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Decisione

11.2010.22

Astrazione dal consenso del genitore biologico in vista di adozione

31 maggio 2010Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

i rapporti tra genitore e figlio. Avesse inteso riallacciare le relazioni personali

con J__________, l'interessato avrebbe dovuto far capo all'autorità tutoria

(art. 275 cpv. 1 CC).

10. Dal

profilo sostanziale l'appellante sostiene che l'opinione della figlia è viziata

dalla mancata conoscenza oggettiva dei fatti, AO 2 avendo intralciato ogni

relazione personale tra lui e J__________ con denunce prive di fondamento, con interventi

della polizia fondate su accuse inveritiere e con il tentativo di impedire addirittura

che in Italia la minorenne assumesse il cognome di lui. L'appellante ripete altresì

di avere inviato somme in denaro e regali alla figlia, impegnandosi a mantenere

contatti telefonici con lei. Così argomentando, egli sembra contestare i

presupposti per un'adozione senza il suo consenso. Implica quindi una disamina

circa l'applicabilità dell'art. 265c cpv. 2 CC.

a) Giusta

l'art. 265c n. 2 CC si può prescindere dal consenso di un genitore ove questi

non si sia curato seriamente del figlio. Ciò è il caso quando il genitore non

ha manifestato interesse per il figlio, non ha partecipato al suo bene, ne ha

delegato ad altri le cure e non ha intrapreso alcunché per avviare o mantenere

una relazione affettiva (sentenza del Tribunale federale 5C.69/2004 del

14 maggio 2004 in: FamPra.ch 1/2005 pag. 159 consid. 2.1 con

riferimento a DTF 118 II 25 consid. 3d; I CCA, sentenza inc. 11.1999.100

dell'11 agosto 2000, consid. 5 ). Hegnauer

reputa che si possa prescindere dal consenso quand'anche un legame affettivo

manchi senza riguardo alla responsabilità del genitore (in: Berner Kommentar, 4ª edizione, n. 25 ad art. 265c

CC; Droit suisse de la filiation, 4ª edizione, pag. 70, § 11 n. 11.24). Il Tribunale federale ha

considerato determinante in un primo tempo l'aspetto oggettivo (DTF 107 II 23

consid. 5), ma in seguito ha preferito esa­minare la situazione caso per caso,

tenendo conto non solo dell'interesse del figlio, ma anche degli sforzi – ancorché

infruttuosi – profusi dai genitori allo scopo di instaurare una relazione con

lui (DTF 118 II 25 consid. 3d, 113 II 382 consid. 2, 111 II 322 consid. 3a

e 3b, 109 II 386).

b) Per

quel che riguarda l'opinione di J__________, dagli atti risulta che nel dicembre

del 2006 la ragazza è verosimilmente stata sentita in presenza della madre

(doc. 9), ma nel luglio del 2008 è stata ascoltata senza di lei. Il complemento

del rapporto di valutazione consegnato dall'assistente sociale __________,

dell'Ufficio del tutore ufficiale, attesta che la figlia “appare piuttosto

serena e in grado di esprimere, senza alcuna difficoltà ed esplicitamente, ciò

che pensa e vuole”. E il suo desiderio “profondamente sentito e motivato” è di essere

adottata da AO 1, la ragazza escludendo ogni riavvicinamento con il padre (doc.

22). Ove si pensi che al momento dell'ascolto J__________ aveva 16 anni e che l'opinione

di un figlio capace di discernimento assume tanto più rilievo quanto più il

figlio abbia vissuto con l'adottante e sia prossimo alla maggiore età (Meier/Stet­tler, op. cit., pag. 153; Breitschmid, op. cit., n. 12 ad

art. 265c CC; Biderbost,

op. cit., pag. 1170 prima colonna in alto), l'orientamento della minorenne è

significativo e va tenuto in seria considerazione.

c) Ribadisce

l'appellante che l'opinione della figlia è viziata, non avendo la ragazza avuto

modo di sentire la sua versione dei fatti. Invero dagli atti non emerge con

chiarezza se l'Autorità di vigilanza sullo stato civile abbia comunicato a J__________

le giustificazioni addotte dall'appellante, il quale nei suoi memoriali spiegava

perché si era limitato, nei 14 anni precedenti, a sporadiche telefonate in concomitanza

con le ricorrenze più importanti (compleanno, talvolta Natale) e all'invio di

regali in talune di quelle occasioni. Che J__________ avesse diritto di conoscere

le scusanti del genitore è evidente, un adottando dovendo essere compiuta­mente

informato della situazione, in difetto di che il suo proprio consenso all'adozione

(art. 265 cpv. 2 CC) non sarebbe “libero” (DTF 107 II

Considerandi

24.

consid. 6 con riferimento a Hegnauer, Ist die Aufklärung des Kindes über seine Herkunft

Voraussetzung der Adoption?, in: RDT 1979 pag. 128). Sotto questo

profilo l'operato dell'Autorità di vigilanza sullo stato civile non è un

esempio di trasparenza. Comunque sia, si presumesse pure che la figlia non

abbia avuto modo di apprendere le giustificazioni recate dell'appellante, l'esito

del giudizio non muterebbe per le ragioni in appresso.

