11.2010.22
Astrazione dal consenso del genitore biologico in vista di adozione
31 maggio 2010Italiano20 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2010.22
Data decisione, Autorità:
31.05.2010, ICCA
Ricorso:
TF,5A_488/2010, 13.12.2010
Titolo:
Astrazione dal consenso del genitore biologico in vista di adozione
ADOZIONE
CONSENSO DEI GENITORI DI SANGUE
MANCANZA DEL CONSENSO
art. 265c cf. 2 CC
Incarto n.
11.2010.22
Lugano
31 maggio
2010/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire sul “ricorso” del 16 novembre 2009 presentato da
AP 1
(patrocinato dall' )
contro la decisione emessa l'11 settembre
2009 dalla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità
di vigilanza sullo stato civile, nella causa n. 14.2005 (adozione)
riguardo all'astrazione del consenso all'adozione
di
J__________ (1992),
figlia sua e di
AO 2,
(patrocinata dall' PA 2 )
da parte di
AO 1
(patrocinato dallo stesso . PA 2, );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
del 16 novembre 2009 presentato da AP 1 contro la decisione emessa l'11 settembre
2009 dalla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di
vigilanza sullo stato civile;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il
24 ottobre 1992 AO 2 (1970) ha dato alla luce una figlia, J__________, riconosciuta
da AP 1 (1952), cittadino italiano residente in Italia. Nell'ottobre del 1993 i
genitori hanno stipulato una convenzione sul diritto di visita paterno e sul
contributo di mantenimento in favore della figlia, ratificata il 12 aprile 1994
dalla Delegazione tutoria di Lugano, dove AO 2 si era trasferita nel frattempo
con la figlia. Il 10 dicembre 1998 AO 2 si è sposata con AO 1 (1958). Dal
matrimonio è nata A__________, il 12 luglio 2000. Il 28 novembre 2003 AO 2 e J__________
hanno ottenuto la cittadinanza svizzera.
B. Il
21 aprile 2005 AO 1 ha chiesto alla Divisione degli interni l'autorizzazione di
adottare J__________. AO 2 ha aderito alla richiesta il 2 giugno 2005 davanti
alla Commissione tutoria regionale 5. Il 28 settembre 2005 AP 1, venuto a
sapere della procedura, ha comunicato di opporsi all'adozione. AO 1 ha ribadito il 19 ottobre 2005 la sua richiesta. L'Ufficio del tutore ufficiale ha consegnato una
valutazione sociale del 29 dicembre 2006, nell'ambito della quale ha raccolto
anche il parere favorevole di J__________. Il 22 ottobre 2007 AP 1 ha reiterato la propria opposizione e il rifiuto del proprio consenso, offrendosi di “intraprendere
un percorso di tipo psicologico e/o di sostegno all'idoneità genitoriale (…),
tenuto conto del diritto [della figlia] di avere una relazione significativa
con il padre”. Il 1° luglio 2008 J__________, sentita nuovamente dall'assistente
sociale dell'Ufficio del tutore ufficiale, ha riaffermato il suo consenso
all'adozione. Statuendo con decisione dell'11 settembre 2009, l'Autorità di vigilanza sullo stato civile ha deciso di prescindere dal consenso di AP 1 all'adozione.
C. Contro
la decisione predetta AP 1 è insorto con un appello (“ricorso”) del 16 novembre
2009 per ottenere che la decisione impugnata sia annullata, che l'Autorità di
vigilanza sullo stato civile sia tenuta a sentirlo formalmente, “se del caso in
contraddittorio con la figlia”. L'Autorità di vigilanza sullo stato civile ha
comunicato il 12 febbraio 2010 di rimettersi al giudizio di questa Camera. Nelle
loro osservazioni dell'8 marzo 2010 AO 1, AO 2 e J__________ propongono di
respingere l'appello.
in diritto: 1. Le
decisioni dell'Autorità di vigilanza sullo stato civile sono impugnabili entro
venti giorni alla Camera civile del Tribunale di appello (art. 32 cpv. 3 LAC e
424 cpv. 3 CPC). Ciò vale anche per la rinuncia al consenso di un genitore all'adozione
(art. 38b LAC). La decisione impugnata è stata presa l'11 settembre 2009
e intimata per rogatoria internazionale al precedente patrocinatore di AP 1 il 27
ottobre 2009 (doc. 31). Introdotto il 16 novembre 2009, l'appello è pertanto tempestivo.
