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Decisione

11.2010.2

Approvazione di rapporto morale di un rappresentante provvisorio

10 marzo 2011Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa n.

565.2002/R.113.2009 (rappresentanza provvisoria: approvazione di rendiconto) della Divisione degli interni, Sezione

degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

RI 1

alla

CO 1

riguardo all'approvazione del rapporto

morale 2008 presentato dal rappresentante provvisorio

PI 1, ;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello

dell'11 dicembre 2009 presentato da RI 1 contro la decisione emessa il 13 novembre

2009 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Il 19 novembre 2002 la Commissione tutoria regionale 11 si è

rivolta all'Autorità di vigilanza sulle tutele perché interdicesse RI 1 (1967)

sulla base all'art. 370 CC (cattiva amministrazione). L'Autorità di vigilanza

ha commissionato il 16 dicembre 2002 al Servizio psico-sociale di Locarno una

perizia sullo stato di salute e sulle condizioni personali dell'interessata.

Constatato che la peritanda opponeva resistenza, con decisione del 26 agosto

2003 la Commissione tutoria regionale 11 ha privato provvisoriamente RI 1 dell'esercizio dei diritti civili, designandole in qualità di rappresentante PI 1,

dell'Ufficio del tutore ufficiale.

B. Il

rappresentante provvisorio ha sottoposto alla Commissione tutoria i rapporti

morali e i rendiconti finanziari annui, la cui approvazione è stata puntualmente

contestata da RI 1. Un appello introdotto dalla

rappresentata contro l'approvazione del rapporto morale del 2005, in particolare, è stato stralciato dai ruoli con decreto del 25 gennaio

2007 per mancato versamento dell'anticipo (inc. 11.2006.139), mentre un successivo

appello contro l'approvazione del rapporto morale 2006 è stato dichiarato irricevibile

con sentenza del 4 dicembre 2008 (inc. 11.2008.118). Il 30 settembre 2009 questa Camera ha annullato invece,

sempre su appello di RI 1, l'approvazione del rapporto morale 2007 per quanto

riguardava una frase (“come risulta dai rapporti del Servizio psico-sociale la

pupilla è affetta da un disturbo della personalità di tipo paranoide”), sollecitando

l'Autorità di vigilanza sulle tutele a statuire infine sull’interdizione (inc. 11.2009.8).

C. Il 5

ottobre 2009 il rappresentante provvisorio ha

sottoposto alla Commissione tutoria regionale il seguente rendiconto e rapporto

morale 2008 riguardante AP 1:

Soggiorno Abita

da sola nell'appartamento di via __________

ad

__________.

Salute e

Non sono in grado di dare informazioni sull'attuale conduzione

di vita stato di salute della signora e sulla sua conduzione di

vita in quanto la stessa rifiuta ogni

relazione con il sot- toscritto.

Assistenza Nessuna

presa a carico psico-sociale.

Finanze Attingendo

alla disponibilità finanziaria ricevuta dalla

divisione

ereditaria della defunta madre, provvedo al pagamento dell'affitto, dei

premi cassa malati, dei con- tributi dell'AVS

e al versamento alla pupilla di un setti- manale di fr.

200.– per il suo sostentamento (vedi ren- diconto).

Segnalo

che con lo Stato il debito per prestazioni assistenziali ammonta a fr. 76

288.80.

Obiettivi –

Proposte Sollecito una decisione sulla domanda di

interdizione; la rappresentata provvisoria è attiva dal 2003.

Mercede

e spese A carico della sostanza della pupilla.

Firma Non

sono in grado di sottoporre in esame il rendiconto alla pupilla perché la

stessa rifiuta ogni contatto con il sottoscritto.

La

Commissione tutoria regionale ha approvato il rapporto con decisione del 20 ottobre

2009.

D. Contro

la decisione appena citata RI 1 ha presentato ricorso il 1° novembre 2009 all'Autorità

di vigilanza sulle tutele. Statuendo il 13 novembre 2009, questa ha dichiarato

il ricorso irricevibile, senza

prelevare tassa di giustizia né spese.

E. L'11

dicembre 2009 RI 1 ha inoltrato a questa Camera un appello in cui chiede di

annullare la decisione presa dall'Autorità di vigilanza sulle tutele. L'appello

non ha formato oggetto di intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni comunicate dall'Autorità di vigilanza fino al

31.

dicembre 2010 erano appellabili entro venti giorni dalla notifica (art. 48

della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele,

RL 4.1.2.2, cui rinvia anche l'art. 39 LAC). La procedura era quella ordinaria

degli art. 307 segg. CPC ticinese, con le particolarità dell'art. 424a

CPC (RDAT II-2003 pag. 51 consid. 1). Nella fattispecie la decisione è stata

intimata per raccomandata il 13 novembre 2009 ed è stata ritirata dalla ricorrente

il 23 novembre successivo (‹www.posta.ch/trackandtrace›, informazioni inerenti al recapito

98.00.659050.00006026

– LSI/LAS). Il

termine per appellare è cominciato a decorrere così l'indomani e sarebbe scaduto domenica 13 dicembre 2009,

salvo protrarsi a lunedì 14 dicembre 2009 in virtù dell'art. 131 cpv. 3 CPC ticinese. Depositato l'ultimo giorno utile, l'appello è quindi tempestivo.