d) L'appellante

medesimo riconosce di non avere più incontrato la figlia dopo il 1996 e che i suoi rapporti con lei si riducono da anni a rare telefonate

dai contenuti impersonali (come figura nel doc. 9, pag. 3 a metà). Egli ascrive tale stato di cose – come detto – agli ostacoli frapposti da AO 2, ma non contesta

che “la rarefatta

frequentazione (…) possa aver dato luogo a sentimenti di estraniazione” (doc. 20, 3° foglio a metà). Recriminare

sulle cause che hanno indotto l'appellante alla passività, di conseguenza, poco

soccorrerebbe. Padre e figlia si sono ormai isolati l'uno dall'altra, al punto

che J__________ esclude qualsiasi possibilità di riavvicinamento. L'appellante

sostiene di avere tentato di instaurare con la figlia un contatto minimo, sicché

il distacco della figlia non gli è imputabile. Mal si scorge nondimeno che cosa

egli abbia intrapreso. __________ è nata nell'ottobre del 1992. AO 2 è andata a

vivere per contro proprio con la bambina già l'anno successivo. Dopo il 1996,

come detto, l'appellante non ha più avuto relazioni apprezzabili con la figlia,

pur avendo diritto a visite regolari.

Invano

si cercherebbe di sapere che cosa egli abbia fatto per rimediare a tale stato

di cose. Non si è rivolto all'autorità tutoria per tentare di incontrare la

figlia (e vincere in tal modo il preteso ostru­zionismo della madre), non si è

attivato per intrattenere con la minorenne contatti telefonici. Salvo imprecisati

invii di denaro e il recapito di regali per i compleanni, dal febbraio del 1995

egli non ha più onorato nemmeno il contributo di mantenimento per la figlia,

che è stato anticipato dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento

(doc. 1, allegato I). Quanto alla lontananza geografica, che per altro non

appare proibitiva, essa non giustifica l'inazione dell'appellante. La realtà è

che, confrontato a difficoltà (a suo dire ordite da AO 2) nell'esercizio delle

relazioni personali, l'appellante si è accomodato di tale situazione. Con

l'effetto che la figlia si è straniata da lui e non custodisce oggi il benché

minimo ricordo della sua persona, né tanto meno serba alcun legame affettivo e

neppure lo riconoscerebbe fisicamente (doc. 9 pag. 3).

e) L'appellante

si è dichiarato disposto a cimentarsi in “un percorso

di tipo psicologico e/o di sostegno all'idoneità genitoriale, attesane l'importanza

nell'esclusivo interesse della minore e tenuto conto del diritto della stessa

di avere una relazione significativa con il padre” (doc. 20, pag. 3 in fondo). L'offerta

non è fuori luogo, nel senso che per principio è nell'interesse

del figlio appurare se sia ancora oggettivamente possibile, nonostante il tempo

trascorso, ristabilire una relazione di pre­gio con il genitore (Breitschmid, op. cit., n. 14 ad art.

265c CC; Hegnauer, op.

cit., n. 25 ad art. 265c CC). Il problema è che nella fattispecie tale

eventualità, esclusa senza ambagi dalla figlia pressoché sedicenne (doc. 22,

pag. 2), è ormai priva di concrete prognosi di riuscita (doc. 9, pag. 4 a metà). Non sarebbe quindi una prospettiva realistica. Anche su que­sto punto la decisione

impugnata sfugge dunque alla critica.

11.

Si

aggiunga, a mero titolo abbondanziale, che in ultima analisi l'esito del

giudizio attuale non sarebbe verosimilmente diverso per AP 1 nemmeno se

l'appello fosse accolto. In siffatta ipotesi, per vero, la decisione impugnata

andreb­be – come egli chiede – annullata e gli atti rinviati all'Autorità di

vigilanza sullo stato civile perché senta lo stesso AP 1, ne raccolga le

dichiarazioni a protocollo, conferisca a AO 2 e alla figlia la possibilità di

esprimersi e statuisca di nuovo. Che l'Autorità di vigilanza riesca ad assolvere

tali compiti entro il 24 ottobre 2010 appare poco probabile. E l'art. 268 cpv.

3.

CC stabilisce che “se il

figlio diventa maggiorenne dopo la presentazione della domanda, rimangono

applicabili le disposizioni sul­l'adozione di minorenni se le pertinenti condizioni

erano precedentemente adempiute”. Dopo il 24 ottobre 2010, in altri termini, il consenso di AP 1 all'adozione della figlia non sarà più necessario (Meier/Stettler, op. cit., pag. 175 n. 329 in fine con rinvio al n. 320). Il che renderà la sua opposizione caduca.

12.

La

tassa di giustizia e le spese del sindacato odierno seguono la soccombenza

(art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà inoltre alla controparte, che ha

formulato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità

per ripetibili.

13.

Circa

i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv.

1.

lett. d LTF), dandosi decisione di astrazione dal consenso del genitore per

l'adozione è dato ricorso in materia civile senza riguardo a presupposti di valore.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 450.–

b) spese fr.

50.–

fr.

500.–

sono

posti a carico dell'appellante, che rifonderà alle controparti fr. 1500.– complessivi

per ripetibili.

3. Intimazione

a:

;

.

Comunicazione

alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza

sulla stato civile.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30

000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia

civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF

(art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.

115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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