2. La
fattispecie denota risvolti internazioni per la cittadinanza italiana
dell'appellante e la residenza di lui in Italia. Ora, tanto la Svizzera quanto l'Italia
hanno ratificato la Convenzione europea sull'adozione dei minori, del 24 aprile
1967 (RS 0.211.221.310, entrata in vigore per la Svizzera il 1° aprile 1973 e per
l'Italia il
26 agosto 1976), così come la Convenzione sulla protezione dei
minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale, del 29 maggio
1993 (RS 0.211.221.311, entrata in vigore per l'Italia il 1° maggio 2000 e per
la Svizzera il 1° gennaio 2003). La prima contempla prescrizioni e
raccomandazioni che gli Stati contraenti sono tenuti a osservare, adattando le
loro leggi (art. 1 e 2 della Convenzione). La seconda regola le adozioni internazionali,
ossia quelle che comportano il trasferimento del minore adottato dallo “Stato d'origine”
in cui risiede abitualmente a un altro “Stato di accoglienza” in cui risiedono
abitualmente gli adottanti (art. 2). Nessuno dei due trattati disciplina invece
la competenza e la legge applicabile, che nella fattispecie continuano a dipendere
perciò dal diritto internazionale privato svizzero (art. 1 cpv. 2 LDIP). Ora, secondo
l'art. 75 cpv. 1 LDIP sono competenti a pronunciare l'adozione i tribunali o
le autorità svizzere del domicilio dell'adottante o dei coniugi adottanti. I
presupposti dell'adozione in Svizzera sono regolati inoltre dal diritto svizzero
(art. 77 cpv. 1 LDIP).
3. La
fattispecie riguarda l'astrazione dal consenso di un genitore all'adozione del
figlio minorenne (art. 265c CC). Secondo l'art. 265d CC tale decisione
spetta all'autorità tutoria al domicilio del figlio, che statuisce al momento
in cui il figlio è collocato in vista di adozione (cpv. 1); negli altri casi la
decisione è presa “al momento
dell'adozione” (cpv. 2). Ciò
non significa che la decisione debba essere contestuale a quella di adozione.
Significa che dopo l'avvio di una procedura di adozione – come in concreto – abilitata
a decidere è l'autorità competente per l'adozione (Meier/ Stettler, Droit civil suisse, Droit de la filiation,
4ª edizione, pag. 154 n. 303; Breitschmid
in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 3 ad art. 265d CC; Hegnauer in: Berner Kommentar, 4ª edizione, n. 12 ad art. 265d CC), la quale statuisce
con decisione separata (Biderbost,
Absehen von der elterlichen Zustimmung bei Adoption in: AJP 1998 pag. 1171 seconda
colonna in basso con rimando a DTF 109 Ia 17). A giusto titolo quindi l'Autorità
di vigilanza sullo stato civile, competente nel Cantone Ticino in materia di
adozione (art. 38 cpv. 1 LAC e art. 13 cpv. 1 del regolamento sullo stato
civile: RL 4.1.2.1), ha statuito sull'astrazione dal consenso del genitore con
decisione apposita.
4. L'Autorità
di vigilanza sullo stato civile ha ricordato che nel caso specifico, da quando
la madre si è sposata con AO 1 (dicembre del 1998), J__________ vive nell'economia
domestica dei coniugi. Essa ha constatato altresì che, come aveva appurato l'assistente
sociale incaricata di valutare la situazione, non sussiste alcun legame
affettivo tra la ragazza e il padre; anzi, J__________ ha espresso il chiaro
desiderio di essere adottata da AO 1, suo genitore elettivo. Ciò rende impensabile
ripristinare un legame tra AP 1 e la figlia. L'Autorità di vigilanza sullo
stato civile ha soggiunto dipoi che ancora nel luglio del 2008 la ragazza ha
ribadito di essere favorevole alla richiesta di AO 1, confermando che i suoi
contatti con il padre si limitano a un colloquio telefonico in occasione del proprio
compleanno. Ciò premesso, l'Autorità di vigilanza ha verificato i presupposti
materiali per l'adozione, accertando che il provvedimento rientra nell'interesse
della figlia e costituisce la naturale conclusione dei rapporti intessuti nel
nucleo familiare fra l'adottante e l'adottanda, mentre i legami con il padre
biologico sono ormai compromessi in modo irrimediabile. Onde, in ultima
analisi, la decisione di prescindere dal consenso di lui all'adozione.
