11.2010.23
Revoca della tutela. Nozione di decisione impugnabile.
18 marzo 2010Italiano7 min
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Numero d'incarto:
11.2010.23
Data decisione, Autorità:
18.03.2010, ICCA
Titolo:
Revoca della tutela. Nozione di decisione impugnabile.
APPELLO
INFERMITÀ E DEBOLEZZA MENTALE
IRRECEVIBILITÀ
NOZIONE O DEFINIZIONE DI DECISIONE AMMINISTRATIVA
art. 436 CC
Incarto n.
11.2010.23
Lugano
18 marzo 2010/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire sulla revoca dell'interdizione chiesta
il 30 dicembre 2009 da
IS 1
alla
Divisione degli interni, Sezione
degli enti locali,
Autorità di vigilanza sulle tutele;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello presentato da RI 1 contro la non entrata in materia comunicata il 12
gennaio 2010 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con
decisione del 31 luglio 2009 l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha pronunciato l'interdizione di RI 1 (1971) a norma
dell'art. 369 CC per
sindrome psicotica acuta polimorfa con sintomi schizofrenici. Un appello presentato il 4 agosto 2009
dall'interessato contro tale decisione è stato dichiarato irricevibile da questa
Camera con sentenza del 12 ottobre 2009 (inc. 11.2009.172).
B. Il
30 dicembre 2009 IS 1 si è rivolto per il tramite dall'avv. PA 1 all'Autorità
di vigilanza sulle tutele, postulando l'immediata revoca dell'interdizione e la
designazione di un curatore amministrativo. Il 12
gennaio 2010 l'Autorità di vigilanza ha così risposto:
IS
1 – Revoca
dell'interdizione
Egregio
avvocato,
in risposta
al suo scritto del 30 dicembre 2009 concernente la revoca della tutela del
signor IS 1, siamo a comunicarle quanto segue:
La misura è
stata adottata il 31 luglio 2009, sulla scorta di elementi importanti raccolti
sull'arco di diversi anni (cfr. nostra decisione). L'ultimo certificato medico
è dell'aprile 2009, e riconferma i precedenti, che tutti testimoniano uno stato
di salute caratterizzato da una sindrome acuta che ha comportato più di un
ricovero coatto.
Prendiamo
nota del fatto che, in quest'ultimo periodo, il signor IS 1 segue con regolarità
una cura e che quindi il suo stato di salute è ben compensato (scritto 16
dicembre 2009 del dr. med. __________). Tuttavia ciò non è sufficiente per
giustificare, in così poco tempo, l'avvio di una procedura di revoca della
misura adottata. È inoltre auspicabile attendere che il tutore possa agire per qualche
tempo al fine di verificare le reali capacità del pupillo.
Le
comunichiamo pertanto che al momento non intendiamo entrare nel merito della
domanda di revoca della tutela.
Cogliamo
l'occasione per porgerle i nostri i migliori saluti
La
giurista
C. Contro la comunicazione citata IS 1 è insorto il
1° febbraio 2010 a questa Camera, sollecitando l'annullamento della
medesima. L'appello non ha formato oggetto di intimazione.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni emesse dall'Autorità di vigilanza sulle
tutele sono appellabili entro venti giorni dalla notifica (art. 48 della legge
sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2,
cui rinvia anche l'art. 39 LAC). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello è ricevibile.
2.
Impugnabili
al Tribunale d'appello sono, come detto, le “decisioni” prese
dall'Autorità di vigilanza sulle tutele. “Decisioni” sono provvedimenti
adottati dall'autorità nel singolo caso sulla costituzione, la modifica o l'annullamento
di diritti o di obblighi, sull'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o
dell'estensione di diritti o di obblighi, come pure sul rigetto o sull'inammissibilità
di istanze volte alla costituzione, alla modifica, all'annullamento o all'accertamento
di diritti o di obblighi (art. 5 cpv. 1 PA per analogia; Bovay, Procédure administrative, Berna
2000, pag. 253; Borghi/Corti,
Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 4a ad art. 1 e
n. 5a ad art. 55 LPAmm). Le decisioni sono atti giuridici, giacché disciplinano
diritti e obblighi di soggetti giuridici. Non sono decisioni, invece, le
semplici comunicazioni di opinioni giuridiche (Bovay,
op. cit., pag. 259 con rinvio alla nota 1015; Häfelin/Müller/Uhlmann,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ª edizione, pag. 184 n. 878; v. anche Borghi/ Corti, op. cit., n. 5c ad art.
55.
LPAmm; I CCA, sentenza inc. 11.2008.5 del 28 gennaio 2008, consid. 2).
3.
Nella fattispecie lo
scritto inviato il 12 gennaio 2010 al patrocinatore di IS 1 dall'Autorità di
vigilanza sulle tutele potrebbe sembrare, per il suo contenuto, una decisione (“vi
comunichiamo che al momento non intendiamo entrare nel merito della domanda di
revoca della tutela”). A parte il fatto però che è redatto alla stregua di una lettera
e non contiene alcuna indicazione dei rimedi giuridici (come prescrive l'art.
26.
cpv. 2 LPAmm), esso impegna il solo funzionario che l'ha redatto, non l'Autorità
di vigilanza sulle tutele. Le decisioni di quest'ultima sono firmate, oltre che
dal funzionario che ha istruito la pratica o dal suo sostituto, anche dal capufficio,
ovvero dal funzionario dirigente responsabile dell'unità (cui è attribuita la
competenza di decisione, o dal suo sostituto: art. 3 lett. a del regolamento
sulle deleghe di competenze decisionali, RL 2.4.1.8). In circostanze
particolari la decisione può essere firmata dal solo funzionario dirigente o
dal suo sostituto (art. 3 lett. b del regolamento citato), ma non dal solo
funzionario che ha istruito la pratica, il cui punto di vista potrebbe anche
non essere condiviso dal superiore. Ne segue che la lettera del 12 gennaio 2010
non può considerarsi una decisione impugnabile. L'appello di IS 1 si rivela
quindi, già di primo acchito, irricevibile.
4.
Gli oneri dell'attuale giudizio
seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di
ripetibili, già per la circostanza che il memoriale non ha formato oggetto di
intimazione.
5.
Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza
sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi interdizione (o
revoca dell'interdizione) il ricorso in materia civile è ammissibile (art. 72
cpv. 2 lett. b n. 6 LTF) senza riguardo a questioni di valore.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L'appello
è irricevibile.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr.
50.–
fr.
300.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a:
–.;
–
Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza
sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.
100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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