2.

L'Autorità di vigilanza sulle tutele ha

dichiarato il ricorso irricevibile perché la ricorrente non si confrontava con

la motivazione della Commissione tutoria regionale. Essa non contestava, in specie,

quanto figurava nella decisione: piuttosto il ricorso completava il rapporto

morale con indicazioni sullo stato di salute, sul fatto che essa non aveva bisogno

di misure tutorie, come pure sulla circostanza che le procedure avviate nei

suoi confronti erano ingiustificate e illegali. Si trattava tuttavia – secondo

l’Autorità di vigilanza – “di ragioni non pertinenti con l'oggetto della decisione

presa, volte se mai, per l'ennesima volta, solo a contestare la misura in sé”.

3.

Nell'appello

RI 1 censura “la modalità disonesta di giudizio” e “il tentativo illegale” di

istituire una tutela a suo carico. Critica la nomina di un rappresentante

“inutile e illegale”, provvedimento che si inserirebbe in un “piano illegale

cantonale di imposizione di un'impossibile interdizione”. Lamenta che il rapporto

morale sia stato redatto “utilizzando informazioni false e gravemente diffamatorie”

e si oppone alle considerazioni in esso contenute, in particolare circa il suo

stato di salute. Evoca “gravi fatti del 31 agosto 2009”, “naturalmente segnalati nella causa civile avviata contro l'inutile rappresentante”, e

contesta l'approvazione “automatica” dei rapporti morali da parte della

Commissione tutoria regionale, decisa “senza le dovute verifiche e naturalmente

senza prove”. Per tali ragioni la decisione presa dall'Autorità di vigilanza sarebbe

“inaccettabile, immotivata e quindi nulla”.

4.

Nella sentenza del 30 settembre 2009 questa Camera ha già spiegato la

natura eminentemente riformatoria di un appello e quali siano i requisiti di

ricevibilità (consid. 4). Per quanto in concreto RI 1 si limiti una volta

ancora a postulare l'annullamento della decisione impugnata, una volta ancora

il suo appello può essere interpretato nel senso di vedere riformata la decisione dell'Autorità di vigilanza, modificando la decisione

presa dalla Commissione tutoria regionale nel senso di respingere l'approvazione

del rapporto morale 2008. Così compreso, l'appello può reputarsi proponibile.

5.

Oggetto della decisione impugnata è – una volta ancora – l'approvazione

del rapporto morale e del rendiconto finanziario consegnati dal rappresentante

provvisorio. Nella misura in cui contende la legittimità della misura di

protezione, censura il comportamento del rappresentante e denuncia ritardi

nella procedura di interdizione, l'appellante muove doglianze fuori argomento.

Estranea all'oggetto del litigio, in proposito l'impugnazione va dichiarata

già di primo acchito irricevibile.

6.

L'autorità tutoria deve esaminare le redazioni e i conti periodici

del tutore e richiederne, ove sia necessario, la completazione e la correzione (art.

423.

cpv. 1 CC e 24 del regolamento d'applicazione della legge

sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele). Che in

passato due rapporti morali allestiti da PI 1 e approvati dalla Commissione

tutoria regionale siano stati emendati dall'Autorità di vigilanza è vero, ma ciò

non significa che la correzione debba ripetersi. Basti rilevare che questa

volta, contrariamente al passato, il rappresentante provvisorio si è limitato a

dichiarare di non poter fornire ragguagli sullo stato di salute né sulla

conduzione di vita della rappresentata, senza aggiungere altro. Perché ciò

sarebbe “falso e gravemente diffamatorio” l'appellante non spiega. Anzi, essa medesima

respinge ogni relazione personale con PI 1, come figura nel rapporto. Nemmeno

l'indicazione “nessuna presa a carico psico-sociale” appare offensiva o insinua

dubbi sullo stato di salute dell'interessata. Quanto alla non meglio precisata

causa civile contro il rappresentante provvisorio

per i “gravi fatti del 31 ago­sto 2009”, non è dato a divedere come ciò potesse influenzare l'approvazione del rapporto morale. Ciò posto, invano si

cercherebbe di sapere quali ulteriori verifiche la Commissione tutoria avrebbe

dovuto esperire. Ne discende che, infondato, l'appello è destinato all'insuccesso.

7.

Gli

oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si

pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato per

osservazioni.

8.

Quanto

ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'approvazione delle relazioni e dei conti del

tutore può formare oggetto di ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b

n. 5 LTF). Trattandosi in concreto della sola approvazione del rapporto morale,

essa è impugnabile senza riguardo a questioni di valore.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC

ticinese

e vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. Gli

oneri di appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 450.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

500.–

sono

posti a carico dell'appellante. Non si attribuiscono ripetibili.

3. Intimazione:

;

;

, , .

Comunicazione

alla Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.

100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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