5. L'appellante
rammenta di avere vissuto a __________ con la madre di J__________ fino al
momento in cui questa aveva deciso di trasferirsi nel Ticino e sottolinea di
avere mantenuto rapporti con lei e figlia per anni, dando loro adeguato
sostegno. A AO 2 egli rimprovera di avergli ostacolato ogni relazione con J__________
e di essersi opposta a che questa assumesse il cognome di lui, per quanto ciò
fosse previsto dalla legge italiana. Fa valere inoltre di avere inviato somme
di denaro e regali alla figlia, impegnandosi a mantenere contatti telefonici
con lei. Quanto alla procedura di adozione, egli lamenta che gli sia stato impedito
di illustrare la propria versione dei fatti alla figlia e si duole di essere
stato privato della possibilità di esprimersi davanti all'autorità. Sostiene
che l'opinione espressa dalla minorenne è viziata dalla mancata conoscenza
oggettiva delle ragioni all'origine dell'attuale stato di fatto. Chiede
pertanto che la decisione impugnata sia annullata e che si proceda alla sua
audizione, raccogliendo la sua posizione “se del caso in contraddittorio con la
figlia”.
6. L'appello è un rimedio giuridico eminentemente riformatorio, non
cassatorio. Di regola pertanto un appellante non può limitarsi a chiedere –
come in concreto – l'annullamento della decisione impugnata, ma deve formulare le sue proprie conclusioni
(art. 309 cpv. 2 lett. e CPC; Cocchi/Trezzini,
CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 13 ad art. 309). A prima vista il
memoriale in rassegna potrebbe così sembrare inammissibile (art. 309 cpv. 5
CPC). Se non che, l'appellante invoca anche una violazione del suo diritto d'essere
sentito, affermando di non avere avuto “la possibilità di
esprimersi davanti alle autorità preposte nel modo più adeguato e ampio
possibile”. E nel caso in cui la decisione appellata si riveli affetta da vizi
formali, un rinvio all'autorità precedente perché rimedi alla mancanza può
entrare in linea di conto (art. 326 lett. a CPC per
analogia). Nelle circostanze descritte giova esaminare di conseguenza le
critiche dell'appellante.
7. AP 1
censura, come detto, una violazione del suo diritto di essere sentito per non
essere stato ascoltato personalmente dall'Autorità di vigilanza. Dal fascicolo
processuale si
evince che l'interessato ha esposto il suo punto di vista in un
primo tempo, il 28 settembre 2005, per il tramite dell'avv. __________ di __________
(doc. 6) e successivamente, il 22 ottobre 2007, per il tramite dell'avv. __________,
sempre di __________ (doc. 20). Vistosi intimare l'11 dicembre 2008 l'aggiornamento della valutazione sociale relativa a J__________ con l'invito a presentare
ulteriori osservazioni (doc. 23, 24 e 26), egli non ha più reagito. Ora, che
non si possa prescindere dal consenso di un genitore all'adozione senza conferire
a quest'ultimo la possibilità di esprimersi è pacifico (DTF 104 II 67; Meier/Stettler, op. cit., pag. 155 n.
306). Nessuna norma assicura tuttavia al genitore in questione il diritto di
esprimersi oralmente davanti all'autorità. Non il diritto cantonale, che non dispone
nulla del genere, e nemmeno l'art. 29 cpv. 2 Cost., che non garantisce il
diritto di comparire personalmente o di esprimersi verbalmente davanti a un'autorità
(DTF 134 I 148 consid, 5.3, 130 II 428 consid. 2.1 con riferimenti). Su questo
punto l'appello è destinato dunque all'insuccesso.
8. Quanto
alla possibilità che AP 1 ha avuto di determinarsi per scritto, non si vede
perché essa sarebbe stata insufficiente. A parte il fatto che l'interessato non
ha più reagito all'invito rivoltogli dall'Autorità di vigilanza l'11 dicembre
2008 perché formulasse ulteriori osservazioni, le sue facoltà di esporre il proprio
punto di vista per scritto non sono state minimamente limitate. Per di più, AP
1 avrebbe potuto far valere ancora tutte le sue argomentazioni davanti a questa
Camera, autorità munita di pieno potere cognitivo in fatto e in diritto, ciò
che
avrebbe permesso di rimediare a un'eventuale disattenzione del
diritto di essere sentito da parte dell'autorità inferiore (DTF 135 I 282
consid. 2.3). Né si ravvisano gli estremi per convocare le parti a un
dibattimento orale davanti a questa Camera (art. 424a cpv. 3 CPC), ciò
che del resto l'appellante neppure chiede.
9. L'appellante
si rammarica di non essersi potuto esprimere davanti alla figlia, spiegando la
propria versione dei fatti, e di non avere potuto far sì che la figlia ne prendesse
coscienza con l'aiuto di uno specialista. Di quale violazione formale egli si dolga
non è chiaro. Il diritto di essere sentito configura una garanzia processuale
nei confronti dell'autorità e non comprende il diritto di esprimersi dinanzi a
terzi. Quanto all'indagine sociale esperita dall'Autorità di vigilanza sullo
stato civile, essa era destinata ad accertare la personalità, la salute,
l'idoneità educativa, le condizioni economiche e la motivazione dell'adottante,
come pure la compatibilità soggettiva e la motivazione dell'adottando (art. 268a
cpv. 2 CC). Essa inquisiva esclusivamente, in altri termini, sulle figure
di AO 1 e della minorenne, per verificare che l'adozione fosse nell'interesse di
lei. AP 1 non era oggetto d'indagine. Certo, in materia di adozione vige il principio
inquisitorio (Breitschmid, op.
cit., n. 8 ad art. 265d CC). Di per sé, quindi, l'appellante avrebbe
potuto sollecitare un'integrazione del referto. Egli non indica tuttavia a che
proposito. Quanto egli chiede è di conferire direttamente con la figlia, ma
tale diritto non gli compete, né la procedura di adozione ha lo scopo di ristabilire
Fatti
i rapporti tra genitore e figlio. Avesse inteso riallacciare le relazioni personali
con J__________, l'interessato avrebbe dovuto far capo all'autorità tutoria
(art. 275 cpv. 1 CC).
10. Dal
profilo sostanziale l'appellante sostiene che l'opinione della figlia è viziata
dalla mancata conoscenza oggettiva dei fatti, AO 2 avendo intralciato ogni
relazione personale tra lui e J__________ con denunce prive di fondamento, con interventi
della polizia fondate su accuse inveritiere e con il tentativo di impedire addirittura
che in Italia la minorenne assumesse il cognome di lui. L'appellante ripete altresì
di avere inviato somme in denaro e regali alla figlia, impegnandosi a mantenere
contatti telefonici con lei. Così argomentando, egli sembra contestare i
presupposti per un'adozione senza il suo consenso. Implica quindi una disamina
circa l'applicabilità dell'art. 265c cpv. 2 CC.
a) Giusta
l'art. 265c n. 2 CC si può prescindere dal consenso di un genitore ove questi
non si sia curato seriamente del figlio. Ciò è il caso quando il genitore non
ha manifestato interesse per il figlio, non ha partecipato al suo bene, ne ha
delegato ad altri le cure e non ha intrapreso alcunché per avviare o mantenere
una relazione affettiva (sentenza del Tribunale federale 5C.69/2004 del
14 maggio 2004 in: FamPra.ch 1/2005 pag. 159 consid. 2.1 con
riferimento a DTF 118 II 25 consid. 3d; I CCA, sentenza inc. 11.1999.100
dell'11 agosto 2000, consid. 5 ). Hegnauer
reputa che si possa prescindere dal consenso quand'anche un legame affettivo
manchi senza riguardo alla responsabilità del genitore (in: Berner Kommentar, 4ª edizione, n. 25 ad art. 265c
CC; Droit suisse de la filiation, 4ª edizione, pag. 70, § 11 n. 11.24). Il Tribunale federale ha
considerato determinante in un primo tempo l'aspetto oggettivo (DTF 107 II 23
consid. 5), ma in seguito ha preferito esaminare la situazione caso per caso,
tenendo conto non solo dell'interesse del figlio, ma anche degli sforzi – ancorché
infruttuosi – profusi dai genitori allo scopo di instaurare una relazione con
lui (DTF 118 II 25 consid. 3d, 113 II 382 consid. 2, 111 II 322 consid. 3a
e 3b, 109 II 386).
