Lexipedia

Decisione

11.2010.19

Irricevibilità di un appello contro decreto supercautelare emesso nel quadro di una procedura a tutela dell'unione coniugale

16 febbraio 2010Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa DI.2009.425

(protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Bellinzona

promossa con istanza del 4 dicembre 2009 da

AO 1

(patrocinata dall' PA 1)

contro

AP 1;

esaminati

gli atti,

posti i

seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello (“ricorso”) del 1° febbraio 2010 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso il 20 gennaio 2010 dal

Pretore del Distretto di Bellinzona;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che

AO 1 (1981), cittadina marocchina, si è rivolta il 4

dicembre 2009 al Pretore del Distretto di Bellinzona con un'istanza a protezione

dell'unione coniugale per ottenere – previa concessione dell'assistenza

giudiziaria – l'autorizzazione a vivere separata dal marito AP 1 (1961) e un

contributo di mantenimento indeterminato, dichiarando di lasciare l'alloggio

coniugale al convenuto;

che il

Pretore ha citato le parti alla discussione del 20 gennaio 2010;

che con

istanza del 20 gennaio 2010, trasmessa per fax, AO 1 ha adito il Pretore perché ordinasse “in via

supercautelare” al convenuto di permetterle l'accesso all'appartamento

coniugale per prelevare i suoi effetti personali, dandosi il caso con l'assistenza

della polizia;

che con decreto cautelare “in via supercautelare” del medesimo giorno il

Pretore ha ordinato i provvedimenti richiesti e ha citato le parti alla

discussione del 2 febbraio 2010;

che con

appello del 1° febbraio 2010 AP 1 impugna il decreto appena citato per ottenere

l'annullamento del decreto medesimo e veder annullare il contributo di mantenimento;

che

l'appello non è stato intimato per osservazioni;

che

all'udienza del 2 febbraio 2010 davanti al Pretore i coniugi hanno raggiunto un

accordo, omologato dal Pretore, secondo cui l'abitazione coniugale è assegnata

al marito, il quale si impegna a riconsegnare alla moglie i suoi effetti personali;

e considerando

in diritto: che l'emanazione di misure provvisionali nel quadro di procedure

a tutela dell'unione coniugale è regolata dai Cantoni (RtiD I-2005 pag. 766

consid. 17b con richiami di dottrina);

che nel

Ticino la procedura intesa all'emanazione di misure prov­visionali è quella

degli art. 376 segg. CPC, sicché solo i provvedimenti

cautelari adottati dopo la discussione finale possono essere appellati (“previo contraddittorio”: art. 382 cpv. 1 CPC);

che per “contraddittorio” nel senso dell'art. 382 cpv. 1 CPC non va

intesa l'udienza dell'art. 379 cpv. 1 CPC (quella che fa seguito

all'introduzione dell'istanza), bensì la discussione finale, tenuta dopo

Considerandi

l'istruttoria o dopo che il giudice ha rifiutato le prove offerte (Rep. 1983

pag. 280 consid. 1 con rimandi);

che tale

nozione di “contraddittorio” cautelare è sempre rimasta costante nella giurisprudenza

(riferimenti in: Cocchi/Trezzini,

CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 382);

che nella

fattispecie il decreto impugnato è stato esplicitamente designato dal Pretore

come emesso “in via supercautelare”;

che i

decreti cautelari adottati dal giudice prima della

discussione finale, foss'anche dopo una qualsivoglia udienza (“nelle more

istruttorie”), non sono appellabili (Cocchi/Trezzini, op. cit., pag. 846 nota

907);

che nelle condizioni descritte l'appello in esame si rivela già di

primo acchito improponibile;

che mal

si comprende invero quale estrema urgenza inducesse il Pretore, in concreto, a statuire

su un'istanza priva di firma autografa;

che,

comunque sia, questa Camera non è un'autorità di vigilanza abilitata a rilevare

d'ufficio eventuali casi di nullità all'infuori di un rimedio giuridico

ammissibile;

che,

per di più, con la firma dell'accordo raggiunto all'udienza del 2 febbraio 2010

e omologato dal Pretore, la procedura è stata stralciata dai ruoli, sicché

l'appello sarebbe ormai privo d'interesse giuridico;

che

nelle circostanze descritte gli oneri del giudizio seguirebbero la soccombenza

(art. 148 cpv. 1 CPC), ma tenuto conto della notoria

situazione finanziaria in cui versa l'appellante conviene

soprassedere a ogni prelievo, il quale riuscirebbe verosimilmente infruttuoso e

che comporterebbe inutili spese per l'erario cantonale;

che non

si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo

stato intimato alla controparte;

che,

relativamente ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini

dell'art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF non sembra raggiungere la soglia dei

fr. 30 000.– per un

ricorso in materia civile;

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia: 1. L'appello

è irricevibile.

2.

Non si

riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione:

;.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.

100.

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster