11.2010.2
Approvazione di rapporto morale di un rappresentante provvisorio
10 marzo 2011Italiano9 min
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Numero d'incarto:
11.2010.2
Data decisione, Autorità:
10.03.2011, ICCA
Ricorso:
TF,5A_253/2011, 7.4.2011
Titolo:
Approvazione di rapporto morale di un rappresentante provvisorio
ESAME DELLE RELAZIONI E DEI CONTI
art. 423 CC
art. 22 RLTEC
Incarto n.
11.2010.2
Lugano
10 marzo 2011/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n.
565.2002/R.113.2009 (rappresentanza provvisoria: approvazione di rendiconto) della Divisione degli interni, Sezione
degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
RI 1
alla
CO 1
riguardo all'approvazione del rapporto
morale 2008 presentato dal rappresentante provvisorio
PI 1, ;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
dell'11 dicembre 2009 presentato da RI 1 contro la decisione emessa il 13 novembre
2009 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 19 novembre 2002 la Commissione tutoria regionale 11 si è
rivolta all'Autorità di vigilanza sulle tutele perché interdicesse RI 1 (1967)
sulla base all'art. 370 CC (cattiva amministrazione). L'Autorità di vigilanza
ha commissionato il 16 dicembre 2002 al Servizio psico-sociale di Locarno una
perizia sullo stato di salute e sulle condizioni personali dell'interessata.
Constatato che la peritanda opponeva resistenza, con decisione del 26 agosto
2003 la Commissione tutoria regionale 11 ha privato provvisoriamente RI 1 dell'esercizio dei diritti civili, designandole in qualità di rappresentante PI 1,
dell'Ufficio del tutore ufficiale.
B. Il
rappresentante provvisorio ha sottoposto alla Commissione tutoria i rapporti
morali e i rendiconti finanziari annui, la cui approvazione è stata puntualmente
contestata da RI 1. Un appello introdotto dalla
rappresentata contro l'approvazione del rapporto morale del 2005, in particolare, è stato stralciato dai ruoli con decreto del 25 gennaio
2007 per mancato versamento dell'anticipo (inc. 11.2006.139), mentre un successivo
appello contro l'approvazione del rapporto morale 2006 è stato dichiarato irricevibile
con sentenza del 4 dicembre 2008 (inc. 11.2008.118). Il 30 settembre 2009 questa Camera ha annullato invece,
sempre su appello di RI 1, l'approvazione del rapporto morale 2007 per quanto
riguardava una frase (“come risulta dai rapporti del Servizio psico-sociale la
pupilla è affetta da un disturbo della personalità di tipo paranoide”), sollecitando
l'Autorità di vigilanza sulle tutele a statuire infine sull’interdizione (inc. 11.2009.8).
C. Il 5
ottobre 2009 il rappresentante provvisorio ha
sottoposto alla Commissione tutoria regionale il seguente rendiconto e rapporto
morale 2008 riguardante AP 1:
Soggiorno Abita
da sola nell'appartamento di via __________
ad
__________.
Salute e
Non sono in grado di dare informazioni sull'attuale conduzione
di vita stato di salute della signora e sulla sua conduzione di
vita in quanto la stessa rifiuta ogni
relazione con il sot- toscritto.
Assistenza Nessuna
presa a carico psico-sociale.
Finanze Attingendo
alla disponibilità finanziaria ricevuta dalla
divisione
ereditaria della defunta madre, provvedo al pagamento dell'affitto, dei
premi cassa malati, dei con- tributi dell'AVS
e al versamento alla pupilla di un setti- manale di fr.
200.– per il suo sostentamento (vedi ren- diconto).
Segnalo
che con lo Stato il debito per prestazioni assistenziali ammonta a fr. 76
288.80.
Obiettivi –
Proposte Sollecito una decisione sulla domanda di
interdizione; la rappresentata provvisoria è attiva dal 2003.
Mercede
e spese A carico della sostanza della pupilla.
Firma Non
sono in grado di sottoporre in esame il rendiconto alla pupilla perché la
stessa rifiuta ogni contatto con il sottoscritto.
La
Commissione tutoria regionale ha approvato il rapporto con decisione del 20 ottobre
2009.
D. Contro
la decisione appena citata RI 1 ha presentato ricorso il 1° novembre 2009 all'Autorità
di vigilanza sulle tutele. Statuendo il 13 novembre 2009, questa ha dichiarato
il ricorso irricevibile, senza
prelevare tassa di giustizia né spese.
E. L'11
dicembre 2009 RI 1 ha inoltrato a questa Camera un appello in cui chiede di
annullare la decisione presa dall'Autorità di vigilanza sulle tutele. L'appello
non ha formato oggetto di intimazione.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni comunicate dall'Autorità di vigilanza fino al
31.
dicembre 2010 erano appellabili entro venti giorni dalla notifica (art. 48
della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele,
RL 4.1.2.2, cui rinvia anche l'art. 39 LAC). La procedura era quella ordinaria
degli art. 307 segg. CPC ticinese, con le particolarità dell'art. 424a
CPC (RDAT II-2003 pag. 51 consid. 1). Nella fattispecie la decisione è stata
intimata per raccomandata il 13 novembre 2009 ed è stata ritirata dalla ricorrente
il 23 novembre successivo (‹www.posta.ch/trackandtrace›, informazioni inerenti al recapito
98.00.659050.00006026
– LSI/LAS). Il
termine per appellare è cominciato a decorrere così l'indomani e sarebbe scaduto domenica 13 dicembre 2009,
salvo protrarsi a lunedì 14 dicembre 2009 in virtù dell'art. 131 cpv. 3 CPC ticinese. Depositato l'ultimo giorno utile, l'appello è quindi tempestivo.