b) Per
quel che riguarda l'opinione di J__________, dagli atti risulta che nel dicembre
del 2006 la ragazza è verosimilmente stata sentita in presenza della madre
(doc. 9), ma nel luglio del 2008 è stata ascoltata senza di lei. Il complemento
del rapporto di valutazione consegnato dall'assistente sociale __________,
dell'Ufficio del tutore ufficiale, attesta che la figlia “appare piuttosto
serena e in grado di esprimere, senza alcuna difficoltà ed esplicitamente, ciò
che pensa e vuole”. E il suo desiderio “profondamente sentito e motivato” è di essere
adottata da AO 1, la ragazza escludendo ogni riavvicinamento con il padre (doc.
22). Ove si pensi che al momento dell'ascolto J__________ aveva 16 anni e che l'opinione
di un figlio capace di discernimento assume tanto più rilievo quanto più il
figlio abbia vissuto con l'adottante e sia prossimo alla maggiore età (Meier/Stettler, op. cit., pag. 153; Breitschmid, op. cit., n. 12 ad
art. 265c CC; Biderbost,
op. cit., pag. 1170 prima colonna in alto), l'orientamento della minorenne è
significativo e va tenuto in seria considerazione.
c) Ribadisce
l'appellante che l'opinione della figlia è viziata, non avendo la ragazza avuto
modo di sentire la sua versione dei fatti. Invero dagli atti non emerge con
chiarezza se l'Autorità di vigilanza sullo stato civile abbia comunicato a J__________
le giustificazioni addotte dall'appellante, il quale nei suoi memoriali spiegava
perché si era limitato, nei 14 anni precedenti, a sporadiche telefonate in concomitanza
con le ricorrenze più importanti (compleanno, talvolta Natale) e all'invio di
regali in talune di quelle occasioni. Che J__________ avesse diritto di conoscere
le scusanti del genitore è evidente, un adottando dovendo essere compiutamente
informato della situazione, in difetto di che il suo proprio consenso all'adozione
(art. 265 cpv. 2 CC) non sarebbe “libero” (DTF 107 II
Considerandi
24.
consid. 6 con riferimento a Hegnauer, Ist die Aufklärung des Kindes über seine Herkunft
Voraussetzung der Adoption?, in: RDT 1979 pag. 128). Sotto questo
profilo l'operato dell'Autorità di vigilanza sullo stato civile non è un
esempio di trasparenza. Comunque sia, si presumesse pure che la figlia non
abbia avuto modo di apprendere le giustificazioni recate dell'appellante, l'esito
del giudizio non muterebbe per le ragioni in appresso.
d) L'appellante
medesimo riconosce di non avere più incontrato la figlia dopo il 1996 e che i suoi rapporti con lei si riducono da anni a rare telefonate
dai contenuti impersonali (come figura nel doc. 9, pag. 3 a metà). Egli ascrive tale stato di cose – come detto – agli ostacoli frapposti da AO 2, ma non contesta
che “la rarefatta
frequentazione (…) possa aver dato luogo a sentimenti di estraniazione” (doc. 20, 3° foglio a metà). Recriminare
sulle cause che hanno indotto l'appellante alla passività, di conseguenza, poco
soccorrerebbe. Padre e figlia si sono ormai isolati l'uno dall'altra, al punto
che J__________ esclude qualsiasi possibilità di riavvicinamento. L'appellante
sostiene di avere tentato di instaurare con la figlia un contatto minimo, sicché
il distacco della figlia non gli è imputabile. Mal si scorge nondimeno che cosa
egli abbia intrapreso. __________ è nata nell'ottobre del 1992. AO 2 è andata a
vivere per contro proprio con la bambina già l'anno successivo. Dopo il 1996,
come detto, l'appellante non ha più avuto relazioni apprezzabili con la figlia,
pur avendo diritto a visite regolari.
