11.2010.24
Protezione dell'unione coniugale: contributo per la moglie e figli
3 novembre 2011Italiano17 min
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Numero d'incarto:
11.2010.24
Data decisione, Autorità:
03.11.2011, ICCA
Titolo:
Protezione dell'unione coniugale: contributo per la moglie e figli
PROTEZIONE DELL'UNIONE CONIUGALE
art. 176 cpv. 1 cf. 1 CC
Incarto n.
11.2010.24
Lugano
3 novembre
2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Celio
segretaria:
Billia, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2006.167
(protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Bellinzona
promossa con istanza del 19 giugno 2006 da
AO 1
(patrocinata dall'avv. PA 2 )
contro
AP 1
(patrocinato dall'avv. PA 1 );
esaminati gli
atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere
accolto l'appello del 22 febbraio 2010 presentato da AP 1 contro la sentenza
emessa
l'11 febbraio 2010 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP
1 (1969) ed AO 1 (1960) si sono sposati a __________ (__________) il 19 luglio
1991. Dal matrimonio è nato M__________, l'11 novembre 1998. Il marito è socio
e gerente della ditta __________ (ora in liquidazione), __________, attiva nell'ambito
informatico aziendale, della formazione della consulenza e della vendita di
soluzioni di sicurezza. AO 1, socia dell'azienda
con una quota, era impiegata di commercio. Dal 31 marzo 2004 essa è completamente
inabile al lavoro e, dopo avere riscosso indennità di malattia, percepisce dal
1° marzo 2005 una rendita AI, oltre a una rendita della cassa pensione. I coniugi
vivono separati dal giugno del 2006, quando il marito ha lasciato l'abitazione
coniugale di __________ (particella n. 1693 RFD, intestata ai coniugi in
ragione di metà ciascuno) per trasferirsi in un appartamento ad __________.
B. Il 19 giugno 2006 AO 1 si è rivolta al Pretore del
Distretto di Bellinzona con un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere
l'autorizzazione a vivere separata, l'assegnazione dell'alloggio coniugale, l'affidamento
di M__________ (riservato il diritto di visita paterno), un contributo alimentare
per sé di fr. 2950.– mensili e uno per il figlio di fr. 1850.– mensili,
oltre al rimborso di tre quarti delle spese straordinarie per quest'ultimo.
Identiche richieste essa ha avanzato già in via cautelare, postulando inoltre
una provvigione ad litem di fr. 3900.–. All'udienza del 17 luglio 2006, indetta
per la discussione, AP 1 ha postulato egli stesso l'autorizzazione a vivere separato,
ha rivendicato l'assegnazione dell'alloggio coniugale, l'affidamento del figlio
(riservato il diritto di visita materno) e ha chiesto di ordinare la
separazione dei beni. I coniugi hanno poi raggiunto un accordo sull'assetto provvisionale,
nel senso che il marito si è impegnato – fra l'altro – a versare un contributo
alimentare di fr. 750.– mensili per la moglie.
C. Il 22 settembre 2006 AO 1 ha sollecitato una decisione sui contributi
provvisionali per lei e il figlio. All'udienza del 26 ottobre 2006, indetta per
il seguito della discussione, i coniugi hanno trovato un ulteriore accordo
cautelare sull'alloggio coniugale (assegnato alla moglie), sull'affidamento di
M__________ (alla madre) e sul diritto di visita paterno. Per il resto le parti
hanno ribadito le loro posizioni. Con decreto cautelare del 14 novembre 2006 il
Segretario assessore ha condannato AP 1 a versare dal novembre del 2006 un
contributo alimentare di fr. 2180.– mensili per la moglie e di fr. 820.–
mensili per M__________. Un appello del 27 novembre 2006 presentato da AP 1
contro tale decreto è stato dichiarato irricevibile da questa Camera con sentenza
del 5 dicembre 2006 (inc. 11.2006.136).
L'8 gennaio 2007 AP 1 ha avuto da __________ (1973) la figlia C__________,
che ha riconosciuto.
