11.2010.18
Azione negatoria: restituzione in intero per produrre nuovi mezzi di prova o assunzione suppletoria di prove?
4 luglio 2012Italiano9 min
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Numero d'incarto:
11.2010.18
Data decisione, Autorità:
04.07.2012, ICCA
Titolo:
Azione negatoria: restituzione in intero per produrre nuovi mezzi di prova o assunzione suppletoria di prove?
ASSUNZIONE DELLE PROVE
art. 138 CPC-TI
art. 192 CPC-TI
Incarto n.
11.2010.18
Lugano
4 luglio 2012/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Celio
segretaria:
Baggi Fiala, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2008.518 (azione
negatoria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione
del 13 agosto 2008 da
AP 1 e
AP 2
(patrocinati dall'avv. PA 1)
contro
AO 1
(patrocinato dall'avv. PA 2),
giudicando
sul decreto del 15 gennaio 2010 con cui il Pretore
ha respinto un'istanza di
restituzione in intero contro l'omessa produzione di prove presentata dagli attori il 13 novembre 2009;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello dell'8 febbraio 2009 (recte:
2010) presentato da AP 1 e AP 2 contro
il decreto emessa il 15 gennaio 2010 dal Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 3;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 è proprietaria della
particella n. 889 RFD di __________. AP 2 è proprietario della contigua
particella n. 890 RFD. Ai due fondi è correlata la quota coattiva
di ½ della particella n. 891 RFD, l'altra quota essendo connessa alla
particella n. 654, che appartiene dal gennaio del 2008 a __________. La proprietà coattiva è una strada (di 215 m²) che serve per accedere dalla via __________ ai vari fondi, fino a una piazza di giro
sulla quale si affacciano le autorimesse di AP 2 e di AO 1. La comproprietà
coattiva è gravata anche di una servitù di passo con ogni veicolo in favore
della particella n. 653.
B. Con petizione
del 13 agosto 2008 AP 1 e AP 2 hanno adito il Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 3, perché fosse ordinato a AO 1, sotto
comminatoria dell'art. 292 CP, di astenersi dal parcheggiare o dal lasciar
parcheggiare ospiti e fornitori sulla superficie della strada coattiva o dall'occuparne
in altro modo la superficie. Nella sua risposta del 3 dicembre 2008, AO 1 ha proposto di respingere l'azione. Gli attori hanno replicato il 9 gennaio 2009, mantenendo
le richieste. Il convenuto ha duplicato il 12 febbraio 2009, confermandosi nel
proprio punto di vista. L'udienza preliminare si è tenuta il 27 aprile 2009.
C. Nel
corso dell'istruttoria, il 13 novembre 2009, AP 1 e AP 2 hanno presentato un'istanza di
restituzione in intero per essere autorizzati a produrre sette fotografie “attestanti
che il parcheggio sulla coattiva avviene in modo sistematico”. Alla discussione del 16 novembre 2009 il
convenuto ha proposto di respingere la richiesta.
Statuendo il 15 gennaio 2010, il Pretore ha respinto l'istanza, ponendo la
tassa di giustizia di fr. 150.– e le spese a carico degli istanti, tenuti a rifondere
alla controparte fr. 200.– per ripetibili.
D. AP 1 e AP 2 sono insorti a questa Camera con un
appello dell'8 febbraio 2009 (recte: 2010) per ottenere l'accoglimento della loro istanza di restituzione
in intero e la conseguente riforma del giudizio impugnato. Il Pretore ha
conferito all'appello il 15 febbraio 2010 effetto sospensivo. Invitato dal
presidente di questa Camera a indicare il valore litigioso, egli ha trasmesso il
10 marzo 2010 una lettera in cui il patrocinatore degli appellanti precisa tale
valore in fr. 32 250.–. Nelle sue osservazioni del 27 aprile 2010 AO 1 propone di
respingere l'appello.
Considerandi
in diritto: 1. Nel decreto
impugnato il Pretore ha reputato che solo le fotografie n. 5, 6 e 7 erano state
esibite tempestivamente sotto il profilo dell'art. 139 CPC ticinese “in quanto presentate nel termine di 30 giorni da quando sono state
scattate”, mentre la produzione delle fotografie n. 1, 2, 3 e 4 era
manifestamente tardiva. A parte ciò – egli ha continuato – anche le fotografie
n. 5, 6 e 7 sono “singoli scatti che riportano lo stato dei luoghi ad un orario
preciso, senza che sia possibile conoscere la durata effettiva della sosta in
loco”. Non sono idonee a stabilire, dunque, la durata della sosta o del
posteggio, né consentono di ricondurre al convenuto la presenza dei veicoli
fotografati. A mente del Pretore esse sono prive così di valenza probatoria per
il giudizio.
