11.2010.20
Divorzio: misure provvisionali. Appello dichiarato senza oggetto e senza interesse: stralcio dai ruoli
6 febbraio 2012Italiano13 min
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Numero d'incarto:
11.2010.20
Data decisione, Autorità:
06.02.2012, ICCA
Titolo:
Divorzio: misure provvisionali. Appello dichiarato senza oggetto e senza interesse: stralcio dai ruoli
LITE DIVENTATA SENZA OGGETTO
art. 351 cpv. 1 CPC-TI
Incarto n.
11.2010.20
Lugano
6 febbraio
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Celio
segretaria:
F. Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2009.184
(divorzio: misure provvisionali) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza
del 25 agosto 2009 da
AP 1
(patrocinato dall'avv. PA 1)
contro
AO 1 ,
(patrocinata dall'avv. PA 2);
esaminati
gli atti,
posti i
seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
dell'8 febbraio 2010 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso il
28 gennaio 2010 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP
1 (1970) e AO 1 (1971) si sono sposati a __________ il 23 giugno 1995. Dal
matrimonio sono nati D__________, il 23 maggio 1996, e A__________, il 20 ottobre
1998. Con sentenza del 30 maggio 2006 il
Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha condannato i coniugi a
versare solidalmente a F__________, padre di AO 1, la somma di fr. 35 000.– oltre interessi
al 5% dal 10 luglio 2002 e ha ordinato l'iscrizione
definitiva di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori di pari
importo sulla particella n. 70 RFD di __________, sezione di __________, intestata
ad AP 1 e AO 1 in ragione di metà ciascuno. Adita
da AP 1, la seconda Camera civile del Tribunale di appello ha riformato
il 16 marzo 2006 tale sentenza, nel senso che ha confermato l'iscrizione dell'ipoteca
legale definitiva di fr. 35 000.– sulla sola quota di comproprietà appartenente a AO 1 (inc. 12.2005.28).
B. Il
9 novembre 2004 AP 1 ha introdotto azione
di divorzio. AO 1 avendo consentito allo scioglimento del matrimonio,
la causa è stata trattata come divorzio su richiesta comune con accordo
parziale. Statuendo con sentenza del
28 febbraio 2007, il Pretore ha pronunciato il divorzio e ne ha disciplinato
gli effetti. Per quanto attiene all'abitazione coniugale, egli ha deciso che
ogni comproprietario rimanesse titolare della propria
quota, obbligando la moglie a versare al marito fr. 92 890.– in
liquidazione del regime dei beni. A AO 1 tuttavia egli ha attribuito un diritto
di abitazione fino al 20 ottobre 2016 sulla quota in comproprietà del marito dietro
versamento a quest'ultimo di un'indennità giusta l'art. 121 cpv. 3 CC pari all'entità
degli oneri ipotecari gravanti la di lui
quota e all'ammontare del premio dell'assicurazione sulla vita
sostitutivo dell'ammortamento. Il 21 marzo 2007 entrambi i coniugi hanno
introdotto appello contro tale sentenza, AP 1 chiedendo in particolare che
fosse ordinato lo scioglimento della comproprietà sulla particella n. 70
mediante vendita ai pubblici incanti e riparto a metà del ricavo netto.