D. L'istruttoria sulle misure protettrici è terminata il 17
settembre 2009 e alla discussione finale i coniugi hanno rinunciato, limitandosi
a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 19 novembre 2009 AO 1 ha confermato
le sue domande, salvo aumentare la richiesta di un contributo alimentare per sé
a fr. 4500.– mensili dal giugno del 2006 al novembre del 2007 e
a fr. 3920.10 mensili in seguito, così come aumentare quella per il figlio
a fr. 1771.– mensili dal giugno del 2006 al novembre del 2007 e a
fr. 960.– mensili in seguito. Essa ha postulato altresì il beneficio dell'assistenza
giudiziaria. Nel suo allegato del 19 novembre 2009 AP 1 ha offerto un contributo
alimentare per il figlio di fr. 800.– mensili dal novembre 2006, oltre al
pagamento del premio della cassa malati e del premio di una polizza vita, chiedendo
inoltre di sopprimere il contributo alimentare per la moglie dal 1° gennaio
2008 e di accertare che non vi fossero contributi alimentari arretrati in
favore di lei.
E. Con sentenza dell'11 febbraio 2010 il Pretore ha autorizzato i
coniugi a vivere separati, ha attribuito l'abitazione coniugale alla moglie, ha
affidato il figlio a quest'ultima (riservato il diritto di visita paterno), ha obbligato
AP 1 a versare un contributo alimentare per la moglie di fr. 3399.50 mensili
dal 1° luglio 2006 al 30 novembre 2007 e di fr. 2502.– mensili dopo di allora,
come pure uno per il figlio di fr. 1771.– mensili e di fr. 960.– mensili per i
medesimi periodi, e ha ordinato la separazione dei beni dal
17 luglio 2006. La tassa di giustizia di fr. 1000.– e le spese sono
state poste per un terzo a carico dell'istante e per il resto a carico del convenuto,
tenuto a rifondere alla controparte fr. 3000.– per ripetibili ridotte.
F. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con
un appello del 22 febbraio 2010 per ottenere la
riduzione del contributo alimentare in favore del figlio a fr. 800.– mensili
dal novembre del 2006 (oltre al pagamento del premio della cassa malati e di
quello dell'assicurazione sulla vita) e l'annullamento del contributo
alimentare per la moglie. Nelle sue osservazioni del 15 marzo 2010 AO 1 propone
di respingere l'appello.
Considerandi
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) erano
emanate fino al 31 dicembre 2010 con la procedura sommaria contenziosa di
camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 5 e art. 5 vLAC con rinvio agli art. 361
segg. CPC ticinese). L'esame dei fatti era limitato alla verosimiglianza (Rep.
1991.
pag. 432 consid. 4a) e la sentenza del Pretore era impugnabile entro dieci
giorni (art. 370 cpv. 2 CPC ticinese). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello
in esame è ricevibile.
2.
I documenti trasmessi dall'appellante a questa Camera il 4 marzo
2011.
(tassazione 2009, atti esecutivi nei suoi confronti, corrispondenza,
contratto di compravendita) sono irricevibili. Nelle procedure a tutela dell'unione
coniugale non erano ammissibili nuovi argomenti o nuovi mezzi di prova in
appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC ticinese; RtiD I-2004 pag. 596),
tranne ove si applicasse il principio inquisitorio illimitato (in materia di
filiazione: DTF 128 III 414 verso l'alto) oppure ove il giudice ritenesse
opportuno assumere di propria iniziativa prove necessarie ai fini della
decisione (nel diritto di famiglia: art. 419b CPC ticinese). Estremi del
genere non si ravvisano nella fattispecie. La sentenza va pertanto emanata
sulla base del medesimo materiale processuale vagliato dal Pretore.
3.
Litigiosi rimangono in questa sede i contributi alimentari per la
moglie e il figlio, così come la decorrenza degli stessi. Al riguardo il
Pretore ha accertato il reddito del convenuto come indipendente in fr. 8800.–
mensili netti a fronte di un fabbisogno minimo stimato di fr. 3600.– mensili
(minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, canone di locazione
fr. 1150.–, assicurazione RC e mobilio fr. 50.–, costo dell'automobile fr.
