11.2010.21
Contributo di mantenimento di un figlio nato fuori dal matrimonio
17 aprile 2012Italiano17 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
11.2010.21
Data decisione, Autorità:
17.04.2012, ICCA
Titolo:
Contributo di mantenimento di un figlio nato fuori dal matrimonio
MANTENIMENTO DA PARTE DEI GENITORI
art. 276 CC
art. 279 CC
art. 285 cpv. 1 CC
Incarto n.
11.2010.21
Lugano
17 aprile
2012/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Celio
segretaria:
F. Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2008.1549 (azione
di mantenimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con
petizione del 28 novembre 2008 da
AO 1
(rappresentata dalla curatrice,
e già patrocinata dall'.,)
contro
AP 1;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 9 febbraio 2010 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 29 gennaio
2010 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;
2. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il
30 marzo 2008 Y__________ (1971), cittadina del Regno Unito, ha dato alla luce a
__________ una bambina, AO 1, che è
stata riconosciuta il 24 luglio 2008 da AP 1 (1956), cittadino italiano
sposato con A__________ nata __________ (1970), dalla quale ha avuto i figli K__________
(27 agosto 1998) e C__________ (24 luglio 2000). AP 1 è stato
titolare della __________ di __________ fino al 27 dicembre 2008 e dalla metà
di aprile del 2009 gestisce la “__________” a __________. Y__________, già alle
dipendenze della __________, è stata licenziata prima della nascita di AO 1 e, dopo
avere frequentato la scuola per esercenti, lavora al 50% dal giugno 2009 in un ristorante di __________.
B. Il 28 novembre 2008 AO 1 ha
convenuto AP 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4,
postulando – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – un contributo
alimentare indicizzato di fr. 1000.– mensili, oltre al versamento di fr. 8000.–
corrispondenti al contributo dal 30 marzo 2008 all'inoltro dell'azione. Analoghe
richieste essa ha formulato in via cautelare. All'udienza del 20 gennaio 2009,
indetta per il contraddittorio, il convenuto ha proposto di respingere l'azione,
instando anch'egli per il beneficio dell'assistenza giudiziaria.
Esperita l'istruttoria,
le parti hanno rinunciato alla discussione finale, limitandosi a conclusioni
scritte. Nel suo memoriale del 30 giugno 2009 l'istante ha riaffermato le sue domande. Nel proprio, del 30 luglio 2009, il convenuto ha
ribadito il suo punto di vista.
C. Statuendo con sentenza del 29
gennaio 2010, il Pretore ha condannato AP 1 a versare alla figlia fr. 3840.–
come contributo alimentare dall'aprile al novembre 2008 e un contributo alimentare
indicizzato di fr. 480.– mensili dal dicembre 2008 alla maggiore età. La tassa
di giustizia di fr. 400.– e le spese sono state poste a carico delle parti in
ragione di un mezzo ciascuno, compensate le ripetibili. Entrambe le parti sono
state ammesse al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
D. Contro la sentenza appena
citata AP 1 è insorto con un appello del 9 febbraio 2010 a questa Camera per
ottenere, previo conferimento dell'assistenza giudiziaria, la riduzione del
contributo litigioso all'importo dell'assegno familiare di base “nella misura
in cui lo riceve”. L'appello non è stato intimato per osservazioni.
in diritto: 1. Le
azioni di mantenimento (art. 279 cpv. 1 CC) erano trattate fino al 31 dicembre
2010 con la procedura speciale degli art. 425 segg. CPC ticinese, in esito alla
quale il Pretore statuiva con sentenza impugnabile entro dieci giorni (art. 428
cpv. 2 CPC ticinese). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame è dunque
ricevibile.
2. Al
memoriale l'appellante allega 15 certificati medici sullo stato di salute di A__________.
Tali documenti sono di per sé ammissibili in virtù del
principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (DTF 128
III 414 verso l'alto), anche se – come si vedrà in seguito – poco sussidiano ai
fini del giudizio. L'appellante chiede altresì di esperire un sopralluogo per
verificare lo stato dei locali sovrastanti la “__________” a __________. La
richiesta non è di alcuna utilità ai fini del giudizio. Vi si può dunque
prescindere.