2.
L'Autorità di vigilanza sulle tutele ha
dichiarato il ricorso irricevibile perché la ricorrente non si confrontava con
la motivazione della Commissione tutoria regionale. Essa non contestava, in specie,
quanto figurava nella decisione: piuttosto il ricorso completava il rapporto
morale con indicazioni sullo stato di salute, sul fatto che essa non aveva bisogno
di misure tutorie, come pure sulla circostanza che le procedure avviate nei
suoi confronti erano ingiustificate e illegali. Si trattava tuttavia – secondo
l’Autorità di vigilanza – “di ragioni non pertinenti con l'oggetto della decisione
presa, volte se mai, per l'ennesima volta, solo a contestare la misura in sé”.
3.
Nell'appello
RI 1 censura “la modalità disonesta di giudizio” e “il tentativo illegale” di
istituire una tutela a suo carico. Critica la nomina di un rappresentante
“inutile e illegale”, provvedimento che si inserirebbe in un “piano illegale
cantonale di imposizione di un'impossibile interdizione”. Lamenta che il rapporto
morale sia stato redatto “utilizzando informazioni false e gravemente diffamatorie”
e si oppone alle considerazioni in esso contenute, in particolare circa il suo
stato di salute. Evoca “gravi fatti del 31 agosto 2009”, “naturalmente segnalati nella causa civile avviata contro l'inutile rappresentante”, e
contesta l'approvazione “automatica” dei rapporti morali da parte della
Commissione tutoria regionale, decisa “senza le dovute verifiche e naturalmente
senza prove”. Per tali ragioni la decisione presa dall'Autorità di vigilanza sarebbe
“inaccettabile, immotivata e quindi nulla”.
4.
Nella sentenza del 30 settembre 2009 questa Camera ha già spiegato la
natura eminentemente riformatoria di un appello e quali siano i requisiti di
ricevibilità (consid. 4). Per quanto in concreto RI 1 si limiti una volta
ancora a postulare l'annullamento della decisione impugnata, una volta ancora
il suo appello può essere interpretato nel senso di vedere riformata la decisione dell'Autorità di vigilanza, modificando la decisione
presa dalla Commissione tutoria regionale nel senso di respingere l'approvazione
del rapporto morale 2008. Così compreso, l'appello può reputarsi proponibile.
5.
Oggetto della decisione impugnata è – una volta ancora – l'approvazione
del rapporto morale e del rendiconto finanziario consegnati dal rappresentante
provvisorio. Nella misura in cui contende la legittimità della misura di
protezione, censura il comportamento del rappresentante e denuncia ritardi
nella procedura di interdizione, l'appellante muove doglianze fuori argomento.
Estranea all'oggetto del litigio, in proposito l'impugnazione va dichiarata
già di primo acchito irricevibile.
6.
L'autorità tutoria deve esaminare le redazioni e i conti periodici
del tutore e richiederne, ove sia necessario, la completazione e la correzione (art.
423.
cpv. 1 CC e 24 del regolamento d'applicazione della legge
sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele). Che in
passato due rapporti morali allestiti da PI 1 e approvati dalla Commissione
tutoria regionale siano stati emendati dall'Autorità di vigilanza è vero, ma ciò
non significa che la correzione debba ripetersi. Basti rilevare che questa
volta, contrariamente al passato, il rappresentante provvisorio si è limitato a
dichiarare di non poter fornire ragguagli sullo stato di salute né sulla
conduzione di vita della rappresentata, senza aggiungere altro. Perché ciò
sarebbe “falso e gravemente diffamatorio” l'appellante non spiega. Anzi, essa medesima
respinge ogni relazione personale con PI 1, come figura nel rapporto. Nemmeno
l'indicazione “nessuna presa a carico psico-sociale” appare offensiva o insinua
dubbi sullo stato di salute dell'interessata. Quanto alla non meglio precisata
causa civile contro il rappresentante provvisorio
per i “gravi fatti del 31 agosto 2009”, non è dato a divedere come ciò potesse influenzare l'approvazione del rapporto morale. Ciò posto, invano si
cercherebbe di sapere quali ulteriori verifiche la Commissione tutoria avrebbe
dovuto esperire. Ne discende che, infondato, l'appello è destinato all'insuccesso.
7.
Gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si
pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato per
osservazioni.
8.
Quanto
ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'approvazione delle relazioni e dei conti del
tutore può formare oggetto di ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b
n. 5 LTF). Trattandosi in concreto della sola approvazione del rapporto morale,
essa è impugnabile senza riguardo a questioni di valore.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC
ticinese
e vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Gli
oneri di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 450.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
500.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Intimazione:
–
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–
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Comunicazione
alla Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.
100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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