C. Il
1° settembre 2008, in pendenza di appello, AO 1 ha lasciato l'abitazione di __________ per trasferirsi a __________ con i figli. F__________ è
deceduto il 26 novembre 2008, lasciando quali eredi la moglie L__________ e la
figlia AO 1. Il 16 marzo 2009 AP 1 e AO 1 hanno costituito in favore di __________
e __________ un diritto di compera sulla nota particella n. 70 per fr. 1 070 000.–. La
clausola 4.2 del contratto è così formulata:
La notaia rogante è incaricata dalla
parte venditrice di trattenere dal prezzo un importo sufficiente per regolare,
dopo l'iscrizione del trapasso di proprietà a registro fondiario, quanto segue:
–
rimborso alla cassa pensioni del signor AP 1 dell'importo di avere di libero passaggio
di fr. 60 000.– (sessantamila) prelevato il 1° aprile
2002 per la proprietà d'abitazione;
– garanzia della cancellazione dell'ipoteca legale di grado leg di fr. 35 000– (trentacinquemila)
iscritta a registro fondiario;
–
pagamento dell'eventuale imposta sugli utili immobiliari ed eventuali imposte
arretrate come pure di oneri non iscritti a registro fondiario (es. contributi
di miglioria ecc.);
–
pagamento del debito ipotecario effettivo della parte venditrice nei
confronti dalla Banca __________, debito garantito dalle cartelle ipotecarie descritte
al punto 5: il tutto con liberazione della parte venditrice.
La
differenza, dedotto quanto sopra, a favore della parte venditrice, le sarà
versata a mezzo della notaia rogante ad avvenuta iscrizione del trapasso di
proprietà a registro fondiario, sul conto che essa comunicherà alla notaia.
D. Il
25 agosto 2009 AP 1 si è rivolto al Pretore, chiedendogli di ordinare in via
cautelare alla notaia __________ di trattenere sul ricavo della vendita
fr. 35 000.– con interessi fino al passaggio in giudicato della sentenza di
divorzio, ordinando alla notaia stessa di riversare dopo di allora “la
differenza del saldo netto di compravendita” su un conto intestato a lui e all'ex
moglie presso la Banca __________. Con decreto cautelare del 28 agosto 2009 il
Pretore ha accolto l'istanza inaudita parte. All'udienza del 6 ottobre 2009, indetta
per la discussione, AO 1 ha proposto di respingere l'istanza. Analoghe
posizioni hanno mantenuto le parti al dibattimento finale del 26 novembre 2009.
Frattanto, nell'ottobre del 2009, __________ e __________ hanno esercitato il
diritto di compera.
E. Statuendo
il 28 gennaio 2010, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza cautelare e ha
ordinato alla notaia __________ di trattenere “l'importo corrispondente
a ¼ dell'ipoteca legale di fr. 35 000.–,
quindi fr. 8750.– oltre interessi al 5%, iscritta a carico della particella n.
70 RFD di __________ (__________) fino alla crescita in giudicato della
decisione di divorzio tra i signori AP 1 e AO 1”. La tassa di giustizia (fr. 900.–) e le spese sono state
poste per tre quarti a carico dell'istante e per il resto a carico della convenuta,
cui l'istante è stato tenuto a rifondere fr. 1800.– per ripetibili ridotte.
F. Contro
il decreto appena citato AP 1 è insorto
l'8 febbraio 2010 a questa Camera per ottenere – previa concessione
dell'effetto sospensivo – l'accoglimento integrale della propria istanza e la
conseguente riforma del giudizio impugnato. La richiesta di effetto sospensivo
è stata dichiara irricevibile dal presidente della Camera il 12 febbraio 2010.
Il memoriale non ha formato oggetto di notificazione. Nel frattempo, in ossequio
al decreto del Pretore, la notaia __________ ha versato
a L__________ la quota spettante a quest'ultima di quanto essa aveva trattenuta
in garanzia dell'ipoteca legale di fr. 35 000.–.
G. Con
decisione del 18 dicembre 2010 questa Camera ha statuito sugli appelli di AP 1
e di AO 1 contro la sentenza di divorzio, accogliendo parzialmente il primo e respingendo
il secondo. Accertata l'avvenuta vendita della particella n. 70, essa ha dichiarato
privo d'oggetto tanto lo scioglimento della comproprietà postulato da AP 1
quanto il diritto d'abitazione in favore di AO 1 riconosciuto dal Pretore,
aumentando a fr. 122 933.– l'importo
dovuto da AO 1 in liquidazione del regime dei beni (inc.
11.2007.47). Tale sentenza è passata in giudicato.