3. Il Pretore ha stabilito il fabbisogno in denaro
dell'istante in fr. 2040.– mensili, di cui fr. 725.– per le cure e
educazione. Quanto ai genitori, egli ha accertato che AP 1 dichiara di nulla
ritrarre come gerente della “__________” a __________. Gli ha imputato così un reddito
di fr. 4500.– mensili come cameriere qualificato o esercente, ascrivendone uno di
fr. 1500.– mensili anche alla di lui moglie per un'attività a tempo parziale come
cameriera non qualificata. Circa il fabbisogno minimo della famiglia del
convenuto, il primo giudice l'ha fissato in fr. 4568.40.– mensili (minimo esistenziale
del diritto esecutivo per coniugi fr. 1700.–, locazione fr. 1800.–, premio
della cassa malati della moglie fr. 320.50, premio della cassa malati del marito
fr. 294.90, due abbonamenti “arcobaleno” per due zone fr. 124.–, assicurazione dell'economia
domestica fr. 40.–, assicurazione contro la responsabilità civile fr. 13.–,
tassa rifiuti fr. 15.–, imposte fr. 261.–). Relativamente a Y__________, il
Pretore ne ha accertato il reddito in fr. 2000.– mensili lordi a fronte di un
fabbisogno minimo di fr. 2258.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo
per genitore affidatario fr. 1350.–, locazione fr. 779.–, premio della cassa
malati fr. 110.–, quota del sindacato fr. 19.–).
Constatata
un'eccedenza nel bilancio familiare del convenuto di fr. 1431.60.– mensili, il
Pretore ha suddiviso tale importo tra l'istante e gli altri due figli di lui,
onde l'obbligo per quest'ultimo di versare alla figlia un contributo alimentare
indicizzato di fr. 480.– mensili dal dicembre del 2008 alla maggiore età
(assegni familiari non compresi), oltre a fr. 3840.– per contributi arretrati.
4. L'appellante
contesta il reddito di Y__________, accertato dal il Pretore in fr. 2000.–
mensili lordi, rilevando che essa ha conseguito il certificato di “tipo A” per
esercente, sicché sarebbe in grado di conseguire almeno fr. 4500.– mensili come
prevede il contratto collettivo di lavoro nella ristorazione per una cameriera
qualificata o, quanto meno, fr. 3300.– mensili, pari ultimo stipendio percepito
dalla __________. Egli chiede inoltre di computare
nel reddito di lei l'assegno di prima infanzia, di fr. 2400.–
mensili, e quello integrativo, di fr. 523.– mensili.
a) Contrariamente
a quanto sembra credere l'appellante, non spetta alla sola madre contribuire al
mantenimento della figlia, ma a entrambi i genitori secondo le rispettive
possibilità (art. 276 e 285 cpv. 1 CC). Ciò premesso, nella misura in cui
chiede che Y__________ lavori a tempo pieno, l'appellante disconosce che secondo
Fatti
i principi applicabili in materia di divorzio (come pure, per analogia, in materia
di filiazione: RtiD II-2004 pag. 624 consid.
7a con riferimenti) un genitore non va tenuto di regola a esercitare
un'attività lucrativa – nemmeno a tempo parziale – finché il figlio a lui
affidato non abbia compiuto i 10 anni (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2008.124
del 26 agosto 2010, consid. 7h; v. anche DTF 137 III 109 consid. 4.2.2.2). In
concreto, sebbene debba accudire alla figlia di quattro anni, Y__________ esercita
un'attività
lucrativa al 50% che le frutta fr. 2000.– mensili lordi. Non si può ragionevolmente
imporle, di conseguenza, un grado di occupazione maggiore né un guadagno più
alto di quello accertato dal Pretore.
Comunque sia, si volesse anche imputare all'interessata un
reddito virtuale attorno ai fr. 2250.– mensili, corrispondenti alla metà di
quello previsto dal contratto collettivo di lavoro per dipendenti che hanno superato l'esame professionale (gerente o cameriera
qualificata), nulla muterebbe ai fini del giudizio.
