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Decisione

11.2010.23

Revoca della tutela. Nozione di decisione impugnabile.

18 marzo 2010Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire sulla revoca dell'interdizione chiesta

il 30 dicembre 2009 da

IS 1

alla

Divisione degli interni, Sezione

degli enti locali,

Autorità di vigilanza sulle tutele;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto

l'appello presentato da RI 1 contro la non entrata in materia comunicata il 12

gennaio 2010 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Con

decisione del 31 luglio 2009 l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha pronunciato l'interdizione di RI 1 (1971) a norma

dell'art. 369 CC per

sindrome psicotica acuta polimorfa con sintomi schizofrenici. Un appello presentato il 4 agosto 2009

dall'interessato contro tale decisione è stato dichiarato irricevibile da questa

Camera con sentenza del 12 ottobre 2009 (inc. 11.2009.172).

B. Il

30 dicembre 2009 IS 1 si è rivolto per il tramite dall'avv. PA 1 all'Autorità

di vigilanza sulle tutele, postulando l'immediata revoca dell'interdizione e la

designazione di un curatore amministrativo. Il 12

gennaio 2010 l'Autorità di vigilanza ha così risposto:

IS

1 – Revoca

dell'interdizione

Egregio

avvocato,

in risposta

al suo scritto del 30 dicembre 2009 concernente la revoca della tutela del

signor IS 1, siamo a comunicarle quanto segue:

La misura è

stata adottata il 31 luglio 2009, sulla scorta di elementi importanti raccolti

sull'arco di diversi anni (cfr. nostra decisione). L'ultimo certificato medico

è dell'aprile 2009, e riconferma i precedenti, che tutti testimoniano uno stato

di salute caratterizzato da una sindrome acuta che ha comportato più di un

ricovero coatto.

Prendiamo

nota del fatto che, in quest'ultimo periodo, il signor IS 1 segue con regolarità

una cura e che quindi il suo stato di salute è ben compensato (scritto 16

dicembre 2009 del dr. med. __________). Tuttavia ciò non è sufficiente per

giustificare, in così poco tempo, l'avvio di una procedura di revoca della

misura adottata. È inoltre auspicabile attendere che il tutore possa agire per qualche

tempo al fine di verificare le reali capacità del pupillo.

Le

comunichiamo pertanto che al momento non intendiamo entrare nel merito della

domanda di revoca della tutela.

Cogliamo

l'occasione per porgerle i nostri i migliori saluti

La

giurista

C. Contro la comunicazione citata IS 1 è insorto il

1° febbraio 2010 a questa Camera, sollecitando l'annullamento della

medesima. L'appello non ha formato oggetto di intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni emesse dall'Autorità di vigilanza sulle

tutele sono appellabili entro venti giorni dalla notifica (art. 48 della legge

sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2,

cui rinvia anche l'art. 39 LAC). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello è ricevibile.

2.

Impugnabili

al Tribunale d'appello sono, come detto, le “decisioni” prese

dall'Autorità di vigilanza sulle tutele. “Decisioni” sono provvedimenti

adottati dall'autorità nel singolo caso sulla costituzione, la modifica o l'annullamento

di diritti o di obblighi, sull'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o

dell'estensione di diritti o di obblighi, come pure sul rigetto o sull'inammissibilità

di istanze volte alla costituzione, alla modifica, all'annullamento o all'accertamento

di diritti o di obblighi (art. 5 cpv. 1 PA per analogia; Bovay, Procédure administrative, Berna

2000, pag. 253; Borghi/Corti,

Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 4a ad art. 1 e

n. 5a ad art. 55 LPAmm). Le decisioni sono atti giuridici, giacché disciplinano

diritti e obblighi di soggetti giuridici. Non sono decisioni, invece, le

semplici comunicazioni di opinioni giuridiche (Bovay,

op. cit., pag. 259 con rinvio alla nota 1015; Häfelin/Mül­ler/Uhlmann,

Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ª edizione, pag. 184 n. 878; v. anche Borghi/ Corti, op. cit., n. 5c ad art.

55.

LPAmm; I CCA, sentenza inc. 11.2008.5 del 28 gennaio 2008, consid. 2).

3.

Nella fattispecie lo

scritto inviato il 12 gennaio 2010 al patrocinatore di IS 1 dall'Autorità di

vigilanza sulle tutele potrebbe sembrare, per il suo contenuto, una decisione (“vi

comunichiamo che al momento non intendiamo entrare nel merito della domanda di

revoca della tutela”). A parte il fatto però che è redatto alla stregua di una lettera

e non contiene alcuna indicazione dei ri­medi giuridici (come prescrive l'art.

26.

cpv. 2 LPAmm), esso impegna il solo funzionario che l'ha redatto, non l'Autorità

di vigilanza sulle tutele. Le decisioni di quest'ultima sono firmate, oltre che

dal funzionario che ha istruito la pratica o dal suo sostituto, anche dal capufficio,

ovvero dal funzionario dirigente responsabile del­l'unità (cui è attribuita la

competenza di decisione, o dal suo sostituto: art. 3 lett. a del regolamento

sulle deleghe di competenze decisionali, RL 2.4.1.8). In circostanze

particolari la decisione può essere firmata dal solo funzionario dirigente o

dal suo sostituto (art. 3 lett. b del regolamento citato), ma non dal solo

funzio­nario che ha istruito la pratica, il cui punto di vista potrebbe anche

non essere condiviso dal superiore. Ne segue che la lettera del 12 gennaio 2010

non può considerarsi una decisione impugnabile. L'appello di IS 1 si rivela

quindi, già di primo acchito, irricevibile.

4.

Gli oneri dell'attuale giudizio

seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di

ripetibili, già per la circostanza che il memoriale non ha formato oggetto di

intimazione.

5.

Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza

sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi interdizio­ne (o

revoca dell'interdizione) il ricorso in materia civile è ammissibile (art. 72

cpv. 2 lett. b n. 6 LTF) senza riguardo a questioni di valore.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia: 1. L'appello

è irricevibile.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 250.–

b) spese fr.

50.–

fr.

300.–

sono

posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione

a:

–.;

Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza

sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.

100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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