Considerandi
in diritto: 1. Le
misure provvisionali nelle cause di divorzio (art. 137 cpv. 2 CC) erano
trattate, fino al 31 dicembre 2010, con la procedura sommaria dell'art. 376 cpv. 2 lett. d CPC ticinese (art. 419c
cpv. 1 CPC ticinese), in esito alla quale il Pretore statuiva con decreto
impugnabile entro dieci giorni (art. 419c cpv. 3 CPC ticinese). Tempestivo,
sotto questo profilo l'appello in esame è ricevibile.
2.
AP 1 chiede di accogliere interamente la sua
istanza
cautelare, nel senso di ordinare alla notaia __________ di trattenere l'importo
di fr. 35 000.– con interessi in garanzia della nota
ipoteca legale. Se non che, come ha rilevato il
Pretore, quell'ordine valeva fino al passaggio in giudicato della sentenza di
divorzio, ciò che è avvenuto il 2 febbraio 2011, dopo la scadenza infruttuosa
del termine di ricorso al Tribunale federale. Il provvedimento conservativo si è
così estinto da sé (v. DTF 119 II 195 consid. 3a; Gloor in:
Basler Kommentar, 3ª edizione, n. 14 ad art. 137 vCC; Tappy in: Commentaire romand, CC I, Basilea
2010, n. 27 ad art. 137 vCC; Leuenberger in: Schwenzer, FamKommentar
Scheidung, Berna 2005, n. 11 ad art. 137 vCC; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 41 ad art.
137.
vCC; Vogel/ Spühler, Grundriss
des Zivilprozessrechts, 8ª edizione, pag. 359, n. 223a). Nelle circostanze descritte
l'appello è divenuto senza oggetto e va stralciato dai ruoli (art. 351 cpv. 1 CPC ticinese).
Per di
più, l'appello in rassegna essendo senza effetto sospensivo per legge, il decreto
cautelare del 28 gennaio 2010 che di fatto ha revocato l'ordine di trattenuta alla
notaia per quanto eccedeva fr. 8750.– con interessi al 5% dal 10 luglio 2002,
era “provvisoriamente esecutivo” sin dalla sua notificazione (art. 310 cpv. 4
lett. a CPC ticinese). Di conseguenza la notaia ha liberato tre quarti dell'importo
di fr. 35 000.– con interessi in favore di L__________, “titolare del credito
garantito in ragione di un mezzo (art. 215 CC), rispettivamente della metà del
rimanente mezzo ex art. 462 n. 1 CC” (decreto impugnato pag. 4, penultimo
considerando). Tuttora essa conserva unicamente fr. 8750.– con gli interessi
maturati “retroattivi e per vari anni futuri”, ovvero fr. 16 394.50, come essa
medesima ha confermato alla Camera (lettera del
24.
gennaio 2012, agli atti). In condizioni del genere la notaia non sarebbe più in
grado, comunque sia, di ottemperare all'ordine di trattenere quanto chiede AP 1
(fr. 35 000.– con interessi), onde una volta ancora la caducità dell'appello.
3.
Nel caso in cui una causa divenisse senza oggetto o senza interesse
giuridico faceva stato, ai fini del giudizio sulle spese e le ripetibili, l'art. 72 della procedura civile federale, applicato per analogia (RtiD I-2004 pag. 488 consid. 7 con richiami; Cocchi/ Trezzini, CPC ticinese
massimato e commentato, Lugano 2000, n. 9 ad art. 151 CPC). In linea di
principio il giudice valutava dunque con motivazione sommaria quale sarebbe
stato il verosimile esito dell'appello ove questo non dovesse essere stralciato
dai ruoli. Tale principio trovava nondimeno i suoi
limiti ove la mancanza d'interesse fosse
dovuta al comportamento di una parte (art. 148 cpv. 3 CPC ticinese). Se
la caducità di una causa o di un ricorso era imputabile a uno dei contendenti,
in effetti, costui doveva assumere le conseguenze legate alla sua condotta processuale
(I CCA, decreti di stralcio inc. 11.2009.64 del 1° settembre 2011, consid.