Con un fabbisogno minimo di fr. 2258.– mensili, non contestato dall'appellante,
l'interessata nemmeno è in grado di finanziare il proprio mantenimento. E quand'anche
si volesse imputarle un guadagno di fr. 3300.–
mensili, pari all'ultimo stipendio percepito prima della nascita della figlia, il
margine disponibile di fr. 1042.– mensili risulta ad ogni modo insufficiente
per integrare il mantenimento della figlia, di fr. 1560.– mensili (fr. 2040.–
./. fr. 480.–). Su questo punto l'appello è destinato già di primo acchito all'insuccesso.
b) Per
quanto attiene all'assegno di prima infanzia e a quello integrativo riscossi da Y__________, di complessivi fr. 1404.–
mensili (doc. F), essi non rientrano nella nozione di reddito per il calcolo
del contributo alimentare (RtiD I-2005 pag. 781 consid. 4; da ultimo: I CCA,
sentenza inc. 11.2007.192 del 31 luglio 2009, consid. 5g). Si tratta in
effetti di prestazioni sussidiarie, ovvero stanziate alle condizioni poste
dalla legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali
(Laps: RL 6.4.1.2). Di principio, quindi, il giudice fissa
prima il contributo di mantenimento per il figlio e poi l'autorità
amministrativa decide se soccorrono i presupposti per erogare assegni
integrativi. Al riguardo la legge sugli assegni di famiglia, del 18 dicembre
2008 (entrata in vigore il 1° gennaio 2009), non ha comportato modifiche di
rilievo (messaggio del Consiglio di Stato n. 6078 del 27 maggio 2008, n. 5.2.1
e 5.2.2).
5. Quanto
al proprio reddito, l'appellante contesta quello ipotetico di fr. 4500.– mensili
imputatogli dal Pretore come cameriere qualificato o gerente. Assevera di non
avere percepito alcuna indennità di disoccupazione e che la gestione della “__________”
a __________, iniziata il 1° aprile 2009, è deficitaria, tant'è che non riesce
a “erogarsi uno stipendio”. Egli non ritiene inoltre corretto imputargli un
reddito di fr. 4500.– mensili quando alla madre dell'istante, beneficiaria di
titoli lavorativi equivalenti se non superiori, è stato considerato unicamente
un reddito di fr. 2000.– mensili. Per di più, egli soggiunge, i fr. 4500.–
mensili previsti dal contratto collettivo del settore sono lordi, sicché
andrebbero dedotti gli oneri sociali di fr. 800.–, onde un reddito di fr.
3700.– mensili netti che corrisponde pressoché all'ultimo stipendio percepito dalla
__________.
a) Di
norma il reddito di un genitore è quello effettivo. Se tuttavia, dando prova di
buona volontà, quel genitore avrebbe la ragionevole possibilità di guadagnare
di più, fa stato il reddito ipotetico. Ciò vale tanto per un debitore quanto
per un creditore di contributi alimentari. Un guadagno ipotetico non va però
determinato in astratto. Dev'essere alla concreta portata dell'interessato, considerata
la sua età, la formazione professionale e lo stato di salute, oltre che la
situazione sul mercato del lavoro. La fissazione di un reddito potenziale non
ha, in altri termini, carattere di penalità (RtiD II-2006 pag. 690 n. 5a con
richiami). Il giudice deve decidere così, in primo luogo, se si può ragionevolmente esigere dal genitore
in questione che eserciti un'attività lucrativa o la estenda, tenendo conto appunto
della sua età, della formazione professionale e dello stato di
salute. In seguito egli esamina se quel genitore abbia l'effettiva
possibilità di esercitare simile attività e quale sia il reddito conseguibile,
tenendo calcolo – una volta di più – dell'età, della
formazione professionale e dello stato di salute, oltre che della situazione
sul mercato del lavoro (DTF 137 III 120 consid. 2.3, 109 consid. 4.2.2.2).
b) In
concreto AP 1 ha avviato nell'aprile del 2009 un'attività indipendente come gestore
della “__________” a __________. Ora, trattandosi di lavoratori indipendenti il reddito determinante è quello medio, calcolato sull'arco di più
anni, di regola tre (sentenza del Tribunale federale 5A_ 171/2011 del 1°luglio
2011, consid. 2.3.2 con riferimenti; I CCA, sentenza inc. 11.2007.1 del 30
gennaio 2012, consid. 9c). Il calcolo del reddito deve ancorarsi al bilancio e
al conto perdite e profitti dell'azienda oppure, non esistendo contabilità, ai
dati che risultano dalle dichiarazioni fiscali, tenendo conto di eventuali
detrazioni straordinarie, deduzioni ingiustificate e consumi privati (RtiD
II-2004 pag. 617 consid. 3 con rinvii).