200.
–, contributo al mantenimento della figlia C__________ fr. 850.–, premio della
cassa malati per la figlia C__________ fr. 150.–). Quanto alla moglie, egli ne ha
calcolato le entrate in complessivi fr. 2606.– mensili dal 1° dicembre 2007 (rendita
AI fr. 1450.– e rendita della cassa pensione fr. 1156.–), stabilendone il
fabbisogno minimo in fr. 3370.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo
fr. 1350.– per genitore affidatario, costo dell'alloggio fr. 1334.– [già
dedotta la quota compresa nel fabbisogno in denaro del figlio], premio della cassa
malati fr. 552.–, imposta di circolazione fr. 20.75, assicurazione dell'automobile
fr. 112.35). Il fabbisogno in denaro di M__________ è stato stimato in fr.
1771.
– mensili fino al 30 novembre 2007 e in fr. 960.– mensili dal
1° dicembre 2007 (fr. 1771.– ./. fr. 580.– di rendita AI e fr. 231.– di
rendita della cassa pensione).
Constatata
un'eccedenza di fr. 59.– mensili fino al 30 novembre 2007 e una di fr. 3476.–
mensili in seguito, il Pretore ha obbligato AP 1 a versare dal 1° luglio 2006
un contributo alimentare per la moglie di fr. 3399.50 mensili fino al novembre
del 2007 e di fr. 2502.– mensili dopo di allora, come pure un contributo
alimentare per il figlio di fr. 1771.– mensili e di fr. 960.– mensili relativamente
ai medesimi periodi.
4.
L'appellante si duole che il Pretore abbia suddiviso in due
periodi l'obbligo alimentare, rilevando che il contributo di mantenimento fino
al dicembre del 2007 non tiene conto delle rendite AI e delle rendita di cassa
pensione percepite dalla moglie retroattivamente dalla primavera o dall'estate
del 2006. Egli sostiene inoltre che dal dicembre del 2007 in poi vanno inclusi nelle entrate dell'istante, oltre alle rendite AI e alle rendite della
cassa pensione, i redditi da proprietà immobiliare.
a) Per quel che riguarda l'obbligo di mantenimento nei confronti
della moglie dal novembre 2006 al dicembre 2007, la censura è nuova. Davanti al
Pretore infatti l'interessato ha chiesto unicamente, nel memoriale conclusivo del
19.
novembre 2009, la soppressione del contributo alimentare dovuto dal
1° gennaio 2008. Formulata la prima volta in appello, la pretesa va
dichiarata pertanto irricevibile (sopra, consid. 2).
b) A parte quanto precede, risulta dagli atti che con decisione del
13.
dicembre 2007 l'Assicurazione Invalidità ha riconosciuto ad AO 1 una rendita
semplice dal 1° dicembre 2007. Tenuto conto di precedenti periodi di incapacità
lucrativa, essa le ha riconosciuto anche una rendita intera dal 1° marzo 2005
al 30 giugno 2006, una mezza rendita dal 1° luglio al 30 settembre 2006 e
nuovamente una intera dal 1° ottobre 2006 (doc. HHHH). __________, revisore
della ditta __________ (della quale AP 1 era socio e gerente) ha dichiarato che
per i problemi di salute di AO 1 l'assicurazione malattia erogava a quel tempo indennità
giornaliere, essendo stato “annunciato uno stipendio in favore della signora AO
1”. Se non che, per quanto l'assicurazione versasse indennità alla ditta, dalla
contabilità
aziendale non figurava alcuna “girata dell'importo in favore della
signora”, regolari prelievi essendo effettuati per contro dal gerente
(deposizione del 12 febbraio 2007: verbali, pag. 12 in alto). La __________, dal canto suo, accertato lo stanziamento della rendita AI con effetto
retroattivo, ha chiesto a AO 1 il rimborso delle indennità giornaliere per
inabilità lavorativa versate in eccesso (doc. LLLL). In circostanze del genere
si può legittimamente ritenere, per lo meno a un esame sommario come quello che
governa le misure a protezione dell'unione coniugale, che fino al 30 novembre 2007 l'istante non abbia potuto far capo ad alcun cespite d'entrata.
