a produrre sette fotografie “attestanti

che il parcheggio sulla coattiva avviene in modo sistematico”. Alla discussione del 16 novembre 2009 il

convenuto ha proposto di respingere la richiesta.

Statuendo il 15 gennaio 2010, il Pretore ha respinto l'istanza, ponendo la

tassa di giustizia di fr. 150.– e le spese a carico degli istanti, tenuti a rifondere

alla controparte fr. 200.– per ripetibili.

D. AP 1 e AP 2 sono insorti a questa Camera con un

appello dell'8 febbraio 2009 (recte: 2010) per ottenere l'accoglimento della loro istanza di restituzione

in intero e la conseguente riforma del giudizio impugnato. Il Pretore ha

conferito all'appello il 15 febbraio 2010 effetto sospensivo. Invitato dal

presidente di questa Camera a indicare il valore litigioso, egli ha trasmesso il

10 marzo 2010 una lettera in cui il patrocinatore degli appellanti precisa tale

valore in fr. 32 250.–. Nelle sue osservazioni del 27 aprile 2010 AO 1 propone di

respingere l'appello.

Considerandi

in diritto: 1. Nel decreto

impugnato il Pretore ha reputato che solo le fotografie n. 5, 6 e 7 erano state

esibite tempestivamente sotto il profilo dell'art. 139 CPC ticinese “in quanto presentate nel termine di 30 giorni da quando sono state

scattate”, mentre la produzione delle fotografie n. 1, 2, 3 e 4 era

manifestamente tardiva. A parte ciò – egli ha continuato – anche le fotografie

n. 5, 6 e 7 sono “singoli scatti che riportano lo stato dei luoghi ad un orario

preciso, senza che sia possibile conoscere la durata effettiva della sosta in

loco”. Non sono idonee a stabilire, dunque, la durata della sosta o del

posteggio, né consentono di ricondurre al convenuto la presenza dei veicoli

fotografati. A mente del Pretore esse sono prive così di valenza probatoria per

il giudizio.

2.

Nell'appello AP 1 e AP

2.

ribadiscono la rilevanza delle fotografie, le quali dimostrerebbero il

persistere della turbativa. Sostengono che il convenuto continua a parcheg­giare

o far stazionare veicoli sulla strada coattiva anche dopo la conclusione dei

lavori sulla sua proprietà. Simili prove troverebbero “chiaramente il loro substrato

fattuale al di fuori delle emergenze di causa dato e non potevano essere

apportate in precedenza, vista la loro inesistenza”. Secondo gli appellanti,

poi, il Pretore non si è limitato a valutare la pertinenza delle prove a un

giudizio di verosimiglianza, ma ha anticipato un giudizio di merito. A un esame

di verosimiglianza avrebbe dovuto limitarsi ad accertare la presenza di veicoli

posteggiati sulla strada, anche di notte, onde la manifesta rilevanza delle

fotografie ai fini del giudizio.

3.

Secondo

l'art. 78 CPC ticinese, l'attore (con la petizione) e il convenuto (con la risposta)

dovevano addurre in una sola volta i fatti, le domande, le eccezioni e le motivazioni

di diritto, riservati gli art. 175 e 176 CPC sulla replica e la duplica. L'art.

81.

CPC ticinese prevedeva, in particolare, che la successiva adduzione di prove

era ammessa solo quando fosse avvenuta su invito del giudice o in sede di

assunzione suppletoria di prove (lett. a) oppure quando fosse dato un caso di

restituzione in intero (lett. b). Nella fattispecie gli

attori hanno presentato, appunto, un'“istanza di restituzione in intero (art.

138.

CPC)”. Di tale istituto poteva valersi la parte che

davanti al Pretore intendesse addurre nuovi mezzi di azione o di difesa il cui “substrato fattuale” si trovasse fuori delle emergenze di causa. Tale era il caso, ad

esempio, nell'ipotesi in cui si rinvenisse fortuitamente una prova di cui si

ignorasse l'esistenza. Per “prove la cui esistenza o concludenza risultassero

successivamente”, ovvero la cui rilevanza risultasse “da successive emergenze

di causa” era dato invece l'istituto dell'assunzione suppletoria (Cocchi/ Trezzini, CPC ticinese massi­mato

e commentato, Lugano 2000, pag. 583 nota 688). I due rimedi

processuali erano alternativi, non cumulativi (Cocchi/ Trezzini, op. cit., pag. 401 nota 483).

4.

In concreto gli istanti hanno correlato espressamente la loro richiesta

a quanto emergeva dalle risultanze istruttorie. Essi medesimi sottolineavano

come “dalle foto prodotte risulta che, contrariamente a quanto asserito dal

convenuto nei suoi allegati e nel corso delle udienze e dal sopralluogo, il

parcheggio di veicoli sulla strada coattiva avviene in modo sistematico”

(istanza, pag. 1). Le fotografie nuove sono quindi mezzi istruttori di cui gli istanti hanno ravvisato l'importanza nel corso del

processo, non mezzi istruttori rinvenuti fortuitamente “fuori delle emergenze di causa”. La loro richiesta andava presentata così come istanza di assunzione

suppletoria di prove (art. 192 cpv. 1 CPC ticinese). Chiamato

a statuire su un'istanza di restituzione in intero (art.

138.

CPC ticinese), giustamente il Pretore l'ha respinta

già per il fatto che le prove offerte non traevano il

loro substrato fattuale fuori delle emergenze di causa. Che poi tali prove

fossero o non fossero – come opina il Pretore – rilevanti per il giudizio si

può discutere. Dato che le fotografie non potevano formare oggetto di un'istanza

di restituzione in intero, la questione può nondimeno rimanere aperta.

L'appello è, comunque sia, destinato all'insuccesso.

5.

Gli oneri

processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC

ticinese). Gli appellanti rifonderanno inoltre alla controparte, che ha

presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'equa indennità

per ripetibili.

6.

Quanto ai rimedi

giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi di una decisione incidentale, essa segue la

via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). E il

valore litigioso dell'azione principale supera la soglia di fr. 30 000.– sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1

lett. b LTF, come ha accertato il Pretore su richiesta della Camera il 10 marzo

2010.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.

2. Gli oneri processuali,

consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 550.–

b) spese fr. 50.–

fr. 600.–

sono

posti solidalmente a carico degli appellanti, che rifonderanno alla controparte,

sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1500.– complessivi per ripetibili.

3. Notificazione

a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza

carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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