c) Nella
fattispecie l'attività indipendente è cominciata solo nell'aprile del 2009, di
modo che tutto si ignora sulle potenzialità e sulla
redditività della medesima. Certo, agli atti figura il bilancio provvisorio dell'azienda
dall'aprile al giugno del 2009, che chiude in perdita (doc. 38), ma sulla base
di questo solo documento non è possibile formulare una prognosi affidabile a
medio-lungo termine. Resta il fatto che AP 1 ha maturato adeguate esperienze
nel settore della ristorazione per almeno un ventennio (è stato anche cuoco
Considerandi
della __________), oltre che come gerente di esercizi pubblici. Tant'è che,
dopo avere cessato l'attività con la __________ alla fine del 2008 (doc. 31), ditta dichiarata in fallimento
il 26 marzo 2009 (doc. 40), dopo quattro mesi egli è stato in grado di
avviare una nuova attività in proprio. Ciò premesso, nulla rende verosimile che
mettendo opportunamente a profitto le sue capacità e la sua esperienza egli non
possa guadagnare almeno fr. 4500.– mensili come prevede il contratto collettivo
dei settori alberghiero e ristorazione per lavoratori che hanno superato
l'esame professionale. Dovesse la prognosi del Pretore dimostrarsi inesatta, ad
ogni modo, l'appellante potrà sempre chiedere la modifica del contributo
litigioso (art. 286 cpv. 1 CC).
d) È
vero che i salari minimi previsti dal contratto collettivo di lavoro sono lordi
e che l'ultimo stipendio percepito da AP 1 come dipendente ammontava a 3500.–
mensili (doc. 29). Per tacere del fatto nondimeno che secondo il contratto
medesimo il lavoratore ha diritto alla tredicesima (art. 12 n. 1 CCNL), ci si
dipartisse da un reddito di tale entità la situazione dell'appellante non muterebbe.
Il Pretore ha riconosciuto nel fabbisogno minimo della coppia, in effetti, una
locazione di fr. 1800.– mensili. Ciò non è corretto, poiché dandosi figli minorenni
la quota di un terzo va inclusa nel fabbisogno in denaro del primo figlio e quella
di un quarto nel fabbisogno in denaro del secondo (Rep. 1998 pag. 176; da ultimo; I CCA, sentenza inc. 11.2010.120 del
17.
febbraio 2012, consid. 4). Nel caso in esame, quindi, nel fabbisogno in
denaro dei figli andrebbero inseriti complessivi fr. 1050.– mensili e a carico
dei genitori rimarrebbe la differenza di fr. 750.– mensili. La disponibilità
di AP 1 per far fronte al pagamento dei contributi alimentari per i figli rimane così sostanzialmente invariata.
6.
Per
quanto attiene al fabbisogno minimo della coppia, l'appellante si duole del
fatto che il Pretore ha riconosciuto una locazione di soli fr. 1800.– mensili mentre
fino all'aprile del 2009 egli pagava una pigione di fr. 2800.– mensili. Per di
più, dopo di allora egli non può più permettersi un appartamento, tanto che occupa
con la famiglia quattro camere della "__________". Ora, che fino
all'aprile 2009 l'appellante versasse una pigione di fr. 2800.– mensili per
un appartamento a __________ è pacifico (doc. 6). Resta il fatto che, si
volesse pure riconoscere una pigione di fr. 2800.– mensili fino all'aprile del 2009,
nel fabbisogno minimo della coppia andrebbero inseriti non più di fr. 1167.–
mensili, dal momento che – come detto – un terzo e un quarto del costo effettivo
rientrano nel fabbisogno in denaro dei figli (sopra, consid. 5d). Nelle
condizioni descritte la spesa di fr. 1800.– mensili riconosciuta dal Pretore
appare finanche favorevole all'appellante.
Circa la
situazione dopo il 1° aprile 2009, l'appellante sostiene che andrebbero conteggiati
fr. 2800.– mensili. Viste le ristrettezze finanziarie della famiglia, tuttavia,
una spesa del genere non entra in linea di conto. Nulla rende verosimile, per altro,
che l'importo riconosciuto dal primo giudice non sia adeguato per le necessità
di una famiglia di quattro persone nel __________. Tanto meno se si pensa che
l'interessato ammette di non avere al momento alcun costo dell'alloggio,
occupando con la famiglia alcune camere nell'esercizio pubblico da lui gestito.
7.