c) Circa
la situazione dal 1° dicembre 2007 in poi, e con particolare riferimento al
reddito da proprietà immobiliari cui il convenuto allude, dandosi contestazioni
pecuniarie un appellante non può limitarsi a domande indeterminate, ma deve cifrare
le sue pretese (Rep. 1993 pag. 228 consid. b; identico principio vige sul piano
federale: DTF 134 III 235 consid. 2). Invano si cercherebbe nell'appello un
accenno all'ammontare di quei presunti introiti. Anzi, nel suo calcolo delle
entrate e delle uscite familiari (pag. 5, ad 4.4) l'appellante indica come reddito
della moglie l'importo di fr. 2606.– mensili stabilito dal Pretore. L'argomento
si rivela così privo di consistenza.
5.
Relativamente al reddito del convenuto, il Pretore ha considerato
che AP 1 era la persona dominante della società e ne ha accertato quindi il
reddito come se si trattasse di un lavoratore indipendente, il guadagno dichiarato
di fr. 5400.– netti mensili non apparendo verosimile. Ciò premesso, basandosi
sulla media degli stipendi lordi versati dalla __________ a impiegate meno
qualificate, egli ha stimato lo stipendio di lui in fr. 7000.– mensili
netti, cui ha aggiunto le spese personali, i vantaggi indiretti e i prelevamenti
privati eseguiti in qualità di socio e gerente, per complessivi fr. 1800.–
mensili, onde un guadagno di fr. 8800.– mensili netti. AP 1 ribadisce che il
suo reddito non eccede fr. 5400.– mensili netti, tant'è che dalla sua dichiarazione
fiscale 2006 risulta un salario di fr. 66 339.– annui. Egli critica
altresì il paragone con stipendi versati dalla ditta ad altri collaboratori, in
particolare alla sua attuale compagna, la quale per un'attività al 50% riceve
fr. 3000.– mensili lordi. Inoltre egli contesta di avere insinuato nella
contabilità dell'azienda la pigione dell'appartamento occupato dalla sua
compagna. A mente sua i ragionamenti del Pretore si esauriscono in supposizioni,
tanto più che l'autorità fiscale ha accertato il suo reddito imponibile nel
2007.
e nel 2008 in fr. 40 000.– annui, compresi i vantaggi economici da lui goduti nell'ambito
della società.
L'argomentazione testé riassunta non è ricevibile, giacché si fonda
su un documento prodotto in modo informe. Il verbale dell'audizione tenutasi
davanti all'Ufficio circondariale di tassazione di Lugano Campagna, del 14
dicembre 2009, è stato trasmesso quello stesso giorno per fax alla Pretura. Se
non che, l'istruttoria era già stata chiusa il 17 settembre 2009 e alla
discussione finale le parti avevano rinunciato, limitandosi a conclusioni
scritte presentate il 19 novembre 2009. L'appellante non può pretendere quindi che il Pretore tenesse conto di un documento presentato irritualmente.
Ciò posto, l'appellante si limita a ripetere che il suo reddito è quello
di fr. 66 339.– annui risultante dalla dichiarazione d'imposta 2006 (doc. 14),
ma non si confronta con l'argomentazione del Pretore, secondo cui in caso di
unità economica fra società e azionista unico (o maggioritario) l'azionista va
assimilato a un lavoratore indipendente (cfr. RtiD I-2006 pag. 670 n. 35c). Carente
di adeguata motivazione, al proposito l'appello
si rivela una volta ancora irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f e cpv.
5.
CPC ticinese).