2.
Nell'appello AP 1 e AP
2.
ribadiscono la rilevanza delle fotografie, le quali dimostrerebbero il
persistere della turbativa. Sostengono che il convenuto continua a parcheggiare
o far stazionare veicoli sulla strada coattiva anche dopo la conclusione dei
lavori sulla sua proprietà. Simili prove troverebbero “chiaramente il loro substrato
fattuale al di fuori delle emergenze di causa dato e non potevano essere
apportate in precedenza, vista la loro inesistenza”. Secondo gli appellanti,
poi, il Pretore non si è limitato a valutare la pertinenza delle prove a un
giudizio di verosimiglianza, ma ha anticipato un giudizio di merito. A un esame
di verosimiglianza avrebbe dovuto limitarsi ad accertare la presenza di veicoli
posteggiati sulla strada, anche di notte, onde la manifesta rilevanza delle
fotografie ai fini del giudizio.
3.
Secondo
l'art. 78 CPC ticinese, l'attore (con la petizione) e il convenuto (con la risposta)
dovevano addurre in una sola volta i fatti, le domande, le eccezioni e le motivazioni
di diritto, riservati gli art. 175 e 176 CPC sulla replica e la duplica. L'art.
81.
CPC ticinese prevedeva, in particolare, che la successiva adduzione di prove
era ammessa solo quando fosse avvenuta su invito del giudice o in sede di
assunzione suppletoria di prove (lett. a) oppure quando fosse dato un caso di
restituzione in intero (lett. b). Nella fattispecie gli
attori hanno presentato, appunto, un'“istanza di restituzione in intero (art.
138.
CPC)”. Di tale istituto poteva valersi la parte che
davanti al Pretore intendesse addurre nuovi mezzi di azione o di difesa il cui “substrato fattuale” si trovasse fuori delle emergenze di causa. Tale era il caso, ad
esempio, nell'ipotesi in cui si rinvenisse fortuitamente una prova di cui si
ignorasse l'esistenza. Per “prove la cui esistenza o concludenza risultassero
successivamente”, ovvero la cui rilevanza risultasse “da successive emergenze
di causa” era dato invece l'istituto dell'assunzione suppletoria (Cocchi/ Trezzini, CPC ticinese massimato
e commentato, Lugano 2000, pag. 583 nota 688). I due rimedi
processuali erano alternativi, non cumulativi (Cocchi/ Trezzini, op. cit., pag. 401 nota 483).
4.
In concreto gli istanti hanno correlato espressamente la loro richiesta
a quanto emergeva dalle risultanze istruttorie. Essi medesimi sottolineavano
come “dalle foto prodotte risulta che, contrariamente a quanto asserito dal
convenuto nei suoi allegati e nel corso delle udienze e dal sopralluogo, il
parcheggio di veicoli sulla strada coattiva avviene in modo sistematico”
(istanza, pag. 1). Le fotografie nuove sono quindi mezzi istruttori di cui gli istanti hanno ravvisato l'importanza nel corso del
processo, non mezzi istruttori rinvenuti fortuitamente “fuori delle emergenze di causa”. La loro richiesta andava presentata così come istanza di assunzione
suppletoria di prove (art. 192 cpv. 1 CPC ticinese). Chiamato
a statuire su un'istanza di restituzione in intero (art.
138.
CPC ticinese), giustamente il Pretore l'ha respinta
già per il fatto che le prove offerte non traevano il
loro substrato fattuale fuori delle emergenze di causa. Che poi tali prove
fossero o non fossero – come opina il Pretore – rilevanti per il giudizio si
può discutere. Dato che le fotografie non potevano formare oggetto di un'istanza
di restituzione in intero, la questione può nondimeno rimanere aperta.
L'appello è, comunque sia, destinato all'insuccesso.
5.
Gli oneri
processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC
ticinese). Gli appellanti rifonderanno inoltre alla controparte, che ha
presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'equa indennità
per ripetibili.
6.
Quanto ai rimedi
giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi di una decisione incidentale, essa segue la
via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). E il
valore litigioso dell'azione principale supera la soglia di fr. 30 000.– sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1
lett. b LTF, come ha accertato il Pretore su richiesta della Camera il 10 marzo
2010.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
2. Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 550.–
b) spese fr. 50.–
fr. 600.–
sono
posti solidalmente a carico degli appellanti, che rifonderanno alla controparte,
sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1500.– complessivi per ripetibili.
3. Notificazione
a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza
carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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