7.
e inc. 11.2010.87 dell'8 novembre 2010).
Nel caso
specifico AP 1 nulla ha intrapreso, dopo avere visto dichiarare irricevibile la
propria istanza di effetto sospensivo, per evitare che il decreto cautelare del
26.
agosto 2009 dispiegasse i suoi effetti. In particolare egli non ha postulato
un provvedimento cautelare in appello che ordinasse alla notaia __________ di
trattenere la somma di fr. 35 000.– (art. 377 cpv. 2 CPC ticinese). Eppure la competenza di questa Camera era senz'altro data, ove si
pensi che si sarebbe trattato di una richiesta cautelare proposta “nell'ambito
di un appello su domanda cautelare già decisa dal primo giudice e dalla quale
(…) trae il suo fondamento processuale” (I CCA, sentenza inc. 11.2009.189
del 15 marzo 2010 consid, 15; analogamente: sentenza inc.11.2004.120 del 13 dicembre
2007, consid. 11, Cocchi/Trezzini,
op. cit., n. 2 ad art. 377 CPC ticinese). L'istante ha così lasciato che
l'appello divenisse senza oggetto e deve assumere i relativi costi, fermo restando
che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, il processo di appello
terminando senza sentenza (art. 21 LTG per analogia). Non si pone invece problema
di ripetibili, l'appello non essendo stato oggetto di notificazione.
4.
Si
aggiunga ad ogni buon conto che, per quanto risulta dagli atti, l'appello sarebbe
verosimilmente stato destinato all'insuccesso quand'anche non fosse diventato caduco.
L'istante chiedeva infatti il provvedimento cautelare
perché nel caso in cui l'ipoteca legale fosse stata pagata con il provento
della vendita della particella n. 70 AO 1 non sarebbe stata in grado, con la
quota di utile a lei spettante, di versargli i fr. 165 000.– da lui rivendicati in liquidazione
del regime dei beni. Sta di fatto che in esito al divorzio la convenuta è stata
condannata a versare all'istante non più di fr. 122 933.– (sopra, lett.
H). E se si considera che, come l'istante ammette, dal provento
di fr. 1 070 000.– si sarebbero dovuti trattenere complessivi fr. 750 968.– (fr. 614 915.– per l'estinzione
dell'onere ipotecario, fr. 60 000.– per il rimborso alla sua cassa pensione,
fr. 46 053.– per la commissione al mediatore e fr. 30 000.– per la tassa
sugli utili immobiliari), l'utile netto dell'operazione sarebbe ammontato a fr. 319 000.– (istanza,
pag. 3 in fine). Ogni comproprietario avendo diritto alla metà (fr. 159 516.–), AO 1 disponeva
così di un capitale sufficiente per onorare
il credito dell'istante (fr. 122 933.–) anche dopo il
pagamento dell'ipoteca legale che grava la sua quota di comproprietà. L'appellante
risulta in tal modo avere ricevuto quanto gli spettava in liquidazione del
regime matrimoniale. Non si sarebbe verosimilmente giustificato
dunque l'ordine di trattenere fr. 35 000.–. Anzi, verosimilmente
non si sarebbe giustificato nemmeno l'ordine di trattenere fr. 8750.– con
interessi. In sintesi, tutto quanto depositato dalla notaia sarebbe risultato
spettare a AO 1, la quale potrà cancellare essa medesima l'ipoteca legale
tuttora iscritta sulla sua ex quota di comproprietà.
5.
Quanto
ai rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini
dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
decreta: 1. L'appello
è dichiarato senza oggetto e senza interesse e la causa è stralciata dai ruoli.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr.
50.–
fr.
300.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a:
;.
Comunicazione
a:
– Pretura
della giurisdizione di Locarno Campagna;
–,.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza
carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30
000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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