Per di
più, l'appellante non revoca in dubbio che il suo stipendio fosse stato fissato
“basso per motivi fiscali e anche perché vi
erano
vantaggi indiretti” (deposizione __________ del 12 febbraio 2007: verbali, pag.
11.
verso il basso) né, tanto meno, che avendo egli una qualifica superiore, il
suo stipendio dovesse essere più alto rispetto a quello di una segretaria. Egli,
poi, nemmeno contesta i vantaggi indiretti (leasing, assicurazioni e manutenzione
veicoli), i prelevamenti personali messi a carico della società, né l'ammontare
stimato dal Pretore di fr. 1800.– mensili. Quanto alla pigione
dell'appartamento della sua compagna, egli contesta di averlo inserito nella
contabilità della __________, ma non spiega perché, dopo avere
esposto una locazione di fr. 1150.– mensili per l'appartamento di __________ in
cui ha sede anche la sua ditta (interrogatorio formale del 17 settembre 2009,
pag. 1 in basso e 2 in alto), nel conto perdite e profitti provvisorio 2006
dell'azienda egli ha esposto una pigione di fr. 3451.85 mensili (doc. 2). Ne discende
che, a un esame di verosimiglianza, il reddito fissato dal Pretore resiste alla
critica.
6.
Per quanto attiene al fabbisogno minimo della moglie, l'appellante
reputa che, dandosi ammanco nel bilancio familiare, il canone di locazione di
fr. 2000.– mensili riconosciuto a AO 1 sia eccessivo e vada ridotto a fr.
1500.
–. In realtà, contrariamente a quanto egli assume, il bilancio familiare non
è in ammanco, ma denota un'eccedenza di fr. 59.– mensili fino al 30 novembre
2007.
e di fr. 3476.– mensili in seguito. In proposito l'appello cade dunque nel
vuoto.
7.
Sostiene
l'appellante che il contributo alimentare per la figlia S__________ (recte:
C__________) dev'essere fissato allo stesso livello di quello per M__________. Ora,
che i figli di un padre comune abbiano diritto per principio, nei confronti di
lui, a un trattamento paritario è indubbio (DTF 137 III 107 consid. 4.2.1.1, 59
consid. 4.2.4). In concreto AP 1 deve versare dal dicembre del 2007 un
contributo alimentare per M__________ di fr. 960.– mensili. Per il mantenimento
della figlia C__________ egli si è visto riconoscere nel fabbisogno minimo una
spesa di fr. 1000.– mensili (fr. 850.– di contributo alimentare e fr. 150.– per
il premio della cassa malati). Non si vede dunque dove stia la disparità di
trattamento tra i due figli.
8.
Infine
l'appellante chiede di far decorrere i contributi alimentari dal novembre del
2006.
Il Pretore ha fissato la decorrenza dal mese successivo a quello in cui è
stata presentata l'istanza (il
19.
giugno 2006). Si tratta di una decisione corretta. È vero che con
decreto supercautelare del 14 novembre 2006 il Segretario assessore aveva fatto
decorrere il contributo provvisionale da quel mese (sopra, lett. C), ma ciò non
vincolava il giudizio finale. I contributi alimentari
fissati a tutela dell'unione coniugale vanno fatti decorrere, di regola, dalla data della litispendenza, e non solo dalla data della decisione (Schwander in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione,
n. 6 ad art. 176 con rinvio). Perché in concreto si dovrebbe derogare a
tale principio l'appellante non spiega. Insufficientemente motivato, su questo
punto l'appello si rivela una volta di più irricevibile
(art. 309 cpv. 2 lett. f e cpv. 5 CPC ticinese).
9.
Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148
cpv. 1 CPC ticinese). L'appellante rifonderà inoltre alla controparte, che ha
introdotto osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'equa indennità
per ripetibili.
10.
Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza
sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso sotto il
profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia di
fr. 30 000.– ai fini di un eventuale ricorso in materia civile.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese
anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è
respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 500.–
b) spese fr.
50.–
fr.
550.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1800.– per
ripetibili.
3. Intimazione
a:
–
;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale
per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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