L'appellante
contesta infine il reddito ipotetico di fr. 1500.– mensili imputato dal Pretore
ad A__________ come cameriera non qualificata a metà tempo. Afferma che la
moglie contribuisce compatibilmente con il suo stato di salute alla gestione
del ristorante, ma che alla luce della deficitaria gestione dell'attività nel
2009.
nulla le può essere imputato. Per l'appellante, poi, il precario stato di
salute impedisce alla consorte di assumere un'occupazione esterna.
a) Che
A__________ abbia il dovere di assistere – sussidiariamente – il marito nel sostentamento
della figlia nata fuori dal matrimonio, tanto da poter essere obbligata a
riprendere o ad aumentare la sua attività lucrativa, non è contestato dall'appellante.
A ragione (cfr. art. 159 cpv. 3 CC; DTF 129 III 421 consid. 2.2, 127 III 71 consid. 3; Rep. 1999 pag. 60; Meier/Stettler,
Droit civil suisse, Droit de la filiation, vol. II:
Effets de la filiation, 4ª
edizione, pag. 549 n. 955 con riferimenti). AP 1 eccepisce
che la moglie ha problemi di salute. Dagli atti si evince in effetti che essa è
rimasta completamente inabile al lavoro dal 15 luglio al 31 agosto 2009 per un'operazione
al ginocchio e dal 16 novembre 2009 al 28 febbraio 2010 per problemi di depressione.
Lo stesso convenuto dà atto però che attualmente essa collabora fattivamente alla
gestione della “__________”, aperta nell'aprile 2009 (appello, pag. 6), né
risultano accertamenti medici di patologie che le cagionino un'inabilità
lucrativa durevole. In simili circostanze non è dato a divedere perché
l'interessata non potrebbe conseguire fr. 1500.– mensili, come reputa il
Pretore, per un'attività di cameriera non qualificata al 50%. Contrariamente a Y__________,
essa deve accudire ai figli già adolescenti (di 9 e 11 anni) e può occuparsi al
50% (sopra, consid. 4a).
b) Si
aggiunga che, secondo la giurisprudenza più recente del Tribunale federale sulla
commisurazione di contributi alimentari a norma dell'art. 285 CC, il debitore
che si è risposato può invocare unicamente la garanzia del proprio minimo esistenziale
del diritto esecutivo, non di quello della sua intera seconda famiglia (DTF 137
III 62 consid. 4.2.1). Se si rapporta tale principio per analogia al caso in
esame, il minimo esistenziale dell'appellante ammonta alla metà di quello previsto
per coniugi, la locazione corrisponde a un'adeguata quota del costo effettivo
calcolata in funzione delle capacità economiche degli occupanti dell'abitazione
e gli usuali supplementi previsti dal diritto esecutivo sono quelli riferiti
alla sua sola persona (DTF 137 III 63 consid. 4.2.2). In concreto, quindi, non
si riconoscesse un reddito ipotetico di fr. 1500.– mensili ad A__________, il
fabbisogno minimo dell'appellante andrebbe ricalcolato togliendo dal fabbisogno
della coppia la metà del minimo esistenziale previsto per coniugi (fr. 850.–
mensili) e riconoscendo un'adeguata locazione di fr. 1150.– mensili (fr. 1800.–
./. fr. 650.–). All'appellante rimane così una disponibilità sufficiente per versare
fr. 480.– mensili alla figlia. Ne discende che, infondato, l'appello vede la
sua sorte segnata.
8.
Le spese processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 2
CPC ticinese), ma le condizioni economiche presumibilmente difficili in cui
versa l'appellante inducono a prescindere – eccezionalmente – da ogni prelievo,
il quale rischierebbe di tradursi per altro in oneri infruttuosi d'incasso per
l'ente pubblico. Non si attribuiscono ripetibili all'istante, cui l'appello non
è stato notificato per osservazioni. Quanto alla richiesta di assistenza
giudiziaria, essa non può trovare accoglimento, già per il fatto che il ricorso
appariva destituito di possibilità di successo fin dall'inizio (art. 14 cpv. 1
lett. a vLag), tanto da non essere stato intimato alla controparte.
9.
Relativamente ai rimedi
giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF raggiunge la soglia di fr. 30 000.– per un ricorso in materia civile. La decisione sull'assistenza
giudiziaria, di natura incidentale, segue la via giudiziaria dell'azione principale
(art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Non si riscuotono
tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. La
richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.
4. Notificazione
a:
–;
–,.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione
a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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