11.2010.19
Irricevibilità di un appello contro decreto supercautelare emesso nel quadro di una procedura a tutela dell'unione coniugale
16 febbraio 2010Italiano5 min
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Numero d'incarto:
11.2010.19
Data decisione, Autorità:
16.02.2010, ICCA
Titolo:
Irricevibilità di un appello contro decreto supercautelare emesso nel quadro di una procedura a tutela dell'unione coniugale
PROCEDIMENTO CAUTELARE
art. 176 CPC-TI
art. 376 CPC-TI
Incarto n.
11.2010.19
Lugano
16 febbraio
2010/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa DI.2009.425
(protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Bellinzona
promossa con istanza del 4 dicembre 2009 da
AO 1
(patrocinata dall' PA 1)
contro
AP 1;
esaminati
gli atti,
posti i
seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello (“ricorso”) del 1° febbraio 2010 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso il 20 gennaio 2010 dal
Pretore del Distretto di Bellinzona;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
AO 1 (1981), cittadina marocchina, si è rivolta il 4
dicembre 2009 al Pretore del Distretto di Bellinzona con un'istanza a protezione
dell'unione coniugale per ottenere – previa concessione dell'assistenza
giudiziaria – l'autorizzazione a vivere separata dal marito AP 1 (1961) e un
contributo di mantenimento indeterminato, dichiarando di lasciare l'alloggio
coniugale al convenuto;
che il
Pretore ha citato le parti alla discussione del 20 gennaio 2010;
che con
istanza del 20 gennaio 2010, trasmessa per fax, AO 1 ha adito il Pretore perché ordinasse “in via
supercautelare” al convenuto di permetterle l'accesso all'appartamento
coniugale per prelevare i suoi effetti personali, dandosi il caso con l'assistenza
della polizia;
che con decreto cautelare “in via supercautelare” del medesimo giorno il
Pretore ha ordinato i provvedimenti richiesti e ha citato le parti alla
discussione del 2 febbraio 2010;
che con
appello del 1° febbraio 2010 AP 1 impugna il decreto appena citato per ottenere
l'annullamento del decreto medesimo e veder annullare il contributo di mantenimento;
che
l'appello non è stato intimato per osservazioni;
che
all'udienza del 2 febbraio 2010 davanti al Pretore i coniugi hanno raggiunto un
accordo, omologato dal Pretore, secondo cui l'abitazione coniugale è assegnata
al marito, il quale si impegna a riconsegnare alla moglie i suoi effetti personali;
e considerando
in diritto: che l'emanazione di misure provvisionali nel quadro di procedure
a tutela dell'unione coniugale è regolata dai Cantoni (RtiD I-2005 pag. 766
consid. 17b con richiami di dottrina);
che nel
Ticino la procedura intesa all'emanazione di misure provvisionali è quella
degli art. 376 segg. CPC, sicché solo i provvedimenti
cautelari adottati dopo la discussione finale possono essere appellati (“previo contraddittorio”: art. 382 cpv. 1 CPC);
che per “contraddittorio” nel senso dell'art. 382 cpv. 1 CPC non va
intesa l'udienza dell'art. 379 cpv. 1 CPC (quella che fa seguito
all'introduzione dell'istanza), bensì la discussione finale, tenuta dopo
Considerandi
l'istruttoria o dopo che il giudice ha rifiutato le prove offerte (Rep. 1983
pag. 280 consid. 1 con rimandi);
che tale
nozione di “contraddittorio” cautelare è sempre rimasta costante nella giurisprudenza
(riferimenti in: Cocchi/Trezzini,
CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 382);
che nella
fattispecie il decreto impugnato è stato esplicitamente designato dal Pretore
come emesso “in via supercautelare”;
che i
decreti cautelari adottati dal giudice prima della
discussione finale, foss'anche dopo una qualsivoglia udienza (“nelle more
istruttorie”), non sono appellabili (Cocchi/Trezzini, op. cit., pag. 846 nota
907);
che nelle condizioni descritte l'appello in esame si rivela già di
primo acchito improponibile;
che mal
si comprende invero quale estrema urgenza inducesse il Pretore, in concreto, a statuire
su un'istanza priva di firma autografa;
che,
comunque sia, questa Camera non è un'autorità di vigilanza abilitata a rilevare
d'ufficio eventuali casi di nullità all'infuori di un rimedio giuridico
ammissibile;
che,
per di più, con la firma dell'accordo raggiunto all'udienza del 2 febbraio 2010
e omologato dal Pretore, la procedura è stata stralciata dai ruoli, sicché
l'appello sarebbe ormai privo d'interesse giuridico;
che
nelle circostanze descritte gli oneri del giudizio seguirebbero la soccombenza
(art. 148 cpv. 1 CPC), ma tenuto conto della notoria
situazione finanziaria in cui versa l'appellante conviene
soprassedere a ogni prelievo, il quale riuscirebbe verosimilmente infruttuoso e
che comporterebbe inutili spese per l'erario cantonale;
che non
si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo
stato intimato alla controparte;
che,
relativamente ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini
dell'art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF non sembra raggiungere la soglia dei
fr. 30 000.– per un
ricorso in materia civile;
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L'appello
è irricevibile.
2.
Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione:
;.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.
100.
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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