Invano
si cercherebbe di sapere che cosa egli abbia fatto per rimediare a tale stato
di cose. Non si è rivolto all'autorità tutoria per tentare di incontrare la
figlia (e vincere in tal modo il preteso ostruzionismo della madre), non si è
attivato per intrattenere con la minorenne contatti telefonici. Salvo imprecisati
invii di denaro e il recapito di regali per i compleanni, dal febbraio del 1995
egli non ha più onorato nemmeno il contributo di mantenimento per la figlia,
che è stato anticipato dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento
(doc. 1, allegato I). Quanto alla lontananza geografica, che per altro non
appare proibitiva, essa non giustifica l'inazione dell'appellante. La realtà è
che, confrontato a difficoltà (a suo dire ordite da AO 2) nell'esercizio delle
relazioni personali, l'appellante si è accomodato di tale situazione. Con
l'effetto che la figlia si è straniata da lui e non custodisce oggi il benché
minimo ricordo della sua persona, né tanto meno serba alcun legame affettivo e
neppure lo riconoscerebbe fisicamente (doc. 9 pag. 3).
e) L'appellante
si è dichiarato disposto a cimentarsi in “un percorso
di tipo psicologico e/o di sostegno all'idoneità genitoriale, attesane l'importanza
nell'esclusivo interesse della minore e tenuto conto del diritto della stessa
di avere una relazione significativa con il padre” (doc. 20, pag. 3 in fondo). L'offerta
non è fuori luogo, nel senso che per principio è nell'interesse
del figlio appurare se sia ancora oggettivamente possibile, nonostante il tempo
trascorso, ristabilire una relazione di pregio con il genitore (Breitschmid, op. cit., n. 14 ad art.
265c CC; Hegnauer, op.
cit., n. 25 ad art. 265c CC). Il problema è che nella fattispecie tale
eventualità, esclusa senza ambagi dalla figlia pressoché sedicenne (doc. 22,
pag. 2), è ormai priva di concrete prognosi di riuscita (doc. 9, pag. 4 a metà). Non sarebbe quindi una prospettiva realistica. Anche su questo punto la decisione
impugnata sfugge dunque alla critica.
11.
Si
aggiunga, a mero titolo abbondanziale, che in ultima analisi l'esito del
giudizio attuale non sarebbe verosimilmente diverso per AP 1 nemmeno se
l'appello fosse accolto. In siffatta ipotesi, per vero, la decisione impugnata
andrebbe – come egli chiede – annullata e gli atti rinviati all'Autorità di
vigilanza sullo stato civile perché senta lo stesso AP 1, ne raccolga le
dichiarazioni a protocollo, conferisca a AO 2 e alla figlia la possibilità di
esprimersi e statuisca di nuovo. Che l'Autorità di vigilanza riesca ad assolvere
tali compiti entro il 24 ottobre 2010 appare poco probabile. E l'art. 268 cpv.
3.
CC stabilisce che “se il
figlio diventa maggiorenne dopo la presentazione della domanda, rimangono
applicabili le disposizioni sull'adozione di minorenni se le pertinenti condizioni
erano precedentemente adempiute”. Dopo il 24 ottobre 2010, in altri termini, il consenso di AP 1 all'adozione della figlia non sarà più necessario (Meier/Stettler, op. cit., pag. 175 n. 329 in fine con rinvio al n. 320). Il che renderà la sua opposizione caduca.
12.
La
tassa di giustizia e le spese del sindacato odierno seguono la soccombenza
(art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà inoltre alla controparte, che ha
formulato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità
per ripetibili.
13.
Circa
i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv.
1.
lett. d LTF), dandosi decisione di astrazione dal consenso del genitore per
l'adozione è dato ricorso in materia civile senza riguardo a presupposti di valore.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 450.–
b) spese fr.
50.–
fr.
500.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alle controparti fr. 1500.– complessivi
per ripetibili.
3. Intimazione
a:
–
;
–
.
Comunicazione
alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza
sulla stato civile.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30
000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia
civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF
(art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.
115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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